CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLORCN VAN THEMAAT
DEL 16 DICEMBRE 1982 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
I fatti della presente causa sono gli stessi che abbiamo preso in esame nella causa 217/81, nella quale, con sentenza 10 giugno 1982 (Race. 1982, pag. 2233), la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso per danni proposto dalla Compagnie In-teragra SA contro la Commissione. Per la narrativa di questi fatti rinvio, quindi, non solo alla relazione d'udienza nell'attuale procedimento pregiudiziale, ma anche alla summenzionata sentenza ed alle conclusioni da me allora presentate.
In proposito vorrei ricordare soltanto che anche l'attuale procedimento trae origine dal fatto che il 28 novembre 1980 il competente organo francese d'intervento (il FORMA) ha respinto (dichiarandola priva di oggetto) la domanda presentata il 17 novembre 1980, in relazione ad una gara, dalla società Interagra, a norma del regolamento 13 novembre 1980, n. 2943 (GU L 305, 1980, pag. 27), per il rilascio di un titlolo d'esportazione comportante fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nell'Unione Sovietica di 25000 tonnellate di burro. Tale reiezione si basava sul fatto che col regolamento n. 2993/80 (GU L 310, 1980, pag. 18) la Commissione aveva di nuovo sospeso, il 19 novembre 1980, la possibilità (ancora esistente alcuni giorni prima) di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione per il burro e il butteroil. Avverso tale provvedimento di reiezione la Interagra proponeva ricorso al Tribunal administratif di Parigi, dinanzi al quale venivano in seguito sollevate fra l'altro questioni d'interpretazione del regolamento n. 2044/75 (GU L 213, 1975, pag. 15). Questo regolamento stabilisce «modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari». All'art. 3, n. 3, esso dispone, per quanto qui ci interessa, che «i titoli d'esportazione» per determinati prodotti lattierocaserari, fra i quali il burro ed il butteroil, «sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non siano state adottate misure particolari». Misure particolari, ai sensi del passo da me sottolineato, sono state adottate nell'ambito del summenzionato regolamento n. 2993/80, il cui art. 1 dispone per quanto riguarda il burro ed il butteroil, che «la fissazione in anticipo della restituzione dei prodotti di cui alla voce 04.03 della tariffa doganale comune è sospesa per il periodo dal 20 al 27 novembre 1980».
Tuttavia, il regolamento n. 2044/75 stabilisce un'ulteriore «modalità particolare d'applicazione» che ha anch'essa ruolo determinante nella presente causa, e precisamente all'art. 6. Questa norma, per quanto qui ci interessa, recita quanto segue: «In caso d'esportazione in base a gara indetta in un paeze terzo importatore ..., il titolo d'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 9, par. 1, del regolamento CEE n. 193/75, fino alla data entro la quale devono essere soddisfatti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione».
Orbene, stando alla sentenza di rinvio, dinanzi al Tribunal administratif di Parigi la Interagira ha sostenuto che, in considerazione del summenzionato art. 6, la sospensione non può riguardare la domanda da essa presentata il 17 novembre 1980 in relazione ad una gara e che, in particolare, l'art. 6 deroga all'art. 3, n. 3, già menzionato, dello stesso regolamento. Il FORMA ha contestato nella stessa sede questa interpretazione della Interagra, il che ha indotto il giudice amministrativo francese a sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Quale fosse, al 17 novembre 1980, la rispettiva portata degli artt. 3, n. 3, e 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1975, n. 2044, ed in particolare:
1)
Se l'art. 6 detti, per tutte le esportazioni effettuate verso i paesi terzi, in base a gare ivi indette, un principio generale, suscettibile tuttavia di deroga nel caso dei prodotti di cui all'art. 3, n. 3, e non preclusivo dell'adozione delle „misure particolari” contemplate da quest'ultima norma;
2)
Ovvero se, al contrario, l'art. 6 disponga, per le operazioni stesse, una disciplina speciale da configurarsi come derogatoria rispetto a quella generale stabilita dall'art. 3, n. 3, e pertanto preclusiva dell'adozione delle „misure particolari” contemplate da quest'ultima norma».
Tale questione ha quindi lo scopo di far accertare, da una parte, la portata degli artt. 3, n. 3, e 6 del regolamento n. 2044/75 e, dall'altra, i reciproci rapporti tra tali disposizioni al 17 novembre 1980.
Per rendersi esattamente conto della portata del suddetto art. 6, è opportuno conoscere pure il contenuto dell'art. 9, n. 1, del regolamento 17 gennaio 1975, n. 193 (GU L 25, 1975, pag. 10) al quale, l'art. 6, come ho già detto, fa rinvio. Quest'ultima disposizione è formulata come segue: «Ai fini della determinazione della loro durata di validità, i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della relativa domanda, giorno che viene incluso nel periodo di validità». Come certamente ricorderete, il significato di questo rinvio è stato preso in esame soprattutto durante la trattazione orale.
2. Analisi particolareggiata delle questioni
2.1. Conclusioni provvisorie
Come viene illustrato con particolare chiarezza nelle osservazioni scritte del Governo francese, la soluzione della questione riassunta nelle mie considerazioni introduttive sembra, a prima vista, semplice.
Entrambi gli articoli menzionati nella questione stabiliscono «modalità particolari d'applicazione» ai sensi del titolo del regolamento n. 2044/75. In proposito, l'art. 3, n. 3, di questo regolamento disciplina il rilascio dei titoli d'esportazione per il burro, il butteroil ed il latte scremato in polvere, e l'art. 6 (come pure l'art. 4 per i casi diversi da quelli contemplati nell'art. 6) la durata di validità dei titoli già rilasciati nell'ambito di una gara. Tale funzione dell'art. 6 risulta molto chiaramente in particolare dal surricordato art. 9, n. 1, del regolamento n. 193/75, cui detto articolo fa rinvio. Inoltre, dai vari regimi vigenti in materia di titoli per l'esportazione risulta che, per quanto riguarda il loro ambito d'applicazione, essi riguardano, in genere esclusivamente, i prodotti ivi contemplati in quanto tali. In proposito, si può richiamare fra l'altro l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 804/68, nonché l'art. 2 del regolamento n. 2044/75, o del regolamento n. 445/77. Questa regola non ammette eccezioni che non siano espressamente previste nella normativa, come ad esempio per il periodo di validità dei titoli nell'ambito di una gara, caso in cui si applica l'allegato III del regolamento n. 2044/75. A prescindere da tali disposizioni particolari per determinate categorie di operazioni, le disposizioni del sistema formato dai regolamenti di cui trattasi si applicano quindi, a mio parere, in linea di principio a tutte le categorie d'operazioni riguardanti i prodotti che vi sono menzionati.
Le due disposizioni di cui trattasi nella fattispecie hanno in ogni caso, scopi del tutto diversi e si completano a vicenda. Sotto questo profilo il giudice di rinvio ha prospettato una soluzione alternativa meno soddisfacente, chiedendovi qual è l'articolo che va considerato principio generale e qual è quello che va considerato come eccezione a tale principio generale. Nelle sue osservazioni, la Intera-gra si basa sulla stessa impostazione meno soddisfacente. Dato che verte semplicemente sulla durata di validità di un titolo d'esportazione già rilasciato, l'art. 6 non potrebbe, per quanto riguarda il rilascio stesso del titolo, derogare all'art. 3, n. 3, che tratta di quest'ultima materia.
2.2. Complicazioni
Rinviando, per i particolari, alle osservazioni scritte depositate fra l'altro dal Governo francese, potrei limitare le mie conclusioni a quanto già detto, se da uno studio più approfondito dei testi di cui è causa e dalle osservazioni scritte ed orali che sono state presentate non risultassero talune complicazioni, che è pure opportuno prendere in esame.
Si può anzitutto ammettere, e ciò emerge, fra l'altro, anche dalla formulazione delle questioni sollevate dal giudice di rinvio, che il sistema del regolamento n. 2044/75 non brilla per chiarezza e dà quindi facilmente adito a malintesi. In particolare, come viene pure osservato dal Governo francese nella sua memoria, nell'art. 4 del summenzionato regolamento si parla in generale della durata di validità del titolo rilasciato, dopodiché, all'art. 5, si parla di nuovo delle modalità del rilascio dei titoli. Vi è poi l'art. 6, di cui si potrebbe quindi pensare a priori che, nel sistema preso in considerazione, riguardi tanto il rilascio quanto la durata di validità, se si tratti d'esportazione in esito ad una gara. Come ha sottolineato nella sua memoria la società Interagra, gli artt. 6, 8 e 10 del regolamento sembrano infatti, a prima vista, costituire un sistema chiuso per tutte le questioni relative ai titoli d'esportazione connessi a gare. Cionondimeno, per le suddette ragioni, ritengo che il testo dell'art. 6, almeno prima dell'adozione del regolamento modificativo 4 dicembre 1980, n. 3137 (GU L 329, 1980, pag. 20) sia abbastanza chiaro per escludere un argomento del genere, basato sul sistema del regolamento.
Il suddetto regolamento 4 dicembre 1980, che ha avuto anch'esso importanza rilevante nel procedimento, ha certamente accentuato ancora la mancaza di chiarezza del regolamento n. 2044/75, aggiungendo non già all'art. 6, bensì all'art. 4, n. 2, di questo testo un terzo comma che, come l'art. 6, riguarda esclusivamente i titoli d'esportazione (con prefissazione della restituzione) rilasciati nell'ambito d'una gara. Tale nuovo comma ha il seguente tenore: «Quando si tratta di un titolo d'esportazione rilasciato nel quadro di una gara ai sensi dell'art. 6, il quinto giorno lavorativo che segue il giorno della presentazione della domanda è considerato, ai fini dell'applicazione del comma precedente, come giorno del rilascio effettivo, in sostituzione del giorno di rilascio di cui all'art. 6, par. 1».
Il comma precedente cui si fa così rinvio recita: «Per il titolo di esportazione che viene rilasciato in conformità all'art. 3, n. 3, 1° comma, la durata di validità è calcolata a decorrere dal giorno del suo effettivo relascio».
Ora, se l'art. 3, n. 2, 1o comma, si applica in realtà pure ai titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito d'una gara, non si vede chiaramente che cosa il nuovo 3° comma dell'art. 4, n. 2, aggiunga in effetti al 2° comma. Dal combinato disposto del 2° comma e dell'art. 3, n. 3, 1° comma, risulta già, infatti, che i titoli d'esportazione vengano rilasciati il quinto giorno successivo alla presentazione della domanda. Poiché al suddetto regolamento modificativo del 4 dicembre 1980 era stata inoltre attribuita efficacia retroattiva fino alla metà del periodo di sospensione di cui trattasi nel caso di specie, si capisce come la Interagra abbia visto pure, se non principalmente, in questa modifica un tentativo di dare carattere normativo all'interpretazione sostenuta dalla Commissione.
Affermando, a pag. 19 della propria memoria, che in caso di gare l'effettivo rilascio non può in realtà aver luogo il giorno stabilito dall'art. 3, n. 3, 1° comma, e che è questa la ragione per cui il regolamento modificativo ha dovuto precisare il giorno del rilascio, la Commissione ha nello stesso tempo fornito un nuovo argomento a sostegno dell'assunto della Interagra, secondo cui l'art. 3, n. 3, non si applica né può applicarsi a domande presentate nell'ambito d'una gara. Poiché il regolamento modificativo, come l'art. 4 del regolamento di cui è causa e ch'esso completa, riguarda esclusivamente, come ho già detto, la durata di validità dei titoli rilasciati, tale regolamento modificativo non è d'altronde atto, neanche dopo la sua entrata in vigore, ad infirmare tale argomento menzionato dalla stessa Commissione.
A ben vedere, anche la seconda finalità del diciottesimo regolamento modificativo 4 dicembre 1980, richiamata dalla Commissione a pag. 20 della sua memoria, offre un argomento contro il punto di vista della stessa Commissione. Il diciassettesimo regolamento modificativo 20 novembre 1980, n. 3015 (GU L 312, 1980, pag. 24) ha ridotto a cinque mesi la durata di validità dei titoli d'esportazione rilasciati in base a gara per il burro, il butteroil e il latte scremato in polvere. Il regolamento si applica, a norma dell'art. 2, ai titoli d'esportazione effettivamente rilasciati ai sensi — nel testo francese «au sens» — dell'art. 4, n. 2, ultimo (cioè secondo) comma, del regolamento CEE n. 2044/75, a decorrere dalla data della propria entrata in vigore, vale a dire il 22 novembre 1980 ( 2 ). Orbene, secondo la Commissione, il diciottesimo regolamento modificativo 4 dicembre 1980 avrebbe avuto lo scopo di chiarire che la riduzione del periodo di validità dei titoli all'esportazione, non riguardava nemmeno le domande che erano ancora allo studio, ma per le quali il termine di cinque giorni era già scaduto il giorno dell'entrata in vigore del regolamento n. 3015/80 e per le quali sussisteva quindi il diritto al rilascio del titolo d'esportazione in forza dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75 (in mancanza di provvedimenti sospensivi). Dato che il regolamento n. 3015/80 si applicava pure al burro e al butteroil, ch'esso è stato adottato un giorno dopo il regolamento di sospensione e che è entrato in vigore due giorni dopo, la Inte-ragra poteva certamente, in buona fede, desumere da questo testo che il regolamento di sospensione non si applicasse a domande connesse ad una gara. Se è vero che il regolamento si basa sul presupposto che l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75 si applichi, in linea di principio, pure a domande presentate nell'ambito di una gara, non è men vero che tale precisazione fornita a posteriori non poteva modificare la situazione giuridica esistente al momento della domanda della Interagra (domanda 17 novembre 1980, che il FORMA ha dichiarato priva di oggetto, il 28 novembre, in base all'art. 3, n. 3) e ch'essa non è quindi, in quanto tale, rilevante ai fini della questione sottoposta alla Corte.
Non mi sembré che, di per sé, la febbrile attività legislativa svolta dalla Commissione dopo l'adozione del regolamento di sospensione o gli argomenti svolti alle pagg. 19 e 20 della sua memoria, e qui esaminati, siano atti a modificare le conclusioni che vanno ricavate dagli altri argomenti giustamente dedotti dalla Commissione e dal Governo francese, come pure dal FORMA, per quanto riguarda il testo e la portata degli artt. 3, n. 3, e 6 del regolamento n. 2044/75. Malgrado le complicazioni imputabili alla Commissione, ritengo di dover ribadire le mie conclusioni provvisorie, secondo cui l'art. 3, n. 3, riguarda il rilascio dei titoli e l'art. 6 disciplina la durata di validità di titoli già rilasciati. Benché la Interagra potesse in buona fede, il 17 novembre 1980, trarre dalle oscurità e dalle imperfezioni ammesse dalla stessa Commissione (in particolare per quanto riguarda l'art. 3, n. 3), nella sua memoria e nel suo regolamento 4 dicembre 1980, nonché, a decorrere dal 20 novembre, pure dal diciassettesimo regolamento modificativo adottato in pari data, l'impressione che l'art. 3, n. 3, non si applicasse a domande presentate nell'ambito di una gara non mi sembra che questa buona fede sia rilevante ai fini della soluzione della questione sollevata dal giudice di rinvio. L'argomento di carattere sistematico dedotto dalla Interagra, secondo cui, nel sistema del regolamento n. 2044/75, gli artt. 6-10 riguardano esclusivamente domande presentate nell'ambito di gare e contengono pure disposizioni particolari per quanto riguarda il rilascio di certificati in questo ambito, non può inficiare la conclusione secondo cui manifestamente l'art. 6 riguarda la sola durata di validità dei titoli già rilasciati. Inoltre, non mi sembra nemmeno che possa accogliersi la tesi della Interagra, secondo cui nessuno dei primi cinque articoli del regolamento si applica a domande presentate nell'ambito di una gara.
L'ultima complicazione che mi resta ancora da esaminare riguarda il regolamento di sospensione 19 novembre 1980, n. 2993 (GU L 310, 1980, pag. 18). Tale regolamento giustifica la sospensione considerando «che le modalità che reggono la concessione della restituzione per il burro e il butteroil devono essere riesaminate; che questa situazione potrebbe condurre alla fissazione in anticipo della restituzione a scopi speculativi; che è necessario sospendere temporaneamente la fissazione in anticipo della restituzione per i prodotti in questione».
Orbene, a pag. 6 della sua memoria, rinviando a ciò che la Commissione stessa ha affermato nella causa 217/81, la Inte-ragra ha sostenuto che l'art. 3, n. 3, ha esclusivamente lo scopo di impedire speculazioni esistenti o imminenti. Tuttavia, secondo la Interagra, non esiste alcuna possibilità di speculazione nell'ambito di gare, in quanto i prezzi sono fissati irrevocabilmente a partire dal giorno dell'aggiudicazione e i quantitativi da consegnare vengono stabiliti complessivamente dall'ente che indice la gara e più in particolare da ciascuna partecipante nella sua offerta irrevocabile. Secondo la Interagra, anche questa finalità dell'art. 3, n. 3 (che trova conferma nel citato passo del preambolo del regolamento di sospensione) prova che detto articolo non può applicarsi nel caso di gare.
Non mi sembra che quest'argomento possa essere accolto. Anzitutto, nella fase orale, la Commissione ha sottolineato il fatto che alla data dell'adozione del regolamento di sospensione, il quantitativo di burro oggetto delle offerte nell'ambito di gare era tale che il rilascio dei titoli richiesti rischiava di creare squilibri sul mercato del burro. Ritengo che, in effetti, si possa senz'altro definire speculativo il precipitarsi sulla possibilità, offerta dal regolamento 13 novembre 1980, n. 9243, di ottenere restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per lucri connessi a tali esportazioni. Mi sembra cionodimeno più importante il fatto che il suddetto passo associa il rischio di speculazione in particolare con l'imminente riesame delle disposizioni in materia di corresponsione della restituzione per il burro e il butteroil, compresa quella relativa alla riduzione, sopra esaminata, del periodo di validità dei titoli d'esportazione rilasciati in base a gare. Si può indubbiamente considerare speculazione il fatto di prevedere in anticipo l'eventualità di un periodo transitorio per le domande già presentate. Questo argomento della Interagra va quindi disatteso.
3. Osservazioni finali e conclusioni
In sintesi, le complicazioni testé prese in esame ed emerse nel corso del procedimento non sono tali da modificare le mie conclusioni iniziali, basate sulla lettera, sulla manifesta portata e sul sistema del regolamento n. 2044/75.
Di conseguenza, concludo nel senso che la Corte dovrebbe risolvere la questione sottopostale (e che, in considerazione del malinteso sul quale è basata, ho precisato nelle mie osservazioni introduttive) nel seguente modo:
L'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75, nella versione vigente il 17 novembre 1980, disciplina le condizioni per il rilascio dei titoli d'esportazione per i prodotti lattiero-caseari che vi sono indicati, ivi compresi i titoli d'esportazione emessi in base a gare, mentre l'art. 6 del summenzionato regolamento riguarda esclusivamente il periodo di validità dei titoli d'esportazione già rilasciati nell'ambito di gare ed integra, relativamente a questa diversa materia, l'art. 3, n. 3.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
( 2 ) Il testo olandese («overeenkomstig», «in conformità a») da a torto l'impressione che l'art. 4, n. 2, disciplini esso stesso il rilascio dei titoli. Come ho detto, ciò non è vero.
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