CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 22 FEBBRAIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici
La causa principale, alla base della domanda di pronunzia pregiudiziale che va oggi trattata, verte sulla legittimità di diritti di controllo sanitario dovuti all'importazione di pollame in Italia a norma dell'art. 32 del T.U. n. 1265 del 27 luglio 1934 (GURI n. 168 del 9 agosto 1934).
I signori Armando e Ottavio Leonelli, che fra il 1968 ed il 1975 hanno dovuto corrispondere tali diritti all'importazione dalla Ungheria di pollame e di carni fresche di volatili da cortile, convenivano, nel 1976, l'Amministrazione delle finanze italiana dinanzi al tribunale di Trieste onde vederla condannare al rimborso di quanto pagato, sostenendo che tali diritti costituivano tasse di effetto equivalente a dazi doganali, la cui riscossione è incompatibile con l'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU 19. 6. 1967, pag. 2301).
Ai sensi di tale disposizione, che coincide sostanzialmente con l'art. 11, n. 2, del nuovo regolamento ormai in vigore per i mercati nel settore del pollame (regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, GU L 282, 1. 11. 1975, pag. 77), «salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, sono vietate :
—
la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,
—
l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente ...».
Il tribunale di Trieste accoglieva la domanda, condannando l'Amministrazione delle finanze a rimborsare LIT 23938555. Dopo conferma anche in sede di appello della sentenza di primo grado, l'Amministrazione delle finanze proponeva, dinanzi alla Corte suprema di cassazione, il ricorso che ha dato luogo al presente procedimento pregiudiziale.
Nell'ordinanza di rinvio 15 maggio 1981, la Prima Sezione civile afferma che, alla luce della sentenza della Corte in causa Wigei ( 2 ) la domanda andrebbe respinta nella parte concernente i diritti riscossi successivamente all'entrata in vigore della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, 8. 3. 1971, pag. 23). In tale sentenza la Corte di giustizia ha dichiarato che con l'art. 15 della citata direttiva è stata introdotta una deroga legittima al divieto di cui all'art. 11, n. 2, del regolamento n. 123/67, cosicché questo non può più venire invocato per contestare agli Stati membri il potere di riscuotere alle frontiere esterne della Comunità diritti per i controlli sanitari da essi effettuati all'importazione di carni fresche di volatili da cortile da paesi terzi, a meno che tali controlli non siano manifestamente sproporzionati rispetto allo scopo perseguito, ovvero i diritti percepiti eccedano manifestamente il costo dei controlli.
Dato il nesso esistente fra l'art. 15 di tale direttiva, ai sensi del quale:
«fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di volatili da cortile in provenienza dai paesi terzi, gli Stati membri applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva»
e l'art. 16, che fissa termini precisi per la conversione della direttiva in norme nazionali, sorge il problema se il potere di derogare al divieto di riscuotere diritti di controllo sanitario, oltre alle citate condizioni, non dipenda inoltre dal fatto che lo Stato membro abbia convertito la direttiva, il che non era il caso dell'Italia nel periodo litigioso.
Tale questione è, a parere della Corte suprema, tanto più legittima in quanto questa Corte, nella sentenza in causa Simmenthal ( 3 ), ha dichiarato che il Consiglio, negli scambi con paesi terzi, può disporre eccezioni al divieto di riscuotere diritti di controllo sanitario, purché tali diritti abbiano incidenza uniforme in tutti gli Stati membri sugli scambi con i paesi terzi, non superino il costo effettivo dei controlli e le deroghe abbiano effetto soltanto dopo che gli Stati membri abbiano adottato i provvedimenti contemplati dalle direttive che hanno introdotto tali deroghe.
Per tali motivi la Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione ha sospeso il procedimento proponendo alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione di
«interpretazione dell'art. 15 della direttiva del Consiglio 71/118 relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, affinché accerti se la deroga da detta norma introdotta al divieto di esigere dazi doganali diversi da quelli indicati nella tariffa doganale comune e tasse nazionali di effetto equivalente (divieto sancito nel regolamento CEE 13 giugno 1967, n. 123, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame) e, conseguentemente, il potere per ogni Stato membro di continuare ad esigere detti tributi siano subordinati anche alla condizione che esso abbia già adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla citata direttiva».
Al riguardo formulo le seguenti osservazioni:
1.
Il giudice del rinvio deve decidere sulla legittimità dei diritti di controllo sanitario riscossi in occasione dell'importazione di pollame vivo e — come è stato chiarito nel corso della fase orale — dell'importazione di carni fresche di volatili da cortile da un paese terzo. Inoltre esso muove giustamente, come avvenuto nei precedenti gradi di giudizio, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di giustizia (cause Politi ( 4 ), Marimex ( 5 ), Variola ( 6 ), Schroeder ( 7 ), Bauhuis ( 8 ), Simmenthal ( 9 ),Wigei ( 10 )), dal presupposto che i diritti di controllo sanitario unilateralmente riscossi dagli Stati membri in occasione dell'importazione da paesi terzi, così come i corrispondenti tributi riscossi negli scambi intracomunitari, vadano sostanzialmente considerati tasse di effetto equivalente a dazi doganali. La Corte di giustizia, al riguardo, ha ribadito ed espressamente sottolineato che alla base dei divieti, contenuti nell'organizzazione dei mercati agricoli, corrispondenti agli artt. 11, n. 2, e 13, n. 1, del regolamento n. 123/67, sta la stessa concezione propria degli artt. 9 e segg. del Trattato CEE e che, al riguardo, non vi è motivo per distinguere fra scambi intracomunitari e scambi con paesi terzi.
Prescindendo dai casi che, come le imposizioni facenti parte di un sistema di tributi interni, comunque non rientrano nella nozione di tasse di effetto equivalente a dazi doganali, alla luce di questa giurisprudenza sono pertanto consentiti diritti di controllo sanitario negli scambi con paesi terzi solo se questi controlli sono armonizzati dal diritto comunitario ovvero se le relative organizzazioni di mercato agricole, come avviene per l'art. 11, n. 2, di cui è causa, in relazione agli scambi con paesi terzi, contemplino esse stesse la possibilità di un'eccezione al divieto. Poiché la soppressione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali, per quanto riguarda gli scambi coi paesi terzi, persegue scopi diversi e ha altre motivazioni giuridiche rispetto a quelle su cui si fonda il divieto di tali tributi negli scambi intracomunitari, la Corte di giustizia, nella causa Simmenthal ( 11 ), ha espressamente ritenuto legittima una possibilità di deroga del tipo contemplato nelle organizzazioni di mercato agricole.
Nella sentenza in causa Wigei ( 10 ) è stato di conseguenza affermato che anche l'art. 15 della direttiva n. 71/118, la cui interpretazione è oggetto del presente procedimento, costituisce una deroga, ai sensi dell'art. 11, n. 2, dei regolamenti nn. 123/67 e 2777/75, al divieto, imposto agli Stati membri, di riscuotere tasse di effetto equivalente a dazi doganali.
In conseguenza di tale giurisprudenza resta quindi innanzitutto da provare, sotto il profilo dell'ambito di applicazione dell'art. 15 della direttiva di cui è causa, se uno Stato membro possa richiamarsi a questa deroga prima del decorso dei termini fissati nella stessa direttiva di cui è causa per la sua conversione e prima dell'adozione dei corrispondenti provvedimenti di attuazione. In caso affermativo va poi approfondita, alla luce dell'ambito di applicazione ratione matériáé dell'art. 15, la questione se tale disposizione si estenda non soltanto, come lascia intendere la sua formulazione, alle importazioni di carni fresche di volatili da cortile, ma anche all'importazione di pollame vivo da paesi terzi.
2.
Per quanto concerne il problema dell'applicabilità dell'art. 15 della direttiva n. 71/118, il sig. Armando Leonelli, che ha presentato osservazioni nel presente procedimento, ha sostenuto, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di efficacia diretta delle direttive, che questa deroga diventa efficace solo dopo che gli Stati membri siano pervenuti ad effettuare un'applicazione uniforme delle norme stabilite da questa direttiva. La direttiva di armonizzazione n. 71/118, che avrebbe subito una sostanziale modifica, fra l'altro in ordine ai termini di esecuzione, da parte della direttiva del Consiglio 10 luglio 1975, n. 75/431/CEE (GU L 192, 24. 7. 1975, pag. 6) non sarebbe, al riguardo, né chiara, né incondizionata, ma lascerebbe agli Stati membri un certo margine discrezionale. Il Consiglio avrebbe attribuito agli Stati membri la facoltà di derogare ai termini stabiliti per consentire loro di realizzare gli adeguamenti prescritti. In Italia le due direttive sarebbero divenute quindi efficaci il 1o gennaio 1977 al più presto, dopo che l'ordinamento interno fosse stato adattato a quanto da esse stabilito.
Per contro, il Governo italiano e la Commissione, in considerazione della lettera e dello spirito della norma di cui trattasi nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia in ordine a questa problematica, giungono in sostanza concordemente alla conclusione che gli Stati membri, fin dall'entrata in vigore della direttiva, hanno il potere di riscuotere diritti di controllo sanitario negli scambi con paesi terzi.
a)
Anche a mio giudizio risulta già dalla formulazione dell'art. 15 e dalla sua collocazione nel contesto della direttiva n. 71/118, che la validità di questa norma, la quale costituisce un'eccezione al divieto di riscuotere tasse di effetto equivalente a dazi doganali, non dipende dall'emanazione, da parte degli Stati membri, delle norme legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la conversione della direttiva, Al riguardo va innanzitutto accennato al fatto che la norma di cui trattasi si trova in una direttiva che persegue, in maniera del tutto chiara e inequivocabile, lo scopo di armonizzare, nell'interesse degli scambi intracomunitari, le diverse norme vigenti nei singoli Stati membri in materia di controlli sanitari per le carni di volatili da cortile. Solo a tal fine l'art. 16 impone agli Stati membri termini di transizione per l'attuazione della direttiva, diversamente conformati a seconda che si tratti di disposizioni concernenti gli scambi intracomunitari ovvero di quelle relative agli scambi all'interno di uno Stato membro. D'altro canto, l'art. 15, come risulta dalla sua formulazione, tiene conto della circostanza che alla data di emanazione della direttiva non esistevano «disposizioni comunitarie relative alle importazioni di carni fresche di volatili da cortile in provenienza da paesi terzi». In considerazione dell'armonizzazione non ancora in atto nel settore, viene pertanto stabilito che gli Stati membri possono applicare alle merci importate, ai fini dell'uniformazione delle disposizioni in materia di controlli sanitari per gli scambi con paesi terzi, solo disposizioni «almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva». Tale norma vale, come la Corte ha già espressamente chiarito nelle precitate sentenze Simmenthal ( 12 ) e Wigei ( 13 ), non solo per i controlli sanitari in sé, ma anche per i diritti riscossi in tale occasione.
Come dunque mostra già la formulazione di questa norma, il legislatore comunitario muove sostanzialmente dal fatto che gli Stati membri, in deroga al divieto contenuto nell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 123/67, hanno il potere, come prima, di eseguire controlli sanitari negli scambi con paesi terzi e di riscuotere correlativamente dei diritti. Di conseguenza, la Corte di giustizia ha espressamente affermato anche nella sentenza Wigei ( 14 ), che
«il divieto di riscuotere tasse di effetto equivalente a dazi doganali, sancito dall'art. 11, n. 2, dei regolamenti nn. 123/67 e 2777/75, non può essere invocato per impedire agli Stati membri di riscuotere alle frontiere esterne della Comunità diritti per controlli sanitari da essi effettuati sulle carni fresche di volatili da cortile importate dai paesi terzi» (punto 10).
Riguardo all'ammontare dei diritti, la Corte di giustizia ha inoltre dichiarato desumersi dalla formulazione dell'art. 15.
«che questa norma ammette controlli alle frontiere esterne più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva per gli scambi intracomunitari» (punto 14).
È stato espressamente rilevato al riguardo che il diritto comunitario non impone agli Stati membri di dar prova, verso i paesi terzi, della stessa fiducia che, in conformità alla direttiva di cui è causa, deve caratterizzare i rapporti fra gli Stati membri.
Nell'interesse della garanzia di una protezione esterna il più possibile uniforme la Corte di giustizia ha infine posto un limite massimo al margine discrezionale degli Stati membri al riguardo, avendo dichiarato,
«che, se i controlli sanitari alle frontiere esterne della Comunità fossero manifestamente sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti, ovvero se i diritti eccedessero manifestamente il costo dei controlli, ci si troverebbe fuori dell'ambito di applicazione della deroga autorizzata dall'art. 11, n. 2, dei suddetti regolamenti nn. 123/67 e 2777/75» (punto 12).
Un limite minimo per i controlli sanitari effettuati dagli Stati membri sulle importazioni da paesi terzi e per i diritti dovuti in tale occasione viene in fine stabilito dall'art. 15 di cui è causa.
Come la Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza in causa Wigei 1 riguardo a tale norma e nella sentenza in causa Simmenthal ( 15 ) riguardo ad una corrispondente norma della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, n. 64/433, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 29. 7. 1964, pag. 2012), tali norme perseguono lo scopo specifico
«di sancire, in via provvisoria, in attesa della attuazione del sistema comunitario di controlli sanitari relativo alle importazioni di carni fresche dai paesi terzi, un principio da applicare ai regimi nazionali rimasti in vigore al fine di impedire che detti regimi nazionali risultino meno rigidi o meno onerosi del regime di controlli contemplato dalla citata direttiva negli scambi intracomunitari».
Siffatte disposizioni hanno quindi la funzione, come è stato chiarito dalla Corte, di evitare distorsioni della concorrenza, in quanto esse debbono garantire che gli operatori economici che immettono sul mercato carne fresca di origine comunitaria non vengano danneggiati nei confronti dei loro concorrenti che importano la carne da paesi terzi.
La norma di cui trattasi ha pertanto la funzione di garantire il principio della preferenza comunitaria, dovendosi impedire che gli Stati membri applichino, all'importazione da paesi terzi di prodotti per i quali i requisiti sanitari per gli scambi intracomumitari siano unificati, disposizioni che si pongano al di sotto del livello a cui tendono le direttive di armonizzazione, in quanto, per queste merci, non possono sostanzialmente essere più eseguiti ulteriori controlli in occasione dei passaggi di frontiera all'interno della Comunità. A differenza degli scambi intracomunitari, in cui si tratta di non danneggiare le merci provenienti da altri Stati membri, tale norma deve escludere una preferenza per le merci provenienti da paesi terzi.
Ora, da questo obiettivo perseguito con l'art. 15 si ricava che solo il rispetto del livello minimo espresso da tale norma, che non assume alcun rilievo nella causa principale, dipende dalla conversione della direttiva da parte degli Stati membri. Per contro, il potere degli Stati membri, come tali, di riscuotere diritti per controlli sanitari in occasione delle importazioni di carni fresche di volatili da cortile da Stati terzi non presuppone una tale conversione. Tale potere sussiste fin dall'entrata in vigore della norma derogatoria dell'art. 15, ossia dalla notificazione della direttiva n. 71/118 al corrispondente Stato membro.
b)
Né una diversa conclusione può desumersi, contrariamente all'opinione del Leonelli, dalla sentenza in causa Simmenthal ( 16 ). Tale controversia, che verteva su diritti di controllo sanitario, dovuti all'importazione di carni bovine dall'Uruguay, era caratterizzata dall'esistenza, accanto al divieto, contenuto nell'organizzazione di mercato del settore della carne bovina, di riscuotere tasse di effetto equivalente a dazi doganali, da un lato, di due direttive del Consiglio che disponevano controlli sanitari negli scambi intracomunitari per la carne bovina, e, dall'altro, di un'ulteriore direttiva del Consiglio che, a differenza del caso in esame, stabiliva un controllo sanitario delle importazioni di carne bovina da paesi teìzi. In ordine alla questione sottopostale dal giudice del rinvio, se le norme di quest'ultima direttiva dovessero essere interpretate nel senso di autorizzare gli Stati membri ad introdurre diritti di controllo sanitario sulle merci importate da paesi terzi, ed eventualmente a partire da quale data, la Corte di giustizia ha dichiarato che la riscossione di diritti di controllo sanitario all'importazione da paesi terzi in base ad una normativa comunitaria è legittima e deve soltanto essere garantito che i relativi oneri finanziari abbiano un'incidenza uniforme in tutti gli Stati membri sugli scambi dei prodotti considerati coi paesi. Poiché la direttiva di cui si trattava disponeva l'istituzione di un controllo sanitario uniforme, le cui modalità tuttavia dovevano essere stabilite, a seconda dei casi, dal Consiglio, dalla Commissione o dagli Stati membri, la Corte di giustizia ha conseguentemente dichiarato che questa normativa derogatoria avrebbe potuto avere effetto soltanto dopo che gli Stati membri fossero stati posti in grado di organizzare, in conformità alle disposizioni della direttiva, i controlli dalla stessa contemplati.
Il caso in esame si differenzia tuttavia da questa fattispecie proprio per il fatto che i controlli sanitari e i diritti in base ad essi dovuti negli scambi coi paesi terzi non sono armonizzati ed una siffatta normativa comunitaria esiste solo per gli scambi intracomunitari. Al riguardo, se il potere degli Stati membri, di cui all'art. 15 della direttiva n. 71/118, di riscuotere diritti negli scambi con paesi terzi venisse subordinato all'attuazione della direttiva riguardante gli scambi intracomunitari, come giustamente rilevano il Governo italiano e la Commissione, ciò porterebbe, in ultima analisi, in contrasto col principio della preferenza comunitaria, a favorire i prodotti provenienti da paesi terzi, pervenuti nel mercato comune attraverso uno Stato membro che non si sia ancora conformato alla direttiva, nei confronti dei prodotti originari degli Stati membri nei quali la direttiva abbia già trovato attuazione.
3.
Dopo avere così accertato che gli Stati membri, relativamente alle importazioni di carni fresche di volatili da cortile da paesi terzi, hanno il potere, a norma dell'art. 15 della direttiva n. 71/118, di riscuotere diritti di controllo sanitario, rimane infine ancora da esaminare se questa deroga al divieto, di cui all'art. 11, n. 2, del regolamento relativo all'organizzazione dei mercati nel settore del pollame, di riscuotere tasse di effetto equivalente a dazi doganali, si applichi, come ritiene il Governo italiano, anche alle importazioni di volatili da cortile vivi da paesi terzi. Il Governo italiano sostiene al riguardo la tesi secondo cui l'art. 15 di cui è causa, sia esso letto in connessione col regolamento relativo all'organizzazione dei mercati nel settore del pollame e con l'art. 11 della direttiva n. 71/118, come anche con l'ultimo considerando di questa, deve interpretarsi estensivamente, in contrasto con la sua formulazione. In tali disposizioni, in particolare, non si trova, specialmente in relazione ai controlli sanitari, alcuna distinzione fra pollame vivo e carni fresche di volatili da cortile.
Nel valutare questa tesi va innanzitutto accennato al fatto che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 123/67, sia il pollame vivo che le carni fresche di volatili da cortile, sono soggette alla organizzazione comune di mercato istituita con detto regolamento. Pertanto, le importazioni di entrambi i prodotti da paesi terzi rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 123/67, a norma del quale, salvo contrarie disposizioni dello stesso regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, § 2, del Trattato, è vietata la riscossione di tasse di effetto equivalente a dazi doganali. Tale deroga ricomprende, come si è visto, l'art. 15 per «le importazioni di carni fresche di volatili da cortile in provenienza da paesi terzi». Tale norma inoltre fa parte di una direttiva che persegue espressamente lo scopo di eliminare le differenze fra le disposizioni degli Stati membri in materia di controllo sanitario sulle carni fresche di volatili da cortile.
Orbene, come mostrano tanto i regolamenti nn. 123/67 e 2777/75 quanto le direttive di armonizzazione nn. 71/118 e 75/431, il Consiglio ha sempre fatto una chiara distinzione fra pollame vivo e carni fresche di volatili da cortile. Già per questo motivo la mancata menzione del pollame vivo nell'art. 15 è difficilmente spiegabile con una svista del Consiglio.
Inoltre, contro la tesi espressa dal Governo italiano sta la regola generale, ribadita dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui le deroghe ad un principio generale vanno interpretate restrittivamente.
Non da ultimo, va altresì considerato lo spirito dell'art. 15, il quale, dopo l'armonizzazione delle norme relative ai controlli sanitari degli Stati membri per le carni di volatili da cortile negli scambi intracomunitari, intende impedire una preferenza per i prodotti dei paesi terzi, contrariamente ad una interpretazione estensiva o piuttosto ad un'applicazione analogica di tale norma alle importazioni di pollame vivo da paesi terzi. Al riguardo, va considerato che i controlli per il pollame vivo non formano oggetto di una direttiva di armonizzazione né negli scambi intracomunitari, né in quelli con paesi terzi.
Ora, per i prodotti per i quali non sia stata effettuata una armonizzazione né negli scambi intracomunitari, né in quelli con paesi terzi, viene in applicazione, come fra l'altro dimostrano le sentenze in cause Neumann ( 17 ) e Ludwig ( 18 ), il divieto, contenuto nella organizzazione di mercato interessata, di riscuotere tasse di effetto equivalente a dazi doganali, con la conseguenza che, per tali prodotti, non possono essere riscossi diritti di controllo sanitario a meno che, come questa Corte ha chiarito nella sentenza in causa Schroeder ( 19 ), la riscossione consegua ad un sistema di tributi interni gravanti in egual misura anche sui prodotti nazionali.
4.
Alla luce di queste considerazioni, propongo quindi a questa Corte di risolvere la questione sollevata nella maniera seguente:
a)
La deroga, introdotta dall'art. 15 della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118 (GU L 55, 8. 3. 1971, pag. 23) al divieto di esigere dazi doganali diversi da quelli indicati nella tariffa doganale comune e tasse di effetto equivalente, si applica alle importazioni di carni fresche di volatili da cortile in provenienza da paesi terzi a partire dalla notifica della direttiva ai singoli Stati membri e non è subordinata all'ulteriore condizione che gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
b)
Tale deroga non va corrispondentemente applicata alle importazioni di pollame vivo da Stati terzi.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 22 gennaio 1980, causa 30/79, Land di Berlino/Firma Wigei, Wild-Geflügel-Eier-Import GmbH & Co. KG, Racc. 1980, pag. 151.
( 3 ) Sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal Spa/Amministrazione delle finanze, Racc. 1978, pag. 1453.
( 4 ) Sentenza 14 dicembre 1971, causa 43/71, Politi Sas/ Ministero delle finanze della Repubblica italiana, Racc. 1971, pag. 1039.
( 5 ) Sentenza 7 marzo 1972, causa 84/71, Marimex Spa/ Ministero delle finanze della Repubblica italiana, Racc. 1972, pag. 89.
( 6 ) Sentenza 10 ottobre 1973, causa 34/73, F.lli Variola Spa/Amministrazione italiana delle finanze, Racc. 1973, pag. 981.
( 7 ) Sentenza 9 luglio 1975, causa 21/75, Firma I. Schroeder KG/Oberstadtdircktor der Stadt Köln, Racc. 1975, pag. 905.
( 8 ) Sentenza 25 gennaio 1977, causa 46/76, W.J.G. Bauhuis/Stato olandese, Racc. 1977, pag. 5.
( 9 ) Sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal Spa/Amministrazione delle finanze, Race. 1978. pag. 1453.
( 10 ) Sentenza 22 gennaio 1980, causa 30/79, Land di Berlino/Firma Wigei, Wild-Geflügel-Eier-Import GmbH & Co. KG, Race. 1980, pag. 151.
( 11 ) Sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal Spa/Amministrazione delle finanze, Race. 1978. pag. 1453.
( 12 ) Sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal Spa/Amministrazione delle finanze, Race. 1978, pag. 1453.
( 13 ) Sentenza 22 gennaio 1980, causa 30/79, Land di Berlino/Firma Wigei, Wild-Geflügel-Eier-Import GmbH & Co. KG, Race. 1980, pag. 151.
( 14 ) Sentenza 22 gennaio 1980, causa 30/79, Land di Berlino/Firma Wigei, Wild-Geflügel-Eier-Import GmbH & Co. KG, Racc. 1980, pag. 151.
( 15 ) Sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal Spa/Amministrazione delle finanze, Racc. 1978, pag. 1453.
( 16 ) Sentenza 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmcnthal Spa/Amministrazione delle finanze, Racc. 1978, pag. 1453.
( 17 ) Sentenza 5 luglio 1978, causa 137/77. Città di Francoforte sul Meno/ditta Max Neumann, Racc. 1978, pag. 1623.
( 18 ) Sentenza 5 luglio 1978, causa 138/77, Hermann Ludwig/Città di Amburgo, Racc. 1978, pag. 1645.
( 19 ) Sentenza 9 luglio 1975, causa 21/75, Firma I. Schroeder KG/Oberstadtdirektor der Stadt Köln, Racc. 1975, pag. 905.
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