CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 22 GIUGNO 1983 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il Finanzgericht di Amburgo (Repubblica federale di Germania) ha sottoposto alla Corte in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni:
«1.
Se una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 4, n. 6, 1o comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195, e notificata agli Stati membri, secondo cui non sono soddisfatte le condizioni poste dall'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, per l'importazione in franchigia da dazio di uno strumento od apparecchio scientifico, riguardi direttamente e individualmente anche colui che ha importato lo strumento o apparecchio costituente oggetto della decisione, con la conseguenza che questi possa impugnare la decisione della Commissione ed eventualmente da quale momento ed entro quale termine.
2.
Se l'interessato da una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 4, n. 6, 1° comma, del regolamento (CEE) n. 3195/75 possa far valere l'illegittimità della decisione, mediante ricorso contro la Commissione, solo nel termine di due mesi stabilito dall'art. 173, 3° comma, del Trattato CEE o se l'illegittimità della decisione possa farsi valere anche dinanzi al giudice nazionale nell'ambito del ricorso contro la fissazione del dazio, con la conseguenza che, eventualmente, la questione della validità della decisione possa essere sottoposta dal giudice nazionale alla Corte di giustizia delle Comunità europee nell'ambito di un procedimento pregiudiziale.
3.
Nel caso in cui l'illegittimità della decisione possa esser fatta valere dinanzi al giudice nazionale: se la decisione della Commissione 5 ottobre 1978, n. 78/851/CEE, relativa all'apparecchio designato “Packard Tri-Carb liquid scintillation system, modello 2425” sia invalida in quanto, benché apparecchi analoghi a quelli descritti nella suddetta decisione vengano fabbricati nella Comunità, si tratta però di apparecchi meno efficienti, tenuto conto soprattutto dei loro usi specifici, dell'apparecchio importato».
Dette questioni sono state sollevate a proposito dell'importazione nella Repubblica federale di Germania, nell'agosto 1976, di un apparecchio elettronico per misurazioni e controlli fabbricato negli Stati Uniti d'America e denominato «Packard 2425 Tri-Carb spectrometer». Il regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798 (GU del 15. 7. 1975, L 184, pag. 1), contempla l'importazione in franchigia dai dazi della Tariffa Doganale Comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale. La presente causa si riferisce alla situazione esistente prima che questo regolamento venisse modificato, con effetto dal 1o gennaio 1980, dal regolamento del Consiglio 8 maggio 1979, n. 1027 (GU del 31. 5. 1979, L 134, pag. 1).
A norma dell'art. 3 del regolamento n. 1798/75, gli strumenti e gli apparecchi scientifici non contemplati dall'art. 2 e importati «esclusivamente ai fini dell'insegnamento o della ricerca scientifica pura» possono fruire della franchigia quando «strumenti o apparechi di valore scientifico equivalente non sono fabbricati nella Comunità». È pacifico che lo spettrometro era un apparecchio scientifico richiesto per uno specifico progetto di ricerche dall'importatore, l'università di Amburgo.
A tenore dell'art. 3, n. 3, «il valore scientifico equivalente è stimato confrontando le caratteristiche e le specificazioni proprie dello strumento o apparechio, formante oggetto della richiesta di franchigia di cui all'art. 4, con quelle del corrispondente strumento a apparecchio fabbricato nella Comunità, al fine di determinare se quest'ultimo può essere utilizzato per gli stessi scopi scientifici cui è destinato lo strumento o apparecchio formante oggetto della richiesta di franchigia e con risultati paragonabili a quelli che si potrebbero ottenere da quest'ultimo».
Il 2 dicembre 1975 la Commissione emanava, in base all'art. 9 del regolamento n. 1798/75, il regolamento n. 3195/75 (GU del 6. 12. 1975, L 316, pag. 17). Questo regolamento stabilisce, agli artt. 3-6, il procedimento da seguire per quanto riguarda gli strumenti o gli apparecchi scientifici importati in franchigia a norma dell'art. 3 del regolamento n. 1798/75. Ai fini dell'ammissione al beneficio della franchigia, il direttore dell'istituto o dell'ente importatore (o il suo rappresentante autorizzato) deve farne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'istituto o ente di cui trattasi (art. 3, n. 1). L'art. 3, n. 2, elenca le informazioni che devono figurare nella domanda. L'autorità competente delibera sulla domanda «in tutti i casi in cui gli elementi d'informazione dei quali essa dispone, se del caso previa consultazione degli ambienti economici interessati, le consentono di decidere se esistono o meno strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente, attualmente fabbricati nella Comunità» (art. 4, n. 1). Qualora non sia in grado di prendere tale decisione, l'autorità competente trasmette alla Commissione la domanda e la relativa documentazione tecnica; in attesa che la Commissione si pronunci, detta autorità può autorizzare in via provvisoria l'importazione della merce (art. 4, n. 2).
La Commissione, quando le viene sottoposta una domanda del genere, ne informa gli Stati membri (art. 4, n. 3). Qualora nessun Stato membro comunichi alla Commissione, entro due mesi, un parere «sfavorevole», si cosiderano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1798/75, cioè si presume che nella Comunità non siano fabbricati strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente. In tal caso, la Commissione ne informa gli Stati membri (art. 4, n. 4). Se invece le perviene un parere «sfavorevole», la Commissione incarica un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri che si riuniscono «nell'ambito del comitato per le franchigie doganali» (costituito a norma dell'art. 7 del regolamento n. 1798/75), di esaminare la questione (art. 4, n. 5). All'udienza la Corte ha appreso che questo gruppo comprende di regola esperti in materia doganale e in materie tecniche. Quando uno Stato membro è rappresentato soltanto da un esperto doganale, questo viene sempre previamente ragguagliato sugli aspetti tecnici del problema da discutere. Se dall'esame risulta che nella Comunità sono fabbricati strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente, la Commissione adotta una decisione in cui si dichiara che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, n. 1, leu. b), del regolamento n. 1798/75; la decisione è notificata agli Stati membri. Nel caso contrario la Commissione dichiara che detti presupposti sussistono (art. 4, n. 6). Qualora la Commissione non adotti alcuna decisione entro sei mesi dalla data di trasmissione della domanda, si cosiderano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), suddetto (art. 4, n.7).
Nella fattispecie l'università di Amburgo così descriveva, nella dichiarazione doganale, il progetto di ricerca per il quale intendeva usare Io spettrometro: «misura della radioattività nei tessuti e nei liquidi del corpo di animali da laboratorio nell' ambito di una ricerca anatomica sperimentale sulla localizzazione ed il rilevamento quantitativo dei processi chimici nell'organismo dei mammiferi». Quanto al valore scientifico, culturale o educativo dello spettrometro, l'univesità dichiara che questo serviva per «il rilevamento, sino all'ordine di grandezza di pico-mole, di sostanze metaboliche dell'organismo tramite somministrazione di sostanze di base contrassegnate radioattivamente, mediante determinazione e misurazione della disintegrazione radioattiva dell'agente radioattivo nonché moltiplicazione mediante impulso fotoelettrico dei fenomeni di disintegrazione radioattiva».
Nell'agosto 1976 lo spettrometro veniva sdoganato in franchigia dai dazi doganali e assoggettato unicamente all'imposta sulla cifra d'affari all'importazione. Successivamente, come risulta dall'ordinanza di rinvio, le autorità doganali si rivolgevano all'istituto tecnico doganale d'insegnamento e di analisi di Berlino perché si pronunciasse sulla questione se lo spettrometro potesse essere importato in franchigia. Poiché l'istituto giungeva alla conclusione che nella Comunità venivano fabbricati apparecchi di valore scientifico equivalente, le autorità doganali emettevano il 16 agosto 1977 (cioè un anno dopo la loro decisione iniziale, che non risultava espressamente avere carattere provvisorio) un avviso di accertamento rettificativo esigendo a posteriori 5698,38 DM per dazi doganali e 626,82 DM come imposta sulla cifra d'affari all'importazione. Nel frattempo era stata emanata una decisione, rivolta a tutti gli Stati membri, in cui la Commissione dichiarava che l'apparecchio di cui trattasi non soddisfaceva le condizioni per la concessione della franchigia, almeno nel caso in cui fosse destinato a ricerche mediche (decisione della Commissione 23. 5. 1977, n. 77/382, GU del 10. 6. 1977, L 143, pag. 25). Il 31 agosto 1977 l'università faceva opposizione contro l'avviso di accertamento. Il 27 aprile 1978 il Governo tedesco, su richiesta delle autorità doganali, scriveva alla Commissione sollecitando una decisione ai sensi degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 3195/75, la quale stabilisse se ricorressero i presupposti per l'importazione dello spettrometro in franchigia dai dazi doganali. Nella lettera si descriveva l'uso al quale l'apparecchio importato era destinato negli stessi termini impiegati nella dichiarazione doganale e si precisava che la franchigia era stata rifiutata in base alla decisione n. 77/382.
La Commissione provvedeva a informare gli Stati membri con circolare 18 maggio 1978. Con lettera 17 luglio 1978 il Governo olandese comunicava alla Commissione che nella Comunità erano fabbricati due apparecchi di valore scientifico equivalente, il Searle Isocap 300 e il Philips PW 4540. Il gruppo di esperti si riuniva il 14 settembre 1978. Alla riunione la delegazione olandese affermava che entrambi i modelli olandesi avevano un valore scientifico equivalente a quello del modello della Packard e la delegazione francese rendeva noto che la ditta Intertechnique produceva apparecchi equivalenti. Dopo la riunione, la delegazione francese esibiva il testo di talune osservazioni formulate dalla Intertechnique a proposito dell'apprecchio Packard. Il comitato per le franchigie doganali decideva che questo non poteva fruire della franchigia tenuto conto, in particolare, dell'esistenza dell'apparecchio fabbricato dalla Intertechnique.
Il 5 ottobre 1978 la Commissione emanava la decisione n. 78/851 (GU del 19. 10. 1978, L 293, pag. 30) in cui dichiarava non ricorrere i presupposti per l'importazione in franchigia. Nel preambolo della decisione si diceva che il Governo tedesco aveva sollevato la questione se nella Comunità fossero a quell'epoca fabbricati apparecchi di valore scientifico equivalente e quello dell'apparechio Packard 2425, «tenendo conto delle sue utilizzazioni particolari basate sulla misura della radioattività nei tessuti e nei liquidi del corpo degli animali da laboratorio nell'ambito di ricerche anatomiche sperimentali», e che «sulla base delle informazioni raccolte presso gli Stati membri, apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio e suscettibili di essere utilizzati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità».
In base a questa decisione le autorità doganali, con provvedimento 7 maggio 1979, respingevano l'opposizione dell'università. Questa impugnava in sede giurisdizionale il provvedimento di rigetto I'll giugno successivo. Nel corso del procedimento dinanzi al Finanzgericht l'università sosteneva che la decisione n. 78/851 era errata perché il programma di ricerche progettato non avrebbe potuto essere realizzato né con l'apparecchio olandese né con l'apparecchio francese. Essa dubitava che la Commissione avesse tenuto adeguatamente conto della natura delle ricerche e censurava il fatto che nella decisione figurasse solo una descrizione sommaria delle possibilità d'impiego dell'apparecchio e mancasse una motivazione particolareggiata. Le autorità doganali ribattevano di essere vincolate dalla decisione e di non essere competenti a sindacarne il merito. Il Finanzgericht chiedeva il parere di due periti, i quali concludevano che la decisione della Commissione era errata.
Il Finanzgericht nutriva dubbi sul se avverso la decisione della Commissione potesse esperirsi un rimedio diverso da quello contemplato dall'art. 173 del Trattato, o quanto meno se si dovesse osservare il termine fissato da quest'articolo, nonché sui rapporti tra il ricorso ex art. 173 ed il rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato.
La prima questione che esso vi ha sottoposto mira infatti a stabilire se l'importatore di un apparecchio oggetto di una decisione negativa adottata dalla Commissione a norma dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 3195/75 possa proporre, in forza dell'art. 173 del Trattato, un ricorso inteso all'annullamento di detta decisione. Una siffatta decisione dev'essere «notificata a» — e nella fattispecie era indirizzata a — tutti gli Stati membri. Il nocciolo della questione è pertanto se la decisione «riguardi direttamente e individualmente» l'importatore. Nel caso presente la decisione fu adottata specificamente a seguito della domanda formulata il 27 aprile 1978 dalle autorità tedesche in relazione all'apparecchio importato dall'università di Amburgo. Quest'ultima si trova quindi in una situazione sostanzialmente affine a quella della ricorrente nella causa 294/81, Control Data Belgium NVSA/Commissione (sentenza 17 marzo 1983, non ancora pubblicata). A mio avviso, secondo i criteri adottati dalla Corte, la decisione di cui trattasi riguardava sia «direttamente» che «individualmente» l'università, la quale era pertanto legittimata ad impugnarla entro due mesi dal quindicesimo giorno successivo alle sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (art. 81, § 1, del regolamento di procedura della Corte). Non è necessario nel caso presente pronunciarsi sul se altri eventuali importatori di apparecchi identici si trovino nella stessa situazione.
Occore poi stabilire se il ricorso contemplato dall'art. 173 sia il solo rimedio esperibile dagli importatori che si trovino nella situazione dell'Università o se essi possano dedurre l'illegittimità della decisione della Commissione nell'ambito di ricorsi proposti in sede nazionale avverso i provvedimenti delle autorità doganali; e, in tal caso, se possano farlo dopo lo spirare del termine stabilito per il gravame ex art. 173. Tali questioni vennero sollevate nella causa 59/77, De Bloos/Bouyer (Rzec. 1977, pag. 2359), ma non fu necessario risolverle. I rapporti tra l'art. 173 e l'art. 177 sono stati oggetto di molte discussioni in dottrina, ma il problema non risulta aver trovato una dettagliata soluzione nella giurisprudenza della Corte.
Come è stato detto più volte, l'origine, la portata e gli scopi dei due articoli sono diversi. L'art. 173 attribuisce alla Corte il compito di esercitare un controllo di legittimità su determinati atti del Consiglio e della Commissione nell'ambito di ricorsi proposti per motivi specifici quali l'incompetenza e la violazione del Trattato. Il termine per ricorrere è breve e le persone fisiche o giuridiche possono adire la Corte solo in casi limitati. La Cone, qualora accerti che l'atto è illegittimo, lo dichiara nullo. La caducazione è totale, anche se i suoi effetti possono essere limitati nel tempo o quanto alla portata. A norma dell'art. 177, prescindendo dalle questioni d'interpretazione, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità degli atti delle istituzioni. Non è stabilito alcun termine, né sono specificati i fattori che determinano l'invalidità. Inoltre, nell'art. 177 è assente la limitazione, stabilita dall'art. 173, alle decisioni adottate nei confronti dei singoli o ai regolamenti e altre decisioni che li riguardino direttamente e individualmente. La facoltà o l'obbligo di rivolgersi alla Corte si riferiscono al giudice nazionale. Il risultato dell'esame, da parte della Corte, delle questioni sottopostele non è una sentenza d'annullamento, ma una pronuncia pregiudiziale sulla «validità», termine che può avere una portata diversa da quella della «legittimità». Pertanto, l'atto contestato continua ad esistere, ma la declaratoria d'invalidità della Corte vincola il giudice nazionale che si occupa della causa principale e dev'essere tenuta in considerazione dagli altri giudici e dalle istituzioni perché sia garantita l'uniformità nella Comunità.
Quindi, sebbene le decisioni emesse a norma dell'uno o dell'altro articolo possano in pratica avere, in taluni casi, gli stessi risultati, i due procedimenti e la forma dei provvedimenti giudiziari adottati in esisto a questi sono sostanzialmente diversi. L'art. 177 non esclude espressamente il rinvio pregiudiziale in ordine alla validità qualora possa esperirsi il ricorso d'annullamento, né vi sono validi motivi intrinseci per ritenere che lo faccia implicitamente. Al contrario, come ha dichiarato la Corte, il procedimento ex art. 177 fornisce al singolo un rimedio necessario del quale egli sarebbe altrimenti sprovvisto. A mio avviso, la proposizione di una questione in materia di validità non è, in via di principio, meno lecita nel caso in cui possa esperirsi il ricorso d'annullamento che nell'ipotesi di difetto di legittimazione ad agire in base all'art. 173 (causa 16/55, Schwarze/EVStG, Race. 1965, pag. 909).
Costituisce un problema diverso il se una questione pregiudiziale in materia di validità possa essere sottoposta alla Corte nel caso in cui il ricorso d'annullamento sia esperibile, ma non sia stato proposto tempestivamente. L'inosservanza del termine d'impugnazione stabilito dall'art. 173 «implica la decadenza dallo stesso diritto d'impugnazione» (causa 20/65, Collotti/Corte di giustizia, Race. 1965, pag. 873, cfr. pag. 878). Quindi l'atto non può essere annullato. Ciò non toglie, però, che nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice nazionale, in cui il rimedio che si intende ottenere non è l'annullamento, una delle parti possa dedurre l'invalidità di un atto di un'istituzione, o di un atto o di un procedimento di un'autorità nazionale basati su un atto comunitario e la cui validità dipenda da quella di quest'ultimo atto, dopo lo spirare del termine di due mesi fissato dall'art. 173. È possibile che gli atti delle autorità nazionali intesi a dare attuazione a provvedimenti comunitari vengano adottati dopo il suddetto periodo di due mesi; orbene, escludere in modo del tutto generale la possibilità di contestare la validità di tali atti in ragione dell'invalidità dello stesso provvedimento comunitario, e quindi escludere la possibilità de rinvio ex art. 177 dopo la scadenza del termine per proporre il ricorso d'annullamento, significherebbe sopravvalutare le esigenze della certezza del diritto.
La Corte ha dichiarato che il ricorrente non può tentare di eludere l'irricevibilità di una domanda ai sensi di un articolo del Trattato proponendo la stessa domanda nell'ambito di un ricorso esperito in base ad un altro articolo. Così, essa ha respinto talune domande di risarcimento in casi in cui il ricorso d'annullamento sarebbe stato irricevibile o non era stato proposto tempestivamente e in cui vi era una stretta connessione tra la domanda d'annullamento e la domanda di risarcimento (si vedano, ad esempio, le cause 4/67, Anne Collignon in Müller/Commissione, Race. 1967, pag. 429, e 11/72, Giordano/Commissione, Race. 1973, pag. 417). In casi del genere, però, si tratta di due procedimenti dinanzi allo stesso giudice, cioè la Corte di giustizia, mentre nell'ipotesi in esame la contestazione della validità avviene nell'ambito di un procedimento dinanzi al giudice nazionale che non può sfociare nell'annullamento di un atto di un'istituzione comunitaria, provvedimento che esula dalla competenza del giudice nazionale.
Di conseguenza, non ritengo che, anche in mancanza di una disposizione specifica come quella che figura nell'art. 184 del Trattato (che, a quanto pare, può essere invocata da uno Stato membro che avrebbe potuto proporre ricorso in base all'art. 173 — causa 32/65, Italia/Consiglio e Commissione, Race. 1966, pag. 296), una pane che avrebbe potuto esperire ricorso d'annullamento ex art. 173 e non l'ha fatto debba vedersi preclusa la possibilità di contestare la validità di un atto in ragione dello spirare del termine fissato per il suddetto gravame. Se, come credo, una contestazione siffatta può essere sollevata dinanzi al giudice nazionale, mi sembra che sia lecito sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177, una questione in materia di validità. La tesi contraria misconoscerebbe, secondo me, la struttura essenziale delle disposizioni del Trattato.
Passando ora al problema della validità della decisione n. 78/851, è chiaro che, in base al regolamento n. 3195/75, l'autorità nazionale competente ha il potere di decidere sulle domande di franchigia. La questione è sottoposta alla Commissione se l'autorità nazionale «non è in grado» di prendere una decisione. Nella fattispecie le autorità doganali sottoposero la questione all'istituto tecnico doganale, non alla Commissione. In base all'esame effettuato dall'istituto, dette autorità si ritennero in grado di respingere la domanda e, con un avviso di accertamento rettificativo, ingiunsero il pagamento del dazio un anno dopo aver consentito l'importazione dell'apparecchio in via non provvisoria. Ciò venne specificato alla Commissione nella lettera con cui il ministro federale delle finanze le sottopose la questione. L'art. 4, n. 2, del regolamento n. 3195/75 dispone, per di più, che l'autorità nazionale competente, quando trasmette la domanda di franchigia alla Commissione, deve allegarvi «una breve relazione sui motivi che [le] hanno impedito ... di prendere una decisione circa la concessione o il rifiuto della franchigia». Nella fattispecie non solo ciò non fu fatto, ma nella lettera si diceva chiaramente che la domanda era stata respinta. Pertanto, a prima vista, può sembrare che mancasse il presupposto basilare del deferimento della questione alla Commissione a norma dell'art. 4, n. 2 (incapacità di prendere una decisione ai sensi dell'art. 4, n. 1), e che quindi detto deferimento non fosse regolare. Tuttavia si potrebbe anche sostenere che il deferimento alla Commissione può avvenire a qualsiasi livello deliberativo nell'ambito dell'autorità nazionale competente, quando si pervenga alla conclusione che non può essere presa una decisione, e non solo al primo livello. Poiché tale questione non è stata sottoposta alla Corte dal Finanzgericht, credo però che non sia necessario occuparsene in questa causa.
L'esame ai sensi dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 3195/75 si effettua confrontando tra loro le caratteristiche e le specificazioni degli strumenti o apparecchi di cui trattasi, al fine di stabilire, in primo luogo, se essi possano essere impiegati per raggiungere lo stesso scopo scientifico e, in secondo luogo, se le loro prestazioni siano paragonabili. Non è necessario che sia dimostrato che le caratteristiche e le specificazioni degli strumenti o apparecchi siano identiche sotto ogni punto di vista. La questione che il gruppo di esperti deve affrontare nell'esaminare il caso è se si possa affermare, in base alle caratteristiche e alle specificazioni degli strumenti o apparecchi di cui trattasi, che essi possono essere usati per gli stessi scopi scientifici e che le prestazioni degli strumenti o apparecchi fabbricati nella Comunità sono paragonabili a quelli che si potrebbero ottenere dallo strumento o apparecchio importato. Detta questione va risolta — come ha ammesso il rappresentante della Commissione — con riferimento all'uso specifico al quale si intenda destinare lo strumento o apparecchio importato e quale è descritto nella domanda di franchigia.
La soluzione spetta essenzialmente agli esperti, i quali non devono basarsi semplicemente sulle osservazioni dei produttori concorrenti. Nel caso presente è stato chiarito che gli esperti hanno preso in considerazione sia le informazioni contenute nella domanda sia le relazioni comparative prodotte dalle ditte che fabbricano apparecchi assertivamente paragonabili al fine di decidere se gli apparecchi potessero essere usati per gli stessi scopi scientifici e se le prestazioni fossero paragonabili. Essi avevano inoltre il diritto di basarsi — come hanno fatto — sulla propria competenza e sulle cognizioni tecniche di cui disponevano per prendere detta decisione.
Nel caso presente la controversia verte in sostanza sulla nozione di «prestazioni paragonabili». Si asserisce che il programma di ricerche che l'università intende effettuare non sarebbe realizzabile se venissero usati gli apparecchi fabbricati nella Comunità perché — come si dice nella terza questione sottopostavi — questi sono meno efficienti dello spettrometro Packard.
Prestazioni «paragonabili» non vuol dire «identiche sotto ogni punto di vista»; si tratta di un termine relativo da interpretarsi caso per caso con riguardo allo scopo cui è destinato l'apparecchio importato. Ad esempio, il grado di «para-gonabilità» necessario può essere diverso a seconda del se l'apparecchio importato debba essere usato per la ricerca pura o applicata e, in quest'ultimo caso, a seconda dell'applicazione prevista. Il punto essenziale è se sia ragionevolmente possibile sostituire gli apparecchi fabbricati nella Comunità a quello importato. Di conseguenza, una differenza nelle prestazioni o addirittura la superiorità delle prestazioni dell'apparecchio importato non possono, di per sé, essere sufficienti a provare che le prestazioni non sono «paragonabili» ai fini del giudizio sull'equivalenza del valore scientifico.
La Corte può dichiarare invalida una decisione qualora sia dimostrato che gli esperti non hanno svolto il loro compito in conformità ai regolamenti, se essi abbiano esaminato questioni non pertinenti o tenuto conto di punti di cui non avrebbero dovuto tener conto od omesso di prendere in considerazione punti pertinenti, oppure se abbiano abusato dei loro poteri o siano pervenuti ad una conclusione alla quale, in base ai dati disponibili, nessun gruppo di esperti sarebbe ragionevolmente potuto giungere. Con riserva di quanto precede, la valutazione spetta essenzialmente agli esperti.
Sebbene siano state prodotte perizie contrastanti col giudizio espresso dal comitato di esperti, sebbene il risultato al quale questi sono pervenuti sia stato criticato e sebbene si possa ammettere l'esistenza di opinioni tra loro discordanti sulla comparabilità, con riguardo agli scopi specifici perseguiti dall'università, nel caso presente non è stato dimostrato, secondo me, che sia stato commesso un errore manifesto di diritto o di impostazione, né che mancassero dati in base ai quali gli esperti potessero giudicare, come hanno fatto, adeguati gli apparecchi di cui trattasi. Ritengo quindi che non sia stato dimostrato che la decisione è invalida.
In conclusione, per i motivi che ho esposto, le questioni sollevate dal Finanzgencht dovrebbero, a mio avviso, essere risolte nel senso seguente:
1.
Una persona direttamente e individualmente interessata da una decisione adottata dalla Commissione ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 3195/75 può far valere l'illegittimità di questa decisione dinanzi al giudice naziona e nell ambito del ricorso contro la fissazione del dazio e il giudice nazionale può, eventualmente, sottoporre la questione della validità della decisione alla Corte mediante domanda di pronuncia pregiudiziale, anche qualora la persona interessata non abbia contestato la legittimità della decisione ne l'ambito di un ricorso tempestivamente proposto in forza dellart. 173 del Trattato.
2.
L'esame della questione non ha messo in luce elementi attestanti l'invalidità della decisione della Commissione n. 78/851.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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