CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 24 MARZO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella presente causa il Tribunal de commerce di Bourg-en-Bresse vi sottopone due questioni principali e due questioni subordinate. Per ben comprendere i fatti, dedicherò la prima parte delle mie conclusioni alle norme di legge da applicare.
1. Le norme di legge da applicare
L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata istituita col regolamento del Consiglio n. 816/70 (GU L 99, 1970, pag. 1). Per quanto riguarda l'importazione di vini dall'esterno della Comunità, vale il principio che la semplice applicazione delle voci della tariffa doganale comune fornisce un'adeguata protezione del mercato vitivinicolo comunitario. Ciò emerge dal terzo considerando del suddetto regolamento. Per evitare tuttavia che si producano perturbazioni a causa di prezzi anormalmente bassi, viene stabilito in base a tutti i dati disponibili un prezzo d'offerta franco frontiera (art. 9, n. 2). Se tale prezzo, più i dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento, viene riscossa una tassa di compensazione (art. 9, n. 3).
Nel 1976 la Comunità e la Repubblica democractica popolare di Algeria firmavano un accordo provvisorio, che precedeva il successivo accordo di collaborazione. Il suddetto accordo provvisorio, il quale prevede concessioni preferenziali negli scambi commerciali, veniva approvato e posto in vigore dal regolamento del Consiglio 28 maggio 1976, n. 1287 (GU L 141, 1976, pag. 1). L'art. 13 di detto accordo prevede la riduzione dell'80 % dei dazi doganali per i vini di uve fresche (voce 22.05), purché i prezzi praticati all'importazione, più i dazi doganali effettivamente riscossi, non siano inferiori al prezzo di riferimento comunitario.
Questo tipo di preferenze aumentava naturalmente per la Comunità il rischio di perturbazioni del mercato. Pertanto il regolamento del Consiglio 29 settembre 1975, n. 2506 (GU L 256, 1975, pag. 2) ha introdotto un sistema di notifiche. Gli Stati membri devono informare la Commissione di tutti i casi di importazioni di vini ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento comuniatario, detratti i dazi doganali (prezzo di riferimento franco frontiera). In tal caso non si applica la preferenza (art. 3, n. 1). Per dimostrare che il prezzo di riferimento è rispettato, il paese esportatore deve esibire un certificato.
Il nocciolo sopra descritto del sistema di protezione del mercato è dunque che il prezzo di riferimento franco frontiera va raffrontato al prezzo d'offerta franco frontiera. Le modalità di calcolo di quest'ultimo prezzo sono stabilite dall'art. 1 del regolamento della Commissione 17 giugno 1976, n. 1393 (GU L 157, 1976, pag. 20). I documenti doganali devono indicare entrambi i prezzi (art. 2) in modo da consentire il raffronto tra le due grandezze. Il prezzo d'offerta franco frontiera consiste nel prezzo fob + le spese di trasporto e d'assicurazione (art. 1, n. 1).
L'esistenza d'importi compensativi monetari crea complicazioni anche in questo campo. Se la moneta dello Stato importatore è deprezzata, in forza di quanto disposto dall'art. 1 del regolamento della Commissione 30 giugno 1976, n. 1577 (GU L 172, 1976, pag. 57), il prezzo d'offerta franco frontiera va ridotto dell'importo compensativo monetario corrispondente.
2. Gli antefatti
La convenuta nella causa principale, società Les Fils d'Henri Ramel, importa in Francia vino d'Algeria che acquista dall'attore nella causa principale, l'ente di diritto pubblico algerino Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles (ONCV). I contratti conclusi fra le due parti contenevano una clausola del seguente tenore: «Il est convenu que toute somme provenant d'un montant compensatoire qui sera accordé par l'O-nivit sera virée directement par l'acheteur au compte du vendeur sur la base des factures complémentaires établies à cet effet». Sino al 1978, la Ramel versava regolarmente, in forza di detta clausola, gli importi compensativi riscossi. Nel maggio di quell'anno essa rifiutava di pagare le fatture complementari inviate dal-l'ONCV per il versamento di FF 623698,91 e, rispettivamente, FF 72670,35 d'importi compensativi monetari. Come argomento la Ramel assumeva che tale prassi era contraria alle norme comunitarie in materia e che la succitata clausola contrattuale era illegittima e, quindi, nulla. L'ONCV citava quindi la Ramel dinanzi al Tribunal de commerce di Bourg-en-Bresse per il pagamento delle suddette somme. Nella domanda riconvenzionale la Ramel reclamava il pagamento di FF 1877509,16. La richiesta trae origine dalla nazionalizzazione del commercio del vino da parte dell'Algeria per cui la Ramel ha perso la sua affiliata in quel paese. Sebbene la domanda riconvenzionale chiarisca forse il rifiuto della Ramel di versare gli importi compensativi monetari all'ONCV, la questione non incide sulle questioni pregiudiziali sottopostevi dal Tribunal de commerce. Esse sono del seguente tenore:
1.
Se l'ente venditore di un paese terzo del Maghreb abbia facoltà di esportare in uno Stato membro della Comunità vini a prezzo d'importazione inferiore ai prezzi di riferimento, senza che detti vini vengano colpiti da dazi doganali ridotti o interi.
In caso negativo: se lo stesso ente, per sottrarsi all'osservanza di detta norma, possa convenire con la controparte, importatore di un paese della CEE, il rimborso a proprio vantaggio degli importi compensativi monetari riscossi all'importazione, onde poter provare a posteriori, nei confronti della Comunità, che il prezzo di fatturazione era conforme al prezzo di riferimento.
2.
Se gli importi compensativi monetari riscossi dall'importatore di uno Stato membro possano esser compresi in detto prezzo di riferimento.
In caso negativo: quale valore si debba attribuire ad un patto tra l'ente venditore di un paese terzo del Maghreb ed un importatore francese, con cui questi si impegna a trasferire al venditore gli importi compensativi onde comprovare l'osservanza del prezzo di riferimento.
Come spiegherò più oltre, mi sembra ragionevole considerare congiuntamente, da un lato, le due questioni principali (sul regime d'importazione) e, dall'altro, le due questioni subordinate (sul regime contrattuale).
3. La soluzione delle questioni
Le questioni sollevate dal Tribunal de commerce vanno esaminate sullo sfondo dell'eventuale trasgressione del regime comunitario d'importazione nel settore vitivinicolo, costituita dal fatto che i prezzi di riferimento franco frontiera per il vino importato non sarebbero sempre osservati. Tale trasgressione deriverebbe da manipolazioni dell'importo compensativo monetario corrisposto all'importatore. Detto sfondo emerge chiaramente dalla sentenza del giudice di rinvio, mentre la Ramel, nella sua memoria ed all'udienza, si è adoperata a giustificare il mancato versamento degli importi compensativi monetari all'ONCV sostenendo che si sarebbe con ciò posto fine alla trasgressione delle norme comunitarie da parte dell'ONCV. Questo lodevole impegno di contribuire all'applicazione del diritto comunitario non ha però resistito ai quesiti posti dalla Corte all'udienza.
Nel risolvere le questioni pregiudiziali occorre distinguere fra l'eventuale perturbazione del regime comunitario d'importazione determinata da atti fraudolenti e l'eventuale perturbazione dovuta a clausole contrattuali relative agli importi compensativi monetari. Nella memoria, la Ramel ha ampiamente trattato il primo aspetto, come pure le eventuali conseguenze di ciò riferite alla trasgressione della normativa doganale francese. Le questioni sollevate dal Tribunal de Commerce riguardano solo l'aspetto menzionato per ultimo.
In merito alla soluzione della prima questione principale, è opportuno ricordare il sistema normativo da me sopra esposto. Lo scopo del regime comunitario d'importazione è l'evitare l'importazione di vino a prezzi inferiori al prezzo di riferimento franco frontiera. Qualora avvenga ugualmente un'importazione del genere, la preferenza doganale viene meno e, possono anche essere riscosse tasse compensative. Il regime d'importazioni è pertanto concepito in modo da prevenire ogni possibilità d'importazione a prezzi inferiori al prezzo di riferimento franco frontiera.
A ciò bisogna aggiungere per maggior chiarezza che questo sistema, di per sé considerato, non può essere perturbato dall'esistenza di importi compensativi monetari. Come già detto, l'essenziale del sistema è che il prezzo d'offerta franco frontiera non può essere inferiore al prezzo di riferimento franco frontiera. Ciò va accertato dalla dogana, all'atto dell'importazione, in base ai documenti esibiti. Il metodo di calcolo del prezzo d'offerta franco frontiera è determinato in modo che, l'importo compensativo monetario concesso va detratto da tale prezzo. Un importo compensativo monetario positivo non può quindi perturbare il sistema d'importazione favorendo le importazioni. Ciò va pure considerato conforme agli aspetti monetari del sistema di cui al regolamento n. 974/71. Per quanto riguarda la seconda questione principale, occorre poi dichiarare che gli importi compensativi monetari sono compresi nel prezzo d'offerta franco frontiera e non nel prezzo di riferimento (franco frontiera). Questo è escluso per sua stessa natura, in quanto è espresso in unità di conto europee.
Dalle due frasi precedenti si desume ad un tempo la soluzione della prima questione principale e quella della prima questione subordinata. La soluzione della prima questione principale è la seguente: «l'esportazione di vino da parte dell'ufficio vendite di un paese del Maghreb a prezzi d'importazione che, compresi i dazi doganali ridotti, siano inferiori al prezzo di riferimento franco frontiera, è in contrasto col diritto comunitario». Poiché, in caso di corretta applicazione del regime d'importazione, l'effetto dell'importo compensativo monetario è neutro, la soluzione della prima questione subordinata è affermativa. Tale risposta è pienamente confermata dalla sentenza 74/79 (OCE/Samavins, Race. 1980, pag. 239). Questa causa riguardava un problema analogo, relativo all'esportazione di vino dal Marocco. Come la Commissione ha giustamente sostenuto in quell'occasione, non importa appurare chi percepisca l'importo compensativo monetario, purché siano osservati i prezzi di riferimento (sottolineo io perché il requisito ha importanza particolare proprio nella presente causa). Le norme del sistema d'importi compensativi monetari non contengono alcuna disposizione in proposito. Colui che svolge le formalità di importazione o d'esportazione riscuote o paga l'importo. Vorrei aggiungere che in varie sentenze, in particolare nella causa 74/74 (CNTA/Commissione, Race. 1975, pag. 533), avete dichiarato che l'importo compensativo monetario non ha lo scopo di tutelare il singolo operatore, ma serve a proteggere l'organizzazione del mercato di cui trattasi da perturbazioni di carattere monetario. Partendo da questo fine degli importi compensativi monetari, si può altresì concludere che clausole di diritto privato in merito alla destinazione degli importi compensativi monetari non rilevano, come tali, dal punto di vista del diritto comunitario. Ciò che importa in definitiva è la determinazione del prezzo d'offerta, non già il modo in cui questo si compone.
Queste considerazioni consentono altresì di risolvere la seconda questione subordinata, nel senso che un patto concernente la destinazione d'importi compensativi monetari va considerato alla luce del diritto contrattuale nazionale e non secondo il diritto comunitario. Ciò avete chiaramente stabilito al punto 7 della motivazione nella suddetta causa 74/79.
La suesposta soluzione delle questioni pregiudiziali non è diversa qualora i prezzi di riferimento franco frontiera non siano osservati a causa di atti fraudolenti. Se l'esportatore si accontenta di un prezzo che, compresi gli importi compensativi monetari, è uguale al prezzo di riferimento franco frontiera, l'importatore è in grado di importare vino ad un prezzo inferiore a questo se (come pure la Commissione ha dichiarato in risposta ad un mio quesito) non versa all'esportatore il percipiendo importo compensativo monetario. In un caso del genere, il sistema comunitario d'importazione è effettivamente perturbato, ma non per effetto dell'importo compensativo monetario o della destinazione datagli per contratto, bensì dagli atti fraudolenti delle parti. Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la Ramel, proprio l'inosservanza della clausola contrattuale relativa al versamento dell'importo compensativo monetario potrebbe implicare un atto fraudolento del genere.
Dalla mia esposizione si desume che la soluzione delle questioni sottopostevi è semplificata se vengono riunite le due questioni principali (sul regime d'importazione comunitaria), come pure le due questioni subordinate (sulla destinazione contrattuale degli importi compensativi monetari). Nella determinazione del prezzo d'offerta, da confrontare al prezzo di riferimento, appare infatti che anche l'importo compensativo monetario da versare dalle autorità francesi possa avere una certa rilevanza. Pertanto la soluzione della prima questione principale può essere difficilimente separata da quella da dare alla seconda questione principale. Inoltre è risultato che quest'ultima non è stata formulata in modo del tutto felice. Infine, le due questioni subordinate hanno di fatto la stessa portata, il che consente di risolverle congiuntamente. Esse tendono a far determinare l'importanza, per il diritto comunitario, di clausole contrattuali relative alla destinazione degli importi compensativi monetari riscossi.
Propongo pertanto di risolvere come segue le questioni sollevate dal Tribunal de commerce, dopo averle raggruppate nel modo suindicato:
1.
Nel caso d'importazione di vini da un paese del Maghreb, il prezzo d'offerta franco frontiera di questi prodotti, corretto dall'importo compensativo monetario, non deve essere inferiore al prezzo di riferimento franco frontiera.
2.
Salva restando la valutazione del prezzo d'offerta che ne risulta alla luce del requisito sub 1), la questione della validità di una clausola contrattuale, fra un importatore ed un esportatore, relativa alla riscossione di un importo compensativo monetario rientra, come tale, nell'ambito del diritto delle obbligazioni e non in quello del diritto comunitario.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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