CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 17 NOVEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidènte,
signori Giudici,
Il ricorso in esame, proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, è inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato in quanto non ha adottato i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 72/464 (GU 31 dicembre 1972, L 303, pag. 1) modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, n. 77/805 (GU 28 dicembre 1977, L 338, pag. 22). Tali direttive contemplano l'armonizzazione, in varie fasi, della struttura dell'imposta di consumo sul tabacco manufatturato.
Gli Stati membri, esclusi il Regno Unito e l'Irlanda, dovevano dare attuazione alla prima entro il 1° luglio 1973, ma nel 1977 la Commissione osservava, in una lettera inviata al Governo italiano, che questo non si era ancora conformato all'art. 8 della direttiva. Detto articolo faceva obbligo di stabilire l'importo dell'imposta di consumo specifica riscossa sulle sigarette, per la prima volta, con riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, secondo i dati conosciuti al 1° gennaio 1973, e disponeva che detto importo non doveva essere inferiore al 5 % né superiore al 75 % dell'importo cumulativo dell'imposta proporzionale e dell'imposta specifica riscosse su dette sigarette. La Commissione sottolineava che l'imposta di consumo applicata alle sigarette in Italia non rientrava nella forcella stabilita dal suddetto articolo.
La direttiva n. 77/805 conteneva disposizioni specifiche da applicare nella seconda fase d'armonizzazione compresa fra il 1° luglio 1978 ed il 31 dicembre 1980. Essa disponeva che l'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette andava fissato annualmente, a partire dal 1o gennaio 1978. La forcella entro la quale doveva essere compreso l'elemento specifico dell'imposta di consumo era modificata nel senso che tale elemento non doveva essere inferiore al 5 % superiore al 55 % dell'onere fiscale complessivo composto dall'imposta di consumo proporzionale, dall'imposta di consumo specifica ed inoltre, per la prima volta, dall'imposta sulla cifra d'affari applicate alle sigarette di cui trattasi.
Sebbene si sia alquanto discusso sull'esatta interpretazione di queste disposizioni, è ora pacifico che il Governo italiano ha omesso di adottare i provvedimenti necessari per la loro attuazione. In corso di causa è stato asserito che il 16 maggio 1980 è stato presentato al Parlamento italiano un disegno di legge ad hoc, ma che l'iter legislativo non si è ancora concluso e che il disegno non è stato ancora approvato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può richiamarsi a circostanze o prassi del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi impostigli da una direttiva.
Di conseguenza la declaratoria chiesta dalla Commissione deve, a mio parere, essere emessa e le spese di causa devono essere poste a carico della Repubblica italiana.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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