CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 17 NOVEMBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
1.1.
Nelle cause riunite di cui ci occupiamo oggi, la ricorrente ha dedotto un gran numero di mezzi a sostegno delle sue domande d'annullamento delle decisioni controverse. In tali decisioni, la Commissione ha fissato le produzioni di riferimento e le quote di produzione dell'impresa per il quarto trimestre 1981 e per il primo, il secondo ed il terzo trimestre 1982, relativamente ai tondi per cemento armato, nonché per il terzo trimestre 1982, per la vergella. Nelle stesse decisioni essa ha fissato anche la parte di dette quote che può essere consegnata nel mercato comune.
Tuttavia, di questi numerosi mezzi, ne restano da esaminare soltanto due, e cioè (secondo una numerazione che spiegherò in seguito) :
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il quinto mezzo, relativo ad una pretesa discriminazione fra «monoproduttori» e «poliproduttori», vale a dire ad una violazione degli artt. 58 e 4 del Trattato CEE. Questo mezzo è stato dedotto nell'ambito di un'eccezione d'illegittimità relativa alla decisione generale n. 1831/81.
Tuttavia, gli argomenti dedotti a sostegno di questo mezzo e le conclusioni che ne vengono tratte differiscono da quelli, a prima vista analoghi, dedotti nelle cause riunite 140, 146, 221 e 226/82 (Walzstahl-Vereinigung e Thyssen AG), nelle quali presenterò le mie conclusioni il 22 novembre. Al riguardo mi sembra utile sottolineare sin d'ora che dette differenze d'argomentazione sono fondamentali. Secondo la Walzstahl-Vereinigung e la Thyssen AG, è discriminatorio applicare criteri diversi ai fini della determinazione delle quote di produzione di tondi per cemento armato per i monoproduttori e per i poliproduttori (che in detta causa la Commissione chiama «imprese integrate»). Nelle presenti cause, invece, la ricorrente considera discriminatorie le quote assegnatele per la produzione dei tondi per cemento armato, perché dette quote sarebbero inferiori alla limitazione della produzione totale dei poliproduttori. Malgrado le apparenze, le presenti cause non corrispondono perciò alle altre cause suddette.
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Il sesto mezzo, relativo all'asserita violazione dell'art. 14 bis della decisione n. 1831/81. Secondo questo mezzo, le decisioni individuali con le quali sono state fissate le quote per la ricorrente sarebbero in contrasto con la cosiddetta clausola speciale d'equità vigente per le imprese siderurgiche situate in Grecia.
Prima di passare all'esame di questi due mezzi, indicherò quali altri mezzi sono stati dedotti dalle ricorrenti e per quali motivi non è più necessario prenderli in considerazione. Naturalmente questi motivi sono rilevanti anche per la vostra sentenza.
I suddetti altri mezzi sono i seguenti:
1)
violazione dell'Atto d'adesione (tutti e tre i ricorsi),
2)
violazione del Trattato CECA, in particolare del combinato disposto dell'art. 58 e degli artt. I-5 (tutti e tre i ricorsi),
3)
sviamento di potere (cause 31/82 e 138/82),
4)
violazione di forme sostanziali (causa 31/82).
Come risulta dalle memorie di replica presentate dalla ricorrente nelle cause 138/82 e 31/82, il terzo ed il quarto mezzo sono divenuti caduchi.
Per quanto riguarda il primo mezzo, la ricorrente indica essa stessa negli atti introduttivi ch'esso è identico ad uno dei mezzi dedotti nella causa 258/81, definita con sentenza 9 dicembre 1982 (ancora inedita). In tale sentenza la Corte ha già respinto il suddetto mezzo in base ai punti 3-9 della motivazione, cosicché posso limitarmi a far rinvio alle considerazioni ivi contenute per concludere nello stesso senso nelle presenti cause. Inoltre, nello stesso contesto, rimando anche alla vostra sentenza 16 febbraio 1982, emessa nelle cause riunite 39, 43, 85 e 88/81, Halyvourgiki e. a./ Commissione, punti 5-15 della motivazione, in cui vengono respinti analoghi argomenti che erano stati dedotti nei ricorsi allora in questione.
Il secondo mezzo è già stato dedotto come tale nella causa 258/81 e disatteso nella vostra sentenza per i motivi indicati ai punti 15-20 della motivazione. Tuttavia, come ho già osservato, in relazione all'art. 14 ter, successivamente inserito nella decisione generale n. 1831/81, tale mezzo assume un significato diverso, nei ricorsi attuali, quanto alla già criticata discriminazione fra «monoproduttori» e «poliproduttori».
È questo mezzo, così modificato, che ho testé designato come quinto mezzo.
1.3.
Per i fatti e le norme rilevanti e per 10 svolgersi del procedimento rimando alla relazione d'udienza.
2. L'asserita discriminazione fra «monoproduttori» e «poliproduttori»
11 «quinto mezzo» da me ricavato da quello relativo alla violazione dell'art. 58 e degli artt. I-5 del Trattato CEE, e dedotto dalla ricorrente per la prima volta nel presente procedimento, si riferisce fra l'altro all'art. 14 ter, inserito nella decisione di base n. 1831/81, dopo l'art. 14 bis, con decisione della Commissione 3 marzo 1982, n. 533/82/CECA, articolo rilevante anche nell'ambito dei suddetti ricorsi della Walzstahl-Vereinigung e della Thyssen AG. Secondo questa nuova disposizione, per le imprese la cui produzione totale non ha superato le 700000 tonnellate nel 1981, delle quali almeno il 90 % delle categorie IV, V e VI, i tassi di riduzione relativi alla categoria V (tondi per cemento armato) per la determinazione delle quote di produzione e della parte di dette quote che può essere immessa nel mercato comune per il secondo trimestre 1982, sono ridotti di 5 punti percentuali se la produzione della categoria V rappresenta almeno il 30 % di quella delle categorie IV, V e VI nel 1981. Perciò, il nuovo mezzo è pertinente unicamente ai fini della valutazione delle domande riguardanti il secondo ed il terzo trimestre del 1982 ( 2 ).
Tuttavia, il mezzo è principalmente fondato sulla tesi più generale (relativa ai trimestri precedenti che vanno presi in considerazione nella fattispecie) secondo cui qualsiasi provvedimento col quale vengono fissati tassi di riduzione uniformi in base alle produzioni di riferimento per tipi d'acciaio colpiti dalla crisi costituirebbe una discriminazione tra i fabbricanti la cui produzione comprende vari tipi d'acciaio (in prosieguo «polipro-duttori») e quelli che fabbricano soltanto uno o pochi tipi di prodotti d'acciaio soggetti al regime delle quote (in prosieguo «monoproduttori»). Secondo la ricorrente, le decisioni nn. 1831/81 e 1696/82 avrebbero per l'appunto fissato siffatti tassi di riduzione uniformi per le categorie I, IV, V e VI. Poiché questi tassi di riduzione uniformi valgono anche per i fabbricanti che producono anche altri tipi d'acciaio, non soggetti al regime delle quote o soggetti a tassi di riduzione meno elevati, si avrebbe manifestamente una disparità di trattamento. Ad esempio, un'impresa che produce esclusivamente acciai della IV e della V categoria è soggetta ad una riduzione del 40-50 % della sua produzione totale. Per contro, un'impresa che produce acciai delle sei categorie è tenuta a ridurre la propria produzione totale in misura molto meno elevata. Le suddette decisioni generali implicano quindi una discriminazione fra produttori e sono perciò in contrasto con gli artt. 58 e 4 del Trattato. La ricorrente sostiene ch'essa rientra fra i «monoproduttori» delle categorie IV e V. Questa discriminazione non viene abolita neppure dalle già ricordate decisioni nn. 533/82 e 1698/82. La diminuzione assolutamente arbitraria dei tassi di riduzione non è affatto sufficiente a ristabilire la parità di trattamento nel senso sopra indicato. Tale parità di trattamento sarebbe ristabilita soltanto qualora la produzione totale dei «monoproduttori» e dei «poliproduttori» venisse ridotta nello stesso modo. La stessa Commissione lo avrebbe indirettamente, ma chiaramente riconosciuto nel preambolo della sua decisione generale n. 1698/82.
La Commissione sostiene, in primo luogo, che non si può parlare di discriminazione vietata, già per il semplice fatto che la ricorrente non ha esaurito le quote di produzione e di consegna ad essa assegnate per i suddetti trimestri. In merito a questa obiezione osserverò tuttavia preliminarmente ch'essa non è del tutto convincente per quanto riguarda il quarto trimestre 1981, per il quale la quota della ricorrente è stata fissata definitivamente soltanto un mese dopo la scadenza del trimestre stesso. È perciò chiaro che la ricorrente non poteva ancora tener conto di questa definitiva fissazione delle quote nel programmare la propria produzione per il quarto trimestre e che perciò essa ha forse subito un certo danno. Poiché il mezzo della ricorrente non riguarda tale ritardo nella comunicazione della sua quota, su questo punto è sufficiente concludere, per quanto riguarda il mezzo relativo alla discriminazione, che questo non può essere disatteso semplicemente in ragione del fatto che la ricorrente non ha esaurito la sua quota. Su un piano più generale, non si può neppure negare l'interesse della ricorrente. Se la domanda di cui trattasi venisse accolta, gran parte della produzione di tondi per cemento armato sarebbe trasferita dai «polipro-duttori» ai «monoproduttori» ed in tal modo si potrebbe evitare che questi non esauriscano la propria quota.
Per contro, ritengo che la Commissione sia nel giusto quando sostiene che il fatto che la crisi ha colpito in diversa misura le varie categorie d'acciaio può, e anzi deve, implicare, in ragione del principio di proporzionalità fra lo scopo ed i mezzi derivante dalla finalità dell'art. 58, una corrispondente differenziazione delle riduzioni di produzione, proporzionale alla gravità della crisi sui mercati parziali della produzione d'acciaio nel suo complesso. Gli argomenti svolti dalla ricorrente su questo punto devono quindi essere disattesi. D'altra parte, secondo la Commissione, l'entità della diminuzione dei tassi di riduzione per le piccole e medie imprese siderurgiche, rispondenti agli specifici criteri da me indicati in precedenza, non è stata affatto stabilita arbitrariamente e non implica, in particolare, alcun riconoscimento di un trattamento discriminatorio cui tali imprese sarebbero ancora esposte dopo l'istituzione di tale regime derogatorio. Per quanto riguarda quest'eccezione, è a mio avviso sufficiente, nel presente contesto, rilevare che le considerazioni della ricorrente in merito a tale regime derogatorio sono manifestamente destinate soltanto a corroborare la sua tesi generale, secondo cui le riduzioni di produzione, per la produzione totale dei «monoproduttori», non possono essere superiori a quelle stabilite per i «poliproduttori». Dal fatto che, come ho appena detto, concordo col punto di vista della Commissione relativamente a questa tesi generale consegue automaticamente che anche quest'argomento della ricorrente dev'essere disatteso.
Riassumendo, si deve concludere con la Commissione che, nella fattispecie, non è stata provata alcuna disparità di trattamento delle imprese che si trovino in un'identica situazione. Tuttavia, per non pregiudicare la trattazione della problematica del tutto diversa che si pone nelle cause Walzstahl-Vereinigung e Thyssen AG, la spiegazione di questa conclusione deve discostarsi da quella datane dalla Commissione stessa.
Le imprese che producono diverse categorie d'acciaio, colpite in vario modo dalla crisi della siderurgia, si trovano, tenuto conto delle finalità dell'art. 58 e del sistema generale delle quote, in una situazione essenzialmente diversa da quella dei «monoproduttori», che fabbricano esclusivamente prodotti d'acciaio colpiti abbastanza gravemente dalla crisi. Questi «monoproduttori» non possono perciò pretendere, in forza del divieto di discriminazione, che le loro possibilità totali di produzione non vengano ridotte di una percentuale della loro produzione di riferimento superiore a quella applicata per la riduzione delle possibilità totali di produzione dei «poliproduttori». Questo mezzo dev'essere perciò disatteso.
3. Asserita violazione dell'art. 14 bis della decisione n. 1831/81
Nelle cause 31/82 e 138/82 la ricorrente sostiene poi, con uno specifico mezzo, che le decisioni individuali da essa impugnate sono in contrasto con l'art. 14 bis della decisione generale n. 1831/81, modificata dalle decisioni generali nn. 1832/81 e 2804/81.
L'articolo in questione ha il seguente tenore :
«Se, in seguito ad una domanda presentata da un'impresa i cui impianti si trovino in Grecia, la Commissione constata che la disciplina delle quote crea a tale impresa difficoltà eccezionali tali da impedirne l'adeguamento alla situazione creatasi a causa dell'evoluzione strutturale nella quale si trova impegnata l'economia del paese, la Commissione procederà ad un'idonea modifica delle produzioni di riferimento dell'impresa e dei prodotti in questione».
La ricorrente sostiene che, secondo la lettera di questo articolo, la Commissione è tenuta a fissare sempre la quota individuale delle imprese siderurgiche greche in modo tale che la loro produzione non sia inferiore al livello medio di sfruttamento della capacità produttiva nella Comunità. Ciò sarebbe imposto anche dal principio della parità di trattamento. Ora, nel 1981, il livello medio di sfruttamento della capacità nell'industria siderurgica comunitaria è stato del 63 %, mentre, in ragione della decisione impugnata, alla ricorrente è stato possibile sfruttare la propria capacità soltanto per un massimo del 54 %.
Relativamente a questo mezzo, la Commissione ha giustamente affermato, nel controricorso, anzitutto che il citato articolo 14 bis non stabilisce una deroga generale per tutte le imprese siderurgiche greche. Esso prevede infatti esclusivamente una possibilità di adattamenti individuali, a richiesta delle singole imprese, qualora la Commissione constati che il regime delle quote crea per una data impresa difficoltà eccezionali, ai sensi dello stesso articolo. Dagli atti introduttivi non risulta che la ricorrente abbia presentato domande ai sensi dell'art. 14 bis, né che queste siano state respinte. Essa avrebbe dovuto eventualmente impugnare le relative decisioni di rigetto.
Inoltre, la Commissione osserva altresì giustamente, nel controricorso, che la decisione generale n. 1831/81 non prevede l'applicazione del criterio della capacità produttiva delle imprese ai fini della fissazione delle quote. In effetti, l'art. 14 bis prevede criteri del tutto diversi, che riportano le eccezionali difficoltà individuali di adattamento esclusivamente all'evoluzione strutturale dell'economia greca. La Commissione ha inoltre giustamente osservato che la Corte, nella sua precedente giurisprudenza, ha sempre riconosciuto che il criterio applicato dalla Commissione, e cioè quello della produzione effettiva, rispondeva all'esigenza d'equità ai sensi dell'art. 58, n. 2, del Trattato CECA. Anche questo mezzo va perciò disatteso.
4. Conclusione
In base alle precedenti considerazioni, concludo nel senso che la Corte dovrebbe :
1)
respingere i ricorsi;
2)
porre le spese processuali a carico della ricorrente.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
( 2 ) Per l'analoga disposizione vigente per il terzo trimestre, cfr. decisione n. 1698/82.
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