CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 7 LUGLIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nelle presenti cause di personale si controverte sulla questione se l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale, disposizione della quale la Corte si è già più volte occupata, possa essere applicato per analogia nel calcolo degli anni di servizio computabili ai fini della pensione di vecchiaia per quanto concerne i dipendenti di stabilimento Euratom i quali, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 21 ottobre 1976, n. 2615, che modifica il regolamento n. 259/68 per quanto riguarda il regime da applicarsi ai dipendenti non di ruolo delle Comunità (GU L 299 del 19. 10. 1976, pag. 1), erano già in servizio presso la Comunità.
Detta disposizione attribuisce al dipendente che entri in servizio presso la Comunità dopo aver svolto altre attività il diritto di far versare alla Comunità l'equivalente attuariale delle spettanze di pensione maturate fino a quel momento o il forfait di riscatto che gli è dovuto da una cassa pensioni al momento della cessazione della precedente attività lavorativa. In tal caso l'istituzione presso la quale il dipendente presta servizio determina, tenuto conto del grado nel quale egli è stato nominato in ruolo, il numero di annualità da computare, secondo il proprio regime, in base all'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto.
La Commissione ha ritenuto opportuna l'applicazione per analogia, su richiesta, di questa norma perché i dipendenti di stabilimento che si erano avvalsi del regime transitorio contemplato dal regolamento summenzionato erano divenuti dipendenti temporanei ai sensi dell'art. 2, lett. d), inserito nel regime da applicarsi ai dipendenti non di ruolo delle Comunità europee, e pertanto, a partire da quel momento, avevano acquistato diritti nei confronti del sistema pensionistico comunitario in conformità all'art. 39, n. 2, del suddetto regime. Con riguardo all'anzianità minima di servizio di dieci anni necessaria in base all'art. 77, 1o comma, dello Statuto, l'art. 2, n. 4, Io comma, del regolamento n. 2615/76 contempla in proposito la presa in considerazione del periodo di servizio precedentemente maturato. Tuttavia, per il calcolo delle annualità ai sensi dell'art. 2 dell'allegato VIII dello Statuto, si tiene conto, a norma del 2o comma della citata disposizione, «soltanto degli anni di servizio compiuti dall'agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. d)».
Poiché il regolamento di cui trattasi nulla dispone circa il trattamento delle spettanze di pensione maturate in forza dei sistemi previdenziali nazionali, la Commissione ha lasciato i dipendenti di stabilimento liberi di avvalersi della possibilità contemplata dall'art. 42 del regime da applicarsi ai dipendenti non di ruolo, e quindi di chiedere che la Commissione continuasse a versare i contributi necessari per l'acquisto o la conservazione delle spettanze nazionali di pensione, oppure di optare per la soluzione contemplata dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto. In particolare, i dipendenti temporanei del Centro comune di ricerca di Ispra, che in precedenza erano affiliati al sistema previdenziale italiano, venivano nuovamente informati il 13 luglio 1978 — una comunicazione analoga era già stata pubblicata nel Corriere del personale n. 391 del 14 giugno 1978 — che, grazie ad un accordo concluso con l'Istituto nazionale della previdenza soziale (INPS), era ormai possibile trasferire le loro spettanze di pensione al regime pensionistico comunitario. Per evitare che gli interessati prendessero una decisione senza conoscerne esattamente le conseguenze, veniva loro comunicato, fra l'altro mediante una circolare in data 10 aprile 1979, che essi potevano rinviare la decisione definitiva fino al momento in cui fossero informati con precisione circa il numero di annualità che sarebbero state prese in considerazione per la determinazione della pensione comunitaria.
Nel periodo giugno-luglio 1981 veniva comunicato ai sei ricorrenti, interessati da tale normativa, il calcolo esatto delle annualità loro riconosciute ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto. Dopo essere stati invitati a far uso della loro facoltà di scelta entro trenta giorni, essi optavano per il trasferimento delle loro spettanze al regime comunitario, formulando tuttavia riserve sul calcolo delle annualità.
Tra il settembre e l'ottobre 1981 essi presentavano alla Commissione, in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, reclami in cui protestavano contro la mancata presa in considerazione, nel calcolo delle loro spettanze di pensione, di tutti gli anni di servizio compiuti in qualità di dipendenti di stabilimento. Poiché il termine di quattro mesi stabilito dalla suddetta disposizione scadeva senza che venisse loro fornita alcuna risposta, gli interessati proponevano ricorso — alcuni il 5, altri il 6 aprile 1982 — chiedendo alla Corte di annullare la decisione con cui la Commissione, ai fini della pensione comunitaria, ha tenuto conto solo in parte dei periodi di servizio da essi maturati prima di essere nominati dipendenti temporanei e di dichiarare che la Commissione è tenuta e prendere in considerazione l'intera durata del servizio da essi prestato alle sue dipendenze.
Circa tali domande osserverò quanto segue:
I — Sulla ricevibilità del ricorso
La Commissione sostiene che il ricorso è ¡rricevibile perchè tardivo. A suo avviso, già la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina — comunicata ai ricorrenti verso la metà del 1978 — di applicare per analogia, nei loro confronti, l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto dev'essere considerata atto che arreca pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale. La comunicazione del calcolo definitivo che ha indotto i ricorrenti a presentare il reclamo amministrativo costituirebbe soltanto logica conseguenza e applicazione del suddetto provvedimento adottato in precedenza e non inciderebbe sui diritti statutari dei ricorrenti.
Al pari dei ricorrenti, non ritengo valido questo argomento. Va ricordato che i gravami contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono intesi a garantire il controllo giudiziario di tutti gli atti e di tutte le omissioni dell'autorità che ha il potere di nomina idonei a compromettere la situazione giuridica dei dipendenti comunitari di ruolo e non di ruolo disciplinata dallo Statuto. Indipendentemente dalla questione del momento in cui i ricorrenti sono venuti a conoscenza della decisione della Commissione di applicare per analogia l'art. 11, n. 2 dell'allegato VIII dello Statuto nei confronti dei dipendenti di stabilimento, e dalla questione se una decisione del genere potesse interessare direttamenti e individualmente i ricorrenti, la comunicazione relativa al numero di annualità da prendere in considerazione per il calcolo della pensione va comunque considerata, a buon diritto, come un provvedimento che lede direttamente e individualmente i ricorrenti e non come un semplice provvedimento di attuazione privo di autonomia. E importante, in proposito, il fatto che, come ammette la stessa Commissione, il calcolo da effettuare in conformità all'art. 11, n. 2, costituisce in pratica un'operazione complicata, il cui risultato non era immediatamente prevedibile nemmeno per gli specialisti. Difficilmente, pertanto, si può sostenere che gli interessati avrebbero dovuto considerare come provvedimento arrecante pregiudizio già la decisione della Commissione di applicare per analogia, su richiesta, l'art. 11, n. 2, e presentare reclamo entro il termine decorrente dalla data della sua comunicazione. Solo dopo aver optato per l'operazione contemplata dall'art. 11, n. 2, e dopo l'esatta determinazione del numero delle annualità da prendere in considerazione i ricorrenti hanno potuto rendersi conto delle conseguenze sfavorevoli di detta operazione e solo allora sono stai lesi. Di conseguenza, il termine per proporre gravame stabilito dall'art. 90, n. 2, ha cominciato a decorrere solo il giorno in cui i calcoli di cui trattasi sono stati comunicati, cosicché occorre considerare tempestivi i reclami e ricevibili i ricorsi.
Infine, si deve rilevare in particolare che tale conclusione, diversamente da quanto ritiene la Commissione, non è messa in discussione dalla sentenza pronunziata dalla Corte nella causa Hirschberg ( 2 ), in cui si trattava della ricevibilità di un ricorso avente ad oggetto esclusivamente rapporti interni di servizio, e più particolarmente questioni relative all'organizzazione amministrativa e. alla disciplina del lavoro, non già provvedimenti lesivi della situazione statutaria di dipendenti della Comunità. Non occorre sottolineare in modo speciale che il calcolo delle annualità incide su tale situazione.
II — Nel merito
La questione che è al centro della controversia è se la convenuta sia obbligata a tener conto, nel calcolo delle annualità dei ricorrenti, dei periodi di servizio da essi maturati in qualità di dipendenti di stabilimento prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2615/76.
1.
A questo proposito, i ricorrenti sostengono essenzialmente che la convenuta ha violato il Trattato e le relative norme di attuazione applicando per analogia nei loro confronti l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, inteso a disciplinare una fattispecie diversa. Infatti, presupposto dell'applicazione di questa disposizione sarebbe che l'interessato venga assunto dalla Comunità dopo aver prestato servizio presso un'organizzazione nazionale o internazionale oppure presso un'impresa, mentre i ricorrenti lavoravano già alle dipendenze della Commissione al momento della soppressione del ruolo dei dipendenti di stabilimento e della sua sostituzione con quello dei dipendenti temporanei ad opera del regolamento n. 2615/76. Ammesso che esista una lacuna iuris per quanto concerne la possibilità di prendere in considerazione i periodi lavorativi compiuti in qualità di dipendente di stabilimento prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2615/76, tale lacuna avrebbe dovuto essere colmata, secondo i ricorrenti, non mediante l'applicazione per analogia dell'art. 11, n. 2, ma tenendo conto, ai fini del trattamento di quiescenza, di tutti i periodi lavorativi maturati alle dipendenze della Comunità.
A mio avviso, però, l'esistenza di una siffatta lacuna è esclusa già dall'esplicito testo dell'art. 2, n. 4, 2o comma, del regolamento n. 2615/76, il quale dispone chiaramente che per il calcolo delle annualità dei dipendenti di stabilimento in servizio al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento, «si tiene conto soltanto degli anni di servizio compiuti dall'agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera d)». Questa disposizione transitoria chiarisce manifestamente la situazione giuridica che vi sarebbe stata anche in sua assenza in base al regime pensionistico comunitario. Al riguardo va ricordato che, a norma dell'art. 2 dell'allegato VIII dello Statuto, nel quale sono stabilite le modalità del regime delle pensioni, la pensione di anzianità è liquidata in base al numero totale delle annualità maturate dal dipendente di ruolo. In forza dell'art. 3, lett. c), dello stesso allegato, per il calcolo di queste annualità si deve tener conto della durata del servizio prestato in qualsiasi altra qualità in base al regime relativo ai dipendenti non di ruolo delle Comunità, all'espressa condizione che durante detto servizio l'interessato abbia versato i contributi prescritti alla cassa pensioni comunitaria. A tenore degli artt. 40, 2o comma, e 41 del suddetto regime, al quale rinvia la disposizione da ultimo citata, per il calcolo delle annualità si tiene conto solo del periodo di servizio maturato in qualità di dipendente temporaneo presso le Comunità alle condizioni stabilite dall'allegato VIII dello Statuto e, per quanto concerne il finanziamento di questo regime, si applica per analogia l'art. 83 dello Statuto. Orbene, poiché fino all'entrata in vigore del regolamento n. 2615/76 i dipendenti di stabilimento non erano dipendenti temporanei, l'art. 3, lett. c), dell'allegato VIII dello Statuto non si può applicare nei loro confronti.
In tal modo si tiene conto, in particolare, del principio fondamentale stabilito dall'art. 83 dello Statuto del personale, il quale, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza Landra ( 3 ), disponendo che «il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio delle Comunità» e che «i funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni», stabilisce una stretta correlazione tra l'acquisto delle spettanze di pensioni e il finanziamento, da parte dell'interessato, del fondo pensioni. «Di conseguenza», ha sottolineato la Corte, «salvo eccezione espressa, i contributi versati ad un regime previdenziale estraneo alle Comunità non possono far acquistare automaticamente dei diritti alla pensione comunitaria».
Per quanto concerne i dipendenti di stabilimento che fino alla loro nomina a dipendenti temporanei erano affiliati al sistema pensionistico italiano, non solo non vigono, manifestamente, disposizione in altro senso, ma la disposizione transitoria di cui all'art. 2, n. 4, 2o comma, del regolamento n. 2615/76 prescrive anzi, expressis verbis, di prendere in considerazione solo gli anni di servizio ch'essi abbiano maturato in qualità di dipendenti temporanei.
Poiché detta disposizione è conforme al sistema che è alla base del regime pensionistico comunitario, non si può nemmeno essere d'accordo con i ricorrenti nel ritenere che essa non vada applicata in quanto incompatibile con il diritto comunitario di rango superiore. Peraltro, questa eccezione d'illegittimità del regolamento n. 2615/76, sollevata dai ricorrenti solo nella replica, dev'essere considerata come un mezzo nuovo, dedotto tardivamente e quindi irricevibile.
Dal fatto che questa disciplina espressa vieta alla Commissione di considerare annualità ai sensi dell'art. 2 dell'allegato VIII dello Statuto gli anni di servizio che i ricorrenti hanno maturato, in qualità di dipendenti di stabilimento, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2615/76 e per i quali essi hanno versato contributi al regime previdenziale italiano, consegue inoltre che l'applicazione per analogia, nei confronti dei ricorrenti, dell'art. 11, n. 2, della normativa comunitaria in materia di pensioni non può essere scorretta sotto il profilo giuridico. A questo proposito ha del pari particolare importanza il fatto che i ricorrenti, dopo aver avuto conoscenza di tutti i conteggi, avevano indiscutibilmente la scelta fra l'applicazione dell'art. 42 del regime relativo ai dipendenti non di ruolo, l'applicazione per analogia dell'art. 11, n. 2, della normativa comunitaria in materia di pensioni e l'applicazione di queste due disposizioni combinate tra loro, e che, sempre essendo a- conoscenza di tutti i conteggi e dopo. aver soppesato i vantaggi e gli svantaggi, hanno potuto, e non dovuto, optare per la possibilità contemplata dall'art. 11, n. 2.
Questa disposizione, destinata a consentire il coordinamento tra i regimi pensionistici nazionali e quello comunitario, è volta — come la Corte ha sottolineato nella causa 137/80 ( 4 ) — ad ottenere che i diritti maturati dai dipendenti comunitari negli Stati di provenienza possano essere conservati ed essere presi in considerazione nell'ambito del regime pensionistico comunitario al termine della loro attività lavorativa. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Landra ( 5 ), non sarebbe giustificato, tenuto conto della ratio della suddetta disposizione, «precludere la possibilità di cui trattasi ai dipendenti i quali, già prima della nomina in ruolo, hanno avuto determinati rapporti con la Comunità, e d'altro canto offrirla ai dipendenti di ruolo assunti direttamente dall'esterno, ai quali la disposizione in esame manifestamente si riferisce».
In questo contesto non posso nemmeno condividere la tesi dei ricorrenti secondo cui la citata affermazione della Corte, che si riferisce al coordinamento di spettanze di pensione acquisite in ragione di due diverse attività lavorative, non può applicarsi al loro caso, caratterizzato dalla continuità e dall'identità dell'attività da essi svolta, e per contro, in considerazione di questa continuità e di questa identità, devono trovare applicazione nei loro confronti i principi sanciti nelle cause Desbormes ( 6 ) e Toledano Laredo ( 7 ).
In quelle cause, analogamente al presente procedimento, trattavasi della questione se i periodi di servizio inizialmente maturati dai ricorrenti alle dipendenze della Comunità in qualità di dipendenti ausiliari dovessero essere presi in considerazione ai fini della liquidazione della pensione. La particolarità di quei casi stava però nel fatto che gli interessati, sebbene fossero stati assunti come dipendenti ausiliari ai sensi dell'art. 3 del regime relativo agli altri dipendenti, avevano svolto, prima di essere nominati in ruolo o di essere occupati come dipendenti temporanei, un'attività corrispondente alla descrizione delle mansioni figurante nell'art. 2, lett. a) e b), del suddetto regime. La Corte si richiamò in particolare al fatto che i ricorrenti avevano svolto costantemente compiti inerenti al pubblico impiego comunitario e corrispondenti ad un posto compreso nella tabella dell'organico, e, nonostante i loro contratti di dipendente ausiliario, li pose, per quanto concerne le loro annualità, nella situazione in cui si sarebbero trovati se avessero avuto sin dall'inizio la qualifica di dipendenti temporanei. Ciò, tuttavia, non può farsi nel caso presente. Infatti, lo status degli attuali ricorrenti corrispondeva esattamente, prima della loro assunzione in qualità di dipendenti temporanei ai sensi dell'art. 2, leu. d), inserito nella normativa da applicarsi ai dipendenti non di ruolo, a quello contemplato dalla precedente versione di detta normativa per il personale retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che non comportava, espressamente, alcun diritto nei confronti del regime pensionistico comunitario: di conseguenza, le sentenze invocate dai ricorrenti non sono affatto pertinenti alla fattispecie. Poiché, in base alle disposizioni comunitarie allora vigenti, i ricorrenti erano affiliati ad un sistema previdenziale nazionale e non versavano contributi alla cassa pensioni comunitaria, non si può criticare, tenuto conto della sentenza Landra ( 8 ), l'applicazione per analogia dell'art. 11, n. 2, della normativa pensionistica comunitaria.
Infine, contro tale applicazione per analogia non milita neppure il fatto che, come fanno presente i ricorrenti, i contributi versati al sistema previdenziale italiano non erano, in proporzione alla retribuzione, inferiori, ma addirittura talvolta superiori a quelli pagati alla cassa pensioni comunitaria. I ricorrenti, infatti, dimenticano che per il coordinamento tra i sistemi pensionistici nazionali e quello comunitario ciò che conta non sono i contributi versati, ma soltanto il capitale che corrisponde ai diritti a pensione che gli interessati avrebbero potuto far valere al momento del trasferimento in base al sistema pensionistico nazionale. L'equivalente attuariale delle spettanze di pensione maturate, di cui soltanto trattasi nella fattispecie, è — come emerge, tra l'altro, dallá sentenza emessa nella causa Bodson ( 9 ) — il risultato di una complessa operazione di calcolo che dev'essere effettuata a livello nazionale. L'importo che ne risulta deve successivamente, per tener conto della stretta correlazione esistente tra l'acquisto del diritto alla pensione comunitaria di anzianità e il finanziamento del fondo costituito per il pagamento di questa pensione, essere convertito in annualità, con la conseguenza che, in ragione dei diversi elementi presi in considerazióne nel calcolo, il risultato non può naturalmente essere lo stesso per tutti gli interessati.
Per quanto concerne il calcolo delle annualità, i ricorrenti deducono inoltre nella replica, in subordine, che il numero delle annualità da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto è stato calcolato, conformemente alle disposizioni'generali di attuazione relative all'art. 11, n. 2, in particolare l'art. 3, in funzione del loro stipendio base annuo espresso in franchi belgi, applicando illegittimamente un coefficiente correttore di 157,8, e in tal modo è stato notevolmente diminuito.
Al pari della Commissione, rilevo che questa censura, concernente le modalità del calcolo delle annualità e non l'applicazione per analogia dell'art. 11, n. 2, non figurava, né nel reclamo amministrativo presentato a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale né nel ricorso. Essa va considerata pertanto come un mezzo nuovo, dedotto tardivamente e quindi irricevibile in base all'art. 42 del Regolamento di procedura. Peraltro — e questo lo dico solo in subordine — detta obiezione è, a mio avviso, infondata, tenuto conto sopratutto della sentenza Benassi ( 10 ), nella quale trattavasi del pari della definizione dello stipendio base nell'ambito dell'applicazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto.
2.
I ricorrenti sostengono poi che il provvedimento impugnato viola il principio che impone di non operare discriminazioni a detrimento dei dipendenti che hanno espletato presso la medesima istituzione le stesse mansioni svolte dai dipendenti nominati in ruolo sin dall'inizio.
A questo proposito si deve osservare brevemente che, per tener conto della diversità delle mansioni, le norme che disciplinano il pubblico impiego comunitario contemplano condizioni d'impiego diverse per i vari dipendenti. Siffatta differenziazione, obiettivamente.giustificata in funzione delle mansioni, non costituisce affatto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, violazione del principio della parità di trattamento. In linea di massima non è criticabile il fatto che ai dipendenti di stabilimento retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti fosse attribuito uno status diverso da quello dei dipendenti di ruolo o degli altri dipendenti delle Comunità. Dal fatto che il Consiglio, esercitando il suo potere discrezionale, ha migliorato la situazione dei dipendenti di stabilimento disponendone, tra l'altro, l'affiliazione al sistema pensionistico comunitario non si può trarre la conseguenza, richiamandosi al principio della parità di trattamento, che essi hanno diritto ad un miglioramento retroattivo. Per di più, come ha giustamente osservato la convenuta, non sarebbe compatibile col principio della stretta correlazione tra versamento di contributi e diritto alla pensione d'anzianità, sul quale è basato il regime comunitario delle pensioni, prendere automaticamente in considerazione come annualità ai sensi dell'art. 2 dell'allegato VIII dello Statuto, senza tener conto dell'equivalente attuariale, i periodi di servizio in relazione ai quali sono stati versati contributi al sistema previdenziale italiano.
3.
Da quanto precede risulta anche l'infondatezza del terzo mezzo, col quale i ricorrenti sostengono che l'applicazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto nei loro confronti integra gli estremi dello sviamento di potere, poiché questa disposizione è intesa a disciplinare una fattispecie sostanzialmente e formalmente diversa, ed è ingiusta perché si risolve nel valutare un'attività svolta alle dipendenze della Comunità alla stregua di un'attività lavorativa esterna alla Comunità.
III —
In base alle considerazioni sopra esposte, vi propongo quindi di respingere i ricorsi presentati contro la Commissione e, per quanto concerne le spese, di statuire che ciascuna delle parti sopporti quelle da essa incontrate, in conformità all'art. 70 del Regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 14 luglio 1976 nella causa 129/75, Lydia Nemirovski in Hirschberg/Commissione delie Comunità europee, Racc. 1976, pag. 1259.
( 3 ) Sentenza 1o aprile 1971 nella causa 54/70, Luigi Landra/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1971, pag. 311.
( 4 ) Sentenza 20 ottobre 1981 nella causa 137/80, Commis-sione delle Comunità europee/Regno del Belgio, Race. 1981, pag. 2393.
( 5 ) Sentenza 1o aprile 1971 nella causa 54/70, Luigi Landra/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1971, pag. 311.
( 6 ) Sentenza 1o febbraio 1979 nella causa 17/78, Fausta Desbormes, nata la Valle/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1979, pag. 189.
( 7 ) Sentenza 23 febbraio 1983 nelle cause riunite 225/81 e 241/81, Armando Toledano Laredo e Mario Garilli/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1983, pag. 347.
( 8 ) Sentenza 1o aprile 1971 nella causa 54/70, Luigi Landra/Commissione delle Comunità europee, Race. 1971, pag. 311.
( 9 ) Sencenza 18 marzo 1982 nella causa 212/81, Caisse de pension des employés privés/Léon Bodson, Race. 1982, pag. 1019.
( 10 ) Sentenza 19 novembre 1981 nella causa 194/80, Paolo Benassi/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1981, pag. 2815.
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