CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 22 SETTEMBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Portata delle questioni sottoposte alla Corte
Nelle osservazioni scritte ed orali presentate da tutti i partecipanti ai procedimenti riuniti 2, 3 e 4/82 sono stati presi in considerazione, per gli stessi motivi, problemi che non erano stati in complesso sollevati dal giudice di rinvio. Sia per attenermi alla vostra giurisprudenza in materia di ripartizione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia nell'ambito del procedimento pregiudiziale, sia per evitare interferenze sul procedimento d'appello ancora pendente in sede nazionale nelle cause principali, intendo restare, nelle mie conclusioni, entro i limiti delle questioni che vi sono state sottoposte, superandoli soltanto per quanto è necessario ad una buona comprensione della soluzione che dovreste dare alle questioni stesse.
Comincerò quindi col ricordare quali sono le questioni sottopostevi, che hanno, in complesso, per le tre cause riunite, il seguente tenore ( 2 ) :
1)
Se un controllo sanitario — sistematico — all'importazione di carni oggetto delle direttive del Consiglio nn. 64/432 (GU del 29. 7. 1964, pag. 1977), 64/433/CEE (GU del 26. 6. 1964, pag. 2012) e 71/118/CEE (GU L 55, 1971, pag. 23), relative a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e, rispettivamente, di carni fresche di volatili da cortile, controllo riguardante la modifica dello stato di tali carni e volatili durante il trasporto dallo Stato speditore, nonché il loro stato di conservazione al momento in cui entrano nel territorio belga, rientri nel campo d'applicazione del controllo sanitario effettuato nel paese speditore in conformità alle direttive considerate.
2)
In caso negativo, se tale controllo sia compatibile con gli artt. 30 e segg. del Trattato CEE e possa eventualmente giustificarsi con l'applicazione dell'art. 36 dello stesso Trattato.
Circa la portata delle questioni così formulate osserverò quanto segue, riferendo al tempo stesso le considerazioni di fatto svolte dallo stesso giudice di rinvio in merito alle questioni stesse.
a)
E chiaro che la prima questione riguarda esclusivamente la sfera d'applicazione delle direttive considerate ed è precisamente intesa a stabilire se gli obblighi di controllo da queste imposti al paese speditore per quanto riguarda lo stato della merce durante il trasporto siano intesi a garantire il buono stato della merce al momento della spedizione ovvero anche durante il trasporto e al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Come risulta dal fascicolo, le attrici nelle cause principali e la Commissione risolvono tale questione in senso affermativo, mentre il Governo belga e il Governo francese la risolvono negativamente. Tuttavia, a differenza del Governo belga, il Governo francese giunge, in base alla sua interpretazione della vostra giurisprudenza sull'art. 36 del Trattato, alla stessa conclusione della Commissione.
b)
Quanto alle conseguenze derivanti dalla soluzione della prima questione per i poteri di controllo del paese importatore, il giudice di rinvio ha formulato un'ulteriore questione soltanto nell'ipotesi di una soluzione negativa della prima. Esso ritiene che, in caso di soluzione affermativa della prima questione, è senz'altro evidente che dalle direttive risulti un divieto di controlli effettuati sistematicamente. Tenuto conto delle divergenze di vedute che si sono manifestate al momento della trattazione orale circa la nozione di «controlli sistematici», sono del parere che in proposito sarebbe meglio parlare di «controlli sistematici, non limitati a sondaggi per campione». D'altra parte, ritengo anch'io che non sia necessario esaminare diffusamente quali siano gli effetti giuridici di una soluzione affermativa della prima questione.
c)
Poiché al momento della discussione orale il Governo belga ha dichiarato, senza essere contraddetto, che i controlli sistematici, nel periodo da prendere in considerazione, venivano effettuati non già alla frontiera, bensì all'interno del territorio nazionale, è importante constatare che le questioni non sono limitate ai controlli effettuati al confine.
d)
Dal testo delle sentenze di rinvio risulta che il giudice a quo ha espressamente evitato di chiedere a questa Corte se i controlli sistematici effettuati nel Belgio possano eventualmente essere giustificati in base a disposizioni nazionali intese ad accertare la presenza di residui di sostanze ad effetto batteriostatico, ad azione ormonale o antiormonale, cioè di sostanze non soggette alle direttive considerate. Per i motivi già indicati, nella vostra pronuncia i limiti posti in proposito dal diritto comunitario dovranno essere presi in considerazione unicamente nella misura necessaria ad evitare equivoci in merito alla soluzione che sarà data dalla Corte.
e)
Neppure sul punto relativo al pagamento dei diritti di controllo, che costituisce il vero e proprio oggetto delle cause principali, è necessario che la Corte prenda posizione nella sua pronuncia, poiché in proposito non è stata formulata alcuna questione. Al riguardo, osservo unicamente che, alla luce della vostra giurisprudenza in materia di diritti di controllo sanitario, deve ritenersi che neppure in caso di soluzione negativa della prima questione sottopostavi potrebbero automaticamente ritenersi ammissibili siffatti diritti.
f)
Nelle sentenze di rinvio, infine, si osserva a chiarimento della domanda che «nel considerare la questione proposta, è opportuno tener conto del fatto che il controllo sanitario belga all'importazione comporta, da un lato, misure che costituiscono solamente la ripetizione del controllo effettuato nel paese speditore in conformità agli imperativi delle direttive considerate, e, dall'altro, misure che mirano, come già detto, a verificare la modifica dello stato delle merci di cui trattasi durante il trasporto dallo Stato speditore, nonché il loro stato di conservazione al momento in cui entrano nel territorio belga». Ho già ricordato come, secondo il Governo belga, questo chiarimento della questione è basato su un equivoco in quanto il controllo sarebbe effettuato non già al momento dell'entrata della merce nel territorio belga, bensì soltanto al momento del suo arrivo presso un ufficio doganale all'interno, nelle vicinanze del luogo di destinazione. A proposito di questo chiarimento si deve inoltre considerare che l'elemento della ripetizione dei controlli eseguiti all'estero non viene evocato nel testo stesso della questione. D'altra parte, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, è escluso che la Corte possa pronunciarsi circa l'esattezza dei fatti esposti nella motivazione della domanda.
g)
Osserverò infine che nella fattispecie la direttiva 64/432/CEE, richiamata dal giudice di rinvio, presenta importanza secondaria, in quanto si riferisce agli scambi di animali vivi, mentre la direttiva 64/433/CEE, stando a quanto comunicato dalla Commissione durante la fase orale del procedimento, è stata modificata con la direttiva 69/349/CEE (GU L 256, 1969, pag. 5).
h)
Benché in nessuna delle cause principali si sia trattato di animali vivi, evidentemente il giudice di rinvio ha ritenuto indirettamente rilevante, per la soluzione delle questioni sottoposte alla Corte, anche la direttiva 64/432/CEE.
2. Soluzione delle questioni sottoposte alla Corte
Nel risolvere le questioni così precisate, parto dal presupposto che, secondo la vostra giurisprudenza, l'art. 36 del Trattato CEE non ammette affatto illimitatamente controlli nazionali sistematici all'importazione, neppure qualora non siano in vigore direttive di armonizzazione in materia di controllo sanitario. In proposito, oltre al principio di proporzionalità e all'obbligo di tener conto, anche in tal caso, di controlli equivalenti effettuati nel paese esportatore, sono rilevanti, in particolare, il divieto di discriminazione arbitraria e quello di restrizioni dissimulate del commercio. A mio avviso, costituisce una discriminazione vietata anche il fatto che il controllo dello stato delle merci venga effettuato meno frequentemente al termine di un trasporto all'interno o nell'effettivo luogo di vendita, mentre i controlli delle carni importate avvengano, nel territorio nazionale, in un luogo diverso da quello effettivo di destinazione e i prodotti importati sottoposti a controllo debbano perciò essere nuovamente caricati, con tutti i rischi, per lo stato delle carni, derivanti dall'interruzione del trasporto, rischi cui ha fatto riferimento la Commissione nella fase orale del procedimento. Al fine di prevenire l'equivoco secondo cui, qualora le direttive non contengano alcuna disposizione in proposito, qualsiasi forma di controllo nazionale sarebbe compatibile col diritto comunitario, ritengo opportuno che nella vostra pronuncia si faccia riferimento in termini generali anche ai limiti posti in tal caso dal diritto comunitario. Ciò mi sembra tanto più opportuno in quanto le direttive di armonizzazione come quelle di cui ci stiamo occupando non possono in alcun modo avere lo scopo o l'effetto di sostituire gli artt. 30-36 del Trattato con altre limitazioni della libertà di controllo degli Stati membri. Al contrario, il loro unico effetto può essere quello di limitare ulteriormente i provvedimenti nazionali di controllo eventualmente ancora ammessi dall'art. 36 e che costituiscono un ostacolo per gli scambi (cfr. sentenza da voi emessa nella causa 104/75, de Peijper, Race. 1976, pag. 613).
Per quanto riguarda la prima questione formulata dal giudice di rinvio e da me sopra precisata, ritengo, con la Commissione, che dalla lettera, dal sistema e dalle finalità delle tre direttive risulti chiaramente che le garanzie relative allo stato di conservazione della carne durante il trasporto offerte dall'obbligo di controlli imposto al paese esportatore valgano per l'intero itinerario del trasporto, e quindi anche per la parte di tale itinerario compresa fra il confine ed il luogo di destinazione della merce nel paese importatore. In proposito rimando in particolare al punto 50 del capitolo XIII dell'allegato I della direttiva 69/349/CEE (vigente per il periodo da prendere in considerazione), con la quale è stata modificata la direttiva 26 giugno 1964, n. 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. A parte le dettagliate condizioni stabilite negli altri punti di detto capitolo, che hanno per natura carattere permanente, nel summenzionato punto 50 viene espressamente sancito che le condizioni ivi stabilite devono essere soddisfatte «per tutta la durata del trasporto». Lo stesso vale per il punto 36 del capitolo XI dell'allegato I della direttiva 15 febbraio 1971, n. 71/118/CEE, relativo a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, e per le condizioni di trasporto di cui alla direttiva 64/432/CEE.
Con le attrici nelle cause principali e con la Commissione ritengo inoltre, contro il parere del Governo belga, che anche la sentenza Simmenthal (causa 35/76, Race. 1976, pag. 1871) e la sentenza da voi emessa il 12 luglio 1979 (causa 153/78, Commissione/Germania, Race. 1979, pag. 2555) siano rilevanti nella fattispecie per la soluzione della questione sottopostavi. In proposito rimando in particolare ai punti 25-29 e 36-38 della motivazione della sentenza Simmenthal. Dal punto 28 si desume che le considerazioni relative allo spostamento, in via di principio, del controllo verso lo Stato membro esportatore e dal fatto che, conseguentemente, controlli sistematici nel paese importatore non sono più necessari, né quindi giustificati ai sensi dell'art. 36, valgono anche per il controllo dell'osservanza delle condizioni di trasporto nel paese esportatore. La circostanza che nella fattispecie, secondo il Governo belga, non si tratti di controlli al confine, come quelli di cui al punto 36 della motivazione della suddetta sentenza, bensì di controlli effettuati all'interno, non influisce sulla rilevanza del suddetto orientamento giurisprudenziale, poiché l'art. 36 del Trattato CEE si applica a tutte le restrizioni delle importazioni, non già soltanto a quelle imposte al confine. Lo stesso vale, quindi, per quanto riguarda la portata del suddetto principio affermato dalla Corte. Quanto alla sentenza da questa emessa nella, causa 153/78, nella fattispecie ritengo di particolare importanza il punto 11 della motivazione, poiché dalle considerazioni ivi contenute si desume già chiaramente il vostro punto di vista, secondo cui le garanzie offerte dalla direttiva per lo stato della carne valgono per l'intero itinerario di trasporto e la circostanza che durante il trasporto venga o meno attraversata una frontiera intracomunitária è irrilevante per quanto riguarda il valore di tali garanzie.
3. Conclusione
In base alle mie precedenti considerazioni, vi propongo di risolvere come segue la prima questione sottopostavi:
«I controlli obbligatori nello Stato membro speditore contemplati dalle direttive del Consiglio nn. 64/432/CEE, 64/433/CEE (come modificata dalla direttiva 69/349/CEE) e 71/118/CEE e la conseguente limitazione, ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, della facoltà di effettuare controlli sanitari — sistematici, cioè non limitati a sondaggi per campione — nel paese importatore, riguardano anche la modifica dello stato della merce durante l'intero trasporto dal paese speditore e il suo stato di conservazione al momento dell'arrivo (nel luogo di destinazione) nel territorio belga.»
Data questa soluzione, non è necessario esaminare la seconda questione, che il giudice di rinvio ha formulato soltanto per il caso di soluzione negativa della prima.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
( 2 ) La direttiva 71/118/CEE non viene presa in considerazione in tutte e tre le cause.
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