CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 14 LUGLIO 1983 ( 1 )
Signor Presidènte,
signori Giudici,
Il 4 febbraio 1981 veniva pubblicato un bando di concorso per l'assunzione di assistenti in categoria B 2/B 3. Nelle condizioni di partecipazione era specificato che taluni candidati sarebbero stati esclusi, in particolare quelli in possesso di un diploma di laurea conseguito al termine di un corso di studi, almeno triennale, di livello universitario ovvero quelli che si trovassero all'ultimo anno di un corso del genere. A quanto si sostiene, il motivo dell'inserimento di tali condizioni risiede nel fatto che la Commissione seguiva la politica di impedire ai laureati di concorrere con candidati privi di formazione universitaria ai fini della copertura di posti di categoria B. Ci si proponeva altresì il fine auspicabile di evitare l'eventualità di laureati bloccati in posti di livello B per il resto della loro carriera.
Il concorso, nella fattispecie, prevedeva prove scritte e orali. Il 9 marzo 1981, la sig.ra Verli-Wallace, all'epoca in servizio presso la Commissione come impiegata in prova in grado B 4, presentava domanda di partecipazione al concorso. Nell'atto di candidatura essa dichiarava, sotto il titolo «studi universitari seguiti», di aver seguito il corso di laurea in giurisprudenza presso l'Università di Atene dal 1970 a «oggi». Essa aggiungeva di dover ancora superare tre materie — diritto civile, diritto commerciale e diritto penale — per poter conseguire la laurea. Dall'atto di candidatura risulta ch'essa era stata in servizio presso l'ufficio delle Comunità europee ad Atene dal 1976 al 24 febbraio 1981 e, successivamente, dal 25 febbraio 1981, era passata al servizio documentazione della DG V della Commissione a Bruxelles.
Con lettera 15 aprile 1981, il capodivisione assunzioni comunicava alla Verli-Wallace ch'essa era stata ammessa alle prove scritte. A seguito dei risultati ottenuti in tali prove, veniva comunicato alla stessa, con lettera 24 giugno, la sua ammissione alle prove orali. Essa partecipava a tali prove il 13 luglio 1981. Nel corso del colloquio, e non è chiaro in quale momento la conversazione aveva luogo, le veniva domandato se essa potesse sostenere i rimanenti esami ad Atene e conseguire il diploma di laurea entro la fine del 1981. Esiste qualche discordanza in ordine ai precisi termini della risposta dell'interessata. Per la Commissione è stato riferito alla Corte che la Verli-Wallace aveva semplicemente affermato di essere in grado di ottenere il diploma di laurea qualora avesse sostenuto con esito positivo gli esami. D'altro canto, secondo la sua versione, l'interessata, pur avendo riconosciuto in un primo momento di essere in condizione di sostenere gli esami e di conseguire il diploma in caso di esito positivo, avrebbe precisato che ciò era possibile solo teoricamente. Tenuto conto del fatto ch'essa lavorava, in quel momento, a tempo pieno a Bruxelles, le era praticamente preclusa tale possibilità.
In base ai fatti sembra probabile che la versione del colloquio addotta dalla Verli-Wallace sia sostanzialmente esatta e che anche se essa intendeva ammettere la teorica possibilità, da parte sua, di ultimare gli studi nel corso del 1981, tale eventualità non era realistica.
A seguito di detto colloquio, veniva comunicato all'interessata, il 9 settembre 1981, che essendo in condizione di terminare il suo corso di laurea ad Atene nell'ottobre 1981, conseguendo così un diploma di laurea, essa, di conseguenza, non era ammessa a partecipare al concorso. Pertanto, si aggiungeva, la commissione esaminatrice era costretta ad annullare la propria decisione di ammissione dell'interessata al concorso. Avverso tale decisione, essa proponeva, a norma dello Statuto del personale, un reclamo che rimaneva senza risposta e va pertanto considerato oggetto di una decisione implicita di rigetto. Essa domanda ora alla Corte l'annullamento della decisione della commissione esaminatrice e della decisione implicita di rigetto del suo reclamo da parte della Commissione. Essa domanda altresì alla Corte di ordinare la sua iscrizione sull'elenco degli idonei in esito al concorso asserendo di aver superato sia le prove scritte sia quelle orali.
Per i motivi addotti dalla Commissione nelle sue difese scritte, sarei del parere di rigettare la domanda della ricorrente di annullare la decisione implicita di rigetto del suo reclamo avendo questa carattere meramente confermativo della decisione della commissione esaminatrice. Il problema fondamentale è quello di stabilire se la decisione della commissione esaminatrice è legittima. In conformità a precedenti pronunce della Corte la domanda di annullamento di tale decisione va considerata in termini ai fini del presente ricorso, presentato il 26 maggio 1982.
La prima censura consiste nella tesi secondo cui la commissione esaminatrice non può «annullare» una sua precedente decisione. Sono stati presentati alla Corte molti argomenti per dimostrare che un collegio non può giuridicamente annullare una decisione da esso stesso adottata. Per quanto nella lettera del capodivisione assunzioni venga in effetti impiegato il termine «annullare», sarei del parere di accogliere l'argomento, addotto dall'avvocato della Commissione, secondo cui deve correttamente guardarsi non alla forma ma alla sostanza. In realtà, nella fattispecie, la commissione esaminatrice intendeva revocare o modificare la sua precedente decisione di ammissione dell'interessata. Ciò avveniva sul presupposto che era stato commesso un errore. Sarei anche d'accordo nell'ammettere che se si era presentata la necessità di effettuare una modifica del genere, era compito della stessa commissione esaminatrice, come sostiene l'avvocato della Commissione, procedere alla modifica. A mio modo di vedere, l'organo suddetto, chiaramente, non veniva a trovarsi «functus officio» e non intendeva annullare in senso tecnico la sua decisione originaria. Di conseguenza respingerei questo primo argomento della ricorrente.
Viene poi sostenuto che, in ogni caso, la decisione presa non è stata adottata entro un termine ragionevole. Alla luce delle circostanze del caso di specie, mi sembra che, ove la modifica fosse legittima, essa sia stata effettuata entro un termine ragionevole come sostenuto dall'avvocato della Commissione.
In terzo luogo, si afferma che la commissione esaminatrice è giunta ad una conclusione erronea e che la Verli-Wallace non era da considerare esclusa dal concorso in quanto si trovasse all'ultimo anno di università.
A quanto risulta dagli atti, l'interessata si era iscritta nel febbraio 1968 al primo anno di corso per l'anno accademico 1968/1969. Dopo alcuni anni di studi universitari, essa si trovava iscritta al quarto anno di corso nell'anno accademico 1974/75. Alla Corte non risulta esattamente cosa sia avvenuto durante gli anni intercorsi. Risulta che, di norma, gli studenti che concludono i quattro anni del corso di laurea in giurisprudenza sostengono subito gli esami scritti e orali, entro la fine del corso di laurea o dopo. È tuttavia possibile che un candidato sostenga gli esami orali in seguito e, anche se in via eccezionale, ciò si è verificato di fatto. La Verli-Wallace era di conseguenza tenuta a sostenere gli esami orali prima di poter conseguire il diploma di laurea ma non era obbligata, secondo i regolamenti universitari, ad essere iscritta all'università per gli anni accademici in cui essa sosteneva detti esami orali.
Di fatto, essa sosteneva esami orali, con esito positivo, in otto casi: due volte nel 1975, una nel 1977; tre nel 1980 e, successivamente, superava un'altra prova nell'ottobre 1981. È tuttavia chiaro che, perfino alla data ormai del 13 settembre 1982, essa doveva ancora essere esaminata nelle tre discipline in precedenza menzionate: una materia restante, a quanto pare, dal terzo anno e le altre facenti parte dell'esame finale per il diploma di laurea.
Va tenuto conto, interpretando la condizione stabilita nelle norme di partecipazione, che l'esclusione non riguarda semplicemente chi si trovi ad essere studente, né chi si trovi in condizione di presentarsi a sostenere un esame finale. Èssa riguarda esclusivamente chi si trovi all'ultimo anno di un corso di studi universitari. Va stabilito se la Verli-Wallace, in base ai fatti di causa, fosse in tale condizione.
A prima vista potrebbe sembrare che per studente all'ultimo anno di università debba intendersi chi segue effettivamente un corso di laurea o studi di livello equivalente. È stata sostenuta la tesi secondo cui un tale studente debba essere «iscritto» onde poter essere considerato all'ultimo anno. Io non sarei d'accordo sul fatto che sia essenziale che uno studente debba necessariamente figurare iscritto ad un particolare anno del corso di laurea per essere considerato all'ultimo anno di università. Io propenderei per ritenere che tale espressione non debba necessariamente essere così limitata come viene sostenuto in quanto, chiaramente, è possibile che uno studente si prepari a conseguire una laurea sia privatamente, sia seguendo un corso per corrispondenza.
D'altro canto, a mio parere, per poter escludere un candidato deve risultare chiaro che lo stesso ha seguito un corso di laurea e si è proposto di concluderlo entro dodici mesi sostenendo gli esami che, in caso di esito positivo, consentirebbero la conclusione del corso di studi. Il fatto che uno studente possa non superare gli esami entro un anno e debba eventualmente sostenerli di nuovo in un anno seguente, non impedisce ch'egli si trovi all'ultimo anno di corso.
Concordo con la tesi espressa da entrambi gli avvocati secondo cui l'elemento di cui tener conto al riguardo è la data di presentazione, da parte dell'interessato, dell'atto di candidatura. Nella presente controversia ritengo, in base ai fatti che risultano alla Corte, che esistesse solo una possibilità teorica che la Verli-Wallace ultimasse gli esami e conseguisse il diploma di laurea entro l'anno. Essa aveva appena iniziato la sua attività presso la Commissione a Bruxelles. Essa non aveva manifestato una chiara intenzione di sostenere i rimanenti esami entro l'anno e, per la verità, mancano prove evidenti del fatto ch'essa seguisse attivamente un corso di studi. Mi sembra improbabile che, all'epoca, essa intendesse ultimare gli esami o conseguire la laurea. Di conseguenza, a quanto risulta, qualunque sia stata la posizione dell'interessata fra il 1975 e il 1981, riterrrei, nella fattispecie, non dimostrato ch'essa si trovasse all'ultimo anno di un corso di laurea alla data che viene in rilievo ai sensi della condizione stabilita nel bando di concorso.
A mio parere, la conclusione opposta sarebbe estremamente artificiosa. Nel caso in cui si intendessero escludere da un concorso candidati che fossero nella stessa posizione della Verli-Wallace mi sembra che dovrebbe allora impiegarsi una diversa formulazione. Di conseguenza, riterrei che la commissione esaminatrice fosse nel giusto quando ha ammesso in un primo momento l'interessata al concorso ed abbia errato quando ha inteso annullare la sua decisione originaria.
La Verli-Wallace sostiene poi che se, contrariamente alla conclusione a cui sono giunto, essa si fosse trovata all'ultimo anno di università ai sensi del bando, una volta ammessa, al concorso avrebbe acquisito un diritto a continuare a partecipare ad esso ovvero una legittima aspettativa ad essere a ciò autorizzata. Non concorderei con tale affermazione presa in senso generale. A mio parere, nel caso in cui la non ammissibilità ad un concorso sia espressa in termini chiari, ed un candidato inizialmente ammesso si riveli chiaramente privo dei requisiti necessari, esso può essere escluso dall'elenco degli idonei anche dopo esservi stato inizialmente iscritto e, in ogni caso, prima della conclusione definitiva del concorso. Supponiamo, ad esempio, che sia stato bandito un concorso per laureati in scienze economiche. Nel caso in cui un candidato che avesse semplicemente dichiarato di essere in possesso di una laurea fosse ammesso al concorso e venisse successivamente accertato che egli fosse laureato in ingegneria, a mio modo di vedere non può sostenersi, quali che siano gli altri diritti che possa vantare, ch'egli abbia acquisito un diritto o una legittima aspettativa a continuare a partecipare al concorso.
D'altro canto, nel caso in cui la condizione espressa si presti a più possibili interpretazioni e la commissione esaminatrice, con piena cognizione di tutti i pertinenti elementi di fatto dichiarati dal candidato, lo ammetta al concorso, questi può allora ben essere titolare di una legittima aspettativa a poter proseguire il concorso e a che la commissione esaminatrice non sia legittimata a decidere, in seguito, di adottare una diversa, possibile interpretazione delle condizioni di ammissione. Naturalmente, ove i fatti non fossero pienamente resi noti (come, nel caso presente, se la Verli-Wallace avesse avuto l'intenzione di sostenere gli esami ma lo avesse nascosto) sarebbe a mio parere assolutamente impensabile che un candidato in questa posizione fosse titolare di una legittima aspettativa, ovvero di un diritto quesito, a proseguire il concorso.
Ove nella presente controversia la Corte giunga alla conclusione che l'interessata si trovava all'ultimo anno di università, a mio modo di vedere, dato che questa ha chiaramente precisato nell'atto di candidatura di proseguire gli studi universitari e di dover ancora sostenere degli esami, tenuto conto delle possibili interpretazioni alternative del significato della condizione di ammissione, sarebbe dunque equo, in via eccezionale, ritenerla titolare, nella fattispecie, di una legittima aspettativa a poter proseguire il concorso.
Dal canto mio, tuttavia, preferirei fondare l'annullamento della decisione della commissione esaminatrice sul fatto che l'interessata non rientrava, in base ad una corretta interpretazione della stessa formulazione adottata dalla Commissione, fra i candidati esclusi dalla partecipazione.
Viene altresì sostenuto, per la Verli-Wallace, ch'essa era titolare degli stessi diritti quesiti o di una legittima aspettativa in quanto ammessa al precedente concorso n. 303 in cui essa era stata accettata sia come candidata sia, alla fine, come dipendente in prova delle Comunità. Le condizioni di esclusione erano le stesse sotto tutti gli aspetti sostanziali. Essa aveva dichiarato che i suoi studi universitari si erano svolti fra il 1970 e il 1976 e che non aveva ancora conseguito la laurea in giurisprudenza. Dal canto mio respingerei questa tesi. Non ritengo che il fatto che l'interessata sia stata ammessa al precedente concorso e che sia stata assunta, a seguito di un errore d'interpretazione delle condizioni di ammissione, le abbia attribuito un diritto quesito a partecipare al concorso di cui è causa.
Viene poi sostenuto per la ricorrente, che, nella fattispecie, la stessa aveva il diritto di essere iscritta nell'elenco degli idonei. Per quanto mi riguarda non concorderei con tale affermazione. Non esisteva alcuna prova, anche prima del-l'udienza odierna, da cui risultasse che, a seguito di una decisione della commissione esaminatrice, l'interessata aveva superato la prova orale. Viene ora riferito alla Corte, e va a mio parere riconosciuto, che la commissione esaminatrice, nella fattispecie, non aveva preso decisioni di merito sul caso dell'interessata. Inoltre, è stato sostenuto che non è logico che chi sia laureato, ovvero si trovi all'ultimo anno di un corso di studi universitari, e che sia già dipendente della Commissione debba essere escluso da un successivo concorso. Indipendentemente dal suo fondamento logico, mi pare che questo non sia un argomento che la ricorrente possa addurre nella presente controversia in quanto non è diretto contro il bando di concorso in base ad una discriminazione ovvero in base ad una violazione di un principio di proporzionalità.
Di conseguenza, nel caso presente, ritengo che vada annullata la decisione della commissione esaminatrice di escludere l'interessata dall'ulteriore partecipazione al concorso e che debba ordinarsi che la suddetta commissione, ove possa essere riconvocata, la consideri quale candidata alle prove orali. Qualora tale commissione esaminatrice non possa essere riconvocata sarà allora necessario prendere accordi perché un'altra commissione esaminatrice continui le prove orali.
Mi sembra equo in questo caso che la Commissione sia condannata a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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