CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD RCISCHL
DEL 2 DICEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il 19 novembre 1981 il ricorrente nella presente causa, sig. Cowood, entrato in servizio presso la Commissione nel 1974 ed attualmente dipendente di grado LA 4 presso la Direzione generale del personale e dell'amministrazione — Divisione inglese della traduzione, presentava la propria candidatura per un posto di caposezione della traduzione.
In una nota datata 23 gennaio 1981 il sig. Ciancio, Direttore della «Traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca», trasmetteva al sig. Baxter, Direttore del personale, le proprie raccomandazioni per i posti vacanti. Circa la candidatura del ricorrente egli osservava fra l'altro:
«M. Cowood se trouve de ce fait en concurrence avec un autre chef de groupe très expérimenté: M. Schäfer. A mérite égal je donne ma préférence à M. Schäfer qui a une plus grande ancienneté tant dans le service que dans le grade LA 4 réviseur. Toutefois, je tiens à souligner les mérites et le bon travail effectué par M. Cowood».
Il 18 febbraio 1980, il sig. Baichère, Direttore generale del personale e dell'am-ministrazione, informava il sig. O'Ken-nedy, Commissario responsabile per gli affari del personale, delle proposte di promozione di cui trattasi precisando di non avere obiezioni da formulare in merito. Il 17 marzo 1981 il sig. O'Kennedy decideva quindi di nominare il sig. Schäfer caposezione in seno alla divisione inglese della traduzione. Di conseguenza, il 19 marzo 1981, il sig. Cowood veniva informato del fatto che l'autorità avente il potere di nomina non aveva potuto accogliere la sua candidatura per il posto vacante di caposezione della traduzione. Il 22 giugno 1981, il Cowood proponeva reclamo avverso tale provvedimento, in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, sostenendo che la reiezione della propria candidatura era esclusivamente basata sulla sua attività sindacale. Con decisione 27 ottobre 1981, notificata al ricorrente il 16 novembre successivo, la Commissione respingeva tale reclamo.
Il 15 febbraio 1982, il Cowood proponeva un ricorso giurisdizionale inteso all'annullamento delle decisioni negative della Commissione 19 marzo e 15 novembre 1981 e alla condanna della Commissione a risarcire secondo le norme vigenti il danno morale da lui subito.
In merito a ciò prenderò posizione come segue:
1.
Richiamandosi alla costante giurisprudenza della Corte, la Commissione assume che la domanda del ricorrente diretta a far annullare la decisione negativa sul proprio reclamo è irricevibile poiché questa decisione conferma puramente e semplicemente quella del 19 marzo 1981. Secondo il ricorrente, invece, la decisione sul reclamo costituisce una decisione autonoma che gli reca pregiudizio e nella quale si è cercato, mediante false dichiarazioni, di dissimulare le vere ragioni della reiezione.
Dato che questi mezzi sono strettamente connessi al merito della causa, sembra opportuno prendere innanzitutto posizione sul merito.
2.
Sotto il profilo del merito, il ricorrente sostiene essenzialmente che il rifiuto di tener conto della propria candidatura è strettamente connesso ad un incidente verificatosi nel corso d'una riunione del comitato di promozione LA per l'anno 1980, tenutasi il 17 febbraio 1981, ed alla quale egli aveva preso parte come rappresentante del personale.
Nel corso di tale riunione, la sua proposta di includere il nome d'un altro dipendente nell'elenco per le promozioni veniva respinta dal Direttore generale del personale, fra l'altro con la motivazione che detto dipendente era ben noto come delegato sindacale e che tale attività non gli lasciava abbastanza tempo per i suoi lavori di traduzione. Indi, l'interessato cercava, senza successo, di far figurare tale dichiarazione nel resoconto della riunione di cui trattasi. Le circostanze di tale incidente non soltanto provano l'esistenza di pregiudizi in seno al comitato di promozione, ma mostrano pure l'ostilità di taluni alti funzionari della Direzione generale del personale e dell'amministrazione a qualsiasi attività sindacale e sono uno dei principali motivi all'origine del rifiuto di prendere in considerazione la propria candidatura. Un' ipotesi del genere, ad avviso del ricorrente, è corroborata anche dal fatto che tutti i precedenti coordinatori dei gruppi specializzati della Divisione inglese della traduzione sono stati nominati capise-zione, tranne lui stesso. Di conseguenza, la reiezione della propria candidatura costituisce una violazione dell'art. 1 dell'allegato II dello Statuto del personale delle Comunità europee e dell'art. 13, n. 2, dell'Accordo 20 settembre 1974 concernente i rapporti fra la Commissione e le organizzazioni sindacali e professionali, che si presume garantiscano ai dipendenti il diritto di esercitare il loro mandato di rappresentanza del personale o la loro attività sindacale senza subire per questo fatto un pregiudizio nella loro situazione professionale. Inoltre, il ricorrente sostiene che la reiezione della propria candidatura è pure in constrasto coi principi generali che disciplinano la libertà d'opinione e la libertà di pensiero nonché le libertà politiche e sindacali.
Contro queste censure, la Commissione ribatte che, indipendentemente dal fatto che le osservazioni di cui è causa non vanno intese nel senso loro attribuito dal ricorrente, l'attività sindacale non ha mai finora rappresentato un ostacolo alla promozione. In particolare, non vi è alcun nesso fra gli incidenti avutisi nell'ambito della promozione dell'altro dipendente e la presa in esame della candidatura del ricorrente, che è stata respinta per ragioni puramente obiettive.
Come risulta da questa controversia, l'esito del ricorso dipende sostanzialmente dal se la decisione adottata il 17 marzo 1981 dall'autorità avente potere di nomina e il provvedimento di reiezione notificato al ricorrente il 19 marzo successivo siano state il frutto di considerazioni non pertinenti. In proposito, si deve constatare che la suddetta decisione è stata adottata in base alla proposta del sig. Ciancio, Direttore della traduzione, che era stata trasmessa per via gerarchica, senza obiezioni da parte dei sigg. Baxter e Baichère. Orbene, non si può contestare che tale proposta, che dà la preferenza al sig. Schäfer, si basa su criteri obiettivi. In proposito il sig. Ciancio ha espressamente rilevato che il sig. Schäfer e il ricorrente erano a pari merito e che si doveva dare la preferenza al primo semplicemente a motivo della sua maggiore anzianità. Il fatto che tale criterio sia obiettivamente giustificato risulta già dall'avviso di posto vacante ai termini del quale, fra l'altro, i candidati dovevano possedere una provata esperienza di traduzione e di revisione e, d'altra parte, l'idoneità a compiti direttivi attestata dall'esperienza di lavori d'organizzazione, di coordinamento e di razionalizzazione nel settore linguistico.
Quindi, resta solo da accertare se la decisione dell'autorità avente il potere di nomina abbia potuto essere influenzata da altre considerazioni non pertinenti. Un elemento decisivo in proposito è il fatto che la decisione del sig. Ciancio di dare la preferenza al sig. Schäfer, che è stata in fin dei conti la sola all'origine della reiezione della candidatura del ricorrente da parte dell'autorità avente il potere di nomina, è stata adottata sin dal 22 gennaio 1981. Orbene, dato che il ricorrente è stato nominato rappresentante del personale solo a partire dal 23 gennaio 1981 e che l'incidente di cui è causa si è verificato solo nel corso della seduta del comitato di promozione del 17 febbraio dello stesso anno, l'ordine cronologico dei fatti esclude di per sé che tale incidente abbia potuto avere, sulla reiezione della candidatura del ricorrente l'influenza che questi sospetta. Perciò è irrilevante, nel caso di specie, la maniera in cui vadano valutati i fatti connessi alla suddetta seduta del comitato di promozione, nel corso della quale, del resto, si trattava di un altro dipendente.
Inoltre, già nel corso della fase scritta, la Corte di giustizia ha invitato il ricorrente a provare che, per adottare la decisione che lo riguardava, la Commissione si fosse lasciata guidare da considerazioni diverse da quelle che erano state menzionate, ed in particolare da considerazioni attinenti alla sua attività sindacale e al suo comportamento in seno al comitato di promozione. Tuttavia, né nella fase scritta né alla fase orale, il ricorrente ha potuto offrire una prova concludente a sostegno del fatto che la sua attività sindacale e i fatti di cui è causa fossero all'origine della decisione della Commissione.
Infine, non si può nemmeno vedere nella circostanza che tutti i precedenti coordinatori dei gruppi della divisione inglese della traduzione, ad eccezione dell'interessato, sono stati nominati capisezione, un indizio a sostegno della tesi del ricorrente, giacché il numero di tali gruppi di traduttori è stato ridotto nell'ambito di una riorganizzazione, con la ineluttabile conseguenza che non tutti i precedenti coordinatori hanno potuto essere nominati capisezione.
Poiché il ricorrente non ha potuto produrre la prova del fatto che la decisione comunicatagli il 19 marzo 1981 è stata dettata da considerazioni non pertinenti, le sue pretese si rivelano infondate e proporrei, quindi, di decidere per la reiezione del ricorso e di statuire sulle spese del giudizio in conformità all'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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