CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 18 GENNAIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il Governo della Repubblica italiana ha presentato due ricorsi diretti all'annullamento parziale delle due decisioni della Commissione 16 novembre 1981 ( 2 ) relative alla liquidazione dei conti per le spese degli esercizi 1974 e 1975 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.
Mi permetto di presentare al riguardo conclusioni uniche allo scopo di evitare ripetizioni ma, per esigenze di chiarezza, ho scelto di esporre i miei argomenti seguendo la distinzione dei prodotti che hanno dato luogo alle spese litigiose in quanto i due ricorsi sono in effetti attinenti ai cereali d'intervento, al latte e ai prodotti lattiero-caseari, al vino e alla carne suina.
I — I cereali d'intervento
Con la decisione n. 81/1043/CEE, la Commissione escludeva l'imputabilità al FEAOG della somma di LIT 2264702642 riferentesi alla vendita di cereali d'intervento.
Il regolamento del Consiglio 1o agosto 1973, n. 2104, è relativo al trasferimento e alla vendita da parte dell'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dagli enti d'intervento tedesco, francese e belga. In applicazione di tale regolamento, 200000 tonnellate di frumento tenero venivano messe a disposizione dell'AIMA, ente d'intervento italiano, al fine di prevenire manovre speculative di accaparramento a seguito di gravi difficoltà di approvvigionamento insorte in varie regioni d'Italia. La fissazione del prezzo di vendita da parte dell'AIMA deve avvenire in conformità al combinato disposto dell'art. 6, n. 4, del succitato regolamento e dell'art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione 27 febbraio 1970, n. 316. Ne discende che:
—
se i cereali sono immagazzinati in un centro di commercializzazione, il loro prezzo deve corrispondere, almeno, al prezzo locale di mercato e non può essere inferiore al prezzo d'intervento valido per tale centro, aumentato di 1,50 unità di conto per tonnellata ( 3 ).
—
Se i cereali sono immagazzinati in un altro luogo, il prezzo di vendita deve corrispondere, almeno, al prezzo di mercato locale o, in mancanza, a quello del mercato più vicino e non può essere inferiore al prezzo calcolato per tale luogo, anch'esso maggiorato di 1,50 unità di conto per tonnellata ( 4 ).
—
Se nella vendità è convenuta la consegna in un luogo diverso da quello di immagazzinamento, il prezzo di vendita deve corrispondere al prezzo di mercato locale del luogo in cui il prodotto è immagazzinato, maggiorato delle spese di trasporto da tale luogo sino al luogo di consegna ( 5 ).
Orbene, durante il primo semestre del 1974, l'AIMA procedeva alla vendita di tale frumento sul mercato italiano a prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati sui mercati locali.
Mentre le quotazioni rilevate dalla Commissione per Milano, ad esempio, ammontavano mediamente a 9500 lire al quintale, i prezzi realizzati dall'AIMA oscillavano fra le 8000 e le 8200 lire, risultando cioè inferiori del 15 % circa.
Le autorità italiane giustificavano i prezzi inferiori praticati con i seguenti argomenti :
—
le caratteristiche dei cereali provenienti dagli altri Stati membri non solo variavano da uno Stato all'altro, ma erano per giunta diverse da quelle dei cereali italiani; di conseguenza, in conformità al regolamento n. 376/70, i prezzi dovevano essere adattati in funzione delle caratteristiche dei cereali messi in vendita;
—
i prezzi rilevati sui mercati italiani avevano un valore puramente indicativo e variavano da una località all'altra. Le autorità italiane, dal canto loro, si erano basate sulle rilevazioni effettuate da un istituto specializzato in ricerche di mercato;
—
i prezzi di mercato erano artificialmente elevati a causa di fenomeni speculativi connessi al blocco dei prezzi.
La Commissione rileva che la situazione di penuria esistente in Italia ha comportato acquisti di frumento tenero francese durante il secondo semestre 1973 e che quindi esisteva effettivamente a quell'epoca un prezzo di riferimento per cereali aventi le stesse caratteristiche di quelli trasferiti. Essa aggiunge che il frumento di origine francese viene regolarmente quotato sul mercato di Milano e che circa il 39 % dei cereali trasferiti e venduti erano di origine francese. D'altro canto i cereali d'intervento di origine italiana erano venduti durante lo stesso periodo (primo semestre 1974) a prezzi molto vicini o addirittura inferiori a quelli dei cereali trasferiti.
Le gare successive (in particolare quelle di gennaio, marzo e aprile 1975) venivano effettuate a prezzi prossimi al livello dei prezzi di mercato comunicati alla Commissione. Così come i cereali nazionali, quelli trasferiti erano della qualità tipo presa in considerazione per le quotazioni comunicate alla Commissione da parte delle autorità italiane.
Sembra in realtà che il prezzo anormalmente basso a cui sono stati smerciati i cereali trasferiti derivi dall'applicazione del blocco dei prezzi instaurato dal decreto legge 24 luglio 1973, n. 427. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) decideva, il 7 settembre 1973, di fissare il prezzo di vendita del frumento tenero ad un livello variante fra le 8000 e le 8200 lire al quintale, che teneva conto in particolare del prezzo del pane e della situazione economica delle diverse province. Il Governo italiano ritiene che l'AIMA, con le operazioni di vendita effettuate, abbia contribuito a evitare un grave deterioramento del mercato e perturbazioni dell'ordine pubblico. Per spiegare il carattere speculativo delle quotazione del frumento tenero esso fa riferimento in particolare al blocco dei prezzi della pasta alimentare. Orbene, pare che, almeno in Italia, la pasta possa essere fabbricata solo con grano duro.
Ma, anche ammettendo che la disciplina italiana dei prezzi al consumo di certi prodotti alimentari perseguisse scopi di politica sociale, tali considerazioni esulano dall'ambito della normativa comunitaria in materia di vendita dei cereali d'intervento.
Nella sentenza 22 gennaio 1976 ( 6 ), avete affermato in un caso analogo che :
«... l'attività di uno Stato membro consistente nell'acquistare grano duro sul mercato mondiale e nel rivenderlo poi sul mercato comunitario a prezzo inferiore al prezzo indicativo è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali».
Non avendo potuto provare il Governo italiano che i prezzi fissati per i cereali messi in vendita dall'AIMA corrispondevano alle quotazioni del mercato, la Commissione era legittimata a rettificare il conto «perdite nette» maggiorando le entrate provenienti dalla vendita, durante il primo semestre 1974, sulle piazze del centro e del nord Italia, di cereali d'intervento trasferiti da altri Stati membri.
II — Latte e prodotti lattiero-caseari
La Commissione ha rifiutato di assumere a carico :
—
in primo luogo, gli importi di LIT 721953004 (esercizio 1974) e 880058997 (esercizio 1975) relativi all'aiuto per il latte in polvere negli alimenti composti per animali,
—
in secondo luogo, gli importi di LIT 1143616575 (esercizio 1974) e 3727568990 (esercizio 1975) relativi all'aiuto all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano.
A — Latte scremato trasformato
1.
Il sistema degli aiuti comporta l'applicazione di due regolamenti del Consiglio e di un regolamento della Commissione.
— Il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dispone la concessione di un aiuto alle operazioni di trasformazione del latte scremato in polvere in alimenti composti.
— Il regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali, dispone che vengano accordati aiuti per il latte scremato in polvere ed il latte scremato prodotto e lavorato in una latteria, utilizzati nella fabbricazione di alimenti composti. Esso aggiunge che l'aiuto per un quantitativo determinato di latte scremato utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti è uguale a quello che sarebbe concesso per il quantitativo di latte scremato in polvere ottenuto dalla trasformazione del suddetto quantitativo di latte scremato ( 7 ).
— Infine, l'art. 1 del regolamento della Commissione 15 maggio 1972, n. 990, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti (ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali) stabilisce che:
«1.
Il latte scremato in polvere può beneficiare di aiuti soltanto dopo essere stato ... utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali alle condizioni di cui all'art. 4.
2.
Il latte scremato utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti per animali può beneficiare di aiuti soltanto se l'alimento composto soddisfa alle condizioni di cui all'art. 4 ...»
L'AIMA versava tale aiuto ricomprendendo nel quantitativo sovvenzionato cali di lavorazione fino al 2 % della polvere incorporata negli alimenti composti.
Detti cali si verificherebbero a seguito delle manipolazioni intervenute nel corso del processo di produzione e andrebbero considerati normali.
A parere del Governo italiano, il termine «utilizzato» che compare all'art. 2, n. 1, lett. d), del regolamento n. 968/68 e allo art. 1, n. 2, del regolamento n. 990/72 implica che l'aiuto può essere accordato per il latte «utilizzato nel processo di produzione di alimenti composti». Potrebbe quindi fruire dell'aiuto il quantitativo — fino al 2 % — di polvere perduta per ragioni puramente tecniche nel corso del processo di produzione e che d'altronde non viene stornato dall'uso previsto. Esso si richiama, al riguardo, ad una prassi nazionale anteriore all'entrata in vigore della normativa comunitaria e cita la circolare dell'AIMA 10 luglio 1974, n. 19, ove è precisato che «l'aiuto comunitario» viene «corrisposto soltanto per il latte scremato in polvere effettivamente utilizzato per la preparazione di alimenti per il bestiame».
A suo parere, la normativa comunitaria mira a rendere competitivo l'impiego del latte in polvere per tale utilizzazione e la posizione dei servizi della Commissione compromette l'effetto utile di tali norme; infatti, il costo dei cali intervenuti durante la fabbricazione, esclusi dall'aiuto, comunitario, dovrebbe essere sostenuto dall'agricoltore in quanto utilizzatore finale.
In subordine, il Governo italiano sostiene che la tolleranza media ammessa dall'AIMA ammontava soltanto all'1,5 % circa durante gli anni 1974 e 1975 e ha riguardato solo il 25 % della polvere di latte lavorata in Italia.
La Commissione ritiene, al contrario, che solo il latte scremato effettivamente trasformato per la produzione dell'alimento composto ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 990/72 possa fruire dell'aiuto comunitario: il quantitativo ulteriore, anche inferiore al 2 %, eventualmente «perduto» nel corso del processo di fabbricazione, non può essere considerato trasformato.
Dall'esame dei regolamenti appare che l'interpretazione del Governo italiano è erronea.
In realtà, il latte scremato in polvere utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti e che fruisce di un aiuto può essere utilizzato soltanto per l'alimentazione degli animali ( 8 ). Tale precisazione è stata aggiunta «allo scopo di facilitare per gli Stati membri il controllo della destinazione dei prodotti» ( 9 ).
Analogamente, il regolamento della Commissione n. 990/72 mira ad «assicurare che il latte scremato ed il latte scremato in polvere ai quali sono concessi aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentàzione degli animali» (terzo considerando).
Esso impone alle imprese riconosciute ai fini della produzione di alimenti composti, che desiderano beneficiare dell'aiuto, di tenere un bilancio mensile contenente almeno l'indicazione, fra l'altro, di
«perdite, campioni, quantitativi di latte scremato, di latte scremato in polvere e di alimenti composti per animali restituiti o sostituiti» ( 10 ).
La Commissione fa giustamente osservare che la polvere di latte impiegata nella fabbricazione dei campioni o dei quantitativi restituiti non beneficia dell'aiuto. Lo stesso deve valere per le «perdite».
Essa non ha sollevato obiezioni in ordine a questa tolleranza per gli esercizi anteriori al 1974 in quanto questo tipo di spese non era mai stato controllato per l'Italia che è il solo Stato membro ad ammettere questa agevolazione.
Ad ogni modo, le autorità italiane non hanno fornito i documenti che possono consentire di determinare — in maniera esatta e non forfettaria — gli importi versati per la polvere «perduta» nel processo di fabbricazione degli alimenti.
La liquidazione è stata effettuata secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dal regolamento della Commissione 26 luglio 1972, n. 1723, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il FEAOG, sezione garanzia.
Di conseguenza, le spese evidenziate dall'AIMA, relativamente agli esercizi 1974 e 1975, per perdite di latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti non sono giustificate e i ricorsi del Governo italiano sono infondati in ordine a tale punto.
B — Ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano
L'aiuto concesso è contemplato all'art. 8, n. 3, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804.
A causa delle difficoltà esistenti nella conclusione a breve termine di contratti di ammasso in forma debita, l'AIMA ha ritenuto che il verbale di costituzione in ammasso redatto da un funzionario pubblico, controfirmato dall'ammassatore e specificante la data di inizio dell'ammasso, avesse lo stesso valore di un contratto.
Tale equiparazione consente di spiegare il fatto che sui contratti per l'ammasso privato dei formaggi di cui trattasi compaia una data posteriore di parecchi mesi all'entrata all'ammasso della merce e persino, talvolta, il fatto che tali contratti siano stati firmati solo alla vigilia della scadenza del periodo di ammasso.
Secondo la tesi dell'AIMA, si è proceduto alla firma del contratto al solo scopo di perfezionare e regolarizzare a fini contabili i rapporti fra l'ente d'intervento e l'ammassatore. Tenuto conto dello scambio di lettere precedente e successivo all'entrata all'ammasso del prodotto, il vincolo contrattuale, sempre a suo parere, deve tuttavia ritenersi effettivamente in essere ai sensi delle norme del codice civile italiano. Il tasso di conversione dell'aiuto in moneta nazionale sarebbe stato calcolato proporzionalmente ai tassi rappresentativi in vigore nel corso del periodo di ammasso.
L'AIMA avrebbe sempre informato la Commissione dell'esistenza di tali contratti segnalandole i quantitativi entrati all'ammasso e uscitine sulla base dei dati risultanti dai verbali redatti dagli ispettori provinciali dell'agricoltura.
L'ente di intervento si sarebbe successivamente conformato all'interpretazione data dai servizi della Commissione e intenderebbe procedere alla conversione dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale sulla base dei tassi in vigore l'ultimo giorno dell'ammasso.
Mi pare che questa controversia vada decisa in conformità della sentenza da voi pronunziata il 27 gennaio 1981 in materia di aiuti per il magazzinaggio dei vini da tavola per l'esercizio 1973, in una causa Italia/Commissione in cui il problema si poneva in termini analoghi.
I regolamenti comunitari effettivamente non stabiliscono la forma in cui dev'essere concluso il contratto di ammasso.
Tuttavia, a norma dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 971, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano, i contratti debbono comprendere disposizioni riguardanti il periodo di ammasso e le misure di controllo.
L'art. 16, leu. e), del regolamento della Commissione 27 luglio 1968, n. 1107, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi di cui trattasi, impone all'assuntore all'ammasso di impegnarsi a non modificare, senza l'autorizzazione dell'ente di intervento, la composizione della partita oggetto del contratto per tutta la durata di questo.
L'assuntore perde il beneficio dell'aiuto se tutte o parte delle quantità di formaggio che figurano nel contratto escono dall'ammasso prima della scadenza del contratto ( 11 ).
Così, qualsiasi operazione di ammasso privato, per poter beneficiare dell'aiuto contemplato all'art. 10, n. 2, del regolamento n. 971/68, deve essere preceduta dalla stipulazione di un contratto scritto in forma debita: la firma dell'atto disciplinare riveste carattere sostanziale.
Anche a norma dell'art. 2 della decisione del consiglio di amministrazione dell'AIMA ( 12 ) a cui la legge italiana attribuisce la competenza a concludere i contratti di ammasso, il contratto stipulato fra l'AIMA e l'ammassatore è concluso «con la sottoscrizione apposta da quest'ultimo all'atto di sottomissione col quale egli si obbliga all'osservanza delle condizioni contenute in apposito disciplinare». L'art. 5 richiede, a pena di inefficacia, la sottoscrizione con firma autenticata dell'atto di sottomissione entro un termine di cinque giorni.
III — Magazzinaggio di vino
Con le decisioni impugnate viene rifiutata l'assunzione a carico di un importo di LIT 10852510 (esercizio 1974) e di uno di LIT 3610555765 — riguardanti, il primo, l'aiuto concesso al magazzinaggio a lungo termine del vino da tavola per la campagna 1971/72 ( 13 ), e il secondo, l'aiuto al magazzinaggio a breve e a lungo termine per le campagne 1973/74 e 1974/75 (liquidazione 1975) — nonché l'assunzione a carico di un importo di LIT 98951625 (liquidazione 1975) concernente l'aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola durante la campagna 1974/75.
1.
Le disposizioni del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, contemplano la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vino subordinandola alla conclusione di contratti di magazzinaggio validi vuoi per un periodo di nove mesi ( 14 ), vuoi per un periodo di 3 mesi ( 15 ). I primi possono essere conclusi solo durante il periodo 1o dicembre-31 gennaio di una medesima campagna viticola.
I servizi della Commissione hanno accertato, in primo luogo, che i contratti di magazzinaggio a lungo termine per le campagne 1971/72, 1973/74 e 1974/75 erano stati conclusi dopo i termini stabiliti dalle disposizioni suddette e che, in secondo luogo, così come i contratti a breve termine per le campagne 1973/74 e 1974/75, erano stati conclusi con effetto retroattivo, in contrasto con l'art. 8, n. 1, del regolamento della Commissione 20 luglio 1970, n. 1437, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola. Tale disposizione stabilisce infatti che un contratto non può essere concluso per un periodo che inizia prima della data della sua conclusione.
Diversamente da quanto riguarda le campagne 1970/71 e 1971/72, la conclusione di contratti a breve termine aventi tale efficacia non era più consentita.
Inoltre, alcuni quantitativi di vino oggetto di un contratto o di una domanda di contratto erano stati venduti nel corso del periodo di magazzinaggio, in contrasto con le disposizioni dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1437/70, a norma del quale :
«durante il periodo di validità del contratto il produttore non può mettere in vendita, vendere o commercializzare altrimenti il vino oggetto del contratto».
Tali anomalie derivavano dal fatto che i pagamenti trimestrali contemplati dalla normativa comunitaria per i contratti a lungo termine non erano stati effettuati in Italia e che il termine di 30 giorni stabilito per il pagamento a breve termine e per l'ultimo pagamento a lungo termine non era stato rispettato; detti pagamenti erano stati effettuati, in media, solo dopo due anni.
Secondo il Governo italiano deve distinguersi fra la «stipulazione formale» di un contratto di magazzinaggio e la sua «conclusione» per la quale non è prescritto alcun requisito di forma: la conclusione scritta rappresenta solo una specie di verbalizzazione formale. Esso richiama l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1437/70, ai sensi del quale:
«nel periodo per il quale è concluso il contratto il produttore è tenuto a permettere in qualsiasi momento il controllo di cui al paragrafo 1».
Orbene, questa tesi è già stata scartata nella sentenza 27 gennaio 1981, in causa Italia/Commissione, nella quale avete respinto un ricorso del Governo italiano diretto all'annullamento del rifiuto della Commissione di liquidare le spese esposte dall'AIMA per l'aiuto al magazzinaggio privato del vino da tavola per l'esercizio 1973.
Avete infatti dichiarato che il contratto è perfetto solo al momento della stesura dell'atto scritto, previa verifica di tutti gli elementi pertinenti da parte dell'ente di intervento ( 16 ) ed io seguo di buon grado tale orientamento.
2.
Ne consegue che anche la concessione dell'aiuto al ricollocamento del vino da tavola è subordinata all'esistenza di un contratto di magazzinaggio valido, ossia scritto al momento del ricollocamento.
Altrettanto è a dirsi per gli aiuti derivanti dalle norme dei regolamenti della Commissione 9 agosto 1971, n. 1748, 8 agosto 1972, n. 1718, e 7 agosto 1974, n.. 2083, che presuppongono tutte l'esistenza di un contratto di magazzinaggio, naturalmente valido.
Orbene, tale condizione non ricorreva in Italia per i contratti a lungo termine della campagna 1971/72, né per quelli a breve e a lungo termine delle campagne 1973/74 e 1974/75.
IV — Ammasso di carni suine essiccate e/o affumicate
La Commissione ha rifiutato di assumere a carico un importo di LIT 78596145 relativo all'aiuto per tali prodotti riguardante l'esercizio 1975.
L'art. 7 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, dispone la concessione di aiuti all'ammasso privato le cui modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento della Commissione 10 febbraio 1971, n. 289 ( 17 ).
Tale regolamento precisa che l'aiuto è riservato ai prodotti provenienti da animali macellati di recente e immagazzinati, presentati
«sotto forma di prosciutti stagionati o stagionati e affumicati la cui preparazione richiede un periodo minimo di maturazione di 5 mesi prima del consumo ...»
specificando che:
«l'ammasso effettivo inizia il primo giorno del sesto mese successivo all'inizio delle operazioni di stagionatura o stagionatura e affumicatura»
e che:
«il quantitativo del prodotto deve essere indicato nel contratto in numero di pezzi e in peso; il peso del prodotto finito non può essere inferiore al 70 % del peso del prodotto fresco constatato prima dell'inizio delle operazioni di stagionatura o stagionatura e affumicatura» ( 18 ).
L'AIMA ha considerato come «inizio delle operazioni di stagionatura» la data del bollettino di pesatura all'immissione nei magazzini di conservazione del primo quantitativo di prodotto fresco oggetto di ciascun contratto di ammasso e, pertanto, come «inizio del periodo di ammasso» la data posteriore di cinque mesi e un giorno alla prima.
I servizi della Commissione hanno ritenuto, al contrario, che le condizioni minime di durata della stagionatura dovessero essere osservate per il quantitativototale di carni oggetto del contratto e non solo per una loro parte. Il periodo di ammasso non poteva quindi iniziare prima della fine dei cinque mesi a decorrere dalla data di immagazzinamento dell'ultima frazione della partita.
A sostegno della propria tesi, il Governo italiano si riferisce ad un documento di lavoro dei servizi della Commissione, d'altronde posteriore ai fatti di causa in quanto datato 1o aprile 1982. Tale documento sembra attinente, in realtà, al diverso problema della determinazione delle norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini.
La Commissione ha prodotto un telex, del 14 ottobre 1975, di risposta ad un telex delle autorità italiane del 26 settembre 1975. Esso però non sembra riguardare le condizioni di stagionatura.
Ad ogni modo, il contratto di ammasso deve indicare la quantità ed il peso delle partite immagazzinate ed essere precedente alle operazioni di immissione all'ammasso in senso proprio.
Infatti, «il periodo di ammasso inizia il giorno della chiusura delle operazioni di immissione all'ammasso» ( 19 ).
Non dimentichiamo che l'aiuto all'ammasso è stato ideato per compensare le spese derivanti dalla sottrazione dal mercato di prodotti già sottoposti alla maturazione minima richiesta durante il periodo convenuto. L'interpretazione data dal Governo italiano porterebbe a far sovvenzionare la sottrazione dal mercato durante il periodo di maturazione: orbene, le spese derivanti dalla immobilizzazione del prodotto durante tale periodo sono compensate dall'aumento di valore conseguente a detta operazione.
Il disposto dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 289/71 non costituisce quindi un semplice, elemento per la qualificazione dei prodotti oggetto dell'ammasso, ma il presupposto per il decorso dei termini dell'ammasso.
D'altronde gli elementi agli atti non forniscono la prova di un assenso formale dato dalla Commissione alle modalità seguite dall' AIMA.
Nella precitata sentenza 27 gennaio 1981, voi avete precisato a quali condizioni la Commissione è tenuta ad imputare a carico del FEAOG le spese effettuate in caso di errata interpretazione del diritto comunitario.
Nella specie, il consenso tacito invocato non può bastare a far ricadere a carico del FEAOG le conseguenze di una prassi irregolare.
Il Governo italiano ritiene infine che, anche ammettendo che le modalità per la concessione del contributo comunitario non siano state correttamente interpretate, tutte le spese escluse dalla Commissione siano state esposte a fronte di operazioni che non hanno compromesso la politica agricola comune.
Ma, a mio parere, solo la rigorosa osservanza di tali modalità giustifica il finanziamento comunitario accordato al perseguimento di tali obiettivi.
Alcuni ritengono che la politica agricola comune costi già troppo al contribuente europeo. Disgraziatamente, nei diversi Stati membri, sono state commesse irregolarità e frodi notevoli ai danni delle finanze comunitarie in taluni settori. Una puntuale applicazione della normativa comunitaria costituisce la garanzia indispensabile.
D'altro canto, nella sentenza 7 febbraio 1979 (causa Paesi Bassi/Commissione), voi avete chiaramente dichiarato che:
«sarebbe infatti in contrasto col principio della parità di trattamento degli operatori economici dei vari Stati membri, nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, il fatto che le autorità nazionali di uno Stato membro favoriscano, interpretando estensivamente una certa norma, gli operatori di questo Stato a danno di quelli degli altri Stati membri in cui venga seguita un'interpretazione più restrittiva»
aggiungendo:
«se fra gli Stati membri si verifica una siffatta distorsione della concorrenza, nonostante i mezzi disponibili per garantire l'interpretazione uniforme del diritto comunitario nell'intera Comunità, essa non può venire finanziata dal FEAOG, ma deve in ogni caso, restare a carico dello Stato membro interessato» ( 20 ).
Non mi rimane che riportare la vostra affermazione secondo cui
«quanto al procedimento di liquidazione dei conti, esso ha lo scopo, nella fase attuale dell'evoluzione del diritto comunitario, di accertare non soltanto il carattere effettivo e la regolarità delle spese, ma anche la corretta ripartizione, fra gli Stati membri e la Comunità, degli oneri finanziari connessi alla politica agricola comune, e la Commissione non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale che le consenta di derogare alle norme che disciplinano la ripartizione degli oneri» ( 21 ).
Al termine di tali osservazioni concludo nel senso che:
—
i ricorsi nn. 61 e 62/82 vengano respinti
—
e la Repubblica italiana sia condannata alle spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Nn. 81/1043/CEE e 81/1044/CEE.
( 3 ) Art. 3, n. 2, lett, a).
( 4 ) Art. 3, n. 2, lett. b).
( 5 ) Art. 6, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 2104/73.
( 6 ) Causa Russo/AIMA, Racc. 1976, pag. 55, punto 5.
( 7 ) Art. 2, lett. d).
( 8 ) Cfr. art. 2, n. 5, del regolamento n. 986/68, nella versione di cui al regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1038.
( 9 ) Ultimo considerando del regolamento n. 986/68.
( 10 ) Art. 8, n. 3, del regolamento n. 990/72.
( 11 ) Art. 17, n. 2, del regolamento n. 1107/68.
( 12 ) GU della Repubblica italiana n. 225 del 2. 10. 1973.
( 13 ) Liquidazione 1974, intervenuta dopo la vostra precitata sentenza 27 gennaio 1981, causa Italia/Commissione.
( 14 ) Contratti a lungo termine, art. 5, n. 1.
( 15 ) Contratti a breve termine, art. 5, nn. 2 e 3.
( 16 ) Semenza 27 gennaio 1981, causa Italia/Commissione, Racc. pag. 220, punto 13.
( 17 ) Art. 2, n. 2, del regolamento della Commissione 10 febbraio 1971, n. 289, nella versione del regolamento 11 ottobre 1974, n. 2600.
( 18 ) Art. 3, n. 4, dello stesso regolamento, nella versione dell'art. 2 del regolamento 11 ottobre 1974, n. 2600.
( 19 ) Art. 3, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1637/74, relativo alle condizioni particolari per ia concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (fresche).
( 20 ) Sentenza 7 febbraio 1979, Racc. pag, 279, punto 9.
( 21 ) Sentenza 7 febbraio 1979, Repubblica francese/Commissione, Racc. pagg. 339-340, punto 28.
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