CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 25 OTTOBRE 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Guidici,
1. Introduzione
Il sig. Charles Lux, ricorrente, vi chiede di annullare la decisione della Corte dei conti in data 20 gennaio 1982, con la quale egli è stato inquadrato nel grado A 5, 3o scatto. A suo avviso, in base alle decisioni generali interne adottate dalla Corte dei conti il 21 febbraio 1980 e, rispettivamente, il 12 giugno 1980, relativamente ai criteri di nomina, egli avrebbe dovuto essere inquadrato nel grado A 4.
La nomina del ricorrente interveniva dopo che questi aveva superato con successo il concorso interistituzionale CC/A/3/80 bandito per un posto della carriera A 5/4 presso il servizio giuridico della Corte dei conti. Inizialmente, con decisione 9 settembre 1980, il ricorrente veniva inquadrato nel grado A 5, 2o scatto. Contro tale decisione egli presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, sostenendo che a torto la nomina era stata basata sull'art. 46 dello statuto e non sulla decisione generale interna 21 febbraio 1980. Il 18 dicembre 1981, il presidente della Corte dei conti, in veste di autorità che ha il potere di nomina, comunicava al ricorrente che, effettivamente, egli avrebbe dovuto essere nominato in base alla decisione interna 21 febbraio 1980. Dopo ulteriore esame circa l'applicazione di questa decisione, la nomina effettuata in data 9 settembre 1980 veniva revocata con la suddetta decisione 20 gennaio 1982 e il ricorrente veniva inquadrato, con espresso riferimento alla decisione interna 21 febbraio 1980, nel grado A 5, 3o scatto. Col ricorso in esame viene impugnata la decisione 20 febbraio 1982.
2. Fondamento giuridico delle decisioni
Ai fini della presente causa sono rilevanti l'art. 31 dello statuto e le decisioni interne della Corte dei conti 21 febbraio 1980 e 12 giugno 1980 e, in minor misura, la decisione 3 dicembre 1981.
L'art. 31 dello statuto recita, per quanto interessa nella fattispecie:
«1.
I candidati scelti in tal modo sono nominati :
—
funzionari della categoria A o del quadro linguistico: nel quadro inizale della loro categoria o quadro;
...
2.
Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni di cui sopra nei limiti :
...
b)
per gli altri gradi [diversi dai gradi Al, A 2, A 3 e LA 3]
—
di un terzo se si tratta di posti divenuti disponibili;
—
della metà se si tratta di posti di nuova istituzione..
...»
La decisione interna 21 febbraio 1980, relativa ai criteri di nomina, ha il seguente tenore:
«Décision relative aux critères de classement et de nomination du personnel
La Cour des comptes des Communautés européennes,
vu le statut des fonctionnaires, notamment les articles 2, 5, paragraphe 3, 29, 30, 31 et 32...;
vu la décision de la Cour relative à la politique du personnel en date du 25 avril 1979;
considérant qu'il y a lieu d'établir des critères de classement égaux pour les agents d'une même catégorie ou d'un même cadre;
arrête la présente décision:
Article 1er
Classement au grade de base de la carrière de base d'une catégorie
En règle générale, l'autorité investie du pouvoir de nomination nomme le candidat lauréat d'un concours au grade de base de la carrière de base de sa catégorie ou de son cadre.
Article 2
Nomination dans un grade autre que le grade de base
Par dérogation à l'article 1er, l'AIPN peut procéder à la nomination dans un grade autre que le grade de base de la carrière de base de sa catégorie ou de son cadre, à condition que l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle minimale de:
pour la catégorie A/LA:
moins de
4 ans pour le grade A 7/LA 7
4 ans pour le grade A 6/LA 6
6 ans pour le grade A 5/LA 5
10 ans pour le grade A 4/LA 4
15 ans pour le grade A 3/LA 3
...»
Con la decisione 12 giugno 1980 veniva stabilito quanto segue:
...
«1.
Les critères de classement dans le grade et l'échelon établis par la Cour et exposés dans le document 8/80 Rev. 1 resteront en vigueur jusqu'à ce que les nominations à effectuer à la suite des concours internes aux institutions actuellement en cours auront été prononcées. Dès que ces opérations seront terminées [date à établir pa l'AIPN], les critères exposés dans le document 8/80 Rev. 1 seront amendés ou complétés par les dispositions suivantes qui, d'ailleurs, sont d'application dès aujourd'hui aux agents temporaires qui seront sélectionnés ...
2.
...
3.
La nomination immédiate en A4 et en A 6, tant en ce qui concerne les agents permanents que les agents temporaires, ne sera prononcée que dans des circonstances exceptionnelles, à justifier cas par cas, par référence aux fonctions à occuper. Les grades supérieurs [A4 et A 6] des carrières A 5/4 et A 6/7 sont en principe réservés pour des promotions ...»
La nuova politica annunciata in quest'ultima decisione e consistente nell'effet-tuare solo eccezionalmente le nomine nel grado superiore di una carriera veniva successivamente confermata nella decisione generale 3 dicembre 1981 relativa alle nomine. L'art. 3 di questa decisione recita:
« 1.
Par dérogation à l'article 1er, l'AIPN peut, dans des circontances exceptionnelles justifiées par référence à l'emploi à pourvoir, procéder à la nomination dans le grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires, à condition que l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle au sens de l'art. 2, paragraphe 2, d'une durée minimale de 10 ans pour les grades A 4 et LA 4.
...»
3. I mezzi delle parti
Il ricorrente si richiama in particolare alla dicisione interna 21 febbraio 1980 relativa alle nomine, cui l'impugnato provvedimento individuale di nomina 20 gennaio 1982 fa espresso rinvio. In base alla suddetta decisione, tutte le nomine sono avvenute, a suo dire, nel grado superiore della carriera. Questa politica generale era stata seguita perché la Corte dei conti, essendo una nuova istituzione, doveva dotarsi della necessaria gerarchia. Una volta raggiunto questo scopo, la nomina nel grado superiore veniva limitato a casi eccezionali, tenuto conto dell'attività da svolgere. Tale mutamento nella politica delle assunzioni risulta dalla decisione 21 giugno 1980, nei limiti in cui questa non riguarda procedimenti di concorso non ancora conclusi, ed è chiaramente confermato dalla decisione 3 dicembre 1981. Il ricorrente sostiene che, alla data del 1o agosto 1980, egli possedeva l'esperienza professionale di 10 anni richiesta per la nomina nel grado A 4. In quanto l'inquadramento nel grado A 4 non risultasse direttamente dalla decisione interna, essa sarebbe imposta dal principio della parità di trattamento.
La Corte dei conti ammette che, a norma della decisione 21 febbraio 1980, tutte o quasi tutte le nomine sono state effettuate nel grado superiore di una carriera. Si devono tuttavia distinguere due fasi. Nella prima, terminata il 1oaprile 1980, si era trattato di procurare alla nuova istituzione personale altamente qualificato. Una volta raggiunto questo scopo mediante l'organizzazione di concorsi interni, nella fase successsiva, e cioè dall'agosto 1980, le nomine venivano effettuate di regola — fatti salvi casi eccezionali — nel grado di base. Secondo la Corte dei conti, la nomina del ricorrente, essendo avvenuta nel settembre 1980, rientra nella seconda fase della decisione relativa alle nomine. Inoltre, l'obbligo di nominare l'interessato, in base alla decisione interna, nel grado A 4 sarebbe in contrasto con la discrezionalità spettante, in forza dell'art. 31, n. 2, dello statuto, all'autorità che ha il potere di nomina. Da tale norma risulta che deve trattarsi di situazioni eccezionali. La convenuta sostiene che, secondo la vostra giurisprudenza, le norme interne non possono ostare all'applicazione delle disposizioni dello statuto.
4. Valutazione dei mezzi
La soluzione della presente causa risiede a mio avviso nella risposta al quesito che la Corte ha rivolto, durante la trattazione orale, alla Corte dei conti. Avete chiesto in quale gruppo ed in quale fase dovesse collocarsi la nomina del ricorrente. L'allegazione iniziale della convenuta, secondo cui tale nomina rientrava nella seconda fase, non può più essere mantenuta dopo la risposta, accompagnata da documenti, che la convenuta ha dato dopo l'udienza, con lettera del 6 giugno, a tale quesito. Ritengo perciò che la nomina dell'interessato debba effettivamente essere basata sulla decisione 21 febbraio 1980. In primo luogo, è a questa decisione che fa espresso riferimento l'impugnato provvedimento di nomina del 20 gennaio 1982. In secondo luogo, questa conclusione si desume dalla decisione 12 giugno 1980, secondo cui i criteri stabiliti il 21 febbraio 1980 dovevano restare in vigore «... jusqu'à ce que les nominations à effectuer à la suite des concours internes aux institutions actuellement en cours auront été prononcées. Dès que ces opérations seront terminées [date à établir par l'AIPN] les critères exposés... seront amendés...».
Dai documenti prodotti in causa risulta che varie operazioni del concorso interistituzionale di cui trattasi avevano avuto luogo prima del 12 giugno 1980 e che perciò, a tale data, questo concorso rientrava tra quelli «in corso», per i quali la decisione del 12 giugno dichiarava espressamente che avrebbero continuato ad applicarsi i criteri stabiliti il 21 febbraio 1980. Gli atti di candidatura dovevano essere presentati entro il 5 maggio. La relazione definitiva della commissione giudicatrice veniva redatta il 10 giugno e perveniva il 12 giugno all'autorità che ha il potere di nomina. La decisione di nomina veniva poi emanata il 9 settembre 1980.
Da quanto precede risulta molto chiaramente, a mio avviso, che anche secondo la decisione del 12 giugno la nomina del ricorrente, in esito al concorso interistituzionale n. CC/A/3/80, sarebbe dovuta avvenire in base ai criteri di nomina stabiliti dalla decisione interna 21 febbraio 1980.
Non è contestato che il ricorrente soddisfi la condizione dell'esperienza professionale di almeno 10 anni, necessaria, in base alla decisione interna, per la nomina nel grado A 4. Né la convenuta ha sostenuto che con la fissazione dei suddetti criteri di nomina siano stati superati i limiti dell'art. 31, n. 2.
Infine, si deve risolvere la questione del se il ricorrente possa valersi, tenuto conto dell'art. 31 dello statuto, della decisione interna del 21 febbraio. La Corte dei conti non contesta questo diritto del ricorrente, ma sostiene ch'egli non può trarne alcun vantaggio, dato il potere discrezionale spettante, in forza dell'art. 31, all'autorità che ha il potere di nomina.
In una giurisprudenza ormai consolidata, la Corte ha già avuto occasione di affermare che una decisione interna costituisce una norma di comportamento relativa alla prassi da seguire, dalla quale l'amministrazione non può discostarsi senza indicarne i motivi, a pena di trasgredire il principio della parità di trattamento (cfr., recentemente, sentenza 1. 12. 1983, causa 343/82, Michael). D'altra parte, nell'unico punto della motivazione della decisione interna da applicare nella fattispecie, i criteri d'inquadramento da questa stabiliti vengono espressamente giustificati con riferimento al principio della parità di trattamento.
Ho già dimostrato come sia infondato l'argomento della convenuta, secondo cui essa si sarebbe discostata dalla decisione interna del 21 febbraio perché il caso del ricorrente si sarebbe collocato nella seconda fase delle assunzioni. La convenuta non può nemmeno sostenere che la seconda fase abbia avuto inizio nell'aprile o nell'agosto 1980, poiché nella decisione 12 giugno è stabilito espressamente il contrario per quanto riguarda i concorsi interistituzionali non ancora conclusi.
Non è stato sostenuto che fosse in contrasto con l'art. 31 la prassi seguita durante la prima fase e consistente nelľeffettuare tutte le nomine nel grado superiore della carriera, purché fossero soddisfatte le relative condizioni di esperienza professionale. Perciò, a mio avviso, non è necessario che vi pronunciate su questo punto. Si deve invece stabilire se la nomina del ricorrente in base alla decisione interna sia in contrasto con detto articolo dello statuto. A sostegno della tesi secondo cui tale questione va risolta affermativamente, la convenuta ha richiamato la vostra giurisprudenza nelle cause 33/67 (Kurrer, Race. 1968, pag. 170) e 102/75 (Petersen, Race. 1976, pag. 1777), dalle quali risulta effettivamente che la nomina nel grado superiore di una carriera dev'essere l'eccezione alla regola generale secondo cui i dipendenti di categoria A vanno assunti nel grado iniziale della loro categoria. Dal contesto di entrambe le cause risulta tuttavia, a mio avviso, che la convenuta non può basarsi su questa giurisprudenza. Nella prima causa, il ricorrente criticava il fatto che fosse stato bandito un concorso direttamente per un posto di grado A 4, e non di grado A 5. La Corte riteneva che, nella fattispecie, l'eccezione fosse giustificata da specifiche esigenze del servizio, per correggere un manifesto squilibrio nella composizione dell'ufficio considerato.
Nella seconda causa, si trattava di un ricorrente che soltanto dopo la sua nomina era venuto a conoscenza dei criteri interni d'inquadramento. La Corte affermava tra l'altro che detti criteri non pregiudicano la libertà dell'autorità avente il potere di nomina nelle sue decisioni d'inquadramento. Nella fattispecie, dai criteri stessi risultava chiaramente trattarsi di casi eccezionali.
Per contro, nella causa ora in esame, i criteri stabiliti nella decisione interna 21 febbraio 1980 sono formulati in modo tale che le nomine, purché sia soddisfatta la condizione dell'esperienza professionale di almeno 10 anni, possono essere sempre effettuate nel grado A 4; di tale possibilità del resto, si è sempre fatto uso, tranne nel caso del ricorrente. Non è contestato che il ricorrente fosse in possesso dell'esperienza professionale richiesta per la nomina nel grado A 4. Le decisioni del 12 giugno 1980 e del 3 dicembre 1981 confermano che la politica liberale applicata inizialmente ed applicabile nel caso di specie in forza della decisione interna 21 febbraio 1980 aveva carattere provvisorio ed eccezionale, giustificato dalla necessità di creare l'organico di una nuova istituzione.
Concludendo, sono del parere che l'impugnata decisione individuale del 20 gennaio 1982 debba essere annullata, in quanto è contrastante con le disposizioni rilevanti della decisione interna 21 febbraio 1980 e con il principio generale della parità di trattamento, sul quale tale decisione era per l'appunto basata, secondo quanto risulta dalle considerazioni introduttive che ne costituiscono la motivazione.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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