CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 19 MAGGIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Il problema
La causa 10/82 solleva in modo insolitamente reciso il problema dei limiti del potere discrezionale di cui l'autorità che ha il potere di nomina dispone nel coprire i posti vacanti in forza dell'art. 29 dello Statuto.
Con l'avviso COM/1144/80 la Commissione dichiarava vacante un posto di revisore, per il quale erano prescritti i seguenti requisiti:
1.
cognizioni di livello universitario sanzionate da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente;
2.
lunga esperienza della traduzione ed esperienza della revisione;
3.
sicurezza d'espressione e buono stile confermati.
È assodato che tutti e quattro i ricorrenti possedevano a quell'epoca tanto le cognizioni universitarie quanto un'ampia esperienza professionale. È del pari pacifico che tutti e quattro possedevano il secondo requisito. Infine tutti e quattro hanno prodotto lusinghieri rapporti informativi per il periodo di cui trattasi. È quindi fuori discussione che tutti e quattro i ricorrenti possedevano i requisiti prescritti al momento in cui il posto veniva dichiarato vacante. Come si desume dai fascioli delle cause 9/82 e 10/82, tre dei quattro ricorrenti sono stati del resto nel frattempo promossi traduttori principali, qualifica di rango pari a quella di revisore, per la quale erano prescritti quasi gli stessi requisiti.
Cionondimeno la Commissione non dava seguito ad alcuna delle quattro candidature e dava la preferenza ad un revisore, in servizio presso un'altra istituzione. Dall'enumerazione contenuta nella relazione d'udienza, dal contenuto e dalla successione cronologica delle lettere, note e decisioni amministrative afferenti alla presente lite emerge chiaramente che il direttore della traduzione, già prima che il posto fosse dichiarato vacante, desiderava proporre per la nomina detto revisore in servizio presso un'altra istituzione. L'esame preliminare, prescritto dall'art. 29, n. 1, a), delle possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione e b) delle possibilità di bandire concorsi interni nell'ambito dell'istituzione, stando alla sopraddetta cronologia delle varie fasi della procedura, veniva quindi in realtà manifestamente ridotto ad una semplice formalità. In corso di causa la Commissione ha del pari ammesso espressamente che durante l'intera procedura amministrativa si è tenuto conto dei meriti di detto revisore, in servizio presso un'altra istituzione (controricorso pag. 8; controreplica pag. 4). Essa ha tuttavia rilevato in proposito che «non vi è nulla di strano nel fatto che il dipendente responsabile si tenga al corrente dei candidati meritevoli tanto all'interno quanto fuori dall'istituzione e che, nel valutare i vari candidati nel periodo da febbraio ad aprile 1981, tenga conto del fatto che sarebbe possibile assumere un candidato più meritevole mediante trasferimento di un dipendente di un'altra istituzione delle Comunità europee». La presente causa solleva quindi in modo reciso la questione se, in forza dell'art. 29 dello Statuto, un'istituzione possa non tener conto di candidature provenienti dai suoi dipendenti, le quali corrispondano pienamente alle condizioni poste nell'avviso di posto vacante, per il motivo che presso un'altra istituzione è disponibile un candidato ritenuto più meritevole.
2. Domande e mezzi dei ricorrenti e le tesi della Commissione
I ricorrenti chiedono alla Corte di annullare le decisioni 28 aprile 1981 con cui la Commissione si è rifiutata di prendere in considerazione le loro candidature al posto di revisore di cui trattasi e di ordinare alla Commissione di nominare il più meritevole dei quattro ricorrenti.
II primo e principale mezzo dedotto dai ricorrenti nell'atto introduttivo consiste nel sostenere che l'art. 29, n. 1 dello Statuto consente all'autorità che ha il potere di nomina di procedere all'assunzione al di fuori dell'istituzione solo una volta accertato che presso l'istituzione stessa non vi sono candidati in possesso dei prescritti requisiti. In altre parole, si potrebbe passare alla fase e) di detta disposizione solo qualora nelle fasi a) e b) non si fosse manifestato alcun candidato idoneo. La Commissione non potrebbe nemmeno invocare l'art. 27 dello Statuto a sostegno di una diversa interpretazione, giacché l'art. 29, in quanto norma speciale, prevarrebbe sulle «disposizioni programmatiche» generali dell'art. 27. Per valutare questo mezzo hanno rilievo in particolare le vostre sentenze Ley (12/64 e 29/64, Race. 1965, pag. 140), van Belle (176/73, Race. 1974, pag. 1370), Küster (23/74, Race. 1975, pag. 367; 22/75, Race. 1975, pag. 1271, e 123/75, Race. 1976, pag. 1709-1710), Giannini (265/81, sentenza 28. 10. 1982, Race. 1982, pag. 3865) e Colussi (298/81, sentenza 24. 3. 1983, Race. 1983, pag. 1131).
La censura, già contenuta nell'atto introduttivo, secondo cui il posto vacante sarebbe stato fin dall'inizio riservato al candidato di un'altra istituzione, nella replica viene ampliata in un secondo mezzo, quello di sviamento di potere. La proposta dell'ufficio competente di passare alla fase e) sarebbe cioè stata fatta prima ancora che fossero noti i titoli dei candidati di altre istituzioni. Per valutare questo secondo mezzo sono in particolare importanti le citate sentenze 123/75 (Küster) e 265/81 (Giannini) oltre alla sentenza Giuffrida (105/76, Race. 1976, pag. 1401).
La Commissione si difende anzitutto invocando il potere discrezionale dell'istituzione nell'applicare l'art. 29, potere espressamente da voi affermato in molte delle sopramenzionate sentenze. Essa contesta poi che il posto sia stato riservato a priori ad un candidato di un'altra istituzione. Il concorso interno, una volta terminata la fase a) dell'art. 29, n. 1, sarebbe stato inoltre fuori luogo, giacché nell'ambito dell'istituzione non vi potevano essere candidati più meritevoli di quelli già non prescelti nella fase a) stessa. In conformità all'art. 29 dello Statuto e nell'interesse del servizio, dopo aver scartato le candidature emerse nella fase a), la Commissione avrebbe quindi dovuto passare subito alla fase e).
La Commissione nega infine che con la procedura seguita sia stato perseguito uno scopo diverso da quello legittimo dell'art. 29 (si confronti per questa descrizione dello sviamento di potere la sopramenzionata sentenza 123/75).
3. Valutazione
Contro la Commissione milita nella presente causa in primo luogo la prodotta nota 13 giugno 1980. In essa il capo della divisione assunzione, nomine e promozioni chiedeva al direttore della traduzione il suo parere circa il candidato da trasferirsi da un'altra istituzione. La nota terminava con la frase: «qualora la risposta fasse favorevole, sarebbe opportuno pubblicare un posto di carriera LA 5/LA 4 e, dopo aver repinto le candidature interne che fossero state presentate, pubblicare il posto stesso presso le altre istituzioni (art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto)».
L'impressione di un «esame solo apparente» delle possibilità di coprire il posto vacante mediante un candidato interno deriva inoltre dalla nota 18 febbraio 1981 in cui il direttore della traduzione dichiara insufficiente l'esperienza dei candidati interni ed annunzia una proposta di trasferimento ai sensi dell'art. 29, n. 1, leu. e). Una proposta del genere, riguardante il candidato di un'altra istituzione di cui alla nota 13 giugno 1980, veniva da lui fatta già il 20 febbraio 1981. Ancor prima che l'autorità che ha il potere di nomina scartasse ufficialmente le candidature interne (28 aprile 1981), cioè il 25 marzo 1981, il rappresentante della Commissione in seno alla commissione di contatto delle istituzioni di Bruxelles faceva una dichiarazione per giustificare il trasferimento del candidato di un'altra istituzione, cioè del Consiglio.
Il modo di procedere caratterizzato da queste note costituisce l'esatto opposto nel modo di procedere nella causa Giannini sopramenzionata. In questa causa l'ufficio del personale della Commissione si opponeva ad un uso analogo dell'art. 29 a favore di un candidato che l'ufficio competente considerava più meritevole del candidato interno manifestatosi nella fase a), giacché il candidato più meritevole — come nella presente causa — avrebbe potuto essere nominato solo in una fase successiva. Il ricorso del candidato inizialmente proposto dell'ufficio competente contro la nomina del candidato interno, nomina effettuata in seguito all'opposizione dell'ufficio del personale, è stato in quel caso da voi respinto. È comprensibile che i ricorrenti nella presente causa si siano richiamati all'udienza alla causa Giannini, giacché in quel caso la Commissione aveva basato la propria opposizione al candidato «più meritevole» sull'assunto che la sua nomina avrebbe costituito uno sviamento di potere come quello da voi affermato nella sentenza Giuffrida sopramenzionata (causa 105/75, Race. 1976, pag. 1402). Secondo me, tuttavia, sono fuori luogo tanto i richiami dei ricorrenti alla causa Giannini, quanto il loro richiamo alla causa Giuffrida.
Il richiamo alla causa Giannini non è pertinente già per il motivo che, per quanto qui ci interessa, in essa avete solo affermato (punto 11) «che, all'atto di adottare la decisione impugnata, l'autorità che ha il potere di nomina non era tenuta a fare un esame comparativo delle qualità e dei meriti rispettivi del [candidato nominato] e del ricorrente, poiché il secondo non era candidato alla promozione o al trasferimento» (ma poteva essere valutato solo nell'ulteriore fase del concorso interno). Le parole da me sottolineate in questo passo della motivazione lasciano completamente aperta la possibilità che la Commissione avesse il potere di tener conto degli asseriti maggiori meriti del ricorrente. Dato che la Commissione non si era valsa di questa possibilità, nella sentenza Giannini avete potuto limitarvi ad affermare (punto 13) che «né i dati del fascicolo, né le allegazioni del ricorrente consentono di provare che la Commissione, nel valutare i meriti e le qualità del [nominato] abbia commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere. «In definitiva, dalla sentenza Giannini si può quindi unicamente desumere che l'autorità che ha il potere di nomina, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può valutare i candidati manifestatisi nella prima fase dell'art. 29, n. 1 unicamente in base ai loro meriti. Questa conclusione è incontestabilmente conforme all'art. 29, ma non dice nulla circa il potere dell'autorità che ha il potere di nomina di tener conto nella prima fase anche dei meriti di candidati che possono venire in considerazione solo in successive fasi della procedura, ma che sono già noti all'autorità stessa (o sul cui manifestarsi in una fase successiva si possa contare con ragionevole certezza — vorrei aggiungere).
Nemmeno alla sentenza Giuffrida (105/75, Race. 1976, pag. 1402) i ricorrenti si possono secondo me richiamare a sostegno dell'asserito sviamento di potere. Le circostanze erano in quella causa troppo diverse da quelle della presente lite. Nella causa Giuffrida era assodato (punto 10) che il concorso interno era «stato bandito ... al solo scopo di ovviare alle anomalie di una situazione amministrativa relativa ad un determinato dipendente e nell'aspettativa di nominare lo stesso dipendente al posto dichiarato vacante». Solo per questa situazione al punto 11 è detto che «il perseguire un siffatto scopo particolare è in contrasto con le finalità di qualsiasi procedimento d'assunzione, ivi compreso quello del concorso interno, ed implica quindi uno sviamento di potere».
Nel nostro caso dal fascicolo si desume al massimo lo scopo a priori di nominare revisore presso la Commissione il candidato ritenuto più meritevole, proveniente da un'altra istituzione. Già nella sentenza Ley (Race. 1965, pag. 140) avevate affermato che la tesi secondo cui l'art. 29 «impone» all'autorità che ha il potere di nomina «l'obbligo di bandire un concorso interno qualora non sia possibile procedere alla promozione o al tramutamento» va disattesa giacché l'art. 29, n. 1, lett. b), come pure lett. a), «prescrive a dette autorità unicamente di esaminare le “possibilita” di procedere nel modo ivi indicato» ed inoltre «il termine “possibilità” rende manifesto che l'autorità che ha il potere di nomina non è obbligata a compiere gli atti di cui trattasi, ma è soltanto tenuta ad esaminare, di volta _ in volta, se essi possano portare alla nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di competenza, di rendimento e d'integrità» (la sottolineatura è mia).
Una massima di portata analoga si trova al punto 10 della sentenza 123/75 (Küster, Race. 1976, pag. 1709). Un richiamo all'ampio potere discrezionale spettante in proposito all'autorità che ha il potere di nomina si trova fra l'altro al punto 12 della stessa sentenza, come pure al punto 17 di una vostra recente sentenza, quella 24 marzo 1983 nella causa Colussi. Fra l'altro dal punto 24 della prima sentenza Küster (causa 23/74), dal punto 5 della seconda sentenza Küster (causa 22/75) e dal punto 10 della terza sentenza Küster (causa 123/75) si desùme con certezza che si può passare ad una fase ulteriore dell'art. 29 dello Statuto esclusivamente nell'interesse del servizio. Inoltre gli esami prescritti nelle successive fasi iniziali vanno naturalmente condotti con cura.
Basandomi sul mio esame della causa, riassumo il mio parere in proposito come segue.
In primo luogo, tanto dalla lettera dell'art. 29, n. 1, leu. a), quanto dalla giurisprudenza ad esso relativa si deve desumere che nemmeno i candidati appartenenti all'istituzione i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso di posto vacante possono trarre da detta disposizione alcun diritto alla promozione o al tramutamento.
In secondo luogo, dalla giurisprudenza si desume che le possibilità di applicare l'art. 29, n. 1, lettere a) e b) vanno indubbiamente esaminate con cura, prima di passare all'applicazione dell'art. 29, n. 1, leu. e) (o, più in generale: alla fase seguente). Tuttavia l'interesse del servizio dell'istituzione, stando alla sentenza Ley, consente di cercare il candidato in possesso delle più alte qualità, tra l'altro, di competenza e di rendimento. Perciò dal semplice fatto che, già all'inizio della procedura per coprire un posto vacante, un candidato esterno fosse considerato manifestamente il più meritevole non si può inferire che i candidati interni siano stati esaminati senza la dovuta diligenza. Ciò vale certamente in quanto era noto fra l'altro che il candidato esterno, sin dal 1o luglio 1975, svolgeva effettivamente le mansioni di revisore presso il Consiglio, a partire dall'inglese, dal francese e dai tedesco. Inoltre egli aveva già lavorato per circa un anno presso la Commissione in qualità di traduttore, di guisa che le sue qualità di traduttore (che nel settembre del 1973 avevano portato alla sua assunzione da parte del Consiglio) erano note alla Commissione anche per questo motivo.
In terzo luogo i ricorrenti non hanno potuto produrre alcun documento dal quale si potesse inferire che la Commissione, nel valutare i meriti e le attitudini del candidato prescelto, abbia commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere (si confrontino i criteri di valutazione al punto 13 della sopracitata sentenza Giannini). Dal fascicolo si desume invece che, a differenza dei ricorrenti (i quali solo occasionalmente effettuavano delle revisioni), il candidato prescelto aveva già svolto per anni essenzialmente le mansioni di revisore. Sotto il profilo dell'interesse del servizio la Commissione aveva il diritto di aspettarsi che egli fosse più idoneo dei ricorrenti a svolgere le mansioni di cui trattasi. Ciò mi pare decisivo per valutare se il mancato accoglimento delle candidature dei ricorrenti fosse legittimo. Questi non hanno infatti chiesto del pari l'annullamento dell'effettuata nomina. Non è quindi necessario occuparsi della procedura seguita per la nomina stessa.
Concludendo vi propongo di respingere la domanda dei ricorrenti diretta all'annullamento della decisione di non accogliere le loro candidature, e di condannare le parti, a norma degli artt. 69 e 70 del regolamento di procedura, a sopportare le proprie spese. All'ulteriore domanda dei ricorrenti, diretta ad ottenere che la Commissione sia obbligata a nominare il più meritevole tra essi, viene con ciò a mancare ogni fondamento. Non è quindi necessario occuparsi neppure della ricevibilità di questa ulteriore domanda.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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