CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 28 OTTOBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. I fatti principali
Il sig. Malfitano, residente in Italia, durante il periodo 1955-1956 svolgeva attività lavorativa in Belgio come lavoratore autonomo e, in quanto tale, era ivi iscritto all'assicurazione malattia e invalidità. I giorni di assicurazione per il suddetto periodo, accertati dal giudice del rinvio, il Tribunal du travail di Charleroi, ammontano a 233. Tale dato non appare per la verità del tutto pacifico, ma non è contestato il fatto che il numero totale di giorni di assicurazione ammonta complessivamente a meno di un anno. Ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1963 un anno di assicurazione è pari a 312 giorni. Dopo il 1956 il Malfitano svolgeva attività lavorativa in Germania e successivamente rientrava in Italia ove, secondo i dati forniti dall'INAMI, veniva dichiarato invalido dal 1o gennaio 1975. Nel 1971 il Malfitano presentava all' INAMI una domanda diretta al riconoscimento di prestazioni di invalidità che veniva respinta da tale ente nel 1977. L'INAMI fondava tale sua decisione sull'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71, considerando che il periodo di assicurazione in Belgio non raggiungeva un anno e che secondo la pertinente legge belga non esisteva alcun diritto all'erogazione di prestazioni.
Il ricorso proposto avverso tale decisione dinanzi al Tribunal du travail di Charleroi ha dato luogo alla questione sottopostavi, del seguente tenore:
«Atteso che la legislazione belga in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie e l'invalidità non contempla la residenza quale condizione per l'erogazione delle prestazioni, né per il riconoscimento della titolarità di queste, se l'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71 vada interpretato nel senso che, qualora il periodo di assicurazione o di residenza nel territorio belga non raggiunga un anno, ma il diritto alle prestazioni spetti egualmente in quanto è stato compiuto il periodo assicurativo minimo, l'istituzione competente sia tenuta ad erogare le prestazioni relative a tale periodo».
2. L'art. 48, n. 1, del regolamento n.1408/71
La pertinente disposizione del regolamento n. 1408/71 recita:
«1.
Nonostante quanto disposto dall'articolo 46, paragrafo 2, se la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi».
L'inciso «o di residenza» è stato inserito in questa disposizione in occasione dell'adesione alla Comunità del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca (GU 1972, L 73, pag. 104). Tale aggiunta era motivata dal fatto che la Danimarca e, in minor misura, il Regno Unito applicano il criterio della «residenza». La nozione di «periodi di residenza» è definata all'art. 1, lett. s bis). A questo proposito può già subito constatarsi che, poiché la legge belga applica criteri diversi da quello dei «periodi di residenza», tale condizione non ha rilevanza nella fattispecie e che il compimento o meno di detti periodi non ha alcuna importanza in questa causa ai fini dell'interpretazione dell'art. 48, n. 1.
Ad una lettura superficiale della disposizione di cui trattasi si potrebbe supporre che quando il periodo di assicurazione non raggiunga un anno non possa sussistere alcun diritto all'erogazione di prestazioni. Dato che l'art. 48 trova la sua origine in considerazioni di opportunità amministrativa, tale interpretazione è di per sé concepibile come ha affermato anche l'avvocato generale Reischl nelle sue conclusioni in causa Borella (49/75, Race. 1975, pag. 1461). Come egli ha poi già osservato, detta interpretazione è nondimeno chiaramente errata. La formulazione dell'art. 48, n. 1, indica chiaramente che si tratta unicamente di un'eccezione all'art. 46, n. 2, in altre parole di un'eccezione al principio della ripartizione proporzionale posto dal regolamento n. 1408/71. Come già appare dalle seconda condizione di cui all'art. 48, n. 1, tale disposizione derogatoria si applica soltanto quando secondo la legge nazionale non sussiste alcun diritto all'erogazione di prestazioni. Se tale diritto sussiste, ad esempio perché il periodo inferiore ad un anno è appunto sufficiente a compiere un periodo assicurativo minimo, l'art. 48, n. 1, non si applica. Anche questa Corte, al punto 5 della sentenza precitata, ha chiaramente riconosciuto tale funzione dell'art. 48, n. 1. Anche la sentenza in causa 55/81 (Vermaut, non ancora pubblicata) conferma detta interpretazione della disposizione di cui è causa. Alla luce di questa costante interpretazione anche la questione sollevata dal Tribunal du travail di Charleroi va risolta in senso affermativo. Inoltre dovrà tuttavia prestarsi più precisa attenzione all'effettiva materia del contendere di quanto non si riscontri nella soluzione proposta dalla Commissione.
3. I particolari salienti della controversia
Dalla questione proposta dal giudice del rinvio risulta in particolare che essa deriva dal fatto che effettivamente a norma della legge belga è sorto un diritto all'erogazione di prestazioni essendo stato maturato il periodo assicurativo minimo prescritto. Secondo quanto sostenuto nella sua memoria, 1ΊΝΑΜΙ tuttavia contesta tale constatazione. Esso contesta almeno che tale diritto all'erogazione di prestazioni sussista ancora, secondo la legge belga, se l'interessato, al momento del verificarsi del rischio, già da parecchio tempo abbia cessato di essere assicurato in Belgio. L'INAMI adduce a sostegno di questa tesi un argomento rilevante ai fini del diritto comunitario. A quanto appare alle pagg. 4 e 6 della sua memoria, l'ente si sforza di sottolineare, fra l'altro, che dalla legge belga in vigore nel 1955-1956, in un caso come quello del Malfitano non possono sorgere, attualmente, diritti in base al citato decreto del 1963. Esso si richiama, per corroborare tale argomento, alla versione francese dell'art. 48, n. 1, che recita: «... si... aucun droit n'est acquis...» e non «... si... aucun droit n'a été acquis...». Nel corso della fase orale l'INAMI ha ulteriormente chiarito la propria tesi, ciò anche a seguito delle osservazioni scritte e orali del Malfitano. Secondo l'INAMI, in base al citato decreto 9 agosto 1963, per casi come quello di cui trattasi non sussiste più alcun diritto, in Belgio, all'erogazione di prestazioni in quanto l'interessato al momento in cui è stato dichiarato invalido non era più assicurato in Belgio. Come ha giustamente osservato il patrono del Malfitano in udienza, questa tesi contrasta tuttavia col testo dell'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71 così come esso va interpretato alla luce dell'art. 51 del Trattato CEE. Mi sembra che ciò si ricavi implicitamente anche dai punti 14 e 15 della sentenza in causa 55/81 (Vermaut), nonché dal testo dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Tale disposizione stabilisce appunto espressamente obblighi all'erogazione di prestazioni pro rata per ciascuno Stato membro «alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto» (corsivo aggiunto). L'eccezione contenuta nell'art. 48, n. 1, dovrà allora essere interpretata nello stesso senso, laddove si tratti di «legislazione». Poiché infine la controversia sembra soprattutto vertere su questo punto, la vostra soluzione dovrà fornire anche al riguardo elementi sufficientemente chiari sull'interpretazione da dare all'art. 48, n. 1.
4. Conclusione
Propongo pertanto che la questione sollevata dal Tribunal du travail di Charleroi venga da voi risolta come segue:
«L'art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che ove un periodo di assicurazione o di residenza nel territorio di uno Stato membro non raggiunga un anno, ma in forza della legge nazionale sia sorto in un periodo più breve — anche nel passato — un diritto all'erogazione di prestazioni, l'ente competente è tenuto ad accordare prestazioni per tale periodo».
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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