CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 24 MARZO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Introduzione
1.
II sig. Lipman, dipendente B3 presso la Commissione, ha proposto un ricorso avverso la decisione 25 febbraio 1982 di non ammettere la sua candidatura al concorso generale COM/A/325 (GU C 233, del 12.9. 1981, pag. 21).
Egli chiede l'annullamento di tale decisione negativa e conclude inoltre nel senso che la Commissione sia condannata a consentirgli ancora di partecipare a detto concorso generale.
Gli antefatti
2.
Il sig. Lipman entrava in servizio presso la Commissione nel 1973, come dipendente di grado B4 e, nel 1978, veniva promosso al grado B3. Egli ha sempre prestato servizio presso la DG «relazioni esterne». Secondo i superiori gerarchici, come risulta dal documento allegato al ricorso, egli svolgeva, dalla fine del 1976, compiti che corrispondono al livello A7/6. Ciò è stato pure confermato dalla Commissione. Benché questa precisi tale constatazione dicendo che si è trattato soltanto, nel corso del periodo 1977-1979, di un certo numero di compiti, essa ammette che attualmente l'interessato esercita in via principale mansioni corrispondenti a detto livello.
Oltre alla sua attività professionale, il ricorrente seguiva, a partire dal 1977, studi giuridici e, nell'agosto 1981, conseguiva il diploma di «Bachelor of Laws» presso l'Università di Londra.
Il concorso generale di cui trattasi aveva lo scopo di costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A, onde coprire un certo numero di posti nel settore delle relazioni esterne. In ragione delle sue attuali attività, il Lipman si era interessato ad un posto in tale settore.
La decisione di non ammetterlo al concorso generale veniva motivata col fatto che il Lipman non soddisfaceva la condizione di essere in possesso d'una esperienza professionale complementare, della durata di due anni, acquisita successivamente al conseguimento del diploma di laurea. Egli aveva infatti conseguito il diploma di laurea solo nell'agosto 1981 e non poteva quindi, alla data d'iscrizione al concorso generale, soddisfare questa seconda condizione.
Sul merito
3.
Avverso tale decisione negativa, il ricorrente ha dedotto tre mezzi, così sintetizzati nel ricorso :
—
violazione e/o misconoscimento dello Statuto del personale, e in particolare dell'art. 5, n. 3, e dell'art. 1, lett. d), e 5 dell'allegato III dello Statuto;
—
nonché del bando di concorso COM/A/325, e in particolare del punto III, B, 2;
—
come pure di un certo numero di principi generali di diritto, e in particolare del principio di parità.
Il ricorrente parte dalla premessa che il testo normativo relativo alla condizione di cui è causa è chiaro e non ambiguo. Egli sostiene tuttavia che, nel caso di specie, essa ha la conseguenza non voluta e persino assurda per cui egli stesso, pur avendo un'esperienza di 6 anni nel settore di cui è causa, acquisita attraverso attività di livello A7/A6, non è stato ammesso a partecipare al concorso generale per la costituzione d'una riserva d'amministratori A7/A6, per il settore in cui esercita la sua attività, unicamente ed esclusivamente per il fatto di aver conseguito il diploma di laurea solo nell'agosto 1981 e di non essere quindi in grado di soddisfare la condizione relativa ad un'esperienza professionale di 2 anni, acquisita dopo il conseguimento del diploma di laurea.
A suo parere, una conseguenza del genere non dovrebbe essere ammessa. E la ragione per cui egli propone che detta condizione venga interpretata estensivamente, in modo da farvi rientrare la sua esperienza professionale.
Per la precisione, ripeto qui il passo controverso del bando di concorso generale:
«B.1.
...
B.2.
Titoli di studio ed esperienza professionale.
Alla data fissata per la presentazione delle candidature i candidati debbono:
a)
essere in possesso di un diploma di laurea o di titolo di studio equipollente in relazione al settore di cui al punto I del presente bando (...);
b)
possedere un'esperienza complementare, della durata di 2 anni, acquisita successivamente al conseguimento del diploma di laurea (...)»
Secondo l'iter logico seguito dal ricorrente, sarebbe opportuno accertare qual è lo scopo dell'esperienza richiesta. A suo parere, si tratta di garantire che giovani appena diplomati posseggano una certa esperienza. Ciò non varrebbe tuttavia per il ricorrente, dato ch'egli ha già un'esperienza di 6 anni.
Questa opinione viene corroborata, a suo parere, dalle disposizioni dell'allegato III, art. 1, lett. d), dello Statuto, secondo cui il bando di concorso specifica «i diplomi e gli altri titoli o il grado d'esperienza richiesti per i posti da coprire». Da questa frase risulta che l'esperienza è messa in relazione diretta con il posto e che non è affatto consentito stabilire un nesso con il diploma di laurea.
Una siffatta interpretazione estensiva delle condizioni imposte sarebbe tanto più giustificata in quanto l'esperienza richiesta viene definita «complementare» nel bando di concorso. Inoltre, il ricorrente rinvia alla sentenza Newtb (causa 156/78, Race. 1979, pag. 1941), in cui codesta Corte ha parimenti applicato, a suo avviso, un'interpretazione estensiva onde evitare una situazione iniqua.
In secondo luogo, il ricorrente assume che ci si trova in presenza di una violazione del principio di parità, qual è enunciato, fra l'altro, nell'art. 5, n. 3, dello Statuto, e a sostegno di questa tesi deduce un certo numero di argomenti. Egli osserva che nel corso dello stesso periodo è stato pubblicato un bando di concorso interno (COM/A/481), nel quale, per posti di grado A7/A6, non si richiedeva il diploma di laurea e, quindi, non si poteva nemmeno imporre la condizione di un'esperienza professionale acquisita dopo il conseguimento del diploma di laurea. Per una buona comprensione sottolineerò in proposito che tale concorso aveva uno scopo diverso dal concorso generale di cui trattasi nel caso in esame, e che anche le condizioni erano diverse, di guisa ch'esso non costituiva per il ricorrente un'utile alternativa come è stato confermato nel corso della fase orale.
Il ricorrente assume inoltre che al concorso generale di cui è causa sono stati ammessi candidati per i quali è stato accertato se l'esperienza professionale fosse stata effettivamente acquisita in relazione con i settori prescelti, come indicava il bando.
Infine, egli sostiene che, in quanto altri candidati con un'esperienza minore della sua nel settore d'attività di cui trattasi sono stati ammessi al concorso, si è avuta una disparità di trattamento.
Valutazione giuridica
4.
Dovendo prendere posizione sulla controversia, dirò immediatamente che il risultato del procedimento seguito dalla Commissione mi sembra, di fatto, manifestamente iniquo per l'interessato. Quello che è tuttavia rilevante per la Corte, è determinare se il ricorso può portare anche in diritto all'annullamento della decisione negativa. La fissazione di condizioni per l'ammissione ad un concorso generale fa parte dei poteri discrezionali dell'amministrazione, ovviamente nell'ambito dello Statuto e nel rispetto dei principi generali del diritto vigenti in materia.
Il testo normativo di cui è causa, che riguarda l'esperienza pratica di due anni dopo il conseguimento del diploma di laurea, è chiaro e non ambiguo. A ciò aggiungasi il fatto che nella «Guida per i candidati», che viene pubblicata prima del bando di concorso, al punto 5 («principali fonti di errori») si dice espressamente che l'esperienza professionale è valutata partendo dal primo posto di lavoro occupato dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto.
Per quanto riguarda l'argomento relativo alla violazione dell'art. 1, lett. d), dell'allegato III dello Statuto, va sottolineato ch'esso è analogo a quello preso in esame nelle sue sentenze di questa Corte vertenti sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, dello Statuto. Trattasi delle sentenze emesse nelle cause 117/78 (Orlandi, Race. 1979, pag. 1619) e 178/78 (Szemerey, Race. 1979, pag. 2861). Pure in queste cause si trattava di stabilire, fra l'altro, se nell'ambito del concorso, accanto al diploma, fosse inoltre possibile richiedere, cumulativamente, una esperienza professionale, o se in tal caso si tratti d'una condizione che può essere posta solo a titolo alternativo, tenuto conto del suddetto art. 5, n. 1.
In entrambe le sentenze, la Corte ha espressamente statuito che la disposizione dello Statuto rappresenta soltanto una condizione minima e che lo Statuto non esclude la possibilità di porre condizioni più gravose, se ciò è richiesto dalla natura dei posti da coprire. È quanto è detto espressamente nei punti 15 e 16 della sentenza Orlandi. Il terzo punto della seconda delle summenzionate sentenze rinvia, senza una nuova motivazione in proposito, alla sentenza Orlandi. D'accordo con l'avvocato generale Capotorti (Race. 1979, pag. 2866, fine della prima colonna), sono del parere che il principio generale da cui l'istituzione interessata dev'essere guidata è quello dell'interesse del servizio.
A mio avviso, e alla luce della vostra summenzionata giurisprudenza, dall'art. 1, lett. d), dell'allegato III si può desumere soltanto che il bando di concorso può richiedere un'esperienza professionale, ma non che detto articolo (secondo l'interpretazione molto più estesa proposta dal ricorrente) osti a che vengano richiesti cumulativamente determinati diplomi ed un'esperienza professionale o, almeno, che in taluni casi particolari, come il suo, occorra pure tener conto di un'esperienza professionale acquisita prima del conseguimento del diploma richiesto.Si può certamente ammettere che il ricorrente ha provato di rispondere allo scopo delle due condizioni e cioè di avere la capacità di mettere in pratica la sua preparazione universitaria giacché compiti del livello A7/A6 gli vengono affidati da un tempo abbastanza lungo ed in quanto, stando a quanto detto all'udienza, egli ha pure esercitato tali compiti per quattro anni congiuntamente con la simultanea acquisizione di una preparazione universitaria. Secondo la mia esperienza personale in materia d'insegnamento e secondo le concezioni che sono alla base della moderna teoria dell'«éducation permanente», è questo, anzi, il più delle volte, il modo ideale di combinare l'acquisizione di una preparazione universitaria con l'esperienza pratica. A mio avviso, alla luce della vostra precedente giurisprudenza, ciò non è tuttavia sufficiente per interpretare diversamente l'espressa formulazione della condizione posta nella fattispecie.
Le condizioni stabilite nel bando di concorsi generali sono per natura basate su situazioni normali e non possono partire da ipotesi eccezionali. Anche l'avvocato generale Capotorti l'ha sottolineato nelle summenzionate conclusioni da lui presentate nella causa Szemerey (pag. 2867, primo capoverso). Infine, al concorso di cui trattasi, si sono presentati 2267 candidati, di cui 1250 sono stati ammessi. Stando così le cose, le condizioni possono senz'altro essere stabilite in funzione di requisiti che, per la grande maggioranza dei candidati, sono ragionevoli, tenuto conto degli interessi del servizio.
5.
Per quanto riguarda il richiamo alla sentenza Newth (causa 156/78, Race. 1979, pag. 1941), ritengo che la Corte sia pervenuta all'interpretazione ivi applicata in ragione del fatto che si trattava d'una «discriminazione rispetto a dipendenti che si trovano in una situazione simile» (punto 13 della motivazione).
È la ragione per cui propongo di accertare ora se gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno del mezzo secondo cui si è avuta discriminazione siano pertinenti. Egli ha assunto che per il concorso interno COM/A/441 non era richiesto un diploma universitario e non poteva quindi essere richiesta nemmeno un'esperienza professionale post-universitaria. Sono d'accordo con la Commissione quando sostiene che ciascun concorso è indipendente e non può essere paragonato ad altri concorsi aventi altri scopi e implicanti altre condizioni, tenuto conto fra l'altro dell'ampia formulazione, sotto questo aspetto, dell'art. 1 dell'allegato III. Il concorso interno cui si è accennato aveva lo scopo di consentire a dipendenti che avevano seguito un corso di gestione amministrativa e finanziaria, organizzato dagli uffici della Commissione, di accedere alla categoria A. Le diverse condizioni erano adeguate a questo diverso scopo.
Per quanto riguarda l'asserzione secondo cui, nel decidere circa l'ammissione al concorso generale di cui è causa, non si è sempre tenuto conto del requisito di un'esperienza professionale in relazione col settore scelto, non vedo come questo mezzo potrebbe essere pertinente, anche ammettendo che la sua fondatezza sia stata provata nel corso del procedimento. Una irregolarità del genere non potrebbe interpretarsi a favore del ricorrente, né sarebbe stata costitutiva di una discriminazione nei suoi confronti.
Per quanto riguarda l'argomento secondo cui candidati con una esperienza professionale meno lunga, pari al minimo di due anni, sarebbero stati ammessi al concorso, mentre il ricorrente, che può far valere un numero di anni maggiore, e cioè sei anni, com'egli assume, non è stato ammesso, il che costituirebbe una violazione del principio di parità, osserverò quanto segue.
In primo luogo, ci si deve chiedere se la situazione del ricorrente e quella di altri candidati siano comparabili. Il ricorrente ha infatti acquisito la propria esperienza professionale prima della conclusione degli studi universitari, mentre gli altri l'hanno acquisita dopo, come espressamente richiesto dal bando di concorso. A mio avviso, come ho già detto, le autorità hanno la facoltà di fissare questa condizione nel modo che ad esse pare opportuno nell'interesse del servizio. Esse non hanno evidentemente voluto equiparare un'esperienza professionale ad una preparazione universitaria. Perciò, a mio avviso — contrariamente alla causa Newth — non può parlarsi, nella presente fattispecie, di una discriminazione nel senso che situazioni identiche o equivalenti sarebbero state trattate in maniera diversa, o situazioni diverse sarebbero state trattate nello stesso modo senza ragioni obiettive.
Nella causa Newth, la Corte è arrivata a concludere che l'applicazione di un principio generale portava, nel caso particolare, ad una violazione d'una norma superiore di diritto, nel caso di specie del principio della parità di trattamento. Per evitare questa conseguenza, ha detto la Corte, la disposizione controversa non doveva essere presa in considerazione nel caso concreto, relativamente al punto (allora decisivo) del domicilio. La legittimità di questa disposizione, in quanto tale, non è stata quindi posta in discussione. Forse il ricorrente avrebbe avuto una maggiore possibilità di successo se avesse centrato in maniera analoga il proprio richiamo al principio della parità di trattamento sul suo caso concreto, accettando espressamente le condizioni poste e l'interpretazione loro data dalla Commissione. Orbene, tutta la sua argomentazione nel corso della trattazione scritta ed orale è stata invece centrata per l'appunto sulla contestazione di tali condizioni e sull'interpretazione che ne è stata data.
Al carattere iniquo della situazione creatasi per il ricorrente, la Commissione può del resto porre fine bandendo un concorso interno in conformità all'art. 29 dello Statuto, prima di provvedere ad un posto vacante nel servizio di cui trattasi. Non è quindi affatto certo che il procedimento seguito provochi effettivamente un danno ingiusto per quanto riguarda la carriera del ricorrente. Naturalmente, non è possibile pronunciarsi, nell'ambito del presente procedimento, sulla questione del se la Commissione abbia l'obbligo di bandire, eventualmente, un concorso interno del genere.
6.
Propongo quindi che il ricorso venga respinto e che, tenuto conto delle circostanze del caso, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, ciascuna parte sopporti le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
Full & Egal Universal Law Academy