CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL6 LUGLIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
>signori Giudici,
1. I principali antefatti
Il presente ricorso del produttore tedesco di acciaio Thyssen AG, che in prosieguo chiamerò la ricorrente, è diretto all'annullamento di una decisione del 18 giugno 1982 con cui la Commissione, a norma dell'art. 58, n. 4, del Trattato CECA, ha inflitto alla ricorrente una ammenda di 288825 ECU per aver superato la quota di produzione del primo trimestre del 1981. La ricorrente fa carico alla Commissione di averle comunicato troppo tardi la quota esatta di pro- duzione per il quarto trimestre del 1980, con la conseguenza che essa non ha più potuto utilizzare in pieno la quota stessa. E assodato che il 3 novembre 1980 veniva comunicata alla ricorrente una quota per i prodotti del gruppo I (laminati) di 1159701 tonnellate. Ritenendo che fosse stata calcolata erroneamente, con telex dell'11 novembre la ricorrente ne informava la Commissione. Con comunicazione dell'11 dicembre 1980, ricevuta dalla ricorrente il 17 dicembre, la Commissione fissava la quota trimestrale in 1227736 tonnellate. La ricorrente sostiene che, a causa di questa comunicazione tardiva, non le era stato possibile eseguire degli ordini, ricevuti dalla Stahlwerke Bochum AG (SWB), di materie prime per la produzione di lamierino magnetico a grani non orientati. Per poter cionondimeno effettuare le consegne la ricorrente superava la quota per il primo trimestre del 1981 di 3851 tonnellate, il che faceva sì che la Commissione le infliggesse un'ammenda di 75 ECU la tonnellata di superamento, a norma di quanto stabilisce l'art. 9 della decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794/80 (GU L 291, 1980, pag. 1).
Deducendo cinque mezzi, la ricorrente si adopera a dimostrare che per tale trasgressione la Commissione non doveva infliggere alcuna ammenda.
2. Il senso dell'art. 9 della decisione generale n. 2794/80
Prima di trattare separatamente i vari mezzi dedotti dalla ricorrente è secondo me necessario esaminare attentamente il senso dell'art. 9 della decisione generale. I primi due commi di detto articolo recitano:
«Alle imprese che superano la loro quota di produzione o la parte di tale quota che, secondo l'art. 7, nn. 2 e 3, può essere consegnata nel mercato comune, verrà inflitta un'ammenda pari in genere a 75 ECU per tonnellata di superamento di acciaio ordinano e di 150 ECU per tonnellata di superamento di acciaio speciale.
Se la produzione di un'impresa supera la quota del 10 % e più o se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote, le ammende potranno ammontare fino al doppio di questi importi per tonnellata».
Nella seconda parte del secondo mezzo e nel terzo e quarto mezzo la ricorrente sostiene che, per i motivi ivi indicati e di cui tratterò in seguito, la Commissione non poteva infliggere alcuna ammenda per superamento della quota. Nella replica la ricorrente aggiunge che per i motivi sopraindicati essa non è responsabile del superamento della quota cosicché, in forza del principio «nulla poena sine culpa», non le può essere inflitta alcuna ammenda. A questo principio ed ai vari mezzi la Commissione ribatte che, qualora un'impresa superi la propria quota, a norma del sopra citato art. 9 essa è obbligata ad infliggerle un'ammenda.
Nella controreplica la Commissione ha ampliato questa tesi sostenendo che l'ammenda contemplata dall'art. 9 non ha carattere penale e quindi l'eventuale mancanza di colpa dell'impresa è del tutto irrilevante. All'udienza, in seguito a domande fatte dalla Corte, questa tesi è stata ripetutamente ed ulteriormente illustrata. Tanto nella controreplica, quanto all'udienza, la Commissione ha sostenuto in proposito che l'ammenda di cui all'art. 9 non ha carattere penale giacché detta disposizione contempla un sistema automatico destinato a sopprimere il vantaggio recato dalla produzione abusiva.
Questa tesi della Commissione è secondo me infondata. Nel Trattato CECA l'inflizione di ammende è contemplata dagli art. 47, 3o comma, 54, 6o comma, 58, n. 4, 59, n. 7, 64, 65, n. 5, 66, n. 5, 1o comma, nn. 6 e 7, e 68, n. 6. In tutti questi casi il Trattato usa la parola «ammende», nozione che non può essere intesa altrimenti che nel senso di somma imposta come punizione (sanzione amministrativa). L'art. 36, 2o comma, contempla, contro le decisioni che abbiano inflitto ammende in forza di detti articoli, il ricorso di merito e parla in proposito di «les sanctions pécuniaires». Anche gli artt. 90 e 91 usano questi concetti. L'art. 90 contiene nel suo ultimo inciso una variante del principio, tipicamente penale, secondo cui lo stesso fatto non può essere punito due volte. Già per questi motivi non si può, interpretare la nozione di «ammende» nel senso che essa comprenda, oltre all'ammenda come punizione, anche determinati provvedimenti puramente amministrativi di carattere finanziario destinati a togliere il vantaggio ottenuto, equiparabili ai pagamenti compensativi nell'ambito di un'intesa per la ripartizione delle vendite. Aggiungo che il fatto che l'ammenda sia diretta a togliere il vantaggio ottenuto non implica per nulla necessariamente che essa non abbia carattere punitivo. Non vi è poi alcun motivo per intendere le ammende del Trattato CECA in modo diverso da quelle contemplate dall'art. 87 del Trattato CEE, che è stato attuato dall'art. 15 del regolamento n. 17/62. Nella sentenza 45/69 (Race. 1970, pag. 810) avete chiamato queste ammende «sanzioni».
Dalle sopra menzionate disposizioni del Trattato CECA non è dato desumere se occorra sempre la colpa o il dolo, ovvero la mancanza di colpa impedisca di infliggere l'ammenda. Solo nel caso dell'art. 65, n. 5, la colpa è espressamente contemplata, mentre negli artt. 47, n. 3, e 66 la si può desumere dai comportamenti ivi descritti. Per le norme sulla concorrenza del Trattato CEE questo requisito compare espressamente nell'art. 15 del regolamento n. 17/62. Dato che nella maggior parte degli Stati membri — come la ricorrente ha ampiamente dimostrato anche all'udienza — vige il principio «nulla poena sine culpa», secondo me questo adagio deve valere anche per le ammende contemplate dalle suddette disposizioni del Trattato CECA. Mi richiamo pure all'articolo di J. J. Jeschek, Die Strafgewalt übernationaler Gemeinschaften, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Vol. 65 (1953), pag. 510, e da R. Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbusse im Wettbewerbsrecht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Tübingen, 1971, pag. 87 e segg. La stessa Commissione ha del resto già ammesso che se le ammende hanno carattere punitivo, detto principio si applica nei loro confronti.
Per la buona comprensione osservo inoltre che, data la natura dei comportamenti economici per i quali l'art. 58 commina l'ammenda, solo in casi eccezionali è concepibile che un'impresa possa dimostrare di non avere alcuna colpa. Ritengo quindi dimostrato che l'art. 9 della decisione generale parte dal presupposto della colpa, ma non che la Commissione possa escludere la possibilità di fornire la prova contraria. Qualora il comportamento di un'impresa sia interamente determinato da atti dell'organo comunitario, il ricorso basato sull'illegittimità degli atti, sul legittimo affidamento o sulla trasgressione di uno dei principi di sana amministrazione elaborati dalla vostra giurisprudenza basterà in ogni caso per ottenere l'annullamento dell'atto di cui trattasi o il risarcimento dei danni per illecito amministrativo. L'esigenza che sia possibile impugnare una ammenda per mancanza di colpa a causa di un illecito amministrativo commesso dalla Commissione non viene esclusa dalla possibilità di impugnare lo stesso illecito amministrativo, bensì perde molta della sua importanza. L'importanza pratica della presunzione semplice di colpa implicita nella descrizione dei comportamenti di cui trattasi consiste secondo me soprattutto nel modo in cui viene stabilita l'entità dell'ammenda. In altre parole, non si può escludere che sussistano vuoi fattori soggettivi a favore dell'impresa, vuoi fattori esterni che hanno causato la trasgressione (ivi compreso il comportamento della Commissione) i quali ostano alla commisurazione puramente automatica dell'ammenda.
Di fronte a questa interpretazione delle disposizioni del Trattato CECA relative alle ammende sorge la questione se l'art. 9 della decisione generale sia compatibile con l'art. 58, n. 4, del Trattato CECA. Questo problema solleva tre questioni connesse:
1.
se il tenore tassativo dell'art. 9 sia consono all'art. 58, n. 4, in cui è detto «peut prononcer»;
2.
se l'art. 9 escluda l'esistenza di una presunzione semplice di colpa e
3.
se l'art. 58, n. 4, osti a che — a prescindere dalla questione della colpa — oltre al massimo generale ivi indicato, vengano stabiliti degli importi fissi di valore generale per l'ammenda da infliggere.
In relazione a questo complesso di questioni si deve anzitutto rilevare che l'art. 9 non può costituire il fondamento giuridico dei provvedimenti che infliggono l'ammenda contemplati dalla decisione generale. Questo fondamento va ricercato nell'art. 58, n. 4. Contrariamente a quanto la Commissione ha sostenuto all'udienza, questo non può nemmeno essere considerato soprattutto come un'autorizzazione, data alla Commissione in quanto legislatore, a comminare delle ammende. Ciò implica secondo me che, diversamente da quanto la Commissione ritiene, l'art. 9 costituisce unicamente un'espressione più precisa e vincolante per la Commissione delle direttive cui la Commissione stessa si attiene nell'eserci-tare i poteri attribuitile dall'art. 58, n. 4. Queste direttive, stando a quanto la Commissione ha dichiarato in corso di causa, tendono anzitutto (art. 9, 1o comma) a togliere il vantaggio illegittimamente ottenuto. Il secondo comma dell'art. 9 ha un carattere punitivo ancora più pronunziato. Il potere della Commissione di formulare siffatte direttive per il proprio comportamento in forza dell'art. 58, n. 4, secondo me si può vuoi desumere dal potere, che l'art. 58 nel suo complesso attribuisce alla Commissione, di istituire un sistema di quote di produzione, vuoi considerare implicitamente contenuto nell'art. 58, n. 4, stesso. Quest'ultima interpretazione ha il vantaggio di rendere, se del caso, possibili anche più precise disposizioni di attuazione delle altre sopra menzionate disposizioni del Trattato CECA riguardanti le ammende. Queste infatti, a differenza dell'art. 58, n. 2, non contemplano sempre espressamente una competenza legislativa della Commissione. Stando a quanto ha dichiarato all'udienza, pure la Commissione considera del resto l'art. 58, n. 4, come il fondamento giuridico dell'art. 9 della decisione generale.
Si può quindi affermare che la lettera dell'art. 9 non è tale che si possa automaticamente infliggere l'ammenda non appena la quota viene superata, ma che dovrebbe invece essere possibile contrastare la presunzione di colpa ivi contenuta. Le parole «in genere» di cui al primo comma si possono secondo me perfettamente interpretare nel senso che non si riferiscono solo all'entità dell'ammenda, ma anche alla sua inflizione; lo stesso vale per la parola «potranno» di cui al secondo comma. Sarebbe infatti illogico attribuire alla Commissione il potere di discostarsi dalla norma stabilita dall'art. 9 per quanto riguarda l'entità dell'ammenda, ma non per quanto riguarda l'inflizione stessa dell'ammenda. Dal secondo comma di questa disposizione emerge del resto che la gravità della colpa può certo aver peso ai fini dell'inflizione dell'ammenda.
Circa la terza questione da me sollevata aggiungo che gli importi fissi dell'ammenda stabiliti come regola mi sembrano in linea di principio realmente opportuni. Anche qualora sussistano fattori attenuanti soggettivi a favore dell'impresa, l'esigenza di funzionalità del regime delle quote giustifica infatti secondo me che in linea di massima venga tolto almeno il vantaggio illegittimamente ottenuto. La prova della mancanza di qualsiasi colpa o la prova di un illecito della Commissione che abbia causato la trasgressione, se del caso congiuntamente alla prova dell'insussistenza del presunto vantaggio, deve tuttavia poter dar luogo ad una diversa decisione.
Riassumendo sono quindi del parere che la lettera, dell'art. 9 della decisione generale non esclude necessariamente la presenza implicita di una presunzione semplice di colpa, della quale si deve tener conto nell'infliggere e nel commisurare l'ammenda. Una diversa interpretazione mi parrebbe in contrasto tanto con la lettera dell'art. 58, n. 4, quanto coi principi generali del diritto relativi ai provvedimenti punitivi, ivi comprese le sanzioni amministrative. In questa luce esaminerò ora i mezzi dedotti dalla ricorrente.
3. Il primo mezzo: illegittimità della decisione generale n. 279.4/80
Nel primo mezzo la ricorrente deduce l'illegittimità della decisione generale n. 2794/80, nella parte in cui include nel sistema delle quote le materie prime destinate alla produzione di lamierino per dinamo e trasformatori. La Commissione eccepisce l'irricevibilità di questo mezzo, sostenendo che tra la decisione impugnata e detta decisione generale non esiste alcun nesso diretto. All'udienza questa tesi è stata chiarita nel senso che il nesso non sussiste perché la ricorrente non ha impugnato la decisione che fissava la quota per il primo trimestre del 1981. Questa tesi mi pare infondata. L'illegittimità della fissazione della quota per detto periodo apparirebbe automaticamente qualora la decisione generale fosse illegittima su tale punto. La decisione che ha inflitto l'ammenda riguarda infatti un comportamento vietato dalla decisione generale che è precisato per la ricorrente dalla determinazione della sua quota. Inoltre dalla lettera dell'art. 36, 3o comma, non posso desumere un'esigenza del genere. Più in generale, l'interpretazione dell'art. 36, 3o comma, caldeggiata dalla Commissione mi sembra in contrasto con quanto avete deciso nelle sentenze 9/56 (Race. IV, pag. 11, in particolare pagg. 25 e 26) e 10/56 (Race. IV, pag. 51, in particolare pag. 62).
Come già detto, il primo mezzo consiste nel sostenere che la Commissione ha erroneamente incluso nel sistema delle quote il lamierino magnetico per dinamo e trasformatori. La ricorrente deduce che la Commissione non si è adeguatamente informata della situazione sul mercato di cui trattasi, come sarebbe prescritto dall'art. 58, n. 2. Al punto 15 della motivazione della sentenza 258/80 (Race. 1982, pag. 487) è detto che questo punto della detta disposizione ha unicamente lo scopo di porre le imprese in grado di manifestare il loro punto di vista circa il progetto della Commissione. Non è necessario che ciascuna impresa venga sentita in proposito. La ricorrente non contesta che consultazioni del genere abbiano avuto luogo. È irrilevante il fatto che la Commissione fosse di parere diverso da quello delle imprese e delle associazioni di imprese consultate. Questo argomento è quindi infondato.
La ricorrente adduce poi quattro altri argomenti. In primo luogo non si potrebbe affatto parlare per il mercato di cui trattasi di «crisi manifesta», dato l'equilibrio che da molti anni esiste fra la domanda e l'offerta. In secondo luogo il regime delle quote avrebbe provocato una grave sottoproduzione della merce di cui trattasi, il che sarebbe in contrasto con l'art. 3, lettere a) e b), del Trattato CECA. In terzo luogo vi sarebbe una discriminazione vietata dall'art. 4, dato che la decisione generale n. 2794/80 nell'art. 6 esclude dal sistema delle quote i tubi e la banda stagnata che si trovano in situazione analoga. In quarto luogo l'aver fissato delle quote per il lamierino magnetico per le dinamo e i trasformatori avrebbe causato una diminuzione dell'occupazione e quindi trasgredito l'art. 2, 2o comma, del Trattato CECA.
Per quanto riguarda il primo argomento va subito detto che, a norma dell'art. 58, la nozione di «crisi manifesta» vale per l'intera Comunità. Al punto 16 della sentenza 39/81 e altre (Race. 1982, pag. 593) avete affermato a questo proposito che, per l'applicazione dell'art. 58, è sufficiente che la Commissione effettui una valutazione complessiva, valida per l'intera Comunità. Di conseguenza la Commissione non deve valutare la situazione separatamente per ciascuna parte del mercato. È pure possibile che la situazione in un determinato settore sia migliore che in un altro, ma ciò non toglie che sussista una «crisi manifesta» sul mercato nel suo complesso. La ricorrente non ha affatto dimostrato che la crisi non sussistesse. Per contro, le risposte date dalla Commissione alle vostre domande ed i chiarimenti a proposito delle stesse forniti all'udienza non danno alcun motivo di dubitare della valutazione di questa situazione economica complessa, come avete chiamato l'applicazione dell'art. 58 al punto 22 della sentenza ultima menzionata. Nell'applicare l'art. 58 non si può nemmeno escludere che la situazione in un determinato settore sia tale da non corrispondere di per sé alla nozione di crisi. Qualora un settore del genere resti fuori dal sistema delle quote, non si può tuttavia escludere che avvenga una sostituzione dell'offerta. Le imprese potrebbero infatti usare la loro capacità non sfruttata per aumentare l'offerta del prodotto non sottoposto al regime delle quote. In proposito rilevo ancora che il fatto che la decisione generale 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA (GU L 180, 1981, pag. 1) escludesse dal regime delle quote il lamierino per dinamo e trasformatori non costituisce di per sé un argomento a favore dell'illegittimità del sistema di quote precedente. Anche se dovesse risultare che, vista a posteriori, l'applicazione dell'art. 58 al prodotto di cui trattasi era economicamente criticabile, questo giudizio non implica a priori l'illegittimità dell'applicazione stessa, dato che, come già detto, nel caso dell'art. 58 si tratta di una valutazione complessiva. Mi richiamo per questa precisazione del potere discrezionàie della Commissione al punto 24 della motivazione della sentenza nella causa 43/72 (Race. 1973, pag. 1055) che su questo punto è analoga alla presente.
Per quanto riguarda i restanti argomenti, con cui viene fatto carico alla Commissione di aver trasgredito le disposizioni fondamentali degli artt. 2, 3 e 4, mi richiamo ai punti 82 e 83 della motivazione della sentenza 154/78 (Race. 1980, pag. 907). Ivi avete chiaramente affermato che l'art. 58 va annoverato fra i provvedimenti che vanno contro il normale funzionamento del mercato. Ne consegue che la misura in cui possono essere osservate dette disposizioni fondamentali, le quali esprimono l'importanza fondamentale dell'economia di mercato per il Trattato CECA, dipende dalla misura in cui il normale funzionamento del mercato è stato sconvolto. La ricorrente non ha dimostrato che fosse eccessiva la misura in cui dette disposizioni sono state sconvolte dall'applicazione dell'art. 58. Per quanto riguarda il terzo argomento della ricorrente rilevo inoltre che nell'ambito dell'art. 4 del Trattato CECA non si possono paragonare fra loro prodotti tanto diversi. Circa il divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, del Trattato CEE, avete espresso la stessa massima nei punti 7 e 8 della motivazione della sentenza 117/76 e 16/77 (Race. 1977, pag. 1753). Circa l'argomento dell'equiparabilità mi pare sufficiente ricordare che l'art. 3 del Trattato CECA obbliga la Commissione ad agire nell'interesse comune, il che, stando al punto 49 della sopra menzionata sentenza 154/78, non esclude che possano essere lesi gli interessi di singole imprese.
Riassumendo ritengo che il primo mezzo della ricorrente vada disatteso.
4. Il secondo mezzo, prima parte: riporto della quota non usata a horma dell'art. 8, n. 2, della decisione generale
Questa parte del secondo mezzo si basa sull'assunto che la comunicazione del 17 dicembre 1980 non conteneva una correzione della quota del 3 novembre che era stata erroneamente calcolata, bensì l'attribuzione di una quota supplementare. Dalla data prima menzionata la ricorrente aveva quindi avuto un diritto supplementare alla produzione di 68035 tonnellate + 2041 tonnellate (= 3 % di margine di tolleranza) = 70076 tonnellate. Dato che durante la restante parte del mese di dicembre essa aveva potuto produrre solo circa 57700 tonnellate, a norma dell'art. 8, n. 2, della decisione generale, la parte non usata avrebbe dovuto poter essere riportata al primo trimestre del 1981. Con ciò scomparirebbe il superamento della quota in questo primo trimestre. La Commissione ribatte che vi è una sola quota, inizialmente errata e in seguito corretta, la quale è stata interamente usata dalla ricorrente.
Secondo me la tesi della ricorrente va respinta già per motivi aritmetici. Secondo il fascicolo la ricorrente ha prodotto nel quarto trimeste 1251895 tonnellate. Dato che la quota esatta per il quarto trimeste era di 1227736 tonnellate, la produzione ammessa per detto periodo è stata superata, sia pure entro il margine di tolleranza. Indipendentemente dal fatto se vi fosse una quota errata e in seguito corretta ovvero una quota iniziale ed una complementare, come sostiene la ricorrente, in ogni caso durante detto quarto trimestre la quota non poteva superare le 1227736 tonnellate. Con la sua produzione complessiva alla fine di detto trimestre la ricorrente si trovava quindi già nella zona del margine di tolleranza, il quale, come la Commissione ha giustamente rilevato, a norma dell'art. 8, n. 2, della decisione generale, non può essere riportato al trimestre successivo. Più importante di questi motivi aritmetici ritengo tuttavia il fatto che l'art. 3 della decisione generale contempla solo quote di produzione trimestrali e non quote per periodi più brevi, per non parlare di una divisione in quota iniziale e complementare. La comunicazione della Commissione in data 17 dicembre 1980 va quindi considerata come una correzione della precedente comunicazione del 3 novembre dello stesso anno. Che pure la ricorrente si aspettasse di ricevere questa correzione della quota errata e non una nuova quota supplementare per il periodo 17-31 dicembre 1980 lo si desume dal telex 11 novembre di detto anno da essa inviato a questo proposito.
5. Il secondo mezzo, seconda parte: riporto della quota non usata in forza di principi generali del diritto
Nella seconda parte del secondo mezzo la ricorrente sostiene anzitutto che il riporto dell'asserito resto della quota doveva in ogni caso essere effettuato in forza del principio della responsabilità dell'amministrazione. All'uopo la ricorrente si riferisce a precedenti decisioni della Commissione riguardanti riporti della quota a causa del ritardo nella comunicazione della produzione trimestrale. Dato che nel trattare della prima parte del presente mezzo sono già pervenuto ad assodare che la ricorrente si trovava nella zona del margine di tolleranza, il confronto con altri casi di riporto delle quote è fuori luogo. In quei casi si trattava di quote non esaurite, cosicché ricorrevano i presupposti per il riporto a norma dell'art. 8, n. 2. La Commissione ha giustamente sostenuto che solo in questo caso può essere attribuita una quota più elevata per il trimestre successivo, dato che la decisione generale non le attribuisce alcun potere discrezionale per la determinazione delle quote. E quindi superfluo accertare se il principio invocato dalla ricorrente esista pure nel diritto comunitario.
In subordine la ricorrente sostiene che, a causa della comunicazione tardiva, essa non ha potuto completamente utilizzare la propria quota, il che l'ha danneggiata e l'ha indotta a riparare il danno nel primo trimestre del 1981 superando la propria quota per tale periodo. Come già detto, questo superamento della quota deriverebbe esclusivamente dalla necessità di rifornire l'affiliata SWB delle materie prime per la produzione di lamierino magnetico a grani non orientati. Nell'atto introduttivo si sostiene e la Commissione non contesta, che la SWB si trovasse in una situazione particolare nei confronti della ricorrente per quanto riguarda la consegna di queste materie prime. La mancata consegna di detta partita avrebbe costretto la SWB ad arrestare la produzione, a ridurre le consegne ai clienti nonché l'occupazione, dato che la stessa SWB non avrebbe avuto praticamente alcuna possibilità di procurarsi il materiale altrove. Il problema della continuazione dei rifornimenti alla SWB durante il regime delle quote esisteva manifestamente già al momento dell'istituzione del sistema stesso nel quarto trimestre 1980 e, stando alle incontestate asserzioni della ricorrente, aveva dato luogo a discussioni con rappresentanti della Commissione, alle dichiarazioni dei quali viene fatto richiamo nel terzo mezzo. La ricorrente sostiene ora che, a causa della tardiva comunicazione della Commissione, essa non aveva potuto tenere adeguatamente conto nel proprio programma produttivo per il terzo trimestre del 1980 della necessità di continuare a rifornire la SWB, con la conseguenza che, onde evitare un grave danno, era stata costretta a produrre tali partite nel primo trimestre del 1981. Agendo in questo modo la ricorrente avrebbe cercato di riparare il danno, cosicché la Commissione, data la buona fede da parte della ricorrente, non avrebbe dovuto infliggere alcuna ammenda.
La Commissione ribatte anzitutto che l'art. 9 della decisione generale la obbliga ad infliggere un'ammenda per qualsiasi superamento delle quote. Come ho già detto nel paragrafo 2, questa tesi secondo me va respinta nella parte in cui si risolve nel dissociare l'inflizione dell'ammenda dalla presunzione semplice di colpa a carico della ricorrente. La Commissione contesta poi che l'impossibilità di consegnare nel quarto trimestre abbia causato un danno e, pure nel caso che questo sussistesse, nega che vi sia un nesso causale fra il danno e la comunicazione tardiva del 17 dicembre 1980. L'inesistenza del danno è secondo me esatta solo in quanto la ricorrente ha in realtà esaurito la propria quota per il quarto trimestre del 1980.. Viceversa la tardiva comunicazione della quota corretta, a parte rilevanti spese amministrative, ha avuto certo la conseguenza che la ricorrente non ha potuto esaurire il margine di tolleranza. Benché qui non si possa parlare di un «diritto» in senso stretto, la ricorrente ha quindi effettivamente subito un danno per fatto della Commissione. A differenza della Commissione, ritengo quindi plausibili tanto il danno, quanto il nesso causale fra il danno stesso e la tardiva correzione della quota. Mi richiamo in proposito anche agli aspetti di tecnica produttiva e di diritto del lavoro della programmazione della produzione illustrati nella risposta scritta della ricorrente alla domanda da voi rivoltale. È vero che la Commissione, basandosi sulla produzione quotidiana della ricorrente, ha dimostrato che il 16 dicembre 1980 la sua produzione (1160238 tonnellate) era ancora di 34254 tonnellate inferiore alla quota inizialmente attribuitale più il margine di tolleranza (1159701 tonnellate + 34791 tonnellate = 1194492 tonnellate). A mio parere, tuttavia, da un'impresa che programmi razionalmente la propria produzione non ci si può aspettare che, esaurendo prematuramente la quota iniziale, rischi, qualora la richiesta correzione non giunga immediatamente, di dover sospendere interamente la propria produzione. Da un'impresa oculata non ci si può nemmeno aspettare che, come vorrebbe la Commissione, precorra unilateralmente la richiesta correzione. Anche i dati che la Commissione ha fornito circa l'indagine avviata in proposito confermano che la ricorrente si è comportata ragionevolmente quando ha aspettato la comunicazione della correzione richiesta. Dal ritardo essa ha potuto legittimamente inferire che la Commissione non era senz'altro persuasa che la correzione fosse dovuta. Ritengo quindi fondato il secondo mezzo in quanto la Commissione, con la sua comunicazione tardiva, ha quantomeno contribuito a far sì che le 3851 tonnellate non potessero venir prodotte nel quarto trimestre del 1980. Se avesse eseguito questo ordine, la ricorrente avrebbe dovuto ridurre altre consegne già programmate. La situazione non sarebbe molto cambiata.
6. Il terzo mezzo: lesione del legittimo affidamento
Nel terzo mezzo la ricorrente sostiene che l'inflizione dell'ammenda implica la trasgressione del principio del legittimo affidamento nonché dell'adagio «venire contra factum proprium». Basandosi su dichiarazioni di dipendenti della Commissione, la ricorrente pensava di poter contare sul fatto che il problema delle consegne alla SWB sarebbe stato risolto. La ricorrente si richiama in proposito soprattutto alla riunione del 27 novembre 1980 nella quale sarebbe stata prospettata una «soluzione spicciola».
Comunque si vogliano valutare le dichiarazioni dei dipendenti della Commissione, è comunque certo che la ricorrente non poteva interpretarle nel senso che la Commissione avrebbe trovato una soluzione per il suo problema trasgredendo la decisione generale. L'attribuzione tacita di una produzione trimestrale più elevata della quota per il primo trimestre del 1981, più il margine di tolleranza, sarebbe stata in contrasto con gli artt. 3 e 9 della decisione generale. Solo in forza dell'art. 14 sarebbe stata concepibile un'eccezione del genere. Qualsiasi altra interpretazione farebbe apparire illegittime le dichiarazioni, come avete affermato per un caso analogo al punto 34 della motivazione della sentenza 303 e 312/81 (Racc. 1983, pag. 1530). Dato che non è concepibile un superamento rimasto senza conseguenze della quota di produzione trimestrale nel primo trimestre del 1981 senza un'espressa applicazione delle afferenti disposizioni della decisione, l'esame del presente mezzo mostra che la ricorrente, malgrado la corresponsabilità della Commissione, va considerata del pari responsabile del superamento della quota nel primo trimestre del 1981.
7. Il quarto mezzo: trasgressione del principio di proporzionalità
Nel quarto mezzo la ricorrente sostiene che il superamento della quota trimestrale nel primo trimestre del 1981 costituisce un caso atipico, di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto nel commisurare l'ammenda. La ricorrente adduce in particolare quattro circostanze: l'esigua entità del superamento; l'insussistenza di «crisi manifesta» sul mercato di cui trattasi; l'illecito della Commissione nel comunicare la quota produttiva trimestrale e le dichiarazioni fatte dalla Commissione per bocca del suo dipendente. Circa la misura in cui questi ed altri fattori possono avere un peso ai fini dell'ammenda contemplata dall'art. 9 della decisione generale, per quanto riguarda la presunzione semplice di colpa, rinvio a quanto ho detto nel paragrafo 2 delle presenti conclusioni. A proposito delle circostanze in sé va rilevato che l'entità del superamento non ha alcuna importanza. ai fini dell'ammenda, dato che l'art. 8 della decisione generale contempla un margine di tolleranza. Secondo il n. 7 della motivazione di detta decisione, questo riguarda evidentemente esigui superamenti, i quali non mettono in pericolo il sistema delle quote di produzione. Che l'applicazione dell'art. 58 al prodotto di cui trattasi fosse legittima è già emerso dalla trattazione del primo mezzo. L'errore commesso dalla Commissione nel calcolare la quota e la comunicazione della relativa correzione talmente tardiva che nel quarto trimestre la ricorrente aveva prodotto meno di quanto avrebbe potuto senza rischiare un'ammenda mi sembra quindi la sola circostanza di cui si sarebbe dovuto tener conto nel commisurare l'ammenda stessa. In proposito ritengo del pari importante il fatto che la ricorrente, per colpa della Commissione, nel quarto trimestre del 1980 e nel primo trimestre del 1981 non ha in definitiva prodotto più, bensì meno, di quanto avrebbe potuto se la quota esatta le fosse stata tempestivamente comunicata. Sotto questo profilo non si può inoltre considerare senz'altro valida la presunzione di vantaggio illegittimo che è sottesa all'art. 9 della decisione generale.
8. Il quinto mezzo: violazione di forme essenziali e di diritti fondamentali
Nel quinto mezzo la ricorrente deduce in primo luogo la violazione di forme essenziali per difetto di motivazione della decisione che ha inflitto l'ammenda, in particolare per quanto riguarda la presa di posizione della Commissione nei confronti degli argomenti svolti dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo. Su questo punto sarò breve. Nella sentenza 41/69 (Race. 1970, pag. 692), a proposito di una decisione che aveva inflitto l'ammenda di cui all'art. 15 del regolamento n. 17/62, avete rilevato che non è necessario che la Commissione tratti di tutti i punti di fatto o di diritto sollevati nel corso del procedimento amministrativo. Ammetto che la decisione impugnata, tenuto conto anche di quanto la Commissione ha allegato in proposito, parte nella motivazione da un'errata concezione del carattere dell'ammenda, come ho detto nel paragrafo 2 delle presenti conclusioni. Non mi pare tuttavia che una motivazione più ampia nello stesso senso avrebbe potuto modificare la situazione per quanto riguarda la legittimità della decisione. Come mezzo autonomo l'asserito difetto di motivazione va quindi disatteso.
La ricorrente sostiene poi che sono stati trasgrediti dei diritti fondamentali in quanto l'audizione del 15 gennaio 1982 è stata registrata su nastro senza che gli interessati lo sapessero. Avendo la Commissione dimostrato che la decisione non si basa su tale registrazione, la quale era servita unicamente per il processo verbale che era stato sottoposto per l'approvazione anche alla ricorrente, questo argomento secondo me non può essere accolto.
9. Conclusioni finali
Riassumendo concludo che l'errata concezione della Commissione circa la natura dell'ammenda inflitta ha provocato del pari un'errata commisurazione della stessa. E vero che trattando del terzo mezzo, sono giunto alla conclusione che la ricorrente non è del tutto esente da colpa. A ciò si contrappone tuttavia il fatto che il superamento della quota di cui le viene fatto carico è dipeso anche dalla comunicazione molto tardiva della correzione della quota inizialmente comunicata e che sotto questo profilo vanno accolti tanto la seconda parte del secondo mezzo quanto il quarto mezzo. Si deve poi del pari tener conto del fatto che la ricorrente, a causa di questa comunicazione tardiva, nel quarto trimestre del 1980 e nel primo trimestre del 1981 non ha in definitiva prodotto più, bensì meno di quanto avrebbe potuto senza incorrere in un'ammenda qualora la quota esatta le fosse stata tempestivamente comunicata. Sotto questo aspetto, non si può nemmeno ritenere senz'altro valida la presunzione di illegittimo vantaggio che è sottesa all'art. 9 della decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA.
In vista di entrambe, queste circostanze vi propongo di dimezzare l'ammenda e di condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
( 1 ) Traduzioni dall'olandese.
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