CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 26 GENNAIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il Juge de Paix del quarto cantone di Bruxelles vi ha sottoposto due questioni pregiudiziali vertenti sul pagamento di una tassa d'iscrizione speciale, detta «minervai étudiants étrangers», prescritta per gli studenti che non siano cittadini belgi o lussemburghesi.
Gli antefatti sono i seguenti:
Il sig. Forcheri, cittadino italiano, svolge la sua attività a Bruxelles. La moglie, del pari italiana, casalinga, risiede col marito nel Belgio. Essa ha seguito un ciclo di insegnamento di tre anni presso l'Institut supérieur de sciences humaines appliquées — école ouvrière supérieure, che prepara in particolare alla professione di assistente sociale. Questo istituto è una scuola di insegnamento superiore per l'avanzamento sociale, autorizzata e sovvenzionata dal ministero dell'educazione nazionale belga. Per seguire questo insegnamento, la sig.ra Forcheri ha dovuto pagare, oltre alle tasse d'iscrizione versate dagli studenti belgi, le somme di BFR 19995 per l'anno scolastico 1979/1980 e di BFR 21723 per l'anno scolastico 1980/1981, che costituiscono l'importo del «minervai étudiants étrangers».
Di fatto, questo minervai è una tassa d'iscrizione supplementare riscossa nel Belgio, a partire dall'anno scolastico 1976/1977, in linea di massima a carico di tutti gli studenti che non siano cittadini belgi o i cui genitori non risiedano nel Belgio. Viene pretesa per ciascun anno scolastico o universitario in tutte le scuole sovvenzionate dalle pubbliche autorità belghe, tanto se appartengono alla categoria dell'insegnamento pubblico, quanto se appartengono all'insegnamento privato, e indipendentemente dal livello degli studi, in altre parole dall'asilo d'infanzia all'università.
Per l'insegnamento superiore si deve distinguere fra insegnamento universitario ed insegnamento non universitario, giacché il regime giuridico del minervai è diverso nei due casi.
Nell'insegnamento universitario l'obbligo di riscuotere il minervai per studenti stranieri è imposto dall'art. 85 della legge 5 gennaio 1976, che completa la legge 27 luglio 1971, relativa al finanziamento ed al controllo delle università. Questa disposizione stabilisce che, in linea di massima, gli studenti stranieri contribuiscono alle spese ordinarie di funzionamento dell'università alla quale sono iscritti. Il minervai costituisce quindi questo contributo. Esso va ad aggiungersi alle tasse scolastiche pari a BFR 11000 che sono a carico di tutti gli studenti. Il suo importo varia, a seconda dell'università e del tipo di studi, da BFR 70000 a 200000 l'anno. Ci è stato detto che le università riscuotevano questo minervai di malavoglia e autorizzavano il pagamento a rate. Vi sono tuttavia delle esenzioni di cui fruiscono fra l'altro gli studenti cittadini lussemburghesi, quelli i cui genitori risiedono nel Belgio e quelli che hanno lo status di profughi. Gli altri studenti stranieri sono esenti entro il limite del 2 % del numero complessivo degli studenti belgi «regolarmente presi in considerazione l'anno accademico precedente in un ramo di studi» ( 2 ).
Nell'insegnamento superiore non universitario, il principio del pagamento del minervai compare nelle leggi che fissano il bilancio dell'educazione nazionale, ma le relative modalità sono state stabilite da circolari del ministero dell'educazione nazionale. La circolare in vigore al momento dei fatti di cui è causa era quella dell'8 giugno 1978 ( 3 ), valida non solo per l'insegnamento superiore, ma anche per gli asili d'infanzia, le elementari, le scuole secondarie e quelle speciali. Va rilevato che l'elenco delle categorie di esenzione ai sensi di questo provvedimento differisce da quello valido per l'insegnamento universitario. Vi compaiono in particolare i figli di dipendenti stranieri occupati nel Belgio presso lo SHAPE, la NATO, le Comunità europee e quelli del personale delle ambasciate aventi sede nel Belgio, come pure gli studenti il cui coniuge residente nel Belgio vi svolge un'attività retribuita e paga le imposte al tesoro belga.
Per l'anno 1981/1982, la circolare 12 maggio 1981 ( 4 ), il cui campo d'applicazione è ridotto alle scuole superiori non universitarie, equipara agli studenti belgi non più solo quelli i cui genitori siano dipendenti delle Comunità, ma anche quelli il cui coniuge ha tale qualità. Ci è stato detto all'udienza che, per l'anno universitario 1982/1983, il 7 luglio 1982 era stata emanata una circolare avente lo stesso contenuto.
Risulta quindi che oggi i coniugi dei dipendenti delle Comunità sono dispensati dal pagamento del minervai nelle scuole superiori non universitarie, ma non nelle università. Questa differenza di trattamento si spiega col fatto che le circolari ministeriali non valgono per le università; queste sono quindi obbligate ad esigere il minervai, a pena di perdere la parte corrispondente delle sovvenzioni attribuite loro dallo Stato.
Attiro la vostra attenzione sul fatto che, a meno che, evidentemente, rientrino in una categoria già esentata, i dipendenti stessi che lavorano nel Belgio e non siano cittadini belgi o lussemburghesi, sono soggetti, per i loro studi, al pagamento del minervai in tutti indistintamente i tipi di insegnamento superiore.
I coniugi Forcheri hanno ritenuto che i pagamenti che avevano dovuto effettuare per la sig.ra Forcheri a causa del minerval per studenti stranieri fossero in contrasto col diritto comunitario. Essi compivano anzitutto dei passi presso l'amministrazione belga. Questa rispondeva che l'esenzione dal minervai non poteva essere concessa ai coniugi dei dipendenti delle Comunità europee, giacché questi non pagano tributi al tesoro belga ( 5 ). Essi citavano quindi lo Stato belga e l'Institut supérieur de sciences humaines appliquées — école ouvrière supérieure, dinanzi al Juge de Paix del quarto cantone di Bruxelles, onde far dichiarare che il minervai non era legalmente dovuto e far condannare i convenuti al rimborso delle somme corrisposte più gli interessi di mora.
Dinanzi al giudice, le parti hanno d'accordo formulato conclusioni dirette a farvi sottoporre due questioni pregiudiziali. Accogliendo questo invito, con sentenza 11 dicembre 1981 il giudice ha sospeso il giudizio e vi ha sottoposto, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni:
La prima, sollevata in via principale, riguarda l'interpretazione :
1)
del principio di non discriminazione fra cittadini degli Stati membri della Comunità, principio sancito fra l'altro dall'art. 7 del Trattato CEE e, nel campo della libera circolazione dei lavoratori, dagli artt. 48 e 49 dello stesso Trattato,
2)
dell'art. 12 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 (n. 1612/68) relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità,
3)
e dell'art. 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Là seconda questione, sollevata in subordine, riguarda l'interpretazione dell'art. 13, 2o comma, dello stesso protocollo.
Prima di risolvere le questioni mi pare utile stabilire se il pagamento di una tassa d'iscrizione in una scuola superiore di uno Stato membro rientri o no nel campo d'applicazione del Trattato.
Così posta, in modo generale e indipendentemente dalla qualità dello studente, cittadino di uno Stato membro, la questione va secondo me risolta in modo sfumato.
Dalla sentenza Casagrande del 3 luglio 1974 si desume che l'esercizio effettivo dei poteri della Comunità può essere ostacolato da provvedimenti nazionali adottati in un campo, come quello della politica dell'insegnamento e della preparazione, che il Trattato non ha sottoposto come tale alla competenza delle istituzioni comunitarie ( 6 ). Queste disposizioni nazionali, qualora costituiscano un ostacolo per il pieno esercizio dei poteri regolarmente attribuiti alla Comunità, non possono più, secondo me, produrre effetti se non facendo salvo l'ordinamento giuridico comunitario.
Orbene, come è manifesto, il pieno esercizio dei poteri della Comunità presuppone il miglior funzionamento possibile di ciascuna delle sue istituzioni, funzionamento a sua volta influenzato dall'atteggiamento degli Stati membri nei loro confronti. Come avete affermato nella sentenza 15 settembre 1981, Lord Bruce, gli Stati membri hanno «il dovere di non adottare provvedimenti atti ad ostacolare il funzionamento interno delle istituzioni della Comunità». Questo dovere è un'illustrazione dell'obbligo, accettato dagli Stati membri con l'art. 5 del Trattato «di facilitare alla Comunità lo svolgimento del suo compito e di astenersi da qualsiasi provvedimento che possa mettere in pericolo la realizzazione degli scopi del Trattato» ( 7 )
Orbene, l'obbligo, imposto ai coniugi dei dipendenti della Comunità che lavorano nel Belgio, di pagare il minervai non può essere considerato come un provvedimento atto ad ostacolare il funzionamento interno delle istituzioni della Comunità. La sua incidenza in proposito mi sembra infatti nel contempo troppo limitata e troppo indiretta. Indubbiamente, quest'obbligo può apparire di per sé discriminatorio, giacché dipende dalla cittadinanza dello studente coniuge del dipendente, ma non può avere un effetto abbastanza rilevante sul funzionamento delle istituzioni per essere considerato ragionevolmente come un ostacolo. Di conseguenza, esso perde, secondo me, il solo punto di eventuale collegamento al diritto comunitario. Si deve infatti escludere qualsiasi considerazione attinente alla situazione parallela dei lavoratori emigranti, considerazione che renderebbe necessaria l'interpretazione di disposizioni nel nostro caso non pertinenti.
Il decidere in senso diverso avrebbe inoltre l'inconveniente, non trascurabile, di causare un'altra discriminazione, questa volta fra lo stesso dipendente — obbligato, non dimentichiamolo, a pagare il minervai in tutti i tipi di insegnamento superiore — e il coniuge che ne sarebbe esente.
La Commissione ha sollevato il problema delle assunzioni. Essa rileva che la libertà di assumere i loro dipendenti secondo la base geografica più ampia possibile pare costituire uno dei principi fondamentali del funzionamento delle istituzioni comunitarie. Questa esigenza giustifica numerose disposizioni dello statuto e del protocollo sui privilegi e sulle immunità. È tuttavia possibile ritenere che il pagamento di una tassa a carico del coniuge di un dipendente, il quale desideri seguire un insegnamento superiore, sia atto a complicare il suo adattamento familiare o ad obbligarlo a lasciare il tetto coniugale per seguire altrove un insegnamento meno costoso?
Non penso proprio che queste considerazioni siano atte a limitare il numero dei candidati a dei posti nella Comunità.
È questo il motivo per cui vi propongo di risolvere le questioni sollevate dal juge de paix del quarto cantone di Bruxelles nel senso che nessuna norma o principio di diritto comunitario osta alla validità della normativa nazionale che contempli il pagamento di una tassa d'iscrizione alle scuole superiori a carico dei soli studenti stranieri, tassa dovuta in particolare dai coniugi dei dipendenti della Comunità che siano cittadini di determinati Stati membri ed abitino con essi a causa della loro attività presso la Comunità.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Legge 5 gennaio 1976, art. 85, n. 3, 1o) f)
( 3 ) Recante il n. E/EC/CH/2.6.
( 4 ) Riferimento: ES/RS.
( 5 ) Lettera 7 maggio 1980 del gabinetto del ministro dell'educazione nazionale.
( 6 ) Casagrande/Landeshauptstadt München, causa 9/74, specialmente punto 6, Race. pag. 779; in un altro campo: Terza Sezione, 14 gennaio 1982, Reina, causa 65/81, punto 15, Race. pagg. 44-45.
( 7 ) Lord Bruce of Donington/Aspden, causa 208/80, punto 14, Race. pagg. 2218-2219.
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