CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 14 FEBBRAIO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La vedova di un dipendente o di un ex dipendente delle Comunità europee ha di regola diritto ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità o di invalidità che è stata o che sarebbe stata versata al marito. La pensione di reversibilità è concessa senza tener conto del grado di dipendenza economica della vedova dal marito o della sua idoneità a svolgere un'attività lavorativa. Dal 1972 è stato attribuito alla vedova il diritto di rivecere la pensione di reversibilità in aggiunta a qualunque stipendio versatole da un'istituzione comunitaria (art. 79 dello Statuto del personale e capitolo 4 dell'allegato VIII di questo, in particolare art. 17).
La situazione del marito superstite di una dipendente è trattata separatamente. L'art. 23 dell'allegato VIII, per quanto qui rileva, recita:
«Il coniuge di un funzionario deceduto di sesso femminile che non abbia proventi propri e che provi, al decesso della moglie, di essere colpito da infermità o malattia grave da renderlo definitivamente inabile ad esercitare un'attività retribuita, può beneficiare:
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della metà della pensione di anzianità di cui il funzionario avrebbe beneficiato se avesse potuto, a prescindere dalla condizione di durata del servizio, pretendervi al momento del suo decesso, purché il matrimonio sia durato almeno un anno;
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o della metà della pensione di invalidità che il funzionario percepiva alla data del decesso, purché la data del matrimonio sia precedente a quella dell'ammissione del funzionario al beneficio di una pensione di invalidità».
Il sig. Razzouk e il sig. Beydoun erano sposati con dipendenti della Commissione. Alla morte delle consorti essi chiedevano la pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 79 dello Statuto. La pensione veniva loro negata: essi ne avrebbero avuto diritto solo in base all'art. 23 dell'allegato VIII, ma nel loro caso non ne ricorrevano i presupposti. Così non ottenevano nulla. Se fossero stati vedove anziché vedovi avrebbero ricevuto una congrua pensione. Essi si sono rivolti alla Corte in primo luogo per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione, deducendo l'illegittimità di questa disparità di trattamento basata sul sesso. Il sig. Beydoun contesta inoltre l'interpretazione data all'art. 23 della Commissione, che ingiustamente gli avrebbe negato la pensione anche ai sensi di questo articolo. In subordine ambedue i ricorrenti chiedono, nel caso non venga loro riconosciuto il diritto alla pensione, il rimborso dei contributi assicurativi versati dalla consorti. Infine, viene chiesta una pensione per gli orfani delle defunte.
La Commissione sostiene che il ricorso del sig. Beydoun è manifestamente irricevibile perché tardivo. Quanto alla ricevibilità della domanda principale del sig. Razzouk, essa manifesta taluni dubbi che prega la Corte di risolvere. A suo avviso, comunque, le domande di ambedue i ricorrenti intese al rimborso dei contributi e alla pensione per orfani sono irricevibili. È necessario pertanto, prima di esaminare il merito delle domande — in relazione al quale la Commissione ribadisce che nessuno dei ricorrenti ha diritto alla pensione — soffermarsi sulla loro cronistoria.
Con lettera 3 aprile 1981 il sig. Razzouk richiedeva la pensioni di reversibilità. La domanda veniva respinta con lettera 3 luglio. Con lettera 24 luglio, il sig. Razzouk proponeva reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, basandosi sulle medesime considerazioni esposte nella lettera 3 aprile 1981. La Commissione emetteva un provvedimento motivato di rigetto del reclamo con lettera 25 novembre. La causa dinanzi alla Corte è iniziata il 22 febbraio 1982. I termini contemplati dall'art. 90 dello Statuto sono stati così rispettati e il procedimento è stato proposto conformemente all'art. 91, nn. 2 e 3.
Siccome, se il ricorrente ha diritto alla pensione, questo diritto gli deriva dallo Statuto nella sua qualità di vedovo di una dipendente deceduta (si veda la causa 24/71, Meinhard/Commissione, Race. 1972, pag. 269, punto 3), egli è una persona «cui si applica il presente Statuto» ai sensi dell'art. 90, nn. 1 e 2. Giustamente, quindi, egli ha seguito la via del reclamo anziché esperire il ricorso ex art. 173 del Trattato entro due mesi dalla decisione 3 luglio 1981.
La Commissione sostiene, tuttavia, che la domanda principale del sig. Razzouk mirante ad ottenere l'annullamento della decisione contenuta nella lettera 25 novembre 1981 è irricevibile, poiché questa decisione non fa altro che confermare quella del 3 luglio.
L'art. 91, n. 1, dello Statuto stabilisce che la Corte à competente a dirimere ogni controversia circa la legittimità di un atto che rechi pregiudizio al ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2. Nella fattispecie l'atto lesivo era la decisione contenuta nella lettera del 3 luglio. Nondimeno, l'art. 91, n. 2, dispone che un atto del genere non è direttamente impugnabile dinanzi alla Corte: il ricorrente deve dapprima presentare reclamo e solo se questo venga respinto può proporre ricorso giurisdizionale. Il sig. Razzouk ha ottemperato al disposto dògli artt. 90 e 91. L'unico problema deriva dal fatto che nel ricorso egli ha chiesto l'annullamento della decisione con cui è stato respinto il reclamo e non dell'atto lesivo. Non si tratta di un vizio grave, poiché i termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 sono stati rispettati. Si tratta solo di un'imprecisione della domanda, comprensibile tenuto conto della lettera dello Statuto. La stessa situazione si era verificata nella causa 186/80, Suss/Commissione (Race. 1981, pag. 2041). Per le ragioni che ho esposto nelle conclusioni presentate in quella causa, a pag. 2058, e in base alla motivazione della sentenza pronunziata dalla Corte in una situazione analoga, anche se diversa, nella causa 156/80, Morbelli/Commissione (Race. 1981, pag. 1357), non penso che detto vizio debba portare all'irricevibilità del ricorso.
Il sig. Razzouk chiede anche una pensione per orfani a favore del figlio Michel. La Commissione ha obiettato che questa domanda è priva d'oggetto, poiché detta pensione è stata concessa con provvedimento 3 aprile 1981. Benché non sia del tutto evidente, la domanda sembra intesa ad evitare che l'eventuale esito favorevole della domanda principale comprometta la pensione concessa a Michel, in quanto, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto, la pensione per orfani è dimezzata se al coniuge superstite di un dipendente viene concessa la pensione di reversibilità. Di conseguenza, non è lecito affermare che la domanda è irricevibile perché priva d'oggetto.
Infine, la Commissione assume che la domanda subordinata intesa al rimborso dei contributi pensionistici della sig.ra Razzouk è irricevibile, perché, primo non è stata proposta nel reclamo del sig. Razzouk e, secondo, il sig. Razzouk non ha il diritto di chiedere detto rimborso. Lo scopo del reclamo contemplato dall'art. 90, n. 2, e la sua relazione con il successivo ricorso alla Corte sono stati spiegati nella causa 58/75, Sergy/Commissione (Race. 1976, pag. 1139, punti 32-33), nei seguenti termini: «Questa disposizione (cioè la condizione che il reclamo sia proposto e respinto prima dell'inizio della causa dinanzi alla Corte) ha lo scopo di consentire e di facilitare la composizione amichevole della controversia insorta fra i dipendenti e l'amministrazione; perché essa possa considerarsi osservata, è necessario che l'amministrazione sia in grado di conoscere le doglianze o le richieste dell'interessato. Detta disposizione non ha invece lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l'oggetto dell'eventuale fase contenziosa, dal momento che le domande presentate in quest'ultima fase non modificano la causa né l'oggetto del reclamo». Pertanto il ricorso proposto dinanzi alla Corte può comprendere domande che non siano state formulate nel reclamo, ma che abbiano carattere accessorio o conseguenziale rispetto alle domande ivi contenute: si vedano, ad esempio, la causa 54/77, Herpels/Commissione (Race. 1978, pag. 585, punto 17), e la causa 806/79, Gerin/Commissione (Race. 1980, pag. 3515, punto 7).
La domanda del sig. Razzouk mirante al rimborso dei contributi pensionistici versati dalla defunta moglie è proposta in subordine, per il caso in cui la domanda principale venga respinta. Essa si basa sull'argomento che, se il ricorrente non ha diritto ad una pensione alle stesse condizioni della vedova di un dipendente, la Commissione si è indebitamente arricchita in misura pari ad una parte dei contributi pensionistici della moglie, che sono calcolati secondo le stesse modalità di quelli versati da un dipendente di sesso maschile, ma che, per ipotesi, non danno diritto alla stessa pensione. In altre parole, si sostiene che l'obbligo del rimborso è conseguenza del rigetto della domanda principale. Non è strano che questo argomento non sia stato dedotto nel reclamo, poiché ciò che effettivamente sta a cuore al sig. Razzouk è l'attribuzione della pensione, non il rimborso dei contributi della moglie. Questo rimborso è chiesto solo per il caso di insuccesso della domanda concernente la pensione. Pertanto, sarebbe secondo me eccessivamente formalistico dichiarare irricevibile la domanda di rimborso dei contributi pensionistici perché non è stata espressamente formulata nel reclamo.
Anche il secondo argomento della Commissione dev'essere disatteso. Ove la domanda principale venisse respinta, occorrerebbe stabilire se il diritto al rimborso dei contributi pensionistici, qualora esista a vada attribuito alla dipendente che ha versato i contributi, si trasmetta al marito o agli eredi della dipendente. Di conseguenza, la domanda del sig. Razzouk va, secondo me, considerata ricevibile.
Il sig. Beydoun presentò domanda di pensione di reversibilità con lettera 16 luglio 1980. Con lettera 12 agosto 1981 la Commissione respingeva la domanda poiché l'interessato, avendo superato i 65 anni di età e godendo di una pensione di vecchiaia, non poteva essere considerato disponibile per il mercato del lavoro. Egli non soddisfaceva pertanto le condizioni stabilite dall'art. 23 dell'allegato VIII giacché non era definitivamente inabile a svolgere un'attività retribuita a causa d'infermità o di malattia grave. Con lettera 9 settembre 1981 il sig. Beydoun presentava un reclamo contro il provvedimento della Commissione. La Commissione respingeva il reclamo con lettera 9 marzo 1982 e l'atto introduttivo del ricorso veniva depositato il 2 aprile.
Per quanto riguarda la situazione successiva alla presentazione del reclamo, non si pone alcun problema d'irricevibilità (art. 91, n. 3, dello Statuto). Secondo la Commissione, il ricorso è tardivo poiché il sig. Beydoun non ha presentato reclamo entro il termine stabilito. Ai sensi dell'art. 90, n. 1, l'assenza di risposta della Commissione alla domanda 16 luglio 1980 entro quattro mesi avrebbe dovuto considerarsi come un silenzio-rifiuto. Il sig. Beydoun avrebbe quindi dovuto presentare reclamo entro tre mesi, cioè non oltre il febbraio 1981. Invece egli ha atteso fino al momento in cui la Commissione ha respinto la domanda con decisione espressa nell'agosto 1981. Il patrono del sig. Beydoun ha controdedotto che, in primo luogo, il sig. Beydoun non rientra nel novero delle persone cui si applica lo Statuto quindi non è tenuto a conformarsi a quanto prescritto dagli artt. 90 e 91; in secondo luogo, la sua domanda 16 luglio 1980 era stata seguita da un lungo scambio di lettere e da numerosi colloqui con la Commissione, cosicché la questione era, in realtà, rimasta aperta fino alla decisione espressa 12 agosto 1981.
Il primo di questi argomenti va, a mio avviso, respinto. Il sig. Beydoun, come il sig. Razzouk, à una persona alla quale lo Statuto si applica, ai sensi dell'art. 90, n. 1, per quanto concerne la domanda di pensione di reversibilità. Anche qualora non lo fosse, ciò non gli gioverebbe. Infatti egli dovrebbe agire in base all'art. 173 del Trattato CEE, che stabilisce un termine di due mesi per la proposizione di un ricorso diretto all'annullamento di una decisione. Siffatta decisione, l'atto recante pregiudizio al sig. Beydoun, era il rigetto della domanda di pensione contenuto nella lettera della Commissione 12 agosto 1981.
Quanto al secondo argomento, l'art. 91, n. 2, dello Statuto dispone che un ricorso davanti alla Corte è ricevibile solo se sia stato presentato un reclamo «ai sensi dell'art. 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto ...», cioè entro tre mesi a decorrere «dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto di una domanda» (art. 90, n. 2). È evidente che nel presente caso c'è stata un'approfondita discussione, sia all'interno dell'istituzione sia con l'aw. Rogalla, patrono del sig. Beydoun, per stabilire quale fosse il livello di reddito sufficiente ad escludere il pagamento di una pensione. D'altro lato non mi sembra che il sig. Beydoun possa sostenere di essere stato il qualche modo invitato o indotto a procrastinare il reclamo oltre i termini stabiliti. Né mi sembra che nel caso presente si possa affermare che vi è stato un radicale riesame della questione come nella causa Herpels (supra), che fece nuovamente decorrere il termine. La situazione in esame è più vicina a qualla di cui alla causa 40/71, Richez-Parize/Commissione (Race. 1972, pag. 73), nella quale la Corte dichiarò che il semplice fatto di comunicare all'interessato che il problema era allo studio non poteva prorogare i termini. Per di più, nelle cause riunite 122 e 123/79, Schiavo/Consiglio (Race. 1981, pag. 473, punto 22), la Corte ha affermato che il termine per la presentazione del reclamo è perentorio e quindi le parti non possono disporne a loro piacimento.
L'adozione di una decisione espressa di rigetto della domanda del sig. Beydoun non ha avuto l'effetto, nella fattispecie, di far nuovamente decorrere i termini.
Il ricorrente sostiene di avere in realtà presentato una domanda ai sensi dell'art. 25 dello Statuto. A me sembra che tale articolo concerna solo i dipendenti in servizio. Il sig. Beydoun aveva diritto di sollecitare una decisione in quanto faceva parte della più ampia categoria di persone contemplata dall'art. 90 e i termini ivi stabiliti si applicavano nei suoi confronti.
Pertanto, il ricorso del sig. Beydoun dev'essere, a mio avviso, dichiarato irricevibile.
La domanda principale del sig. Razzouk — al pari di quella del sig. Beydoun — mira, nella sostanza, se non nella forma, ad ottenere l'annullamento della decisione con sui la Commissione gli ha negato la pensione di reversibilità.
Egli ammette di non potersi richiamare direttamente all'art. 119 del Trattato, che impone agli Stati membri l'obbligo di applicare il principio della parità della retribuzione fra uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro. Egli sostiene tuttavia che questo principio deve essere applicato per analogia ai dipendenti delle Comunità: in subordine egli assume esserci una norma di diritto comunitario di rango superiore secondo la quale i dipendenti devono essere trattati in modo eguale in situazioni identiche o simili. Le disposizioni dello Statuto in materia di pensione di reversibilità trasgredirebbero ambedue i principi.
C'è un'evidente discriminazione in base al sesso tra i dipendenti e, di conseguenza, tra i loro coniugi. I dipendenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile che percepiscano lo stesso stipendio versano i medesimi contributi pensionistici. Il dipendente di sesso maschile sa che alla sua morte la consorte superstite riceverà una pensione quali che siano i suoi redditi, mentre il dipendente di sesso femminile sa che alla sua morte il coniuge superstite fruirà di una pensione solo se soddisfa le condizioni contemplate dall'art. 23. Questa disparità è stata accentuata nel 1972, quando la normativa è stata modificata per permettere alla vedova di fruire della pensione di reversibilità anche nel caso in cui percepisca uno stipendio da un'istituzione comunitaria, cosa che fino ad allora non era consentita.
La Corte ha in vari casi cercato di interpretare lo Statuto in modo da evitare discriminazioni tra i dipendenti (si vedano ad esempio le cause 156/78, Newth/Commissione Race. 1979, pag. 1941; 21/74, Airola/Commissione, Race. 1975, pag. 221; 37/74, Van den Broek/Commissione, Race. 1975, pag. 235).
Questa via non mi sembra praticabile nella fattispecie. L'art. 79 si riferisce alla «vedova» di un dipendente, quale avente diritto ad una pensione calcolata in base alla pensione spettante al «coniuge». Se si trattasse di una disposizione isolata, non ci sarebbe gran difficoltà a interpretare i termini «vedova» e «coniuge» nel senso che essi comprendono anche il «vedovo» e, rispettivamente, «la moglie», tanto più che né all'art. 79, né altrove nel capitolo 3 del Titolo V dello Statuto si fa riferimento al diritto del vedovo ad una pensione a seguito della morte della moglie, dipendente della Comunità. A ciò non osta, secondo me, il fatto che, ad esempio, nell'art. 80 si faccia menzione del dipendente che muore senza lasciare un «coniuge».
Nel capitolo 4 dell'allegato VIII l'art. 17 fa riferimento alla morte del dipendente e dispone che alla vedova spetta una pensione del 60 % ai sensi dell'art. 79. L'art. 23, péro, si riferisce specificamente al marito della dipendente deceduta; esso gli attribuisce il diritto ad una pensione che, anche alle condizioni restrittive stabilite, è fissato in una percentuale inferiore (50 %). È pertanto impossibile affermare che l'art. 17 si riferisca anche al vedovo.
Tuttavia, l'allegato non è comunque conforme all'art. 79. L'art. 79 contiene la norma base che la vedova ha diritto ad una pensione del 60 %. Questo diritto dev'essere concretato «alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII». L'allegato è inteso a stabilire particolareggiate norme tecniche per la realizzazione del diritto base. Lo fa certamente per la vedova, ma in più contempla l'attribuzione, in casi limitati, di una pensione inferiore al marito superstite, mentre, secondo la norma base dell'art. 79, egli non ottiene nulla oppure, qualora si interpreti estensivamente il termine «vedova», otterrebbe una pensione di reversibilità pari al 60 %. Tuttavia, siccome non è stato sostenuto che l'art. 23 dell'allegato è nullo in quanto dispone più di quanto sarebbe lecito a una norma d'attuazione dell'art. 79 (forse perché si temeva che come risultato al marito non spettasse nulla), sorge la questione se la discriminazione sia illegittima.
Secondo la chiara giurisprudenza della Corte il principio della parità di trattamento si applica in relazione ai dipendenti delle Comunità. Esso è una norma generale che fa parte del diritto del pubblico impiego comunitario; in situazioni simili o identiche i dipendenti non debbono essere trattati in modo diseguale a meno che non sia dimostrato che la discriminazione è obiettivamente giustificata (si vedano, ad esempio, le cause riunite, 198-202/81, Micheli/Commissione, Race. 1982, pag. 4145, punti 5-6). Una disparità di trattamento basata sul sesso è pertanto vietata (si vedano le cause 20/71, Sabbatini/Parlamento, Race. 1972, pag. 345; 21/74, Airola (supra), e 149/77, Defrenne/Sabena, Race. 1978, pag. 1365, punto 29).
La Commissione è da molto tempo consapevole del fatto che la situazione in ordine alle pensioni di reversibilità era discriminatoria ed ha cercato di rimediarvi a partire almeno dal 1974, allorché sottopose al Consiglio una proposta di modifica dello Statuto. Il Parlamento ha aderito a questo punto di vista, ma non è stato possibile giungere a un accordo in seno al Consiglio, a causa, pare, delle differenti normative vigenti in alcuni Stati membri.
Secondo la Commissione, questa discriminazione non è illegittima perché si basa su di un'obiettiva differenza tra la situazione delle vedove e quella dei vedovi. Pur ammettendo che i comportamenti sociali sono cambiati e stanno cambiando, essa sostiene che la pensione di reversibilità rispecchia il concetto tradizionale della famiglia (secondo il quale i redditi della famiglia sono procurati dal marito, cosicché alla sua morte la vedova può trovarsi in una difficile situazione economica) ed è intesa a compensare alla vedova ed ai figli del dipendente deceduto la perdita del sostentamento che egli forniva loro grazie al suo reddito. Di conseguenza, lo Statuto presume che la vedova fosse a carico del dipendente deceduto e non abbia entrate sufficienti a garantire la sua sopravvivenza. D'altro lato si presume che il coniuge superstite di una dipendente abbia propri mezzi di sostentamento ed egli può ottenere una pensione solo se prova di trovarsi in stato di bisogno.
Se tale è lo scopo dello Statuto, esso, secondo l'interpretazione data dalla Commissione all'art. 23 dell'allegato VIII, non è raggiunto, come il caso del sig. Beydoun dimostra. La Commissione sostiene che al vedovo di una dipendente, il quale si trovi in stato di bisogno, la pensione di reversibilità non spetta se egli non è in grado di svolgere un lavoro retribuito per ragioni diverse dall'invalidità o dalla malattia grave, ad esempio perché ha superato la normale età della pensione e si trova quindi in una situazione in cui può avere maggiormente bisogno di assistenza, non da ultimo se un reddito qualsiasi lo esclude dal godimento della pensione di reversibilità.
Non credo che a tutt'oggi la Commissione abbia fornito una sufficiente giustificazione obiettiva della disparità di trattamento. Molte donne sposate lavorano ed in tal modo contribuiscono al reddito familiare. Se sono impiegate a tempo pieno presso le Comunità il loro contributo può essere considerevole in rapporto al reddito familiare complessivo. Di conseguenza è arbitrario assumere, come lo Statuto in realtà fa, che il coniuge di un impiegato è economicamente dipendente da questo mentre il coniuge di un altro impiegato non lo è, semplicemente basandosi sul sesso e senza tener conto delle circostanze di ciascun caso. Se, come penso, la pensione di reversibilità deve essere considerata come una retribuzione differita del dipendente, la mancanza di giustificazione per la disparità di trattamento è ancor più grave poiché vengono discriminati sia la lavoratrice sia il marito superstite. Mi pare che mantenere in vigore l'attuale norma comunitaria relativamente ai dipendenti delle stesse Comunità significhi ignorare i progressi già compiuti nell'abolizione delle disuguaglianze tra lavoratori e lavoratrici.
Non accetto neppure l'argomento della Commissione secondo cui qualsiasi modifica che rispecchi il cambiamento di comportamenti e prassi possa avvenire solo attraverso la via legislativa. Se, come penso, nella fattispecie vi è una disparità di trattamento non giustificata obiettivamente, la Corte può annullare la decisione della Commissione concernente la domanda del sig. Razzouk.
La Commissione ha asserito che l'art. 119 del Trattato — o, se ho capito bene, un principio analogo in materia di retribuzioni — non è applicabile nel caso presente. A suo avviso, nella causa 80/80, Defrenne (Race. 1971, pag. 445, punto 7), la Corte ha considerato che i vantaggi aventi il carattere di prestazioni previdenziali (e la Commissione comprende nel novero di questi le pensioni di reversibilità delle Comunità), non costituiscono «retribuzioni» ai sensi dell'art. 119. Il principio della parità di trattamento in materia di previdenza sociale, che doveva essere progressivamente attuato mediante disposizioni emanate in base alla direttiva del Consiglio n. 76/207 (GU L 39, pag. 40), non è stato finora esteso alle pensioni di reversibilità, espressamente escluse dalla sfera d'applicazione della direttiva del Consiglio n. 79/7 (art. 3, n. 2; GU L 6, pag. 24). La Commissione ne deduce che il principio della parità di trattamento tra dipendenti dev'essere applicato di pari passo con i progressi compiuti in forza di dette direttive. Poiché non sarebbe stato compiuto alcun progresso per quanto riguarda le pensione di reversibilità (tranne una proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio sull'attuazione della parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale: GU C 134 del 21. 5. 1983, pag. 7), ciò significherebbe che la domanda doveva essere respinta.
In primo luogo, non concordo con la Commissione sul punto che il principio di parità di trattamento tra dipendenti, da lungo tempo riconosciuto dalla Corte, debba cedere il passo, per quel che concerne le pensioni di reversibilità dinanzi all'art. 119 e alle direttive invocate. Per quanto riguarda i dipendenti delle Comunità detto principio ha ricevuto un'impostazione più ampia.
Tuttavia, anche se il ricorrente deve richiamarsi ad una norma analoga a quella contenuta nell'art. 119, mi sembra che l'argomento della Commissione vada troppo oltre. La sentenza della Corte nella causa 80/70, Dęfrenne/Belgio, esclude dalla sfera d'applicazione dell'art. 119 «regimi o prestazioni previdenziali, in ispecie le pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinate dalla legge al di fuori di qualsiasi concertazione nell'ambito dell'impresa o della categoria professionale interessata, e obbligatorie per categorie generali di lavoratori». Questa descrizione non può, secondo me, applicarsi a prestazioni e pensioni erogabili in base a regimi pensionistici concordati tra datori di lavoro e lavoratori al di fuori di un sistema previdenziale nazionale, né si adatta alle prestazioni contemplate dallo Statuto. Invero, queste sono indipendenti dalla normativa previdenziale e la sostituiscono nei confronti dei dipendenti interessati. D'altro lato, benché basato sulla «legislazione» della Comunità, cioè su di un regolamento del Consiglio, il regime dello Statuto si applica solo a persone dipendenti dalle istituzioni ed è perciò più simile ad un regime per impiegati di un determinato datore di lavoro che a un regime vigente per i cittadini o i lavoratori in genere. In sostanza il diritto del dipendente, ad esempio, alla pensione di vecchiaia, costituisce parte della retribuzione (anche se differita) che egli riceve in ragione del suo impiego (cfr. sentenza Defrenne/Belgio, punto 7, e le conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe, a pag. 458). Lo stesso può dirsi, secondo me, della pensione di reversibilità anche se essa è versata non direttamente al dipendente stesso ma al coniuge superstite. Si tratta ancora di una retribuzione corrisposta in ragione del rapporto d'impiego, per la quale, in parte, il dipendente versa anche contributi pensionistici generali.
Pertanto, quand'anche fosse necessario richiamarsi ad un principio meno ampio di quello enunciato dalla Corte, il sig. Razzouk può, secondo me, invocare un principio analogo a quello contenuto nell'art. 119. Preferisco, tuttavia, considerare la sua pretesa basata sul principio più ampio sopra descritto.
Per le ragioni indicate, la domanda d'annullamento deve, secondo me, essere accolta. Per altro verso non mi sembra opportuno statuire sulle domande relative all'attribuzione della pensione di reversibilità e agli interessi. Spetta alle istituzioni comunitarie adottare i provvedimenti necessari per eliminare dallo Statuto le norme discriminatorie. Accogliere le suddette domande significherebbe pregiudicare questi provvedimenti. All'udienza, l'avvocato del sig. Razzouk ha chiesto che la Corte fissi un termine di cinque mesi a decorrere dalla data della sentenza per l'adempimento della stessa. A mio avviso, ciò non è opportuno. Come la Corte ha rilevato nella sentenza 12 gennaio 1984 (causa 266/82, Turner/Commissione, Race. pag. 1, punto 5), le istituzioni sono tenute, a norma dei Trattati, ad adempiere una sentenza che annulli un provvedimento entro un «termine ragionevole». Il significato di questa espressione dipende dalle circostanze e non sembra giusto che la Corte lo definisca in anticipo nel caso presente.
Se avessi concluso per la ricevibilità del ricorso del sig. Beydoun, sarei giunto allo stesso risultato; il fatto che il ricorso sia irricevibile non impedisce alla Commissione di trattare il caso allo stesso modo di quello del sig. Razzouk, se quest'ultimo riuscirà vittorioso. Qualora il sig. Beydoun non dovesse avere diritto alla pensione perché sarà stata conservata l'attuale disparità, a buon diritto, secondo me, la Commissione ha considerato, in base all'attuale art. 23, ch'egli non possedeva i requisiti necessari in quanto non era impedito da invalidità o malattia grave a svolgere un lavoro retribuito: infatti, godendo già di una pensione di vecchiaia, egli era comunque — manifestamente — nell'impossibilità di ottenere un lavoro retribuito. Ciò, tuttavia, non fa altro che sottolineare l'ingiu-stificatezza della disparità. Così stando le cose, non è necessario accertare che cosa voglia dire la frase «che non abbia proventi propri», cioè se si intenda qualunque provento, anche se piccolo (diverso da quello minimo) oppure un reddito sufficiente a garantire un tenore di vita minimo accettabile.
Per quanto concerne le altre domande, non è ora necessario prendere in esame quella che riguarda la pensione per orfani. Michel riceve una pensione. Nel caso la pensione di reversibilità fosse concessa al sig. Razzouk, la pensione per orfani dovrebbe — a quanto pare — essere dimezzata ai sensi dell'art. 80 dello Statuto. Non è neppure necessario esaminare la domanda del sig. Razzouk intesa, in subordine, ad ottenere il rimborso dei contributi pensionistici, dal momento che la domanda principale deve, secondo me, essere accolta.
È forse giusto aggiungere, incidentalmente, che la conclusione alla quale sono giunto in ordine alla domanda principale è in accordo con la prassi di vari Stati membri e di talune organizzazioni internazionali, nonché con la decisione della Corte suprema degli Stati Uniti nella causa Wengler/Druggists Mutual Insurance Company (446US 142).
È stato comunicato alla Corte che nel 1974 morirono due dipendenti di sesso famminile che hanno lasciato coniugi superstiti, e che il numero è attualmente salito da due a dieci all'anno. Questa ultima cifra è considerata come il probabile numero massimo di ricorsi del genere. Tenendo conto del fatto che nel caso presente il ricorso mira semplicemente all'annullamento di una decisione specifica nei confronti di una determinata persona e non all'annullamento di disposizioni dello Statuto, mi sembra inopportuno sia fare considerazioni sia statuire sugli effetti della sentanza in ordine ad altri casi.
Data la soluzione proposta, alla Commissione dovrebbero essere accollate le spese sostenute dal sig. Razzouk. Per quanto concerne il sig. Beydoun, la situazione è più complicata. Nel contenzioso del personale la regola è che, salvo restando il disposto dell'art. 69, § 3, 2o comma, del regolamento di procedura, le istituzioni devono sopportare le proprie spese (art. 70 del regolamento di procedura). Questa regola si applica tuttavia solo «nei ricorsi previsti dall'art. 95, § 3» del regolamento di procedura, che si riferisce espressamente ai «ricorsi proposti dai funzionari o da altri dipendenti delle istituzioni». Il sig. Beydoun non appartiene né all'una né all'altra categoria, benché il suo ricorso sia basato sullo Statuto. Se ci si basa sulla lettera dell'art. 95, § 3, l'art. 70 non si applica, con la conseguenza che, dovendo il ricorso essere repinto, il sig. Beydoun dovrebbe, di regola, sopportare tutte le spese. In parecchi casi, tuttavia, la Corte ha applicato l'art. 70 del regolamento di procedura nell'ambito di ricorsi concernenti lo Statuto e proposti da persone che non erano dipendenti di ruolo o altri dipendenti: si vedano, per esempio, la causa 18/70, X./Consiglio, Race. 1972, pag. 1205 (vedova di un dipendente), e le cause 23/64, Vandevyvere/Parlamento, Race. 1965, pag. 200, e 34/80, Authié/Commissione, Race. 1981, pag. 665 (candidati non ammessi ad un concorso). Si può pertanto concludere che l'art. 93, § 3, del regolamento di procedura dev'essere interpretato estensivamente, in modo da comprendere ogni persona alla quale si applichi lo Statuto. Ritengo comunque che nel caso presente le circostanze siano sufficientemente eccezionali da giustificare la compensazione delle spese.
Per i suddetti motivi, suggerisco che il ricorso proposto dal sig. Beydoun sia dichiarato irricevibile e che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese; quanto al ricorso proposto dal sig. Razzouk, concludo per l'annullamento della decisione 3 luglio 1981 della Commissione e per la condanna della Commissione alle spese; non si dovrebbe statuire sulle altre domande del sig. Razzouk.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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