CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIMONE ROZÈS
DELL'11 NOVEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Le questioni pregiudiziali che vi sono state trasmesse il 5 marzo 1982 dal Tribunale civile e penale di Firenze a seguito di un'ordinanza emanata il 25 novembre 1981 riguardano nuovamente il recupero a posteriori di dazi all'importazione che non sono stati corrisposti per merci dichiarate per un regime doganale comportante in realtà l'obbligo di effettuarne il pagamento.
2.
Gli antefatti della controversia fra la Italgrani e l'Amministrazione doganale italiana sono i seguenti:
Nel novembre 1972, tale ditta dichiarava all'ufficio doganale di Livorno di voler importare una partita di frumento da un paese terzo. La dichiarazione veniva accettata dall'ufficio l'8 novembre 1972, ma la merce veniva sdoganata solo successivamente a tale accettazione, per partite scaglionate nel tempo.
In un primo momento, la dogana applicava il prelievo agricolo secondo l'aliquota vigente nei giorni di estrazione della merce. Ma, I'11 luglio 1977, essa esigeva il pagamento, da parte della ditta importatrice, della somma di LIT 5901035, oltre interessi, pari alla differenza fra l'aliquota vigente il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'importazione e quella vigente il giorno della estrazione della merce.
Così facendo, l'ufficio doganale si uniformava semplicemente alla vostra sentenza 15 giugno 1976, in causa Frecassetti ( 2 ), nella quale si affermava che i prelievi debbono venire calcolati secondo l'aliquota vigente nel giorno dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.
Ciononostante, la Italgrani faceva opposizione a tale recupero a posteriori, sostenendo che la vostra giurisprudenza non poteva applicarsi a situazioni già esaurite.
Il Tribunale di Firenze intende stabilire se a seguito dell'adozione del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo a questo problema del recupero a posteriori, venga rimessa in discussione la legittimità dell'azione intentata dall'Amministrazione italiana, tenuto conto del fatto che questa ha esperito l'azione di recupero anteriormente al 1o luglio 1980, data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio, ma più di tre anni dopo l'atto amministrativo che aveva fissato originariamente il prelievo da applicare.
3.
L'attrice nella causa principale non ha presentato osservazioni scritte né orali, e la mia esposizione è breve in considerazione della sentenza da voi pronunciata il 12 novembre 1981 in ordine a fattispecie molto simili ( 3 ). È d'altronde lecito ritenere che il Tribunale di Firenze, se avesse avuto notizia di tale sentenza, non avrebbe ritenuto necessario il rinvio pregiudiziale.
Risulta infatti da tale pronuncia che costituiscono «recuperi a posteriori» ai sensi del regolamento n. 1697/79, solo i recuperi a cui si procede a seguito di azioni iniziate dopo il 1° luglio 1980.
Il fatto che l'importo originariamente richiesto sia stato calcolato, vuoi sulla base di informazioni fornite dalle stesse autorità competenti, vuoi sulla base di disposizioni di carattere generale che una decisione giudiziaria abbia successivamente invalidato ( 4 ), non vale a modificare tale constatazione.
Nello stesso modo, il divieto di percepire interessi di mora sulle somme recuperate a posteriori quando la riscossione insufficiente è imputabile ad un errore delle autorità competenti ( 5 ) opera solo se la liquidazione interviene dopo il 1o luglio 1980.
Concludo nel senso che sia dichiarato che le liquidazioni di dazi all'importazione effettuate anteriormente al 1° luglio 1980 non costituiscono «recuperi a posteriori» ai sensi del regolamento n. 1697/79.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Causa Salumi e. a., Racc. 1981, pag. 2735.
( 3 ) Art. 5, η. 1, del regolamento.
( 4 ) Art. 7 del regolamento.
( 5 ) Racc. 1976, pag. 983.
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