CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 14 LUGLIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti principali
Con regolamento del Consiglio 2 maggio 1978 n. 912 (GU L 119, 1978, pag. 1), veniva fra 1'aÍtro emendato l'allegato I, parte A dello Statuto. L'art. 13 di questo emendamento recita:
Articolo 13
«Nell'allegato I, parte A, la rubrica “quadro linguistico” è sostituita dal testo seguente :
“Quadro linguistico
LA 3
Capodivisione di una divisione di traduzione o d'interpretazione
LA4
Capo di un gruppo di traduzione o d'interpretazione
LA5
Revisore, traduttore principale, interprete principale
LA6
Traduttore
LA7
Interprete
LA 8
Traduttore aggiunto
Interprete aggiunto”».
Il 17 marzo 1981 il Consiglio dava seguito a questo emendamento, modificando la descrizione delle funzioni dei dipendenti della propria segreteria generale, adottata con decisione 7 ottobre 1963. Per quanto riguarda le funzioni dei gradi LA 5/LA 4, il testo francese di detta decisione di modifica era il seguente :
LA 5/LA 4
Chef d'équipe de traduction ou d'interprétation
Conduit les travaux d'une équipe de traduction, d'interprétation de conférence, de terminologie, de documentation ou d'une équipe spécialisée dans d'autres domaines linguistiques
Réviseur, traducteur principal
Fonctionnaire qualifié chargé d'effectuer:
—
la révision de traductions et la traduction de textes,
—
des travaux de terminologie et de documentation dans le domaine linguistique,
—
d'autres travaux spécialisés dans le domaine linguistique
Interprète principal
...
Il 15 settembre 1981 i ricorrenti venivano informati da una lettera del sig. Spence che ciascuno di essi era «messo a disposizione della direzione generale A, direzione II ... in qualità di revisore, traduttore principale ...». Contro questa qualifica di revisore-traduttore principale i ricorrenti nelle presenti cause — fino a quel momento revisori — proponevano un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2 dello Statuto diretto ad ottenere che la distinzione fra revisore e traduttore principale rimanesse in vigore nei loro confronti. Il 14 maggio 1982 il segretario generale informava i ricorrenti che le decisioni 15 settembre 1981 erano nulle, dato che non erano state firmate dall'autorità che ha il potere di nomina. Per il resto i ricorsi venivano respinti e venivano trasmesse le decisioni 432-437/82 le quali confermavano nella sostanza le decisioni precedenti, ma questa volta erano firmate dall'autorità che ha il potere di nomina.
2. I mezzi dedotti
Contro le decisioni ultime menzionate, quelle del 15 settembre 1981, e il rigetto dei loro reclami nella comunicazione del 14 maggio 1982, i ricorrenti hanno proposto ricorso, invocando l'art. 184 del Trattato CEE contro la decisione del Consiglio 17 maggio 1981.
3. La ricevibilità del ricorso
Il convenuto ha sollevato due eccezioni d'irricevibilità.
In primo luogo il Consiglio sostiene che il ricorso contro le decisioni 14 maggio 1982 nn. 432-437/82 è irricevibile, dato che contro queste nuove decisioni non è stato proposto reclamo all'autorità che ha il potere di nomina, come sarebbe prescritto dall'art. 90, n. 2 dello Statuto. Che anche i ricorrenti non escludano questa possibilità si desume dal fatto che il 23 luglio 1981 essi hanno proposto un reclamo contro dette decisioni, reclamo il quale, nel momento in cui il ricorso è stato proposto, (30 luglio 1982) non era stato ancora respinto espressamente o implicitamente, cosicché la sopramenzionata condizione non è stata soddisfatta. In via generale questa portata dell'art. 90, n. 2 è stata da voi espressamente ammessa nelle sentenze 58/75, 48/76 e 91/76 (Race. 1976, pag. 1153; 1977, pag. 298 e 1977, pag. 229). I ricorrenti sostengono tuttavia con ragione che le decisioni 14 maggio 1982 hanno in sostanza lasciato immutate quelle del 15 settembre 1982 e di fatto possono essere considerate come un rigetto dei reclami proposti contro le decisioni prime menzionate. Richiamandomi a quanto avete affermato nei punti 5-8 della sentenza a proposito dell'economia delle procedure contemplate dagli artt. 90 e 91, mi pare in effetti che anche nel presente caso sia assurdo interpretare l'art. 91, n. 2 in modo da ottenere l'unico risultato di prolungare la procedura senza alcuna utilità. Quest'eccezione del Consiglio va quindi secondo me disattesa in nome del principio di economia processuale posto dalla vostra sopramenzionata pronunzia.
In secondo luogo il Consiglio sostiene nella controreplica che non si può far valere l'art. 184 del Trattato CEE contro la sua decisione 17 marzo 1981, dato che non si tratta di un regolamento o di un atto di portata generale. Secondo me detta decisione non è effettivamente un regolamento in senso formale, ma un atto che produce effetti analoghi nei confronti di tutti i dipendenti presenti e futuri che occupino posti compresi nella descrizione delle funzioni. Stando al 7/77 (Race. 1978, pag. 769) punto 40 della vostra sentenza 92/78 (Race. 1979, pag. 777) un effetto del genere è sufficiente perché possa applicarsi l'art. 184.
4. Il merito della causa
L'azione dei ricorrenti è interamente basata sulla distinzione, che essi considerano fuori discussione, tra le mansioni di «revisore» e quelle di «traduttore principale». Oltre alle differenze di contenuto vi sarebbero anche differenze gerarchiche fra l'attività di revisore e quella di traduttore principale. Secondo me non è necessario accertare se questa tesi vada accolta. L'essenziale è se queste differenze siano ammesse anche dallo Statuto e, in caso affermativo, se il Consiglio potesse applicare nei confronti dei ricorrenti entrambe le descrizioni delle funzioni.
In proposito i ricorrenti sostengono che si tratta di due impieghi tipo diversi, il che implicherebbe che, a norma dell'art. 5, n. 4, 2o comma, anche la descrizione delle funzioni dovrebbe essere diversa. Ciò si desumerebbe inoltre dalla presenza di una virgola fra le parole «revisore» e «traduttore principale», ed infine le altre istituzioni della Comunità farebbero detta distinzione nella descrizione delle mansioni. A mio parere questa tesi è errata. L'art. 5, n. 4, 2o comma dello Statuto stabilisce unicamente che per «ciascun impiego tipo» devono essere definite le funzioni e le attribuzioni, ma da ciò non si può inferire che, per gli impieghi tipo che corrispondono alla stessa carriera, detta descrizione debba necessariamente essere diversa. La suddetta disposizione dello Statuto non esclude nemmeno che, nell'interesse del servizio, ci si possa valere di una descrizione delle funzioni congiunta per impieghi tipo diversi cui corrisponda la stessa carriera. Ciò non implica affatto che, agendo in questo modo, il Consiglio perderebbe completamente di vista le eventuali differenze tra le mansioni di «revisore» e quelle di «traduttore principale». Nell'interesse del servizio esso può tuttavia partire dal principio che i dipendenti hanno una capacità di adattamento sufficiente per svolgere, in nome della migliore organizzazione possibile del lavoro, mansioni che rientrano nella stessa carriera e che sono comunque affini ed in parte identiche. Mi richiamo in proposito al punto 17 della vostra sentenza 36/69 (Race. 1970, pag. 361) e, per l'interscambiabilità di impieghi tipo appartenenti alla stessa carriera, tra l'altro al punto 10 della vostra sentenza 46/69 (Race. 1970, pag. 275). L'argomento secondo cui altre istituzioni seguono una prassi diversa per quanto riguarda i revisori ed i traduttori principali è del pari infondato, giacché l'art. 5, n. 4, 2o comma parla chiaramente di «ogni» istituzione. Considerazioni di efficiente organizzazione degli uffici di traduzione possono infatti consigliare soluzioni diverse nelle varie istituzioni.
5. Conclusioni finali
Concludo quindi per il rigetto di tutte le domande. Benché, alla luce della vostra giurisprudenza, ritenga manifesta l'infondatezza delle tesi dei ricorrenti, il combinato disposto dell'art. 70 e dell'art. 69, § 3, 2o comma del regolamento di procedura non consente secondo me in questo caso di condannarli a tutte le spese. In conformità alle conclusioni del Consiglio ed all'art. 70, essi vanno quindi condannati unicamente a sopportare le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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