CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
presentate il 1° aprile 1987 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il 28 dicembre 1981 nove funzionari del Centro comune di ricerche sito ad Ispra, Italia, proposero un ricorso (causa 323/81) diretto a ottenere l'annullamento dei fogli di stipendio relativi al febbraio e al marzo del 1981 che la Commissione aveva calcolato sulla base del regolamento 10 febbraio 1981, n. 397/81 (GU L 46, pag. 1). I signori Jan Amesz, Rolf Bauch, Jakob Flamm, Hans Hoffmann, Helmut Knoeppel, Henricus Nijman, Anton Birke, Helmut Henrichs e Bernd Weckermann sostennero in particolare che, aggiornando le tabelle di stipendio e gli altri elementi della retribuzione, il Consiglio aveva definito il coefficiente correttore per l'Italia senza tener conto degli aumenti di prezzi accertati nell'ottobre 1980 e della considerevole differenza che esiste tra gli indici del costo della vita in provincia di Varese e a Roma. La Corte, pertanto, avrebbe dovuto: a) statuire che i ricorrenti avevano diritto a una retribuzione adeguata al potere d'acquisto nella provincia di Varese e all'estero almeno a decorrere dal 1° luglio 1980; b) condannare l'istituzione convenuta a pagar loro la differenza di stipendio e i relativi interessi.
In data 20 gennaio 1982 il presidente della seconda sezione decise, col consenso delle parti, di sospendere sine die la procedura, in attesa che la prima sezione si pronunciasse su altri ricorsi di contenuto analogo proposti due anni prima da sette degli stessi funzionari (causa 543/79, Birke/Commissione e cause riunite 532, 534, 567, 618, 660/79, Amesz e altri/Commissione).
L'attesa fu lunga. Il 15 dicembre 1982 due sentenze interlocutorie (Race. 1982, pag. 4425 e 4465) disposero che « il regolamento n. 3087/78 [in base al quale erano stati calcolati i fogli di stipendio impugnati] non si applica (...) in quanto non tiene conto del costo della vita a Varese e limita la decorrenza dell'adeguamento del coefficiente correttore al 1° gennaio 1978; (...) la Commissione riferirà (...) sui provvedimenti adottati per l'esecuzione della presente sentenza ». Nel febbraio del 1984 la Commissione ottemperò a questa richiesta informando la Corte che con regolamento 19 dicembre 1983, n. 3681/83 (GU L 368, pag.1), il Consiglio aveva modificato a partire dal 1° gennaio 1976 i coefficienti applicabili agli stipendi dei funzionari impiegati, da un canto, in Italia con l'eccezione di Varese, dall'altro, a Varese. Conformandosi a tale normativa, essa aveva pagato a tutti i ricorrenti gli arretrati che loro spettavano.
Il detto rimborso, tuttavia, non soddisfece i funzionari interessati. Essi affermarono infatti di aver diritto anche al risarcimento di due danni: quello subito per il ritardo nell'adeguamento del coefficiente e quello prodotto dalla svalutazione della lira italiana prima che gli arretrati fossero corrisposti (sul punto vedansi amplius, le conclusioni che pronunziai l'11 dicembre 1984, Race. 1985, pag. 39). Nelle sentenze definitive (15 gennaio 1985, Race. 1985, pag. 55), i giudici accolsero solo una di tali domande. La Commissione venne infatti condannata « a corrispondere interessi di mora al tasso del 6% annuo sugli arretrati (...) da essa versati a norma del regolamento n. 3681/83»; al contrario, la richiesta di pagamento degli interessi compensativi per il danno da svalutazione fu dichiarata « nuova » e pertanto irricevibile.
2.
Era ragionevole pensare che queste pronunce avrebbero indotto i ricorrenti del 1981 a chiudere anche la causa 323/81. Non fu così. In una nota del 19 giugno 1985, essi comunicarono alla Corte di voler mantenere il ricorso, affermando che se le loro pretese dovevano in buona parte ritenersi soddisfatte, alcuni aspetti del contenzioso restavano controversi. Nel corso della procedura scritta tali punti furono così precisati:
a)
diversamente dagli altri ricorrenti, i signori Henrichs e Weckermann non presero parte alle cause decise con le sentenze citate e hanno pertanto diritto al pagamento degli interessi di mora a decorrere dalla data del reclamo;
b)
le stesse sentenze hanno solo parzialmente risolto il problema relativo al calcolo del coefficiente correttore per l'Italia. Dopo l'emanazione del regolamento n. 3681/83, resta da definire il metodo alla cui stregua verrà aggiornato il coefficiente per la provincia di Varese in sede di verifica quinquennale;
c)
il danno provocato dalla svalutazione della lira non è mai stato risarcito;
d)
il tasso del 6% annuo fissato dalla Corte nelle sentenze del 15 gennaio 1985 non può applicarsi anche agli interessi da corrispondere dopo l'effettuazione della verifica. Tali interessi, compresi i compensativi, dovrebbero comunque decorrere non dal giorno del reclamo, ma dal momento in cui sorse il diritto;
e)
l'istituzione convenuta deve in ogni caso sopportare le spese dell'intero procedimento.
3.
Il ricorso non può essere accolto. Per quanto concerne il punto sub a), la Commissione dichiara di avere corrisposto gli interessi di mora a tutti i funzionari che ricorsero nel 1979. Pur non essendo direttamente interessati dalle sentenze del 15 gennaio 1985, Henrichs e Weckermann avevano impugnato i fogli di stipendio relativi al detto anno nelle cause 594 e 719/79 (che essi stessi dichiararono poi « risolte » con lettera 12 marzo 1986) e a questo titolo furono rimborsati. Le domande con cui i due ricorrenti chiedono l'annullamento dei fogli di stipendio per il febbraio e per il marzo del 1981, il pagamento degli arretrati e la corresponsione degli interessi sono quindi divenute prive d'oggetto.
In relazione alla verifica quinquennale dei coefficienti [punto sub b)], la Commissione rileva giustamente che i nove funzionari non hanno interesse a ottenere dalla Corte una pronuncia su un atto non ancora emanato. Si aggiunga che la stessa verifica non concerne il regolamento (n. 397/81) contestato dai ricorrenti; tale fonte, infatti, ha per data di riferimento il 1° luglio 1980, mentre la revisione riguarda il periodo che decorre dal 1° gennaio 1981. Anche in questo caso, dunque, ci troviamo dinanzi a una pretesa priva di oggetto.
Altrettanto si dica a proposito del punto sub d). La richiesta che i ricorrenti vi fanno rispetto alla decorrenza degli interessi di mora mi sembra in principio corretta; ma, come quella rivolta a ottenere un tasso diverso, essa si riferisce a somme non materialmente calcolabili per l'assenza di un regolamento che disciplini la verifica. Quanto agli interessi compensativi [punto sub e)], è infine sufficiente constatare che la relativa domanda fu presentata per la prima volta in sede di replica: ai sensi degli articoli 19 statuto della Corte e 38 regolamento di procedura, essa è pertanto irricevibile.
4.
Alla luce di queste considerazioni, vi propongo di respingere il ricorso proposto il 28 dicembre 1981 dai signori Jan Amesz, Rolf Bauch, Jakob Flamm, Hans Hoffmann, Helmut Knoeppel, Henricus Nijman, Anton Birke, Helmut Henrichs e Bernd Weckermann. Ai sensi dell'articolo 70, n. 1, regolamento di procedura, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
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