CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 23 FEBBRAIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la sig.ra Peskeloglou è una cittadina ellenica. Il 28 novembre 1980 si trasferiva nella Repubblica federale di Germania per raggiungere il marito, anch'egli, a quanto risulta cittadino ellenico, occupato in Germania. Il 31 maggio 1981 ella chiedeva un permesso di lavoro per esercitare l'attività di aiutante di cucina a Stoccarda. Il permesso veniva rifiutato. Il provvedimento di rifiuto veniva emesso il 30 giugno 1981 ed il reclamo presentato contro tale provvedimento veniva respinto il 28 agosto 1981.
L'interessata presentava dinanzi al Sozialgericht di Stoccarda un ricorso contro il Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale del lavoro) chiedendo l'annullamento del rifiuto del permesso di lavoro. Dinanzi alla Corte è stato rilevato che:
(a)
l'art. 19 della legge sull'incoraggiamento dell'occupazione (Arbeitsförderungsgesetz, modificata dalla legge 19 giugno 1969, Bundesgesetzblatt I, pag. 582) stabiliva che per gli stranieri era necessario un permesso di lavoro, il cui rilascio dipendeva dalla situazione del mercato del lavoro e dalle circostanze dei singoli casi; ma che
(b)
con effetto dal 14 agosto 1981 il rilascio di un permesso per la prima occupazione può essere subordinato, per talune categorie di persone, ad un precedente periodo di soggiorno, e che
(c)
in base al «Sesto decreto» in data 24 settembre 1981, che modifica il decreto relativo al permesso di lavoro, il permesso di lavoro può essere concesso ai coniugi di lavoratori stranieri qualora abbiano soggiornato per quattro anni nell'ambito territoriale d'applicazione del decreto, a meno che non vi sia una grave carenza di lavoratori in un particolare settore, nel qual caso il periodo di soggiorno può essere ridotto a due anni.
L'Ufficio federale del lavoro sosteneva che la ricorrente, non avendo maturato il periodo di soggiorno necessario, non aveva diritto, in qualità di coniuge di un lavoratore straniero, al permesso, anche se la legge era stata modificata successivamente alla sua domanda e successivamente alla data del rifiuto iniziale.
Il Sozialgericht ammetteva che la legge si applicava anche alla domanda presentata anteriormente alla sua entrata in vigore, e che non vi era alcuna possibilità d'interpretarla restrittivamente, in modo da attribuire all'interessata il diritto al permesso di lavoro.
Esso nutriva però dubbi circa la compatibilità delle modifiche legislative apportate nell'agosto e nel settembre 1981 con l'art. 45, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei Trattati (GU 1979, L 291, pag. 27) e giudicava necessario interpellare la Corte di giustizia. Pertanto le ha chiesto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di pronunziarsi sul se il secondo comma dell'art. 45, n. 1, dell'Atto vada interpretato nel senso ch'esso consente che le norme in vigore anteriormente al 14 agosto 1981 siano rese più restrittive stabilendo l'ulteriore condizione di un periodo di soggiorno determinato.
Sebbene il permesso di lavoro sia stato nel frattempo rilasciato nel caso specifico, il Sozialgericht non ha ritirato la domanda di pronunzia pregiudiziale, poiché è ancora pendente il ricorso inteso a far dichiarare illegittimo il provvedimento di rifiuto del permesso di lavoro.
L'art. 45, n. 1, stabilisce che gli artt. I-6 e 13-23 del regolamento (CEE) n. 1612/68 (GU L 257 del 19 ottobre 1968, pag. 2, Ed. in lingua inglese 1968, pag. 475), che trattano l'accesso all'impiego e della compensazione delle offerte e delle domande di lavoro, si applicano negli Stati membri nei confronti dei cittadini ellenici solo dal 1° gennaio 1988. Nel frattempo, gli Stati membri diversi dalla Grecia «hanno la facoltà di mantenere in vigore ... nei confronti dei cittadini ellenici le norme nazionali per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva».
L'art. 45, n. 2, contiene un'ulteriore disposizione concernente i familiari del lavoratore. L'art. 11 del regolamento n. 1612/68 (che attribuisce al coniuge ed ai figli del lavoratore il diritto di accedere ad un posto di lavoro) si applica negli Stati membri nei confronti dei cittadini ellenici solo dal 1° gennaio 1986. Anche a questo proposito vi è una disposizione transitoria. I familiari del lavoratore hanno il diritto di accedere ad un posto di lavoro nel territorio dello Stato membro in cui abitano assieme al lavoratore purché risiedano ivi da almeno tre anni, periodo che sarà tra breve ridotto a diciotto mesi. Tuttavia, è espressamente stabilito che le disposizioni del n. 2 relative ai familiari dei lavoratori, «non pregiudicano le disposizioni nazionali più favorevoli».
La Commissione ed il Governo ellenico sostengono che l'art. 45, n. 1, osta a che le condizioni cui è subordinato il rilascio del permesso di lavoro vengano rese più gravose dopo l'entrata in vigore dell'Atto. A loro avviso, ciò risulta non solo dalla corretta interpretazione dell'articolo, ma anche dal fatto che una diversa interpretazione contrasterebbe con un principio fondamentale della Comunità, sarebbe eccessiva nel periodo transitorio, in cui gli Stati membri dovrebbero gradualmente modificare le loro leggi per consentire l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori o almeno astenersi dal rendere più rigide le norme vigenti, e violerebbe i diritti quesiti nonché la Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
Mi sembra che il termine «mantenere» (nel testo francese «maintenir» sia stato scelto specificamente per autorizzare gli Stati membri a conservare lo status quo durante il periodo transitorio. Secondo l'interpretazione letterale, la facoltà di «mantenere» disposizioni nazionali, senza menzione espressa del potere di modificare, non significa nient'altro che «mantenere in vigore disposizioni esistenti». Essa non include il potere discrezionale di aggiungere ulteriori condizioni restrittive alle disposizioni già esistenti.
Il diritto dei lavoratori alla libertà di circolazione, sancito dall'art. 48 del Trattato CEE, è stato riconosciuto dalla Corte come uno dei fondamenti della Comunità, cosicché qualsiasi deroga a tale principio dev'essere interpretata in senso restrittivo (vedasi causa 36/75, Rutili, contro Ministère de l'intérieur, Race. 1975, pag. 1219, alle pagg. 1229 e 1231). Poiché l'adesione di un nuovo Stato membro aumenta improvvisamente il numero complessivo dei lavoratori nella Comunità, e può determinare un massiccio spostamento di manodopera, con tutti i possibili problemi d'ordine economico, sociale e aziendale che ciò comporta, può senz'altro essere necessario e giustificato rinviare l'attribuzione del suddetto diritto alla fine del periodo transitorio, mantenendo in vigore fino ad allora le norme esistenti. Consentire l'introduzione di nuove restrizioni sarebbe, comunque, incompatibile con l'art. 48 ed un potere in tal senso non può essere presunto, poiché non è espressamente contemplato.
A mio parere, quindi, l'art. 45, n. 1, correttamente interpretato autorizza a mantenere in vigore le norme esistenti, ma non consente l'imposizione di ulteriori restrizioni.
Non ritengo che l'art. 45, n. 2, osti a tale interpretazione. Esso attribuisce al coniuge l'ulteriore diritto di accedere ad un posto di lavoro dopo aver maturato un periodo di soggiorno di tre anni, indipendentemente da quanto stabilisca la normativa nazionale. Se questa disposizione è più favorevole delle norme nazionali, il coniuge può invocarla. D'altro canto, se la normativa nazionale è più favorevole al coniuge, questo può avvalersene. La normativa nazionale non può (in forza del n. 1, dell'art. 45) essere modificata in senso meno favorevole di quanto non lo fosse alla data di entrata in vigore dell'Atto.
Concludo pertanto che per questi motivi il risultato auspicato dalla Commissione e dal Governo ellenico viene raggiunto, e non è necessario accertare se sussista una violazione dei «diritti quesiti» o della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
Di conseguenza, risolverei la questione sottopostavi nel modo seguente:
L'art. 45, n. 1, 2° comma dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei Trattati non va interpretato nel senso che esso consente che norme nazionali le quali subordinino l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro subordinato e/o l'accesso ad un posto di lavoro subordinato ad una previa autorizzazione vengano rese più restrittive nei confronti dei cittadini ellenici nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'Atto ed il 1° gennaio 1988, ed in particolare non va interpretato nel senso che esso consente che il rilascio di un permesso di lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge sull'incoraggiamento dell'occupazione (Arbeitsförderungsgesetz) della Repubblica federale di Germania venga subordinato all'ulteriore requisito del compimento di un periodo di soggiorno di almeno due anni.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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