CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 14 LUGLIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
con lettera 19 dicembre 1980 la Commissione comunicava alla ricorrente nella causa oggi in esame, un'impresa che fabbrica prodotti siderurgici in tre stabilimenti (Casto, Sarezzo e Settimo), le quote di produzione ad essa assegnate nel primo trimestre 1981, per l'acciaio grezzo e per i gruppi di prodotti II e IV, in forza della decisione n. 2794/80 (GU L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1), già più volte richiamata in procedimenti dinanzi a questa Corte. Con decisione individuale del 23 febbraio 1981 la quota assegnata alla ricorrente per l'acciaio grezzo veniva aumentata; quella relativa ai prodotti del gruppo IV risultava anch'essa aumentata in ragione dell'acquisto di quote da altre imprese — comunicato alla Commissione con lettera del 25 marzo 1981 —, nonché del riporto al primo trimestre 1981, ai sensi dell'art. 8, n. 2, della decisione n. 2794/80, della quota non esaurita nel quarto trimestre 1980.
Alla scadenza del primo trimestre 1981 risultava che la ricorrente aveva prodotto più di quanto le era stato definitivamente assegnato in base al regime delle quote. La ricorrente, da parte sua, ritiene di poter desumere, dalle comunicazioni regolarmente fatte alla Commissione, che il superamento sia stato di 1157 tonnellate per il gruppo II e di 4331 tonnellate per il gruppo IV, e cioè complessivamente di 5488 tonnellate. La Commissione sostiene a sua volta di aver accertato, in base ai rapporti dei propri ispettori, che la ricorrente non ha esaurito la sua quota per i prodotti del gruppo II, mentre il superamento relativo a quelli del gruppo IV — tenuto conto del margine di tolleranza contemplato dall'art. 8 della decisione n. 2794/80 — è stato di 5488 tonnellate, cifra indicata dall'interessata come superamento complessivo.
La ricorrente denunziava spontaneamente alla Commissione il superamento della quota già in un telex del 7 aprile 1981, facendo presente ch'essa aveva programmato il necessario arresto dei propri impianti subito dopo la comunicazione delle quote e ne aveva informato le organizzazioni sindacali, ma che, a causa di una modifica del laminatoio di Casto, nella seconda metà del mese di marzo la produzione era stata, al di là di ogni previsione, superiore a quella programmata. Inoltre, nel telex essa sottolineava che la maggior parte della produzione eccedentaria era stata immagazzinata, e quindi non destinata ad ulteriori consegne, e dichiarava che, per compensare il superamento, essa avrebbe ridotto la propria produzione dall'aprile 1981.
In un primo momento non si aveva reazione da parte della Commissione. Solo il 19 gennaio 1982, questa inviava all'impresa una lettera in cui si constatava che, in base ai rapporti dei propri ispettori, si doveva ritenere ch'essa avesse superato di 5488 tonnellate la quota di produzione relativamente ai prodotti del gruppo IV, il che portava, a norma dell'art. 9, 1o comma, della decisione n. 2794/80 (75 ECU per tonnellata di superamento) all'applicazione di un'ammenda di 411600 ECU.
La ricorrente prendeva posizione in proposito — come le era stato suggerito dalla Commissione — in una lettera del 1o febbraio 1982. Essa ribadiva che, in ragione dell'entrata in funzione dell'impianto modificato a Casto, si era verificata un'imprevedibile eccedenza di produzione e che le fermate degli impianti concordate con i sindacati non avevano potuto essere ampliate in considerazione della suddetta circostanza. Inoltre, l'eccesso di produzione riguardava «larghi piatti», e quindi un settore per il quale non esistevano problemi e che subito dopo era stato sottratto al regime vincolante delle quote. Infine, si doveva tener conto della produzione globale dell'anno 1981.
Dopo un'audizione della ricorrente, in data 18 marzo 1982, l'11 giugno 1982 veniva emanata, ai sensi dell'art. 9 della decisione n. 2794/80, una decisione nella quale si fissava un'ammenda di 411600 ECU (= 544699092 LIT) per superamento di 5488 tonnellate della quota di produzione del gruppo IV nel primo trimestre 1981 e si disponeva che l'ammenda doveva essere pagata entro due mesi dalla notifica della decisione.
Il 16 luglio 1982 l'impresa interessata ha adito questa Corte chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione 11 giugno 1982 e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda ad un importo simbolico o, comunque, di ben minore entità.
Devo ora esprimere il mio parere sui mezzi dedotti a sostegno del ricorso, che la Commissione ritiene infondati.
1. Sul primo mezzo
La ricorrente si richiama all'art. 58, n. 4, del Trattato CECA, che ha il seguente tenore :
«L'Alta Autorità può infliggere, alle imprese che violino le decisioni da essa prese in applicazione del presente articolo, ammende d'ammontare al massimo uguale al valore delle produzioni irregolari.»
A suo avviso, da ciò si desume che la Commissione dispone di un potere discrezionale ch'essa deve usare. Sarebbe quindi inammissibile che vengano inflitte automaticamente ammende indifferenziate, determinate come segue nell'art. 9 della decisione n. 2794/80:
«Alle imprese che superano la loro aliquota di produzione o la parte di tale quota che, secondo l'art. 7, paragrafo 2 e 3, può essere consegnata nel mercato comune, verrà inflitta un'ammenda pari in genere a 75 ECU per tonnellata di superamento di acciai ordinari e di 150 ECU per tonnellata di superamento di acciai speciali.»
Qualora tuttavia venga irrogata una siffatta ammenda, da considerarsi una sanzione massima, se ne dovrebbe fornire la motivazione. Poiché nella fattispecie questa manca, la decisione individuale impugnata andrebbe necessariamente annullata.
La Commissione oppone che, nel citato art. 9, essa ha autolimitato il proprio potere discrezionale, il che — contrariamente a quanto ritiene la ricorrente — è possibile anche qualora non si tratti di una norma di rango pari a quallo dell'art. 58 del Trattato CECA. Ciò risulta dalle considerazioni svolte al n. 9 della parte motiva della decisione n. 2794/80 in cui è detto:
«Per garantire l'efficacia del sistema delle quote, è necessario di fatto sanzionare ogni superamento con un'ammenda fissata in funzione di ogni tonnellata prodotta in infrazione.»
Se perciò essa infligge automaticamente sanzioni indifferenziate, queste non potrebbero essere considerate sanzioni massime, ragion per cui non sarebbe neppure necessaria alcuna motivazione per la mancata applicazione di sanzioni meno gravi.
Su questo punto, a mio avviso, si deve condividere il punto di vista della Commissione.
In effetti è indubbio che con l'art. 9, 1o comma, della decisione n. 2794/80 è stato introdotto, nel regime delle sanzioni contemplate dalla decisione sulle quote di produzione di acciaio, se non un automatismo assoluto, almeno il criterio di massima secondo cui è escluso l'esercizio del potere discrezionale. Ciò sembra potersi desumere chiaramente dalla surricordata motivazione della decisione; né possono trarsi illazioni in senso contrario dall'espressione «in genere» usata nel Io comma dell'art. 9, la quale, a mio avviso, va messa in relazione col 2o comma dello stesso articolo.
Non vedo, inoltre, come ciò possa essere contestato. Da una parte, è certo — la Commissione lo ha dimostrato producendo i dati relativi al valore della produzione di cui trattasi — che la sanzione prevista si mantiene nei limiti fissati dall'art. 58, n. 4, del Trattato CECA. Dall'altra, ritengo anch'io che la Commissione non si renda responsabile di alcuna violazione del disposto dell'art. 58 decidendo di limitare in via di principio, nell'applicazione di questo articolo, la propria discrezionalità quanto alla determinazione dell'ammenda. In proposito non si ha in realtà un vero e proprio automatismo, poiché la Commissione, in certi casi estremi, di cui si parla nella surricordata lettera di risposta, deroga senz'altro al criterio stabilito nell'art. 9, 1o comma. Inoltre, non si deve dimenticare che l'art. 58, n. 4, è inteso a garantire lo scopo del regime di cui trattasi e va interpretato in funzione di tale finalità. Perciò è perfettamente lecito considerare che un'efficace garanzia del sistema delle quote esige che il regime delle sanzioni sia caratterizzato da un certo automatismo e dalla limitazione del potere discrezionale, affinché le imprese interessate non siano indotte a ritenere che violazioni della disciplina delle quote possano eventualmente — in considerazione di circostanze di vario genere — comportare solo sanzioni insignificanti.
Perciò, la fissazione, in via di principio, di un'ammenda indifferenziata nell'art. 9, 1o comma, della decisione n. 2794/80 non può essere criticata nel senso che sarebbe incompatibile con l'art. 58 del Trattato CECA. Ed è anche chiaro che, nel caso singolo, non si può pretendere alcuna motivazione per la mancata deroga al criterio generale in considerazione di particolari circostanze, ritenute irrilevanti dalla Commissione. Nella fattispecie, la decisione impugnata, la cui motivazione fa comunque riferimento alla produzione (tecnicamente imprevedibile, secondo la ricorrente) dello stabilimento di Casto, non può quindi essere annullata per difetto di motivazione.
2. Sul secondo mezzo
La ricorrente fa inoltre carico alla Commissione di non aver tenuto conto, nell'emanare la decisione con cui viene inflitta l'ammenda, di una serie di circostanze particolari che in ogni caso avrebbero dovuto portare alla rinuncia a qualsiasi sanzione ovvero alla liquidazione di un'ammenda meno elevata.
Essa stessa aveva denunciato, nel summenzionato telex del 7 aprile 1981, il superamento della quota di produzione. Inoltre, essa aveva correttamente programmato la propria produzione in conformità alle quote assegnate; l'eccedenza cui si era pervenuti a partire dalla seconda settimana di marzo era dovuta al fatto che il laminatoio modificato di Casto, dopo la sua entrata in funzione all'inizio dello stesso mese, non aveva lavorato — come avviene in generale — soltanto per un terzo della sua capacità, ma aveva addirittura prodotto il doppio, cioè il massimo. Inoltre, la ricorrente era vincolata dagli accordi intervenuti con i sindacati e con le imprese che avevano costruito il nuovo impianto a Casto e non aveva quindi avuto il tempo di reagire, con un arresto della produzione, all'evento imprevedibile dell'eccesso di produzione in questo stabilimento. Del resto, sarebbe stato impossibile fermare il laminatoio di Casto, poiché altrimenti non si sarebbero potuti rilevare i vizi dell'impianto, né avrebbero potuto essere tempestivamente effettuati i necessari adattamenti.
Relativamente a questi argomenti non si può accogliere la tesi della Commissione, secondo cui, ai fini dell'art. 9 della decisione n. 2794/80, ciò che conta è semplicemente il risultato (superamento delle quote), mentre si dovrebbe prescindere da qualsiasi considerazione di colpa — dolo o semplice negligenza nel superamento delle quote — o da eventuali circostanze attenuanti. Ciò non sarebbe conciliabile col fatto che l'art. 58, n. 4, del Trattato CECA, in base al quale è stato adottato l'art. 9 della decisione n. 2794/80, contempla un vero e proprio potere d'irrogare sanzioni, che obbliga certamente la Commissione a rispettare i principi giuridici generali vigenti in materia. Tuttavia, in definitiva, alle circostanze addotte dalla ricorrente non si può attribuire alcuna incidenza sulla fissazione della sanzione, con la conseguenza che neppure in proposito esisteva alcun obbligo di motivazione.
a)
Ciò vale per quanto riguarda il fatto — qualificabile al massimo come «circostanza attenuante» — che la ricorrente ha subito denunciato essa stessa il superamento della quota. Tale circostanza è irrilevante in quanto — come in altre imprese — dalla fine del 1980 incaricati della Commissione erano sempre presenti nell'azienda della ricorrente e perciò, dovendo effettuare un continuo controllo della produzione dell'impresa e redigere in proposito rapporti periodici, essi avevano potuto ben presto — forse anche prima dell'invio del summenzionato telex — venire a conoscenza dell'eccesso di produzione. L'autodenuncia della ricorrente non ha quindi contribuito a facilitare l'applicazione del sistema delle quote.
b)
La ricorrente adduce inoltre il fatto di aver correttamente programmato il proprio ciclo di produzione dopo la comunicazione delle quote ad essa assegnate, nonché la circostanza che l'eccesso di produzione nell'impianto modificato di Casto non era prevedibile. In proposito si deve anzitutto osservare che detta programmazione e le relative trattative con i sindacati circa temporanee sospensioni di attività degli stabilimenti avevano manifestamente avuto luogo — come era stato chiarito nel corso dell'audizione — nel gennaio 1981. In quel momento, tuttavia, dato che solo all'inizio del mese di marzo si aveva un aumento della quota di produzione a circa 74000 tonnellate, ci si doveva basare su una quota di circa 67000 tonnellate. Se ne deve necessariamente concludere che anche l'imprevedibile eccedenza, pari a circa 5500 tonnellate, verificatasi nel mese di marzo non poteva portare ad un superamento della quota ovvero che, nel pianificare la produzione al momento indicato dalla ricorrente, era stato commesso un errore che giustificherebbe l'imputazione di colpa.
D'altra parte, è anche lecito nutrire seri dubbi quanto al fatto che l'eccesso di produzione a Casto fosse realmente imprevedibile e dovesse qualificarsi come tecnicamente del tutto anormale. In via di principio, infatti, anche se generalmente un nuovo impianto fornisce all'inizio una produzione ridotta, non si può escludere che venga invece immediatamente raggiunto un livello di produzione normale, in particolare qualora — come sembra essere avvenuto a Casto — tale impianto venga subito spinto al massimo del rendimento, per scopi di collaudo. Né il fatto che la ricorrente ha consapevolmente assunto un siffatto rischio può essere smentito dalla relazione tecnica dell'ing. Bolsi, da essa prodotta in causa. In questa relazione si dice infatti unicamente — senza fornire ulteriori spiegazioni — che, per unanime previsione tecnica, l'impianto modificato di Casto avrebbe potuto essere sfruttato, nel primo mese dopo la sua entrata in funzione, solo al 30 - 35 % della sua capacità; inoltre, si doveva tener conto del fatto che, normalmente, i difetti di un nuovo impianto sono messi in evidenza nella fase di avviamento; perciò, secondo la personale esperienza dell'autore della relazione, la produttività raggiunta nel marzo 1981 era tecnicamente imprevedibile. Per di più, in questo contesto, è importante rilevare che non soltanto — secondo la suddetta relazione — la fase di avviamento della produzione sembra essere stata relativamente semplice, il che faceva presumere un'elevata produttività e rendeva relativamente improbabili inconvenienti tecnici, ma inoltre — se non mi sbaglio — l'impianto era stato modificato non solo allo scopo di migliorare la qualità e ridurre gli scarti, ma anche per accelerare la lavorazione. Mentre, infatti, nel gennaio 1981 — secondo i dati emersi durante l'audizione della ricorrente — la produzione media giornaliera a Casto era di 409 tonnellate e nell'ultima settimana di febbraio di 330 tonnellate, già nella seconda settimana di marzo si raggiungevano le 557 tonnellate e nella terza settimana dello stesso mese le 667 tonnellate.
e)
Tuttavia, anche ammettendo che lo sviluppo della produzione a Casto fosse effettivamente imprevedibile e che perciò non sussista alcuna colpa della ricorrente relativamente al momento della messa in funzione dell'impianto modificato, ed ammettendo inoltre che non si potesse pretendere ch'essa fermasse o rallentasse la produzione — il che era sicuramente possibile dal punto di vista tecnico — in quanto l'impianto doveva continuare a funzionare affinché si potessero mettere in luce ed eliminare senza indugio eventuali difetti, e perché in particolare i fornitori, i quali soltanto dopo la consegna potevano esigere l'intero pagamento, avevano diritto alla prosecuzione dei necessari collaudi, resta comunque il fatto — e questo, almeno, rende superflua la perizia tecnica chiesta dalla ricorrente — che il programma di produzione avrebbe potuto essere ridimensionato, per rispettare le quote, negli altri due stabilimenti della ricorrente. Questa possibilità può essere senz'altro ammessa, in primo luogo perché lo sviluppo della produzione a Casto si era già verificato nella seconda settimana di marzo e, in secondo luogo, in ragione del volume e dell'andamento della produzione negli altri due stabilimenti della ricorrente. Come abbiamo appreso, la produzione era, a Settimo, di 8425 tonnellate in febbraio e di 12531 tonnellate in marzo ed ammontava, a Sarezzo, a 4350 tonnellate in febbraio ed a 6747 tonnellate in marzo. In proposito, è irrilevante anche l'accenno alla reciproca distanza degli stabilimenti, poiché questi sono certamente collegati da moderni mezzi di comunicazione. Lo stesso vale per il richiamo agli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali quanto alle fermate degli impianti, accordi che non avrebbero potuto essere violati senza pericolo di scioperi, né essere denunciati perché non esisteva ancora la «Cassa integrazione speciale». Questi accordi erano stati infatti conclusi fin dal gennaio 1981, sulla base di una quota di produzione inferiore. Ora, ammesso che non vi fosse stato un errore di programmazione e che in effetti l'aumento di produzione dovesse considerarsi assolutamente imprevedibile, ciò avrebbe dovuto costituire anche nei confronti dei sindacati un valido motivo per la modifica degli impegni assunti.
3. Sul terzo mezzo
Secondo la ricorrente, si sarebbe inoltre dovuto tenere conto del fatto che — come già annunciato nel suo telex del 7 aprile 1981 — nel periodo successivo essa ha prodotto meno di quanto le era consentito in base alle decisioni sulle quote e che in tal modo — con riguardo all'intero anno 1981 — essa non ha esaurito, nonostante il criticato superamento, le quote assegnatele.
In proposito, essa ha inizialmente sostenuto che nel secondo trimestre 1981 la sua produzione di laminati è stata di 623 tonnellate in meno rispetto a quanto previsto dalla decisione sulle quote; la riduzione è stata di 8715 tonnellate nel terzo trimestre e di 7025 tonnellate nel quarto trimestre. La Commissione, rispondendo dopo la conclusione della fase orale ad un quesito rivoltole dalla Corte, ha dichiarato che la ricorrente, nel secondo trimestre 1981, ha avuto un eccesso di produzione di 5277 tonnellate nell'ambito del gruppo II, mentre si è mantenuta al di sotto della quota assegnata, per una cifra di 11028 tonnellate, relativamente ai prodotti del gruppo IV. Inoltre, negli altri trimestri del 1981, per i quali vigeva ormai la decisione n. 1831/81 (GU L 180 del 1o 7. 1981, pag. 1), la ricorrente non aveva prodotto i quantitativi di laminati che le era consentito produrre, ma era rimasta ogni volta al di sotto della sua quota per un quantitativo di circa 9000 tonnellate.
Su questo punto si deve osservare che, se è vero che nelle decisioni generali sulle quote di produzione non vi è alcuna norma la quale vieti di compensare eccessi di produzione mediante una successiva rinuncia alla piena utilizzazione della quota assegnata, è altrettanto vero che ciò non può di per sé far presumere l'obbligo di tener conto di un siffatto modo di procedere, nell'ambito del regime delle sanzioni. Vi sono invece seri motivi a favore della tesi opposta.
Il sistema dell'adeguamento della produzione al regresso della domanda è chiaramente organizzato — anche per tener conto dell'interesse e del desiderio dei produttori, che effettuano in conseguenza la loro programmazione — su base trimestrale. L'art. 3 della decisione n. 2794/80 dispone espressamente che la Commissione fissa le quote di produzione trimestrali per ciascuna impresa. Secondo l'art. 8, se tali quote non fossero state esaurite, era ammesso entro certi limiti il riporto al trimestre successivo. Perciò, anche nell'art. 9 il superamento delle quote di produzione deve necessariamente riferirsi al trimestre. È certamente escluso — contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente — che una diversa soluzione possa ricavarsi dall'art. 9, 2o comma. Questa norma, infatti, impone di tener conto di superamenti delle quote in trimestri precedenti, ma unicamente al fine di un inasprimento della sanzione. Da essa non si può invece trarre la conclusione — che sarebbe aberrante rispetto all'art. 3 ed all'art. 9, Io comma — secondo cui la questione del rispetto delle quote dovrebbe essere risolta con riferimento all'intero periodo di vigenza della relativa decisione generale.
Qualora si ammettesse che il superamento delle quote in un trimestre possa essere senz'altro compensato da una successiva riduzione della produzione, si dovrebbero temere — in particolare se questo non rimanesse un caso isolato — gravi perturbazioni del sistema e, di conseguenza, il raggiungimento dello scopo perseguito sarebbe manifestamente compromesso. È stato sostenuto che, per il regime delle quote, sono importanti prognosi di mercato a termine relativamente breve. Ora, queste non avrebbero più alcun senso e l'intento di provocare un aumento dei prezzi mediante una rarefazione della domanda sarebbe notevolmente pregiudicato, se le imprese potessero determinare come vogliono il volume della propria produzione, nella certezza di poter compensare nei trimestri successivi un'eventuale eccedenza. Poiché la Commissione, che gestisce il sistema, dovrebbe pur sempre mettere in bilancio squilibri e cali di produzione, è evidente ch'essa non potrebbe più pensare ad una ragionevole pianificazione e ad uno stabile risanamento dell'esistente situazione di crisi. Perciò si deve riconoscere il principio secondo cui il superamento delle quote in un trimestre è passibile di sanzione, anche quando sia completamente compensato in epoca successiva mediante autoriduzioni della produzione.
Tuttavia, qualora si voglia — nonostante ogni evidente obiezione — pensare in un caso come quello di specie a qualcosa di simile al riconoscimento di circostanze attenuanti, per successivo alleggerimento del mercato, e quindi ad una riduzione dell'ammenda al di sotto del livello normale, è certo che ciò potrà avvenire solo entro ristretti limiti. In via di principio, si dovrà esigere che la compensazione abbia luogo appena possibile e previa tempestiva comunicazione, affinché la Commissione possa tenerne conto nella pianificazione ad essa affidata. Perciò — per quanto riguarda il caso in esame — difficilmente si potrebbe tener conto di riduzioni intervenute nel secondo trimestre 1981, e cioè in un periodo per il quale è stato istituito un nuovo regime di quote, tanto più che nel marzo 1981 non era ancora affatto certo se e come questo regime sarebbe stato posto in essere. Inoltre, perché si possa parlare di una specie di «pentimento attivo» («tätiger Reue»), dovrebbe essere dimostrato che la minore produzione nel trimestre immediatamente successivo è il risultato di una vera e propria rinuncia e non deriva necessariamente dall'andamento del mercato o da eventi di carattere tecnico.
Di queste condizioni, nella fattispecie — in base ai dati forniti dalla Commissione — la prima risulta soddisfatta. Quanto alla seconda, tuttavia, sussistono giustificati dubbi in relazione all'entità del mancato sfruttamento della quota nel secondo trimestre 1981, entità largamente superiore a quanto sarebbe stato necessario per compensare l'eccesso di produzione verificatosi nel primo trimestre. È quindi facile presumere che la suddetta riduzione fosse dovuta a cause diverse dalle decisioni dell'impresa, poiché essendo generalmente criticata l'esiguità delle quote di produzione, è certo che ciascuna impresa tende a sfruttare al massimo le quote ad essa spettanti. Non si può escludere, tuttavia, che la ricorrente, quanto meno all'inizio del secondo trimestre, abbia cercato di mantenere la propria promessa e che solo più tardi altre circostanze abbiano portato a far sì ch'essa rimanesse tanto al di sotto del proprio limite di produzione. Sotto questo profilo, sembra non doversi escludere, anche senza ulteriori chiarimenti, la possibilità di riconoscere, a favore della ricorrente, l'esistenza di circostanze attenuanti e di ridurre l'ammenda; non voglio azzardarmi a precisare una cifra, poiché è la Corte che dovrà farlo, nell'esercizio del suo potere discrezionale.
4. Sul quarto mezzo
Infine, la ricorrente fa valere che la decisione contiene due errori di fatto, che non dovrebbero essere trascurati nella valutazione dell'atto.
In tale contesto essa fa riferimento anzitutto al quinto «considerando» della decisione, in cui, di fronte al tentativo della ricorrente di giustificarsi col fatto che il laminatoio modificato di Casto aveva dato, subito dopo la sua entrata in funzione, risultati tecnicamente imprevedibili, si constata che a Casto la produzione consiste in prodotti del gruppo II, mentre il superamento concerne i prodotti del gruppo IV. Essa sostiene che questa affermazione non corrisponde a verità e che, invece, il laminatoio di Casto poteva produrre ed ha effettivamente prodotto, già prima della modifica, prodotti di entrambi i gruppi.
Inoltre, essa critica il fatto che, nella motivazione della decisione, si parli di un superamento della quota soltanto per il gruppo IV, e sostiene essere invece esatto che anche per il gruppo II si era avuto un superamento e che quello riferentesi al gruppo IV era stato di entità inferiore a quanto indicato dalla Commissione. A suo avviso, ciò potrebbe essere senz'altro accertato mediante perizia, in base alle comunicazioni periodiche — da essa prodotte in causa — sulla produzione.
Ritengo però che le due suddette circostanze non possano portare all'annullamento della decisione impugnata o ad una modifica dell'ammenda inflitta.
a)
Per quanto riguarda il primo punto, riguardo al quale la Commissione ha ammesso che la motivazione della decisione contiene un'inesatta esposizione dei fatti, è stata anzitutto fornita una spiegazione plausibile sul come si sia pervenuti a tale infelice formulazione. Il telex della ricorrente in data 7 aprile 1981 poteva infatti dare l'impressione che a Casto, dopo la modifica dell'impianto, siano stati fabbricati per la prima volta prodotti del gruppo II e che in tale contesto — così, del resto, può intendersi anche la lettera della ricorrente in data 1o febbraio 1982 — si sia avuta una imprevista eccedenza di produzione. Inoltre, è manifesto che la suddetta constatazione contenuta nella parte motiva della decisione è irrilevante ai fini del dispositivo. In realtà la Commissione non ha voluto ammettere in via di principio una giustificazione come quella che la ricorrente ha cercato di dare, ed è solo a causa di un errore materiale che l'ha contestata. Come risulta dalla successiva frase della motivazione della decisione, essa ritiene piuttosto — e la sua tesi, come abbiamo visto, è ineccepibile — che in nessun caso l'eccesso di produzione, assertivamente imprevedibile, verificatosi a Casto può giustificare il superamento delle quote. Perciò, in definitiva, è irrilevante come si configurasse il programma di produzione a Casto e che cosa la Commissione avesse ritenuto in proposito.
b)
Per quanto riguarda il tipo di prodotti per i quali si è avuto un superamento della quota, la Commissione ha insistito nel dichiarare che le comunicazioni effettuate per telex dalla ricorrente, da questa prodotte in causa e richiamate a sostegno della sua tesi, presentano delle lacune, e che perciò, nel decidere, essa si è a buon diritto attenuta ai rapporti dei propri ispettori.
A mio parere, si può rinunciare a stabilire chi abbia ragione su questo punto, dato che — come ho detto all'inizio — non è controversa l'entità globale del superamento ed invero è irrilevante la determinazione'dei gruppi di prodotti interessati. In primo luogo, non può ammettersi una giustificazione basata sul carattere assertivamente imprevedibile dell'eccesso di produzione. In secondo luogo, l'argomento della ricorrente secondo cui la situazione di crisi era meno accentuata per i prodotti del gruppo II, tanto che questi erano stati successivamente sottratti al regime vincolante delle quote, è anch'esso un tentativo di giustificazione inefficace. In realtà, infatti, la suddetta modifica aveva luogo non già — come ritiene la ricorrente — nel secondo trimestre 1981, ma solo nell'ambito della successiva disciplina delle quote. Ora, ai fini delle sanzioni previste dalla decisione n. 2794/80, ciò che importa è che questa contemplava ancora i prodotti del gruppo II, e difficilmente si potrebbe ravvisare un vizio nell'esercizio del potere discrezionale nella circostanza che, ai fini dell'irrogazione di una sanzione per un superamento di quota verificatosi nel primo trimestre 1981, non si sia tenuto conto della situazione di mercato venutasi a creare solo alcuni mesi dopo.
5.
In base a tutto quanto precede, si può ritenere, riassumendo, che la ricorrente non ha addotto alcun motivo tale da imporre l'annullamento della decisione con la quale le è stata inflitta l'ammenda. Tutt'al più si può pensare, in considerazione della minore produzione accertata per il secondo trimestre 1981, a ridurre l'ammenda di un importo che la Corte dovrebbe determinare discrezionalmente. Di fronte ad un siffatto esito del procedimento, riterrei opportuno che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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