CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 15 LUGLIO 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la questione oggetto del presente procedimento verte sul se teliņi chirurgici aventi la composizione descritta dal giudice del rinvio rientrino nella voce doganale 30.04 ovvero nella voce 48.21 D della tariffa doganale comune in vigore nel periodo da prendere in considerazione.
Nella summenzionata voce doganale sono compresi: «ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.) impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo».
Risulta agli atti che, se non si applica questa prima voce doganale, viene in considerazione ai fini dell'applicazione solo la seconda voce di cui sopra (altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa, sottovoce D, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3000 GU L 342 del 31. 12. 1979)).
Solo la Commissione ha presentato osservazioni scritte. Condivido il parere della Commissione secondo cui i teliņi chirurgici di cui è causa, a differenza delle ovatte, garze, bende e altri prodotti citati al riguardo dalla Commissione, in ogni caso non apportano alcun contributo alla guarigione della ferita. Essi non possono pertanto ritenersi destinati ad usi medici.
Come la Commissione riconosce, è invece meno evidente che i teliņi chirurgici di cui trattasi non possano essere neppure considerati «destinati ad usi chirurgici». Ciò, a mio avviso, non è neppure evidente ove, al pari della Commissione, si ritenga determinante in proposito il fatto che debba trattarsi inoltre di prodotti direttamente utilizzati nell'esercizio della medicina chirurgica e non di prodotti che abbiano tutt'altra funzione, come il miglioramento dell'igiene. La Commissione si attiene strettamente, nel formulare tale criterio, alla motivazione decisiva adottata dalla Tariefcommissie in una precedente sentenza (la n. 11308 T del 20 settembre 1976) relativa ad un caso analogo.
Per due motivi io non ritengo decisivo ai fini della risoluzione del presente problema il criterio suddetto. In primo luogo, i teliņi chirurgici come quelli in esame vengono certo molto più direttamente usati nella prassi chirurgica che non i panni e i lenzuolini citati al riguardo dalla Commissione. Diversamente da questi ultimi, ciascun telino viene confezionato per una determinata operazione. In tal senso i teliņi chirurgici sono effettivamente condizionati per usi chirurgici, così come richiede la formulazione della voce doganale 30.04. In secondo luogo, i teliņi chirurgici in esame, tanto per la loro composizione quanto per la funzione o destinazione, possono essere ricondotti, più facilmente dei suddetti panni o lenzuolini, alla nozione base di «ovatte, garze, bende e prodotti analoghi» di cui alla voce doganale 30.04. Essi hanno per lo più la funzione di assorbire sangue, sostanze nocive e liquido durante l'operazione, come ha ammesso anche la Commissione nel corso della trattazione orale. Diversamente dalla Commissione, io ritengo che tale funzione sia ampiamente paragonabile alla funzione di ovatte, garze e bende non impregnate o ricoperte di sostanze farmaceutiche, condizionate per usi chirurgici (da tenere ben distinta dalla loro particolare funzione medica menzionata nella voce doganale 30.04). Sotto tale profilo ritengo altresì non convincente il richiamo, da parte della Commissione, al regolamento 24 luglio 1970, n. 1484 (GU L 163 del 25. 7. 1970, pag. 19). Gli assorbenti di cui ivi si tratta non solo non hanno alcuna evidente funzione medica o chirurgica, ma non possono neppure, in base alla loro composizione o funzione chirurgica, essere considerati prodotti affini «analoghi» alle ovatte, garze e bende.
L'argomento che la Commissione, concludendo le sue osservazioni scritte, ricava dall'elenco di prodotti di cui alla nota 3 al capitolo 30 della TDC suffraga anzi, a mio parere, proprio l'opinione secondo cui i teliņi chirurgici rientrano appunto nella voce doganale 30.04. L'elenco di prodotti quali i catgut e le altre legature sterili, le laminarie sterili e gli emostatici sterili e gli stessi cementi per l'otturazione dentaria in questa nota implica sempre un'interpretazione estensiva delle nozioni base della voce 30.04, in quanto tali prodotti presentano un'affinità altrettanto scarsa, se non minore, per quanto riguarda la loro composizione e funzione, con le ovatte, garze e bende che i teliņi chirurgici.
Malgrado questa vaga affinità nella composizione e nella destinazione, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario escludere espressamente tutti questi prodotti («dai» prodotti elencati nella nota 3 al capitolo 30) di cui alla nota 3 dalla voce 30.04 a favore di un'altra voce (nella specie la voce 30.05). Ne consegue chiaramente che la voce 30.04 va interpretata, in linea di massima, estensivamente. Dalla espressa esclusione di tali prodotti, anch'essi manifestamente considerati in linea di massima analoghi ad «ovatte, garze e bende», a favore di un'altra voce tariffaria, non è certo possibile concludere che i prodotti non espressamente menzionati in questo elenco di eccezioni, ma anch'essi rientranti nelle definizioni, da interpretare in maniera estensiva, della voce 30.04, si troverebbero soggetti alle aliquote più elevate della voce 48.21 D. Nel corso della trattazione orale il rappresentante della Commissione ha tentato di evitare queste implicazioni dell'esclusione espressa, affermando che il fatto che i prodotti elencati nella nota 3 siano esclusi dalla voce 30.04 è necessario perché alcuni di questi prodotti, in particolare gli emostatici citati sub e) e le scatole e simili menzionati sub g) contenenti prodotti di pronto soccorso in caso di incidenti, sono appunto analoghi a ovatte, garze e bende. Poiché l'esclusione riguarda espressamente i prodotti («de artikelen») e non alcuni prodotti («artikelen») elencati nella nota suddetta, tale argomento a mio parere va però respinto. La voce doganale 30.04 esclude chiaramente tutti i prodotti elencati dalla nota 3 ad essa relativa.
Dalla comparazione complessiva fra la categoria dei prodotti che ricadono nella voce 30.04 e quella dei prodotti compresi nella voce 48.21 risulta poi che i teliņi chirurgici di cui trattasi presentano più affinità di composizione e di funzione con i prodotti della prima che con gli «altri lavori» dell'ultima voce doganale summenzionata e che la prima voce, inoltre, contiene una descrizione manifestamente più dettagliata. A norma della regola generale A 3 a) della tariffa doganale comune (ultima versione, al riguardo immutata, in GU L 335 del 23. 11. 1981) va quindi applicata nella fattispecie la voce 30.04, visto che per i motivi indicati i teliņi chirurgici, oltre che quali lavori di carta, possono essere considerati quali «prodotti analoghi condizionati ... per usi ... chirurgici», come recita la suddetta voce doganale.
Infine debbo ancora esaminare se altri argomenti dedotti dalla Commissione durante la trattazione orale debbano condurre, nella specie, ad una diversa opinione. La Commissione ha così precisato, allora, il suo punto di vista, secondo cui esclusivamente i prodotti impiegati dal chirurgo a diretto contatto con la ferita possono essere ricondotti alla voce 30.04, inclusi i prodotti che servono, dopo l'operazione, per coprire la ferita. Ammetto che così si può veramente ottenere un chiaro criterio distintivo nei confronti della voce doganale 48.21 D, che si accorda anche molto bene con la lettera della voce 30.04. Vista la funzione politico-commerciale delle voci doganali, ritengo tuttavia decisiva, accanto agli altri argomenti da me addotti, la maggiore affinità dei teliņi chirurgici di cui trattasi, per quanto riguarda la composizione e destinazione, ai prodotti citati nella voce 30.04 che non a quelli di cui alla voce 48.21 D. Poiché panni, lenzuolini, guanti, maschere e copricapi operatori hanno una funzione diversa e non sono condizionati per la vendita al minuto in vista di ogni singola operazione (o lo sono in minor misura), la loro classificazione non viene pregiudicata da tale conclusione.
Neppure la nuova voce 48.21 F I di cui si è parlato durante la trattazione orale (prodotti per uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto) introdotta dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 ottobre 1981, n. 3002 (GU L 301 del 20. 10. 1981, pag. 1), può farmi concludere diversamente. Anche qualora queste nuove suddistinzioni della voce 48.21 dovessero già applicarsi nella presente controversia (quod non), esse metterebbero unicamente in evidenza, assegnando ad una diversa voce doganale prodotti fra l'altro per uso chirurgico (ma non condizionati per la vendita al dettaglio), che le voci doganali vengono istituite per scopi di politica commerciale. Nella fattispecie, la distinzione fra condizionamento per il commercio all'ingrosso ovvero al minuto era chiaramente determinante. Non lo è invece un criterio di tecnica operatoria come quello cui si è riferita la Commissione durante la trattazione orale.
Concludo pertanto nel senso che la questione sottopostavi, diversamente da quanto proposto dalla Commissione, debba essere risolta come segue:
La voce 30.04 della tariffa doganale comune va interpretata nel senso che i teliņi sterili per coprire il corpo intorno alla ferita durante un intervento chirurgico, quali quelli di cui trattasi nella presente causa, vanno considerati come «prodotti analoghi alle ovatte, garze e bende, condizionati per la vendita al minuto per usi chirurgici».
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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