CONCLUSIONI INTEGRATIVE DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DELL'11 GENNAIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
nelle mie conclusioni del 16 novembre 1982 ho raggiunto la convinzione che la Commissione non fosse competente ad adottare la decisione 29 ottobre 1981, «relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 86 del Trattato CEE (IV/29.839 — GVL)» (GU L 370 del 28. 12. 1981, pag. 49), della quale ho ampliamente mostrato le caratteristiche particolari e che, di conseguenza, questa andasse annullata anche solo per vizi di forma. Rimango dello stesso parere, ma essendo stato invitato dalla Corte a prendere in esame anche gli altri mezzi addotti dalla ricorrente, al riguardo concludo come segue in via integrativa e subordinata:
I — Sulle rimanenti censure di natura procedurale
1. Sulla censura fondata sulla violazione degli artt. 2, n. 1, e 4 del regolamento (CEE) n. 99/63 (GU 20. 8. 1963, 127, pag. 2268)
La ricorrente fa valere che la Commissione, nella sua decisione, è andata al di là delle contestazioni contenute nella comunicazione degli addebiti del 4 settembre 1980. Da detta comunicazione non sarebbe infatti risultato che gli autori del reclamo potevano eventualmente essere cittadini di Stati terzi domiciliati nella Comunità. Poiché la decisione prende in considerazione anche il comportamento della ricorrente nei confronti di tali soggetti, questa si sarebbe vista limitare i diritti alla difesa che le derivano dagli artt. 2, n. 1, e 4 del regolamento n. 99/63.
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del suddetto regolamento la Commissione comunica «per iscritto alle imprese e associazioni di imprese gli addebiti ch'essa loro contesta». A norma dell'art. 4 dello stesso regolamento, la Commissione «nel decidere, prende in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali le imprese ed associazioni di imprese, contro cui la decisione è diretta, hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista». Come la Corte ha rilevato nella sentenza in causa Fedetab ( 2 ), risulta da queste disposizioni che la Commissione, nel decidere, deve tener conto soltanto degli addebiti comunicati per iscritto alle imprese e associazioni di imprese interessate dopo aver dato agli interessati la possibilità di manifestare il proprio punto di vista al riguardo.
Tuttavia, come la Commissione ha fatto giustamente rilevare, la ricorrente ha avuto tale possibilità. Infatti, nella comunicazione degli addebiti da parte della Commissione si dichiara, in maniera molto generica, che la Commissione stessa intende constatare che il comportamento della GVL, consistente nel rifiuto di stipulare contratti di tutela con artisti stranieri non domiciliati nella Repubblica federale di Germania, contrasta con l'art. 86 del Trattato CEE. D'altronde si parla anche di continuo, in maniera molto generica, solo di «artisti stranieri» (cfr. ad esempio i punti 27, 30, 49, 51-56, 59, 61, 78 e 81 della comunicazione degli addebiti). Inoltre al punto 50 si afferma che sono dirette contro la realizzazione di un mercato comune le pratiche «che conducono a discriminazioni in funzione degli Stati membri e della nazionalità oppure a pregiudicare gli operatori degli altri Stati membri». Tali esempi mostrano già che la comunicazione degli addebiti ricomprende il comportamento contestato alla GVL nella decisione. Poiché la ricorrente era in grado di manifestare il proprio punto di vista sull'addebito relativo alla discriminazione degli artisti stranieri domiciliati in un altro Stato membro, ma privi di domicilio in Germania, nei confronti degli artisti tedeschi, non sono state violate le norme sui diritti della difesa.
2. Sulla censura fondata sulla mancata presa in considerazione dei punti di vista della ricorrente
La ricorrente fa poi valere che la convenuta non ha tenuto conto, nella decisione, degli elementi risultanti dalla precedente procedura amministrativa, violando pertanto il regolamento n. 99/63 relativo alle audizioni.
Al riguardo va constatato, come la Corte di giustizia ha sottolineato, fra l'altro, nella sentenza in causa Fedetab ( 3 ), che la Commissione deve essenzialmente tener conto degli elementi risultanti dalla procedura amministrativa, sia per lasciar cadere gli addebiti che si siano rivelati non sufficientemente fondati, sia per riordinare o integrare, in fatto o in diritto, gli argomenti sui quali essa fonda gli addebiti da tener fermi. Tuttavia, come viene affermato nella stessa sentenza, ciò non può significare che la Commissione debba trattare tutte le questioni di fatto e di diritto sollevate dagli interessati nel corso della procedura amministrativa (cfr. al riguardo anche le sentenze nelle cause Continental Can ( 4 ) e Grundig-Consten ( 5 ). A forziori non può sussistere alcun obbligo di riconoscere fondati gli argomenti della ricorrente. Di conseguenza anche questa censura va respinta.
3. Sulla censura fondata sull'erroneo accertamento dei fatti
La ricorrente contesta inoltre alla Commissione di avere descritto i fatti in maniera lacunosa o inesatta in una serie di punti della decisione e di essere stata di conseguenza condotta ad una valutazione giuridicamente errata.
Tuttavia solo in connessione con le censure relative al merito da esaminare successivamente può stabilirsi se il contestato accertamento dei fatti — ove debba risultare effettivamente errato — sia tale da viziare la decisione.
II — Sulla censura fondata sull'errata applicazione dell'art. 86 del Trattato CEE
La ricorrente domanda l'annullamento della decisione in quanto la Commissione avrebbe applicato erroneamente, sotto vari profili, l'art. 86 del Trattato CEE.
Prima di esaminare in dettaglio tale censura, mi permetto di ricordare nuovamente la portata della decisione di cui è causa. Essa si limita a constatare che il rifiuto da parte della ricorrente, fino al 21 novembre 1980, di tutelare i diritti connessi degli artisti stranieri — privi di domicilio in Germania in quanto cittadini di uno Stato membro ovvero domiciliati in uno Stato membro — costituiva un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE. Secondo la decisione, il comportamento della ricorrente era dunque abusivo ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE in quanto per i summenzionati artisti, a differenza di quelli tedeschi, era fissato il requisito del possesso di un domicilio in Germania per la tutela dei diritti di sfruttamento secondario. Di conseguenza non ha rilevanza stabilire se tali artisti siano titolari di tali diritti nella Repubblica federale tedesca o nel paese d'origine, quale sia globalmente la loro situazione finanziaria ovvero se sia garantita la reciprocità. Al riguardo può altresì restare in sospeso la questione se la relativa descrizione dei fatti contenuta nella decisione, come sostiene la ricorrente, sia errata o inesatta dato che in definitiva — se non vado errato — la decisione non si fonda su tali constatazioni.
1. Sull'applicazione dell'art. 90, n. 2, del Trattato CEE
A norma di tale disposizione, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del Trattato CEE, e in particolare alle regole di concorrenza dettate da esso, solo nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. La ricorrente sostiene di dover essere considerata un'impresa ai sensi di tale disposizione in quanto la legge tedesca di tutela, in primo luogo, sottopone la sua attività ad una autorizzazione pubblica e, in secondo luogo, le impone una serie di obblighi di gestione di carattere pubblico, in particolare l'obbligo di stipulare contratti e di tutelare diritti.
Condivido al riguardo il parere della Commissione secondo cui tale argomento non può essere seguito. In proposito va innanzittuto ricordato che, come la Corte ha chiarito nella sentenza in causa BRT II ( 6 ), la nozione relativa alle imprese che possono invocare l'art. 90, n. 2, va interpretata in senso stretto, in quanto detta disposizione, in determinate circostanze, autorizza una deroga alle norme del Trattato. La Corte di giustizia in tale sentenza ha appunto dichiarato che anche imprese private — come è il caso anche della ricorrente — possono rientrare nella suddetta normativa ma «solo quando siano state incaricate dalle pubbliche autorità della gestione di servizi d'interesse economico generale». La Corte ha accertato che non ricorreva tale caratteristica, nel caso della società belga di intermediazione di diritti d'autore SABAM. Orbene, non diversa può dunque essere la situazione della ricorrente, malgrado la legge tedesca, di tutela, in quanto questa disciplina soltanto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, i di-, ritti e gli obblighi di tali società e il controllo pubblico, nei loro confronti, ma non affida ad esempio con atto d'imperio i relativi compiti a società di gestione, che debbono fondarsi su principi di diritto privato. Non da ultimo si potrebbe inoltre concordare con la Commissione sul fatto che la ricorrente tutela esclusivamente gli interessi privati degli artisti, ma non è incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale.
Orbene, anche se si volesse infine considerare esistente quest'ultimo elemento costitutivo, le regole di concorrenza, a norma della suddetta disposizione, sarebbero derogabili solo in quanto la loro applicazione incidesse, in fatto o in diritto, sull'adempimento dei compiti specifici affidati alle imprese interessate. La ricorrente osserva al riguardo che se l'obbligo di tutela venisse esteso agli artisti considerati nella decisione, verrebbe effettivamente ostacolato l'adempimento dei compiti affidatile dato che essa sarebbe allora costretta ad aumentare notevolmente la sua struttura amministrativa onde potere, da un lato, eseguire nei singoli casi il controllo sull'esistenza di diritti comunemente esercitabili e, dall'altro, accertare caso per caso, al momento della ripartizione del provento dei compensi, se gli artisti stranieri abbiano goduto o meno di tali diritti. Tuttavia, trattandosi al riguardo, in ogni caso, di una difficoltà amministrativa, non può affermarsi che l'applicazione delle regole di concorrenza abbia costituito per la ricorrente un ostacolo, di fatto o di diritto, per l'adempimento del compito affidatole.
2. Sul problema se prima di contestare un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE si fosse dovuto esaminare lo statuto della ricorrente nel contesto dell'art. 85 del Trattato CEE
Nel corso della fase orale, la ricorrente si è chiesta se un comportamento conforme allo statuto da parte dei suoi amministratori non si sottragga a priori all'addebito di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86, in quanto lo statuto, che va considerato come una decisione di un'associazione di imprese, non è stato sottoposto ad un esame alla luce dell'art. 85 del Trattato CEE.
Tuttavia, a mio parere, anche a tale questione preliminare va data soluzione negativa in quanto la Commissione deve in definitiva essere libera di reprimere il comportamento abusivo di un'impresa sul mercato in base all'art. 86 e cioè indipendentemente dal fatto che tale comportamento — il che andrebbe ancora esaminato in dettaglio — sia eventualmente imputabile ad una decisione di un'associazione di imprese in contrasto con l'art. 85 del Trattato CEE.
3. Sul problema se la ricorrente, quale impresa ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE, occupi una posizione dominante
La ricorrente infine non contesta di dover essere considerata un'impresa ai sensi dell'art. 86 alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. la sentenza in causa BRT II ( 7 ), nonché la sentenza 25 ottobre 1979 in causa 22/79 ( 8 )). Le opinioni divergono invece sul se la ricorrente occupi o meno una posizione dominante sul mercato. Ciò dipende a sua volta dalla delimitazione del mercato interessato nella fattispecie.
La ricorrente vorrebbe che tale mercato fosse inteso in senso ampio, tale da ri-comprendere lo scambio di prestazioni fra gli artisti e i produttori e sul quale essa opererebbe semplicemente in qualità di «quasi rappresentante» degli artisti. Sulla base di una così ampia delimitazione del mercato si constaterebbe che la ricorrente non occupa alcuna posizione dominante, in quanto lo scambio di prestazioni fra gli artisti e i produttori potrebbe avvenire in altra maniera e senza intervento di una società intermediaria. Per giunta l'ipotesi di una posizione dominante sul mercato sarebbe già esclusa per il fatto che gli artisti, a differenza di quanto avviene nella gestione dello sfruttamento primario, percepiscono in generale solo proventi relativamente modesti dallo sfruttamento secondario.
Per contro la Commissione è del parere che il mercato nella fattispecie interessato vada esclusivamente individuato nella tutela a titolo oneroso dei diritti di sfruttamento secondario a favore degli artisti e non in uno scambio di prestazioni fra artisti e produttori. Orbene, su questo mercato di prestazioni così strettamente delimitato, la ricorrente opera come unica società intermediaria occupando così una posizione dominante.
Condivido il parere della Commissione secondo cui il mercato nella fattispecie interessato può essere individuato soltanto nella tutela a titolo oneroso di diritti di sfruttamento secondario a favore degli artisti e non in uno scambio di prestazioni fra gli artisti e i produttori. In questo contesto va certo riconosciuto alla ricorrente che la sua attività non consiste, come erroneamente constatato nella decisione, nel procurare ai produttori esecuzioni artistiche registrate su fonogrammi, ma che la sua più rilevante attività va vista solo nella prestazione di servizi che essa fornisce agli artisti per il fatto di tutelare i loro diritti di sfruttamento secondario e di esercitare le pretese che ne derivano nei confronti dei produttori. Tale errore è nondimeno trascurabile in quanto anche la Commissione, nella decisione, parte in definitiva dal punto di vista secondo cui il mercato interessato consiste nella tutela a titolo, oneroso dei diritti degli artisti. Se però gli artisti intendono far tutelare i propri diritti di sfruttamento secondario in Germania in tale forma, sono costretti a far ricorso ai servizi della ricorrente, che occupa quindi una posizione dominante, iri quanto nella Repubblica federale di Germania non esiste alcun'altra società di gestione che tuteli i diritti di sfruttamento secondario. Così, contrariamente all'opinione della ricorrente, è irrilevante, ai fini della valutazione della posizione sul mercato della società di gestione, il provento dei compensi che gli artisti ricavano dallo sfruttamento dei propri diritti connessi.
4. Sulla censura di abuso di posizione dominante
A parere della Commissione, la ricorrente ha violato il divieto di abuso di posizione dominante stabilito dall'art. 86, 1o comma, del Trattato, in quanto ha rifiutato di concedere, agli stranieri non domiciliati in Germania, la possibilità di provare l'esistenza, in concreto, di diritti di sfruttamento secondario e di farli gestire. Stabilendo il requisito del possesso di un domicilio in Germania per gli stranieri a differenza dei tedeschi, essa ha discriminato i primi in base alla loro cittadinanza. La ricorrente obietta di non aver trattato in maniera differenziata gli artisti stranieri in base alla loro cittadinanza, ma di aver operato soltanto delle differenze in funzione della «titolarità di diritti». Tuttavia, al riguardo, il domicilio, pur non costituendo un criterio assolutamente vincolante per la titolarità di diritti connessi tutelabili nella Repubblica federale di Germania, rappresenta un obiettivo indizio di collegamento.
In realtà il possesso di un domicilio nella Repubblica federale di Germania nulla prova in ordine al fatto che un artista nel caso di specie sia effettivamente titolare di diritti di sfruttamento secondario. In primo luogo il sorgere dei diritti non dipende dal domicilio e, in secondo luogo, è perfettamente possibile che, malgrado il possesso di un domicilio in Germania, i diritti di sfruttamento siano già stati altrimenti alienati. Così la tutela dei diritti di sfruttamento secondario dipende soltanto dalla certezza che un artista sia effettivamente titolare dei pretesi diritti, restando a carico dell'artista stesso l'onere della prova a tal fine indipendentemente dal suo domicilio. Al riguardo il requisito del domicilio fissato solo nei confronti degli stranieri costituisce una differenziazione non obiettivamente giustificata, in quanto non collegata alla prestazione e pertanto, come giustamente constatato nella decisione, una discriminazione in base alla nazionalità vietata dal Trattato.
Ora, come giustamente constatato dalla Commissione, la discriminazione in base alla nazionalità ai sensi dell'art. 86, 1o comma, non costituisce una pratica abusiva solo in quanto riguardante dei cittadini; la nozione di abuso ivi impiegata comprende invece qualsiasi comportamento — tenuto da un'impresa in posizione dominante sul mercato nei confronti di tutti gli operatori commerciali, indipendentemente dalla loro nazionalità — che sia incompatibile coi principi del mercato comune e pregiudizievole nei confronti degli interessati, in quanto non fondato su motivi obiettivi, collegati alla prestazione. È dunque decisiva soltanto l'esistenza di un collegamento comunitario, in quanto il commercio intracomunitário venga pregiudicato dal comportamento abusivo, criterio sul quale dovrò tornare in seguito.
5. Sulla censura di discriminazione ai sensi dell'art. 86, 2o comma, lett. c), del Trattato CEE
Partendo dalla tesi secondo cui essa sarebbe solo la rappresentante degli artisti, la ricorrente sostiene che gli artisti esecutori nazionali e stranieri non sono contraenti commerciali, ai sensi della suddetta disposizione, in concorrenza fra loro sotto il profilo dell'esercizio dei rispettivi diritti di sfruttamento secondario. Poiché il mero perseguimento di pretese pecuniarie non può essere classificato come un'attività commerciale, gli artisti non andrebbero quindi qualificati «imprenditori» ma «consumatori» che non potrebbero invocare l'effetto protettivo dell'art. 86, 2o comma, lett. c), del Trattato CEE.
Al riguardo, a mio parere, va condivisa l'opinione della Commissione secondo la quale, per la nozione di «contraenti commerciali» ai sensi della suddetta disposizione, rileva soltanto il fatto che abbia o possa aver luogo uno scambio di prestazioni con le imprese in posizione dominante, e cioè indipendentemente dal fatto che i contraenti commerciali si trovino in concorrenza sotto il profilo di tali rapporti commerciali. Lo scambio di prestazioni, ai sensi della disposizione di cui sopra, fra gli artisti e la ricorrente si concretizza per il fatto che la prestazione della ricorrente, ossia l'attività di gestione quale prestazione di servizi, avviene solo contro corrispettivo, costituito dalla quota amministrativa sui compensi riscossi. Gli artisti interessati andrebbero quindi considerati contraenti commerciali della ricorrente pur non essendo in concorrenza fra loro in ordine al servizio di tutela dei loro diritti di sfruttamento secondario reso dalla ricorrente.
La ricorrente rileva tuttavia giustamente che il divieto speciale di discriminazione di cui all'art. 86, 2o comma, lett. c), del Trattato CEE opera soltanto quando con esso vien meno una perturbazione della concorrenza al livello dei contraenti commerciali dell'impresa in posizione dominante. Essa non vede dunque come il problema della gestione dei diritti di sfruttamento secondario possa particolarmente pregiudicare la concorrenza degli artisti fra loro a seguito dell'esclusione di alcuni di essi da tale tutela. Per la concorrenza in materia di «esecuzioni» avrebbe cioè rilevanza solo la prestazione artistica e non la capacità finanziaria.
Contro tale tesi deve tuttavia ritenersi che con il suddetto termine di concorrenza vada intesa, in maniera assai generale, la posizione di concorrenza in cui si trovano i contraenti commerciali dell'impresa in posizione dominante nell'esecuzione della loro prestazione nei confronti degli acquirenti. Gli artisti si trovano dunque in concorrenza nella «messa in commercio» della loro prestazione artistica dovendo «vendere» agli «acquirenti» la prestazione stessa nella maniera più remunerativa possibile. Anche se nell'ambito di tale concorrenza va concèsso alla ricorrente che per l'esecuzione artistica può essere in primo luogo decisiva la prestazione; tuttavia proprio per gli artisti esecutori che non hanno particolare notorietà la capacità finanziaria è quanto meno di una certa importanza per il loro successo sul mercato. Un artista che disponga di introiti provenienti dal realizzo di diritti di sfruttamento secondari è in linea di principio in condizione di offrire la propria prestazione a condizioni più vantaggiose rispetto a chi non disponga di tali redditi. Egli si trova quindi in una migliore posizione concorrenziale anche se non va dimenticato che, in primo luogo, in determinati casi, i diritti di sfruttamento secondario vengono compensati assieme ai diritti di sfruttamento primario e, in secondo luogo, la perdita di introiti — secondo dati forniti dalla ricorrente, il compenso medio dei diritti di sfruttamento secondario ammonta a circa 3000 DM — non è particolarmente elevata.
In merito all'equivalenza delle prestazioni fornite, la ricorrente rileva nuovamente che tali prestazióni relative ai diritti d'autore é ai diritti connessi si presentano in maniera differente per gli altri artisti nazionali e per quelli stranieri. Di conseguenza avrebbe precisamente rilevanza la questione preliminare se e in che misura sussistano tali pretese.
Tuttavia, come ho già detto, contrariamente all'opinione della ricorrente i diritti connessi degli artisti stranieri, in quanto in atto nella Repubblica federale di Germania, vanno considerati qualitativamente equivalenti a quelli dei loro colleghi nazionali, indipendentemente dal domicilio che nulla prova in ordine all'effettiva esistenza di diritti si sfruttamento secondario. Va dunque controllato nella stessa misura, per gli artisti nazionali come per gli stranieri, che essi siano titolari di tali diritti.
6. Sul problema della mancanza di elementi giustificativi
La ricorrente adduce in merito, in via subordinata, una serie di argomenti che a suo parere dimostrano obiettivamente la legittimità del trattamento differenziato degli artisti in considerazione dei diversi presupposti per l'acquisto di diritti di sfruttaménto secondario da parte degli artisti nazionali e di quelli stranieri.
Su questo argomento posso di nuovo limitarmi a constatare, senza entrare nei particolari, che la decisione, come già accennato, non persegue lo scopo di rendere identica la situazione generale di ogni singolo artista nei confronti dei suoi colleghi. Al riguardo la situazione giuridica degli artisti stranieri nella Repubblica federale di Germania non dipende, come giustamente precisato dalla Commissione, dalla loro situazione all'estero. È invece decisiva la parità di trattamento di questi nei confronti degli artisti nazionali sotto il profilo dei rispettivi diritti di sfruttamento secondario esistenti e da comprovare in Germania. Poiché al riguardo, il requisito del domicilio non è collegato alla prestazione, tale condizione è fondamentalmente in contrasto col divieto di discriminazioni di cui all'art. 86 del Trattato CEE. Al riguardo nemmeno le difficoltà pratiche della ricorrente nel realizzare i diritti di sfruttamento secondario per gli artisti stranieri, che, va riconosciuto, esistono sicuramente, possono infine giustificare il rifiuto generale di concludere contratti di tutela con artisti stranieri non domiciliati in Germania. Non da ultimo, neppure l'obbligo di tutela contenuto al § 6 della legge di tutela può venire addotto come motivo giustificativo in quanto tale obbligo in ogni caso non implica che i diritti di sfruttamento secondario degli altri artisti non possano essere tutelati. Se, in particolare, come afferma la ricorrente, l'inclusione di artisti stranieri dovesse effettivamente comportare la necessità di ripartire fra un maggior numero di aventi diritto il provento dei compensi a disposizione, col risultato di danneggiare gli artisti nazionali, tale inconveniente potrebbe non da ultimo essere eliminato dalla pattuizione, da parte della ricorrente, di compensi di volta in volta più elevati nell'ambito degli accordi generali con i produttori.
7. Sul problema degli effetti sul commercio tra Stati membri
Come la ricorrente ha chiarito durante la fase orale, essa concorda con la Commissione nel ritenere che l'assunzione di compiti di gestione costituisca una prestazione di servizi e che questa debba essere considerata rientrante nella nozione di «commercio» quale definita dalla Corte di giustizia in una serie di sentenze, in particolare quella in causa Greenwich Film Production 1. A parere della ricorrente, tuttavia, la convenuta trascura la differenza decisiva fra i diritti d'autore «commerciabili» e diritti di sfruttamento secondario non commerciabili. Essa non riesce pertanto neppure a comprendere come il proprio comportamento possa aver pregiudicato la libera circolazione dei servizi oltre le frontiere.
La Corte di giustizia, nella sentenza in causa Greenwich Film ( 9 ), ha già affermato il principio secondo cui l'organizzazione dell'attività di gestione di una società intermediaria può essere atta a pregiudicare la circolazione dei servizi ed il commercio fra gli Stati membri ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE. Poiché la ricorrente si è rifiutata, fino al 21 novembre 1980, di stipulare contratti di tutela con artisti stranieri domiciliati in altri Stati membri, non è da escludere che con ciò, come la Commissione ha constatato nella decisione, siano state create barriere artificiali alla circolazione dei servizi fra la ricorrente quale prestatrice di servizi in Germania e gli artisti stranieri quali destinatari di servizi in un altro Stato membro. Al riguardo non ha rilevanza che la ricorrente abbia limitato la propria attività al territorio della Repubblica federale di Germania poiché in ogni caso i contraenti commerciali stabiliti in altri Stati membri sono stati esclusi da tale prestazione di servizi.
A parere della Commissione, tale comportamento era altresì atto a pregiudicare in misura rilevante il commercio, in quanto è stata impedita la tutela dei diritti ad un gran numero di stranieri aventi diritto.
Come la ricorrente, nutro tuttavia qualche dubbio sul fatto che questo presupposto del divieto di abuso di posizione dominante ricorra effettivamente. A mio modo di vedere, non disponiamo di elementi sufficienti per valutare questo problema. Così ci si può ad esempio perfettamente domandare se il comportamento della ricorrente fosse atto ad incidere sulla struttura di una concorrenza effettiva sul mercato comune. In tale contesto va altresì considerato in particolare che persino dopo la modifica della pratica della ricorrente in materia di gestione, resa nota pubblicamente, secondo dati forniti dalla società stessa, solo 133 artisti in tutto con cittadinanza di un altro Stato membro — il che corrisponde ad una percentuale dello 0,6 % del totale degli artisti da essa tutelati — hanno presentato una domanda di gestione dei propri diritti di sfruttamento secondario.
III —
In conclusione posso riassumere la mia esposizione nel senso che la Corte di giustizia dovrebbe respingere il ricorso solo nel caso in cui, contrariamente alle mie conclusioni del 16 novembre 1982, essa ritenga certa la competenza della Commissione all'adozione della menzionata decisione di accertamento in considerazione delle circostanze concrete del caso di specie ed inoltre constati che il comportamento delia ricorrente era atto a pregiudicare in misura rilevante il commercio fra gli Stati membri.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite 209-215 e 218/78, Heintz van Landewyck Sàri ed altri/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1980, pag. 3125.
( 3 ) Sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite 209-215 e 218/78, Hcintz van Landewyck Sari ed altri/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1980, pag. 3125.
( 4 ) Sentenza 21 febbraio 1973, cause 6/72, Europemballage Corporation e Continental Can Company Ine/Commissione delle Comunità europee; Race. 1973, pag. 215.
( 5 ) Sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56 e 58/64, Consten GmbH c Grundig-Verkaufs-GmbH/Commis-sione delle Comunità europee; Race. 1966, pag. 457.
( 6 ) Sentenza 21 marzo 1974, causa 127/73, Belgische Radio en Televisie e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs/SV SABAM e NV Fonior; Racc. 1974, pag. 313.
( 7 ) Sentenza 21 marzo 1974, causa 127/73, Belgische Radio en Televisie e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs/SV SABAM e NV Fonior; Racc. 1974, pag. 313.
( 8 ) Sentenza 25 ottobre 1979 in causa 22/79, Greenwich Film Production/Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) e Société des éditions Labrador; Racc. 1979, pag. 3275.
( 9 ) Sentenza 25 ottobrc 1979 in causa 22/79, Greenwich Film Production/Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) c Société des éditions Labrador; Racc. 1979, pag. 3275.
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