CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 30 GIUGNO 1983
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
I problemi sollevati dal presente procedimento sono simili a quelli che ho affrontato concludendo in causa 131/82, anche se ora riguardano il posto di consigliere principali di grado A 2 presso la DG XVII (energia).
Riassumo i fatti. Dal settembre 1977 a ricoprire questo posto era M. Jean-Claude Renaud, ricorrente nella causa attuale. Anche a lui il presidente della Commissione comunicò, in data 4 maggio 1981, che si prevedeva di dispensarlo dall'impiego a norma dell'articolo 50 Statuto dei funzionari. Rispondendo il 19 maggio 1981, M. Renaud chiese in particolare di essere destinato ad altro posto dello stesso grado. In una nuova lettera del 24 giugno 1981, il presidente confermò il proposito di applicargli l'articolo 50 e assicurò, allegando un elenco di posti vacanti in grado A 2, che la Commissione avrebbe esaminato la possibilità di soddisfare la sua richiesta. Con provvedimento dell'8 luglio 1981, il Renaud venne dispensato dall'impiego a far tempo dal 1o novembre 1981.
Successivamente, con lettera del 9 settembre 1981, integrata da una nota del 5 ottobre 1981, il Renaud si candidò al posto, dichiarato vacante con avviso COM/1226/81, di direttore della direzione D presso la DG relazioni esterne. Ma, ancor prima che si decidesse sulla copertura di tale posto, egli propose reclamo (12 ottobre 1981) all'autorità investita del potere di nomina chiedendo che il provvedimento di dispensa fosse annullato. Non avendo ricevuto risposta nel termine prescritto (la reiezione esplicita gli fu comunicata solo con lettera del 3 giugno 1982) e non essendogli stato assegnato un posto di pari grado entro il 1 novembre 1981, il Renaud adì la Corte I'11 maggio 1982. Egli chiese in via principale l'annullamento della decisione 8 luglio 1981 e del silenzio-rifiuto con cui fu accolto il reclamo ad essa relativo; in subordine: a) l'annullamento della decisione di non assegnargli un altro posto dello stesso grado e, in particolare, di non nominarlo direttore della direzione D presso la DG I relazioni esterne; b) l'annullamento delle decisioni con cui, dopo averlo dispensato dall'impiego, la Commissione occupò altri posti del suo grado e, in particolare, il posto di cui sub a); e) l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al relativo reclamo.
Devo ancora ricordare che, con provvedimento 6 aprile 1982, al posto ambito dal Renaud fu nominato, mediante promozione, un altro candidato. Quando ne venne a conoscenza, con nota 28 aprile 1982, il Renaud propose un nuovo reclamo alla Commissione, peraltro definendolo «accessorio»(subsidiaire) all'impugnazione dell'I 1 maggio. Integrò poi le richieste fatte alla Corte in quella data chiedendo che siano annullati il rigetto esplicito del suo reclamo 12 ottobre 1981 e il silenzio-rifiuto opposto al reclamo or ora ricordato del 28 aprile 1982.
2.
Esamino anzitutto i capi di domanda principali. Gli argomenti con cui il Renaud critica il provvedimento che lo dispensò dall'impiego sono identici a quelli formulati dall'Angelini in causa 131/82. Richiamo quindi le conclusioni che ho svolto in tale sede e rilevo che non sono emersi motivi tali da suscitar dubbi sulla legittimità del provvedimento preso nei confronti del ricorrente.
Anche la DG XVII, infatti, fu soggetta ad una riorganizzazione che appare del tutto razionale e, come ci è stato assicurato, tiene conto del rapporto screening presentato dal gruppo Ortoli sul funzionamento di tale ufficio e sullo sviluppo dell'attività nel settore dell'energia. Non è il caso che io entri nei dettagli di quell'iniziativa. Basterà ricordare che nella direzione A (la quale ha assorbito una parte del personale a cui il Renaud era preposto), furono riunite tutte le attività di natura orizzontale; che le mansioni del Renaud nel settore dei problemi internazionali furono razionalmente ripartite fra più direzioni; che, dopo la dispensa, il suo posto fu trasferito ad altra direzione -generale, mentre questa cedette alla DG energia un proprio funzionario, assieme al posto che occupava, perché vi assumesse la direzione D, i cui compiti erano stato a loro volta modificati.
Anche in questa controversia non ha rilievo la circostanza che la riorganizzazione di cui ho detto sia stata decisa nei particolari in una riunione della Commissione tenutasi il 15 luglio 1981 e cioè una settimana dopo l'emissione del provvedimento di dispensa. Rileverebbe invece che tale provvedimento fosse stato preso prima della decisione di sopprimere il posto occupato dal ricorrente: ma di ciò non v*è prova. Sappiamo, al contrario, che la soppressione di alcuni posti di consigliere principale era già stata decisa in via di principio e che tale orientamento fu confermato, come risulta da un estratto del verbale, in una riunione che la Commissione tenne l'8 luglio 1981, ossia nel giorno in cui fu adottata la decisione di dispensare il ricorrente dall'impiego.
A questo punto, vagliare le prove offerte dal Renaud non è necessario. Esse non potrebbero infatti incidere sugli argomenti che m'inducono a ritenere non accogligli le richieste da lui avanzate in via principale.
3.
Passo alle richieste proposte in subordine. Il Renaud lamenta in primo luogo di non essere stato assegnato ad un altro posto del suo grado e contesta alla convenuta la mancata esplorazione ex officio delle relative possibilità. Quando applica l'articolo 50 dello Statuto — egli afferma — la Commissione è infatti tenuta ad esaminare tutte le prospettive di un diverso reimpiego per il funzionario colpito dal provvedimento di dispensa.
Questa tesi non può essere accolta. Nella lettera del 24 giugno 1981, il presidente della Commissione dichiarò espressamente che le candidature del Renaud a posti vacanti sarebbero state prese in esame, come quelle di ogn'altro candidato, «selon les procédures en vigueur»: non d'ufficio, dunque, ma a seguito di atti con cui il ricorrente avesse manifestato formalmente il proprio interesse a un determinato posto. Non credo che tale modo di procedere sia censurabile alla luce di una disciplina che non privilegia sopra tutti gli altri valori la permanenza dei funzionari nell'impiego. Aggiungo che presentare regolari candidature non costituisce per gli interessati un onere particolarmente gravoso.
Resta dunque un solo problema: stabilire se la mancata assegnazione del Renaud a posti per cui egli si era regolarmente candidato sia illegittima. Premetto che, sotto tale profilo, a venir in questione è unicamente il posto di capo della direzione D presso la DG relazioni esterne. Nel reclamo del 12 ottobre 1981, per la verità, il ricorrente si duole che non gli sia stata affidata la direzione A presso la DG XVII; ma tale lagnanza non surroga certo una candidatura formale. Secondo l'avviso di posto vacante CO M/1232/81, quest'ultima avrebbe dovuto essere presentata entro I'11 settembre 1981 (v. allegato al controricorso).
Ora, per il posto di cui s'è detto il ricorrente aveva senza dubbio i requisiti necessari. A riconoscerlo fu il comitato consultivo per le nomine ai gradi A 2 e A3 nel parere emesso il 13 ottobre 1981: «M. Renaud — vi si legge — possédait les qualifications requises dans l'avis de vacance d'emploi et ... rien ne permettait de conclure qu'il ne serait pas apte à occuper l'emploi en cause». E tuttavia, dei tre candidati che, secondo il comitato, «devraient être pris particulièrement en considération» non fu scelto il Renaud; previo «examen comparatif des mérites des candidats» e avuto riguardo alle caratteristiche del posto, quest'ultimo fu assegnato mediante promozione al signor Beseler.
4.
Come l'Angelini in causa 131/82, il Renaud afferma che ule scelta è viziata da difetto di motivazione; e, come nel caso dell'Angelini, a me sembra che ciò non possa costituire motivo d'annullamento. Di un'altra questione, propria della nostra fattispecie, è invece opportuno occuparsi fitnditus. Il Renaud, si è detto, è indiscutibilmente idoneo a occupare il posto dichiarato vacante: si può arguire dall'articolo 50 dello Statuto che al funzionario dispensato dall'impiego e in possesso di ule idoneità va attribuiu la precedenza rispetto ai candidati di grado inferiore?
Il Renaud è ovviamente di quest'avviso. Egli invoca due principi: quello di stabilità che, seppure in forma attenuau, varrebbe anche per i funzionari di grado A 2, e quello di equità, secondo cui il funzionario destinato a lasciar il servizio in caso di decisione sfavorevole meriterebbe una tutela più energica che non il dipendente la cui carriera sarebbe da tale decisione unicamente rallenuu. La Commissione ribatte che nell'articolo 50 non v'è traccia di un diritto di precedenza nel reimpiego. In situazioni come quella considerata, essa osserva, a prevalere è l'interesse del servizio che impone la scelu del candidato più idoneo.
Tra i due ordini di argomenti è il secondo ad apparirmi più fondato. In effetti, l'articolo 50, comma 3°, si limita a prescrivere che al funzionario colpito dal provvedimento di dispensa e «non assegnato ad altro impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro», spetta un'indennità com'è stabilito dall'allegato IV; e, certo, non è su norma del genere, tutta centrata sulle garanzie patrimoniali del funzionario dispensato senza colpa, che si può fondare un diritto di precedenza nel reimpiego. Né questo diritto è desumibile dai principi che il ricorrente richiama. Come dimostrano lo stesso articolo 50 e la giurisprudenza che vi si riferisce, i funzionari di grado A 1 e A 2 non godono di stabilità nell'impiego; e l'equità è un criterio troppo generico perché si possano trarne le conseguenze pretese da quest'ultimo. Tutt'al più, essa potrà giustificare una preferenza per il funzionario dispensato ove il suo valore sia eguale a quello degli altri candidati.
Rimane quindi da chiederci se, scegliendo Beseler, la Commissione abbia agito in modo illegittimo. Rilevato che, secondo la vostra giurisprudenza, a inficiare una decisione del genere possono essere solo palesi errori di valutazione, la domanda non può ricevere che una risposta negativa.
Richiamo in proposito le mansioni del posto vacante nella descrizione datane dall'avviso COM/1226/81 (allegato 2 al controricorso); e ricordo quanto la Commissione ebbe ad osservare sulle pubblicazioni scientifiche del candidato prescelto e sulla sua grande esperienza specifica, acquisita in lunghi anni di servizio presso la DG relazioni esterne. Si confrontino questi elementi coi titoli del ricorrente, quali risultano dal parare 13 ottobre 1981 del Comitato consultivo (una lunga esperienza, fatta prima di entrare alle dipendenze della Commissione, «des problèmes du commerce extérieur» e l'incarico di studiare i problemi «des relations extérieures dans le domaine énergétique» come consigliere principale presso la DG energia): il giudizio della Commissione sulla maggiore idoneità del Beseler ne risulterà ampiamente legittimato.
Tanto basta, mi sembra, per considerare privi di fondamento anche i capi di domanda avanzati in subordine.
5.
Per tutte le osservazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il ricorso presentato I'11 maggio 1982 da M. Jean-Claude Renaud e, a norma dell'articolo 70 regolamento di procedura, di compensare le spese fra le parti.
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