CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 10 MARZO 1983 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel 1981 venivano inseriti nell'organigramma del Consiglio dei ministri due nuovi posti di direttore. Il Consiglio metteva uno di questi posti a disposizione della direzione generale A per l'incarico, appena istituito, di direttore del bilancio e dello Statuto.
Il personale del Consiglio veniva informato della vacanza del posto suddetto con comunicazione 17 giugno 1981, che veniva successivamente modificata — nella parte riguardante i requisiti che i candidati dovevano possedere ed il termine per presentare le candidature — il 24 giugno 1981 ed il 6 luglio 1981.
Prima della scadenza del termine (22 luglio 1981), 17 dipendenti del Consiglio di grado A 3, fra cui il ricorrente nella presente causa, presentavano la loro candidatura per il posto di cui trattasi. Tutte le candidature venivano respinte, come del resto anche una candidatura presentata fuori termine. I 17 candidati ne ricevevano comunicazione con lettere di identico tenore in data 31 luglio 1981, in cui spiccava la seguente frase: «en effet, pour l'occupation de ce poste, je suis tenu de prendre en considération non seulement les connaissances et expériences professionnelles requises pour ce
poste de direction mais aussi le maintien d'un équilibre géographique approprié». Un candidato lussemburghese, dipendente del Consiglio, riceveva una comunicazione in pari data — e ugualmente negativa — in cui si dichiarava:
«En effet, le choix du candidat pour ce poste est conditionné, en dehors du respect d'un équilibre géographique approprié, par l'existence de connaissances et expériences professionnelles spécifiques nécessaires pour cette fonction de direction.
Connaissant l'évolution de votre carrière, j'estime que vos connaissances et expériences spécifiques ne correspondent pas aux fonctions du poste de direction mentionné ci-dessus».
Il posto di cui trattasi veniva assegnato, con decisione 11 settembre 1981 del segretario generale del Consiglio, al sig. Kasel, cittadino lussemburghese, il quale — come abbiamo appreso in corso di causa — aveva presentato la sua candidatura il 9 luglio 1981 e, dal 6 gennaio 1981 svolgeva, come dipendente temporaneo di grado A 3 le funzioni di capo di gabinetto del presidente della Commissione delle Comunità europee.
Il 12 ottobre 1981, 12 dipendenti di grado A 3 del Consiglio proponevano contro questi atti reclami fra loro sostanzialmente identici, all'autorità che ha il potere di nomina; il reclamo presentato dal ricorrente conteneva taluni addenda ed era accompagnato da alcuni allegati. I reclami venivano respinti con decisioni 18 dicembre 1981, nelle quali la suddetta autorità, dopo aver assicurato che i reclami erano stati esaminati con particolare attenzione, dichiarava:
«Dopo un esame approfondito, non ritengo di poter modificare la decisione da me adottata. Questa rientra nell'ambito dell'ampio potere discrezionale e dell'ampia libertà di decisione di cui gode l'autorità in questo campo.
La procedura adottata è oltretutto identica a quella seguita per la maggior parte delle nomine nei gradi A 1 e A 2 in seno al Consiglio».
Per quanto riguarda quest'ultima frase, il segretario generale, in una nota 15 febbraio 1981, precisava che si era trattato unicamente di un commento alla decisione espressa nella prima frase «et en conséquence elle ne fait pas partie de cette décision à proprement parler. Vous pouvez donc la considérer comme étant sans objet». La suddetta nota continuava come segue: «pour l'avenir je puis vous assurer, ... que pour la période de mon mandat de secrétaire général, je n'ai aucunement l'intention de dévier des procédures qui sont à suivre dans le cas des nominations des fonctionnaires au grade A 2».
In seguito a questa nota, il 10 marzo 1982, uno dei candidati respinti — il sig. Schloh — dipendente del Consiglio, adiva la Corte di giustizia, chiedendo:
—
l'annullamento della decisione con cui è stata respinta la sua candidatura al posto di direttore del bilancio e dello Statuto,
—
l'annullamento della decisione con cui è stato respinto il suo reclamo del 12 ottobre 1981 e
—
l'annullamento della decisione 11 settembre 1981 con cui il sig. Kasel è stato nominato al posto di direttore della direzione bilancio e Statuto.
A sostegno del proprio ricorso, egli deduce che il personale delle altre istituzioni comunitarie non è stato informato della vacanza del posto di cui trattasi e che non si è affatto provveduto ad esaminare le domande di trasferimento, il che deve considerarsi violazione del combinato disposto dell'art. 29, n. 1, lett. c), e dell'art. 4, n. 3, dello Statuto del personale. Egli deduce altresì la violazione dell'art. 29, n. 2, dello Statuto del personale, da ravvisarsi nel fatto che il posto di cui trattasi è stato attribuito a una persona estranea alle Comunità («personne extérieure aux Communautés»), che non era in possesso dei particolari requisiti necessari. Inoltre il posto sarebbe stato riservato ad un cittadino di un determinato Stato membro, il che è vietato dall'art. 27 dello Statuto. La convenuta avrebbe inoltre commesso uno sviamento di potere riservando il posto ad una determinata persona ancor prima di iniziare il procedimento per la copertura del posto; infine la decisione di rigetto del suo reclamo non sarebbe sufficientemente motivata, in contrasto con l'art. 25, n. 2 dello Statuto del personale.
La mia opinione in proposito è la seguente:
I — Sul primo mezzo
Al riguardo, il Consiglio ha sollevato anzitutto un'eccezione d'irricevibilità. Esso sostiene che le disposizioni invocate dal ricorrente — art. 29, n. 1, lett. e), e art. 4, n. 3, dello Statuto del personale — sono intese a tutelare gli interessi dei dipendenti delle altre istituzioni. Di conseguenza, l'eventuale inosservanza delle suddette disposizioni non pregiudicherebbe il ricorrente, che non avrebbe quindi nessun interesse all'esame di questo mezzo; prova ne sarebbe, infatti, che se anche si ripetesse il procedimento osservando rigorosamente le suddette disposizioni, questo non gioverebbe certamente al ricorrente.
Alla luce della giurisprudenza relativa a casi analoghi, ciò è indubbiamente esatto. Mi riferisco, ad esempio, alla sentenza nella causa 37/72 ( 1 ), in cui la Corte ha negato l'esistenza dell'interesse legittimo del ricorrente a dedurre la mancata indicazione del limite massimo di età in un bando di concorso, motivando che l'annullamento del provvedimento impugnato avrebbe avuto senso solo se avesse recato un vantaggio al ricorrente. Anche secondo la sentenza nella causa 29/74 ( 2 ), è determinante se l'illegittimità dedotta abbia arrecato pregiudizio anche al ricorrente o soltanto ad altri dipendenti. Nella sentenza nelle cause riunite 81-88/74 ( 3 ) la Corte ha sottolineato la necessità che il ricorrente abbia un interesse personale all'annullamento dell'atto impugnato. Infine, secondo la sentenza nella causa 124/75 ( 4 ), ciò che importa è stabilire se un'assertiva irregolarità abbia leso il ricorrente e se, una volta constatata l'irregolarità di un procedimento, la ripetizione di questo possa giovargli.
Anch'io ritengo che non ci si debba discostare da questi principi. In particolare, è irrilevante al riguardo l'osservazione del ricorrente secondo cui le disposizioni ch'egli ha invocato non servono soltanto a tutelare i dipendenti di altre istituzioni, ma sono state emanate nell'interesse generale. Alla stessa stregua che nel diritto nazionale — il Consiglio ha illustrato dettagliatamente questo punto, richiamandosi alla giurisprudenza e alla dottrina —, in diritto comunitario non sembra infatti giustificato autorizzare i dipendenti che propongono un ricorso a preoccuparsi dell'osservanza in generale delle norme giuridiche, e quindi, per così dire, ad instaurare un giudizio «dans l'intérêt de la loi».
Di conseguenza si può lasciare in sospeso il problema del se l'art. 29, n. 1, prescrivendo di esaminare le domande di trasferimento presentate da dipendenti di altre istituzioni delle Comunità prima di dare inizio al procedimento di concorso — del quale si può fare a meno solo per quanto concerne l'attribuzione di posti A 1 e A 2 — implichi effettivamente l'obbligo di informare formalmente il personale delle altre istituzioni della vacanza di posti del genere. Si può altresì lasciare in sospeso la questione se il Consiglio non abbia adempiuto a siffatto obbligo trasmettendo — come ha assicurato di aver fatto, rispondendo ai quesiti della Corte — ai capi dell'amministrazione delle altre istituzioni la comunicazione relativa al posto vacante (83/81), compresi tutti i corrigendum, il che, secondo il Consiglio, implicava la richiesta di informarne il personale.
È comunque significativo che non si abbia effettivamente notizia di reclami o ricorsi proposti da dipendenti di altre istituzioni contro l'attribuzione del posto di cui trattasi. Ciò sarebbe senz'altro avvenuto qualora, in altre istituzioni, ci fossero state persone veramente interessate, le quali avessero ritenuto che il Consiglio aveva commesso un grave errore di procedura.
II — Sul secondo mezzo
Con questo mezzo il ricorrente fa carico al Consiglio di aver nominato al posto di cui trattasi una persona estranea alle Comunità; l'espressione «estranea alle Comunità» va interpretata, secondo le spiegazioni fornite nella replica, nel senso che non si trattava di un dipendente di ruolo delle Comunità, e che la persona in questione era priva dei requisiti necessari per occupare il suddetto posto.
Nel reclamo, cui il ricorso fa espressamente riferimento, il ricorrente difende in proposito la tesi secondo cui — se ho ben capito — anche per i posti A 2 non è possibile applicare senz'altro l'art. 29, n. 2; al contrario dovrebbero considerarsi necessari ulteriori requisiti relativi a cognizioni, esperienze e qualifiche fuori dal comune. Si dovrebbe quindi applicare la suddetta disposizione solo nel caso in cui sia impossibile coprire il posto mediante il procedimento normale.
Nel ricorso viene posto chiaramente l'accento sulla mancanza di qualifiche del candidato prescelto. Partendo dal presupposto che il Consiglio non avrebbe dovuto accontentarsi di qualifiche inferiori a quelle dei dipendenti di grado A 3 del Consiglio, il ricorrente ha creduto di poter concludere, in base alle informazioni relative al suddetto candidato, rese note dall'amministrazione del Consiglio il 10 settembre 1981, che il Kasel non possedesse assolutamente le specifiche cognizioni nei settori del Bilancio e dello Statuto, considerate espressamente necessarie per il posto di cui trattasi sia nella descrizione delle mansioni dell'avviso di posto vacante, sia nelle spiegazioni contenute nella nota inviata al candidato lussemburghese dipendente del Consiglio.
1.
Per quanto riguarda questa tesi, si possono senz'altro fare, in primo luogo, le seguenti considerazioni:
a)
Non si capisce bene per quale motivo il ricorrente insista talmente sul fatto che il Kasel non fosse ancora dipendente di ruolo all'atto della sua nomina. In realtà ciò non può costituire motivo di annullamento, poiché non esiste nessuna norma in base a cui, in un caso simile, possano candidarsi soltanto i dipendenti di ruolo delle Comunità, né una siffatta limitazione risulta dall'avviso di posto vacante.
b)
Secondo me, inoltre, non c'è dubbio che a buon diritto il Consiglio ha seguito il procedimento ex art. 29, n. 2, dello Statuto del personale. Questa norma, che consente di fare a meno del procedimento di concorso, può essere applicata infatti in due casi che non vanno confusi tra loro: quando un posto richieda speciali competenze, solo raramente riscontrabili, e, in via del tutto generale, per l'assunzione di dipendenti di grado A 1 e A 2. In quest'ultimo caso non si applica quindi — contrariamente a quanto sostiene il ricorrente — la condizione restrittiva che si tratti di posti che richiedano cognizioni del tutto speciali. Nella fattispecie, invece, è giustificato seguire un procedimento straordinario in quanto trattasi di funzioni direttive che richiedono qualità umane particolari oppure — come succede per i cosiddetti dipendenti politici nell'ambito nazionale — di stabilire particolari rapporti di fiducia che possono quindi anche essere interrotti più facilmente. Di conseguenza l'opinione del ricorrente secondo cui l'art. 29, n. 2, dello Statuto del personale può trovare applicazione solo quando risulti impossibile coprire un posto come quello di cui si discute mediante il procedimento normale, è sicuramente infondata.
2.
Per quanto riguarda la questione relativa alle qualifiche, che — come si è potuto constatare nel corso dell'udienza — costituisce manifestamente il punto centrale del mezzo in esame, il rappresentante del Consiglio ha fatto osservare con ragione e in via di principio che l'autorità che ha il potere di nomina gode naturalmente di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il giudizio sulle qualità individuali dei candidati. Egli ha del pari giustamente sottolineato che non può essere compito della Corte di giustizia effettuare siffatte valutazioni o procedere, sostituendosi all'amministrazione, all'esame comparativo delle qualità dei vari candidati. L'unica cosa che la Corte di giustizia può fare in casi del genere è — come è dichiarato e ribadito nella sua giurisprudenza — constatare la presenza di errori manifesti.
Peraltro il ricorrente non si basa su un criterio pertinente allorché accorda troppa importanza alle cognizioni tecniche necessarie per occupare il posto vacante e sostiene in proposito che esse avrebbero dovuto essere perlomeno di livello pari a quelle dei dipendenti di ruolo che lavorano nel settore in questione. In linea di massima, si deve ritenere che l'autorità che ha il potere di nomina goda di una certa discrezionalità anche per quanto riguarda la valutazione dei requisiti stabiliti nell'avviso di posto vacante. Stando così le cose, nella fattispecie non si può censurare il fatto che il Consiglio — come è stato chiarito in corso di causa — abbia tenuto conto in primo luogo della capacità di dirigere un ufficio, di stabilire contatti e di coordinare il lavoro «synthèse»), e solo in secondo luogo delle particolari cognizioni in materia di Bilancio e di Statuto. Naturalmente ciò non significa che in questi settori si possa fare a meno di cognizioni solide, poiché nella descrizione delle funzioni contenuta nell'avviso di posto vacante si parla di effettuare «études spécialisées de haut niveau» nei suddetti settori; tuttavia — diversamente da quanto sostiene il ricorrente — non si tratta certamente di ricorrere a «superesperti», poiché, proprio per quanto riguarda i meri dettagli tecnici, il dipendente del rango contemplato dall'avviso di posto vacante dispone di collaboratori specializzati, ed il suo compito consiste soprattutto nel dirigere e nel valutare il loro operato.
3.
Alla luce di queste considerazioni, è difficile considerare fondata la censura del ricorrente contro la nomina del Kasel; in ogni caso, l'autorità che ha il potere di nomina non è incorsa in un errore manifesto nel valutare le capacità dello stesso.
Questa considerazione vale per le capacità di direzione necessarie per occupare il posto in questione, che certamente non si possono mettere in dubbio richiamandosi all'età dell'interessato.
La stessa cosa vale anche per le cognizioni richieste in materia di «politique générale des Communautés européennes», alle quali l'avviso di posto vacante attribuiva del pari particolare importanza e per le quali il Consiglio ha potuto basarsi sulla carriera svolta dal Kasel tanto nell'ambito nazionale quanto nell'ambito comunitario. Mi riferisco qui in particolare alla «notice biographique» allegata alla candidatura del Kasel.
La considerazione di cui sopra vale infine anche per la preparazione del Kasel in materia di Bilancio e di Statuto. Al riguardo è rilevante il fatto che il Kasel sia «diplômé de l'institut d'études politiques de Paris (économie et finances)», «docteur en droit» e «licencié spécial en droit administratif», il che presuppone solide cognizioni anche in materia di bilancio e di pubblico impiego. In proposito, la sua precedente carriera e non da ultimo il fatto, constatato in corso di causa e non contestato, che il Kasel abbia svolto i compiti affidatigli del Consiglio con soddisfazione generale, confermano sicuramente che egli ha acquisito la necessaria esperienza.
4.
Ritengo quindi che nemmeno il secondo mezzo possa giovare al ricorrente.
III — Sul terzo mezzo
Questo mezzo riguarda, come sapete, l'asserita violazione dell'art. 27 dello Statuto del personale, a tenore del quale nessun posto dev'essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.
In proposito, il ricorrente ha ricordato nel suo reclamo la sentenza nella causa 15/63 ( 5 ), in cui si sottolinea l'importanza di questo principio e si dichiara inoltre che solo in caso di equivalenza dei titoli dei vari candidati la cittadinanza può essere usata come criterio preferenziale per ristabilire l'equilibrio geografico. Nel ricorso, poi, egli è sembrato dubitare che il suddetto punto di vista — vale a dire l'esigenza di stabilire un equilibrio geografico — possa avere una qualche rilevanza nel caso presente; infatti egli osserva che i cittadini lussemburghesi sono presenti in numero sufficiente — anche nelle alte cariche — nelle altre istituzioni della Comunità (Commissione, Comitato economico e sociale). Il ricorrente ha inoltre negato che la fattispecie costituisca effettivamente un caso tipico in cui, data l'equivalenza dei titoli, si debba considerare determinante la cittadinanza, poiché si deve ritenere che il candidato nominato non possieda le particolari cognizioni richieste per occupare il posto vacante; pertanto egli non avrebbe affatto potuto essere incluso nella cerchia dei candidati nominabili, per i quali — secondo la giurisprudenza — si deve procedere al confronto delle qualifiche. Nella replica, egli ha messo l'accento sul fatto che l'art. 29, n. 1, lett. a), prescrive all'autorità che ha il potere di nomina di esaminare innanzitutto le possibilità di promozione o di trasferimento all'interno dell'istituzione per privilegiare in certa misura i candidati che già si trovano in servizio presso l'istituzione che assume, nella fattispecie quindi per favorire i dipendenti di grado A 3 del Consiglio. Il Kasel, però, non avrebbe potuto ancora essere preso in considerazione in questa fase del procedimento, cosicché la cittadinanza non avrebbe potuto svolgere il ruolo di criterio preferenziale ai sensi della giurisprudenza citata; per contro si dovrebbe ritenere che, nella fase suddetta, la cittadinanza è servita come criterio di esclusione, sicuramente illecito, il che sarebbe ulteriormente confermato dal fatto che non esiste alcun documento relativo all'esame dell'idoneità dei dipendenti pro-muovibili. Infine, il ricorrente sostiene di poter ravvisare una prova dell'esattezza delle sue asserzioni e della fondatezza della sua censura anche nella delibera del Consiglio adottata nel settembre del 1980 in seguito alla partenza del precedente Segretario generale — cittadino lussemburghese — ed alla nomina del suo successore danese. Nella suddetta delibera si legge quanto segue:
«Le Conseil reconnaît que la nomination du nouveau secrétaire general implique un changement dans la structure et un déséquilibre régional supplémentaire dans la répartition des hauts fonctionnaires du secrétariat général, qui en respectant les qualifications, doit être compensé dans la mesure du possible dans le plus proche avenir».
L'attuale Segretario generale, in quanto ex membro del Consiglio, ne sarebbe stato al corrente; se ne dovrebbe quindi concludere che egli ha adottato la decisione impugnata innanzitutto per dare attuazione alla suddetta delibera.
1.
Per quanto riguarda questa tesi, non si può anzitutto porre in dubbio — in relazione all'assegnazione del posto in questione — la legittimità dello sforzo di preservare un equilibrio geografico mediante un'adeguata rappresentanza dei cittadini lussemburghesi in seno al Consiglio. In proposito è del tutto irrilevante il numero di dipendenti lussemburghesi presso le altre istituzioni comunitarie. Secondo la lettera e lo spirito dell'art. 27 dello Statuto del personale, ciascuna delle istituzioni della Comunità deve infatti vegliare a che i dipendenti vengano assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile fra i cittadini degli Stati membri delle Comunità. Ora, dopo la partenza del Segretario generale lussemburghese nell'ottobre del 1980, il suddetto equilibrio si era rotto in seno al Consiglio — come ha ammesso lo stesso ricorrente nel suo reclamo — e ciò è stato nuovamente ribadito all'udienza dal rappresentante del Consiglio, interrogato al riguardo.
2.
Non ho inoltre l'impressione che si possa mettere in dubbio la legittimità della decisione di nomina qui impugnata sostenendo che la cittadinanza — secondo la giurisprudenza menzionata — può essere rilevante solo nel caso di equivalenza dei vari candidati; tale equivalenza non sarebbe sussistita in quanto le qualità del candidato nominato non sarebbero state pari a quelle degli altri candidati, dipendenti del Consiglio.
Al riguardo, il Consiglio ha sottolineato con ragione di godere — secondo la giurisprudenza in materia — di un ampio potere discrezionale nel valutare le qualità dei candidati con riguardo al posto vacante. Di fatto, non si può constatare che, nel valutare complessivamente i vari criteri determinanti per assegnare il posto vacante — le conoscenze in materia di bilancio e Statuto costituivano soltanto una parte di tali criteri — il Consiglio abbia commesso un errore manifesto, l'unico punto che potrebbe avere rilevanza nell'ambito del sindacato giurisdizionale.
3.
Per quanto riguarda inoltre le varie fasi contemplate dall'art. 29 dello Statuto del personale a proposito della copertura del posti vacanti, non mi sembra giustificato dubitare dell'osservanza dell'art. 29, n. 1, lett. a) (esame delle possibilità di promozione). Nelle lettere con cui sono state respinte le candidature dei dipendenti del Consiglio, si dichiara espressamente che il segretario generale ha valutato le cognizioni e l'esperienza professionale. In assenza di indizi inequivocabili in senso contrario, dobbiamo quindi ritenere che quest'esame abbia avuto luogo e, tenuto conto dell'assicurazione che tutte le candidature presentate fino al 15 luglio 1981 sono state esaminate alla stessa data in presenza del direttore generale dell'amministrazione e del direttore degli affari del personale, ciò non si può negare affermando semplicemente che non esiste documentazione scritta in merito.
Quanto poi all'argomento del ricorrente secondo cui, nell'ambito della prima fase del procedimento di attribuzione del posto, è stato effettuato solo un esame comparato dei candidati promovibili — per tener conto in primo luogo delle loro aspettative — cosicché non si poteva attribuire importanza decisiva alla cittadinanza del candidato nominato (che era escluso da quella fase), e si deve invece ritenere che la cittadinanza dei candidati promovibili abbia costituito un criterio di esclusione — sicuramente illecito — esso mi sembra solo in apparenza idoneo a dimostrare la violazione dell'art. 17 dello Statuto del personale. Indubbiamente, l'art. 29, n. 1, lett. a), prescrive che si esaminino anzitutto le possibilità di promozione. Ciò non significa tuttavia che i dipendenti idonei ad essere promossi e meritevoli di promozione abbiano un diritto assoluto a vedersi assegnare il posto vacante mediante promozione. Invero, già in questo contesto occorre evitare che venga disatteso il principio generale stabilito dall'art. 27, che impone di preoccuparsi dell'equilibrio geografico. Se risulta che, nell'ambito del procedimento di promozione, questo principio non può essere applicato come dovrebbe, l'autorità che ha il potere di nomina può legittimamente rinunciare a coprire il posto mediante promozione e prendere in considerazione, e tal fine, altre possibilità, soprattutto quando già in quello stesso momento è cosciente — non dimentichiamo che il Kasel si è candidato per suddetto posto già il 9 luglio 1981 — di poter ottemperare al suddetto principio di cui all'art. 27 solo seguendo altre modalità. Agendo in tal modo nella fattispecie, il Consiglio non ha, secondo me, riservato illegittimamente il posto ad un cittadino di un determinato Stato membro; nell'esaminare globalmente tutti i criteri di cui tener conto per coprire il posto di cui trattasi — la netta separazione delle varie fasi stabilite dall'art. 29 è piuttosto teorica — il Consiglio non ha fatto altro che attribuire al principio dell'equilibrio geografico tra il personale delle istituzioni l'importanza che gli spetta.
4.
Infine il richiamo del ricorrente alla delibera del Consiglio del settembre 1980 non è di alcun aiuto in questo contesto. Siffatta delibera si limita a constatare un fatto, e cioè che dopo la partenza del Segretario generale lussemburghese, i cittadini di tale Stato non erano più sufficientemente rappresentati nelle alte cariche del Consiglio, cosicché occorreva ripristinare l'equilibrio, certo non incondizionatamente, ma «dans la mesure du possible» e «en respectant les qualifications». Essa, pertanto, non ha fatto altro che esprimere quello che, in base all'art. 17 dello Statuto del personale, è senz'altro un criterio vincolante da seguire nell'attribuzione dei posti vacanti. Nulla comunque autorizza a credere che, così facendo, si sia optato per un modo di attribuzione in contrasto con lo Statuto, né ciò dimostra che il segretario generale del Consiglio abbia contravvenuto alle norme dello Statuto per aver fatto in modo, alla prima occasione che gli si è offerta, di tener conto dell'auspicio espresso nella suddetta delibera del Consiglio.
5.
Nemmeno il terzo mezzo è quindi idoneo a determinare l'accoglimento della domanda del ricorrente.
IV — Sul quarto mezzo
Il ricorrente sostiene che la decisione di nomina è viziata da sviamento di potere. Il posto da occupare sarebbe stato infatti già riservato ad una determinata persona prima dell'inizio del procedimento di attribuzione del posto, e l'avviso di posto vacante sarebbe stato pubblicato solo per ragioni formali.
Nel suo reclamo il ricorrente ha fatto soprattutto riferimento alla già menzionata riunione del Consiglio del settembre del 1980, nella quale era stato nominato un danese come successore del Segretario generale lussemburghese. In quell'occasione il membro lussemburghese del Consiglio avrebbe chiesto una compensazione e ottenuto la promessa che un posto A 2 sarebbe stato assegnato ad un lussemburghese; a questo proposito egli avrebbe precisato che si sarebbe trattato non di un dipendente del Consiglio, ma di una persona venuta dall'esterno. Vi sarebbe pertanto motivo di ritenere che il Governo lussemburghese si sia accordato con l'autorità che ha il potere di nomina del Consiglio per far nominare una determinata persona. A sostegno di questa tesi deporrebbero del resto numerosi indizi che il ricorrente elenca del pari nel reclamo. Nel corso della fase scritta nonché all'udienza, il ricorrente ha menzionato ulteriori elementi che dovrebbero servire a corroborare la sua tesi.
In relazione a questo punto della controversia occorre anzitutto ricordare — come fa il Consiglio — che si può parlare di sviamento di potere in relazione all'assegnazione di un posto solo quando risulti evidente che l'autorità che ha il potere di nomina ha perseguito uno scopo estraneo all'interesse del servizio (nella fattispecie, scelta di un candidato sufficientemente qualificato, tenendo conto dell'equilibrio geografico). A tal fine non sono certamente sufficienti determinate presunzioni, o un certo grado di probabilità. Per convincere la Corte di giustizia, si deve invece dimostrare che l'autorità che ha il potere di nomina ha soltanto apparentemente agito nell'interesse del servizio.
Tenuto conto di tutti gli argomenti che ci sono stati esposti in corso di causa, ritengo che il grave addebito mosso dal ricorrente non possa essere effettivamente fondato.
1.
Dai numerosi argomenti dinanzi a noi svolti, si possono a priori eliminare tutti quelli ai quali — pur con tutta la buona volontà — non si può attribuire alcun valore di indizio e sui quali non è quindi necessario soffermarsi particolarmente.
Ciò vale per quanto riguarda il fatto, già menzionato nel reclamo, che l'avviso di posto vacante non venne pubblicato nel normale elenco mensile, che vi furono apportate due rettifiche e che venne fissato un breve termine per la presentazione delle candidature. Ciò vale anche per il fatto che il Segretario generale del Consiglio ricevette i rappresentanti dei dipendenti A 3 del Consiglio solo due mesi dopo che questi ne avevano fatto richiesta e il giorno stesso in cui venne data ufficialmente notizia della nomina; è infatti evidente che quanto affermato dal Segretario generale del Consiglio in quell'occasione — ossia ch'egli non vedeva alcuna possibilità di agire in favore dei dipendenti A 3 — non significa assolutamente ch'egli avesse già deciso di attribuire il posto a un determinato candidato.
Si deve ritenere che la stessa cosa valga inoltre per taluni elementi menzionati nella replica. Così, nell'affermazione — contenuta nel controricorso — che le candidature dei dipendenti A 3 sono state esaminate «pour autant que de besoin» difficilmente può leggersi, tenuto conto delle ulteriori osservazioni esposte nello stesso controricorso, l'ammissione che «au départ les jeux étaient faits». Mi riferisco inoltre al richiamo al fatto che 17 candidati di grado A 3, dipendenti del Consiglio, sono stati respinti unicamente a causa della loro cittadinanza, a proposito del quale il rappresentante del Consiglio ha rilevato che, oltre che delle particolari cognizioni in materia di Bilancio e di Statuto, che non sono messe in dubbio nelle lettere di rigetto, si è tenuto conto anche delle particolari qualità necessarie per occupare un posto di direttore. Alludo poi all'assunto — già esaminato — del ricorrente, che il candidato nominato era privo dei necessari requisiti, nonché all'asserita omissione di dare informazione della vacanza del posto di cui trattasi al personale delle altre istituzioni, informazione che, peraltro, — in quanto vi si sia provveduto — non può essere qualificata abuso di diritto nemmeno sostenendo che la pubblicazione è avvenuta durante le ferie estive, che a quell'epoca non erano ancora iniziate.
La stessa cosa vale infine per alcuni argomenti dedotti soltanto all` udienza, ossia
—
il fatto che un dipendente lussemburghese A 3 del Consiglio sia stato del pari scartato, il che — e non è stato possibile contestarlo — è avvenuto unicamente perché egli non possedeva i requisiti necessari, non perché il Consiglio avesse già deciso di attribuire il posto a un candidato esterno;
—
inoltre, l'asserita omissione di esaminare le candidature dei dipendenti del Consiglio, omissione che — tenuto conto delle assicurazioni espressamente fornite nelle lettere del 31 luglio 1981, nonché della dichiarazione contenuta in una nota del segretario generale del 31 gennaio 1983, secondo cui le candidature erano state esaminate il 15 luglio 1981, in presenza del direttore generale dell'amministrazione e del direttore degli affari del personale — non può certamente essere provata deducendo la mancanza di uno specifico documento preparatorio;
—
infine le mere voci di corridoio che, ancor prima della Pasqua 1981, davano per scontato il fatto che sarebbe stato nominato un cittadino lussemburghese non facente parte del personale del Consiglio, e che indussero il ricorrente ad inviare in proposito il19 maggio 1981 una lettera al direttore generale dell'amministrazione.
2.
Tuttavia, nemmeno altri argomenti dedotti dal ricorrente prima e durante il procedimento giurisdizionale consentono, secondo me, di acquisire il convincimento che sussiste uno sviamento di potere nel senso affermato dal ricorrente.
Così, egli menziona, come sapete, il fatto che due altri candidati dipendenti del Consiglio hanno ricevuto una lettera di rigetto analoga alla sua, benché, ancor prima che questa fosse stata inviata, essi fossero stati promossi al grado A 2. A mio avviso, ciò non dimostra assolutamente che non sia stato effettuato un corretto esame delle candidature per quanto riguarda il posto A 2 di cui trattasi nella fattispecie poiché indubbiamente, per occupare questo posto, occorrono requisiti diversi da quelli necessari per i posti attribuiti ai suddetti dipendenti promossi.
Inoltre, il ricorrente si riferisce alla nota 15 febbraio 1982 del segretario generale, già menzionata all'inizio, nella quale egli assicurava che, «pour l'avenir», non aveva assolutamente intenzione «de dévier des procédures qui sont à suivre dans le cas des nominations des fonctionnaires au grade A 2». A mio avviso questa nota si spiega facilmente, considerando l'inquietudine — del tutto comprensibile — suscitata nei dipendenti del Consiglio da una nomina che essi non potevano vedere di buon occhio; tuttavia, non si può ragionevolmente ritenere che essa contenga l'ammissione che in passato ci si sia discostati — in particolare nel caso di specie — dal corretto procedimento di nomina.
Successivamente, il ricorrente si riferisce ancora una volta alla già menzionata delibera adottata dal Consiglio nel settembre del 1980. In proposito abbiamo già constatato che, facendo riferimento alla necessità di compensare un «déséquilibre régional supplémentaire dans la répartition des hauts fonctionnaires du secrétariat général», il Consiglio non ha fatto che esprimere un'esigenza legittima, conforme allo Statuto. Tale dichiarazione, invece, non implica assolutamente che si pensasse già ad una determinata persona; in particolare, essa non può dimostrare che il Governo lussemburghese ed il segretario generale del Consiglio avessero concordato la nomina del Kasel.
Infine, il ricorrente fa riferimento anche ad alcuni articoli di stampa, ossia una comunicazione dell'Agence Europe del 28 luglio 1981, che annunciava la nomina, in settembre, del Kasel al posto di direttore presso il segretariato del Consiglio, un articolo di contenuto analogo pubblicato nel Letzeburger Land del 4 settembre 1981, nonché un'intervista al rappresentante permanente del Lussemburgo, pubblicata nel Tageblatt del 27 aprile 1982, in cui quest'ultimo afferma che, dopo la partenza del Segretario generale lussemburghese del Consiglio, allo Stato lussemburghese era stato offerto un «poste stratégique» nel Consiglio, posto al quale sarebbe stato successivamente trasferito il Kasel. In proposito, si deve anzitutto rilevare — per iniziare da questa ultima affermazione — che è possibile esprimere un giudizio valido solo tenendo conto del contesto generale: si trattava semplicemente di difendere la politica lussemburghese in materia di personale in seno alla Comunità. Se si tiene presente questo, ci si rende conto che, sostanzialmente, detta affermazione corrisponde a quanto già dichiarato — legittimamente — nella delibera del Consiglio del settembre 1980; essa, tuttavia, non può affatto essere considerata come una prova del fatto che, prima ancora della pubblicazione dell'avviso di posto vacante di cui trattasi, il Segretario generale del Consiglio avesse solennemente promesso la nomina di una determinata persona. Per quanto riguarda, d'altro canto, le altre due informazioni menzionate in primo luogo, anche se si deve ammettere che a prima vista suscitano un certo stupore e forse anche dei sospetti, non si può tuttavia escludere, sapendo soprattutto che la decisione relativa all'assegnazione del posto era stata adottata internamente già il 24 luglio 1981, che si tratti semplicemente di incresciose indiscrezioni. Certamente, però, nemmeno queste informazioni costituiscono un indizio sufficiente attestante l'asserito sviamento di potere, e quindi che, ancor prima dell'inizio del procedimento per la copertura del posto, si fosse già deciso di nominare il Kasel.
3.
Nemmeno il quarto mezzo è quindi sufficiente per accogliere la domanda del ricorrente.
V — Sul quinto mezzo
Infine occorre esaminare la censura secondo cui il rigetto del reclamo proposto dal ricorrente non era sufficientemente motivato e, almeno per questo motivo — nel ricorso non si parla più della violazione dei diritti fondamentali menzionata nel reclamo — esso deve essere annullato.
Posso essere relativamente breve su questo punto.
L'art. 25 dello Statuto prescrive di motivare i provvedimenti che arrecano pregiudizio. In base al sistema dello Statuto del personale (cfr. art. 90, n. 2), si tratta dei provvedimenti avverso i quali si propone reclamo, nella fattispecie, quindi, del rigetto della candidatura del ricorrente e della nomina di un altro candidato; invece una decisione relativa ad un reclamo e che comunque non contenga — come nella fattispecie — nessun argomento nuovo, è un atto che si limita a confermare il provvedimento lesivo vero e proprio. Di conseguenza si può ritenere che, in via di principio, l'art. 25 non si riferisca alle decisioni relative ai reclami (il se, tenuto conto in particolare dell'art. 91, n. 3, 2° trattino, seconda frase dello Statuto del personale, la motivazione costituisca una specie di «nobile officium», è un'altra questione che in questo caso non è necessario esaminare). Diversamente, si dovrebbe infatti annullare, già per questo motivo, qualsiasi rigetto tacito — ovviamente non motivato — di un reclamo, il che non sembra tuttavia ragionevole in base al sistema dello Statuto del personale.
Del resto, il Consiglio ha certamente ragione di sostenere che non si può pretendere che qualsiasi argomento contenuto in un reclamo venga respinto con spiegazioni dettagliate. Si può inoltre essere d'accordo con lui sul fatto che, trattandosi sostanzialmente soltanto di motivare una decisione di nomina — il rigetto delle altre candidature rappresenta soltanto un riflesso di tale decisione — e tenuto conto della giurisprudenza relativa al limitato obbligo di motivare che vale in materia, nelle fattispecie, in cui si tratta di una decisione relativa alle candidature per un posto A 2, era sufficiente indicare, come esposizione dei motivi essenziali, e oltre alla motivazione delle decisioni di rigetto, i due principi menzionati nella decisione sul reclamo.
Di conseguenza, il ricorso non può essere accolto nemmeno richiamandosi all'art. 25 dello Statuto del personale.
VI — Sulle spese
Ancora una parola, infine, sulla domanda del ricorrente di porre a carico del Consiglio le spese del giudizio anche nel caso in cui il ricorso venga respinto.
Secondo quanto stabilito dal regolamento di procedura, ciò sarebbe possibile soltanto qualora si dovesse ritenere che il Consiglio — a mio avviso vittorioso — abbia causato al ricorrente spese «superflue o defatigatorie» (art. 69, § 3, seconda frase, del regolamento di procedura), cioè abbia provocato il ricorso. Ora, non mi pare di poter ravvisare una simile situazione di fatto, né tanto meno un motivo eccezionale ai sensi dell'art. 69, § 3, prima frase, del regolamento di procedura, che giustifichi la compensazione totale o parziale delle spese. Non rimane quindi che applicare la regola sancita dall'art. 70 del regolamento di procedura, secondo cui ciascuna delle parti deve sopportare le proprie spese.
VII — In considerazione di tutto quanto precede, propongo alla Corte di respingere il ricorso e di statuire sulle spese in conformità all'art. 70 del regolamento di procedura.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 15 marzo 1973 nella causa 37/72; Antonio Marcato/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1973, pag. 361.
( 2 ) Sentenza 23 gennaio 1975 nella causa 29/74; Raphael de Dappcr/Parlamento europeo, Racc. 1975, pag. 35.
( 3 ) Sentenza 29 ottobre 1975 nelle cause riunite 81-88/74; Giuliano Marenco e.a./Commissione delle Comunità europee, Racc. 1975, pag. 1247.
( 4 ) Sentenza 16 dicembre 1976 nella causa 124/75; Letizia Perinciolo/Consiglio delle Comunità europee, Race. 1976, pag. 1953.
( 5 ) Sentenza 4 marzo 1964 nella causa 15/63; Claude Lassalle/Parlamento europeo, Racc. 1964, pag. 61.
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