CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 4 OTTOBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
Dovete pronunciarvi su un ricorso proposto l'8 febbraio 1982 dalla Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee volto all'annullamento della decisione 16 novembre 1981, n. 1034, che negava il finanziamento di DM 32894745,37 da parte della sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
Tale somma comprendeva in particolare due voci: l'una di DM 945,51 per il versamento dell'aiuto all'immagazzinamento privato di vino da tavola e l'altra, di DM 16978093,28, per il versamento da parte dell'ufficio doganale competente (Amburgo-Jonas) di importi compensativi monetari a fronte di forniture dell'aiuto alimentare tedesco in grano ed in farina di grano, effettuate per conto dell'organismo d'intervento nazionale.
L'esclusione veniva giustificata con la motivazione che detta somma non rispondeva alla nozione di «restituzioni all'esportazione verso paesi terzi» e «d'interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli», «rispettivamente concessi ed effettuati secondo le regole comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli».
Il Governo della Repubblica federale, pur mantenendo integralmente la sua posizione giuridica notificata alla Commissione, affermava nel ricorso di limitarsi ai due suddetti importi «essenzialmente per motivi d'opportunità e d'amministrazione razionale dell'istanza».
Durante la fase scritta del procedimento la Commissione accettava di finanziare le spese relative all'aiuto all'immagazzinamento del vino (DM 945,51). Tale risultato veniva ratificato dalla decisione della Commissione 14 gennaio 1983, n. 34, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica federale di Germania per l'esercizio finanziario 1976.
Le mie osservazioni si limiteranno pertanto alla questione degli importi compensativi monetari.
II —
Il contesto giuridico dell'aiuto alimentare in cereali era al momento delle forniture de quibus il seguente:
L'aiuto alimentare concesso dalla Comunità non è contemplato come tale nel Trattato di Roma che istituisce la Comunità economica europea. Tuttavia, in occasione dei negoziati «Kennedy», la Comunità ed i sei Stati che allora la componevano avevano firmato l'accordo internazione sui cereali 18 agosto 1967. Esso comprendeva una convenzione relativa al commercio del grano ed una convenzione relativa all'aiuto alimentare ( 2 ).
Scaduto l'accordo il 30 giugno 1971, esso veniva rinnovato dall'accordo internazionale sul grano del 1971, concluso in nome della Comunità solo il 25 giugno 1974 ( 3 ), ma del quale il Consiglio aveva disposto l'applicaziohe provvisoria il 7 giugno 1971.
Come l'accordo del 1967, quello del 1971 comprendeva una convenzione sul commercio del grano ed una convenzione relativa all'aiuto alimentare.
A norma di quest'ultima, la Comunità s'impegnava a fornire annualmente, per un certo periodo, determinati quantitativi sia mediante azioni comunitarie, sia mediante azioni nazionali meno rilevanti.
L'adempimento degli obblighi derivantine era garantito dall'acquisto di cereali e di farine sul mercato comunitario o dall'uso di prodotti detenuti dagli organismi d'intervento, nonché, eccezionalmente dalla mobilitazione dei cereali sul mercato mondiale ( 4 ).
Per le operazioni oggetto della presente causa, ci si è serviti della prima possibilità, si sono usate cioè scorte d'intervento.
I criteri secondo cui i cereali destinati all'aiutò alimentare potevanno essere mobilitati nella Comunità e le modalità d'intervento finanziario di questa variavano a seconda del carattere nazionale o comunitario dell'aiuto alimentare.
a) L'aiuto alimentare a carattere nazionale pubblico
In tale ipotesi i cereali venivano mobilitati mediante aggiudicazione nazionale di scorte d'intervento dello Stato che forniva l'aiuto secondo il regime vigente in quel momento ( 5 ).
Si trattava di prodotti compresi in una organizzazione comune dei mercati agricoli. Il loro costo restava a carico del bilancio dello Stato donante, ma il versamento della restituzione normale all'esportazione, destinata a colmare la differenza fra i prezzi all'interno della Comunità ed i costi mondiali, detratte le spese successive alla messa in FOB, veniva finanziato dalla sezione garanzia del FEAOG (titolo 6 del bilancio, «restituzioni»). È quanto viene definito come «finanziamento comunitario delle restituzioni FOB».
b) L'aiuto alimentare a carattere comunitario
In tale seconda ipotesi si procedeva generalmente all'aggiudicazione delle scorte in possesso di un organismo d'intervento. Si trattava quindi di una aggiudicazione comunitaria, aperta a tutti gli interessati indipendentemente dal loro luogo di stabilimento e essa riguardava la fornitura di un prodotto consegnato allo stadio FOB o, eccezionalmente, ad uno stadio successivo.
L'aiuto era allora completamente a carico del bilancio comunitario: non solo la «messa in FOB», cioè, secondo i casi, le spese di trasporto, d'assicurazione («messa in CAF») o di distribuzione, ma anche il valore vero e proprio del prodotto, in base al prezzo d'acquisto all'intervento in vigore al momento in cui venivano prelevate le scorte, erano imputati al titolo 9 del bilancio («cooperazione coi paesi in via di sviluppo ed i paesi terzi»), capitolo 92 («aiuto alimentare»): è quanto viene definito come «finanziamento comunitario dei doni».
L'elargizione dell'aiuto alimentare rispondeva quindi, per certi aspetti, ai criteri specifici delle politiche nazionali o comunitarie d'aiuto allo sviluppo e, per altri aspetti, era connessa alle misure di sostegno dei mercati agricoli.
Tale dualità si rifletteva, al momento dei fatti, nella diversa attribuzione nel bilancio dei crediti destinati all'aiuto alimentare. La presentazione del bilancio non consentiva di distribuire chiaramente le spese fra interventi di politica agricola comune ed interventi per l'aiuto alimentare comunitario propriamente detto. Secondo di prodotti — poiché l'aiuto alimentare veniva esteso ad altri prodotti agricoli, in particolare ai prodotti lattiero caseari — e secondo le modalità di mobilitazione ed il carattere dell'aiuto, dette spese erano finanziate vuoi integralmente dal titolo 9 del bilancio generale delle Comunità, vuoi dalla sezione garanzia del FEAOG (titolo 6), vuoi in parte da ciascuno di essi ( 6 ).
Il regolamento del Consiglio 21 ottobre 1974, n. 2681, da applicare alle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli, pagate dagli Stati membri dal 1o gennaio 1975, disponeva, chiarendo la situazione, che ormai
—
erano imputabili al titolo 9 («spese per l'aiuto alimentare») le spese corrispondenti al valore della merce a carico della Comunità in esecuzione degli obblighi inerenti a convenzioni o accordi conclusi dal Consiglio;
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erano imputabili al titolo 6 («FEAOG, sezione garanzia») la parte delle spese corrispondente alle restituzioni all'esportazione.
Con l'istituzione degli importi compensativi monetari negli scambi fra gli Stati membri, da una parte, e Stati membri e paesi terzi ( 7 ), dall'altra, si stabiliva che, hel secondo caso, gli importi compensativi monetari concessi all'importazione venissero dedotti dai prelievi, mentre gli importi concessi all'esportazione si aggiungessero alle restituzioni.
Sorgeva quindi la questione se, in caso di forniture dell'aiuto alimentare da parte di uno Stato membro la cui moneta si era «valorizzata», gli importi compensativi potessero essere concessi all'uscita dallo Stato e, nel caso di soluzione affermativa, a quali condizioni il versamento di detti importi potesse essere finanziato dalla Comunità secondo l'esempio delle restituzioni all'esportazione.
Quale mandatario del suo Governo, l'organismo d'intervento tedesco era stato incaricato di mobilitare certi quantitativi di grano e di farina di grano prelevandoli dalle scorte onde provvedere a forniture a titolo d'aiuto alimentare nazionale. Esso procedeva mediante aggiudicazioni dopo aver pubblicato sul «Bundesanzeiger» avvisi, che non contenevano alcun riferimento esplicito alla normativa comunitaria. Gli interessati dovevano esprimere le loro offerte in DM; il prezzo offerto doveva essere un prezzo netto, FOB o CAF. L'operatore che aveva presentato l'offerta più favorevole — «chiedendo meno» — veniva scelto dall'ufficio e. le forniture venivano effettuate fra il 1o luglio 1972 ed il 18 marzo 1975.
Fra queste due date, l'ente d'intervento presentava all'ufficio doganale, di Amburgo circa duecento domande di restituzioni. Nella maggior parte dei casi non veniva versata alcuna restituzione perché, dal novembre del 1973 al marzo del 1975, l'aliquota delle stesse era uguale a zero a causa dell'aumento dei prezzi mondiali dei cereali.
Le domande di restituzioni erano accompagnate dagli esemplari di controllo necessari per i casi in cui l'applicazione di un provvedimento comunitario (nella fattispecie la concessione di una restituzione) è subordinata alla prova che le merci considerate hanno avuto l'uso o la destinazione previsti ( 8 ).
Le regole generali e le modalità d'applicazione stabilite ( 9 ) per le restituzioni all'esportazione andavano applicate, per analogia, agli importi compensativi monetari.
Per beneficiare di questi ultimi, il richiedente doveva soddisfare talune condizioni: fornire la prova che i prodotti erano stati esportati esibendo l'esemplare di controllo; presentare domanda scritta mediante l'apposito modulo eventualmente previsto dallo Stato membro interessato e salvo casi di forza maggiore depositare la pratica relativa al pagamento dell'importo compensativo monetario entro i sei mesi successivi alla data d'espletamento delle formalità doganali, pena la decadenza ( 10 ).
IV —
Il regolamento della Commissione 26 febbraio 1975, n. 456 ( 11 ), completava il regolamento n. 1463/73 con il seguente art. 16 bis:
«1.
Nessun importo compensativo monetario si applica ai prodotti oggetto di operazioni di aiuto alimentare comunitario o nazionale
—
negli scambi intracomunitari e all'esportazione verso paesi terzi, allorché si tratti di prodotti provenienti da scorte d'intervento;
—
all'esportazione verso i paesi terzi, allorché si tratti di prodotti mobilitati sul mercato della Comunità.
2.
Nessun importo compensativo monetario è riscosso sulle esportazioni verso i paesi terzi effettuate nell'ambito di operazioni di aiuto alimentare realizzate da organismi aventi finalità umanitarie e approvate secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 974/71».
Le suddette disposizioni entravano in vigore venti giorni dopo il 27 febbraio 1975 (data della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale); il n. 1 poteva tuttavia venir applicato, su domanda dell'interessato, sin dal 1o gennaio 1974 ( 12 ).
Da tale norma si desume che, se all'atto dell'esportazione verso paesi terzi di prodotti provenienti da scorte d'intervento o oggetto di aiuto alimentare nazionale erano stati riscossi importi compensativi monetari, l'esportatore poteva retroattivamente chiedere di essere dispensato dal percepirli.
Tuttavia, le autorità tedesche deducevano, a contrario da tale testo una diversa conclusione: prima della sua entrata in vigore la concessione di importi compensativi monetari era consentita per l'esportazione in paesi terzi di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento e oggetto di operazioni d'aiuto alimentare nazionale. Era quindi possibile far finanziare dal FEAÓG, sino a concorrenza degli importi compensativi, le esportazioni effettuate fra il 1o luglio 1972 ed il 18 marzo' 1975, poiché la realtà di tali esportazioni era comprovata dagli esemplari di controllo, a condizione che le pratiche di pagamento delle restituzioni potessero valere come domanda formale di concessione degli importi compensativi monetari. Poiché l'ente d'intervento aveva depositato le ultime pratiche di pagamento degli importi compensativi relativi alle forniture effettuate fra il 1o luglio 1972 ed il 18 marzo 1975 all'ufficio doganale di Amburgo nell'agosto del 1975, questo riteneva soddisfatta la condizione e versava a detto ente complessivamente DM 16978093,28 per i quali gli uffici tedeschi reclamavano il finanziamento dal FEAOG.
Nel controllare se i certificati d'esportazione erano stati allegati alle pratiche di pagamento, gli uffici della Commissióne constatavano che esse non comprendevano la richiesta scritta di concessione degli importi compensativi.
Ora, in esecuzione dell'art. 13 dėl regolamento n. 1463/73, un parere del ministero federale dell'agricoltura del 30 maggio 1973, pubblicato nel Bundesanzeiger del 5 giugno successivo, aveva disposto che gli importi compensativi monetari all'esportazione dovessero essere richiesti a mezzo di moduli conformi al modello stabilito dal ministero delle finanze.
In un primo tempo, gli uffici della Commissione sostenevano che la vera e propria domanda di concessione degli importi compensativi era stata presentata dopo la data di entrata in vigore del regolamento n. 456/75 e che l'esibizione dell'esemplare di controllo poteva sostituirla solo se l'ente d'intervento, presentando la pratica di pagamento delle restituzioni, aveva formalmente espresso l'intenzione di far valere il beneficio degli importi compensativi.
Gli uffici della Commissione si conformavano in tal modo ‘ad un'osservazióne contenuta ’nella relazione l'annuale della Córte dei conti relativa all'esercizio 1980 ( 13 ) che precisava:
«Non vanno pagate restituzioni o importi compensativi monetari ai commercianti, esportatori degli aiuti, alimentari perché viene loro versato il-prezzo normale del mercato comunitario ... Per evitare errori del genere sarebbe opportuno- che gli organismi, nazionali incaricati di pagare l'aiuto alimentare esigessero dal fornitore la consegna del certificato,d'esportazione (modello T5 o EX 16), impedendo così allo stesso di riscuotere da un altro ufficio l'importo delle restituzioni liquidate su esibizione di tale certificato ...».
Richiamandosi alla vostra sentenza Schlüter 6 giugno 1972 ( 14 ), le autorità tedesche sostenevano che l'esibizione nel termine di cui all'art. 14 del regolamento n. 1463/73 dell'esemplare di controllo da parte dell'ente d'intervento all'ufficio doganale competente a pagare le restituzioni mirava oggettivamente ad ottenere tutti i vantaggi (restituzioni ed importi compensativi) ai quali l'esportatore poteva aspirare in base agli elementi di prova forniti da tale documento e che essa equivaleva alla domanda di concessione degli importi compensativi ai sensi dell'art. 13 dėl regolamento n. 1463/73.
Durante la fase scritta, la Commissione ha ammesso che la presentazione degli esemplari di controllo poteva avere valore di richiesta degli importi compensativi. Essa ha però limitato tale riconoscimento ai casi in cui gli esemplari contenevano un riferimento almeno indiretto — secondo lei indispensabile — alla concessione di detti importi. Essa ha quindi riconosciuto che le esportazioni per le quali l'operatore dichiarava di essere a conoscenza del parere del ministero federale 30 maggio 1973 o faceva qualche altro riferimento agli importi compensativi, davano diritto al beneficio di detti importi; essa ha modificato positivamente la liquidazione per ĎM 11570202,60, ma insiste nel rifiutare il resto (DM 5407890,68)., ,.
V —
La questione si pone quindi nei termini seguenti: se si possa considerare che il deposito a. tempo debito da parte di un organismo ufficiale di una pratica di pagamento di restituzione valga retroattivamente come domanda di concessione di importi compensativi monetari anche in mancanza del pagamento delle restituzioni e qualora l'apposito modulo previsto per tale domanda non sia stato compilato.
A sostegno della' soluzione affermativa da esso data a tale questione, il Governo tedesco assume che gli esemplari di controllo T5 sono stati esibiti a tempo debito dall'ente d'intervento; ora, detti documenti forniscono la prova che le condizioni materiali per pretendere il versamento degli importi compensativi erano soddisfatte e la loro presentazione va considerata equivalente ad una richiesta di versamento (la Commissione lo a-vrebbe peraltro successivamente ammesso, sia pure in parte).
Ma, a suo parere, la necessità in questi esemplari di controllo di un riferimento almeno indiretto agli importi compensativi per provare che al momento dell'esportazione l'operatore era consapevole del suo diritto ad ottenere tale beneficio ed intendeva avvalersene, dimostrerebbe un formalismo sproporzionato e discriminatorio.
Sproporzionato rispetto al fine da raggiungere poiché la merce ha avuto la destinazione e l'uso previsto e non esiste il rischio di doppio pagamento degli importi compensativi monetari.
Discriminatorio perché, in altri Stati membri, non era richiesto un modulo speciale per la domanda e gli importi compensativi concessi all'esportazione di cereali verso paesi terzi nell'ambito di un aiuto alimentare nazionale erano stati presi a carico dal FEAOG.
La Commissione, dopo aver attenuato la sua posizione iniziale riconoscendo che il riferimento al parere del ministero federale che prevedeva un apposito modulo per la domanda o agli importi compensativi in generale poteva equivalere a domanda ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 1463/73, sostiene che in mancanza di questo, minimo non vi è neppure «abbozzo» di. domanda.
Essa sottolinea inoltre che, in taluni casi nei quali il «coefficiente monetario» ( 15 ) era stato in ün primo tempo applicato alla restituzione, l'applicazione era stata successivamente annullata. Poiché il coefficiente monetario non si può applicare solo quando non si deve corrispondere alcun importo compensativo ( 16 ), il suddetto annullamento dimostrerebbe chiaramente che, secondo le autorità tedesche competenti, per le forniture di cui trattasi non andava versato alcun importo compensativo. L'ente d'intervento condivideva chiaramente tale opinione, poiché non si era opposto alla mancata applicazione del coefficiente monetario ed alla mancata applicazione degli importi compensativi che implicitamente ne derivava. Questa deduzione viene confermata dal fatto che detto ente ha proposto formale domanda di pagamento degli importi compensativi solo nel giugno e nell'agosto del 1975.
Così anche quando l'ufficio doganale non ha concesso le restituzioni per il periodo novembre 1973 - marzo 1975, l'ente d'intervento non ha protestato contro il rifiuto implicito di concedere gli importi compensativi.
VI —
Sono in dubbio fra le due tesi.
Logicamente gli importi compensativi monetari dovrebbero essére finanziati dal FEAOG solo se si tratta di appalti comunitari. Occorre far intervenire gli importi compensativi sólo per rendere raffrontabili le offerte. Ora, secondo le modalità degli appalti di cui è causa, essi riguardavano esclusivamente imprese di uno Stato membro e vertevano su cereali dell'organismo d'intervento di detto Stato, sebbene le formalità doganali d'esportazione fossero state espletate in Stati del Benelux.
D'altra parte, negli scambi con i paesi terzi, gli importi compensativi sono —secondò i casi — aggiunti o dedotti dai prelievi e dalle restituzioni; essi si aggiungono alle restituzioni all'esportazione da Stati con moneta valorizzata. Se non vi è restituzione, in linea di principio, non dovrebbe neppure esservi concessione di importi compensativi.
Infine, non sappiamo se le offerte comprendessero la voce «importi compensativi» o se dell'incidenza di questi si fosse tenuto conto d'ufficio.
Tuttavia, nella vostra sentenza Eggers 6 ottobre 1982 ( 17 ) avete ritenuto, come auspicava la stessa Commissione, che la consegna dell'esemplare : di controllo non costituisce un presupposto necessario per fruire degli importi compensativi monetari e che le autorità nazionali sono tenute al rilascio sia dell'esemplare di controllo comunitàrio, sia di quello nazionale, necessari per ottenere la concessione dell'importo compensativo all'esportazione. Sembra logico desumerne che la consegna dell'esemplare di controllo, anche se non fa riferimento espresso all'importo compensativo, equivale a richiesta di concessione di tale importo.
In fatto di, restituzioni all'esportazione avete dichiarato nella sentenza Unkel 22 gennaio 1975 ( 18 ) che le voci previste nell'esemplare di controllo ( 19 ) non consentono da sole di appurare comunque la realizzazione di tutti i presupposti ai quali è subordinato il beneficio della restituzione e che spetta alle autorità nazionali constatare, caso per caso, il valore in proposito probante delle indicazioni contenute in detto esemplare.
Le autorità tedesche potevano quindi pretendere l'esibizione di ulteriori documenti probatori. In esecuzione dell'art. 13 del regolamento n. 1463/73, esse avevano effettivamente previsto, con parere 30 maggio 1973, un apposito modulo. Tale parere specificava altresì che «andava presentata domanda separata di concessione degli importi compensativi anche se la restituzione all'esportazione costituiva già, per altro, oggetto di una domanda». Tale requisito è stato abolito solo dal 17 maggio 1976 con parere 2 luglio 1976.
Ritengo tuttavia che spetti esclusivamente alle autorità tedesche eccepire l'inosservanza di detta formalità. Esse vi rinunciano quando sono convinte che è stata fornita la prova dell'osservanza delle condizioni poste per il pagamento degli importi compensativi. Esse si portano quindi garanti della buona fede degli operatori e dei loro servizi ufficiali ed, in particolare, dell'impossibilità di ottenere il doppio pagamento o di riimmettere la merce nel circuito normale.
Il solo modo per la Commissione di opporsi con successo alla domanda di rimborso per le fattispecie tuttora in causa sarebbe stato di fornire la prova che i presupposti non erano osservati e che le forniture non avevano avuto la destinazione o l'uso previsti e stabiliti.
Poiché tale prova non è stata addotta, concludo per l'annullamento della decisione 16 novembre 1981, n. 1034, nella parte in cui rifiuta l'assunzione a carico del FEAOG, sezione garanzia, della somma di DM 5407890,68, per importi compensativi monetari concessi all'esportazione di forniture nell'ambito dell'aiuto alimentare nazionale, e perché le spese vengano poste a carico della Commissione.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) La decisione del Consiglio 17 marzo 1970, recante conclusione delle due convenzioni è stata pubblicata nella GUCE L 66, 23. 3. 1970, pag. 1.
( 3 ) GU L 219, 9. 8. 1974, pag. 24.
( 4 ) Art. 22 bis del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, introdotto dal regolamento 17 febbraio 1969, n. 289; art. 28, n. 1, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727.
( 5 ) Regolamento del Consiglio 3 agosto 1972, n. 1693, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari, GU L 178, 5. 8. 1972, pag. 3, abrogato e sostituito dal regolamento 29 ottobre 1975, n. 2750, GU L 281, 1. 11. 1975, pag. 89; le modalità d'applicazione del regolamento n. 1693/72 sono state stabilite dal regolamento delia Commissione 14 febbraio 1973, n. 522, GU L 50, 23. 2. 1973, pag. 33. Regolamento del Consiglio 3 agosto 1972, n. 1703, che modifica il regolamento n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971, GU L 180, 8. 8. 1972, pag. 1. Regolamento del Consiglio 21 ottobre 1974, n. 2681, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare, GU L 288, 25. 10. 1974, pag. 1.
( 6 ) V. secondo considerando del regolamento del Consiglio 21 ottobre 1974, n. 2681, GU L 288, 25. 10. 1974, pag. 1; detto regolamento ha praticamente assorbito le disposizioni del - regolamento n. 1700/72, sebbene questo non sia mai stato abrogato formalmente.
( 7 ) Regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, GU L 106, 12. 5. 1971, pag. 1.
( 8 ) Regolamento della Commissione 19 novembre 1969, n. 2315, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci.
( 9 ) Art. 16 del regolamento n. 120/67.
( 10 ) Art. 14 del regolamento n. 1463/73.
( 11 ) GU L 51, 27. 2. 1975, pag. 5.
( 12 ) Art. 3 del regolamento n. 456/75; le disposizioni sono state riprese dall'art. 18 del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari, entrato in vigore il 1o giugno 1975.
( 13 ) Pag. 110, n. 9, punto 17.
( 14 ) Causa 94/71, Racc. 1972, pag. 307.
( 15 ) Artt. 4, n. 3, e 18 del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380; sentenza Kühlhaus 9 marzo 1978, 79/77, Racc. 1978, pag. 611.
( 16 ) Art. 4 del regolamento n. 1463/73.
( 17 ) Causa 302/81, Racc. 1982, pag. 3443.
( 18 ) Causa 55/74, Racc. 1975, pag. 9.
( 19 ) Art. 1 del regolamento della Commissione 19 novembre 1969, n. 2315, diventato l'art. 10 del regolamento della Commissione 22. dicembre 1976, n. 223/77, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime di transito comunitario, nella versione del regolamentò della Commissione 16 luglio 1981, n, 2105, GU L 207, 27. 7. 1981, pag. 1.
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