CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 2 MARZO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. La questione proposta
Nell'ambito della procedura fallimentare a carico della società Ferriere Sant'Anna, il Tribunale di Milano ammetteva al passivo un credito della CECA, basato sugli artt. 49 e 50 del Trattato CECA, solo in via chirografaria. Al riguardo, la Commissione delle Comunità europee, in pendenza del procedimento, in cui chiedeva il riconoscimento della natura priviIegiata del credito, adottava, in data 10 dicembre 1981, una decisione il cui testo è stato prodotto nel corso del procedimento dinanzi a questa Corte. In tale decisione è indicato l'ammontare del credito ed è dichiarato che questo ha rango pari a quello dei simili crediti dello Stato. Di conseguenza, il Tribunale di Milano vi ha sottoposto, , con ordinanza 22 aprile, la seguente questione :
«Se la decisione della Commissione delle Comunità europee del 10 dicembre 1981, n. C(81) 1887 def., sia valida nella parte in cui (art. 2) stabilisce che i crediti della CECA verso la società Ferriere Sant'Anna Spa (per prelievi CECA e relativi interessi) devono essere considerati «crediti privilegiati di rango eguale a quello dei simili crediti dello Stato.»
Come risulta già dalle osservazioni scritte riassunte nella relazione d'udienza, tale questione dà luogo a numerose ulteriori questioni e sottoquestioni. Dalla risposta della Commissione ai quesiti scritti da voi postile e dalle osservazioni orali sono affiorate altre importanti questioni giuridiche. Prima di trattare, in sintesi ma esaurientemente, gli altri problemi giuridici nei seguenti quattro paragrafi delle mie conclusioni, esporrò talune osservazioni generali sulla ricevibilità della questione sottoposta a questa Corte.
A prima vista, la decisione della Commissione dà l'impressione di una costruzione un po'artificiosa, avente il solo scopo di creare i presupposti formali del rinvio alla Corte di una questione pregiudiziale in base all'art. 41 del Trattato CECA. Inoltre, il fatto che la Commissione, in pendenza di un procedimento dinanzi ad un giudice nazionale, abbia stabilito, con una decisione, la propria interpretazione del diritto comunitario, sembra, a primo acchito, inelegante, se non in contrasto con i principi generali di un corretto e leale procedimento, come fra l'altro ha sottolineato in udienza il rappresentante del Regno Unito.
Dalle risposte scritte e orali fornite dalla Commissione al primo quesito da voi posto circa la scopo e la portata della decisione controversa, risulta tuttavia che quest'ultima costituisce la prima ed unica decisione individuale adottata dopo il mancato tempestivo pagamento da parte della società Ferriere Sant'Anna. Nonostante il carattere puramente dichiarativo — come chiarirò più avanti — di tutte le sue parti rilevanti, una siffatta decisione individuale è espressamente richiesta dall'art. 92, 1° comma, del Trattato CECA per la costituzione di un titolo esecutivo.
In quanto vale il principio che i debiti fiscali derivano dalla legge, le decisioni individuali che determinano in concreto i debiti fiscali hanno, com'è noto, di solito natura dichiarativa anche nel diritto nazionale, in particolare per quanto concerne le imposte dirette. Il diritto comunitario contempla decisioni dichiarative oltre che per quanto concerne l'imposizione dei prelievi CECA, anche, di regola, in relazione all'applicazione degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato CEE. Anche sotto questo profilo il carattere dichiarativo di una decisione non sembra affatto implicare, in quanto tale, una costruzione superflua o artificiosa.
Né ho potuto rinvenire nel diritto comunitario e nella vostra giurisprudenza alcun principio in base al quale la Commissione non avrebbe il potere di adottare siffatte decisioni dichiarative in pendenza di un procedimento nazionale vertente sulle questioni di cui trattasi. Per contro, nella vostra giurisprudenza (causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. 1970, pag. 661) è espressamente riconosciuto il potere della Commissione, basato sull'art. 9, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU 1962, pag. 204), di emettere, in pendenza di un procedimento nazionale relativo all'art. 85, n. 1, o all'art. 86 del Trattato CEE, una decisione dichiarativa. Nell'ordinanza di rinvio che ha dato origine alla presente causa non si può riscontrare nessun dubbio del giudice nazionale al riguardo, e condivido, in definitiva, il parere, espresso da uno dei rappresentanti della Commissione in udienza, secondo cui, in base ad un principio generale di diritto costituzionale vigente negli Stati membri, la pendenza di un procedimento giudiziario non può bloccare senz'altro l'esercizio della competenza legislativa del legislatore o del potere esecutivo.
Della natura giuridica e delle conseguenze giuridiche della decisione di cui trattasi, nonché delle altre questioni sollevate nel corso del procedimento mi occuperò più approfonditamente nei paragrafi che seguono. Tuttavia, anticipando i risultati di un'analisi necessariamente e relativamente lunga, posso già adesso affermare che né la natura dichiarativa, ammessa dalla Commissione, dell'art. 2 della decisione in quanto tale, né il momento in cui tale decisione è stata adottata pongono ostacolo alla ricevibilità della questione sottopostavi. Poichè il Trattato CECA, come ho osservato, contempla espressamente decisioni dichiarative relativamente ai prelievi CECA, neanche l'art. 41 del Trattato CECA può ostare all'esame ed alla soluzione della questione sottopostavi. Anzi, solo applicando quest'ultimo articolo si potrà stabilire se giustamente la Commissione, nella sua decisione, abbia affermato in via dichiarativa che il diritto comunitario impone di considerare i prelievi CECA ed i relativi interessi «crediti privilegiati di rango eguale a quello dei simili crediti dello Stato».
2. Base giuridica, natura giuridica, oggetto e conseguenze giuridiche della decisione della Commissione
Anche secondo quanto osservato al riguardo dalla Commissione alle pagg. 8 e 9 della sua memoria, la base giuridica della decisione in parola è costituita dal combinato disposto degli artt. 14 e 15 e degli artt. 49 e 50 del Trattato CECA. Il potere di adottare una siffatta decisione individuale in caso di mancato pagamento di un prelievo dovuto in forza di una decisione generale ex art. 50 del Trattato, è inoltre, come rilevato, espressamente presupposto nel 1o comma dell'art. 92 del Trattato, indipendentemente, quindi, da quanto le decisioni generali di attuazione dell'art. 50 del Trattato eventualmente dispongono al riguardo. Oltre che per la costituzione di un titolo esecutivo, una decisione individuale del genere risulta necessaria anche per consentire all'impresa interessata, in caso di contestazione del credito, di esercitare la facoltà di ricorso attribuitale dall'art. 33, 2° comma, prima frase, del Trattato. Nella fattispecie, tuttavia, tale ricorso non è stato presentato.
La natura tributaria del prelievo di cui trattasi non è controversa. Inoltre, la giurisprudenza italiana, compresa quella dei giudici di ultima istanza, ha già da tempo dichiarato che i prelievi hanno più precisamente natura di imposta diretta. Nella sua memoria, la Commissione, oltre a citare la giurisprudenza italiana, deduce ulteriori argomenti a favore di tale qualificazione; tuttavia, visto che quest'ultima è stata accolta dalla giurisprudenza, sembra superfluo in questa causa approfondire tale questione di qualificazione. Pertanto, nel seguito della mia esposizione, tornerò solo brevemente su di essa. Per quanto riguarda la natura giuridica della decisione stessa si può osservare quanto segue, ad integrazione di ciò che ho esposto nel primo paragrafo di queste conclusioni. L'entità del credito viene di per sé determinata integralmente — cioè compresa la maggiorazione di mora — dalle decisioni generali di attuazione dell'art. 50 del Trattato, menzionate nel preambolo della decisione controversa. Pertanto, l'art. 1 della decisione individuale costituisce solo una determinazione autentica, avente valore dichiarativo, da parte della Commissione, di quanto dovuto dalla Ferriere Sant'Anna. Il controverso art. 2 costituisce un'affermazione, ugualmente dichiarativa, del carattere privilegiato del credito. L'art. 3 ha, tutt'al più, valore costitutivo per quanto riguarda il termine per il pagamento. L'art. 4 stabilisce, con valore dichiarativo, quanto già deriva dall'art. 92 del Trattato, cioè che la decisione costituisce titolo esecutivo. L'art. 5, infine, precisa che destinataria della decisione è la società Ferriere Sant'Anna. Sulla decisione le competenti autorità italiane hanno apposto l'abituale formula esecutiva, come risulta dalla copia inserita nel fascicolo. Tale formula, poiché in base a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 92 viene apposta senza alcun altro controllo che non sia la verifica dell'autenticità della decisione, lascia certamente impregiudicati sia il diritto d'impugnazione dello interessato (in base all'art. 33 del Trattato CECA), sia il controllo della validità della decisione (nell'ambito dell'art. 41 del Trattato). Con riserva di tale controllo di validità, all'intera decisione (contro la quale, come ho già detto, non è stato presentato alcun ricorso), e quindi anche all'art. 2, dovrebbe, a mio parere, in base a quanto disposto dall'art. 92, essere garantita l'esecuzione forzata. Al riguardo rinvio anche al 2° comma dell'art. 14 del Trattato.
Nell'ultima parte delle mie conclusioni mi occuperò specificamente della questione centrale relativa alla legittimità dell'art. 2. Ho già risolto negativamente la questione se dalla natura dichiarativa degli artt. 1, 2 e 4 della decisione derivi che uno o più di tali articoli possano essere tralasciati dal giudice in quanto semplice manifestazione di opinione della Commissione. Per gli argomenti a sostegno di tale soluzione negativa rinvio pertanto a quanto ho precedentemente esposto.
Non mi sembra poi sostenibile l'opinione del fallimento, sintetizzata alle pagg. 5-7 della relazione d'udienza, secondo cui la decisione non può avere nessuna efficacia nei confronti dei terzi e la Commissione non può con essa obbligare lo Stato italiano. Tale opinione mi sembra erronea innanzitutto perchè un titolo esecutivo, come tale, comporta già certamente un privilegio nei confronti dei crediti di terzi, nel caso in cui questi non abbiano ancora ottenuto nessun titolo esecutivo. Ritengo poi, in particolare, detta opinione insostenibile poichè l'art. 92 del Trattato ricollega ipso iure a siffatte decisioni l'obbligo, per lo Stato membro interessato ed i suoi organi, giudiziari ed altri, di cooperare all'esecuzione. In base al chiaro testo dell'art. 92 non si possono mettere in dubbio gli effetti giuridici vincolanti per lo Stato italiano, con la sola riserva che tale vincolo non esclude il controllo della legittimità di una qualunque parte della decisione. Le osservazioni scritte formulate dal Governo italiano relativamente all'ipotesi che la decisione abbia carattere individuale non risultano affatto contrastare con questa conclusione.
3. Analisi delle altre questioni giuridiche
Tutti i restanti argomenti di diritto dedotti nelle osservazioni scritte e orali riguardano sia la questione centrale della compatibilità dell'art. 2 — disposizione d'indole dichiarativa — della decisione col diritto comunitario, sia l'interpretazione del diritto italiano, per la quale la Corte non è, per sua natura, competente. La soluzione delle questioni relative alla compatibilità dell'art. 2 della decisione con il diritto comunitario esige la previa trattazione della questione, sollevata nel corso del procedimento, se nella fattispecie possa trovare applicazione l'art. 41 del Trattato.
4. Applicabilità dell'art. 41 del Trattato CECA
Alla luce delle mie osservazioni sulla natura giuridica della decisione ritengo indubbio che l'art. 41 del Trattato si applica nella fattispecie. Come si è visto, trattasi nel caso presente di una vera e propria decisione della Commissione, ai sensi dell'art. 92, 1° comma, del Trattato, adottata per la costituzione del titolo esecutivo ivi contemplato. Dato che siffatte decisioni aventi ad oggetto la determinazione individuale di un debito fiscale hanno sempre carattere dichiarativo, tale carattere dichiarativo non può affatto scalfire la natura decisionale dell'atto di cui trattasi. Già in base all'art. 92, 1° comma, questo ha anche gli effetti giuridici vincolanti che, a norma degli artt. 14 e 15 del Trattato, sono propri delle decisioni. Anche in un siffatto caso la Corte è perciò competente, in base all'art. 41, a pronunziarsi in via pregiudiziale sulla validità della decisione di cui trattasi, «qualora una controversia proposta avanti ad un tribunale nazionale metta in causa tale validità». Come la Commissione ha giustamente osservato nella sua memoria, tale competenza implica logicamente che la Corte ha anche il potere di interpretare le norme o i principi di diritto comunitario richiamati, con riguardo ai quali deve essere accertata la validità contestata. Onde pervenire a questa conclusione nel presente caso non ritengo affatto indispensabile approfondire il problema della competenza generale della Corte a risolvere questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario sorte nell'ambito di un procedimento giudiziario nazionale. A proposito di tale questione generale — risolta negativamente sia dal fallimento, nelle sue osservazioni scritte, che dal Regno Unito nel corso della fase orale — la Commissione si richiama, alle pagg. 7 e 8 della sua memoria, alle conclusioni dell'avvocato generale Lagrange nella causa 101/63 (Wagner/Fohrmann, Race. 1964, pag. 387 e in particolare pag. 404), corroborate da una relazione del Parlamento europeo del 1969.
La mia conclusione che l'art. 41 si applica anche ai fini dell'accertamento della validità della decisione in esame vale del pari per l'art. 2 di questa, al quale si riferisce in particolare la questione del giudice di rinvio. Come precedentemente osservato, tale articolo, al pari degli artt. 1 e 4 della stessa decisione, ha carattere dichiarativo, ma tale indole dichiarativa non può, in quanto tale, autorizzare a concludere che la decisione non possa avere alcun effetto giuridico. Inoltre, in considerazione dell'esecuzione forzata contemplata dall'art. 92, ritengo di per sé del tutto giustificato che la decisione dichiarativa tratti tutte le questioni di diritto comunitario che rivestono importanza decisiva per la determinazione del credito cui si riferisce l'esecuzione forzata. In tali questioni rientra nel presente caso anche l'accertamento del se sussista o no una posizione di privilegio del credito in caso di fallimento dell'impresa interessata. La questione del giudice di rinvio richiede perciò ora una trattazione nel merito.
5. Conclusioni circa il merito della questione
5.1 Gli aspetti giuridici della questione posti in rilievo
Relativamente al merito della questione, nel corso della fase scritta e orale del procedimento sono stati evidenziati i seguenti aspetti giuridici:
a)
la questione se il vigente diritto comunitario primario e derivato contenga al riguardo norme o principi vincolanti;
b)
la questione se dalla vostra giurisprudenza sui prelievi CEE si possano desumere principi che valgano anche per i prelievi CECA;
c)
la questione se la Commissione abbia il potere di attribuire, con una decisione generale ex art. 50 del Trattato CECA, natura privilegiata ai crediti per prelievi;
d)
la questione se, ed in caso affermativo in quale misura, prelievi riscossi in base agli artt. 49 e 50 del Trattato CECA possano essere equiparati, dal punto di vista dei privilegi fiscali, ai tributi nazionali ed in particolare alle imposte dirette nazionali;
e)
la questione parallela se l'eventuale carattere privilegiato di un prelievo comunitario non debba essere determinato esclusivamente in base al diritto nazionale;
f)
la questione se l'equiparazione, obbligatoria in base al diritto comunitario, di prelievi comunitari a tributi nazionali dal punto di vista dei privilegi fiscali senza una preventiva armonizzazione del diritto nazionale non si ponga per l'appunto in contrasto con il divieto di discriminazione dedotto dalla Commissione;
g)
la questione concernente l'effettivo significato dell'equiparazione, contenuta nell'art. 2 della decisione, dei prelievi comunitari ai crediti nazionali analoghi.
Nell'ambito della fase scritta, soprattutto il Regno Unito e la Commissione hanno dedicato dettagliate considerazioni a tali questioni, ma specialmente nel corso della trattazione orale anche il rappresentante del Fallimento ha trattato in modo abbastanza dettagliato un certo numero di questioni. Per non dilungarmi troppo, tratterò espressamente i vari argomenti dedotti e succintamente riassunti nella relazione d'udienza solo in quanto lo ritenga necessario per la soluzione della questione sottopostavi.
5.2 Il principio di uguaglianza (punti a) e
Nel definire il mio punto di vista sulla questione in esame vorrei partire, diversamente da quanto ha fatto la Commissione, dall'art. 92 del Trattato CECA. Come ho già rilevato, concordo in via di principio con la Commissione nel ritenere che tale articolo, di per sé, non costituisca il vero e proprio fondamento giuridico della decisione controversa. Nondimeno questa, come risulta dalle risposte scritte e orali fornite dalla Commissione ai quesiti postile dalla Corte, è stata adottata proprio per costituire un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 92.
Stabilendo che le decisioni dell'Alta Autorità (attualmente la Commissione) comportanti obblighi pecuniari per un'impresa costituiscono titolo esecutivo, il primo comma dell'art. 92 implica già, a mio parere, un principio di parità di trattamento per quanto concerne i crediti di cui trattasi. Nonostante la loro diversità di origine e di natura rispetto agli atti delle autorità nazionali che comportano obblighi pecuniari per un'impresa e al tempo stesso costituiscono titolo esecutivo, le decisioni dell'Alta Autorità di cui trattasi costituiscono pur sempre, in base alla citata norma, analogo titolo esecutivo. Nel secondo comma dell'art. 92 posso ravvisare semplicemente una conferma del suddetto principio di uguaglianza nel senso di principio di parità di trattamento rispetto agli analoghi titoli esecutivi nazionali. Nel punto della motivazione della sentenza in causa Merlini (causa 108/63, Race. 1965, pag. 1) relativo al primo mezzo, la Corte ha già dichiarato che l'art. 92 si applica anche in relazione alla «riscossione esecutiva di crediti in caso di fallimento» (sottolineatura aggiunta), e, qualche rigo prima, che «l'aver fissato, ai sensi dell'art. 92 del Trattato, l'intero importo dovuto non escluderebbe affatto che, procedendo all'effettiva esecuzione, l'Alta Autorità sia soggetta ai limiti ed alle condizioni del concordato, omologato a norma del diritto nazionale applicabile, e riduca il credito alla percentuale stabilita dal concordato». Alla luce di tale sentenza mi sembra indubbio che il rinvio alle vie legali nazionali contemplato dall'art. 92 è in relazione con la questione se i crediti di cui si tratta abbiano o no indole privilegiata. Il principio di parità di trattamento che ho letto nell'art. 92, nel suddetto senso di «parità di trattamento rispetto agli analoghi titoli esecutivi nazionali», vale pertanto anche per la materia dei privilegi, cui si riferisce l'art. 2 della decisione controversa.
Con tutto il rispetto per quanto esposto dalla Commissione, ritengo che a torto essa si richiami soprattutto, in tale contesto, al divieto di discriminazione di cui all'art. 4, lett. b), ed al principio generale della parità di trattamento su cui detta disposizione è fondata, nonché al punto 14 della vostra sentenza Salumi (cause riunite 66, 127 e 128/79, Racc. 1980, pag. 1237). In entrambi i casi si tratta, a mio parere, dell'applicazione di un principio di parità di trattamento molto più ampio, il quale implica che tutti i cittadini della Comunità menzionati nell'art. 4, lett. b), del Trattato CECA e nelle corrispondenti disposizioni CEE, che si trovino nella stessa situazione devono, salvo diversificazioni obiettivamente giustificate, fruire dello stesso (uniforme) trattamento ( 2 ). Un principio di parità di trattamento così ampiamente formulato deve, a mio parere — in particolare in materia di tributi ( 3 ) — poter essere applicato con una specifica base giuridica ad un settore giuridico determinato. Nella sentenza Salumi la Corte ha individuato questa specifica base giuridica nella decisione del Consiglio 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 94, 1970, pag. 19). Il principio di uguaglianza formulato dalla Corte al punto 14 della citata sentenza mi sembra, nella stessa sentenza, limitato ai comparabili sistemi di disposizioni finanziarie della Comunità e degli Stati membri ed alle questioni sorte in tale contesto relativamente alle possibilità di ricorso contro i tributi comunitari imposti alle imprese e riscossi dagli Stati membri. La questione, sorta nella causa Salumi, della restituzione di importi indebitamente riscossi era del pari disciplinata in modo uniforme nel regolamento 2 luglio 1979, n. 1430 (GU L 175, 1979, pag. 1). In mancanza di una siffatta disciplina uniforme da parte della Comunità è determinante, in base al punto 17 della citata sentenza (come, nella presente causa, in base all'art. 92 del Trattato CECA), il diritto nazionale.
Per un caso del genere vale però, in base al punto 18 della sentenza Salumi, un principio di parità di trattamento più limitato, quale da me riscontrato anche nell'art. 92 del Trattato CECA ( 4 ). La Commissione avrebbe certo potuto citare più opportunamente il punto suddetto anziché il punto 14 della sentenza Salumi. Data l'importanza, a mio parere decisiva, del punto 18 per la presente causa, lo cito per intero:
«È compito quindi dell'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, se non vi sono disposizioni comunitarie in materia, stabilire le modalità e le condizioni di riscossione degli oneri finanziari comunitari in generale, e dei prelievi agricoli in particolare, nonché designare le autorità incaricate della riscossione ed il giudice competente a conoscere delle controversie cui tale riscossione possa dar luogo, purché dette modalità e condizioni non rendano il sistema di riscossione delle tasse e degli oneri comunitari meno efficace di quello relativo alle tasse ed agli oneri nazionali dello stesso tipo», (sottolineatura aggiunta).
In un campo del tutto diverso di applicazione, da parte delle autorità nazionali, del diritto comunitario, cioè per quanto concerne le restituzioni di premi di denaturazione indebitamente versati, la Corte ha peraltro enuciato, con riferimento ad una copiosa giurisprudenza, un analogo principio di parità di trattamento rispetto a crediti nazionali similari. A mo' di esempio, rinvio alla sentenza 6 maggio 1982 in causa 54/81, Fromme, (non ancora pubblicata), e in particolare al dispositivo ed ai punti 4-7. Nella motivazione la Corte ha deplorato, al punto 4, la mancanza di una normativa uniforme per tutti gli Stati membri e allo stesso tempo ha sottolineato la differenza tra il principio di uguaglianza nel suo ampio significato di uniformità ed il principio di uguaglianza nel senso più limitato di principio di parità di trattamento nazionale. La sentenza è infine rilevante in quanto nella sua applicazione si sono presentate questioni di comparabilità con i crediti nazionali non meno complicate di quella sollevata da Regno Unito nel presente procedimento. Tornerò su tale punto.
5.3 La possibilità di una disciplina generale della materia controversa in base al Trattato CECA (punto e))
Prima di affrontare gli ulteriori aspetti giuridici della questione sottopostavi, mi sembrano opportune talune brevi osservazioni sulla questione — non proposta dal giudice di rinvio, ma sollevata nel corso del procedimento dinanzi alla Corte — se il problema del carattere privilegiato dei crediti di cui si tratta non avrebbe potuto essere più opportunamente disciplinato in una decisione generale anziché in una decisione individuale ai sensi dell'art. 50 del Trattato.
Circa tale questione rileverò innanzitutto come dalle mie precedenti considerazioni risulti già che, al pari della Commissione, non ritengo necessaria una tale decisione generale per conferire efficacia vincolante generale al principio del «trattamento nazionale» stabilito in via dichiarativa, per il caso specifico, dall'art. 2 della decisione contraversa. Infatti, la Commissione, poteva, a mio parere, dedurre questo principio già dal diritto comunitario in vigore e dalla vostra giurisprudenza, anche se da disposizioni e da massime della vostra giurisprudenza diverse da quelle da essa invocate a sostegno del suo punto di vista.
La questione di cui trattasi, sollevata anche da parte vostra nel corso del procedimento, è poi, a mio avviso, del pari rilevante per l'eventuale applicazione di un principio di uguaglianza più ampio di quello che può essere dedotto dall'art. 92 combinato con la vostra giurisprudenza. In particolare essa riveste importanza per la possibilità di stabilire una normativa uniforme per tutti gli Stati membri, quale è ritenuta auspicabile in via di principio, ma impossibile in base all'art. 50, dal Regno Unito.
Nel brano della vostra sentenza Merlini da me sottolineato l'art. 92 viene considerato applicabile anche relativamente alla riscossione di crediti in caso di fallimento. L'art. 50, n. 2, seconda frase, dichiara tuttavia espressamente l'Alta Autorità competente a stabilire dettagliatamente, con decisione generale, le modalità di riscossione. Perciò, nell'ambito di tale competenza anche la questione del privilegio potrebbe forse essere effettivamente risolta in base alla citata sentenza, in modo uniforme per tutti gli Stati membri. Tenuto conto delle opinioni e delle normative nazionali — com'è noto fortemente discordanti — in materia di privilegi fiscali e soprattutto del fatto che il giudice di rinvio non ha sottoposto alla Corte nessuna questione su tale punto, ritengo inopportuno sotto il profilo dell'economia processuale, spingermi in questo momento, nelle mie conlusioni, oltre la constatazione che siffatta possibilità non mi sembra esclusa a priori. A mio avviso, la questione potrà essere risolta definitivamente solo nell'ambito di un procedimento in cui tutti gli Stati membri potranno presentare osservazioni scritte anche su questo punto. Qualche dubbio sulla soluzione da dare può secondo me sorgere in ragione, in particolare, dell'espresso riferimento fatto dall'art. 92 alle (divergenti) vie legali nazionali. Inoltre, per la definitiva soluzione di tale questione può forse essere importante il fatto che non vi sono in tutti gli Stati membri opinioni concordi circa il problema se la disciplina dei privilegi in caso di fallimento rientri nel diritto sostanziale o nel diritto processuale. Risulta infatti dall'ordinanza di rinvio che il giudice italiano include tale materia nel diritto processuale, mente il rappressentante del Regno Unito, nel corso della trattazione orale, l'ha considerata come una normativa di diritto sostanziale.
5.4 La natura dei prelievi di cui trattasi e la loro comparabilità con tributi nazionali (punti d), e) e g))
Ho già osservato come, anche a mio parere, non sussista alcun dubbio sul fatto che i prelievi CECA hanno natura tributaria ed in particolare natura di imposta diretta. In base alla giurisprudenza ed alla dottrina italiana citate nel corso del procedimento è certo che al riguardo non sussiste in Italia alcun contrasto di opinioni.
La questione della precisa qualificazione dei prelievi CECA con riguardo al confronto, richiesto al punto 18 della sentenza Salumi, con «tasse ed oneri nazionali dello stesso tipo» ed al confronto, richiesto all'art. 2 della decisione controversa, con «simili crediti dello Stato» mi sembra intanto un problema che può essere risolto solo dal giudice nazionale. Alla luce della mia analisi, non si pongono poi questioni di applicazione per analogia o di interpretazione estensiva di norme nazionali in relazione ai privilegi fiscali. L'equiparazione dei prelievi comunitari ai prelievi nazionali dello stesso tipo non deriva, in quanto tale, dal diritto nazionale, ma dal diritto comunitario e, nella fattispecie, in particolare dall'art. 92 e dalla menzionata vostra giurisprudenza su casi analoghi da tale punto di vista.
Infine, la questione relativa al concreto significato della equiparazione, contenuta nell'art. 2 della decisione, ai simili crediti nazionali può, come già rilevato, essere risolta solo dal giudice nazionale. A questo proposito, la giurisprudenza italiana richiamata consente tutt'al più determinate ipotesi, ma non ritengo che sia compito mio o della Corte formulare tali ipotesi. Il rappresentante del Regno Unito sostiene, forse giustamente, che un siffatto confronto può in concreto costituire talvolta per il giudice nazionale un compito difficile. Ritengo tuttavia che nella fattispecie tale compito non sia certamente più difficile di quanto non lo fosse all'atto dell'applicazione, da parte del giudice nazionale, della vostra sentenza nella citata causa Fromme.
5.5 Conclusione
Concludendo, ritengo che la questione a voi sottoposta vada risolta nel modo seguente:
«La decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 1981, n. C(81) 1887 def., è valida e vincolante per il giudice nazionale, in base all'art. 92 del Trattato CECA, (anche) nella parte in cui stabilisce che i crediti della CECA verso la società Ferriere Sant'Anna (per prelievi CECA e relativi interessi) devono essere considerati “crediti privilegiati di rango eguale a quello dei simili crediti dello Stato”.»
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
( 2 ) Come ha giustamente osservato ¡I rappresentante del Regno Unito relativamente all'aspetto giuridico sub f)» l'art. 2 della decisione di cui trattasi sarebbe in effetti in contrasto con un divieto di discriminazione di tale ampiezza.
( 3 ) Rinvio in proposito alla terza frase del punto 17 della vostra sentenza in causa Gondrand (169/80, Racc. 1981, pag. 1931).
( 4 ) Il più importante caso di applicazione di un siffatto principio nazionale di parità di trattamento nel Trattato CEE è contemplato, com'è noto, dall'art. 52 di questo.
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