CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 21 OTTOBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Nella causa Vismans, che oggi devo trattare, la Tariefcommissie di Amsterdam vi ha sottoposto la seguente questione :
«Se l'espressione ”Fagioli della specie ‘Phaseolus mungo’... esenzione”, figurante nell'allegato A del regolamento (CEE) del Consiglio 10 dicembre 1979, n. 2792 (GU L 328), sottovoce doganale 07.05 B I, si riferisca a
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i fagioli della specie detta ”green gram”,
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i fagioli della specie detta ”black gram”, oppure
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i fagioli facenti parte dell'una e dell'altra specie».
Il dubbio del giudice di rinvio su tale punto è motivato soprattutto dal fatto che nella perizia da esso presa in considerazione e nella letteratura scientifica ivi citata, sia per i fagioli della specie «green gram» che per quelli della specie «black gram» viene usata, oltre ad altre denominazioni, l'espressione «Phaseolus mungo», anche se nel primo caso tale espressione è seguita dalla sigla «Roxb.» e nel secondo caso dall'indicazione «L.». Tale dubbio viene rafforzato da un altro studio scientifico del quale la Commissione ha citato alcuni brani. Anche in questo studio, una delle numerose espressioni impiegate per designare la varietà «black gram» è «Phaseolus mungo L.». Nelle sue osservazioni la Commissione non attribuisce importanza decisiva al fatto che, a fianco alle sei denominazioni differenti elencate per la varietà «green gram», in tale studio non figura anche l'espressione «Phaseolus mungo Roxb.», poiché la pubblicazione del dott. Westphal, del pari citata nella perizia olandese, fa riferimento a quest'ultimo sinonimo. Mi sembra pertanto lecito concludere che la letteratura citata non è di sufficiente conforto per la tesi secondo cui la denominazione «Phaseolus mungo» non ulteriormente specificata con l'aggiunta precisazione della lettera «L.» (da Linneo) può riferirsi esclusivamente alla specie «black gram».
Tale conclusione è corroborata dalla risposta fornita dalla Commissione al vostro quesito relativo al motivo dell'impiego, nell'allegato del regolamento di cui trattasi, della denominazione «Phaseolus mungo». Il motivo della scelta di questa denominazione risulta risiedere esclusivamente nel fatto che essa è stata usata nelle domande presentate da alcuni paesi in via di sviluppo al fine di ottenere una preferenza tariffaria per la suddetta varietà di fagioli. Niente indica quindi che la lettura delle disposizioni di esenzione sia basata su un esame approfondito della letteratura scientifica.
Per contro, la precisazione, contenuta nelle osservazioni scritte della Commissione, che l'esenzione è stata istituita soprattutto a favore dell'India e che in quel paese si producono sia fagioli della specie «green gram» che fagioli della specie «black gram», dimostra che si è voluto usare una definizione ampia, che comprendesse entrambe le specie. Come ho già rilevato, la letteratura scientifica non esclude chiaramente una tale interpretazione.
2. Le disposizioni in materia
La vostra soluzione dovrà naturalmente essere basata, oltre che sulle denominazioni scientifiche e sugli eventi che hanno determinato l'esenzione, su un'analisi accurata delle disposizioni in materia.
Al riguardo, osservo innanzitutto che la voce pertinente delle stessa TDC, 07.05, menziona semplicemente (nella versione olandese) la «specie Phaseolus», nozione che comprende certamente entrambe le varietà.
Nel punto dell'allegato del regolamento n. 2792/79 che contempla l'esenzione di cui si tratta, è usata l'espressione «Phaseolus mungo», in seguito sostituita, nel successivo regolamento n. 3603/81 dall'espressione più generale sopra citata della TDC. Secondo quanto la Commissione ha dichiarato in risposta al vostro secondo quesito, ed ulteriormente specificato all'udienza, questa modifica terminologica è stata effettuata esclusivamente per agevolare l'applicazione delle disposizioni in esame e non è stata il risultato di un cambiamento di politica.
Le Note esplicative ufficiali della CEE concernenti la nozione di cui trattasi menzionano i fagioli pelosi o monghi (Phaseolus mungo) e i fagioli dorati (Phaseolus aureus o radiatus) e aggiungono: «Taluni di questi fagioli sono talvolta messi in commercio con la denominazione ”green soja beans” o ”green beans”». La Commissione vede in questa nota un riflesso della confusione constatata nella letteratura scientifica ed osserva che soprattutto l'equiparazione dell'espressione «monghi» al termine latino «Phaseolus mungo» rende perplessi, poiché proprio i fagioli della specie «green gram» sono comunemente chiamati «monghi», mentre l'espressione «Phaseolus mungo», che nelle Note esplicative č equiparata a quest'ultimo termine, sembra piuttosto applicarsi, in contrapposizione alla denominazione «Phaseolus aureus», ai fagioli della specie «black gram». A mio parere, si può nondimeno dare un'interpretazione logica a questa nota esplicativa intendendo l'espressione «Phaseolus mungo» (non ulteriormente specificata con l'aggiunta della lettera «L.», in conformità alla letteratura citata dal giudice di rinvio, in senso lato, cioè come riferentesi ad entrambe le specie di cui trattasi. Di conseguenza, la seconda denominazione contenuta nella nota non concerne esclusivamente, in conformità al suo significato linguistico, i fagioli dorati (termine che, a parere unanime degli autori, comprende non «talvolta»), ma esclusivamente la varietà «green gram». Essa si riferisce anche ai monghi, di guisa che solo adottando un'interpretazione estensiva si può dire che «taluni di questi fagioli sono talvolta messi in commercio con la denominazione ”green soja beans” o ”green beans”».
3. Conclusione
In base, soprattutto, alla descrizione della genesi della disposizione che contempla l'esenzione di cui trattasi, alla lettera di tale disposizione, che non contiene alcuna qualificazione restrittiva della nozione «Phaseolus mungo», come quella esplicativa summenzionata concernente la disposizione controversa che, così come i metodi d'interpretazione sopra descritti, fornisce taluni argomenti che depongono a favore dell'opportunità di una nuova interpretazione, concludo che la questione sottopostavi deve essere risolta nel senso suggerito dalla Commissione. L'intenzione di adottare un criterio di agevole applicazione in materia è inoltre confermata dalla modifica apportata, come ho detto, nel 1981, al testo della disposizione di esenzione nonché dalle spiegazioni al riguardo fornite dalla Commissione per iscritto e oralmente. Per questo motivo, vi propongo anch'io di risolvere la questione sottopostavi dalla Tariefcommissie nel modo seguente :
«L'espressione ”fagioli della specie ‘Phaseolus mungo’.. esenzione” figurante nell'allegato A del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2792/79, sottovoce doganale 07. 05 B I, significa che devono essere esentati dai dazi doganali all'importazione sia i fagioli della varietà denominata ”green gram”, sia i fagioli della varietà denominata ”black gram”».
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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