CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 6 OTTOBRE 1983
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il ricorso 18 marzo 1982 con cui è stata introdotta la presente causa si articola in una serie di pretese — dirette ad ottenere l'annullamento di una decisione riguardante la ripetizione dell'indennità di nuova sistemazione e il rimborso delle somme trattenute con gli interessi — che il signor Max Gutmann, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, avanza nei confronti di quest'ultima.
Riassumo i fatti. Funzionano della Comunità fin dal 1956, il Gutmann fu collocato a riposo il 3 dicembre 1977 per raggiunti limiti d'età. Il 21 aprile 1980, desideroso di trasferirsi a Nizza, suo luogo d'origine, chiese alla Commissione che gli fossero comunicati l'ammontare dell'indennità di nuova sistemazione, il termine per la presentazione della relativa domanda e la documentazione necessaria. La convenuta lo informò che l'indennità gli sarebbe stata corrisposta nella misura di 340720 franchi belgi, dietro documenti che comprovassero l'avvenuta sistemazione sua e della famiglia in una località situata ad oltre 70 km dalla sede di servizio, entro tre anni dal pensionamento (e cioè prima del 2 dicembre 1980). Avvicinandosi tale scadenza, il Gutmann presentò (27 ottobre 1980) un certificato medico attestante il grave stato di salute della moglie e chiese la proroga del termine fissato per la nuova sistemazione e per il trasloco. Lo slittamento (al 31 dicembre 1981) gli fu concesso, ma solo per il trasloco. La Commissione, infatti, sostenne che lo Statuto del personale non consente di prorogare il termine fissato per la nuova sistemazione dopo il termine del servizio.
Il Gutmann non contestò la decisione. Con nota 17 novembre 1980 dichiarò, anzi, di essersi trasferito da Lussemburgo a Parigi e produsse un certificato di domicilio che attestava come nella capitale francese egli dimorasse fin dall'ottobre precedente. A questo punto (9 dicembre 1980), la Commissione chiese nuovi documenti (contratto d'affitto, fatture telefoniche e dell'elettricità) per accertare se, pur in assenza di trasloco, il funzionario e la sua famiglia avessero effettivamente proceduto alla nuova sistemazione. Con la stessa nota, il Gutmann fu avvertito che, secondo l'articolo 82 dello Statuto, la sua pensione sarebbe stata calcolata dal dicembre 1980 in base al coefficiente correttore previsto per la Francia.
Anche questa volta il Gutmann aderì a quanto gli era stato richiesto. Il 19 dicembre 1980, infatti, trasmise una fattura telefonica emessa il 14 ottobre 1980 e relativa al bimestre agosto-settembre di quell'anno, oltre a conguagli concernenti servizi fruiti nei mesi precedenti. Sulla scorta di questi documenti la Commissione decise il pagamento dell'indennità (che fu corrisposta il 23 marzo 1981) e l'applicazione del coefficiente francese al trattamento pensionistico. A seguito di ciò, la mensilità febbraio 1980 fu ridotta di circa 20000 franchi belgi che corrispondevano al maggior importo derivante dall'applicazione del coefficiente lussemburghese agli arretrati delle mensilità dicembre 1980 - febbraio 1981.
Fu proprio questa trattenuta a far esplodere la nostra controversia. Essa e la decurtazione del potere d'acquisto che avrebbe subito in futuro per effetto del cambiamento di coefficiente indussero il Gutmann a inviare una nuova nota alla Commissione. Questa lettera, che è decisiva per la soluzione della lite, merita di essere esaminata con cura. Il ricorrente vi afferma anzitutto che il rifiuto della proroga da lui a suo tempo richiesta lo aveva «costretto a far un simulacro di nuova sistemazione». Rileva poi che il domicilio parigino indicato nella nota del 17 novembre corrispondeva a un appartamento di proprietà delle figlie e abitato dalla maggiore di esse. Dichiara infine di aver continuato ad abitare in Lussemburgo con la moglie e la figlia minore. Tutto ciò per chiedere l'annullamento della decisione di applicare al suo regime pensionistico il coefficiente previsto per la Francia, il rimborso delle somme trattenute e l'invio della corrispondenza in Lussemburgo. Seguì un fitto carteggio che culminò in un reclamo del Gutmann (21 maggio 1981) contro la decisione relativa all'applicazione del coefficiente francese. L'amministrazione cedette. Il 16 giugno 1981, infatti, essa annullò la precedente decisione (5 gennaio dello stesso anno) ed accolse la richiesta del dipendente intesa ad avere un trattamento pensionistico calcolato in base al coefficiente lussemburghese e a ricevere la propria corrispondenza nella capitale del Granducato.
Tuttavia, poiché il pagamento dell'indennità era stato ottenuto con dichiarazioni false, l'amministrazione affermò di ritenerlo indebito ed avvertì il Gutmann che avrebbe proceduto a ripeterlo in base al combinato disposto degli articoli 85 e 46, allegato VIII, dello Statuto. Contro questa parte della decisione il Gutmann propose reclamo amministrativo e, dopo che esso fu rigettato, dette inizio alla procedura con atto 18 marzo 1982. Pochi giorni più tardi egli morì e la causa fu continuata dalle sue figlie.
2.
La lite ha per centro la decisione della Commissione di ripetere l'indennità di nuova sistemazione e va risolta a stregua delle norme or ora citate: l'articolo 85 per cui «qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene»; l'articolo 6, n. 4, allegato VII, secondo cui l'indennità de qua è da versare «dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione del funzionario e della famiglia in una località situata a oltre 70 km dalla sede di servizio [sempre che abbia] avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio».
Delle due condizioni previste da quest'ultimo disposto, la seconda non pone problemi nel caso di specie. Come sappiamo, il ricorrente chiese una proroga per la sistemazione, ma non impugnò il provvedimento che gliela aveva rifiutata. II rispetto del termine triennale non è quindi oggetto di controversia.
Quanto al primo requisito, la Commissione lo ritiene adempiuto solo se col funzionario si sistemi tutta la sua famiglia. La tesi non mi persuade e, quel che più conta, è contraria ad una vostra recente giurisprudenza. Come avete affermato interpretando l'articolo 6, il funzionario che non si trasferisca con la famiglia ha diritto al 50 % dell'idennità che gli sarebbe altrimenti spettata (sentenza 25 novembre 1982, causa 79/82, Evens/Corte dei conti, Race. 1982, pag. 4033). Nel silenzio della detta norma, siete giunti a questo risultato facendo leva sul disposto (art. 5, n. 4) che regola l'indennità di prima sistemazione. Tra i due benefici, infatti, v'e una stretta analogia di fini: entrambi mirano a coprire o ad alleviare gli oneri derivanti dall'inserimento del funzionario in un ambiente nuovo per un periodo indeterminato, ma in ogni caso non breve (cfr., per quanto riguarda l'art. 5, sentenza 9 novembre 1978, Verhaaf/Commissione, causa 140/77, Race. 1978, pag. 2117, punto 18 della motivazione).
Questi rilievi, tuttavia, non rendono meno indebita la corresponsione del-l'idennità al Gutmann. Dalle lettere che egli scrisse alla controparte la natura fittizia della sua sistemazione a Parigi risulta infatti palese. È lui stesso, del resto, ad ammettere che essa fu un «simulacro»; e a confermare la veridicità di tale ammissione sono i contraddittori documenti che egli fornì. In effetti, mentre il certificato di domicilio vuol persuaderci che a Parigi il ricorrente dimorò dall'ottobre 1980, la bolletta telefonica riguarda canoni e servizi relativi a un periodo precedente. La verità è che il Gutmann non si mosse mai da Lussemburgo. Anche su questo punto c'è una sua esplicita ammissione; la quale trova a sua volta conferma nel fatto che egli non chiese il rimborso delle spese di viaggio per sé e per la famiglia dal Granducato a Parigi.
3.
Accertato, dunque, il carattere indebito del pagamento, resta da stabilire se l'istituzione convenuta ha correttamente applicato la regola di cui all'articolo 85. Come s'è visto, infatti, questa norma tempera i principi civilistici sulla ripetizione a tutela del funzionario in buona fede.
Ora, la Commissione ritiene che in buona fede il Gutmann non fosse, avendo reso «dichiarazioni false». Il Gutmann lo nega e si duole che, su questo punto, il provvedimento della Commissione non sia motivato. Ma egli ha torto. Come ho cercato di mettere in evidenza, le lettere che scrisse e i documenti che produsse pullulano di antinomie, dovute al suo vano tentativo di conciliare l'inconciliabile: cioè l'indennità per il trasferimento a Parigi e una pensione calcolata in base ad un coefficiente correttore che postula la residenza a Lussemburgo.
Ma ammettiamo, in via di pura ipotesi, che al ricorrente il carattere indebito del pagamento non fosse noto. L'irregolarità della situazione non avrebbe comunque dovuto sfuggirgli se, come questa Corte richiese nella sentenza 11 luglio 1979, Broe/Commissione (causa 252/78, Race. 1979, pag. 2393, punto 14 della motivazione), egli avesse usato la «normale diligenza del dipendente». È infatti impensabile che un funzionario di grado A3, tra l'altro informatissimo sulla giurisprudenza di questa Corte e sulla dottrina concernente la funzione pubblica comunitaria (vedi la sua nota 4 marzo 1981), abbia potuto mal valutare la portata delle — peraltro chiarissime — norme statutarie e non sia stato in grado di percepire la contraddittorietà delle proprie pretese.
4.
Il ricorrente contesta ancora che al suo caso sia applicabile l'articolo 46, allegato VIII, dello Statuto, secondo cui «qualsiasi somma dovuta alle Comunità..., alla data alla quale l'interessato ha diritto a una delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, viene dedotta dall'ammontare di tali prestazioni o di quelle spettanti ai suoi aventi diritto. Il rimborso può essere rateizzato in vari mesi». Il debito da lui contratto verso la Commissione — egli afferma infatti — nacque in una data successiva (23 marzo 1981) a quella che vide maturare i suoi diritti a pensione (1o dicembre 1978).
Ma l'argomento è infondato. L'articolo 46 non deroga alla disciplina generale della repetitio indebiti: intende piuttosto attuarla in relazione al trattamento pensionistico. La Commissione, dunque, poteva valersi di questa norma e quindi rateizzare — del resto a vantaggio del ricorrente — le somme che questi le doveva.
5.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte propongo alla Corte di respingere il ricorso proposto contro la Commissione delle Comunità europee dal signor Max Gutmann con atto del 18 marzo 1982. Ritengo inoltre che ciascuna delle parti debba sopportare l'onere delle proprie spese.
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