CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 19 GENNAIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
siete chiamati a pronunciarvi su di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro il Regno del Belgio e relativo al requisito della residenza in Belgio per chi richieda un'autorizzazione di immissione in commercio di prodotti fitosanitari e di disinfestanti per uso non agricolo.
I —
1.
Questo ricorso è stato originato da un esposto presentato nell979 alla Commissione dalla Repubblica federale di Germania. In udienza si è appreso che il prodotto di cui è causa è una lozione avente la funzione di proteggere i cavalli e i «poneys» contro l'azione irritante e le punture degli insetti, in particolare delle mosche. Secondo il produttore, residente in Germania, dalla sua messa in commercio, che dura da tredici anni, il prodotto, largamente diffuso nella Comunità, non ha mai provocato incidenti.
La Commissione scriveva quindi una prima lettera al Governo belga, il 5 novembre 1979, mettendo in rilievo i problemi sollevati dal requisito contemplato dalla legge belga alla luce degli artt. 30 e segg. del Trattato. Nella sua risposta del 31 dicembre successivo, il Governo belga giustificava tale requisito con la tutela della sanità pubblica tenuto conto dei rischi connessi all'uso dei prodotti di cui trattasi.
Il 27 marzo 1981 veniva formalmente esperito il procedimento precontenzioso di cui all'art. 169 del Trattato. Nella propria lettera di messa in mora, la Commissione sosteneva che la normativa belga viola l'art. 30 del Trattato in quanto rende la messa in commercio dei prodotti importati più difficoltosa di quella dei prodotti nazionali e non può essere legittimata in base all'art. 36 del Trattato stesso. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 1981, il Governo belga, pur riconoscendo che la propria legge «può certo avere l'effetto apparente di rendere la messa in commercio dei prodotti importati più difficoltosa di quella dei prodotti nazionali», la giustifica adducendo la pericolosità dei prodotti che rende necessarie norme estremamente severe, in particolare in materia di controlli. A suo parere, la designazione di un responsabile nazionale per la qualità di ciascun prodotto è appropriata e non eccessiva al fine di garantire la tutela degli utilizzatori.
Ciononostante, la Commissione, il 23 ottobre 1981, emetteva un parere motivato, notificato il 30 ottobre seguente alle autorità belghe, con cui essa invitava il Governo belga ad adottare, entro il termine di due mesi, i provvedimenti necessari a porre fine all'asserito inadempimento. Il Governo belga non ha ottemperato a tale obbligo sottolineando invece, con lettera 18 febbraio 1982, che il requisito di cui è causa era a suo parere indispensabile alla tutela della sanità pubblica.
Stando così le cose, la Commissione si è rivolta a questa Corte con ricorso presentato il 17 maggio 1982.
2.
La norma di cui è contestata la legittimità nei confronti del diritto comunitario fa parte del regio decreto 5 giugno 1975 relativo alla conservazione, al commercio e all'utilizzazione dei disinfestanti e dei prodotti fitosanitari. Tale disciplina verte essenzialmente sui punti seguenti:
—
nessun prodotto fitosanitario o disinfestante può essere messo in commercio senza preventiva autorizzazione;
—
il condizionamento e l'etichettatura sono regolati da norme rigide al fine di garantire la sicurezza e l'informazione nei confronti di chiunque si trovi a maneggiare tali prodotti;
—
la messa in commercio e, in taluni casi, l'utilizzazione di quelli fra i prodotti di cui trattasi — elencati in allegato al regio decreto — che vengono considerati più pericolosi, sono riservate a persone qualificate e disciplinate da disposizioni speciali.
L'art. 12, 2o comma, del regio decreto precisa che:
«La domanda di omologazione o di autorizzazione, la domanda di rinnovo dell'omologazione o dell'autorizzazione e quella di omologazione o di autorizzazione integrativa, vengono presentate su di un modulo il cui facsimile risulta all'allegato 1 del presente decreto. La domanda va rivolta in triplice copia al Ministro competente da parte del responsabile, residente in Belgio, della messa in commercio del prodotto fitosanitario o del disinfestante per uso non agricolo, sia esso il produttore, l'importatore, il proprietario o il licenziatario».
Secondo il Governo belga, in base all'art. 12, «la persona che è al corrente della composizione integrale e di tutte le proprietà fisico-chimiche e biologiche di tali prodotti diventa il titolare dell'omologazione o dell'autorizzazione ufficiali rilasciate per il prodotto di cui trattasi». Il requisito della residenza in Belgio da parte del titolare è giustificato dall'insorgere della sua responsabilità, a fronte di tutte le conseguenze derivanti dalla presenza del prodotto sul mercato e, in particolare, di quelle relative alla sanità pubblica.
L'art. 12 si applica alle due categorie di prodotti di cui all'art. 1 del regio decreto: i prodotti fitosanitari e i disinfestanti ad uso non agricolo. I primi ricomprendono i disinfestanti per uso agricolo e sono soggetti ad un'omologazione da parte del Ministro dell'agricoltura. I secondi sono sottoposti all'autorizzazione concessa dal Ministro della pubblica sanità. La qualità del richiedente non viene in rilievo purché esso risieda in Belgio. Ciò è già indicato dall'ultima frase dell'art. 12, 2o comma. Inoltre, nel corso del presente procedimento, il Governo belga ha precisato potersi trattare anche di un rappresentante locale della ditta importatrice, ovvero di un grossista o persino di un rivenditore al minuto.
In risposta ad uno dei quesiti rivoltigli da codesta Corte, il Governo belga ha precisato che il requisito della residenza in Belgio vige altresì ai sensi della propria legge, per i prodotti farmaceutici e per gli esplosivi. All'udienza, il rappresentante della Commissione ha affermato che quest'ultima non mancherà di trarne le dovute conseguenze.
Faccio infine rilevare che norme analoghe a quella belga hanno costituito, costituiscono o dovranno sempre costituire oggetto di ricorsi per inadempimento. Così, la Commissione è intervenuta nei confronti della Repubblica federale di Germania la cui legge sulla protezione dei vegetali («Pflanzenschutzgesetz») ed in particolare l'art. 12 di questa, contemplava l'indicazione obbligatoria, sulle confezioni dei prodotti, del nome del produttore, dell'importatore o della ditta distributrice «stabiliti sul territorio di applicazione della legge». A seguito di tale intervento, la Germania ha modificato tale formulazione in «stabiliti in uno Stato membro della CEE» e l'azione della Commissione ha potuto estinguersi. Analogamente, su ricorso della Commissione si è aperto un procedimento contro la Repubblica francese che, al momento della fase orale, si trovava allo stadio del parere motivato. Esso riguarda un decreto del Ministro dell'agricoltura del 7 ottobre 1974, relativo alla procedura di omologazione di prodotti' elencati all'art. 1 della legge 11 novembre 1943 concernente l'organizzazione del controllo sui prodotti antiparassitari. Detto decreto dispone, infatti, che «le richieste di omologazione ... vanno rivolte, per ciascuna specialità, al Ministero dell'agricoltura a cura del titolare del marchio residente in Francia».
Infine, a seguito di un'informazione fornita dal Governo belga nell'ambito del presente procedimento, la Commissione è venuta a conoscenza di una situazione analoga in Italia ed essa intende instaurare sollecitamente il procedimento ex art. 169 contro questo Stato membro.
3.
Attualmente, la normativa comunitaria specifica ai disinfestanti e ai prodotti fitosanitari si limita ad una direttiva di armonizzazione del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ( 2 ).
Va tuttavia ricordata, inoltre, la proposta di direttiva riguardante la messa in commercio dei prodotti fitosanitari omologati CEE, presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 agosto 1976 ( 3 ). Tale proposta contempla, in particolare, che i richiedenti l'omologazione CEE per un prodotto fitosanitario debbono avere una sede legale nella Comunità ( 4 ). Tale soluzione comunitaria al problema della residenza si è tuttavia scontrata con la resistenza di taluni Stati membri, fra i quali il Belgio, favorevoli ad una soluzione nazionale del tipo di quella oggetto del presente procedimento. La data in cui i lavori del Consiglio potranno concludersi non è prevedibile allo stato attuale.
II —
1.
La portata pratica della controversia, à parere di entrambe le parti, è abbastanza ridotta.
Innanzitutto, la stessa Commissione ammette che, nella grande maggioranza dei casi, viene ottemperato al requisito posto dalla normativa attuale in quanto le ditte interessate, per ragioni di strategia commerciale, dispongono già di un rappresentante in loco. Essa però mette altresì in rilievo che tale requisito può costituire un intralcio per le piccole e medie imprese che intendano esportare loro prodotti in Belgio. Tale ultima considerazione mi pare debba meritare particolare attenzione. È vero infatti che gli aspetti particolari delle norme e delle prassi nazionali colpiscono in forma più grave le imprese di modeste dimensioni e risultano particolarmente discriminatori nei loro confronti.
In secondo luogo, le parti riconoscono concordemente che i prodotti litigiosi possono essere pericolosi e che la loro messa in commercio può essere condizionata al rilascio di un'autorizzazione preventiva. Così sull'etichetta di un prodotto apparentemente innocuo quale la «lozione contro le mosche», all'origine del presente procedimento, compare, come si è appreso all'udienza, la seguente avvertenza: «tossico per le api e per i pesci. Solo per animali. Non tenere alla portata dei bambini. Per uso esterno. Non preparare vicino a foraggio. Infiammabile».
La controversia è quindi limitata al solo requisito della residenza in Belgio da parte del richiedente l'autorizzazione, indipendentemente dalla sua qualità (produttore, importatore, licenziatario, grossista, dettagliante).
Per la Commissione, tale requisito rende più difficile lo smercio dei prodotti importati rispetto a quello dei prodotti nazionali. Esso costituisce quindi una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, vietata dall'art. 30 del Trattato e non può essere esentata da tale divieto in forza della deroga di cui all'art. 36 dello stesso Trattato.
2.
È vero, innanzitutto, che l'art. 30 del Trattato si applica nella fattispecie.
Certo, in materia di prodotti fitosanitari e di disinfestanti per uso non agricolo, non esistono norme comunitarie, comuni o armonizzate. Spetta pertanto agli Stati membri «stabilire a quale livello essi intendano assicurare la protezione della salute e della vita delle persone» ( 5 ). Essi debbono tuttavia tener conto «del fatto che la loro azione è essa stessa limitata dal Trattato», in particolare dagli artt. 30 e segg. di questo ( 6 ).
Va poi stabilito se la misura di cui è causa contrasta effettivamente con l'art. 30. In linea generale, come la Corte ha ripetutamente affermato, basta, a tale effetto, che la misura di cui trattasi sia atta «ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi fra gli Stati membri» ( 7 ).
Osserviamo ancora che, se la normativa di cui è causa fosse stata in essere alla data di entrata in vigore del Trattato, il Belgio sarebbe stato tenuto a modificarla in conformità all'art. 4, n. 1, della direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, n. 70/50/CEE, «che trova la sua fonte normativa nel disposto dell'art. 33, § 7, del Trattato, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE». Essa sarebbe stata infatti contraria all'art. 2, n. 3, leu. g), di tale direttiva che riguarda le misure che «subordinano l'accesso dei prodotti importati al mercato nazionale alla condizione che vi sia un responsabile o un rappresentante sul territorio dello Stato membro importatore». Già per questo solo motivo, sembra difficile sostenere che, in quanto adottato dopo l'entrata in vigore del Trattato, la misura di cui è causa è compatibile, col diritto comunitario. Al contrario, mi sembra più grave, così come ha fatto nella specie il Belgio, adottare una misura contrastante col diritto comunitario dopo piuttosto che prima dell'entrata in vigore del Trattato.
Indipendentemente da tale considerazione, si può ritenere che la misura litigiosa costituisca un ostacolo alle importazioni a motivo degli oneri particolari a cui sottopone il richiedente l'autorizzazione. Come la Commissione ha osservato a seguito delle argomentazioni del Governo belga, tali obblighi appaiono onerosi in quanto, in particolare, il richiedente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti ai dati contenuti nel fascicolo di autorizzazione ed è civilmente e penalmente responsabile in caso di incidenti.
Infine lo stesso Governo belga ha riconosciuto il contrasto fra l'art. 12 del regio decreto e l'art. 30 sottolineando soltanto che i riflessi della propria normativa sugli scambi erano limitati e precisando altresì che la maggior parte delle norme di legge e di regolamento producevano effetti restrittivi indiretti sulla libera circolazione delle merci.
III —
Il problema fondamentale posto dalla presente controversia si colloca, pertanto, nell'ambito dell'art. 36. Secondo il Governo belga, la residenza in Belgio del richiedente, l'autorizzazione è indispensabile per garantire la tutela della salute pubblica. Orbene, questo è uno dei motivi, di cui alla prima frase dell'art. 36, che possono legittimare restrizioni all'importazione ed anche quello, «fra i beni od interessi tutelati dall'art. 36», che occupa «il primo posto» ( 8 ).
1.
Prima di esaminare gli argomenti addotti dalle parti in materia, mi sembra opportuno ricordare che «secondo una giurisprudenza costante, l'art. 36 dev'essere interpretato in senso stretto ( 9 )». Inoltre, ai sensi di tale norma, le restrizioni all'importazione, per divenire legittime, debbono essere «giustificate da motivi ... di tutela della salute e della vita delle persone ...». L'espressione «giustificate da» significa che tali misure debbono essere necessarie alla tutela della salute ( 10 ) ed anche che non esistono mezzi che ostacolino gli scambi in misura minore ( 11 ). In altre parole, come è stato riconosciuto dallo stesso Governo belga, «le misure adottate dagli Stati nell'ambito dell'art. 36 debbono rispondere al principio di proporzionalità».
Ricordo infine che, nell'ambito dell' esame sulla base dell'art. 36, incombe al Governo che si richiami ad una delle deroghe menzionate da tale norma l'onere di provare che la propria normativa è legittimata dalla deroga stessa ( 12 ).
2.
Il Governo belga insiste innanzitutto sul carattere pericoloso degli insetticidi e dei prodotti fitosanitari. Esso sottolinea che, se maneggiati senza precauzione, questi prodotti possono provocare conseguenze gravi, talora drammatiche, per la sanità pubblica. Tali pericoli sarebbero tanto più gravi in quanto l'utilizzazione di tali prodotti è fortemente aumentata in questi ultimi anni. Un altro fattore aggravante viene dal fatto che fra coloro che li impiegano figurano utilizzatori, non solo professionali, ma anche domestici, meno abili nel maneggiarli propriamente. Il Governo belga precisa infine che gli effetti nocivi di tali prodotti possono talora manifestarsi a lunga scadenza.
La Commissione non contesta la legittima necessità di organizzare, nel settore considerato, un sistema di vigilanza, di verifica e di controllo e di disporre i provvedimenti di tutela indispensabili nell'interesse della tutela della salute pubblica. Essa sostiene però che gli Stati membri hanno talora la tentazione di servirsi della potenziale pericolosità di un prodotto come pretesto per proteggere il proprio mercato contro le importazioni di prodotti identici da altri Stati membri. Essa cita al riguardo l'esempio di uno Stato membro che aveva tentato di eccepire la pericolosità dei ciclomotori per giustificare l'obbligo di residenza sul suo territorio del richiedente l'autorizzazione di messa in commercio di tali prodotti così da esporlo ad eventuali procedimenti penali.
Essa mette in rilievo che il proprio ricorso mira esclusivamente a contestare che la potenziale pericolosità di taluni dei prodotti di cui trattasi legittimi l'obbligatoria presentazione delle domande di omologazione o di autorizzazione da parte di una persona residente in Belgio.
In definitiva, la materia del contendere è quindi limitata soltanto al problema di stabilire se il requisito, imposto dalla legge belga, della residenza in Belgio sia indispensabile per la tutela della sanità pubblica e se non esista un sistema alternativo che, pur tutelando nella stessa misura la salute, ostacoli meno gli scambi.
3.
Il Governo belga sostiene in primo luogo che la residenza in Belgio da parte del titolare dell'autorizzazione fornisce le maggiori garanzie, al fine di prevenire gli incidenti da un lato, e di ridurne le conseguenze, dall'altro.
A parere del Governo belga, uri titolare di autorizzazione residente in Belgio è in condizione migliore, rispetto ad un titolare residente all'estero, per coadiuvare l'amministrazione nel verificare, dopo la concessione dell'autorizzazione iniziale, la conformità dei prodotti effettivamente messi in vendita coi requisiti di legge. Per i controlli finalizzati a tale verifica, ad esempio quelli relativi alla composizione e all'etichettatura delle partite, è indispensabile potersi rivolgere rapidamente ai titolari dell'autorizzazione. Essendo tali controlli diretti a prevenire gli infortuni, la residenza in Belgio dei titolari suddetti è pertanto indispensabile.
Tale argomentazione mi pare eccessiva. Anche ammettendo che la presenza in Belgio del titolare dell'autorizzazione possa agevolare i controlli a cui si riferisee il Governo belga, mi sembra dubbio che si tratti di un elemento indispensabile per prevenire gli infortuni dovuti all'utilizzazione impropria dei disinfestanti e dei prodotti fitosanitari. In quanto siano indispensabili controlli di conformità successivi alla messa in commercio, l'amministrazione deve assumersene in prima persona la responsabilità principale. Mi sembra in particolare che i laboratori di questa siano in grado di, verificare la conformità , delle partite sottoposte ad analisi con la composizione del prodotto risultante dal fascicolo dell'autorizzar zione, senza dover ricorrere ad una persona incaricata della messa in commercio del prodotto stesso. Per il resto, non vedo perché le informazioni richieste non potrebbero essere fornite da qualsiasi persona responsabile della messa in vendita del prodotto. In altri termini, il requisito imposto dalla legge belga non mi pare conforme al principio di proporzionalità.
Il Governo belga evidenzia altresì le garanzie fornite dalla presenza in Belgio del titolare dell'autorizzazione in caso di infortunio. In un caso siffatto, a suo parere, sarebbe indispensabile che l'utilizzatore o il suo medico curante possa mettersi in contatto con detto titolare essendo questi al corrente della composizione integrale del prodotto e delle sue proprietà tossicologiche. Ciò è evidentemente più facile, prosegue il Governo belga, con una persona residente in Belgio, il cui nome e indirizzo siano riportati sull'etichetta di ciascun prodotto, che non con chi risieda, all'interno della Comunità, a distanza molto maggiore dal luogo dell'infortùnio.
La Commissione ribatte però a ragione che sarebbe più efficace un altro sistema in quanto il titolare dell'autorizzazione non deve necessariamente — come è stato dichiarato dallo stesso Governo belga -— uno specialista in biologia, chimica o agricoltura. Tale sistema consisterebbe nella comunicazione, da parte delle autorità che ne sono in possesso, della composizione e delle proprietà tossicologiche dei prodotti autorizzati al centro di soccorso specializzato, il Centro tossicologico.
4.
L'argomentò principale addotto' dal Governo belga consiste nel sostenere che la tutela della salute esige là residenza in Belgio del titolare dell'autorizzazione, in quanto su di esso grava la responsabilità, anche penale, delia messa in commercio del prodotto. Orbene, l'efficacia della sanzione penale presuppone la residenza di chi vi è esposto nel paese ove essa è comminata. Pertanto il Governo belga deve provare tre assunti:
1.
La tutela della sanità pubblica richiede sanzioni penali.
2.
Dette sanzioni penali, per essere efficaci, debbono colpire persone residenti in Belgio.
3.
L'efficacia di tali sanzioni impone altresì che esse ricadano soltanto sui titolari dell'omologazione o dell'autorizzazione.
La tutela della sanità pubblica esige, a parere del Governo convenuto, che l'inosservanza delle norme relative alla messa in commercio dei prodotti di cui trattasi sia penalmente sanzionata. Oltre alla loro natura repressiva, tali sanzioni avrebbero anche un carattere dissuasivo nei confronti di quanti siano tentati di smerciare prodotti fuori norma. Inoltre, per essere efficaci, le sanzioni penali irrogate dai giudici dovrebbero colpire persone residenti in Belgio. Allo stato attuale infatti, gli strumenti giuridici in materia di cooperazione internazionale nel campo penale (estradizione, denunzia dei fatti ed esecuzione delle sentenze penali) sarebbero inefficaci. Tale inefficacia sarebbe totale per quanto riguarda le pene detentive; lo stesso si verificherebbe in materia di sanzioni pecuniarie nel caso in cui il condannato non possieda beni in Belgio.
Questi due primi punti della tesi del Governo belga non vengono recisamente contestati dalla Commissione. Quest'ultima dubita soltanto che l'azione repressiva possa svolgere, nella pratica, la funzione che il Governo belga le attribuisce nella presente controversia senza contestare però la sua necessità né, in definitiva, la relativa inefficacia delle sentenze penali nei confronti dei residenti all' estero.
A questo proposito vorrei sottolineare, pur condividendo l'analisi comune delle parti, che, a mio parere, le sanzioni penali — cioè di fatto, per lo più, sanzioni pecuniarie — sono assai meno dissuasive delle sanzioni amministrative quali il divieto, temporaneo o definitivo, di esercitare attività autonome nel settore dei prodotti litigiosi.
Ma nella controversia quale si è delineata, il problema essenziale consiste quindi nello stabilire se le sanzioni penali, per essere efficaci, debbano colpire soltanto il titolare dell'autorizzazione.
Secondo il Governo belga, è logico che solo il richiedente l'autorizzazione sia reso responsabile della veridicità del fascicolo di autorizzazione e della conformità del prodotto immesso nel mercato con la formula registrata e con le disposizioni relative alla confezione e all'etichettatura. Se la responsabilità gravasse sulle persone che mettono in vendita il prodotto sul territorio nazionale, ne risulterebbe una diluizione della responsabilità tale da sminuire l'efficacia della normativa: più persone responsabili cercherebbero senza dubbio di scaricarsi reciprocamente ogni responsabilità. Inoltre, per giunta, esse dovrebbero conoscere tutti gli elementi contenuti nel fascicolo di autorizzazione alla pari del titolare di questa. Per rendere effettivo quest'obbligo, dovrebbe essere istituito un sistema almeno altrettanto vincolante rispetto all'attuale. Infine, i controlli perderebbero buona parte della loro efficacia in quanto non si può ragionevolmente decidere di eseguirli partendo da tutti i potenziali acquirenti dei prodotti.
Tale argomentazione non mi pare esente da critica.
Osservo infatti che i prodotti più pericolosi (quelli riportati alle liste A), B) e C), in allegato al regio decreto di cui è causa) «possono essere importati, acquistati o detenuti per essere venduti, offerti in vendita, venduti o consegnati gratuitamente solo dalle persone a tal fine autorizzate dal Ministro competente in materia di pubblica sanità e aventi la qualifica di venditori autorizzati». Pertanto, a mio parere, tali persone sarebbero perfettamente in grado, alla pari dei titolari dell'omologazione, di rispondere delle conseguenze penali della messa in vendita di prodotti fuori norma. È inoltre lecito ritenere che il ritiro dell'autorizzazione avrà un effetto più dissuasivo nei loro confronti che non l'irrogazione di un'ammenda.
Per i prodotti la cui vendita non è riservata a venditori autorizzati, la critica è analoga. Non si vede per qual motivo l'efficacia del sistema di repressione penale belga verrebbe sminuita in quanto nulla osta a che vengano riconosciuti penalmente responsabili l'importatore o il venditore, o addirittura, se del caso, entrambi congiuntamente essendo essi per definizione residenti in Belgio.
Di conseguenza, a mio parere, il requisito della residenza in Belgio per il richiedente l'omologazione o l'autorizzazione di messa in commercio di prodotti fitosanitari o di disinfestanti costituisce un ostacolo alle importazioni in tale paese non giustificato da motivi di tutela della salute ai sensi della prima frase dell'art. 36 del Trattato.
5.
In via subordinata, possiamo sommariamente esaminare se la misura di cui è causa contrasta con le condizioni poste dalla seconda frase dell'art. 36. A norma di quest'ultima, infatti, le misure fatte salve da uno dei motivi di cui alla prima frase non sono legittime se costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria ovvero una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Al riguardo, non intendo mettere in dubbio che il vero scopo del requisito litigioso sia proprio la tutela della sanità pubblica e non quella della produzione nazionale. Presumo la buona fede del Governo belga per il fatto che, come esso ha affermato senza venire smentito, oltre il 95 % dei prodotti interessati messi in commercio in Belgio vengono importati.
Non sono invece convinto che l'obbligo di residenza in Belgio non sia discriminatorio. Certo, tale condizione si estende a tutti i richiedenti un'autorizzazione, siano essi belgi o stranieri. Ma essa viene automaticamente soddisfatta dai produttori belgi, mentre, come prova l'esposto all'origine del presente ricorso, essa può causare problemi per i produttori degli altri Stati membri. Al di là delle apparenze, essa non costituisce quindi una misura indistintamente applicabile ai prodotti nazionali ed esteri.
Alla luce di quanto sopra, concludo nel senso che venga da voi dichiarato che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, disponendo che l'omologazione e l'autorizzazione relative ai prodotti fitosanitari o ai disinfestanti possono essere richieste soltanto da residenti in Belgio, e nel senso che il Regno del Belgio sia condannato alle spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, n. 67/548/ CEE, «concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazióne, all'imballaggio' e all'etichettatura delle sostanze pericolose», GU 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
( 3 ) GU C 212 del 9. 9. 1976, pag. 3.
( 4 ) Art. 5, n. 2.
( 5 ) Sentenza 20 maggio 1976, causa 104/75, de Peijper, punto 15, Racc. pag. 635; sentenza 17 dicembre 1981, causa 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, punto 12, Racc. pag. 3290.
( 6 ) Sentenza 17 dicembre 1981, Biologische Producten, cit., punto 12, Racc. pag. 3290.
( 7 ) Da ultimo: sentenza 9 giugno 1982, Commissione/Repubblica italiana, causa 95/81, punto 24.
( 8 ) Sentenza 20 maggio 1976, de Peijper, cit., punto 15, Racc. pag. 634.
( 9 ) Sentenza 9 giugno 1982, causa 95/81, Commissione/ Italia, cit., punto 27.
( 10 ) Sentenza 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit, punto 21, Racc. pag. 3391.
( 11 ) Da ultimo, sentenza 10 novembre 1982, causa 261/81, Rau: «Uno Stato membro, se può scegliere fra vari provvedimenti idonei a raggiungere lo stesso scopo, è tenuto ad optare per il mezzo che implica meno ostacoli per la libertà degli scambi», punto 12.
( 12 ) Sentenza 8 novembre 1979, Denkavit, cit., punto 24, Racc. pag. 3392.
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