CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 27 GENNAIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il procedimento pregiudiziale nel quale presento oggi le mie conclusioni verte sulla classificazione doganale di filtri d'aria.
La NV Farr Company, attrice nella causa principale, importa dal 1973 nel Belgio filtri d'aria prodotti negli Stati Uniti da una società cui essa è affiliata. L'importazione di dette merci avveniva originariamente sotto la voce 84.18 C II b) della tariffa doganale comune, per la quale, all'epoca della causa principale, vigeva un dazio del 6 %. Con provvedimenti 3 febbraio 1976 e 2 agosto 1976, l'amministrazione doganale belga classificava alcuni dei filtri importati dall'attrice sotto le voci doganali 59.17 D II b) 2 e 70.20 A V, in forza delle quali si doveva pagare un dazio dell'11 % e, rispettivamente, del 9,5 %. Essa si basava, in proposito, sulle note 1, lett. e), della Sezione XVI e 1, leu. e), del capitolo 84 della tariffa doganale comune, secondo le quali, fra l'altro, i manufatti di fibre tessili, per usi tecnici, e i lavori di vetro per usi tecnici sono esclusi dal capitolo 84 e, a seconda della loro natura e composizione, vanno classificati nelle voci 59.17 e 70.20.
Dopo aver fatto inutilmente opposizione a detti provvedimenti, la NV Farr Company pagava i tributi pretesi dall'amministrazione, che ammontavano sino al 1976 a 512661 BFR, e contemporaneamente adiva il tribunale di prima istanza di Anversa per ottenere l'annullamento dei provvedimenti contestati, nonché il rimborso delle somme a suo avviso indebitamente percepite.
La Prima Sezione della Rechtbank van eerste aanleg di Anversa, con sentenza 1o aprile 1982, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali (per il loro esatto tenore rimando alla relazione d'udienza) vertenti sulla classificazione dei prodotti di cui trattasi.
Con la prima questione, il giudice a quo chiede se il filtro 30/30 — filtro per la depurazione dell'aria, costituito da una membrana pieghettata di fibre tessili, rinforzata con filo di ferro e inserita in un telaio di cartone — nonché il filtro HP 2 A — filtro per la depurazione dell'aria, composto da una membrana pieghettata di fibre tessili, racchiusa da due lati fra due strati di cartone — vadano considerati come «apparecchi per filtrare o depurare l'aria o altri gas» (o parti o componenti di questi), da classificare nella sottovoce doganale 84.18 C II b), oppure come «manufatti per usi tecnici, di materie tessili», da classificare nella sottovoce doganale 59.17 D II b) 2.
La seconda questione è intesa a chiarire se il filtro HP — filtro per la depurazione dell'aria costituito da uno strato pieghettato di lana di vetro, rinforzato con un velo di fibre di nylon e racchiuso dai due lati fra due strati di cartone —, nonché il filtro tipo 83 — filtro per la depurazione dell'aria costituito da feltri di fibra di vetro rinforzati da un lato con un tessuto con trama a garza costituito essenzialmente da fibre artificiali, in rotoli — e il filtro ECO — filtro per la depurazione dell'aria consistente in una membrana quadrangolare di fibra di vetro, inserita in un telaio di cartone fra due sottili lastre metalliche perforate — vadano considerate come «apparecchi per filtrare o depurare l'aria o altri gas» (o parti o componenti di questi), da classificare nella sottovoce doganale 84.18 C II b), oppure come «lavori di vetro per usi tecnici», da classificare nella voce doganale 70.20 A V.
In proposito vorrei prendere posizione come segue.
Fra le parti della causa principale e la Commissione, che ha presentato le proprie osservazioni nel procedimento pregiudiziale, sembra essere pacifico il fatto che i prodotti di cui trattasi debbano essere considerati, in via di principio, come «apparecchi per filtrare o depurare ... gas», ai sensi della voce doganale 84.18 C II b), o quanto meno, come parti di detti apparecchi. Tuttavia, mentre lo Stato belga e la Commissione sostengono che i prodotti in questione, essendo manufatti per usi tecnici, di fibre tessili, ai sensi della voce doganale 59.17 o lavori di vetro per usi tecnici, ai sensi della voce doganale 70.20, sono esclusi, in base alle note 1, lett. e), della Sezione XVI e 1, lett. c), del capitolo 84, dal campo d'applicazione di questo capitolo, l'attrice nella causa principale sostiene la tesi secondo cui le merci, le quali possono essere usate esclusivamente come filtri d'aria, corrisponderebbero pienamente alla descrizione della voce doganale 84.18 C IIb). Nella fattispecie non potrebbero applicarsi le eccezioni previste dalle suddette norme, poiché le merci di cui trattasi, tenuto conto delle note della tariffa doganale, non potrebbero essere considerate né «manufatti per usi tecnici, di materie tessili», né «lavori di vetro per usi tecnici». Anche qualora si ammettese che tali prodotti corrispondano alle descrizioni delle merci testé menzionate, essi dovrebbero cionondimeno essere classificati sotto la voce doganale 84.18, poiché, in conformità alla regola generale n. 3, lett. a), sull'interpretazione della tariffa doganale comune, la voce più specifica deve prevalere sulle voci di portata più generale.
Come risulta da queste tesi contrapposte, si tratta in primo luogo di stabilire se le merci in questione vadano considerate come manufatti per usi tecnici, di materie tessili, o lavori di vetro, ai sensi delle voci doganali 59.17 o 70.20, che, come risulta dalle suddette disposizioni eccezionali, non rientrano nel capitolo 84 della tariffa doganale comune. In proposito, è anzitutto difficile contestare, come giustamente sottolineano lo Stato belga e la Commissione, già in base al linguaggio corrente, che gli oggetti di cui trattasi servono per usi tecnici. Fra l'altro, a favore di una siffatta qualificazione depongono anche le note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale (NCCD), le quali stabiliscono al n. 59, punto 17, che «gli articoli di fibre tessili, di cui trattasi, presentano, già per la loro stessa concezione, particolari caratteristiche che li qualificano come destinati ad essere usati come parti di macchine o apparecchi o per altri scopi tecnici». Ora, lo stesso deve valere anche per i lavori di vetro per usi tecnici. Tale presunzione è corroborata infine, a mio avviso, anche dalla circostanza che i prodotti destinati a filtrare e depurare l'aria in impianti di condizionamento non possono adempiere la loro funzione senza strutture accessorie, bensì unicamente se montati in cosiddette batterie. In ogni caso, ciò vale senz'altro, come viene ammesso anche dall'attrice nella causa principale, per il filtro tipo 83, a causa della sua composizione; lo stesso deve però valere anche per gli altri filtri, che, anch'essi, non possono essere considerati se non come parti di un impianto.
Ammesso che la voce doganale 84.18 non debba applicarsi alle merci in questione, resta da esaminare se queste costituiscano manufatti per usi tecnici, di materie tessili, o lavori di vetro, ai sensi delle voci doganali 59.17 o 70.20.
Come risulta dalle questioni pregiudiziali, i prodotti considerati sono infatti costituiti, oltre che da fibre tessili e fibre di vetro, da una serie di altri componenti. Ora, secondo l'attrice nella causa principale, i prodotti che corrispondono ad una delle descrizioni delle merci della Sezione XVI possono essere classificate sotto la voce 59.17, ai sensi della nota 1, leu. e), soltanto qualora il loro componente principale sia costituito dalle fibre tessili. Ma ciò per l'appunto non si verifica per i prodotti di cui trattasi, come risulta dalla loro composizione. Dalle note esplicative della NCCD, al n. 84.18, si può invece desumere che i filtri compresi in questa voce doganale possono comunque essere costituiti anche da «feltri, tessuti, fibre di vetro, spugne metalliche, etc.», qualora detti materiali non debbano essere considerati come componenti principali del prodotto. Inoltre, nelle note esplicative della NCCD relative al capitolo 84 è stabilito che merci nelle quali alle parti in vetro sono aggiunte in forte percentuale parti di altre materie, come pure merci nelle quali parti relativamente importanti di vetro sono inserite o definitivamente montate su telai, armature, casse o simili di altri materiali, non hanno più il carattere di lavori di vetro ai sensi della voce doganale 70.20.
Al riguardo si deve anzitutto constatare che, poiché i prodotti in questione sono lavori composti, questi vanno classificati — come ha giustamente sottolineato la Commissione — in conformità alla regola generale n. 2, lett. b), per l'interpretazione della tariffa doganale comune, anzitutto secondo i principi stabiliti dalla regola generale n. 3. Quest'ultima tuttavia, come risulta dal suo tenore letterale, si applica unicamente nei casi in cui una sola merce sia ritenuta classificabile in due o più voci della tariffa. Ora, ciò non si verifica nel caso,di specie in cui si deve stabilire se le merci di cui trattasi vadano classificate sotto la voce doganale 84.18 ovvero sotto le voci 59.17 o 70.20, le quali, come risulta dalla nota 1, lett. e), della Sezione XVI e dalla nota 1, lett.c), del capitolo 84, si escludono a vicènda.
A ben vedere, quindi, questa norma di classificazione può essere applicata soltanto per stabilire quale voce doganale venga in considerazione per i filtri costituiti da diversi componenti. Al riguardo, nessuna delle voci doganali che vengono in considerazione in ragione dei diversi componenti può ritenersi la più esatta; di conseguenza, dovrà applicarsi non già la regola generale d'interpretazione n. 3, lett. a), bensì la lett. b) della stessa regola generale ri. 3.
Secondo questa disposizione, i. lavori composti da materie differenti o costituiti dall'unione di oggetti differenti devono essere classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. Pertanto resta da esaminare soltanto se le fibre tessili o le fibre di vetro contenute nei filtri possano essere qualificate come elementi che attribuiscono a questi prodotti il carattere essenziale.
Condivido il parere dello Stato belga e della Commissione secondo cui tale questione va risolta, in definitiva, in senso affermativo, tenuto conto della funzione dei filtri. Pur dovendosi riconoscere, con l'attrice nella causa principale, che gli altri componenti, come colla, legante, amido, filo di ferro e telaio, hanno un'importanza che non si deve sottovalutare nella funzione di filtrazione e depurazione,, mi sembra tuttavia che non si possa negare che questi componenti servono, in definitiva,, unicamente a migliorare in qualche modo la capacità di filtrazione delle fibre tessili o delle fibre di vetro. Si può immaginare un filtro costituito soltanto da quéste fibre, e senza i summenzionati componenti, mentre un prodotto composto unicamente da tali componenti difficilmente potrebbe essere designato come filtro.
Poiché, quindi, tenuto conto della fun-: zione dei filtri, alla percentuale relativa agli altri componenti nel costo di produzione e nel peso totale del filtro non può essere data alcuna importanza, si deve concludere che solo i manufatti di fibre tessili o i lavori di vetro devono essere considerati come gli elementi dei filtri che attribuiscono a questi il loro carattere essenziale, ai sensi della regola generale d'interpretazione n. 3, lett. b), con la conseguenza che i filtri vanno classificati come manufatti per usi tecnici, di materie tessili, o lavori di vetro.
Infine, su tale conclusione non influiscono, contrariamente a quanto ritiene l'attrice nella causa. principale, le surricordate note esplicative della NCCD relative al capitolo 84, secondo cui i prodotti nei quali alle parti in vetro sono aggiunte, in misura rilevante, parti costituite di altri materiali, nonché prodotti nei quali parti in vetro relativamente importanti sono montate su telai, cornici, ecc. di altri materiali, perdono di regola il carattere di lavori di vetro per usi tecnici. Da una parte, infatti, queste note esplicative dovrebbero riferirsi, come risulta dal loro contesto, unicamente a macchine, apparecchi o strumenti interi, non già soltanto a parti di essi, e, dall'altra, giustamente la Commissione fa valere che queste note esplicative, formulate in termini molto generali, offrono solo un'indicazione non vincolante per la classificazione di determinati prodotti, mentre le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, le quali portano — come già visto — ad un diverso risultato, hanno carattere di norme imperative.
In base alle precedenti considerazioni, propongo quindi, per concludere, di risolvere come segue le questioni pregiudiziali:
I filtri d'aria la cui composizione e la cui forma risultano dal testo delle questioni formulate dal giudice a quo vanno classificati, a seconda che l'elemento filtrante sia costituito da fibre tessili o da fibre di vetro, come manufatti per usi tecnici, di materie tessili, ai sensi della voce 59.17, ovvero come lavori di vetro per usi tecnici, ai sensi della voce 70.20 della tariffa doganale comune.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy