CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 28 APRILE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la domanda di pronuncia pregiudiziale della Plymouth Magistrates' Court sulla quale presento oggi le mie conclusioni è stata proposta nell'ambito di un procedimento penale promosso in seguito ad un incidente in materia di pesca.
I — I fatti sono i seguenti:
L'accusa, sostenuta dal Lieutenant Commander Anthony George Rogers, della Royal Navy, per conto del Ministero britannico dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, fa carico a Hubert Bernard Louis Darthenay, cittadino francese, originario di Caen, di essersi trovato, il 5 agosto 1981, con il suo peschereccio «Christine Marie», non immatricolato nel Regno Unito, all'interno della zona di pesca britannica, a cioè in posizione 50° 23.6' nord e 2° 54.2' ovest, di aver recato a bordo ed aver usato all'interno della zona di pesca britannica un cianciolo danese o rete analoga cui era sovrapposto un dispositivo consistente in una seconda rete che avrebbe avuto l'effetto di ostruire le maglie o ridurne le dimensioni, in violazione dell'art. 7 del regolamento del Consiglio 30 settembre 1980, n. 2527 ( 2 ). Questo regolamento contempla talune misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ( 3 ) ed è stato prorogato fino al 31 ottobre 1981 per effetto di regolamenti successivi, ma, da tale data, non è stato sostituito.
Secondo l'accusa, l'imputato ha perciò violato l'art. 8 del «Fishing Nets (n. 2) Order 1980 (Statutory Instrument 1980, n. 1994)», prorogato al 30 giugno 1981 dal «Fishing Nets (n. 2) (Variation) (n. 5) Order 1981 (Statutory Instrument 1981, n. 906)». Il primo paragrafo della suddetta disposizione vietava in particolare di recare a bordo, all'interno della zona di pesca britannica, reti a strascico, ciancioli danesi o reti analoghe provvisti di dispositivi mediante i quali fosse possibile ostruire le maglie delle reti o diminuirne le dimensioni, in contravvenzione all'art. 7 del summenzionato regolamento del Consiglio.
Il paragrafo 2 della stessa norma stabiliva che quanto disposto al paragrafo 1 non ostava all'uso di dispositivi fissati in un certo modo alla parte inferiore della rete, alle scopo di evitarne o di limitarne l'usura.
Secondo Hubert Darthenay, il divieto di cui all'art. 7 del regolamento del Consiglio n. 2527/80 non poteva applicarsi finché non fossero state stabilite le deroghe, in conformità alla seconda frase dello stesso articolo. Egli sostiene che, all'epoca del fatti, non esistevano disposizioni comunitarie d'attuazione dell'art. 7. A suo avviso, è vero che il Governo britannico aveva ammesso un certo numero di deroghe per determinati dispositivi, mediante il decreto n. 1994 del 1980, ma, secondo la vostra giurisprudenza, esso non aveva più il potere di adottare siffatte disposizioni dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dall'art. 102 del Trattato di adesione.
La Plymouth Magistrates' Court, adita per la soluzione di detta controversia, ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art 177 del Trattato, quattro questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 7 del regolamento n. 2527/80. Con la prima questione, il giudice a quo mira ad ottenere, in generale, chiarimenti in merito al se la norma di cui trattasi sia efficace in mancanza di particolareggiate disposizioni d'attuazione, adottate secondo la procedura «del comitato di gestione». Per il caso di soluzione negativa della suddetta questione, il giudice di rinvio vi chiede se gli Stati membri avessero ancora la facoltà di adottare un provvedimento del genere del decreto n. 1994 considerato nella fattispecie. La terza questione è stata formulata per il caso di soluzione affermativa della prima, allo scopo di sapere se, in mancanza di disposizioni d'attuazione, gli Stati membri potessero stabilire deroghe come quelle contemplate dal decreto n. 1994 del 1980 e sostituirsi in tal modo al comitato di gestione. Infine, la quarta questione è intesa in sostanza a stabilire se una persona possa essere processata in base a disposizioni di diritto interno incompatibili col diritto comunitario.
II — Prenderò in esame separatamente ciascuna delle questioni sollevate.
1. Prima questione
Secondo Hubert Darthenay, la possibilità di applicare il divieto sancito dall'art. 7, prima frase, del regolamento n. 2527/80 dipende dal fatto che siano state stabilite le modalità d'applicazione menzionate nella seconda frase della stessa norma. A suo avviso, questa condizione si desume già dalla formulazione della disposizione controversa. Egli sostiene che qualsiasi altra interpretazione sarebbe priva di senso, poiché, da un lato, non si può ipotizzare l'uso di reti non munite di un dispositivo contro l'usura e, dall'altro, i pescatori sarebbero costretti ad affrontare spese notevoli per acquistare reti senza dispositivo di protezione, per un periodo limitato. L'estratto del verbale della sessione del Consiglio durante la quale è stato adottato il regolamento n. 2527/80, prodotto in causa dalla Commissione, dimostrerebbe che tanto questa ultima quanto il Consiglio condividevano il parere dell'imputato. In effetti, sia l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le dimensioni delle maglie delle reti sono misurate conformemente a criteri che dovevano anche essi essere stabiliti secondo la procedura del comitato di gestione, sia l'art. 7 vengono considerati da questo testo come disposizioni «imperfette». È per questo motivo che, nel verbale, si prevedeva che, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7, gli Stati membri avrebbero continuato ad applicare le misure adottate in conformità alle procedure ed ai criteri di cui all'allegato VI della risoluzione del Consiglio 3 novembre 1978 (cosiddetta «risoluzione dell'Aia»).
A mio avviso — e in proposito condivido la tesi della Commissione e del Governo del Regno Unito, che hanno presentato osservazioni sulla domanda pregiudiziale — una siffatta interpretazione è tuttavia insostenibile.
In effetti, il testo stesso della disposizione controversa, secondo cui «non si deve utilizzare alcun dispositivo che possa ostruire le maglie di una parte qualsiasi di una rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni», impone un divieto chiaro ed incondizionato di usare dispositivi del genere. La seconda frase dello stesso articolo non prevede deroghe se non per i dispositivi elencati nelle modalità di applicazione da stabilire secondo la procedura del comitato di gestione. Tuttavia, questa «riserva di autorizzazione» non subordina l'efficacia dell'art. 7 al fatto che siano state stabilite tali modalità d'applicazione.
Né mi sembra che una diversa interpretazione s'imponga qualora si collochi la disposizione di cui trattasi nel contesto del regolamento n. 2527/80 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca. In proposito, si deve anzitutto ricordare che, dalla fine del periodo transitorio contemplato dall'art. 101 dell'Atto di adesione, e cioè dal 1° gennaio 1979, la competenza ad adottare misure per la conservazione delle risorse del mare rientra nelle attribuzioni della Comunità nell'ambito della politica comune in materia di pesca. Perciò, il 30 settembre 1980, il Consiglio ha adottato il summenzionato regolamento, che doveva necessariamente includere disposizioni sulle maglie delle reti.
Va osservato che il controllo sull'osservanza di tali prescrizioni diventerebbe impossibile qualora si ammettessero dispositivi che consentano di ostruire le maglie delle reti o di ridurne in pratica le dimensioni; perciò, l'uso di siffatti dispositivi è stato, in via di principio, vietato dall'art. 7, prima frase, del regolamento in questione. Così pure, se l'applicazione di questa norma di divieto fosse subordinata all'esistenza delle modalità da stabilire in forza della seconda frase, l'efficacia del regolamento sarebbe gravemente compromessa. Infine, il divieto non avrebbe alcun effetto qualora, contemporaneamente, agli Stati membri fosse preclusa la possibilità di mantenere in vigore misure di conservazione in questo campo, dopo il trasferimento di competenza alla Comunità. Ci si troverebbe di fronte ad un vuoto giuridico, che è importante evitare, nel campo della conservazione delle risorse biologiche del mare, come è stato sottolineato dalla Corte in una giurisprudenza costante.
D'altra parte, correttamente intesa, la disposizione di cui all'art, 7, prima frase, del regolamento considerato non osta all'uso di dispositivi il cui solo scopo sia quello di evitare o di limitare l'usura delle reti a che non siano atti ad ostruire le maglie o a diminuirne in pratica le dimensioni. In proposito, la delimitazione che il giudice del fatto deve stabilire fra i dispositivi vietati e gli accessori per reti consentiti può, in concreto, risultare difficile. Questa difficoltà dev'essere ridotta grazie alle modalità d'applicazione da stabilirsi come previsto dalla seconda frase. Tuttavia, essa non può giustificare la sospensione del divieto sancito dalla prima frase.
Comunque, è alle modalità d'applicazione e non al divieto di cui all'art. 7, prima frase, che si riferisce il seguente passo del verbale della sessione del Consiglio: il Consiglio e la Commissione convengono che, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7, gli Stati membri applicano le stesse misure in conformità alle procedure ed ai criteri dell'allegato VI della risoluzione del Consiglio 3 novembre 1976 (considdetta «risoluzione dell'Aia»),
Questa risoluzione, richiamata nella sentenza Commissione/Irlanda ( 4 ), esclude in via di principio qualsiasi provvedimento unilaterale degli Stati membri e, in mancanza di misure comunitarie, ammette unicamente misure adottate a titolo conservativo e in modo non discriminatorio. Inoltre, essa sottolinea che siffatte misure non possono pregiudicare gli orientamenti che saranno adottati per l'attuazione della politica comune in materia di conservazione delle risorse alieutiche e che, prima di porre in vigore tali misure, lo Stato membro in questione cercherà di ottenere l'approvazione della Commissione, che dovrà essere consultata in tutte le fasi delle relative procedure.
Come avete ritenuto nella causa Commissione/Regno Unito ( 5 ), le prescrizioni stabilite all'origine per il periodo transitorio di cui all'art. 102 dell'Atto di adesione devono essere valutate in un nuovo contesto dopo la scadenza di detto periodo, nel senso che gli Stati membri, in quanto gestori dell'interesse comune, sono tenuti non soltanto a consultare la Commissione in modo circostanziato, ma hanno anche il dovere di non adottare provvedimenti nazionali di conservazione in spregio di obiezioni, riserve o condizioni che la Commissione possa formulare.
Questo sistema mira a garantire che, fino al momento in cui saranno stabilite le modalità d'applicazione di cui all'art. 7, seconda frase, del regolamento in questione, gli Stati membri ammettano soltanto dispositivi che non rientrano nella prima frase. Esso è stato rispettato, come la Commissione ha espressamente dichiarato in corso di causa, sia per quanto concerne l'adozione del «Fishing Nets (n. 2) Order 1980», sia per quanto concerne il «Fishing Nets (n. 2) (Variation) (n. 5) Order 1981» che si è limitato a prorogare il suddetto cecreto precedente. Manifestando la propria approvazione per i decreti suddetti, la Commissione ha dato atto, in particolare, del fatto che i dispositivi elencati nell'art. 8 (2) del «Fishing Nets (n. 2) Order 1980», e cioè i dispositivi fissati sulla parte inferiore della rete per evitarne o limitarne l'usura, non vanno considerati come dispositivi vietati ai sensi dell'art. 7, prima frase, del regolamento di cui trattasi.
Sotto questo profilo, la situazione non è identica a quella di cui vi siete occupati nella causa Tymen ( 6 ). La prima questione dovrebbe quindi essere risolta in senso affermativo.
2. Seconda questione
Risulta priva d'oggetto in funzione della soluzione affermativa proposta per la prima questione.
3. Terza questione
La soluzione deriva dalle considerazioni svolte in merito alla prima questione.
Pertanto, in mancanza delle modalità d'applicazione di cui all'art. 7, seconda frase, del regolamento, gli Stati membri erano liberi di designare, con l'approvazione delle Commissione, i dispositivi non aventi l'effetto di cui all'art. 7, prima frase.
4.
Infine, avete già risolto la quarta questione nella sentenza Tymen :
«Una condanna penale inflitta in forza di un atto legislativo interno dichiarato incompatibile col diritto comunitario è anch'essa incompatibile con questo diritto» ( 7 ).
Stando così le cose, concludo nel senso che dovreste dichiarare:
che il divieto sancito nell'art. 7, prima frase, del regolamento del Consiglio 30 settembre 1980, n. 2527, era efficace fino al 31 ottobre 1981 in ragione della proroga di tale regolamento, anche se le modalità d'applicazione contemplate dalla seconda frase della suddetta norma non erano state stabilite;
che detto divieto non ostava all'uso di dispositivi che non fossero atti ad ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete, o a diminuirne in pratica le dimensioni, e che fossero usati principalmente per evitare o per limitare l'usura delle reti, spettando al giudice nazionale accertare se tali presupposti ricorrano nella fattispecie.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) «Non si deve utilizzare alcun dispositivo che possa ostruire le maglie di una parte qualsiasi di una rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni. Tali disposizioni non escludono l'impiego dei dispositivi elencati nelle modalità di applicazione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 20.»
( 3 ) GU L 258 del 1° 10. 1980, pag. 1.
( 4 ) Sentenza 16 febbraio 1978, causa 71/77, Racc. pag. 417.
( 5 ) Sentenza 5 marno 1981, causa 804/79, Racc. pag. 1045; giurisprudenza confermata dalle sentenze 16 dicembre 1981 (Tymen, Racc. pag. 3081) e 30 novembre 1982 (Noble Kerr, Racc. pag. 4053).
( 6 ) Sentenza Tymen, surricordata, Racc. 1981, pag. 3092, punto 11 della motivazione.
( 7 ) Sentenza Tymen, surricordata, Racc. 1981, pag. 3095.
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