CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 9 MARZO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
nel 1973, la ricorrente nella causa principale che ha dato luogo alla domanda pregiudiziale di cui dobbiamo occuparci oggi, acquistava del burro a prezzo ridotto dall'ente d'intervento tedesco, a norma del regolamento della Commissione n. 1259/72, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (GU L 139 del 17 giugno 1972, pag. 18), per trasformarlo in burro concentrato. A tale scopo, il burro veniva esportato nel Belgio e in quell'occasione veniva versato un importo compensativo ridotto ai sensi dell'art. 20 del suddetto regolamento il quale recita:
«Gli importi di compensazione applicabili al burro, al burro concentrato ed al burro concentrato con aggiunta di zucchero ... per la parte burro, sono uguali agli importi di compensazione fissati ai sensi del regolamento CEE n. 974/71, moltiplicati per il coefficiente 0,3».
Dopo la fabbricazione del burro concentrato, questo era reimportato nella Repubblica federale di Germania e in quell'occasione — stavolta però si trattava della riscossione dell'importo compensativo monetario — veniva applicata l'aliquota ridotta ai sensi dell'art. 20 del regolamento n. 1259/72.
Dopo aver appurato che la ditta tedesca alla quale il prodotto era stato venduto non l'aveva usato per fini conformi al regolamento e nel termine stabilito, l'autorità competente riscuoteva a posteriori dalla ricorrente un importo compensativo pari alla differenza rispetto all'importo integrale. Tale riscossione dava luogo ad una causa dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf nell'ambito della quale si giungeva al procedimento pregiudiziale 217/78 ( 2 ). Con sentenza 28 giugno 1979, la Corte di giustizia dichiarava:
«L'applicazione definitiva degli importi compensativi ridotti di cui all'art. 20 del regolamento (CEE) della Commissione 16 giugno 1972, n. 1259, e dell'art. 20 del regolamento (CEE) della Commissione 30 gennaio 1975, n. 232, presuppone che la merce, in considerazione soprattutto della sua destinazione, abbia il valore attribuitole da detti regolamenti. Qualora l'importatore non abbia fornito la prova, entro il termine contemplato dagli artt. 6 degli stessi regolamenti, che la merce ha avuto la destinazione cui è subordinata la riduzione degli importi compensativi, la successiva rettifica di questi trae il proprio fondamento, giuridico dalle norme generali che regolano il regime degli importi compensativi monetari, istituito dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974.»
In seguito a detta pronunzia, il Finanzgericht di Düsseldorf decideva, nel maggio del 1980, che la riscossione a posteriori dell'importo compensativo all'atto dell'importazione del burro concentrato nella Repubblica federale di Germania era legittima.
Già in precedenza (febbraio 1978), come anche in seguito (maggio 1981), la ricorrente chiedeva il pagamento della differenza fra l'importo compensativo ridotto versato all'atto dell'esportazione del
burro e l'importo compensativo intero in vigore al momento dell'esportazione. Poiché lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas si rifiutava di versare la somma richiesta adducendo che le relative domande erano state presentate in ritardo, si giungeva nuovamente ad una causa, questa volta dinanzi al Finanzgericht di Amburgo.
Il giudice a quo considera che le domande della ricorrente non possono essere respinte a causa della loro tardiva proposizione. Esso non è tuttavia sicuro che si possa ammettere la prassi dell'amministrazione doganale tedesca consistente nel pagare a posteriori l'importo compensativo in occassione dell'esportazione di burro a scopo di trasformazione anche qualora il burro a prezzo ridotto non sia stato usato per gli scopi e nel termine stabiliti. Secondo il giudice a quo, a favore di questa tesi potrebbe militare il fatto che, secondo la suddetta pronunzia pregiudiziale, in caso di uso del burro non conforme ai fini e nei termini previsti, si deve tener conto del prezzo corrente di mercato e, di conseguenza — proprio perché una disparità di trattamento tra le esportazioni e le importazioni effettuate dalla medesima impresa è difficile da giustificare — non è indicata l'applicazione dell'importo compensativo ridotto bensì quella delle norme generali contemplate dal regolamento n. 974/71. D'altro canto, il Finanzgericht nutre dubbi in considerazione del fatto che la concessione dell'importo compensativo integrale non è espressamente disciplinata per un caso del genere, e considera che, — poiché a norma del regolamento n. 1259/72 dovrebbe essere escluso un uso del burro a prezzo ridotto diverso da quello previsto — tale concessione potrebbe eventualmente essere contraria allo spinto del suddetto regolamento; vi sarebbe anche da temere che il pagamento a posteriori degli importi compensativi favorisca abusi.
Di conseguenza, con ordinanza 31 marzo 1982 il giudice a quo ha sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sollevato la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo al sistema d'importi di compensazione monetaria vada interpretato, con riguardo al regolamento (CEE) n. 1259/72, nel senso che, secondo le norme generali per l'applicazione degli importi di compensazione, va versata a posteriori la differenza rispetto all'importo compensativo intero se, in occasione dell'esportazione del burro d'ammasso conformemente all'art. 20, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1259/72, è stato pagato un importo compensativo ridotto, ma il burro concentrato non è stato usato per scopi e nel termine conformi al regolamento (CEE) n. 1259/72 ed è stato perciò gravato, dopo la reimportazione, della differenza rispetto all'importo compensativo intero, oppure il versamento a posteriori di detta differenza vada escluso».
La ricorrente nella causa principale e lo Hauptzollamt hanno caldeggiato la soluzione affermativa della prima parte della questione, mentre la Commissione è di parere opposto.
Sulla suddetta questione osservo quanto segue:
1.
Di grande aiuto, se non di importanza decisiva, sono talune considerazioni contenute nella sentenza in causa 217/78 ( 3 ) soprattutto se — prescindendo dal fatto che la lingua di procedura era il tedesco — si esamina la versione francese la quale, chiarisce immediatamente il risultato della discussione.
a)
La sentenza contiene anzitutto la costatazione di principio che l'applicazione di importi compensativi ridotti ai sensi dell'art. 20 del regolamento n. 1259/72 non rientra fra i provvedimenti destinati ad agevolare la messa a disposizione e lo smaltimento delle giacenze di burro, bensì si inserisce tra le norme di carattere generale stabilite dal regolamento n. 974/71 (punto 11 della motivazione).
Alla luce di detta costatazione, appare effettivamente giusta l'osservazione della ricorrente secondo cui il citato art. 20 non rientra in realtà nell'ambito della disciplina del regolamento n. 1259/72 e, di conseguenza, non può nemmeno essere interpretato con riferimento allo scopo di questo regolamento, il che del resto viene confermato dal fatto che, nella motivazione del regolamento, l'importo compensativo è menzionato solo alla fine, senza nessun riferimento allo scopo del regolamento, e unicamente col richiamo al principio secondo cui è opportuno tener conto del valore dei prodotti. In base alla stessa costatazione, sembra del pari importante l'osservazione, fatta nell'ambito di questo procedimento, secondo cui — dato che l'importo compensativo deve servire soltanto a compensare obiettivamente e neutramente le disparità di prezzo — tale importo, in base al principio di cui all'art. 1 del regolamento n. 974/71, dev'essere applicato in maniera uniforme sia in caso di riscossione che di versamento e quindi, conformemente alla lettera dell'art. 20 del regolamento n. 1259/72, entrambi i casi vanno trattati in modo identico.
b)
Inoltre, nella suddetta sentenza, non solo si sottolinea che gli importi compensativi monetari sono stabiliti in relazione ai prezzi dei prodotti, principio cui il preambolo del regolamento n. 1259/72 si richiama dichiarando che, per quanto riguarda gli importi compensativi fissati ai sensi del regolamento n. 974/71, è opportuno tener conto del valore dei prodotti di cui trattasi (punto 12 della motivazione), ma, soprattutto, si afferma subito dopo, in generale, che, qualora i prodotti siano stati distratti dalla loro destinazione o non siano stati usati in modo conforme a questa entro il termine stabilito dall'art. 6 del regolamento n. 1259/72 — condizione cui è subordinata la riduzione degli importi compensativi — non può venire loro attribuito il valore convenzionale corrispondente al prezzo minimo di vendita di cui al regolamento n. 1259/72, ma essi vanno considerati alla stregua del burro venduto al prezzo corrente di mercato. Da ciò viene tratta la conseguenza che, conformemente al principio del conguaglio monetario, — importanza determinante del valore venale — si debbono applicare gli importi compensativi che sono dovuti per il burro venduto a tale prezzo, e si devono quindi rettificare (redresser) gli importi compensativi in un primo tempo riscossi. Nel testo tedesco della sentenza il termine «rettificare», in considerazione degli antefatti della causa, è stato reso col termine troppo ristretto «nachfordern» (esigere ulteriormente).
Questa sentenza, la quale, alla fine del punto 14 della motivazione, afferma in termini generali che una siffatta rettifica (tradotta nuovamente nella versione tedesca col termine troppo ristretto «Nachforderung») trova il proprio fondamento giuridico nelle norme generali che disciplinano gli importi compensativi, milita quindi effettivamente a favore della tesi sostenuta dalla ricorrente nella causa principale e dello Hauptzollamt, soprattutto se si considera che già nella causa 217/78 la Commissione aveva sostenuto che la riscossione a posteriori e la concessione a posteriori di importi compensativi, successivamente all'applicazione dell'art. 20 del regolamento n. 1259/72, vanno trattati in modo diverso.
2.
La vera questione che — da questo punto di vista — si pone nel presente procedimento è quindi se le constatazioni generali contenute nella summenzionata sentenza debbano essere corrette in funzione degli argomenti avanzati in questa sede, il che, naturalmente, potrebbe correttamente essere fatto solo dal plenum della Corte di giustizia, anche se le considerazioni contenute nella sentenza emessa nella causa 217/78 ( 4 ), costituiscono, nella parte in cui esorbitano dai problemi sollevati in quella causa, soltanto degli obiter dicta.
A mio parere, tuttavia, non c'è motivo di effettuare siffatta correzione, come risulta da varie considerazioni.
a)
Tutti i partecipanti al procedimento sembrano concordi nel ritenere che, secondo la tesi sostenuta dalla Commissione, in determinate circostanze agli acquirenti di burro può essere accollato un onere maggiore qualora il burro a prezzo ridotto venga acquistato in un paese a moneta forte e venga usato per scopi diversi da quelli prescritti in un paese a moneta debole oppure quando il burro, acquistato in un paese a moneta forte sia assoggettato ad una prima lavorazione in un paese a moneta debole e il prodotto così ottenuto venga reimportato in un paese a moneta forte ed ivi usato per scopi diversi da quelli previsti. Per varie ragioni — e diversamente dalla Commissione — non credo che ciò sia accettabile.
1)
Non è certamente possibile osservare semplicemente come ha fatto la Commissione, che se il burro non viene usato conformemente alla sua destinazione — la Commissione usa in proposito il termine «frode» — non sussiste nessun interesse degno di tutela ad evitare un onere maggiore. Chi propugna questa tesi dimentica che il primo acquirente del burro non è necessariamente la stessa persona che lo usa in modo non conforme a quello prescritto e che, pertanto, il maggior onere nell'ambito del conguaglio monetario può facilmente colpire la persona sbagliata.
2)
È senz'altro esatto, poi, che il sistema istituito dal regolamento n. 1259/72 non comporta alcun limite determinato per quanto concerne gli oneri da sopportare nel caso di uso non conforme a quanto previsto poiché, per effetto delle disposizioni in materia di cauzione, l'acquirente del burro può subire la perdita non solo della differenza tra il prezzo minimo di vendita e il prezzo di mercato, ma anche di un'ulteriore somma, e inoltre perché spesso il prezzo effettivamente offerto e pagato è superiore al prezzo minimo di vendita. Tuttavia, se — come ha sottolineato la stessa Commissione — le norme in materia di controllo e di sanzione del regolamento n. 1259/72 debbono considerarsi sufficienti per garantire il conseguimento dello scopo perseguito dallo stesso regolamento, non si capisce bene in che modo si giustifichino ulteriori sanzioni nell'ambito del conguaglio monetario nel caso in cui il burro venga usato per scopi diversi da quelli prescritti.
3)
Infine, per escludere l'ipotesi che il legislatore abbia effettivamente voluto comminare dette sanzioni si può osservare che nell'art. 20 manca una disposizione come quella figurante nell'art. 18 (che, a proposito della sanzione consistente nella perdita della cauzione, tiene conto dei casi di forza maggiore). Si deve inoltre ammettere che le conseguenze considerate lecite dalla Commissione sarebbero discriminatorie poiché siffatte ulteriori sanzioni troverebbero applicazione solo in caso di operazioni internazionali (quando il burro, prima di essere usato per uno scopo diverso da quello prescritto, è esportato da uno Stato a moneta forte), mentre nel caso di uso non conforme nello Stato in cui il burro è stato acquistato (senza, cioè, che il burro attraversi la frontiera) l'unica sanzione sarebbe la perdita della cauzione. Ora, difficilmente ciò può ritenersi giustificato.
b)
D'altra parte, nel corso del procedimento, è anche risultato chiaro che la concessione a posteriori dell'importo compensativo monetario — di cui si discute nella causa principale — non è, ad esempio, atta a contrastare, per così dire, lo scopo del regolamento n. 1259/72. La ricorrente ha dimostrato con vari esempi che la perdita della cauzione, perlomeno se connessa con la riscossione a posteriori dell'importo compensativo monetario, è sufficiente ad escludere guadagni ingiustificati persino in caso di concessione a posteriori dell'importo compensativo monetario, e anche la Commissione ha ammesso che, in circostanze normali, la concessione a posteriori dell'importo compensativo non consente alcun guadagno derivante dal gioco delle monete.
Per quanto riguarda l'assunto della Commissione secondo cui la situazione potrebbe essere diversa in determinate circostanze ben precise — ad esempio qualora sul mercato del burro si verifichino aumenti di prezzo da una stagione all'altra, qualora la persona che costituisce la cauzione e quella che effettua l'operazione che implica un passaggio di frontiera all'atto del quale l'importo compensativo viene pagato o riscosso, non siano identiche, oppure qualora in un paese a moneta deprezzata si abbiano aumenti di prezzo in quanto il tasso verde della moneta viene adeguato al corso normale —, si può opporre, anche riguardo alla conclusione secondo cui considerazioni di questo genere giustificano il suo punto di vista, quanto segue:
1)
Se ho ben capito, l'elasticità introdotta con l'andar del tempo, della disciplina della cauzione deve per l'appunto consentire di tener conto della prima delle situazioni sopra menzionate; se tuttavia ciò non si potesse fare in maniera del tutto soddisfacente, sarebbe ovvio modificare la disciplina della cauzione, piuttosto che accettare gli inconvenienti connessi manifestamente con l'interpretazione dell'art. 20 del regolamento n. 1259/72 che la Commissione considera corretta.
2)
Per quanto riguarda il caso menzionato in secondo luogo, è senz' altro sicuro che il primo acquirente del burro a prezzo ridotto, che ha costituito la cauzione, la ripercuote, con un apposito accordo, sui successivi acquirenti, e quindi anche sugli utilizzatori intermedi che effettuano l'operazione comportante l'attraversamento della frontiera e la prima trasformazione del prodotto. Pare quindi difficile immaginare che, in caso di accertamento successivo della non conformità del burro alla destinazione prescritta, l'acquirente intermedio di uno Stato a moneta debole, senza essere interessato dalla perdita della cauzione, ottenga soltanto, a posteriori, la differenza rispetto all'importo compensativo intero, fruendo in tal modo di un vantaggio non meritato.
3)
Infine, per quanto riguarda l'ipotesi menzionata da ultimo, si deve considerare che in pratica non è, manifestamente, mai successo finora che l'importo compensativo monetario fosse riscosso a posteriori in caso di esportazione del burro in un paese a moneta debole e di successivo impiego dello stesso per scopi non conformi a quelli prescritti; in effetti, la prassi disapprovata dalla Commissione viene applicata, come abbiamo sentito, soltanto nella Repubblica federale di Germania, successivamente all' esportazione temporanea in un paese a moneta debole, e occorre inoltre che i provvedimenti di rettifica siano diventati esecutivi. La stessa Commissione ammette che i casi da essa presi in considerazione costituiscono ipotesi eccezionali, in cui le speculazioni intese ad ottenere un guadagno sfruttando il gioco delle monete costituiscono essenzialmente la conseguenza di eventi fortuiti. Se tuttavia non fosse effettivamente possibile trovare uno specifico rimedio — come la Commissione ritiene indispensabile — nell'ambito della disciplina degli importi compensativi monetari, ritengo che i guadagni monetari che la Commissione mostra di temere in casi eccezionali sarebbero più accettabili degli altri svantaggi menzionati in precedenza e connessi all'interpretazione dell'art. 20 del regolamento n. 1259/72, ch'essa propugna.
3.
Di conseguenza, propongo che la questione sollevata dal Finanzgericht di Amburgo venga risolta, come raccomandano la ricorrente nella causa principale nonché lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, nel modo seguente:
Il regolamento n. 974/71 va interpretato, con riguardo al regolamento n. 1259/72, nel senso che, nel caso in cui, in occasione dell'esportazione di burro di ammasso sia stato pagato, conformemente all'art. 20 del regolamento n. 1259/72, un importo compensativo ridotto, ma il burro concentrato fabbricato a partire dal burro suddetto non sia stato usato in conformità al regolamento n. 1259/72 e sia stato perciò gravato, dopo la reimportazione, della differenza rispetto all'importo compensativo intero, dev'essere del pari concessa a posteriori la differenza rispetto all'importo compensativo intero pagato all'atto dell'esportazione.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 28 giugno 1979, causa 217/78 — SA Nicolas Corman Sc Fils/Hauptzollamt Aachen-Süd —, Racc. 1979, pag. 2287.
( 3 ) Sentenza 28 giugno 1979, causa 217/78 — SA Nicolas Corman & Fils/Hauptzollamt Aachen-Süd —, Race. 1979, pag. 2287.
( 4 ) Sentenza 28 giugno 1979, causa 217/83 — SA Nicolas Corman & Fils/Hauptzollamc Aachen-Süd —, Racc. 1979, pag. 2287.
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