CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DELL'8 GIUGNO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
1.1. Riassunto della giurisprudenza
Nelle cause 205 a 215/82 la vostra Corte si trova di nuovo di fronte ad un certo numero di questioni giuridiche connesse all'obbligo di «recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze» posto a carico degli Stati membri dall'art. 8 del regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729 (GU 1970, L 94, pag. 13) nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune. Nelle conclusioni per la causa Fromme (54/81, Race. 1982, pag. 1461) ho già esaminato le sentenze da voi emesse sino a quel momento sull'art. 8 o per questo indirettamente rilevanti ( 2 ) cosicché posso ora limitarmi ad un breve riassunto della vostra costante giurisprudenza. Secondo tale giurisprudenza, la ripetizione è retta dal diritto nazionale qualora manchino disposizioni di diritto comunitario o queste facciano espresso rinvio al diritto nazionale. L'applicazione del diritto nazionale è soggetta ad un certo numero di condizioni. In primo luogo, essa non deve limitare la portata o l'efficacia del diritto comunitario. In particolare, l'attuazione in un determinato Stato non deve essere meno efficace di quella riguardante le normative nazionali corrispondenti (v. punto 8 della motivazione della sentenza Lippische Hauptgenossenschaft). In secondo luogo, alla luce delle sentenze Ferwerda, Express Dairy Foods e Lippische Hauptgenossenschaft, stando a quanto ho detto allora, i singoli non possono essere trattati in modo meno favorevole che se fossero sottoposti solo a leggi nazionali corrispondenti (nello stesso senso v. dispositivo della sentenza Fromme). In questo contesto va osservato che, secondo la vostra giurisprudenza, il diritto comunitario non osta neppure all'applicazione dei principi generali del diritto nazionale quali la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, o, in altre parole, di chi abbia ricevuto la prestazione in buona fede (causa Ferwerda), il principio di equità (causa Balkan Import-Export e, posteriore alla mia analisi del 1982, anche causa 113/81, Reichelt, Race. 1982, pag. 1963) e altri principi generali del diritto nazionale (causa Lippische Hauptgenossenschaft). Non ho ancora trovato giurisprudenza sulla questione se una prassi nazionale iniquamente onerosa sia in contrasto, non solo coi principi generali del diritto nazionale, ma anche con altri principi generali del diritto comunitario oltre a quello di non discriminazione già menzionato. In generale tale questione può sorgere solo se i principi generali del diritto nazionale non garantiscono un'adeguata tutela giurisdizionale.
Nella vostra giurisprudenza successiva alla sentenza Fromme, ha importanza ai fini della presente fattispecie soprattutto la sentenza 146, 192 e 193/81 (BayWa e Raiffeisen Hauptgenossenschaft, Race. 1982, pag. 1503). Nella motivazione della quinta questione il giudice proponente della presente causa ha dichiarato in particolare che la suddetta sentenza ha dato luogo «a certi dubbi» sull'applicazione di principi generali del diritto na- -zionale come quello della «tutela del legittimo affidamento», da voi nominato nella sentenza Ferwerda. I dubbi del giudice proponente sono stati essenzialmente causati dal punto 30 della motivazione della sentenza BayWa, nel quale è detto :
«In particolare, va rilevato che la stessa lettera dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 729/70 sul recupero, da parte degli Stati membri, delle somme perse a causa di irregolarità, impone espressamente alle autorità amministrative nazionali incaricate della gestione dei sistemi d'intervento agricolo di recuperare le somme indebitamente od irregolarmente versate, escludendo che queste, le quali agiscono per conto della Comunità, possano, in tale occasione, valutare discrezionalmente l'opportunità di pretendere la restituzione del denaro comunitario indebitamente od irregolarmente versato. Un'interpretazione in senso contrario comprometterebbe la parità di trattamento fra gli operatori economici dei vari Stati membri nonché l'applicazione del diritto comunitario la quale, per quanto possibile, deve rimanere uniforme nell'intera Comunità».
Come il giudice di rinvio ritengo tuttavia che il suddetto punto della motivazione si debba considerare solo un completamento e non una modifica della vostra giurisprudenza (seconda frase della motivazione della quinta questione). Di conseguenza, la ripetizione di somme indebitamente versate può effettivamente non aver luogo in forza dei principi giuridici generali riconosciuti dal diritto nazionale, ma non per motivi discrezionali di opportunità.
1.2. Gli antefatti ed il procedimento
Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento nelle presenti cause sono stati esposti dettagliatamente nella prima parte della motivazione delle ordinanze di rinvio e nella relazione d'udienza. Inoltre la relazione d'udienza indica le norme di diritto comunitario rilevanti ai fini del decidere. Pertanto per la buona comprensione delle seguenti considerazioni posso limitarmi ad un breve riassunto rinviando per maggiori particolari ai suindicati documenti.
L'aiuto di cui è causa era stato concesso alle attrici nelle cause principali per la trasformazione di latte magro in polvere in alimenti zootecnici, onde ridurre in tal modo le eccedenze di latte. La materia è disciplinata dai regolamenti del Consiglio n. 986/68 (GU 1968, L 148) e della Commissione n. 990/72 (GU 1972, L 115). L'art. 1 del regolamento del Consiglio contiene la definizione, fra l'altro, del latte e del latte magro in polvere, e l'art. 10 del regolamento della Commissione impone agli Stati membri l'obbligo di adottare misure di controllo per garantire l'osservanza di tale regolamento. Una delle questioni che sorge pertanto nel presente procedimento è fino a che punto l'obbligo di controllo riguardi anche l'osservanza di altri regolamenti.
In tutti i casi di cui trattasi il latte magro in polvere proveniva dall'impresa Auetal. Tale impresa aveva, almeno in parte, prodotto latte magro in polvere secondo un metodo incompatibile col diritto comunitario. Tuttavia, al quarto capoverso della motivazione della prima questione, il giudice proponente osserva «che in ogni caso nel periodo in cui avvenivano le pratiche dell'Auetal, quindi sino alla metà del 1979, non si può affatto dire che i metodi di analisi chimiche (usati per dimostrare la sussistenza di metodi di produzione illeciti) fossero generalmente ammessi». Questo accertamento di fatto, come pure quello precedentemente effettuato dal giudice proponente (al terzo capoverso del punto I della motivazione), cioè che l'istituto di ricerca di Kassel incaricato di effettuare un controllo materiale non aveva constatato alcuna irregolarità, secondo me deve servirvi come ipotesi fattuale di partenza nel risolvere le questioni. Da questi fatti accettati come ipotesi di partenza consegue del pari che non si può pretendere che le attrici, che avevano ricevuto il latte in polvere dall'Auetal, riconoscessero o constatassero che il latte magro in polvere posto in commercio col nome di «Sprühmagermilchpulver» (latte magro in polvere essiccato sotto forma di goccioline) non era in realtà normale latte magro in polvere essiccato (v. pag. 7 ultimo comma della relazione d'udienza). Non sarebbe infatti ragionevole pretendere che i singoli clienti fossero in grado di fare accertamenti di cui non si era dimostrato capace l'istituto di ricerca ufficialmente incaricato. Solo un obbligo inequivocabile posto in proposito a carico delle imprese dal diritto comunitario o dal diritto nazionale potrebbe eventualmente giustificare una diversa opinione, ma non mi sembra esista un simile obbligo inequivocabile.
Solo nel maggio del 1979 veniva scoperto il metodo di produzione illecito della merce di cui trattasi ed in seguito a ciò veniva chiesta alle attrici nelle cause principali la restituzione dell'aiuto concesso. Nel far ciò l'ente d'intervento tedesco si è richiamato alla disciplina dell'onere della prova di cui all'art. 9 del regolamento tedesco adottato per l'attuazione della normativa comunitaria, regolamento menzionato nella relazione d'udienza. In forza di tale disposizione, l'onere di provare che sussistono i presupposti per la concessione dell'aiuto, per i tre anni successivi alla riscossione, incombe al beneficiario dell'aiuto. Tuttavia per valutare la domanda di restituzione, si deve altresì tener conto dell'art. 8 del già menzionato regolamento della Commissione n. 729/70. Il testo di questa disposizione è del pari riprodotto nella relazione d'udienza.
1.3. Le questioni pregiudiziali
Dopo aver inutilmente fatto opposizione ai provvedimenti di restituzione, le attrici nelle undici cause principali adivano il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno. Esse invocavano in particolare le norme relative alla tutela del legittimo affidamento e quelle relative al mancato arricchimento senza causa di cui all' art. 48 del Verwaltungsverfahrensgesetz 25 maggio 1976 (legge tedesca sulla procedura in materia amministrativa). Per quanto riguarda il testo della disposizione, si veda la motivazione della settima questione nell'ordinanza di rinvio. Le attrici hanno sostenuto che l'ente d'intervento tedesco era responsabile delle irregolarità nella fabbricazione del latte magro in polvere perché era venuto meno al suo obbligo di controllo presso l'Auetal e perchè non aveva immediatamente tratto le inevitabili conseguenze dalla relazione sui controlli del luglio del 1978.
Il Verwaltungsgericht ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
«1.
Se la merce costituita da un miscuglio, essiccato sotto forma di goccioline, di latte magro in polvere e di un derivato del latte magro in polvere corrisponda alla nozione di latte scremato in polvere ai sensi dell'art. 1, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986 (GU L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4), qualora detto prodotto finale abbia gli stessi ingredienti (proteine, idrati di carbonio ecc.) del iatte magro in polvere che deriva direttamente dalla mungitura delle vacche.
2.
Se l'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 15 maggio 1972, n. 990 (GU L 115 del 17. 5. 1972, pag. 1), imponga alle autorità degli Stati membri l'obbligo di controllare la produzione del latte magro in polvere nell'azienda produttrice.
3.
Se l'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 15 maggio 1972, n. 990, abbia efficacia verso i terzi a favore dei recipienti degli aiuti, cioè se questi possano richiamarsi alle omissioni in proposito da parte dell'amministrazione, con la conseguenza di escludere la ripetizione.
4.
Se il diritto comunitario, ed in particolare l'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729 (GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13), contenga — in merito alla questione se, nel singolo caso, siano stati ingiustamente concessi aiuti per il latte magro ed il latte magro in polvere destinato all'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 986/68 ed ai regolamenti d'attuazione della Commissione da esso derivati — norme sull'onere della prova oppure questo sia retto dal diritto nazionale. Qualora il diritto comunitario contenga norme sull'onere della prova: di quali disposizioni si tratti.
5.
Se l'art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio CEE 21 aprile 1970, n. 729, autorizzi direttamente le autorità nazionali a ripetere gli aiuti ingiustamente concessi, cosicché vengano definitivamente disciplinati nella suddetta norma i presupposti sostanziali della ripetizione.
6.
In caso di soluzione affermativa della quinta questione: Se nell'ambito di detta disposizione, eventualmente completata da principi non scritti del diritto comunitario, sia garantito l'affidamento del recipiente dell'aiuto, e in caso affermativo, a quali condizioni e in quale misura; se il recipiente dell'aiuto possa in particolare, in determinate circostanze, far valere il mancato arricchimento e se eventualmente questo sussista già qualora il recipiente dell'aiuto abbia trasferito l'aiuto stesso all'atto della vendita; se la ripetizione sia esclusa qualora le autorità sapessero, o ignorassero con colpa grave, di concedere un aiuto indebito.
7.
In caso di soluzione negativa della quinta questione: Se sia compatibile col diritto comunitario il fatto che il diritto nazionale escluda la ripetizione degli aiuti indebitamente concessi,
—
qualora il beneficiario abbia fatto affidamento sulla stabilità del provvedimento di concessione ed il suo affidamento sia degno di tutela, tenuto conto dell'interesse pubblico alla ripetizione (§48, n. 2, 1°-3° punto del Verwaltungsverfahrensgesetz (legge sulla procedura in materia amministrativa) tedesco 25 maggio 1976, BGBl. I, pag. 1253—VwVfG);
—
qualora il beneficiario possa far valere il mancato arricchimento, a meno che egli conoscesse, o ignorasse con colpa grave, le circostanze che rendevano illegittima la concessione dell'aiuto (§ 48, n. 2, 7° comma VwVfG);
—
qualora sia trascorso un anno dal momento in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza delle circostanze che giustificano la revoca del provvedimento illegittimo di concessione, indipendentemente dal fatto che l'interessato fosse al corrente della conoscenza da parte dell'amministrazione (§ 48, n. 4, VwVfG);
—
qualora l'amministrazione sapesse, o ignorasse con colpa grave, di concedere indebitamente l'aiuto (§ 48, n. 2, 6° comma VwVfG in connessione col § 814 del BGB).»
Di fatto le questioni si possono ridurre ai problemi seguenti:
1.
la conformità all'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 968/68 (modificato dal regolamento n. 472/75) di latte magro in polvere che abbia la stessa composizione del latte magro in polvere ottenuto direttamente dalla mungitura delle vacche, ma sia costituito da un miscuglio, essiccato sotto forma di goccioline, di latte magro in polvere e di un derivato del latte magro in polvere (questione n. 1);
2.
l'esistenza di un obbligo delle autorità degli Stati membri di controllare la produzione di latte magro in polvere (questione n. 2);
3.
l'esistenza di un diritto di ripetizione spettante direttamente agli Stati membri e collegato alla disciplina comunitaria dell'onere della prova a norma dell'art. 8 del regolamento n. 729/70, senza quindi che il diritto di ripetizione nonché la disciplina dell'onere della prova siano basate anche su disposizioni nazionali d'attuazione (questioni nn. 5, 6 e 4);
4.
la compatibilità col diritto comunitario dell'applicazione di principi giuridici generali propri del diritto nazionale in materia (nella fattispecie, soprattutto i principi enunciati dall'art. 48 del Verwaltungsverfahrensgesetz tedesco ed enumerati nella settima questione dell'ordinanza di rinvio) (questioni nn. 3 e 7).
Nel seguito delle mie conclusioni tratterò tali problemi nell'ordine qui indicato e ne risulterà che le soluzioni proposte per le questioni nn. 5 e 4 rendono inutile risolvere la sesta questione sollevata dal giudice proponente.
2. Il primo problema (questione n. 1)
La prima questione va certo risolta negativamente. Dalle definizioni combinate del latte magro in polvere e del latte di cui all'art. 1 del regolamento n. 986/68 emerge chiaramente che si può parlare di latte magro in polvere solo se si tratta del «prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche, al quale non siano state fatte aggiunte e che al massimo abbia subito una scrematura parziale» sotto forma di polvere. Poiché la questione sollevata dal giudice proponente non riguarda le norme tedesche d'attuazione e poiché inoltre queste non possono validamente discostarsi dal diritto comunitario in materia, è irrilevante, ai fini della soluzione della prima questione, se dette norme d'attuazione tedesche possano giustificare di per sé una diversa soluzione.
3. Il secondo problema (questione n. 2)
Affinché la vostra soluzione non resti lettera morta, mi sembra opportuno non limitare all'interpretazione dell'art. 10 del regolamento della Commissione n. 990/72 la questione se esista un obbligo delle autorità degli Stati membri di controllare la produzione di latte magro in polvere. Solo una parte delle attrici nelle cause principali sostiene che tale obbligo di controllo deriva effettivamente dal suddetto articolo. In altre osservazioni scritte detto obbligo è basato invece o anche sull'art. 8 del regolamento n. 729/70. I Governi della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito adducono solidi argomenti a favore della soluzione negativa della questione e la Commissione sostiene anch'essa che l'obbligo di controllo de quo non può fondarsi sull'art. 10 del regolamento n. 990/72. Essa pensa che tale obbligo derivi dall'art. 4, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 986/68, emendato dal regolamento n. 1038/72 (GU 1972, L 118). Tuttavia, secondo me è possibile desumere dalla disposizione ultima menzionata certo una facoltà, ma non un obbligo degli Stati membri di effettuare tali controlli.
Nelle conclusioni per la causa Fromme ho già osservato che, in linea generale, già dall'art. 5, prima frase, del Trattato si può desumere l'obbligo degli Stati membri di adottare i provvedimenti di carattere generale o particolare atti a garantire l'attuazione dei regolamenti in fatto di politica agricola comune (Race. 1982, pag. 1469, seconda colonna). L'obbligo di controllare la produzione del latte magro in polvere deriva, secondo me, del pari dall'art. 5 del Trattato CEE. Esso deriva, tuttavia, direttamente anche dalla ripartizione di competenza fra la Comunità e gli Stati membri nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, in forza della quale «alla gestione del sistema d'intervento provvedono gli enti d'intervento nazionali cui spetta pertanto esercitare tutti i controlli necessari per garantire che i premi di denaturazione vengano versati solo nei casi stabiliti dal diritto comunitario e che vengano punite in modo adeguato tutte le trasgressioni delle norme di diritto comunitario da parte degli operatori economici». È vero che il punto 21 della motivazione della sentenza BayWa surriportato riguarda i premi di denaturazione, ma la portata di tali considerazioni si estende senz'altro, secondo me, a premi del tipo di quelli in esame. È quanto conferma il successivo punto 22 della motivazione della suddetta sentenza, formulato in senso del tutto generale.
4. Il terzo problema (questioni nn. 5, 4 e 6 del giudice proponente)
Il terzo problema, ottenuto raggruppando le questioni sollevate, verte anzitutto sul se dall'art. 8, n. 1 del regolamento del Consiglio n. 729/70 si possano ricavare direttamente il diritto di ripetizione (questione n. 5) e la disciplina dell'onere della prova in caso di ripetizione (questione n. 4).
In base alla vostra costante giurisprudenza, che ho menzionato nelle osservazioni introduttive, la duplice questione va risolta in senso negativo. Pure in tutte le osservazioni scritte presentate si parte dal principio che il diritto comunitario non contiene alcuna disposizione relativa alla ripetizione di aiuti indebitamente corrisposti. La Commissione aggiunge, fra l'atro, che secondo le sentenze Ferwerda e BayWa, le somme versate indebitamente vanno ripetute secondo le norme processuali e sostantive del diritto nazionale, osservando però i limiti posti dal diritto comunitario. Poiché la quarta e la quinta questione pregiudiziale non riguardano tali limiti, non mi sembra necessario esaminare dettagliatamente in questa sede le osservazioni che una parte delle attrici nelle undici cause principali, il Governo del Regno Unito e la Commissione hanno loro dedicato. Secondo la vostra sentenza Reichelt (113/81, Race. 1982, pag. 1957), il principale limite per quanto riguarda la disciplina nazionale della ripetizione e dell'onere della prova consiste come è noto nel fatto che la ripetizione di prestazioni finanziate dalla Comunità dev'essere subordinata alle medesime condizioni che valgono per le prestazioni finanziate dagli stessi Stati membri. Mi sembra che tale principio abbia una certa importanza anche per risolvere l'ultimo problema (questioni nn. 3 e 7). Tuttavia, prima di esaminare il quarto problema, mi permetto ancora di osservare per scrupolo di completezza che, una volta risolta negativamente la quinta questione pregiudiziale, non vi è naturalmente più motivo di risolvere la sesta questione.
5. Il quarto problema (questioni nn. 3 e 7)
La terza questione pregiudiziale riguarda in sostanza pure la tutela del legittimo affidamento delle attrici nelle cause principali in merito al fatto che il prodotto che esse avevano acquistato dall'Auetal soddisfacesse le condizioni che solo le autorità tedesche erano in grado di controllare. Poiché il diritto comunitario non contiene alcun principio del genere di quello indicato dal giudice proponente nella terza questione, occorre ancora una volta cercare nel diritto nazionale la soluzione del nocciolo della questione stessa. In proposito mi richiamo di nuovo alle sentenze Ferwerda e BayWa. Per amor di completezza aggiungo solo, per quanto riguarda la terza questione pregiudiziale, che l'obbligo di controllo che ho desunto in particolare dall'art. 5, prima frase, del Trattato CEE, data la sua natura di obbligo di lealtà comunitaria, non si può ritenere che agisca a favore delle imprese danneggiate dalla sua inosservanza.
Rifacendomi alla vostra giurisprudenza, mi sembra preferibile risolvere compiutamente e nel suo complesso il problema residuo sollevato nella terza questione e nelle quattro suddivisioni della settima, senza esaminare dettagliatamente la norma tedesca nominata dal giudice proponente. È quanto ho già indicato nella formulazione precedentemente scelta per il quarto problema.
Ritengo pertanto che, secondo la vostra giurisprudenza, detto quarto problema si possa risolvere come segue:
«A meno che vi siano differenze oggettive, purché non vengano fatte discriminazioni fra gli aiuti nazionali e quelli finanziati dalla Comunità, è compatibile col diritto comunitario che il diritto nazionale escluda la ripetizione di aiuti concessi ingiustamente in ossequio a principi generali del diritto quali la tutela del legittimo affidamento dei recipienti dell'aiuto, i principi relativi all'arricchimento senza'causa e la prescrizione. Nell'applicare in concreto tali principi generali del diritto e, in particolare, nel porre a raffronto gli interessi dei singoli e l'interesse generale, occorre tener conto delle differenze obiettive fra gli interessi puramente nazionali e quelli comunitari coinvolti nella revoca dell'atto amministrativo e l'interesse all'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario non può tuttavia prevalere in quanto tale».
Per chiarire tale riserva, osservo che l'obbligo di effettuare il raffronto con l'interesse generale quando si tratta della revoca di un atto amministrativo, obbligo stabilito dall'art. 48, n. 2, prima frase, del Verwaltungsverfahrensgesetz, non può significare, secondo me, che la disciplina del regolamento dei conti fra la Comunità e gli Stati membri nell'ambito del FEAOG possa avere peso decisivo quando si tratta di determinare l'interesse generale in sede di revoca dell'atto amministrativo. D'altra parte nemmeno il fatto che la ripetizione di un aiuto indebitamente concesso e finanziato dalla Comunità vada esclusa in forza di principi generali del diritto, può implicare automaticamente che il FEAOG è comunque tenuto al finanziamento. Al punto 9 della motivazione della sentenza Paesi Bassi/Commissione (11/76, Race. 1979, pag. 245) avete al contrario affermato (riassumendo brevemente) che se, a causa di una differenza nell'applicazione di norme comunitarie, si ha una distorsione della concorrenza fra gli Stati membri, questa non viene finanziata dal FEAOG ma deve, in ogni caso, restare a carico dello Stato membro. Salvo il caso di errata interpretazione in buona fede del diritto comunitario, come nella surricordata causa, questo principio vale a maggior ragione qualora le autorità nazionali abbiano commesso una colpa grave o una negligenza nell'applicare il diritto comunitario (come si desume anche dall'art. 8, n. 2, 1° comma, del regolamento n. 729/70). Tuttavia tali norme relative al regolamento dei conti fra la Comunità e gli Stati membri non devono influire sull'applicazione dei principi generali del diritto all'interno degli Stati membri in sede di ripetizione di aiuti indebitamente concessi in seguito ad una siffatta negligenza. Gli Stati membri non possono pertanto avere sempre la possibilità di evitare tanto lo Scilla della trasgressione dei propri principi generali del diritto, quanto il Cariddi della mancata approvazione da parte della Comunità dei loro conti delle spese finanziate dal FEAOG (v. in proposito, oltre alla già menzionata causa 11/76, la recente sentenza 15. 3. 1983, 45/82, Paesi Bassi/Commissione).
6. Conclusioni finali
Riassumendo vi propongo di risolvere le questioni, dopo averle eventualmente riformulate nel modo da me indicato, come segue:
La questione n. 1
La questione va risolta negativamente. Dalle definizioni combinate del latte magro in polvere e del latte di cui all'art. 1 del regolamento n. 986/68 si desume chiaramente che si può parlare di latte magro in polvere solo se si tratta del «prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche, al quale non siano state fatte aggiunte e che al massimo abbia subito una scrematura parziale» sotto forma di polvere.
La questione n. 2 alla quale ho attribuito un significato più ampio
Un obbligo di controllo come quello indicato nella questione deriva anzitutto dall'art. 5 del Trattato CEE e dalla ripartizione di competenza fra la Comunità e gli Stati membri nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, in forza della quale «alla gestione [del] sistema d'intervento provvedono gli enti d'intervento nazionali cui spetta pertanto esercitare tutti i controlli necessari per garantire che i premi di denaturazione vengano versati solo nei casi stabiliti dal diritto comunitario e che vengano punite in modo adeguato tutte le trasgressioni delle norme di diritto comunitario da parte degli operatori economici» (v. punto 21 e 22 della motivazione della sentenza BayWa).
Le questioni nn. 5, 4 e 6 che ho raggruppato
Dall'art. 8, n. 1 del regolamento del Consiglio n. 729/70 non si può desumere direttamente, cioè in mancanza di disposizioni nazionali d'attuazione, né il diritto di ripetizione, né la disciplina dell'onere della prova nell'ambito delle azioni di restituzione. Pertanto la sesta questione diventa priva d'oggetto.
Le questioni nn. 3 e 7 che ho raggruppato
A meno che vi siano differenze oggettive, purché non vengano fatte discriminazioni fra gli aiuti nazionali e quelli finanziati dalla Comunità, è compatibile col diritto comunitario che il diritto nazionale escluda la ripetizione di aiuti concessi ingiustamente in ossequio a principi generali del diritto quali la tutela del legittimo affidamento dei recipienti dell'aiuto, i principi relativi all'arricchimento senza causa e la prescrizione. Nell'applicare in concreto tali principi generali del diritto e, in particolare, nel porre a raffronto gli interessi dei singoli e l'interesse generale, occorre tener conto delle differenze obiettive fra gli interessi puramente nazionali e quelli comunitari coinvolti nella revoca dell'atto amministrativo e l'interesse all'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario non può tuttavia prevalere in quanto tale.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
( 2 ) Cause 11/76 (Paesi Bassi/Commissione, Race. 1979. pag. 245); 265/78 (Ferwerda, Race. 1980, pag. 617) e 119/79 e 126/79 (Lippische Hauptgenossenschaft, Race. 1980, pag. 1863). Nello stesso tempo avevo allora commentato le sentenze del pari importanti per la richiesta di restituzione degli impòrti indebitamente concessi, cioè le sentenze 118/76 (Balkan Import-Export, Race. 1977, pag. 1177) e 130/79 (Express Dairy Foods, Race. 1980, pag. 1887) nonché altre sentenze d'importanza secondaria per il problema che qui c'interessa circa la rilevanza dell'eventuale rivalsa di tributi illegittimamente riscossi sono soprattutto importanti il punto 13 della motivazione della suddetta sentenza 130/77 ed ¡1 punto 26 della motivazione della sentenza 61/79 (Denkavit, Race. 1980, pag. 1226).
Full & Egal Universal Law Academy