Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Con atto introduttivo presentato il 24 dicembre 1981 il sig . S . Acerbis e 485 altri dipendenti della Commissione, tutti in servizio presso il centro comune di ricerca di Ispra ( Varese, Italia ), hanno contestato la liquidazione di arretrati effettuata dalla Commissione a far data dal 1° luglio 1980 con i fogli paga dei mesi febbraio-marzo 1981, in applicazione del regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) n . 397 del Consiglio 10 febbraio 1981, n . 397, che fissa, con effetto dal 1° luglio 1980, le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione ( GU L 46, pag . 1 ).
2 . I ricorrenti chiedevano in via principale l' annullamento di dette liquidazioni deducendo quattro mezzi : la violazione degli artt . 64 e 65, n . 2, dello statuto, del principio di non discriminazione e del "principio del legittimo affidamento ".
3 . L' art . 64 dispone che alla retribuzione dei dipendenti "viene attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio ". Questa disposizione sarebbe stata trasgredita in quanto è stato fissato un coefficiente correttore unico per tutta l' Italia calcolato sui prezzi rilevati in Roma, che sarebbero notevolmente inferiori a quelli praticati ad Ispra . Il Consiglio non avrebbe pertanto adeguato la retribuzione dei ricorrenti "in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio ".
4 . Quanto alla trasgressione dell' art . 65, n . 2, dello statuto, il quale dispone che
" in caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività",
essa risulterebbe dal fatto che i provvedimenti impugnati sarebbero stati non solo insufficienti, bensì anche tardivi .
5 . I ricorrenti ritengono che il principio di non discriminazione sia stato trasgredito in quanto sono stati posti in una situazione peggiore di quella dei loro colleghi in servizio nelle sedi prese in considerazione per il calcolo del coefficiente correttore .
6 . Infine, l' ultimo mezzo dedotto dai ricorrenti deriva dal fatto che, "nonostante le assicurazioni date ufficialmente al personale", la revisione del coefficiente correttore impugnato non sarebbe stata effettuata sulla scorta dell' indagine statistica sui prezzi svolta nell' ottobre 1980 dall' ufficio statistico delle Comunità .
7 . Ora, dopo tutta la giurisprudenza della Corte in materia, l' oggetto del ricorso risulta notevolmente ridotto .
8 . L' insufficienza e la tardività della revisione è stata infatti rilevata dalla Corte nella causa 59/81 ( 1 ), in cui fra l' altro ha annullato il regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) n . 187/81 nonché talune disposizioni del regolamento n . 397/81, in forza delle quali erano stati emessi i fogli paga impugnati nel caso di specie .
9 . Nella sentenza interlocutoria 15 dicembre 1982 nella causa 158/79, Roumengous Carpentier ( Racc . pag . 4379 ) la Corte ha altresì dichiarato che il regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) 21 dicembre 1978, n . 3087, relativo all' adeguamento del coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio in Italia ( GU L 369, pag . 10 ), che si basava sul medesimo metodo di calcolo adottato per i citati regolamenti nn . 187/81 e 397/81 e stabiliva, come questi ultimi, un coefficiente correttore unico per tutta l' Italia, era in contrasto con gli artt . 64 e 65 dello statuto, in particolare perché non disponeva un coefficiente diverso per Varese .
10 . E pertanto pacifico fra le parti che le censure dei ricorrenti in merito al coefficiente diverso per Ispra e l' insufficienza e la tardività della revisione contestata sono divenute prive d' oggetto .
11 . Dalle osservazioni delle parti in merito allo sviluppo della giurisprudenza e della normativa sul problema di cui è causa risulta che l' oggetto della lite si riduce ormai a due domande .
12 . In primo luogo, essi chiedono alla Corte di dichiarare che la revisione del coefficiente correttore dev' essere effettuata in base al risultato delle indagini condotte dall' ufficio statistico delle Comunità e in particolare, che dal 1° gennaio 1981, i coefficienti correttori di cui al regolamento dovevano tener conto dell' indagine quinquennale realizzata nell' ottobre 1980 .
13 . Ora, con la sentenza 28 giugno 1988, nella causa 7/87, Commissione / Consiglio ( Racc . pag . 3401 ) la Corte ha annullato il regolamento del Consiglio 26 novembre 1986, n . 3619, che modifica i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee ( GU L 336, pag . 1 ).
14 . Il Consiglio ha ottemperato a detta sentenza col regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) 24 ottobre 1988, n . 3294, che rettifica i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee ( GU L 293, pag . 1 ). L' art . 1 del regolamento introduce un coefficiente correttore specifico per Varese, con effetto al 1° gennaio 1981, e nella motivazione si fa espresso riferimento alla necessità di dar seguito alle verifiche cui l' istituto statistico delle Comunità ha proceduto "nel corso del 1980 e del 1985 ".
15 . E chiaro che anche questa censura è ormai priva d' oggetto . Ciò d' altronde è stato ammesso in udienza dal legale dei ricorrenti .
16 . D' altra parte, per quel che riguarda la seconda domanda dei ricorrenti, inerente al versamento d' interessi di mora e compensativi, va osservato quanto segue .
17 . Con la sentenza definitiva nella causa Roumengous Carpentier del 15 gennaio 1985 ( causa 158/79, Racc . pag . 39 ) e con altre sentenze in pari data, la Corte ha riconosciuto interessi di mora al tasso del 6 % annuo sull' importo degli arretrati di retribuzione dovuti dalla data del reclamo dei ricorrenti, mentre ha invece respinto in quanto tardiva la domanda inerente agli interessi compensativi .
18 . In ossequio a queste sentenze la Commissione, con decisione 31 luglio 1985, ha versato interessi di mora a tutti i dipendenti in servizio ad Ispra ivi compresi, di conseguenza, i ricorrenti nella presente causa . Questi ultimi hanno d' altronde ammesso in udienza che la loro domanda si limita ormai al versamento di interessi compensativi, atto a controbilanciare la perdita da essi subita a causa dell' erosione monetaria . A questo proposito si impongono le osservazioni seguenti .
19 . La domanda inerente al versamento degli interessi di mora nonché compensativi è comunque tardiva, in quanto è stata presentata solo nella replica . Essa è pertanto irricevibile a norma dell' art . 19 dello statuto della Corte e dell' art . 38 del regolamento di procedura, che non consentono l' ammissione di nuove domande nel corso del procedimento . Inoltre i ricorrenti che non hanno contestato in tempo utile la decisione della Commissione 31 luglio 1985, che dispone il versamento solo degli interessi di mora, non possono fondarsi sul ricorso del 1981 per ottenere ora somme non ottenute allora .
20 . Quanto alle spese la Commissione ammette che all' origine del presente ricorso trovasi un regolamento abrogato in seguito ad una sentenza della Corte, ma ritiene tuttavia che il comportamento dei ricorrenti, consistente nel mantenere in vita nonostante tutto la controversia, giustifichi una compensazione delle spese . Mi associo a questo punto di vista, in quanto, come hanno ben compreso i 272 ricorrenti che hanno formalmente rinunciato agli atti, era chiaro che il ricorso non aveva più giustificazione, in particolare dopo l' ordinanza 10 giugno 1987 che ha dichiarato non esservi motivo di statuire nella causa 321/81 in cui altri funzionari del centro di Ispra avevano impugnato gli stessi fogli paga dei ricorrenti, rifacendosi sostanzialmente alle stesse disposizioni dello statuto, e la cui analogia con il presente ricorso è sottolineata dai ricorrenti stessi nelle osservazioni presentate alla Corte il 2 dicembre 85, ed ancor più dopo l' adozione da parte del Consiglio del citato regolamento n . 3294/88 .
21 . Propongo pertanto alla Corte di dichiarare che la domanda di annullamento dei fogli paga dei ricorrenti per i mesi di febbraio-marzo 1981, contenente liquidazione degli arretrati in applicazione del regolamento del Consiglio n . 397/81, è divenuta priva d' oggetto, e di condannare le parti a sostenere ciascuna le proprie spese .
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* Lingua originale : il francese .
( 1 ) Sentenza 6 ottobre 1982, causa 59/81, Commissione / Consiglio, Racc . pag . 3329 .
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