CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 10 MARZO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il Finanzgericht di Amburgo vi ha presentato una domanda di pronunzia pregiudiziale relativa alla validità di talune disposizioni dei regolamenti della Commissione 30 aprile 1979, n. 851, e 29 giugno 1979, n. 1309, che fissano le restituzioni da applicarsi all'esportazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso.
I — Gli antefatti sono i seguenti:
La società Nordgetreide, con sede in Lubecca, che importa e trasforma cereali, esportava in Polonia, tra il 1o agosto 1979 (inizio della stagione 1979/1980) e il 31 agosto successivo, e tra il 5 e il 26 settembre 1979, 1400 e, rispettivamente, 1000 tonnellate di fiocchi d'orzo compresi nella voce doganale 11.02 E I b) 1 aa) (fiocchi d'orzo aventi un tenore di cenere, calcolato sulla materia secca, inferiore o pari all'I % in peso ed un tenore di cellulosa grezza, calcolato sulla materia secca, inferiore o pari al 9 % in peso).
Così come l'orzo dal quale deriva, il suddetto prodotto di prima trasformazione rientra nell'organizzazione comune del mercato dei cereali ( 2 ). La società interessata aveva presentato due domande di licenza d'esportazione al competente ente tedesco il 31 maggio e il 31 luglio 1979, chiedendo inoltre la fissazione anticipata delle restituzioni (e degli importi compensativi monetari), la cui concessione è contemplata dall'art. 16, n. 2, 4o comma, del predetto regolamento per le esportazioni effettuate entro la data di scadenza della licenza.
Le restituzioni relative alle due operazioni venivano liquidate al tasso di 396,26 DM (163,55 ECU) e di 293,12 DM (128,01 ECU) la tonnellata.
La restituzione in vigore alle date della presentazione delle domande di licenza (31 maggio e 31 luglio 1979) veniva corretta in funzione del prezzo d'entrata dell'orzo (prodotto base) valido nei mesi dell'esportazione del prodotto trasformato, cioè nell'agosto e nel settembre 1979.
Le modalità di detta correzione sono stabilite dall'art. 7, 2o comma, 2a frase, del regolamento del Consiglio 29 agosto 1975, n. 2744, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso. Ai termini di questa disposizione, «l'adeguamento viene effettuato aumentando o diminuendo la restituzione della differenza tra i prezzi d'entrata validi, per tonnellata del prodotto di base, rispettivamente nel mese della domanda e in quello dell'esportazione, moltiplicata per i coefficienti indicati nella colonna 4 dell'allegato I e corrispondenti al prodotto trasformato in questione».
Per quanto concerne i fiocchi d'orzo questo coefficiente è pari a 2,00.
L'importo delle restituzioni da applicarsi alle date della prestazione delle domande di licenza (31 maggio e 31 luglio 1979) era stato fissato con regolamento della Commissione 30 aprile 1979, n. 851, in 163,55 ECU la tonnellata di fiocchi e con regolamento 29 giugno 1979, n. 1309, in 128,01 ECU la tonnellata di fiocchi.
Per il calcolo dell'importo delle restituzioni si deve stabilire l'incidenza sul costo di produzione del prodotto «fiocchi» del prelievo fissato per il prodotto base «orzo». Essa determina l'elemento mobile del prelievo riscosso sul prodotto trasformato ( 3 ).
Nella fattispecie la Nordgetreide ha costatato che detta incidenza è stata quantificata in 1,5 invece che in 2,00, coefficiente adottato per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo ( 4 ) preso in considerazione per correggere l'importo delle restituzioni ( 5 ).
Ne consegue naturalmente una differenza nell'importo della restituzióne che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere, per quanto concerne le esportazioni effettuate nel settembre 1979, di 146,48 o di 195,30 ECU (invece di 105,31).
La Nordgetreide accetterebbe il più basso di questi importi (146,48), ma sostiene che comunque il coefficiente da applicarsi al prodotto base per il calcolo della restituzione concessa per il prodotto trasformato al momento della domanda di fissazione anticipata dev'essere pari al coefficiente applicato per adeguare il prezzo d'entrata dello stesso prodotto base in funzione degli aumenti mensili del prelievo operati tra la data della fissazione anticipata e il giorno dell'esportazione. Essa ha pertanto protestato contro la riduzione da 2,00 a 1,5 del coefficiente per il calcolo dell'importo della restituzione prima dell'adeguamento, in quanto per effetto di tale riduzione la quantità di prodotto base dalla quale sono ricavati i fiocchi esportati dalla Comunità si considera inferiore alla quantità di prodotto base presa in considerazione per l'adeguamento dell'importo della restituzione.
L'ufficio doganale si è richiamato alla lettera della normativa comunitaria, ch'esso si è limitato ad applicare.
Questi i termini della controversia nell'ambito della quale il Finanzgericht di Amburgo vi chiede se le restituzioni fissate nei regolamenti della Commissione nn. 851/79 e 1309/79 per i fiocchi d'orzo siano valide con riguardo al regolamento del Consiglio n. 2744/75 e, in caso negativo, quali siano le conseguenze giuridiche dell'invalidità di dette restituzioni.
II —
1.
A norma del combinato disposto dall'art. 2, n. 1, e dell'allegato I, quarta colonna, del regolamento del Consiglio n. 2744/75, l'elemento mobile del prelievo all'importazione di fiocchi d'orzo (prodotto trasformato) da paesi terzi è pari a quello da applicarsi all'orzo (prodotto base), moltiplicato per il coefficiente 2,00.
Queste disposizioni costituiscono attuazione dell'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 2727/75, a tenore del quale l'elemento mobile del prelievo sui prodotti trasformati ottenuti da prodotti base corrisponde «all'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi fissati per tali prodotti di base».
La scelta del suddetto coefficiente è giustificata da una considerazione d'indole tecnica: per ottenere una tonnellata di fiocchi d'orzo occorrono due tonnellate di orzo.
La Nordgetreide non esprime gravi dubbi sulla compatibità col diritto comunitario di tale scelta e, comunque, il giudice nazionale non solleva la questione della sua validità.
2.
La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene determinata tenendo conto in particolare dei quantitativi di prodotto base presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo (art. 6, n. 1, del regolamento n. 2744/75).
Questa disposizione va considerata in relazione all'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento, che fa riferimento al coefficiente 2,00 fissato per i fiocchi d'orzo (colonna 4 dell'allegato I).
Si deve però rilevare che, se per produrre una tonnellata di fiocchi d'orzo occorrono di regola due tonnellate d'orzo, da questo quantitativo si possono inoltre ottenere, in media, prescindendo dai chicchi periati e dallo «sfrido»:
—
30-35 % di semole e semolini d'orzo (sottovoce 11.02 A III a),
—
12-15 % di un prodotto derivato composto di tegumenti e di parti del nucleo farinoso del chicco d'orzo; questo prodotto viene esportato sotto forma di «pellets» come alimento zootecnico (crusche, stacciature ed altri residui di cui alla sottovoce 23.02 A II a).
Orbene, anche l'esportazione di questi prodotti dà diritto alla restituzione ( 6 ).
Secondo la Commissione, poiché l'applicazione del coefficiente 1,5 ripercuote già sul prodotto trasformato «fiocchi» l'intero importo della restituzione concernente il prodotto base «orzo», l'applicazione del coefficiente 2,00 si risolverebbe nel cumulare le restituzioni relative ai vari prodotti derivati, attraverso lo stesso procedimento di trasformazione, dello stesso prodotto base.
Di conseguenza, la scelta del coefficiente per il calcolo della restituzione non deve portare all'attribuzione, per i fiocchi ottenuti da un determinato quantitativo d'orzo, di un importo pari alla somma degli importi concessi per i vari prodotti trasformati, anche se viene fissato un diverso coefficiente, più elevato, per il calcolo del prelievo che colpisce lo stesso quantitativo d'orzo impiegato per produrre il solo prodotto trasformato «fiocchi».
Nel preambolo dei regolamenti contestati si fa riferimento innazitutto all'art. 2 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2746, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento n. 2727/75 (ivi compresi, pertanto, i fiocchi d'orzo) ed ai criteri generali in base ai quali viene fissato l'importo delle restituzioni.
Si fa inoltre menzione dell'art. 6 del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744, che stabilisce i criteri specifici da osservare per il calcolo della restituzione per i prodotti trasformati.
Ora, è vero che tra questi criteri specifici figurano i quantitativi di prodotto base presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo (lett. b)), ma il suddetto art. 6 prescrive del pari che occorre tener conto del cumulo eventuale delle restituzioni che si applicano ai vari prodotti frutto dello stesso processo di trasformazione e derivati dallo stesso prodotto base (lett. c)).
La scelta del coefficiente 1,5 nei regolamenti di cui trattasi è giustificata in particolare dalla considerazione che «il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale».
3.
Questa motivazione mi sembra conforme alla normativa comunitaria così com'è stata interpretata da questa Corte.
Nelle sentenze 15 ottobre 1980 ( 7 ), avete dichiarato che, per quanto concerne il calcolo degli importi compensativi monetari, è illegittimo applicare integralmente un coefficiente di trasformazione senza tener conto dei prodotti derivati nel caso in cui tale applicazione comporti una compensazione eccessiva.
A mio avviso, pertanto, la Commissione, nel calcolare l'importo delle restituzioni da concedere per i fiocchi d'orzo, ha correttamente applicato, per analogia, un principio sancito nella vostra giurisprudenza.
4.
Il rapporto di equivalenza (1,5) su cui sono basati gli importi fissati nei regolamenti contestati non implica che la quantità d'orzo effettivamente trasformata dai fabbricanti di «fiocchi» non corrisponda alla quantità che si considera essere stata impiegata.
Perché la tesi della Nordgetreide fosse accoglibile, il calcolo dell'importo della restituzione dovrebbe corrispondere esattamente a quello del prelievo. Tuttavia così non è, poiché queste due tecniche sono state elaborate in funzione di scopi diversi. Come ha scritto il Gilsdorf ( 8 ), «poiché i prelievi hanno essenzialmente una funzione di protezione, mentre nel fissare le restituzioni si tiene spesso conto, oltre che dell'esigenza di decongestionare il mercato, di elementi di politica commerciale; i metodi di calcolo dei due importi differiscono notevolmente tra loro; di regola, il prelievo è superiore alla restituzione».
La restituzione per i prodotti trasformati è concessa indipendentemente dalla riscossione del prelievo sul prodotto base, prescindendo dal fatto che questo sia stato importato da paesi terzi (con prelievo) o sia originario della Comunità (senza prelievo).
Mentre il prelievo è calcolato quotidianamente, in funzione della differenza tra il prezzo d'entrata e i prezzi mondiali cif, la restituzione non è automatica; essa dev'essere fissata solo una volta al mese, con riserva di modifiche tra una fissazione e l'altra (in generale a cadenza settimanale). Quando essa si applica, il suo importo viene determinato in funzione sia della politica commerciale della Comunità sia della differenza tra i prezzi comunitari fob ed i prezzi praticati sul mercato mondiale.
Nel caso dei prodotti trasformati derivati da talune varietà di cereali raccolti nella Comunità la restituzione non è esattamente pari all'importo della differenza tra il prezzo d'entrata e le quotazioni mondiali, poiché l'operatore che trasforma detti cereali li acquista non già al prezzo d'entrata, ma a quello, inferiore, praticato sul mercato interno. Così, per talune paste alimentari di cui all'allegato B del regolamento n. 2727/75 (prodotti che non figurano nell'allegato II al quale rinvia l'art. 38 del Trattato), la restituzione non corrisponde esattamente all'incidenza del prelievo riscosso sul prodotto base.
Il ricorso allo strumento della restituzione — a carico del FEAOG — è, in via di principio, giustificato solo per i cereali raccolti negli Stati membri e di cui si accumulano eccedenze nella Comunità. In particolare, per i prodotti trasformati a base d'orzo, cereale la cui produzione è sovrabbondante nella Comunità, l'importo delle restituzioni all'esportazione non è affatto della stessa grandezza di quello dei prelievi all'importazione.
D'altra parte, il sistema delle maggiorazioni mensili da applicare al prezzo d'entrata dell'orzo nel corso della stagione di vendita per tener conto delle spese di magazzinaggio e della necessità di uno smaltimento delle scorte conforme alle esigenze del mercato ( 9 ) è atto a favorire l'esportazione di prodotti trasformati nella Comunità a partire da cereali importati da paesi terzi. In conseguenza dell'applicazione di dette maggiorazioni, può accadere che la restituzione versata all'esportazione di questi prodotti superi il prelievo effettivamente riscosso sul prodotto base importato. Questo vantaggio non è giustificato quando sia possibile fissare in anticipo le restituzioni.
5.
Da quanto precede risulta che la Commissione, dopo aver sentito il parere del Comitato di gestione «cereali» ( 10 ), gode di un certo potere discrezionale nel decidere circa l'opportunità della concessione di una restituzione, e nel fissare l'importo della stessa, sia per il prodotto base sia per uno o per tutti i prodotti trasformati da questo derivati.
L'art. 16, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 2727/75 dispone espressamente che, «nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, come tali o sotto forma di merci di cui all'allegato B (cioè soprattutto prodotti dell'industria molitoria e dell'industria dell'amido), sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione».
Le modalità della fissazione della restituzione, nonché del suo correttivo, sono del pari stabilite e possono essere applicate totalmente o parzialmente al prodotto di cui trattasi nella fattispecie (art. 16, n. 4, 3o comma).
È necessario stabilire un equilibrio tra l'impiego di prodotti base di origine comunitaria ai fini dell'esportazione di prodotti trasformati in determinati paesi terzi e l'impiego di prodotti base provenienti da questi paesi e «perfezionati» nella Comunità. Per evitare distorsioni della concorrenza e garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, la Commissione può legittimamente tener conto del fatto che i trasformatori, approfittando — del pari legittimamente — del passaggio da una stagione di vendita all'altra, della fissazione anticipata delle restituzioni e dell'andamento delle monete, potrebbero impiegare cereali comunitari o importati da paesi terzi a condizioni particolarmente favorevoli pur fruendo di restituzioni particolarmente elevate.
III —
Dato che l'importo delle restituzioni all'esportazione di fiocchi d'orzo non è stato determinato, negli allegati dei regolamenti della Commissione nn. 851/79 e 1309/79, in violazione del regolamento del Consiglio n. 2744/75, la seconda questione sottopostavi dal giudice nazionale è priva di oggetto.
Tuttavia, poiché detto giudice vi ha chiesto espressamente di pronunziarvi sulle conseguenze giuridiche dell'eventuale «invalidità» di questa determinazione, osserverò ancora quanto segue.
Nell'ambito dell'art. 177, come del resto in caso di annullamento su ricorso diretto, l'istituzione che ha emanato l'atto invalido è tenuta ad adottare gli eventuali provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, senza che ciò pregiudichi l'applicazione di questa sentenza, da parte del giudice nazionale, al caso sul quale è chiamato a pronunziarsi.
Spetta pertanto alla sola Commissione, nell'ambito del precedimento del Comitato di gestione, fissare le restituzioni e quindi, in caso di invalidità, scegliere fra i due metodi suggeriti dalla Nordgetreide, (applicazione del coefficiente 1,5 o 2,00 sia all'importo della restituzione sia al correttivo).
Dato, però, che la Commissione ha «applicato da qualche tempo il coefficiente di trasformazione» criticato, vi propongo di attenervi alla soluzione che avete adottato nelle cause sfociate nelle sentenze 15 ottobre 1980, dichiarando che l'invalidità del sistema di calcolo delle restituzioni fissate per i fiocchi d'orzo nei regolamenti nn. 851/79 e 1309/79 non può rimettere in discussione i versamenti effettuati dallo Hauptzollamt, in base a detti regolamenti, per il periodo anteriore alla data della vostra sentenza.
Non dovrete comunque risolvere la seconda questione se, accogliendo il mio suggerimento, dichiarerete che:
—
gli importi delle restituzioni all'esportazione di fiocchi d'orzo fissati nei regolamenti della Commissione nn. 851/79 e 1309/79 sono conformi al regolamento del Consiglio n. 2744/75.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Art. 1, lett. d), e allegato A del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727.
( 3 ) Art. 14, n. 1, A, a), del regolamento n. 2727/75.
( 4 ) Art. 2 del regolamento n. 2744/75.
( 5 ) Art. 7, 2o comma, del regolamento n. 2744/75.
( 6 ) Fissata, dai regolamenti criticati, in 169,00 e 132,27 ECU la tonnellata per il primo e in 25,08 e 24,01 ECU la tonnellata per il secondo.
( 7 ) Providence agricole de la Champagne, Racc. 1980, pag. 2823; Maïseries de Beauce, Race. 1980, pag. 2883.
( 8 ) «Der Wa'hrungsausgleich aus rechtlicher Sicht», Colonia 1978, pag. 13.
( 9 ) Art. 6 del regolamento del Consiglio n. 2727/75.
( 10 ) Art. 26 del regolamento del Consiglio n. 2727/75.
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