CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 30 GIUGNO 1983
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il ricorso con cui è stata introdotta la presente causa si articola in una serie di pretese — riguardanti l'iscrizione sulla lista di riserva «segretarie stenodattilografe» del concorso CJ 49/79, l'inquadramento nel grado C 3/C 2, l'annullamento della decisione di rigetto del reclamo amministrativo, il deposito del processo verbale della commissione giudicatrice e della prova di stenografia, il riesame di quest'ultima da parte di una nuova commissione — che la signorina Armelle Detti, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, avanza nei confronti di questa istituzione.
2.
Riassumo i fatti. La ricorrente lavorò presso la Corte di giustizia come dattilografa dapprima in qualità di agente ausiliare (4 settembre 1979 - 31 ottobre 1980, grado iniziale C VII, scatto 2 e grado finale C VI, scatto 1), poi di agente temporaneo 1o-31 luglio 1981, grado C 4, scatto 3), e infine come funzionarla, dal 1o agosto 1981 col medesimo grado e scatto. Partecipò, nel 1980, al concorso generale CJ 49/79 per la costituzione di una lista di riserva in vista del reclutamento di segretarie stenodattilografe e dattilografe di lingua francese. U 12 dicembre 1980, la commissione giudicatrice di questo concorso depositò il proprio rapporto finale. Con lettera 27 gennaio 1981, il direttore dell'amministrazione della Corte informò la ricorrente che era stata iscritta nella lista di riserva, senza peraltro precisare se vi figurasse come stenodattilografa o come dattilografa. Con memorandum datato 19 luglio 1981, ma verosimilmente scritto nell'agosto di quell'anno, la Detti si rivolse al cancelliere della Corte contestando la valutazione che le era stata attribuita dalla commissione e chiedendo un «serio riesame» della prova di stenografia. In effetti — e questo, come vedremo, è il nodo centrale della causa — lo svolgimento delle prove di stenografia (trascrizione di duecentoquaranta parole in tre minuti) nelle località sede del concorso (Lussemburgo e Bruxelles) non fu identico. È del tutto pacifico che ai candidati presenti a Lussemburgo — e tra questi alla Detti — non venne dettato il titolo della prova, consistente di undici parole. Peraltro, la commissione giudicatrice, ritenendo di dover porre tutti i concorrenti in condizioni di eguaglianza e, quindi, di dover compensare il presunto vantaggio della dettatura di un testo più breve nel medesimo periodo di tempo, ricorse a un meccanismo correttore per la valutazione degli eleborati dei candidati che avevano sostenuto il concorso a Lussemburgo. A questo punto, il direttore dell'amministrazione chiese alla commissione un rapporto complementare. In tale rapporto, inviato nel settembre 1981 e trasmesso dal cancelliere alla Detti il 14 ottobre dello stesso anno, la commissione segnalò la difficoltà di pronunciarsi nuovamente sulla candidata a più di nove mesi dal deposito del proprio rapporto finale e, comunque, affermò di non poter ritornare sulla decisione presa. La stessa commissione peraltro ammise di avere, nel correggere l'elaborato, tenuto conto del fatto che a Lussemburgo la «dettatura era stata più lenta».
Intanto, il 13 ottobre 1981, la ricorrente inoltrò all'Autorità investita del potere di nomina (AIPN) una domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, Statuto dei funzionari, nella quale chiese che la decisione 11 agosto 1981 relativa alla nomina come funzionarla in prova in qualità di dattilografa di grado C4 fosse riformata e che si procedesse ad una nuova nomina, avente la medesima decorrenza, come segretaria stenodattilografa di grado C 3. La Detti fondò la propria pretesa sul fatto che la commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 non l'aveva iscritta nella lista di riserva come stenodattilografa, avendo calcolato come errori le undici parole mancanti del titolo della prova. Con memorandum 5 novembre 1981, anch'esso indirizzato all'AIPN, la ricorrente chiese che la propria domanda 13 ottobre 1981 fosse considerata reclamo amministrativo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, Statuto dei funzionari.
In relazione a detto reclamo ed alle preoccupazioni espresse dal comitato del personale sulla regolarità dei lavori della commissione giudicatrice (memorandum 23 ottobre 1981), il direttore dell'amministrazione si rivolse nuovamente a quest'ultima. Con memorandum 24 novembre 1981, la commissione chiarì, in modo un po' meno approssimativo, il metodo di correzione seguito. Considerando che «i candidati... a Lussemburgo non hanno dovuto prendere nota del titolo della prova di stenografia (11 parole)» e «al fine di salvaguardare l'eguaglianza di trattamento fra tutti i concorrenti» — affermò — essa corresse «più severamente il testo della prova; per far ciò, in un primo tempo, e senza aver riguardo agli elaborati dei candidati... [attribuì] un certo peso ai diversi tipi di errori possibili; ... [procedette] quindi ... sulla base di questi criteri alla correzione degli elaborati dei candidati di Lussemburgo».
Con decisione 11 febbraio 1982, il presidente della Corte, nella qualità di AIPN, respinse il reclamo della Detti. La decisione riconosce l'errore materiale consistente nella mancata dettatura del titolo della prova di stenografia, ma ritiene «ragionevole» la compensazione effettuata dalla commissione in sede di correzione delle prove. Secondo l'AIPN, l'errore materiale «non ha avuto conseguenze pregiudizievoli tali da inficiare la regolarità della procedura». Il metodo di correzione utilizzato («correzione leggermente più severa») non ha neppure provocato effetti iniqui poiché parecchi candidati che hanno sostenuto la prova a Lussemburgo risultano iscritti nella lista di riserva.
3.
La difesa dell'istituzione convenuta eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso adducendo vari motivi riconducibili alla sua tardività, alla diversità di oggetto fra reclamo amministrativo e ricorso giurisdizionale ed all'acquiescenza della ricorrente.
Esamino anzitutto l'eccezione relativa alla tardività. Secondo l'istituzione convenuta, il riscorso non è stato promosso in tempo perché la Detti avrebbe avuto conoscenza della non iscrizione nella lista di riserva al più tardi il 23 aprile 1981, che è la data in cui l'amministrazione le offrì un contratto di agente temporaneo come dattilografa. Questo argomento mi sembra infondato. La convenuta, infatti, non ha provato che la ricorrente fosse stata messa a conoscenza degli esiti del concorso a partire dalla data indicata. D'altro canto, la lettera richiamata non fa alcuna allusione a tali esiti, ma contiene soltanto l'offerta di un impiego di dattilografa. Inoltre, sul punto dell'iscrizione nella lista di riserva come stenodattilografa, ovvero come dattilografa, non soccorre neppure la nota che la Detti ricevette dal direttore dell'amministrazione della Corte il 27 gennaio 1981. Anzi, per l'oggetto a cui si riferisce e per il tenore del testo, ove l'iscrizione nella sola lista delle dattilografe non è in alcun modo precisata, la nota induce piuttosto a ritenere che la ricorrente avesse superato anche la prova di stenodattilografia. Vero è che la Detti conobbe gli esiti delle prove solo a far tempo dalla comunicazione del cancelliere in data 14 ottobre 1981.
Né tardivo può considerarsi il ricorso valutando il memorandum che la Detti inviò al cancelliere il 19 luglio 1981 come reclamo amministrativo. Del reclamo, infatti, esso non ha le forme, se non altro perché non è indirizzato all'AIPN. Ho già detto, comunque, che alla data indicata la ricorrente non aveva ancora ricevuto comunicazione della non iscrizione nella lista delle stenodattilografe: in altri termini, non era a conoscenza dell'atto pregiudizievole.
La difesa della convenuta deduce altresì l'irricevibilità sotto il profilo della differenza fra l'oggetto del reclamo e quello del ricorso. Invero, mentre il primo si dirige contro la decisione della commissione giudicatrice, il secondo censura la nomina della ricorrente quale funzionarla in prova. Ma l'eccezione va respinta anche sotto questo profilo. Impugnando la decisione dell'AIPN, la Detti ha implicitamente contestato la decisione della commissione chiedendone la rettifica. Aggiungo che la vostra giurisprudenza ammette un'interpretazione delle pertinenti norme statutarie a cui stregua il previo reclamo non è un presupposto indispensabile per l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale ed è «privo di senso» nel caso di censure mosse contro le decisioni di una commissione di concorso: ciò perché l'AIPN non ha alcun mezzo per riformare tali decisioni. Ne viene che «ragioni di economia processuale, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale, ostano ad una interpretazione dell'articolo 91, n. 2, che, prendendo alla lettera tale disposizione, giunga unicamente a prolungare, senza alcuna utilità, il procedimento» (sentenza 16 marzo 1978, causa 7/77, von Wüllerstorff und Urbair/Commissione, Raccolta 1978, p. 769, punti 7 e 8 della motivazione).
La difesa della convenuta eccepisce l'irricevibilità anche sotto il profilo dell'acquiescenza della dipendente. Essa risulterebbe dall'accettazione senza riserve dell'impiego di dattilografa prima in qualità di agente temporaneo (29 aprile 1981) e poi quale funzionarla in prova (11 agosto 1981). Neppure questo argomento può essere accolto. Come ho già dimostrato rispetto all'eccezione concernente la tardività del ricorso, la Detti conobbe gli esiti del concorso solo il 14 ottobre 1981 ed è ovvio che di acquiescenza non si possa parlare rispetto ad una situazione pregiudizievole ignota. Ma poi — osservò l'Avvocato generale Capotorti concludendo in causa 145/80 — affinché «possa attribuirsi al comportamento di un individuo il significato di rinuncia a situazioni giuridiche determinate, è indispensabile che tale comportamento sia univoco, nel senso di indicare chiaramente e indiscutibilmente la volontà di quell'individuo di abdicare ad un diritto» (Raccolta 1981, p. 1990-1991). Nel nostro caso, all'accettazione dell'impiego come dattilografa non è in alcun modo attribuibile un significato abdicativo.
4.
Passo quindi ad esaminare le censure di merito.
La ricorrente denunzia vari vizi della procedura di concorso e, in particolare: l'inosservanza delle regole relative al momento in cui devono essere fissati i criteri di valutazione delle prove; l'errore materiale nel quale è incorsa la commissione giudicatrice omettendo di dettare il titolo della prova di stenografia, che ha comportato una violazione del principio di eguaglianza; il metodo di correzione delle prove (ed. compensazione dei vantaggi), sempre sotto il profilo dei principi di eguaglianza e di proporzionalità; infine la violazione del legittimo affidamento. I candidati ai concorsi — essa osserva al riguardo — devono poter contare sul fatto che le commissioni esaminatrici non commettono errori materiali; e in ogni caso la comunicazione dell'amministrazione sull'esito delle prove ha dato luogo all'aspettativa di un risultato favorevole.
La difesa dell'istituzione convenuta esclude che la commissione sia incorsa i errori materiali e, quanto alla valutazione delle prove, ritiene che si tratti di una competenza discrezionale su cui la Corte non si può pronunciare. Priva di fondamento, poi, sarebbe la tesi della ricorrente sul mancato rispetto delle regole che presiedono alla determinazione dei criteri per la correzione delle prove e sull'incompatibilità della compensazione effettuata col principio di eguaglianza. Infine, l'affidamento legittimo della Detti non sarebbe stato in alcun modo violato.
Quest'ultima osservazione mi sembra corretta. In effetti, contro gli errori materiali e di diritto in cui possa incorrere una commissione gli interessati possono sempre proporre l'impugnativa giurisdizionale; e la comunicazione dell'amministrazione sui risultati delle prove non ha recato alcun pregiudizio all'interessata, non avendole certo impedito di presentare in termini il proprio ricorso.
Quanto alla tesi della Detti secondo cui la procedura sarebbe viziata avendo la commissione modificato criteri già fissati, la ritengo valida in astratto, ma inconferente nel caso concreto. Rammento che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) dell'Allegato III (Procedura di concorso) Statuto dei funzionari precisa che il bando deve speficicare «nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione», ma al di fuori di questo disposto — a cui il nostro bando appare comunque conforme — lo Statuto non prevede esplicitamente il momento nel quale i criteri vanno determinati. E vero che un principio generale, desumibile dalle normative degli Stati membri in tema di accesso alle carriere pubbliche e rispondente a una logica di corretta amministrazione, impone che i criteri di valutazione siano definiti prima dell'apertura dei plichi contenenti gli elaborati. Ma, nel nostro caso, non risulta provato che tale principio sia stato trasgredito, e cioè che la commissione abbia modificato i criteri durante la correzione.
E veniamo alla questione più problematica della causa: ossia alla violazione dei princìpi di eguaglianza e di proporzionalità nello svolgimento delle prove e nella correzione degli eleborati.
Su di un punto mi pare che non vi sia conflitto fra le parti: esso riguarda l'omissione della dettatura ai candidati presenti in Lussemburgo delle undici parole che costituivano il titolo della prova di stenodattilografia. Anche se la convenuta non lo riconosce come tale, l'errore della commissione è insomma patente e le conseguenze che se ne devono trarre sul terreno giuridico sono ovvie. Avete giustamente affermato che, «se si indice un concorso per esami, il principio di eguaglianza impone che le prove siano sostenute nelle stesse condizioni da parte di tutti i candidati e, per le prove scritte, l'esigenza pratica di raffrontare gli elaborati dei candidati implica che il testo sia identico per tutti» (sentenza 27 ottobre 1976 in causa 130/75, Prais/Consiglio, Raccolta 1976, p. 1589, punto 13). La differenza esistente fra gli elaborati dei concorrenti di Lussemburgo e quelli dei candidati di Bruxelles inficia dunque la procedura di concorso per violazione del principio di eguaglianza.
Ma è proprio facendo leva sa tale principio che la commissione giudicatrice e l'AIPN giustificano i criteri impiegati in sede di compensazione del vantaggio goduto dai candidati di Lussemburgo per avere trascritto nel medesimo tempo un minor numero di parole (precisamente undici su duecentoquaranta). II problema di fondo sta quindi nello stabilire se tale compensazione o il modo in cui è stata attuata siano censurabili.
Come ho detto più sopra, l'AIPN la riconduce nell'ambito di competenza discrezionale che appartiene alle commissioni esaminatrici e che è sottratta al controllo della Corte; la ritiene, inoltre, rispondente a ragionevolezza e ad equità. Queste affermazioni non mi sembrano persuasive. Il ricorso a un meccanismo correttore, senza dubbio concepibile in via di principio, deve fondarsi su criteri rigorosamente obiettivi: i soli che permettano di valutare in sede giudiziaria la concreta rispondenza dell'apprezzamento ai princìpi di eguaglianza e di proporzionalità. D'altra parte, è pericoloso per la certezza del diritto ampliare oltre ogni limite la sfera di discrezionalità, con la conseguenza di escludere il sindacato giurisdizionale.
Ora, nella specie la convenuta — che ne aveva l'onere — non vi ha fornito indicazioni sui criteri adottati dalla commissione. Meno che mai vi ha offerto elementi atti a valutarne la natura obiettiva. Da qui l'impossibilità di un vostro diretto controllo sul procedimento e sui risultati della compensazione e per ciò stesso, la presunzione della sua natura illegittima.
Lo svolgimento del concorso appare in definitiva viziato. Fra le varie pretese che avanza, la Detti non vi chiede il suo annullamento. Ritengo comunque applicabile al nostro caso la giurisprudenza che avete elaborato in tema di rifiuto di ammissione alle prove. «Trattandosi di un concorso generale bandito al fine di costituire un elenco di riserva — avete detto — i diritti del ricorrente si potranno considerare adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice riesaminerà la propria decisione, senza che sia necessario rimettere in questione il risultato complessivo del concorso o annullare le nomine intervenute in seguito allo stesso» (sentenza 5 aprile 1979 in causa 117/78, Orlandi/Commissione, Raccolta 1979, p. 1613, punto 25; conformi le sentenze 28 giugno 1979 in causa 255/78, Anselme/Commissione, Raccolta 1979, p. 2323; 30 novembre 1978 in cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno e altri/Commissione, Raccolta 1978, p. 2403; 4 dicembre 1975 in causa 31/75, Costacurta/Commissione, Raccolta 1975, p. 1563).
Non è invece ammissibile la richiesta della ricorrente di essere nominata in un impiego di grado C 3/C 2 con effetto retroattivo. Il vostro sindacato ha per oggetto esclusivo la legittimità dell'atto impugnato; in nessun caso la Corte potrebbe sostituirsi all'AIPN.
5.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, concludo proponendo alla Corte di dichiarare ricevibile il ricorso 10 maggio 1982 della signorina Armelle Detti e di annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso CJ 49/79 nella parte relativa alla non iscrizione della ricorrente nella lista di riserva delle segretarie stenodattilografe.
Per quanto riguarda le spese, esse vanno poste a carico dell'istituzione convenuta soccombente.
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