Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a provvedere
Parti
Nella causa C-320/81,
S . Acerbis ed altri, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti C . Ribolzi e G . Marchesini, patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Victor Biel, 18A, rue des Glacis,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . S . Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . G . Kremlis, membro del servizio giuridico, centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto il ricorso con cui viene chiesto alla Corte di annullare la liquidazione degli arretrati di stipendio spettanti per intervenuta revisione del coefficiente correttore a decorrere dal 1° luglio 1980, a causa dell' applicazione di un coefficiente correttore inadeguato, e di dichiarare che le istituzioni comunitarie sono tenute a procedere alla riliquidazione degli arretrati di cui trattasi applicando un coefficiente correttore adeguato,
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans e M . Diez de Velasco, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 26 settembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 ottobre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 24 dicembre 1981, il sig . Silverio Acerbis e altri 485 dipendenti della Commissione, tutti in servizio presso il centro comune di ricerca di Ispra ( Varese ), hanno proposto un ricorso diretto all' annullamento dei fogli paga dei mesi febbraio-marzo 1981 con cui la Commissione ha liquidato arretrati con effetto dal 1° luglio 1980 a norma del regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) del Consiglio 10 febbraio 1981, n . 397, che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti delle Comunità europee ( GU L 46, pag . 1 ). I ricorrenti chiedono detto annullamento in quanto l' importo loro attribuito è insufficiente .
2 Il Consiglio adottava il 20 gennaio 1981 il regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) n . 187/81, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti di ruolo degli altri agenti delle Comunità Europee e i coefficienti correttori da applicare a dette retribuzioni e pensioni ( GU L 21, pag . 18 ), col quale non si conformava alla proposta presentata dalla Commissione il 9 dicembre 1980 a seguito delle indagini effettuate dall' ufficio statistico delle Comunità europee negli Stati membri .
3 In base a questo regolamento, che disponeva un aumento forfettario in termini netti degli stipendi mensili e delle pensioni dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti comunitari, il summenzionato regolamento n . 397/81 stabiliva per l' Italia un coefficiente correttore unico del 75,3 %, con effetto dal 1° luglio 1980 .
4 I ricorrenti considerano detto coefficiente illegittimo per due motivi : innanzitutto esso sarebbe stato stabilito per tutta l' Italia in base, unicamente, all' andamento dei prezzi nella capitale, senza tener conto del costo della vita particolarmente elevato a Varese e, inoltre, esso sarebbe insufficiente, anche tenendo conto dei prezzi praticati a Roma .
5 I ricorrenti deducono quattro mezzi contro la legittimità della fissazione di detto coefficiente con i regolamenti nn . 187/81 e 397/81 :
- violazione dell' art . 64 dello statuto del personale delle Comunità Europee ( in prosieguo : lo "statuto "), che prescrive il calcolo del coefficiente correttore in base alle condizioni di vita delle diverse sedi di servizio;
- violazione dell' art . 65, n . 2, dello statuto : la rivalutazione del coefficiente correttore italiano sarebbe stata tardiva e insufficiente;
- violazione del principio di non discriminazione : i ricorrenti sarebbero discriminati rispetto agli altri dipendenti in servizio in altre sedi;
- violazione del "principio dell' affidamento", in quanto non si sarebbe tenuto conto dell' indagine dell' Ufficio statistico delle Comunità, effettuata nell' ottobre 1980 .
6 I ricorrenti concludono che la Corte voglia :
- annullare la liquidazione degli arretrati di stipendio a decorrere dal 1° luglio 1980;
- dichiarare che le istituzioni sono tenute ad adottare i provvedimenti conseguenziali al richiesto annullamento e, in particolare, previa riliquidazione degli arretrati di stipendio, ad applicare dal 1° luglio 1980 un coefficiente correttore adeguato;
- in subordine, disporre la sospensione del presente giudizio sino alla pronunzia della sentenza nella causa 158/79, Roumengus Carpentier / Commissione .
7 Nella replica i ricorrenti chiedono inoltre interessi compensativi .
8 A seguito delle conclusioni concordanti delle parti, la Corte ( terza sezione ) decideva il 20 gennaio 1982 di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della sentenza in varie cause che presentavano similitudini ed analogie con la presente causa .
9 Con sentenza 6 ottobre 1982 nella causa 59/81 ( Commissione / Consiglio, Racc . pag . 3329 ), la Corte annullava il regolamento n . 187/81 e talune disposizioni del regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) n . 397/81, in quanto contrastavano con l' art . 65, nn . 1 e 2, dello statuto . In ossequio a questa sentenza e su proposta della Commissione 29 ottobre 1982, il Consiglio adottava il regolamento 22 novembre 1982, n . 3139, che modifica le tabelle degli stipendi base ed adegua, a decorrere dal 1° aprile 1980, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni e alle pensioni ( GU L 331, pag . 1 ).
10 Col regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) 19 dicembre 1983, n . 3681, che modifica i coefficienti correttori da applicare in Italia ( GU L 368, pag . 1 ), il Consiglio disponeva, con effetto dal 1° gennaio 1976, la rivalutazione del coefficiente correttore per l' Italia e stabiliva un coefficiente più elevato per Varese rispetto a Roma . In base a questo regolamento la Commissione versava arretrati di stipendio a tutti i dipendenti .
11 Con sentenze 15 gennaio 1985 nelle cause 158/79 ( Roumengus Carpentier c / Commissione, Racc . pag . 39 ) e 737/79 ( Battaglia / Commissione, Racc . pag . 71 ) e nelle cause riunite 532/79, 534/79, 567/79, 600/79, 618/79, 660/79 e 543/79 ( Amesz e altri / Commissione, Racc . pag . 55 ), la Corte attribuiva interessi di mora al tasso del 6 % annuo sull' importo degli arretrati di retribuzione a partire dalla data del reclamo dei ricorrenti in dette cause, respingendo la domanda di pagamento di interessi compensativi .
12 In ossequio a questa sentenza, con decisione 31 luglio 1985, la Commissione versava a tutti i dipendenti in servizio ad Ispra interessi di mora sulle somme dovute a seguito della rivalutazione del coefficiente correttore applicato in Italia, disposta col suddetto regolamento n . 3681/83 .
13 Successivamente, il 26 novembre 1986, il Consiglio adottava il regolamento ( Euratom, CECA, CEE ) n . 3619/86, che modifica i coefficienti correttori da applicare, fra l' altro, in Italia alle retribuzioni e alle pensioni dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti delle Comunità ( GU L 336, pag . 1 ), discostandosi nuovamente dalla proposta della Commissione . Su ricorso della Commissione la Corte annullava il regolamento di cui trattasi, dichiarandolo contrastante col disposto dell' art . 64 dello statuto ( sentenza 28 giugno 1988, causa 7/87, Commissione / Consiglio, Racc . pag . 3401 ).
14 Il Consiglio ottemperava a detta sentenza col regolamento 24 ottobre 1988, n . 3294, che rettifica i coefficienti correttori da applicare, fra l' altro, in Italia alle retribuzioni e alle pensioni dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti delle Comunità europee ( GU L 293, pag . 1 ), col quale è istituito un coefficiente correttore specifico per Varese, con effetto dal 1° gennaio 1981 .
15 Nessuno degli atti suddetti, adottati dopo l' annullamento dei citati regolamenti nn . 187/81 e 397/81, è stato contestato dai ricorrenti nella presente causa .
16 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, della normativa vigente, delle pertinenti sentenze della Corte, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
17 Dati gli eventi sopra ricordati, si pone la questione se sussista ancora l' oggetto della controversia promossa col presente ricorso .
18 A questo proposito si deve osservare che l' azione dei ricorrenti mira all' annullamento dei loro fogli paga dei mesi di febbraio-marzo 1981 . Questi fogli paga costituivano atti individuali adottati in base ai summenzionati regolamenti nn . 187/81 e 397/81, che, secondo i ricorrenti, erano illegittimi in quanto non tenevano conto del costo della vita a Varese e fissavano per tutta l' Italia un coefficiente correttore insufficiente .
19 Tuttavia da quanto sopra esposto emerge che, nel frattempo, i regolamenti di cui trattasi, annullati con sentenza della Corte, sono stati sostituiti da altri regolamenti . Questi atti, sostituiti in seguito da altri, istituivano con efficacia retroattiva sistemi diversi per quanto attiene tanto al livello delle retribuzioni e delle pensioni dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti delle Comunità europee quanto ai coefficienti correttori da applicare a dette retribuzioni e pensioni, e comportavano la sostituzione dei relativi fogli paga .
20 Di conseguenza, l' esistenza dei fogli paga impugnati col presente ricorso è venuta meno quando essi sono stati sostituiti dai nuovi fogli paga . Essendo stato quindi raggiunto lo scopo del presente ricorso, vale a dire la rimozione dei fogli paga, si deve rilevare che il ricorso è divenuto privo d' oggetto .
21 I ricorrenti hanno riconosciuto all' udienza che la loro domanda principale era stata soddisfatta . Tuttavia essi sostengono che non è stata soddisfatta la domanda di interessi compensativi, presentata nella replica, mirante al risarcimento integrale del danno da loro subito a causa del ritardo col quale sarebbero stati adottati i provvedimenti e alla compensazione degli effetti della svalutazione monetaria .
22 La Commissione contesta non soltanto la fondatezza, ma anche la ricevibilità di questa domanda, sostenendo che essa è stata presentata tardivamente .
23 L' argomento relativo all' irricevibilità di questa domanda dev' essere accolto . Infatti, essa è stata presentata per la prima volta nella replica . Essa dev' essere pertanto dichiarata irricevibile a norma dell' art . 19 dello statuto CEE della Corte e dell' art . 38 del regolamento di procedura .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 A norma dell' art . 69, 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, a norma dell' art . 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .
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