CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 7 DICEMBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
1.1. La domanda giudiziale
Nell'atto introduttivo 10 giugno 1982 (causa 169/82) la Commissione ha chiesto che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica italiana
a)
notificando i disegni di legge relativi alle leggi della regione Sicilia n. 47, del 27 maggio 1980; n. 49, del 4 giugno 1980; n. 83, del 12 agosto 1980, dopo l'adozione delle leggi stesse, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE;
b)
adottando misure d'intervento a favore dell'agricoltura, come quelle previste dall'art. 10 della suddetta legge n. 47 e dagli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 17 della suddetta legge n. 83,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5 del trattato CEE, in relazione ai regolamenti (CEE) nn. 2727/75, 337/79, 516/77, 1035/72 e 1360/78.
La Commissione chiede inoltre che la Repubblica italiana venga condannata alle spese processuali.
Come avrete notato, nel riportare il «pe-titum» della Commissione, ho cercato di rendere di più facile lettura la sua formulazione alquanto involuta.
1.2. La questione della ricevibilità del secondo capo della domanda
La domanda deve necessariamente, come sempre, essere considerata in connessione con il previo parere motivato. Nel caso in esame il testo di tale parere motivato è di particolare importanza, poiché il governo italiano ne trae argomenti a sostegno del proprio punto di vista secondo cui il secondo capo della domanda della Commissione è irricevibile, poiché detto governo si sarebbe pienamente conformato al parere motivato. Tuttavia, il governo italiano non basa questo punto di vista sul dispositivo del parere stesso. Per quanto riguarda il secondo capo della domanda, in detto dispositivo si constata infatti una violazione del Trattato in termini quasi identici a quelli usati nella seconda parte delle conclusioni del ricorso. La tesi del governo italiano è invece basata su una frase contenuta nel secondo capoverso del punto 5 del parere, che ha il seguente tenore: «La Commissione osserva, in proposito,» (e cioè riguardo all'accordo della Repubblica italiana sul fatto di evitare una proroga di alcuni dei provvedimenti controversi) «che solo la sospensione immediata dell'applicazione delle disposizioni in questione fa venir meno l'infrazione per quanto concerne l'avvenire». Questa esigenza di sospensione dei provvedimenti di cui trattasi è stata, secondo il governo italiano, tempestivamente soddisfatta. Il secondo capo della domanda della Commissione sarebbe perciò, a norma dell'art. 169, 2o comma, del Trattato CEE, irricevibile.
Al fine di poter limitare le mie ulteriori considerazioni alle questioni sostanziali, ritengo utile trattare subito questa eccezione d'irricevibilità. Per respingerla, considero di per sé sufficiente la constatazione che il dispositivo del parere motivato ha una formulazione più ampia di quella della frase testé citata. Vorrei aggiungere, tuttavia, che dal primo capoverso della pagina 2 della risposta del governo italiano al parere motivato (allegato 6 del ricorso) risulta che anche il governo italiano se ne è reso perfettamente conto e, di conseguenza, ha chiesto alle autorità regionali non soltanto una sospensione dei provvedimenti controversi, bensì, al tempo stesso, un fondamentale e rapido adeguamento della legislazione agricola siciliana alle norme comunitarie (richiesta alla quale le autorità regionali hanno reagito, secondo quanto risulta dal successivo capoverso della lettera, in un certo senso evasivamente, avendo soltanto riconosciuto l'opportunità di un riesame ai fini di un siffatto adeguamento).
Infine, dal contesto della frase citata risulta che questa costituiva una risposta alla comunicazione fatta dal governo italiano nel senso ch'esso sarebbe intervenuto presso l'amministrazione regionale per evitare un ulteriore rifinanziamento. La frase surriportata si riferisce quindi chiaramente soltanto alle conseguenze delle disposizioni controverse nell'imme- diato futuro, e non alle loro conseguenze nel passato, né al periodo alquanto più lungo che è senz'altro necessario per l'abolizione di tali disposizioni. L'eccezione di irricevibilità del secondo capo della domanda deve quindi essere respinta.
1.3. Il sistema del controllo sugli aiuti nazionali nei settori agricoli di cui trattasi
Per una esatta comprensione del contenuto del ricorso è importante anzitutto constatare che l'obbligo di notifica per gli aiuti considerati, a norma dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE, è basato sull'art. 42 del Trattato in relazione, rispettivamente, all'art. 22 del regolamento n. 2727/75 (cereali), all'art. 59 del regolamento n. 337/79 (mercato vitivinicolo), all'art. 17 del regolamento n. 516/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli) e all'art. 31 del regolamento n. 1035/72 (ortofrutticoli).
Prima dell'entrata in vigore delle organizzazioni di mercato in questi settori, l'obbligo di notifica era basato sul regolamento 4 aprile 1962, n. 26 (GU 1962, pag. 993), regolamento che, però, era unicamente inteso a permettere alla Commissione, mediante una dichiarazione di applicabilità dell'art. 93, nn. 1 e 3, di redigere «un inventario degli aiuti esistenti, nuovi o progettati, di presentare agli Stati membri le osservazioni utili e di proporre loro misure adeguate» (ultimo punto del preambolo). A quell'epoca, la Commissione non poteva adottare provvedimenti in base agli artt. 92 e 93, n. 2. Il regolamento n. 26 del 1962 dichiarava infatti che queste norme non erano ancora applicabili al settore agricolo.
Dopo l'istituzione delle suddette organizzazioni di mercato (e l'entrata in vigore del regolamento n. 1360/78, non ancora menzionato, relativo alle organizzazioni di produttori), il sistema di controllo relativo agli aiuti nei settori di cui trattasi è divenuto più complicato. Le suddette disposizioni, con le quali gli artt. 92-94 vengono dichiarati applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti considerati, stabiliscono infatti, al tempo stesso, che ciò vale soltanto in mancanza di diverse (e precisamente più rigorose) disposizioni dei regolamenti in questione. Il secondo capo della domanda della Commissione è basato sulle disposizioni, più rigorose, con le quali si considerano contrastanti le impugnate disposizioni della legislazione siciliana. In una siffatta ipotesi, non si deve seguire la procedura dell'art. 93, nn. 1 e 2, bensì la procedura stabilita dall'art. 169. Benché vari passi del ricorso (pag. 4, terzo capoverso, ultima frase; pag. 6, quinto capoverso, ultima frase, e pag. 10, ultimo capoverso, prima frase) diano l'impressione che la Commissione ravvisi il contrasto col diritto comunitario nella incompetenza degli Stati membri ad adottare provvedimenti di attuazione dei regolamenti, ciò è stato negato dalla Commissione, durante la fase orale del procedimento, in risposta ad una mia domanda. Essa ritiene che la violazione del diritto comunitario abbia esclusivamente carattere sostanziale. Una siffatta impostazione viene condivisa nella vostra giurisprudenza, in particolare nella sentenza 72/79 (Commissione/Italia, Race. 1980, pag. 1411). La problematica giuridica su questo punto è stata ampiamente chiarita dall'avvocato generale Mayras nelle conclusioni relative a questa sentenza, conclusioni nelle quali egli ha analizzato anche la vostra giurisprudenza riguardante analoghi problemi di delimitazione tra l'art. 92 ed altre disposizioni del Trattato. Riferendomi alla sentenza, ritengo utile sottolineare fin d'ora che la Corte ha valutato i provvedimenti di aiuto allora in esame — considerato che anche in quel caso erano stati dichiarati applicabili gli artt. 92-94 — in base a concrete«disposizioni contrarie» del regolamento vigente in materia.
1.4. Schema di trattazione
Tratterò, quindi, successivamente: l'allegata violazione dell'art. 93, n. 3; l'allegata violazione del regolamento n. 2727/75; l'allegata violazione del regolamento n. 337/79; l'allegata violazione del regolamento nn. 516/77 e l'allegata violazione dei regolamenti nn. 1035/72 e 1360/78. Al termine della mia esposizione, riassumerò, dopo alcune considerazioni finali, le mie conclusioni.
2. L'allegata violazione dell'obbligo di notifica
Il governo italiano ammette il ritardo nella notifica delle leggi regionali nn. 47, 49 e 83, di cui è causa. Qualsiasi dubbio sul fatto che anche la proroga del periodo di validità di un provvedimento di aiuto debba essere considerata come una modifica dell'aiuto ai sensi dell'art. 93, n. 3, prima frase, è già risolto nella vostra sentenza nella causa 70/72 (Commissione/Germania, Race. 1973, pagg. 813 e segg.). Nella sentenza da voi emessa nelle cause 120-122/73 e 141/73 (Lorenz, Race. 1973, pag. 1481, punto 4 della motivazione) avete inoltre affermato che «lo scopo perseguito dall'art. 93, n. 3 — quello, cioè, di impedire la realizzazione di progetti di aiuto contrari al Trattato — implica che il divieto [vale a dire il divieto posto dall'art. 93, n. 3, terza frase] deve produrre già i suoi effetti durante tutta la fase preliminare». In forza delle summenzionate disposizioni dei regolamenti agricoli da applicare nella fattispecie, gli aiuti regionali di cui è causa non avrebbero perciò potuto, fin dall'inizio, essere attuati prima che la Commissione — entro un termine ragionevole dopo la ritardata notifica — avesse dato espressamente o tacitamente la propria approvazione. Perciò è inoltre accertato che la sospensione dell'applicazione dopo l'emanazione del parere motivato non ha posto fine a questa violazione del Trattato.
3. L'allegata violazione del regolamento n. 2727/75 (GU 1975, L 281)
L'art. 10 della legge regionale siciliana n. 47 del 27 maggio 1980 prevede la proroga e, in parte, anche l'aumento degli aiuti contemplati per il grano duro dalla legge regionale n. 22 del 18 luglio 1974. Per l'esercizio 1980 viene stanziato, a questo titolo, un importo di 4500 milioni di lire.
L'art. 2 del regolamento n. 2727/75 contempla prezzi minimi garantiti per il grano duro. L'art. 9, n. 1, e l'art. 10 dello stesso regolamento contemplano inoltre aiuti a favore delle giacenze alla fine della campagna e della produzione di grano duro. È chiaro che ulteriori aiuti nazionali, in casu regionali, alterano il sistema comunitario di condizioni di mercato così istituito e sono perciò con esso incompatibili. Sotto questo profilo esiste un'ampia analogia con le violazioni del diritto comunitario di cui si faceva carico all'Italia nella suddetta causa 72/79. Si deve quindi considerare accertata la violazione del combinato disposto dell'art. 5 del Trattato e del regolamento n. 2727/75, rilevata in proposito dalla Commissione. Su tale constatazione non può influire in alcun modo l'argomento dedotto dal governo italiano a propria difesa, secondo cui si tratterebbe qui unicamente della proroga di un aiuto già esistente, contro il quale la Commissione non aveva a suo tempo sollevato obiezioni. Tuttavia, poiché in proposito è stato dedotto anche un altro mezzo di carattere più generale, tornerò su questo punto alla fine delle mie conclusioni.
4. L'allegata violazione del regolamento n. 337/79 (GU 1979, L 54)
Gli artt. 2 e 3 della legge regionale siciliana n. 83 prevedono premi per il conferimento di uve da tavola alle cooperative di produttori, premi destinati, come viene riconosciuto dal governo italiano, a favorire la produzione di vini da pasto e la loro distillazione. Per l'esercizio 1980 è stato erogato a tal fine un importo di 1000 milioni di lire.
Dal testo del primo punto del preambolo del regolamento n. 337/79 che figura per intero alla pag. 2 (GU 1979, L 54) risulta che detto regolamento ha tra l'altro lo scopo di escludere tutti gli interventi a favore di vini da pasto, ad eccezione di quelli cui si riferisce tale punto del preambolo e disciplinati nello stesso regolamento, il che viene confermato dall'art. 6, n. 2, di questo. Le considerazioni contenute nel punto del preambolo che figura per ultimo nella stessa pagina, come pure quelle contenute nella pag. 3, rendono anch'esse evidente la finalità di limitare la produzione di vini da pasto e di tipi di uva a ciò destinati. Gli artt. 2-4 del regolamento stabiliscono il regime dei prezzi per i vini da pasto, gli artt. 7-10 prevedono misure comunitarie di aiuto, gli artt. II-15 interventi supplementari in caso di accertata sovrapproduzione, ed in particolare un sistema di intervento da considerare tassativo, e subordinato a rigorose condizioni, a sostegno della distillazione di vini da pasto. I titoli III e IV del regolamento mirano anch'essi chiaramente alla limitazione della produzione ed allo smercio delle uve da tavola e dei vini da pasto. Al riguardo, la Commissione fa particolare riferimento, nel ricorso, all'art. 41 del regolamento.
Gli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 83, intesi a favorire la produzione di vini da pasto e la loro distillazione, sono chiaramente in contrasto con la finalità, da me brevemente illustrata, delle rilevanti disposizioni del regolamento n. 337/79. Nel loro complesso queste disposizioni sono chiaramente intese ad una esauriente disciplina del mercato per quanto riguarda i punti regolati dagli artt. 2 e 3 della legge siciliana, disciplina con la quale questi articoli sono incompatibili. I controversi articoli della legge regionale n. 83 danno luogo, perciò, ad una violazione dell'art. 5, ultima frase, del Trattato CEE, in relazione al suddetto regolamento. Vorrei tuttavia osservare che, su questo punto, l'analogia con la causa 72/79 è meno perfetta.
5. L'allegata violazione dei regolamenti nn. 1035/72 (GU 1972, L 118) e 516/77 (GU 1977, L 73), modificato dal regolamento n. 1152/78 (GU 1978, L 144)
Gli artt. 8 e 9 della legge siciliana n. 83 contemplano aiuti per i produttori di pomodori, riuniti nelle organizzazioni menzionate nella legge stessa, e rispettivamente per le stesse organizzazioni di produttori. Questi aiuti servono a favorire la trasformazione di pomodori da parte delle industrie conserviere. A tal fine, per l'esercizio, viene complessivamente erogato un importo di 850 milioni di lire. Gli artt. 10 e 11 della stessa legge prevedono la concessione di crediti al tasso agevolato del 4 % all'industria conserviera per favorire la trasformazione di pomodori. A questo titolo viene erogato un importo annuo di 2000 milioni di lire. Contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, non vi è alcun dubbio sul fatto che anche queste facilitazioni devono essere considerate aiuti ai sensi dell'art. 92 del Trattato CEE. Al riguardo, secondo la vostra giurisprudenza (cfr. cause 6 e 11/69, Commissione/Francia, Race. 1969, pag. 523), è già sufficiente che l'interesse da pagare sia inferiore al tasso di interesse normalmente vigente in Italia. Inoltre, nella fattispecie l'interesse da pagare è inferiore anche al tasso d'interesse vigente in altri Stati membri. Il carattere di aiuto è infine confermato dall'entità degli stanziamenti annui riservati a tal fine. L'art. 12 della legge riserva 2000 milioni di lire per contributi a favore dei produttori di agrumi aderenti a cooperative, gli artt. 15 e 17 riservano 5250 milioni di lire per miglioramenti strutturali nella produzione di mandorle, nocciole e pistacchi.
La Commissione sostiene che tutti gli aiuti qui considerati e previsti dalla legge n. 83 sono in contrasto con il regolamento n. 516/77 e, rispettivamente (per gli agrumi), col regolamento n. 1035/72. Secondo quanto risulta dal penultimo capoverso della pag. 7 del ricorso, essa si riferisce in proposito, per quanto riguarda i pomodori, in particolare agli artt. 3 bis e 3 ter inseriti nel primo dei suddetti regolamenti col regolamento n. 1152/78. Questi articoli prevedono, per la trasformazione (tra l'altro) di pomodori, un aiuto comunitario alla produzione. Lo stesso governo italiano ammette, nella controreplica, relativamente agli artt. 8 e 9 della legge siciliana, il carattere di aiuti supplementari alla produzione. Perciò, anche su questo punto, l'analogia con la causa 72/79 è perfetta.
Gli artt. 10, 11, 12, 15 e 17 avrebbero tuttavia, secondo il governo italiano, finalità diverse.
Questo mezzo è a mio avviso infondato, per quanto riguarda gli artt. 10 e 11. Dal carattere, già illustrato, degli aiuti contemplati da questi articoli (incoraggiamento della trasformazione di pomodori mediante contributi) risulta che anche gli aiuti in parola hanno lo stesso carattere degli aiuti alla produzione contemplati dal regolamento n. 516/77. Dall'art. 3 bis, n. 2, risulta chiaramente che l'aiuto comunitario si estende alla trasformazione di pomodori da parte delle industrie conserviere. Aiuti nazionali supplementari per favorire la trasformazione di pomodori debbono essere considerati contrastanti con detta norma.
L'art. 12 della legge di cui è causa dovrebbe essere considerato, secondo il governo italiano, come un aiuto a favore di associazioni di produttori, ed io lo esaminerò sotto questo aspetto. La Commissione non ha sufficientemente chiarito perché questo aiuto sarebbe anche in contrasto con l'organizzazione di mercato per gli ortofrutticoli.
Con la sua argomentazione in proposito essa si allontana troppo dall'art. 31 del regolamento n. 1035/72, il quale, relativãmente all'applicabilità degli artt. 92 e 93, formula un'unica riserva relativa a disposizioni contrarie del regolamento stesso. A differenza di quanto ha fatto nella causa 72/79, nonché per le infrazioni già trattate in precedenza e da essa attualmente fatte valere, la Commissione non ha chiarito con quali disposizioni del regolamento da applicare nel caso di specie sarebbero in contrasto gli aiuti summenzionati.
Per quanto riguarda gli artt. 15 e 17, il governo italiano ha sostenuto, nella controreplica e durante la trattazione orale, che si trattava di misure di conservazione adottate per motivi ecologici a favore di colture che rischiano di scomparire. Dal testo dei suddetti articoli sembra altresì emergere, come già osservato, che si tratta di misure di politica strutturale e non di politica di mercato. La Commissione non ha veramente contestato questo argomento. Da parte sua, essa non ha sostenuto che anche le madorle e le nocciole di cui ora trattasi fruiscono in parte anche dell'aiuto comunitario, nonostante il fatto che questi prodotti — a differenza di quanto ritenuto dal governo italiano — rientrino nell'organizzazione di mercato per gli ortofrutticoli (regolamento n. 1035/72, GU L 118, 1972, cfr. art. 1 di questo regolamento in relazione alla voce 08.05 della tariffa doganale comune). La Commissione non ha in alcun modo precisato perché questi aiuti sarebbero in contrasto con le disposizioni del suddetto regolamento comunitario, il quale, a differenza del regolamento n. 516/77, non prevede un sistema comunitario di aiuti alla produzione.
Perciò concludo che neppure nel caso degli artt. 15 e 17 della legge di cui trattasi si è potuta accertare la violazione del regolamento n. 1035/72.
6. L'allegata violazione dei regolamenti nn. 1035/72 e 1360/78 per quanto riguarda le associazioni di produttori
Tenuto conto delle mie precedenti considerazioni, resta soltanto da accertare se l'art. 12 della legge siciliana n. 83 sia in contrasto con la normativa comunitaria riguardante le organizzazioni di produttori. In proposito, l'unica norma rilevante è l'art. 14 del regolamento n. 1035/72. A determinate condizioni ed entro certi limiti, questo articolo ammette gli aiuti nazionali a favore delle organizzazioni di produttori. La Commissione non ha sottolineato che nella fattispecie non sia stato garantito il rispetto di tali condizioni e di tali limiti. Neppure per quanto riguarda l'art. 12 della legge n. 83 si è potuto quindi constatare una violazione del diritto comunitario.
7. Osservazioni finali e conclusione
7. 1. Osservazioni finali
Per concludere la mia esposizione, vorrei fare anzitutto alcune considerazioni complementari sugli aspetti processuali della causa in esame.
Si deve deplorare in primo luogo il fatto che la Commissione abbia motivato le conclusioni del ricorso, quanto meno in alcune parti dello stesso, in modo estremamente sommario e, nei casi indicati, addirittura senza riferirsi in modo sufficientemente preciso alle disposizioni dei regolamenti ch'essa ritiene violati. Inoltre, essa non ha prodotto in causa il testo delle leggi siciliane in questione, necessario per una buona comprensione dei termini della lite. Qualora la Commissione ritenga che un'asserita violazione del diritto comunitario è sufficientemente grave per sottoporla, in base all'art. 169 del Trattato, al giudizio della Corte, spetta ad essa in primo luogo, e non alla Corte, preoccuparsi di una sufficiente istruzione della causa. I suddetti testi di legge, o quanto meno i più importanti di essi, sono stati portati a conoscenza della Corte soltanto dal governo italiano, in allegato al controricorso. È vero che il testo del ricorso e quello del precedente parere motivato erano sufficientemente chiari perché il governo italiano avesse la possibilità di difendersi. Dalle mie precedenti considerazioni avrete tuttavia compreso che, a mio avviso, gli argomenti svolti dalla Commissione su alcuni punti non sone sufficientemente precisati per poter concludere, con riferimento a tutti i punti della normativa siciliana menzionati nel ricorso, che vi sia stata una violazione del Trattato. Non può essere vostro compito provvedere d'ufficio alla ricerca delle disposizioni rilevanti nei vari regolamenti ed alla loro interpretazione, quando la Commissione non abbia chiaramente esposto il proprio punto di vista in proposito e perciò, a sua volta, lo Stato membro interessato non abbia potuto esporre la propria opinione eventualmente divergente. Ritengo che di queste mancanze debba tenersi conto nella decisione sulle spese.
Sotto il profilo del buon andamento processuale deve naturalmente deplorarsi altresì che il governo italiano abbia insistito talmente nel sostenere l'irricevibilità del secondo capo della domanda, da svolgere i propri argomenti nel merito, del resto in modo molto sommario, soltanto nella controreplica e durante la fase orale. Ora, i rischi di questa difesa sommaria devono necessariamente andare a suo carico, nella misura in cui la Commissione ha addotto argomenti sufficienti per dimostrare — alla stregua delle norme dei regolamenti da applicare nella fattispecie — che queste norme sono state violate dagli aiuti siciliani nei più importanti settori d'intervento considerati (grano duro, una da tavola e vini da pasto, pomodori).
Come ho già detto, non ritengo fondato l'argomento del governo italiano secondo cui gli aiuti in questione non avevano suscitato, al momento in cui erano stati istituiti, alcuna obiezione rilevante da parte della Commissione. La sovrapproduzione di determinati prodotti agricoli, così come la necessità di rafforzare la disciplina comunitaria tanto per questa sovrapproduzione quanto per altri prodotti agricoli, possono sempre giustificare un controllo più rigoroso sull'esatta applicazione delle norme relative alle organizzazioni comuni di mercato (anch'esse divenute, spesso, più rigorose). Anche la possibilità, sempre più spesso prevista da queste organizzazioni comuni di mercato, di valutare gli aiuti nazionali direttamente in base a precise disposizioni rispondenti a tale scopo merita, di per sé, di esser vista favorevolmente. La complessità del problema inerente al controllo degli aiuti all'agricoltura in relazione alla intricata procedura dell'art. 93 viene così limitata. Qualora le disposizioni dei regolamenti di cui trattasi non siano, sotto questo profilo, sufficientemente chiare, si dovrà ritornare alla vecchia procedura dello stesso art. 93, in conformità alle apposite disposizioni dei regolamenti stessi. L'atteggiamento della Commissione nel procedimento in esame porta a svuotare in pratica di significato concreto le disposizioni che, nei regolamento in questione, dichiarano applicabili gli artt. 92-94 del Trattato. Una siffatta interpretazione non sembra conciliabile con la lettera e con lo spirito delle disposizioni di cui trattasi e con la vostra sentenza nella causa 72/79.
L'argomento del governo italiano, secondo cui anche vari aiuti per le uve da tavola, il vino e i pomodori dovrebbero essere considerati come aiuti alle associazioni di produttori, non può influire sulla constatazione che detti aiuti, in ragione delle loro modalità, hanno anzitutto lo scopo e l'effetto di influire sul mercato. Essi devono perciò, in primo luogo, essere valutati alla stregua delle organizzazioni comuni di mercato.
7.2. Conclusione
Riassumendo, concludo nel senso:
1.
che la Repubblica italiana, notificando i disegni di legge relativi alle leggi della regione Sicilia n. 47, del 17 maggio 1980, n. 49, del 4 giugno 1980, e n. 83, del 12 agosto 1980, dopo l'adozione delle leggi stesse è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE;
2.
che la Repubblica italiana, adottando misure comportanti interventi a favore dell'agricoltura come quelle contemplate dall'art. 10 della legge n. 47 e dagli artt. 2, 3, 8, 9, 10 e 11 della legge n. 83, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 5 del Trattato CEE in relazione ai regolamenti (CEE) nn. 2727/75, 337/79 e 516/77;
3.
che il ricorso della Commissione dev'essere respinto per quanto riguarda le altre asserite violazioni del diritto comunitario;
4.
che, a norma dell'art. 69, § 3, del regolamento di procedura, ciascuna delle parti dev'essere condannata a sopportare le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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