CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 24 MARZO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Gli antefatti del presente procedimento pregiudiziale, che verte su una questione di classificazione doganale, possono prospettarsi come segue:
La ditta Kaffee-Contor Bremen GmbH & Co. KG, con sede in Brema, attrice nella causa principale, nel corso del 1980 importava dalla Tailandia 20000 scatole del tipo detto portagioie e le sdoganava come imballaggi, scatole e merci similari di plastica di cui alla voce 39.07 B V d) della tariffa doganale comune. Questi portagioie erano astucci di 9.4, χ 7.6 χ 3.4 cm, che normalmente vengono usati per la vendita e per la custodia dei gioielli. Gli astucci, con coperchio a cerniera, sono di polistirolo e sono completamente ricoperti da un involucro di carta verniciata. L'interno del coperchio è rivestito di tessuto, mentre il fondo della scatola è coperto da un cuscino di velluto. Nel compilare la dichiarazione doganale, l'attrice partiva dal presupposto che potessero venir importati in esenzione doganale in forza di un regime preferenziale.
Controllando la dichiarazione, l'ufficio doganale principale di Brema, in base ad un parere del centro per la preparazione del personale delle dogane di Brema, giungeva alla conclusione che gli astucci andavano classificati nella voce 42.02 Β e — con provvedimento di modifica del 10 settembre 1980 — chiedeva il versamento di un dazio pari a DM 254990. Questa voce comprende, tra l'altro, astucci, astucci per gioielli e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, fibra vulcanizzata, fogli di plastica, cartone o tessuto e contempla dazi differenziati a seconda che detti astucci siano a) di plastica in fogli o b) di altre materie.
Dinanzi al giudice, come pure nella precedente opposizione a questo provvedimento, l'attrice sostiene che gli astucci non rientrano nella voce doganale 42.02, bensì nella voce 39.07. Essi sono semplicemente ricoperti di carta verniciata, rivestimento che non andrebbe equiparato al cartone. Tra i materiali di rivestimento nominati nella voce 42.02 sarebbe compreso solo il cartone e non la carta, materiali che si distinguerebbero particolarmente per il diverso peso per metro quadrato.
A giudizio dell'ufficio doganale convenuto, invece, gli astucci in questione vanno inclusi fra le merci della voce 42.02, in quanto l'involucro di carta verniciata è un elemento che caratterizza notevolmente il loro aspetto. A questo proposito avrebbe poca importanza il peso per metro quadrato della cartapesta, in quanto anche un astuccio ricoperto di carta rientrerebbe nella voce 42.02 e non nella voce 39.07 della tariffa doganale comune, che comprenderebbe solo gli astucci il cui esterno è di plastica.
La II sezione del Finanzgerichts di Brema, che deve pronunciarsi sulla controversia, ha perciò sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione:
«Se astucci per gioielli (scatole per gioielli) a cerniera, di polistirolo, interamente ricoperti all'esterno di carta verniciata, siano compresi, quali astucci per gioielli e simili contenitori, nella voce doganale n. 42.02 B della tariffa doganale comune (TDC) ovvero, quali astucci di materia plastica, nella voce doganale 39.07 B V d) della TDC».
Su questo problema espongo ora il mio punto di vista.
A norma della regola n. 3 lett. a) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, la voce più specifica prevale su quella più generale. Poiché le custodie per gioielli sono espressamente nominate nella voce 42.02, si deve quindi accertare anzitutto se le merci in questione, che indubbiamente sono contenitori per gioielli o simili, possano classificarsi in questa voce. In caso affermativo, è contemporaneamente assodato — a norma della nota n. 1 d) relativa al cap. 39 e della nota n. 1 f) relativa al cap. 48, che riguarda la classificazione delle merci a base di carta, — che i prodotti di cui alla voce 42.02 non rientrano in detti capitoli.
A giudizio tanto della Commissione quanto dell'attrice nella causa principale, la voce 42.02 comprende detti astucci di plastica solo nel caso in cui siano ricoperti dei materiali nominativamente indicati, che ne determinano il carattere. Ora come materiale di rivestimento è però nominato espressamente solo il cartone e non la carta. Secondo l'annotazione statistica al Nimexe (Regolamento della Commissione 20. 12. 1979, n. 3062/79, GU L 346 del 31. 12. 1979, pag. 1) e l'opinione prevalente nella dottrina specializzata, le merci con peso di 225 gr. o più per metro quadrato si considerano cartoni, mentre quelle di peso inferiore ai 225 gr. per metro quadrato si considerano carta. La carta verniciata di cui sono rivestiti gli astucci, che ha un peso di 185 gr. per metro quadrato non potrebbe quindi considerarsi cartone ai sensi della voce 42.02.
L'attrice nella causa principale giunge quindi alla conclusione che gli astucci di cui trattasi, in quanto contenitori di plastica, rientrano nella voce 39.07 B V d), mentre a giudizio della Commissione la carcassa di plastica di questi contenitori non ne determina affatto il carattere e gli astucci vanno quindi classificati nella voce 48.16 A (scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone).
Non sono d'accordo sul modo di vedere di questi due partecipanti al procedimento. Qui si deve anzitutto ricordare che, in forza della norma 3 b) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, le merci composte da diversi materiali od oggetti vanno classificate secondo la materia o l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale. Ora, come materiale principale — osserva la Commissione giustamente — non si può considerare la carcassa di polistirolo, anche se questo materiale è determinante quanto alla forma dell'astuccio, giacché è completamente coperto dal rivestimento. Esso non è dunque visibile, e potrebbe essere sostituito da altri materiali, come legno o metallo. Quindi, a ben vedere, la materia determinante può essere solo quella del rivestimento, cioè carta verniciata.
Questa opinione trova non in ultimo luogo conferma nelle note esplicative del Consiglio per la collaborazione doganale relativa alla voce 42.02, secondo le quali «merci di legno, metallo etc., rimangono comprese in questa voce se esternamente sono rivestiti, interamente o prevalentemente, di uno dei materiali summenzionati.»
Sorge quindi l'ulteriore questione, se gli astucci non possano essere classificati nella voce 42.02, in quanto tra i materiali di rivestimento ivi nominati vi è solo il cartone e non la carta. Su questo punto non concordo però né con l'attrice né con la Commissione, allorché, dal fatto che nella tariffa doganale comune la carta e il cartone sono nominati separatamente, intendono desumere che nella voce 42.02 può esser compreso solo il cartone come materia determinante. Al contrario, si deve rilevare che né la tariffa doganale comune né le note esplicative del Consiglio per la collaborazione doganale stabiliscono un criterio per distinguere la carta dal cartone e che entrambe le merci sono nominate nel cap. 48 della tariffa sotto la stessa voce. Il fatto che nella voce 42.02 sia nominato solo il cartone può essere dovuto alla circostanza che vengono ivi menzionati solo i materiali usati comunemente e prevalentemente nella produzione degli articoli ivi nominati. Essi devono garantire una certa durata e solidità che la carta non consente in tutti i casi. Il fatto che la carta, la quale secondo la dottrina del settore, l'accezione comune e le note statistiche contenute nel Nimexe si distingue dal cartone solo per il peso per metro quadrato, non sia almeno nominata come materiale di rivestimento nella voce 42.02, è forse dovuto al motivo che questo impiego, come ci è stato detto, pare sia molto limitato per ragioni tecniche.
Ora, se viene usata come rivestimento, la carta diventa la materia determinante per la classificazione degli astucci ed in quanto tale non si può distinguere dal cartone. Il peso per metro quadrato, che si può determinare solo distruggendo il rivestimento ed eliminando i restanti materiali (colla, vernice), non può secondo me avere rilevanza nella fattispecie. Deve valere qui lo stesso principio seguito per i tessuti nominati in questa voce, per i quali il peso per metro quadrato non ha alcuna importanza.
Tenuto conto delle considerazioni suesposte, propongo quindi di risolvere come segue la questione sottopostavi:
Gli astucci per gioielli con coperchio a cerniera, di polistirolo, interamente rivestiti all'esterno di carta verniciata vanno classificati, quali astucci per gioielli e simili contenitori, nella voce 42.02 della tariffa doganale comune.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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