CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 30 GIUGNO 1983 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
La «Wet op de accijns van tabaksfabrikaten» (legge olandese sull'imposta di consumo gravante sui tabacchi manufatturati) del 1964 stabilisce, all'art. 30, il divieto di vendere, di porre in vendita o di consegnare tabacchi manufatturati a persone diverse dai rivenditori ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla fascetta fiscale. Questa disciplina è intesa, secondo la motivazione ufficiale, ad evitare che la mancata applicazione del prezzo minimo si ripercuota sulle condizioni di concorrenza nel commercio al minuto; essa mira quindi a tutelare i dettaglianti specializzati.
Agli imputati nelle cause principali — la Kaveka de Meern BV, una società che esercita il commercio all'ingrosso col sistema del «self-service», e il suo ex amministratore — si fa carico di aver violato la suddetta disposizione, essendo stato accertato che, nel novembre 1977, la Kaveka ha offerto in vendita sigari, sigarette e tabacco da pipa a persone diverse dai rivenditori ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla fascetta fiscale. Benché soltanto i possessori di una speciale tessera di ammissione abbiano accesso ai locali di vendita della Kaveka, questa tessera viene rilasciata non soltanto ai rivenditori, ma anche a persone che — come i grandi consumatori — usano le merci acquistate nell'esercizio della loro attività professionale, inoltre, la Kaveka non controlla mai se l'acquisto sia stato fatto a scopo di rivéndita.
Contro le imputazioni, la cui fondatezza non viene in via di principio contestata dal tribunale di Utrecht, gli imputati si sono difesi fra l'altro facendo riferimento al diritto comunitario; a loro avviso, la suddetta norma di diritto olandese è incompatibile sia con l'art. 30 del trattato CEE, sia col combinato disposto degli artt. 85 e 5 dello stesso trattato. Essi sostengono che, secondo la giurisprudenza, le nozioni di «pregiudizio per il commercio fra gli stati membri» ai sensi dell'art. 85 del trattato CEE e di «ostacolo per gli scambi» ai sensi dell'art. 30 dello stesso trattato sono praticamente equivalenti. Inoltre, essi sottolineano che la suddetta norma olandese, la quale stabilisce (anche per gli importatori) un sistema collettivo di prezzi imposti ed un prezzo minimo di vendita fissato per legge, ostacola manifestamente gli scambi interstatali secondo i criteri fissati nella giurisprudenza ed è quindi in contrasto con l'art. 30 del trattato CEE.
Di fronte a tali affermazioni, il giudice olandese ha disposto anzitutto che venisse effettuata un'inchiesta, da parte dell'ufficio di controllo del ministero dell'economia, sulla situazione del mercato olandese dei tabacchi. Secondo la relazione di questo ufficio in data 30 settembre 1981, il prezzo figurante sulla fascetta fiscale viene fissato dai produttori e dagli importatori nazionali, che sono tenuti a rispettare, nel fissare il prezzo di vendita al minuto, la normativa vigente in materia di prezzi. Secondo la relazione, la legge non vieta che lo stesso prodotto venga immesso sul mercato olandese, tramite più importatori, a prezzi diversi; a ciò osta tuttavia il fatto che gli importatori dispongono di contratti di distribuzione esclusiva o fanno parte di un'impresa multinazionale; si deve poi rilevare che i produttori e gli importatori sono quasi sempre vincolati da accordi di diritto privato sulla concorrenza. Infine, la relazione accenna anche alla modesta elasticità della domanda di sigarette in relazione ai prezzi ed al fatto che la fedeltà del consumatore alla marca è molto spiccata, con la conseguenza che modifiche dei prezzi hanno sul mercato ripercussioni di lieve entità.
II giudice olandese ha inoltre ritenuto che, per la decisione delle cause dinanzi ad esso pendenti, fosse necessaria l'interpretazione delle norme di diritto comunitario richiamate dagli imputati. Con sentenze 1o giugno 1982, esso ha pertanto sospeso i procedimenti e sottoposto a questa Corte, in entrambe le cause, le seguenti questioni pregiudiziali :
«1.
Nella sua giurisprudenza relativa all'art. 30 del trattato CEE, codesta Corte ha più volte affermato che ogni normativa commerciale degli stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Questa formulazione è molto simile a quella usata nelle considerazioni relative alla nozione di “pregiudizio per il commercio tra stati membri”, di cui all'art. 85, n. 1, del trattato CEE, che si trovano nelle sentenze Grundig/Consten (cause 56 e 58/64, Race. 1966, pag. 457) e LTM/MBU (causa 56/65, Race. 1966, pag. 262), anche se ivi si parla dell' “incidenza” sul commercio fra gli stati membri, mentre, ad esempio, nella sentenza Dassonville (causa 8/74, Race. 1974, pag. 837) viene usato il termine “ostacolare”. Si chiede se il giudice nazionale, dovendo stabilire se una normativa di uno stato membro, vigente indiscriminatamente per i prodotti importati e per i prodotti nazionali, costituisce una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE, debba riferirsi, nella sua valutazione, alla giurisprudenza della Corte relativa all'art. 85 del trattato CEE e, in particolare, all'interpretazione data dalla Corte alla nozione di “pregiudizio per gli scambi tra stati membri”, dalla quale risulta che questa condizione cui è subordinato il divieto posto dall'art. 85, n. 1, è soddisfatta qualora sia accertato che una normativa commerciale è atta a modificare il naturale orientamento delle correnti di scambio, ovvero debba attribuire all'art. 30 del trattato CEE un significato autonomo, il che implica che una siffatta normativa commerciale costituisce un ostacolo per gli scambi e, quindi, una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30, soltanto qualora, in base alle circostanze di fatto, il giudice possa constatare che tale normativa è atta a limitare l'importazione di merci da altri stati membri.
2.
Se una normativa di uno stato membro, vigente indiscriminatamente per i prodotti nazionali e per i prodotti importati, vada considerata come una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE anche qualora sia accertato ch'essa ostacola l'importazione in uno Stato membro solo in misura molto ridotta, mentre continuano a sussistere altre possibilità di smercio per i prodotti provenienti da altri Stati membri.
3.
Se il guidice nazionale, nell'accertare se una normativa nazionale, vigente indiscriminatamente per l'importazione da altri stati membri e per lo smercio dei prodotti nazionali, ostacoli gli scambi debba prendere in considerazione unicamente gli effetti di tale normativa ovvero debba tener conto, al riguardo, anche del fatto che sul mercato di cui trattasi esistono altri ostacoli per gli scambi in ragione delle legislazioni fiscali dei vari stati membri e delle loro reciproche divergenze.
4.
Se sulla soluzione della questione precedente influisca la circostanza che, a parere del giudice nazionale, la normativa di cui trattasi non crea alcun ostacolo per gli scambi.
5.
Se, qualora esista, in forza di una normativa vigente in uno stato membro, un sistema verticale di prezzi imposti al quale sono sottoposti, a pena di sanzioni, tutti gli operatori commerciali del settore considerato, il singolo che abbia commesso un'infrazione a tale normativa possa far valere, dinanzi al giudice nazionale, l'incompatibilità della stessa col combinato disposto degli artt. 5, 2o comma, e 85 del trattato CEE».
Su tali questioni, che a quanto pare si pongono anche in procedimenti penali analoghi promossi contro altre 17 imprese e persone, osserverò quanto segue:
1.
Con la prima questione il giudice nazionale chiede che venga chiarito se, nel valutare una normativa nazionale, che si applichi indistintamente alle merci di produzione interna ed a quelle importate, alla luce dell'art. 30 del trattato CEE, si debba tener conto anche della giurisprudenza relativa all'art. 85 dello stesso trattato, in particolare per quanto riguarda la nozione di «pregiudizio del commercio fra gli stati membri» ovvero se l'art. 30 abbia significato autonomo e debba applicarsi soltanto qualora sia accertato che la normativa in questione è atta a limitare le importazioni.
In proposito, gli imputati nelle cause principali hanno sostenuto essere inverosimile che la Corte di giustizia dia una diversa interpretazione degli artt. 30 e 85 del trattato CEE per quanto riguarda il criterio del «pregiudizio per il commercio».
Anche la Commissione, in un primo momento, si è espressa in senso analogo. Dopo aver rilevato che entrambe le norme perseguono lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci e l'unità del mercato, e che quindi si tratta di norme che si completano reciprocamente, essa ha sostenuto che — di fronte ad effetti negativi analoghi — a tali norme si deve dare un'interpretazione coerente, che non lasci sussistere alcuna lacuna e che, per quanto riguarda il pregiudizio per il commercio, risulti dall'applicazione degli stessi criteri in entrambi i casi. Durante la fase orale del procedimento, essa si è tuttavia discostata alquanto da questa tesi, limitandosi a sostenere che, qualora provvedimenti statali e accordi fra imprese si riferiscano agli stessi fatti economici, i relativi effetti devono essere valutati nello stesso modo in entrambi i casi; ciò non varrebbe tuttavia per la qualificazione giuridica, poiché le disposizioni in questione hanno la loro propria logica interna e devono essere perciò interpretate in modo autonomo.
Quest'ultima tesi viene condivisa dal Governo olandese, il quale ha chiaramente preso posizione a favore dell'interpretazione autonoma dell'art. 30, da un lato, e dell'art. 85, dall'altro, del trattato CEE.
Anche per me non sussiste alcun dubbio sul fatto che la questione in esame può essere risolta soltanto nel senso indicato da ultimo.
Si deve ammettere, è vero, che è possibile ricavare un argomento a favore della tesi opposta dalla Corte nella causa 13/77 ( 2 ), vertente su un'analoga disposizione di diritto belga, e precisamente in quanto in tale sentenza si sottolinea che un provvedimento nazionale il quale abbia l'effetto di facilitare uno sfruttamento abusivo di posizione dominante atto a pregiudicare il commercio intracomunitario sarà di regola incompatibile con gli artt. 30 e 34 (punti 33 — 35 della motivazione). Tuttavia, non si deve perdere di vista il fatto che in un altro punto della stessa sentenza si afferma, a proposito dell'art. 30, che il sistema del mercato unico esclude qualsiasi disciplina nazionale che ostacoli ( 3 ) in forma diretta o indiretta, attuale o potenziale, il commercio intracomunitário, mentre subito dopo, relativamente all'art. 86, si considera rilevante la possibilità di un effetto pregiudizievole per il commercio fra stati membri, il che fa pensare all'applicazione di criteri diversi («behindern», «entraver», ostacolare — «beeinträchtigen», «affecter», pregiudicare) (punti 28 e 29 della motivazione).
Anche altrove, nella giurisprudenza, vengono usate espressioni diverse. Ad esempio, nella sentenza emessa nelle cause 56 e 58/64 ( 4 ), relativamente al criterio del «pregiudizio per il commercio» di cui all'art. 85 si considera importante stabilire se un accordo possa incidere, in modo diretto o indiretto; in potenza o in atto, sulla libertà del commercio fra stati membri, in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra stati (Race. 1966, pag. 519). Analogamente, nella sentenza relativa alla causa 56/65 ( 5 ), la Corte dichiara in proposito che si deve accertare se appaia ragionevolmente probabile che un accordo costituisca un ostacolo per la realizzazione di un mercato unico e che esso possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio fra stati membri, il che si verifica in particolare qualora esso possa isolare l'uno dall'altro determinati mercati degli stati membri (Race. 1966, pag. 281).
Così pure, nella sentenza emessa nella causa 71/74 ( 6 ), si dice che una clausola che limiti la libertà di effettuare importazioni può falsare il corso naturale delle correnti commerciali e pregiudicare in tal modo gli scambi intracomunitari (Race. 1975, pag. 583, punti 37 e 38 della motivazione). Infine, anche nella sentenza pronunziata nelle cause 209-215 e 218/78 ( 7 ) si parla, con riguardo all'art. 85, della possibilità che determinate limitazioni della concorrenza possano sviare le correnti commerciali dall'orientamento che avrebbero altrimenti (punto 172 della motivazione), come pure della necessità di accertare se una decisione, un accordo o un'intesa siano atti ad avere un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambi fra stati membri, in modo da poter ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra tali stati (punto 170 della motivazione). Per quanto riguarda invece le restrizioni all'importazione che assumono rilevanza ai fini dell'art. 30, dopo la sentenza emessa nella causa 2/73 ( 8 ), nella quale si affermava che questa norma riguarda tutte le misure aventi carattere di proibizione, totale o parziale, d'importare, ma anche gli ostacoli che producono lo stesso effetto (punto 7 della motivazione), nella giurisprudenza ricorre ormai costantemente la formula secondo cui si tratta di accertare se una normativa nazionale possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (cfr., ad esempio, le sentenze nelle cause 190/73 ( 9 ) e 8/74 ( 10 )).
Va infine ricordato l'importante principio d'interpretazione secondo cui si deve tener conto della finalità della norma da interpretare, nonché del contesto in cui essa si colloca. Sotto questo profilo, si deve anzitutto constatare che le disposizioni del trattato che ora ci interessano perseguono scopi diversi: l'art. 85 è inteso al mantenimento di una concorrenza effettiva e l'art. 30 all'abolizione delle restrizioni quantitative all'importazione. D'altra parte si deve ricordare che in entrambi i casi esistono disposizioni eccezionali (art. 85, n. 3, e art. 36), che però si applicano, manifestamente, a situazioni fra loro del tutto diverse.
Infine, nella fattispecie presenta interesse anche la giurisprudenza in merito a normative nazionali in materia di prezzi (ed in particolare in materia di fissazione di prezzi o margini di utile minimi da parte delle pubbliche autorità) che si applichino indistintamente alle merci di produzione nazionale ed ai prodotti importati, e pertanto valgano per l'intero territorio di uno stato membro (cfr. causa 82/77 ( 11 )). Se in questo caso fossero stati ritenuti decisivi i criteri di cui all'art. 85, difficilmente si sarebbe potuta negare l'esistenza di un pregiudizio per gli scambi, poiché certamente non si sarebbe potuto contestare che un accordo fra imprese di vasta portata, come quello allora in esame, produca tali effetti pregiudizievoli. E significativo, tuttavia, che nella suddetta sentenza, a proposito di casi del genere — per quanto riguarda l'art. 30 del trattato CEE —, sia stato affermato che i provvedimenti suddetti non possono, generalmente, ostacolare l'attività di importazione; il contrario può verificarsi solo in casi isolati, e precisamente quando i prezzi siano stati fissati ad un livello tale da svantaggiare i prodotti importati.
Si deve quindi constatare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 30 del trattato CEE, il richiamo alla giurisprudenza sull'art. 85 può non essere decisivo e che per il giudice nazionale il quale debba valutare una determinata normativa alla luce della prima di queste disposizioni può, in via di principio, venire in considerazione soltanto la formula costante cui ho già accennato. Inoltre, si possono ricordare anche le considerazioni contenute nella sentenza 13/77 ( 12 ) in merito ad una siffatta normativa sui prezzi vigente nel Belgio: la Corte ha ritenuto che un sistema di prezzi liberamente scelto dal produttore o dall'importatore, che sia divenuto, in forza di una disciplina legislativa nazionale, un sistema di prezzi imposti, provoca normalmente degli effetti soltanto sul piano interno, ma non si può escludere che in taluni casi un sistema di questo tipo possa influire sugli scambi intracomunitari (punti 50-54 della motivazione). Poiché nella fattispecie non si tratta di provvedimenti in materia di prezzi ai sensi della relativa giurisprudenza (cfr., ad esempio, le sentenze emesse nelle cause 5/79 ( 13 ) e 16-20/79 ( 14 )), ma soltanto della eliminazione della concorrenza sui prezzi al livello del commercio al minuto, si può poi far rinvio alla sentenza emessa nella causa 286/81 ( 15 ), secondo cui una normativa nazionale intesa a limitare i provvedimenti di incentivazione delle vendite può costituire un ostacolo per le importazioni e limitare il volume delle stesse.
Tuttavia, non è il caso di approfondire in questa sede — anche se è stato discusso durante il procedimento — il problema del se effettivamente, dal momento che la concorrenza sui prezzi fra commercianti che sono al tempo stesso importatori o che da questi possono ottenere prezzi più vantaggiosi è praticamente inesistente, il lasciar sussistere una effettiva concorrenza sui prezzi fra rivenditori di tabacchi possa portare ad un aumento della domanda di prodotti importati e quindi ad un aumento delle importazioni ovvero ciò sia improbabile perché, in genere, per i rivenditori il margine di utile è, anche per i prodotti importati, troppo ridotto per consentire che determinati sconti possano influire sulla domanda in un mercato caratterizzato da ristagno e fedeltà alla marca, e perché generali riduzioni di prezzo più rilevanti, come quelle che potrebbero essere praticate da grandi magazzini, porterebbero soltanto allo spostamento delle vendite verso siffatti commercianti a detrimento dei dettaglianti specializzati, ma difficilmente avrebbero ripercussioni sulle correnti di scambio fra gli stati membri. Spetta in definitiva al giudice nazionale accertare l'esattezza di siffatti ragionamenti.
Qualora il giudice nazionale dovesse giungere alla conclusione che si può in effetti parlare di un pregiudizio per il commercio, si dovrebbe infine aggiungere che non è possibile alcuna giustificazione per le varie categorie di motivi contemplate esclusivamente per l'art. 36. Fra queste non rientrano infatti, manifestamente, le considerazioni, decisive per la legge olandese, riguardanti la politica a favore del ceto medio (tutela dei rivenditori specializzati). In quanto, poi, possano essere rilevanti esigenze relative ai controlli fiscali, nella sentenza emessa nella causa 13/77 ( 16 ) è stato già chiarito che tali esigenze sono rilevanti soltanto in relazione al divieto di vendita ad un prezzo superiore a quello figurante sulla fascetta fiscale, mentre il divieto di vendita ad un prezzo inferiore a quello risultante dalla fascetta non è necessariamente giustificato da motivi fiscali (punti 17 e 18 della motivazione).
2.
Con la seconda questione, il giudice proponente chiede se, ai fini dell'applicazione dell'art. 30 del trattato CEE, sia rilevante il fatto che le importazioni vengano ostacolate solo in misura minima.
Tale questione è stata determinata dalla tesi sostenuta dagli imputati nella causa principale, secondo cui — per quanto riguarda il pregiudizio per il commercio — varrebbero gli stessi criteri tanto per l'art. 30 quanto per l'art. 85; tuttavia, secondo la giurisprudenza, l'art. 85 dovrebbe applicarsi soltanto qualora si abbia un notevole pregiudizio per il commercio (cfr. sentenza emessa nelle cause 200-215 e 218/78 ( 17 ))
Condivido il parere della Commissione secondo cui tale questione dovrebe essere risolta in senso negativo. In proposito si può far rinvio alla giurisprudenza riguardante il divieto di riscossione di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali secondo la quale tale divieto — poiché le relative deroghe sono da interpretarsi in senso stretto — si applica pure qualora le tasse di cui trattasi abbiano un effetto discriminatorio, anche se lieve, equivalente a quello di un dazio doganale (cause 52 e 55/65 ( 18 ), Race. 1966, pag. 360), così come tale divieto riguarda qualsiasi onere pecuniario gravante sulle merci in ragione del fatto che se varcano la frontiera (causa 2/73 ( 19 ) Race. 1973, pag. 878, punto 5 della motivazione). È messo così in rilievo un criterio valido per l'intero titolo I del trattato («Libera circolazione delle merci»). Questa tesi trova conferma non soltanto nella portata molto ampia che viene attribuita nella giurisprudenza all'art. 30, ma anche nel fatto che nella sentenza emessa nella causa 190/73 ( 20 ), vertente su provvedimenti nazionali di limitazione della produzione, è stato sottolineato che il divieto relativo ai dazi doganali o alle tasse d'effetto equivalente, nonché alle restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, tende ad eliminare qualsiasi ostacolo alla libertà di scambio nel commercio interno della Comunità (Race. 1974, pag. 1133, punti 8-12 della motivazione).
Inoltre, non è difficile spiegare. perché, relativamente all'art. 85 — per quanto riguarda il «pregiudizio per il commercio» — si può ritenere applicabile un criterio diverso. È evidente che in questo caso assumono rilievo considerazioni connesse alla libertà di contrattazione delle imprese — destinatarie delle norme poste dall'art. 85 — nonché a problemi di controllo amministrativo, da parte della Commissione, cui incombono in proposito compiti importanti, di situazioni sogette al diritto delle intese. Considerazioni del genere non hanno naturalmente alcuna importanza nel caso di norme destinate agli stati membri ed aventi, per natura, efficacia diretta.
3.
La terza questione mira a far chiarire se si debbano prendere in considerazione soltanto gli effetti prodotti dalla normativa controversa ovvero si debba tener conto anche del fatto che sul mercato considerato esistono altri ostacoli per gli scambi in ragione delle divergenti legislazioni fiscali degli stati membri.
In proposito si può nuovamente rimandare alla sentenza nella causa 13/77 ( 21 ), nella quale è stato, come è noto, affermato che spetta ad ogni singolo stato membro scegliere il proprio metodo di controllo fiscale dei tabacchi manifatturati venduti nel suo territorio e che, per rendere possibili questi controlli — rigorosi e spesso complicati e per di più differenti da uno stato all'altro — l'importazione e l'esportazione dei tabacchi manifatturati sono sottoposte ad ostacoli inevitabili (punti 13-16 della motivazione). Inoltre, nel valutare un sistema di prezzi fissi per la vendita al consumo alla luce dell'art. 30, si deve stabilire, tenuto conto degli ostacoli fiscali riscontrabili nel settore commerciale in esame, se il suddetto sistema di prezzi imposti sia di per sé atto ad ostacolare le importazioni fra stati membri (punti 55 e 56 della motivazione).
Da ciò la Commissione inferisce che, in una valutazione come quella cui si deve procedere nelle cause principali, si deve tener conto soltanto di ostacoli che siano compatibili col trattato, e non invece di tutti gli altri possibili ostacoli. Tuttavia, questo punto di vista non mi convince. Ritengo, come ho già detto nelle conclusioni da me presentate nella causa 13/77 ( 21 ) — e la Corte, fino a questo momento, non si è ancora espressa chiaramente in proposito —, che si possa senz'altro stabilire quali ostacoli esistano in complesso per gli scambi di tabacchi manifatturati e che soltanto successivamente ci si debba chiedere se — prescindendo da tutte le misure incompatibili col trattato — si abbiano ancora ripercussioni del sistema di prezzi fissi sulle correnti di scambio. In proposito, per quanto riguarda il mercato dei tabacchi, si deve pensare in particolare anche ad accordi fra imprese — ad esempio alla concessione di un diritto di distribuzione esclusiva ad un importatore — e alla prassi amministrativa secondo cui non vengono rilasciate fascette diverse per una stessa marca di sigarette, prassi che, secondo la Commissione, sarebbe in contrasto con l'art. 5 della direttiva 72/464 (GU L 303, del 19. 12. 1972, pag. 1). In effetti si può pensare che, qualora le importazioni possano avvenire tramite diversi importatori che applichino una politica di prezzi indipendente ovvero qualora un importatore possa applicare, grazie alle diverse fascette che debbono essere apposte dal produttore, diversi prezzi per la stessa marca, sussistano sufficienti possibilità di concorrenza in materia di prezzi nell'ambito di una stessa marca. Si può pensare anche che in tal modo possa essere incrementata la domanda di determinati prodotti — in particolare prodotti importati — e che quindi si verifichi quella incidenza sul volume degli scambi che, secondo la Commissione, viene a mancare qualora non esista alcuna concorrenza sui prezzi al livello del commercio al minuto. Tuttavia, da ciò potrebbe senz'altro derivare la conseguenza che le disposizioni in merito al rispetto dei prezzi indicati sulla fascetta non abbiano come tali alcuna influenza sul commercio fra stati membri.
4.
E stato poi chiesto se la terza questione debba essere risolta diversamente qualora la normativa da valutare non crei, a parere del giudice nazionale, alcun ostacolo per gli scambi.
Debbo ammettere che non mi è del tutto chiaro il significato di tale questione nel contesto delle altre. In ogni caso, mi sembra che in proposito non siano necessarie ulteriori osservazioni, dopo quanto ho detto circa la terza questione. In particolare mi sembra inopportuno accennare — come è stato detto durante il procedimento — alla possibilità che il parere del giudice nazionale, quale risulta dalla formulazione della quarta questione, sia eventualmente inesatto e che si possa pervenire ad una diversa valutazione in base ad accertamenti obiettivi mediante perizia. In primo luogo, spetta certamente al giudice a quo effettuare la necessaria valutazione in base ai criteri indicati dalla Corte di giustizia. Qualora una delle parti ritenga inesatta tale valutazione, essa avrà sempre la possibilità di adire un giudice di grado superiore e di tentare, con mezzi adeguati, di ottenere una modifica della valutazione stessa.
5.
Infine, si deve accertare — per risolvere la quinta questione — se il singolo che abbia commesso un'infrazione ad una normativa che abbia istituito un sistema verticale di prezzi imposti vigenti per tutti gli operatori del mercato considerato, possa far valere in giudizio l'incompatibilità di tale normativa col combinato disposto degli artt. 5 e 85 del trattato CEE.
Tale questione è basata sulla tesi degli imputati nella causa principale secondo cui, dal momento che l'art. 85 del trattato CEE vieta alle imprese di creare un complesso sistema di prezzi imposti in senso verticale, valido per un intero stato membro, dovrebbe essere considerato inammissibile che lo stesso effetto — per così dire, un'intesa obbligatoria — venga prodotto da una normativa statale.
In proposito si deve ricordare anzitutto che, nella giurisprudenza relativa all'art. 5, la Corte ha affermato che questo articolo stabilisce un obbligo generale degli stati membri il cui contenuto concreto dipende, di volta in volta, dalle disposizioni del trattato o dai principi che si desumono dalla sua struttura complessiva (sentenza nella causa 2/73 ( 22 ), Racc. 1973, pag. 878, punto 4 della motivazione). La Corte ha dichiarato inoltre che, se è innegabile che l'art. 86 si rivolge alle imprese, dall'art. 5, 2o comma, del trattato risulta l'obbligo degli stati membri di astenersi dall'emanare o dal mantenere in vigore provvedimenti che possano rendere praticamente inefficace tale norma; gli stati membri non possono emanare provvedimenti che consentano alle imprese private di sottrarsi ai vincoli imposti dagli artt. 85-94 del trattato (sentenza nella causa 13/77 ( 23 ), punti 30-35 della motivazione).
È evidente, tuttavia, che ciò non può giustificare la tesi sostenuta dagli imputati nelle cause principali; non si può quindi ammettere che, in un caso come quello di specie, la valutazione di una normativa statale avvenga direttamente in base all'art. 85 del trattato CEE. Ciò è confermato — a prescindere dalle formulazioni usate nella sentenza emessa nella causa 13/77 ( 23 ) — non solo dal fatto che, altrimenti, la giurisprudenza in materia di normative nazionali sui prezzi, che sono state valutate alla luce dell'art. 30 del trattato CEE, non avrebbe più alcun senso, ma anche dalla sentenza emessa nella causa 5/79 ( 24 ), riferentesi ad un regime nazionale di blocco dei prezzi e nella quale è stato chiaramente affermato che un siffatto regime pubblicistico, non costituendo un accordo tra imprese, non può essere valutato in base all'art. 85.
6.
Le questioni sottoposte dall'Arrondissementsrechtbank di Utrecht dovrebbero perciò essere risolte come segue:
a)
L'art. 30 del trattato CEE ha — relativamente al fatto che vengano ostacolati gli scambi intracomunitari — significato autonomo. Per quanto riguarda tale effetto, non si deve quindi applicare la giurisprudenza relativa all'art. 85, bensì l'art. 30, qualora sia accertato che determinati provvedimenti statali sono atti, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, ad ostacolare le importazioni tra stati membri.
b)
L'art. 30 si applica anche qualora i provvedimenti statali ostacolino le importazioni soltanto in misura molto ridotta.
c)
Nel valutare una normativa come quella in esame nelle cause principali si deve tener conto anche del fatto che sul mercato considerato esistano altri ostacoli per gli scambi. In particolare si deve accertare se, dopo l'abolizione di altri provvedimenti incompatibili col mercato comune, si possa ancora ritenere che la normativa da valutare produca effetti nocivi per il commercio fra stati membri.
d)
Una normativa statale che si risolva in un sistema verticale di prezzi imposti al quale sono soggetti tutti gli operatori commerciali del settore considerato può essere valutata unicamente in base all'art. 30, non già qualora non sussista un accordo fra imprese, in base al combinato disposto dell'art. 85 e dell'art. 5 del trattato CEE.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 16. 11. 1977, causa 13/77, GB-INNO-BM/ Association des détaillants en tabac (ATAB), Race. 1977, pag. 2115.
( 3 ) Nota del traduttore: nella traduzione italiana viene usato, in entrambi i casi, il termine «pregiudicare».
( 4 ) Sentenza 13. 7. 1966, cause riunite 56 c 58/64, Établissements Consten e Grundig-Verkaufs-GmbH/Commissionc della CEE, Race. 1966, pag. 458.
( 5 ) Sentenza 30. 6. 1966, causa 56/55, Société Technique Minière (LTM)/Maschincnbau Ulm GmbH (MBU), Race. 1966, pag. 262.
( 6 ) Sentenza 15. 5. 1975, causa 71/74, Nederlandse Vereniging voor Fruit en Groentenimporthandcl, Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander Geïmporteerd Fruit «Frubo»/Conitnissionc delle Comunita europee, Race. 1975, pag. 563.
( 7 ) Sentenza 29. 10. 1980, cause riunite 209-215 e 218/78, Hcintz van Landcwyck Sari ed altri/Commissione delle Comunità europee, Race. 1980, pag. 3125.
( 8 ) Sentenza 12. 7. 1973, causa 2/73, riscria Luigi Geddo/ Ente nazionale risi, Race. 1973, pag. 865.
( 9 ) Sentenza 30. 10. 1974, causa 190/73, procedimento penale a carico di J. \V. J. Haastcr, Race. 1974, pag. 1123.
( 10 ) Sentenza 11. 7. 1974, causa 8/74, Benoît e Gustave Dassonville, Race. 1974, pag. 837.
( 11 ) Sentenza 24. 1. 1978, causa 82/77, Pubblico ministero del Regno dei Paesi Bassi/Jacobus Philippus van Tiggele, Race. 1978, pag. 25.
( 12 ) Sentenza 16. 11. 1977, causa 13/77, GB-INNO-BM/ Association des détaillants en tabac (ATAB), Racc. 1977, pag. 2115.
( 13 ) Sentenza 18. 10. 1979, causa 5/79, Procuratore genera-le/Hans Buys, Han Pesch, Yves Dullieux e Denkavit France Sàrl, Racc. 1979, pag. 3203.
( 14 ) Sentenza 6. 11. 1979, cause riunite 16-20/79, procedimenti penali a carico di Joseph Danis ed altri, Racc. 1979, pag. 3327.
( 15 ) Sentenza 15. 12. 1982, causa 286/81, procedimento penale a carico di Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, Racc. 1982, pag. 4575.
( 16 ) Sentenza 16. 11. 1977, causa 13/77, GB-INNO-BM/Association des détaillants en tabac (ATAB), Race. 1977, pag. 2115.
( 17 ) Sentenza 29. 10. 1980, cause riunite 209-215 e 218/78, Heintz van Landcwyck Sari ed altri/Commissione delle Comunità europee, Race. 1980, pag. 3125.
( 18 ) Sentenza 16. 6. 1966, cause riunite 52 e 55/65, Repubblica federale di Germania/Commissione della CEE, Race. 1966, pag. 3-16
( 19 ) Sentenza 12. 7, 1973, causa 2/73, Riseria Luigi Gcddo/Entc nazionale risi, Race. 1973, pag. 865.
( 20 ) Sentenza 30. 10. 1974, causa 190/73, procedimento penale a carico di J.W.J. Haaster, Race. 1974, pag. 1123.
( 21 ) Sentenza 16. 11. 1977, causa 13/77, GB-INNO-BM/ Association des détaillants en tabac (ATAB), Race. 1977, pag. 2115.
( 22 ) Sentenza 12. 7. 1973, causa 2/73, Riseria Luigi Geddo/Ente nazionale risi, Racc. 1973, pag. 865.
( 23 ) Sentenza 16. 11. 1977, causa 13/77, GB-INNO-BM/ Association des détaillants en tabac (ATAB), Race. 1977, pag. 2115.
( 24 ) Sentenza 18. 10. 1979, càusa 5/79, Procuratore generale/Hans Buys, Han Pesch, Yves Dullieux e Denkavit France Sàrl, Racc. 1979, pag. 3203.
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