CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 20 OTTOBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
pende dinanzi a voi un ricorso proposto contro la Commissione delle Comunità europee da Adam Blomefield, ricorso diretto all'annullamento di decisioni riguardanti il suo inquadramento di scatto.
I — Gli antefatti sono i seguenti:
Adam Blomefield ha partecipato con successo agli esami del concorso generale COM/LA/141 ( 2 ) bandito dalla Commissione per la costituzione di una riserva di traduttori aggiunti (gradi LA 8 e LA 7 del ruolo linguistico).
II bando di concorso stabiliva che lo stipendio base mensile iniziale corrispondeva all'inquadramento nel grado LA 8, 1o scatto. Tuttavia veniva precisato che si sarebbe tenuto conto della preparazione e dell'esperienza professionale specifica del candidato ai fini dell'attribuzione di scatti ulteriori. In via eccezionale poteva essere attribuito uno stipendio base corrispondente all'inquadramento in LA 7, 3o scatto.
Dopo essere stato iscritto in un elenco di riserva, Adam Blomefield veniva nominato dipendente in prova il 23 agosto, come traduttore aggiunto, con effetto dal 1o agosto 1977. Era inquadrato nella categoria LA, grado 7, 1o scatto.
Veniva poi nominato in ruolo il 26 aprile 1978 con effetto dal 1o maggio dello stesso anno.
Contrariamente alla decisione di nomina come dipendente in prova, questa decisione di nomina in ruolo non precisava la scatto del grado e non indicava la qualifica del posto ch'egli occupava. Si deve tuttavia presumere che si trattasse di un posto di traduttore aggiunto.
In seguito alla modifica dello Statuto del personale delle Comunità europee effettuata dal regolamento del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912 ( 3 ), la carriera di traduttore aggiunto comprende ormai solo il grado LA 8, mentre i gradi LA 6 e LA 7 fanno parte della carriera di traduttore. Le mansioni di Adam Blomefield sono quindi attualmente quelle di traduttore.
II — Nel mese di marzo del 1981, il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione portava a conoscenza del personale di questa istituzione una «decisione della Commissione relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione».
Tornerò sulla natura giuridica di questo provvedimento giacché da essa dipende la ricevibilità del presente ricorso.
Mi limiterò a rilevare, a questo punto, che questa decisione, adottata il 6 giugno 1973, mirava originariamente «a facilitare le scelte e le decisioni molteplici da effettuare in un periodo relativamente breve» ( 4 ); tuttavia, come la Commissione ha dichiarato in risposta ad un quesito che le avete posto nella causa Michael (n. 343/82), essa «desiderava essere certa che queste norme avessero le caratteristiche di stabilità e di coerenza necessarie per garantire ai membri del personale un trattamento uniforme nello svolgimento della carriera».
La versione del 1981 di questa decisione contiene talune modifiche rispetto al testo del 1973 ( 5 ) onde tener conto di quelle effettuate dal regolamento n. 912/78.
Contemporaneamente a detta decisione, la Commissione riteneva opportuno pubblicare un allegato che riassumeva la «giurisprudenza» del comitato per l'inquadramento istituito dall'art. 6 della decisione stessa e indicava la composizione del comitato stesso.
Un esemplare di questi vari documenti veniva spedito per posta a ciascun membro del personale e, dal marzo del 1981, viene fornito a tutti i vincitori di concorsi.
Basandosi su detta «decisione», il 6 giugno 1981, Adam Blomefield presentava all'autorità che ha il potere di nomina una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, domanda diretta ad ottenere lo scatto 3, del grado LA 7 a partire dall'entrata in servizio (1e agosto 1977).
Il segretario del «comitato per l'inquadramento» di cui all'art. 6 della decisione rispondeva al ricorrente il 9 luglio 1981 che, dopo aver avuto un primo scambio di vedute il 17 giugno 1981, il comitato si sarebbe pronunziato nel settembreottobre del 1981 sul complesso delle domande presentate in seguito alla pubblicazione della «decisione» e che sarebbe stato personalmente tenuto al corrente del parere a lui relativo.
Il 7 gennaio 1982 Adam Blomefield proponeva un reclamo ai sensi all'art. 90 contro il silenzio rifiuto opposto alla domanda 6 giugno 1981 ( 6 )
Lo stesso giorno il membro della Commissione responsabile per gli affari del personale gli precisava che l'11 novembre 1981 il comitato aveva ritenuto che l'inquadramento in LA 7, 1o scatto che gli era stato attribuito fosse conforme ai criteri da seguirsi all'epoca della sua assunzione, criteri che erano stati del resto applicati nello stesso modo ad altri vincitori dello stesso concorso. Di conseguenza il commissario faceva proprie le conclusioni del parere del comitato per l'inquadramento.
Nel ricorso registrato il 28 luglio 1982 Adam Blomefield conclude
—
per l'annullamento della decisione notificatagli il 7 gennaio 1982,
—
per l'annullamento del silenzio rifiuto opposto al suo reclamo,
—
per l'annullamento dell'originaria decisione d'inquadramento e vi chiede di statuire che doveva essere inquadrato nel 3o scatto del grado LA 7 o, in subordine, di condannare la Commissione ad attribuirgli, a partire da una data che dovrete determinare, un abbuono d'anzianità di 2 scatti.
III — Senza sollevare una precisa eccezione, la Commissione deduce che la ricevibilità del ricorso le sembra «quantomeno dubbia».
Dobbiamo esaminare anzitutto tale questione.
Si potrebbe sostenere che le «direttive» ( 7 ) pubblicate nel marzo del 1981, le quali non menzionano l'art. 110 dello Statuto, costituiscono un provvedimento di natura puramente interna, e non attribuiscono alcun diritto che i dipendenti possano far valere: in questo caso, essa avrebbe lo stesso peso dei «criteri» di cui si è trattato nella causa Petersen sopramenzionata e, nella prospettiva di questa giurisprudenza, «l'accertamento della natura giuridica di detti criteri, indispensabili per decidere circa la ricevibilità del ricorso, attiene del pari all'esame del merito del ricorso stesso» ( 8 ).
Benché non richiedesse espressamente l'adozione di disposizioni generali d'attuazione ai sensi dell'art. 100, l'art. 31 dello Statuto non vietava tuttavia, nell'interesse di un'applicazione non arbitraria, l'adozione di una direttiva interna ai sensi della vostra sentenza Louwage la quale precisa che una direttiva interna, benché non possa essere considerata una norma giuridica alla cui osservanza l'amministrazione sia comunque tenuta, enunzia tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire, dalla quale l'amministrazione non può discostarsi senza indicarne i motivi, a pena di trasgredire i principi della parità di trattamento ( 9 )
Mi sembra che la «decisione» della Commissione del 1973 avesse in ogni caso questo carattere di direttiva interna a partire dal momento in cui è stata pubblicata nel 1981 e, in considerazione delle modalità della pubblicazione stessa, ha perso il carattere effimero ch'essa forse aveva all'inizio.
Questa pubblicazione consente ai dipendenti di rimettere in discussione le modalità d'inquadramento che essi hanno «accettato» al momento dell'assunzione. In proposito, avete affermato che la nomina del dipendente non può in alcun caso derivare da un concorso di volontà, bensì trae origine in un atto unilaterale dell'autorità che ha il potere di nomina ( 10 ).
Nella sentenza Williams ( 11 ), avete chiamato «decisione generale» il provvedimento adottato dalla Corte dei conti nel febbraio del 1981 e che è del tutto analogo alla «decisione» della Commissione nella presente causa.
Infine, la circostanza che il comitato per l'inquadramento si sia «pronunziato» sulla domanda del ricorrente costituisce un fatto nuovo. Il «parere» di detto comitato — che non gli è stato notificato — è nominato nella lettera 7 gennaio 1982 che costituisce oggetto del primo capo della domanda d'annullamento. Questa lettera non ha natura puramente confermativa giacché si basa essenzialmente sul parere di detto comitato.
Di conseguenza ritengo che il ricorso sia ricevibile.
IV — Nel merito, si deve accertare anzitutto se Adam Blomefield possieda i requisiti d'esperienza professionale prescritti dalla decisione 6 giugno 1973.
1.
Le disposizioni di questa che consentono di derogare al principio generale dell'inquadramento nel grado di base della carriera di base, trovano fondamento non già nell'art. 32 dello Statuto, ma nell'art. 31.
Risulta che, in conformità a detto articolo, la Commissione ha fissato dei criteri precisi, che sono stati del resto esattamente applicati per quanto riguarda la «nomina nel grado» del ricorrente.
Questi basa la propria domanda di «inquadramento nello scatto» essenzialmente sull'art. 5, n. 1 di detta decisione, ai sensi del quale,
«per tener conto dell'esperienza professionale del candidato al di là di quella presa in considerazione ai fini della determinazione del grado di nomina, l'autorità che ha il potere di nomina concede un abbuono d'anzianità di scatto secondo la tabella riportata in allegato».
Questo presente dell'indicativo («concede») non significa che la Commissione non poteva o non può discostarsi, per legittimi motivi, da questa norma; sarebbe tuttavia in contrasto con una sana amministrazione il fatto che la Commissione non si attenesse — se non per giustificati motivi — alla «dottrina» che si è lei stessa prefissa e che ha ritenuto opportuno rendere nota ai propri dipendenti.
Essa può discostarsene per motivi legittimi, ma — in mancanza di motivi del genere — essa deve attenervisi in forza dello stesso principio della parità di trattamento ( 12 ), principio che l'adozione e la pubblicazione di detti criteri miravano appunto a garantire.
2.
Vediamo ora se questo principio o altri motivi legittimi autorizzassero la Commissione a discostarsi da questa norma nel caso del ricorrente.
Questi sostiene di possedere un'esperienza professionale di quasi 7 anni precedente all'entrata in servizio, come si desumerebbe dal suo atto di candidatura.
Orbene, secondo la tabella contenuta nell'allegato della decisione del 1973, basta un'esperienza di 5 anni per aver diritto all'abbuono d'anzianità di scatto di 48 mesi (2 anni).
Senza contestarne direttamente la durata, la Commissione sostiene che tale esperienza è estranea alle mansioni corrispondenti al posto per il quale Adam Blomefield è stato assunto.
Essa si richiama in proposito al n. 3, lett. c), delle applicazioni pratiche che illustrano la «giurisprudenza» del comitato per l'inquadramento, il quale dichiara che per la carriera LA 7/LA 6,«viene riconosciuta al 100 % l'esperienza pertinente alla funzione, purché sia di livello A».
Il modo in cui la Commissione interpreta questa disposizione mi sembra errato.
L'esperienza ivi contemplata deve certo essere di livello post-universitario, ma non deve limitarsi ai compiti specifici affidati al dipendenti dopo l'assunzione: basta che sia di livello A. In altre parole, il traduttore il quale, dopo gli studi universitari, abbia acquistato un'esperienza professionale come economista o giurista, ad esempio, può perfettamente farla valere onde fruire dell'art. 5, illustrato dalla «giurisprudenza» del comitato per l'inquadramento. Non è necessario che questa esperienza sia strettamente limitata alla traduzione, purché sia di «livello A» (la disposizione non parla di «livello LA»).
Del resto, le norme d'ammissione al concorso cui il ricorrente ha partecipato non esigevano che i candidati avessero compiuti studi universitari di linguistica né che avessero un'esperienza «pertinente», ma semplicemente una certa esperienza «appropriata» alle mansioni.
La riprova di questa interpretazione della disposizione è data dal fatto che la durata legale del servizio militare viene presa in considerazione, alla stessa stregua dell'esperienza professionale «pertinente», agli effetti dell'eventuale abbuono di scatto ( 13 ).
Se avesse vinto un concorso A 7/A 6, il diploma di bachelor of arts e un'esperienza professionale di 3 anni avrebbero dato al ricorrente il diritto d'essere inquadrato nel grado A 7, 2o scatto. Orbene, dal fascicolo si desume ch'egli ha ottenuto il titolo di master of arts (law) di Trinity, Oxford, nel 1968 e che possiede un'esperienza di quasi 7 anni che può essere definita di giurista d'impresa. Rilevo del resto che, dal 1980, il ricorrente lavora in collegamento con la direzione generale dell'agricoltura, più precisamente con i «comitati di gestione».
3.
Infine, Adam Blomefield aggiunge che altri vincitori del concorso cui egli ha partecipato hanno ottenuto un'anzianità di scatto di 48 mesi.
Nella risposta del 7 gennaio 1982 la Commissione dichiara al contrario che il suo inquadramento corrisponde a quello che è stato attribuito ad altri vincitori. Il fascicolo non contiene alcuna indicazione in proposito, ma non è necessario esaminare questo punto se, come ritengo, il ricorrente ha diritto all'anzianità che pretende in considerazione dei suoi meriti.
Quanto all'effetto di questo reinquadramento, Adam Blomefield sostiene ch'esso dovrebbe retroagire alla data della nomina; in subordine, egli vi chiede di condannare la Commissione ad attribuirgli, a partire da una data da determinarsi nell'emananda sentenza, un abbuono di anzianità di due scatti.
Sono del parere che questa data dovrebbe corrispondere al giorno del deposito della domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1 dello Statuto, come avete deciso nella sentenza Williams ( 14 ).
Concludo proponendovi di:
—
annullare la decisione della Commissione in data 7 gennaio 1982,
—
in quanto occorra, annullare il silenzio rifiuto opposto al reclamo del ricorrente,
—
statuire che gli va attribuito un abbuono d'anzianità di due scatti con effetto dall'I 1 giugno 1981, data della registrazione della sua domanda,
—
e porre le spese a carico della Commissione delle Comunità europee.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) GU C 127 del 10. 6. 1976, pag. 6.
( 3 ) GU L 119 del 3. 3. 1978, pag. 1.
( 4 ) Sentenza 2. 12. 1976, Petersen, causa 102/75, Race. pag. 1792, punto n. 23.
( 5 ) Ara. 2 e 3.
( 6 ) Reclamo registrato l'8 gennaio 1982.
( 7 ) Termine usato nella comunicazione ai personale del marzo del 1981.
( 8 ) Punto n. 12, Race. 1976, pag. 1790.
( 9 ) Sentenza 30. 1. 1974, causa 148/73, Race. pag. 89, punto n. 12.
( 10 ) Causa Petersen sopramenzionata, Race. 1976, pag.1791, punto n. 16.
( 11 ) Causa 9/81, sentenza 6. 10. 1982, non ancora pubblicata.
( 12 ) Sentenza Louwage sopramenzionata, Race. 1974, pag. 89, punto n. 13.
( 13 ) Cfr. allegato II della decisione, applicazioni pratiche e osservazioni generali, 1. Note generali, b) presa in considerazione della durata del servizio militare legale.
( 14 ) Sentenza 6. 10. 1982, causa 9/81, punto n. 28 della motivazione e dispositivo.
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