CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 30 GIUGNO 1983
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il ricorso del 22 aprile 1982 con cui è stata introdotta la presente causa si articola in una serie di pretese — riguardanti un provvedimento di dispensa dall'impiego e alcune successive decisioni di riassegnazione — che il signor Enrico Angelini avanza nei confronti della Commissione.
Riassumo i fatti. Il ricorrente entrò alle dipendenze della Commissione nel 1959 quale amministratore principale presso la direzione generale trasporti. A partire dal 1963 venne assegnato alla direzione generale IX (personale e amministrazione) e nel suo ambito fu, fino al 1968, capo della divisione «assunzioni», dal 1968 al 1970 capo della divisione «statuto e precontenzioso» e dal 1970 al 1980 direttore della direzione «servizi generali e attrezzatura». Nel 1980, sulla base dei rapporti Spierenburg e Ortoli, la DG IX fu ristrutturata: in particolare, la direzione presieduta dal ricorrente venne fusa con la direzione «azioni sociali, formazione e informazione del personale» in una nuova direzione B («infrastruttura e servizi»), a capo della quale fu posto il direttore della precedente direzione B. L'Angelini restò incardinato presso la DG IX in qualità di consigliere principale. Come tale, doveva curare i rapporti con le scuole europee ed era responsabile per i tirocini, lo scambio di dipendenti con le amministrazioni nazionali, l'organizzazione di seminari per pubblici dipendenti degli Stati membri e il perfezionamento professionale dei dipendenti della sua direzione generale.
Questa situazione non durò a lungo. Con lettera del 4 maggio 1981, il presidente della Commissione comunicò al ricorrente che si prevedeva di dispensarlo dal servizio a norma dell'articolo 50 Statuto dei funzionari. Undici giorni più tardi il ricorrente presentò le sue osservazioni al riguardo facendo presente di avere i requisiti per occupare uno di tre posti nell'organigramma della DG IX: quello, creato nella primavera del 1981, di direttore generale aggiunto, quello di direttore della direzione A o quello di direttore della direzione B. In una successiva lettera del 24 giugno 1981, il presidente confermò il proposito di applicargli l'articolo 50 e dichiarò che la dispensa avrebbe potuto avere effetto dal 1° novembre 1981. Aggiunse poi che la candidatura del ricorrente a ulteriori posti disponibili sarebbe stata esaminata, come quella di ogni altro candidato, «secondo le procedure in vigore per le nomine al grado A 2».
Ľ8 luglio 1981 fu infine adottato il provvedimento di dispensa dall'impiego. In esso si disponeva altresì che, se non fosse stato assegnato ad un posto disponibile entro il 1o novembre 1981, l'interessato avrebbe avuto diritto alle prestazioni pecuniarie previste dall'articolo 50 dello Statuto. Con lettera dell'8 luglio 1981 il ricorrente ribadì di essere particolarmente idoneo al posto di direttore della direzione A (direttore del personale) e presentò formalmente la propria candidatura non solo a tale posto — dichiarato vacante con avviso COM/839/81 —, ma anche al posto — dichiarato vacante con avviso COM/1234/81 — di direttore della direzione B (mentre non si candidò al posto di direttore generale aggiunto poiché il relativo avviso era stato pubblicato in un numero del «corriere del personale» distribuito dopo la sua dispensa dal servizio). Le richieste da lui fatte, tuttavia, non furono accolte. I detti posti vennero attribuiti ad altre persone: quello di direttore della direzione A con decisione 28 luglio 1981 e quello di direttore della direzione B con decisione 22 ottobre 1981.
Venutone a conoscenza, l'Angelini presentò due reclami all'autorità investita del potere di nomina. Nel primo, datato 29 settembre 1981, egli chiese che fossero annullati il provvedimento di dispensa dall'impiego o, in subordine, le due decisioni con cui era stata respinta la sua candidatura al posto di direttore della direzione A e tale posto era stato coperto. Nel secondo reclamo, in date 27 ottobre 1981, propose analoga domanda in relazione al posto di direttore della direzione B.
Non avendo ricevuto risposta nel termine prescritto (i due reclami furono esplicitamente rigettati I'11 maggio 1982), l'interessato adì la nostra Corte il 22 aprile 1982. In via principale egli chiese l'annullamento della decisione 8 luglio 1981 e del silenzio-rifiuto con cui era stato accolto il suo reclamo 29 settembre 1981. In subordine domandò che fossero annullati: a) la decisione di non assegnarlo ad altro posto della sua categoria e corrispondente al suo grado; b) le decisioni con cui erano state respinte le candidature da lui presentate al posto di direttore della direzione A e al posto di direttore della direzione B presso la DG IX; e) le decisioni con cui i detti posti erano stati coperti; ä) il silenzio-rifiuto opposto ai suoi reclami del 29 settembre e del 27 ottobre 1981.
2.
Comincio con l'esaminare le domande avanzate in via principale. Il ricorrente contesta sotto vari profili la legittimità della decisione che lo dispensò dall'impiego. Essa mancherebbe in primo luogo della motivazione che l'articolo 25 dello Statuto prescrive per tutti i provvedimenti a carico dei funzionari. A far difetto, in particolare, sarebbe la precisazione delle ragioni per cui proprio il posto occupato dall'Angelini era divenuto inutile nell'interesse del servizio. Già un anno prima — osserva il ricorrente — la' DG IX era stata riorganizzata e in quell'occasione, applicando i suggerimenti del rapporto Spierenburg, si era istituito il posto, a lui affidato, di consigliere principale; è dunque palesemente insufficiente che nella lettera 4 maggio 1981 si giustifichi la soppressione dello stesso posto invocando ancora una volta i rapporti Spierenburg e Ortoli.
Ora, sulla motivazione dei provvedimenti emanati a norma dell'articolo 50 Statuto dei funzionari, la linea della Corte è chiara, almeno a partire dalla sentenza 11 maggio 1978 in causa 34/77, Osli-slok/Commissione, Raccolta 1978, p. 1099. La motivazione è, sì, necessaria, ma deve rispondere solo a taluni requisiti minimi: per esempio, basta dichiarare genericamente che le attitudini dei funzionari presi in considerazione per la dispensa dal servizio sono state fatte oggetto di esame comparativo (punti 20-23 della motivazione). Ebbene, le lettere
scritte all'Angelini dal presidente della Commissione in data 4 maggio e 24 giugno 1981 contengono una succinta, ma adeguata motivazione dell'emananda decisione di dispensa; e poiché la decisione medesima fa anch'essa riferimento alla ristrutturazione generale degli uffici, i requisiti pretesi dalla giurisprudenza della nostra Corte mi sembrano nella specie largamente soddisfatti.
Né ad esigere una più ampia motivazione del provvedimento può essere la circostanza che il posto occupato dall'Angelini era stato istituito solo un anno prima. In proposito mi sembra persuasivo l'argomento della convenuta secondo cui le ristrutturazioni da cui la DG IX fu investita nel 1980 e nel 1981 ebbero scopi diversi. La prima mirò a ripartire in modo più efficace i compiti fra le varie direzioni (v. la comunicazione 20 giugno 1980 del commissario Tugendhat — allegato 1 al controricorso) e nel suo ambito l'istituzione del posto di consigliere principale rappresentò, per così dire, un effetto solo secondario. Con la seconda, per contro, s'intese soprattutto realizzare un ragionevole equilibrio tra le varie unità amministrative (v. comunicazione 22 luglio 1981 del commissario O'Ken-nedy — allegato 3 al controricorso). Si aggiunga che sulle modalità dell'ultima ristrutturazione possono avere pesato l'adesione della Grecia e i nuovi criteri organizzativi della Commissione nel frattempo nominata.
3.
Ma a rendere illegittimo il provvedimento impugnato, secondo l'Angelini, non sarebbe solo il difetto di motivazione. Esso fu adottato, infatti, nel quadro di un'operazione che coinvolse il 20 % di tutti i posti A 2. La Commissione non può dunque aver proceduto a un esame del singolo caso abbastanza scrupoloso e comunque tale da far concludere che per soddisfare l'interesse del servizio era indispensabile sopprimere proprio il posto occupato dal ricorrente.
Questa censura è manifestamente infondata. Mi sembra infatti del tutto ragionevole che un'ampia ristrutturazione, come quella a cui la DG IX fu soggetta nel 1981, induca a considerare non più utile la conservazione di una serie di posti e pertanto a decidere di sopprimerli. Non è detto, in altre parole, che l'interesse del servizio sia invocabile solo in casi singoli e che non gli sia dato presiedere a una pluralità di provvedimenti di dispensa. Quanto poi alla mancanza di un esame scrupoloso, il ricorrente non ha portato alcun indizio che la comprovi. Al contrario, i verbali di varie riunioni (15 aprile, 29-30 aprile, 8 luglio 1981) dimostrano che del problema la Commissione discuteva da tempo. Soprattutto dalla procedura orale è poi emerso che, per evitare squilibri nella DG IX, la soppressione dell'ufficio diretto dal ricorrente, fra l'altro di modestissime dimensioni, era effettivamente opportuna; mentre i compiti svolti dall'Angelini con la collaborazione di un altro funzionario di grado A e di alcuni dipendenti di grado B potevano essere razionalmente ripartiti tra altri uffici nell'ambito della DG IX e del segretariato generale.
Infine, il ricorrente sostiene che la ristrutturazione di cui tanto si parla ebbe motivi nascosti e assai poco nobili: ben lungi dal rispondere a esigenze obiettive, essa obbedì alla logica dello spoils system americano; mirò cioè, in palese violazione dell'articolo 50, a sgombrare il campo da un certo numero di vecchi funzionari per far posto a uomini graditi dalla nuova Commissione. La nota del commissario O'Kennedy sulla ristrutturazione della DG IX e i relativi provvedimenti sono infatti del 22 e del 28 luglio 1981: non precedono, dunque, ma seguono l'intimazione della dispensa. In altre parole, la prima decisione fu volta a rimuovere l'Angelini: quella di sopprimere il suo posto intervenne in un momento successivo.
Ma anche questa tesi non regge. Prove che corroborino la grave accusa del ricorrente, secondo cui ad essere colpiti dai provvedimenti di dispensa furono uomini privi di appoggi politici nella nuova Commissione, non sono state offerte; e certo non possono considerarsi tali i rilievi contenuti nelle comunicazioni del Comitato del personale che il ricorrente ha prodotto con la replica. In secondo luogo, l'ordine cronologico che egli crede di ravvisare tra le decisioni relative alla sua dispensa è smentito da una serie di dati. Già il 14 maggio 1981 il presidente della Commissione gli aveva comunicato che era in programma «la soppressione di un certo numero di posti di consigliere principale, tra cui quello di cui Ella è titolare». Parole analoghe figurano nel verbale della riunione che si tenne il 29-30 aprile 1981; e in quello della riunione 8 luglio 1981 si parla di una conferma dell'«orientation déjà prise précédemment quant à la suppression des emplois de conseillers principaux». Ve n'è abbastanza, mi sembra, per ritenere che dispensando l'Angelini la Commissione dette corso a una opzione di vecchia data e che a buon diritto motivò in tali termini il provvedimento.
4.
Inaccoglibili i capi di domanda principali, si tratta ora di esaminare le doglianze avanzate in subordine che, come si ricorderà, hanno per oggetto le decisioni di non affidare all'Angelini altri posti corrispondenti al suo grado. Premetto che secondo questa Corte (cfr. sentenza Oslizlok, già citata), anche i provvedimenti di riassegnazione comportano un'alta misura di discrezionalità. Non è possibile, tuttavia, farli derivare automaticamente dalla stessa dispensa; occorre invece fondarli su considerazioni specifiche e porre il funzionario interessato in grado di far valere i propri interessi (punti 27-30 della motivazione).
La censura meno problematica è quella secondo cui la Commissione, violando un suo preciso dovere, non avrebbe esaminato d'ufficio la possibilità di assegnare il ricorrente al nuovo posto di direttore generale aggiunto presso la DG IX, per cui pure egli aveva esplicitamente dichiarato di possedere le necessarie attitudini. È agevole infatti constatare che l'articolo 50 parla di assegnazione «ad altro impiego corrispondente al ... grado, nella ... categoria o quadro» : oggetto della sua previsione, in altri termini, è solo un possibile tramutamento. Ora, il posto suddetto, che era stato inserito nell'organigramma come posto di grado A 1 ad personam, esula con ogni evidenza da questo contesto. Il ricorrente non avrebbe potuto accedervi che per promozione e fondare la pretesa di occuparlo invocando l'articolo 50 è, nel suo caso, chiaramente fuori luogo.
Per quanto riguarda il posto di direttore del personale presso la DG IX (oggetto dell'avviso di vacanza COM/839/81), sappiamo che in data 20 luglio 1981 il comitato consultivo esaminò le varie candidature e non ritenne di riconoscere al ricorrente «l'expérience attendue en matière de gestion globale du personnel que demande l'avis de vacance». Di conseguenza, otto giorni più tardi, la Commissione scelse uno degli altri tre candidati proposti dal Comitato e, poiché egli era un funzionario di grado A3, lo promosse al posto vacante con effetto dal 1o agosto 1981.
L'Angelini afferma che tale scelta è viziata da difetto di motivazione. A mio avviso, dalla giurisprudenza della Corte si può arguire che, quando viene assegnato un posto, non è necessaria una specifica motivazione nei confronti degli altri candidati (v. sentenze 31. 3. 1965 in causa 16/64, Rauch/Commissione, Raccolta 1965, p. 173; 13. 7. 1972 in causa 90/71, Bernardi/Parlamento, Raccolta 1972, p. 603; 30. 10. 1974 in causa 188/73, Grassi/Consiglio, Raccolta 1974, p. 1099). Essi, infatti, non sono vittime di un atto lesivo autonomo, ma solo destinatari di una decisione di rigetto contenuta implicitamente nel provvedimento di nomina.
Dal ricorrente si deve dissentire anche quando afferma che la Commissione ha illecitamente omesso di esaminare la sua idoneità al posto in esame e che, in ogni caso, tale idoneità gli dev'essere riconosciuta. Nel parere del Comitato consultivo si dichiara espressamente che la candidatura dell'Angelini fu oggetto di un «examen particulier»; né risulta che esso abbia applicato criteri incongrui o che, nel valutare le attitudini del ricorrente, sia incorso in errore manifesto: ossia nel solo vizio che, trattandosi di apprezzamento implicante un giudizio di valore, sia constatabile in sede giudiziaria.
Nell'avviso di posto vacante — è vero — sotto il titolo «description et nature de la fonction», si parla di «gestion du personnel» e non, come nel parere del comitato, di «gestion globale du personnel». Il comitato ha insomma fatto ricorso a un criterio più severo; ma, io credo, a giustificarne l'adozione sono le funzioni relative all'ufficio e soprattutto gli altri e incisivi requisiti posti dall'avviso di vacanza «connaissances approfondies en matière de la politique et de la gestion du personnel; expérience confirmée appropriée à la fonction». Quanto alla valutazione delle attitudini, il ricorrente rammenta i compiti da lui svolti nel periodo 1963-1970 come capodivisione e i corsi che, in qualità di consigliere principale, egli tenne ad alti funzionari degli Stati membri sulla gestione del personale presso la Commissione; ma non aver tenuto conto di tali elementi nella misura desiderata dall'Angelini non integra certo gli estremi dell'errore manifesto. Sta di fatto, invero, che di gestione del personale egli si è occupato solo sotto aspetti particolari, mentre, come ha spiegato la Commissione, il titolare del posto in esame deve poter «gérer de manière cohérente les ressources humaines de la Commission».
Il ricorrente lamenta ancora che nei suoi confronti sia stato disatteso un principio desumibile dall'articolo 50: avere cioè il funzionario dispensato diritto alla precedenza nell'attribuzione di un posto analogo rispetto ai candidati di grado inferiore che al detto posto potrebbero accedere solo mediante promozione. Che l'articolo 50 preveda un simile diritto è dubbio: la tesi è comunque interessante e ce ne occuperemo in modo approfondito concludendo nella causa 148/82. Farlo qui, invece, sarebbe un fuor d'opera perché, anche se la si dovesse ritenere fondata, motivi d'annullamento non se ne potrebbero trarre. Quanto meno, infatti, essa suppone che il funzionario dispensato sia idoneo al nuovo posto; mentre nel nostro caso idoneità non sembra esservi o, se c'è, è inferiore a quella del candidato promosso.
5.
Restano da analizzare le richieste formulate dal ricorrente rispetto alla decisione di non affidargli il posto di direttore della direzione amministrazione generale (o B) presso la DG IX (avviso di vacanza COM/1234/81). Anche qui l'Angelini afferma che la sua idoneità a occupare tale posto non fu fatta oggetto d'esame e anche qui la censura da lui mossa non può essere accolta.
Non vi sono dubbi che il comitato consultivo abbia omesso di valutare le attitudini del ricorrente. Nel parere che esso emise il 19 ottobre 1981, infatti, si menzionano le di lui precedenti attività; ma poi, constatato che all'atto della ristrutturazione la direzione B si vide assegnare un «volume significatif d'attributions nouvelles», ci si limita ad affermare che «à l'occasion de cette restructuration» la Commissione «n'a pas retenu M. Angelini pour diriger la nouvelle unité» e si conclude «que les conditions n'étaient pas réunies pour recommander à la Commission de retenir la candidature de M. Angelini». Ammesso questo, tuttavia, bisogna aggiungere che, essendo l'intervento del comitato consultivo non obbligatorio, il silenzio di tale organo deve considerarsi irrilevante. Rilevante o meglio decisivo, invece, sarebbe che a un esame adeguato non avesse proceduto la Commissione.
Ma ciò è da escludere. Così, dal verbale della riunione 28 luglio 1981, si può già desumere una tacita volontà di non affidare l'incarico al ricorrente. In quell'occasione, infatti, i compiti assegnatigli furono ripartiti tra vari uffici e, con una decisione eloquente per il giudizio che implica sull'idoneità dell'Angelini ad occupare il posto di direttore della direzione B, si stabilì di dichiarare tale posto vacante. Inoltre, dal verbale della riunione 21 ottobre 1981, risulta che, dopo aver dettagliatamente descritto le qualifiche e i meriti dei concorrenti presi in considerazione e dopo aver preso atto che nell'ambito della ristrutturazione del luglio 1981 la direzione B si era vista affidare un «volume significatif d'attributions nouvelles», i commissari confermarono la decisione già presa di non riassegnare il ricorrente alla direzione B. «En conclusion» — si legge a chiusura dell'argomento — «la Commission, dans la ligne des dispositions qu'elle avait antérieurement prises, estime que les conditions ne sont pas réunies pour retenir la candidature de M. Angelini».
Aggiungo che il giudizio di valore allora espresso sull'inidoneità del ricorrente non sembra criticabile. A seguito della ristrutturazione, la direzione B divenne infatti competente in materia di «diritti amministrativi e finanziari, assicurazione malattia, mutui edilizi, azione sociale, immobili, servizi tecnici, attrezzatura» e «servizio interno». Al contrario, il ricorrente non poteva far valere che di essere stato, come direttore della vecchia direzione C, responsabile dei settori «immobili, servizi tecnici, telecomunicazioni, attrezzatura» e «servizio interno». Evidentemente, non si ritenne che egli possedesse le cognizioni e l'esperienza necessarie a gestire i settori residui; e, attesa l'importanza di questi, che gli si potessero riconoscere le attitudini pretese dall'ufficio. Dissentire da un apprezzamento del genere è arduo.
6.
Anche le richieste formulate sono dunque inattendibili. Propongo perciò alla Corte di respingere il ricorso presentato il 22 aprile 1982 dal signor Enrico Angelini e, a norma dell'articolo 70 regolamento di procedura, di compensare le spese fra le parti.
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