CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 3 MARZO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il mio contributo personale a questo nuovo capitolo della lunga lotta tra la sig.ra Baccini e l'Office national de l'emploi belga non sarà lungo. Le ragioni esposte dalla Commissione per corroborare la sua proposta di soluzione (riassunte nell'ultimo paragrafo della pag. 13 e nelle pagg. 14 e 15 della relazione d'udienza e ulteriormente illustrate all'udienza) mi paiono del tutto convincenti. Associandomi alla Commissione, vi propongo quindi di risolvere la questione proposta dalla Cour di Mons dichiarando che «l'art. 40, n. 4, del regolamento n. 1408/71, va interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto alla decisione che riconosce l'invalidità e non anche a quella che, successivamente, nega questo stato». Nella prima causa Baccini (causa 79/81), ero d'altronde giunto alla stessa conclusione. Risultava infatti già dal fascicolo della prima causa Baccini che la questione che la Cour di Mons vi sottopone oggi aveva anch'essa la sua importanza per la soluzione della controversia.
Potrei evidentemente fermarmi qui, ma per chiarire il significato della soluzione suggerita per la definizione della controversia sul piano nazionale, mi pare utile aggiungere la seguenti osservazioni. Se concorderete con le mie conclusioni, ne risulta che, sotto il profilo comunitario, la continuazione del versamento della pensione d'invalidità italiana, fino alla data in cui le autorità di detto paese vi hanno posto fine, era perfettamente legittima. D'altra parte, si legge sulla memoria della Baccini che la giurisprudenza italiana non consente la revoca retroattiva di questa prestazione italiana. Si può dunque presumere che la continuazione del versamento della prestazione italiana per un certo periodo dopo che la Baccini era stata dichiarata nuovamente idonea al lavoro in Belgio, era del tutto legittima anche in base al diritto italiano.
La Baccini aveva dunque, secondo il tenore letterale della sentenza di rinvio della Cour di Mons (pag. 9) il «pouvoir légal» di fruire dell'indennità contemplata dall'art. 146, nn. 2 e 3, del regio decreto belga 20 dicembre 1963.
La continuazione assolutamente legittima del versamento della pensione italiana dopo il venir meno dell'invalidità della Baccini non toglie, d'altra parte, che questa pensione era stata concessa, a suo tempo, a motivo di un'incapacità di lavoro determinata da un'invalidità largamente superiore al 50 %. Di conseguenza, la Commissione si dice stupita, alle pagg. 5 e 8 della sua memoria, che la Cour di Mons prenda ugualmente in considerazione l'ipotesi dell'applicazione dell'art. 146 summenzionato, che fa dipendere la possibilità di defalcare da una prestazione straniera erogata a motivo di una invalidità inferiore al 50 %. Costituisce tuttavia una questione di diritto interno, che solo la Cour di Mons potrà risolvere, il se, malgrado le circostanze descritte, il defalco della prestazione di invalidità italiana dall'indennità di disoccupazione belga sia consentito dall'art. 146, nn. 2 e 3, del regio decreto 20 dicembre 1963, i cui brani essenziali sono stati citati dalla Cour di Mons alla nona pagina del provvedimento di rinvio.
A mio avviso, ciò che conta per la Corte, sotto questo punto di vista, è solo la constatazione che siffatta interpretazione non sarebbe incompatibile né con la vostra sentenza nella prima causa Baccini, né con il diritto comunitario in generale, come hanno confermato all'udienza i rappresentanti della Commissione. D'altra parte mi pare che la constatazione che il diritto comunitario di per sé tollera perfettamente una disposizione nazionale anticumulo in questo senso refuti l'argomento principale, svolto all'udienza dall'ONEM, secondo il quale l'interpretazione proposta dalla Commissione porrebbe i lavoratori migranti, eventualmente, in una posizione più vantaggiosa di quella dei lavoratori che sono rimasti sempre in patria.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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