CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 21 marzo 1985 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
Il ricorrente nel presente procedimento — un alto funzionario del servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee, cittadino olandese (cat. A) — acquistava un terreno in Belgio e vi faceva costruire una casa in cui andava ad abitare dall'ottobre del 1979. Egli otteneva una parte del relativo finanziamento in DM da una banca tedesca con sede in Düsseldorf e con filiale non autonoma in Bruxelles. Ciò avveniva in primo luogo con contratto concluso nell'aprile del 1978 (in forza del quale la rata mensile di rimborso era originariamente di DM 426 e, dopo un aumento degli interessi, essendo stato convenuto un tasso di interesse variabile, di DM 596 a partire dall'aprile 1979 (in forza del quale la rata mensile, a tasso d'interesse fisso, ammontava a DM 1410). In ambedue i casi il mutuo era garantito da un'ipoteca della durata di 15 anni sul terreno acquistato (che pare però essere stata nel frattempo parzialmente cancellata in seguito a rimborso anticipato).
Per far fronte alle obbligazioni derivanti dai suddetti contratti il ricorrente chiedeva già nell'ottobre del 1979 che una parte della sua retribuzione, ammontante a DM 1836 (tale era l'importo che inizialmente veniva in considerazione), fosse mensilmente trasferita direttamente alla filiale di Bruxelles di detta banca, e ciò a norma dell'art. 17 dell'allegato VII dello statuto del personale che recita :
« Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previa consultazione del comitato dello statuto, il funzionario può:
a)
far trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti che non superi l'importo percepito quale indennità di dislocazione o di espatrio:
—
nella moneta dello Stato membro delle Comunità di cui è cittadino;
—
o nella moneta dello Stato membro delle Comunità in cui si trovi il suo domicilio o la residenza di un familiare a suo carico;
—
o nella moneta del paese in cui prestava precedentemente servizio o nel paese in cui ha sede la sua istituzione, purché si tratti di un funzionario che presti servizio al di fuori del territorio delle Comunità europee;
b)
fare effettuare trasferimenti regolari che superino il limite massimo di cui alla lettera a), purché siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovati che l'interessato debba assumersi fuori del paese della sede della sua istituzione o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni;
e)
essere autorizzato, eccezionalmente e per casi debitamente giustificati, a far trasferire a prescindere da questi trasferimenti regolari — le somme di cui desideri poter disporre nelle monete di cui sopra.
( ... ) »
Come si può desumere da una nota di risposta del 25 ottobre 1979, non veniva dato seguito a questa domanda per il motivo che il ricorrente era cittadino olandese e non era quindi possibile applicare l'art. 17, n. 2, lett. a). Il ricorrente, che nel presente procedimento ha precisato che la sua domanda si basava sull'art. 17, n. 2, lett. b), non compiva all'epoca ulteriori passi al riguardo.
Nel gennaio del 1982 egli presentava invece una richiesta ai sensi della suddetta disposizione, questa volta vertente sull'importo, nel frattempo modificato, di DM 2006. Egli chiedeva innanzitutto (il 6 febbraio 1982) che detta somma venisse trasferita alla filiale bancaria di Bruxelles a partire dal 15 febbraio 1982; in seguito a contatti con l'amministrazione, tale richiesta veniva poi modificata, il 12 gennaio 1982, nel senso che il trasferimento avrebbe dovuto essere effettuato su di un conto di detta banca di Acquisgrana. In una nota di accompagnamento in data 6 gennaio 1982 veniva in proposito fatto espresso riferimento all'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello statuto del personale nonché alla relativa regolamentazione, entrata in vigore nel gennaio del 1980, e veniva sostenuto che poiché il ricorrente doveva effettuare un rimborso in DM, si trattava di un onere assunto fuori del Belgio, come riconosciuto per gli obblighi di rimborso relativi a mutui conclusi con il Beamtenheimstättenwerk Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen Dienst GmbH (BHW) una società a responsabilità limitata di diritto tedesco. Anche questa richiesta veniva respinta dall'amministrazione — il 29 gennaio 1982 — per il motivo che in realtà non si trattava di un onere assunto fuori del Belgio in quanto il mutuo ipotecario era stato concesso da una filiale bancaria in Bruxelles e pertanto il creditore del ricorrente era stabilito (« installé ») in Belgio.
Il 9 febbraio 1982, il ricorrente — ritenendosi discriminato nei confronti dei dipendenti ai quali era stata applicata la suddetta disposizione per obblighi da loro assunti nei confronti del BHW — presentava reclamo avverso tale decisione sostenendo che era determinante il fatto che il suo mutuante fosse una persona giuridica con sede nella Repubblica federale di Germania; era invece irrilevante il fatto che i contratti fossero stati conclusi con una filiale in Belgio, che non poteva agire per proprio conto.
Gli veniva quindi comunicata la decisione 82/211 del segretario generale del Consiglio, 23 marzo 1982. Essa autorizzava in via eccezionale, con riferimento all'art. 17 dell'allegato VII dello statuto del personale ed alla relativa regolamentazione, in particolare all'art. 5 di questa (che rinvia all'art. 17, n. 2, lett. c) nonché al fatto che il ricorrente aveva oneri finanziari in DM, a trasferire mensilmente DM 2000 dallo stipendio del ricorrente su di un conto in Germania per il periodo aprile 1982 — marzo 1983. In essa veniva anche sottolineato che questa autorizzazione sarebbe terminata « in caso di mutamento della situazione in base alla quale essa è stata adottata » e che il ricorrente era tenuto a comunicare « ogni elemento in grado di modificare tale situazione ».
Il ricorrente reagiva con nota al direttore generale dell'amministrazione in data 29 maggio 1982. In essa veniva sottolineato in primo luogo — tenuto conto del fatto che la suddetta decisione faceva riferimento all'art. 17, n. 2, leu. e) dell'allegato VII dello statuto che la richiesta presentata rispondeva ai criteri dell'art. 17, n. 2, lett. b) il quale soltanto avrebbe di conseguenza potuto essere applicato. In secondo luogo, il ricorrente dichiarava di non avere interesse ad impugnare la decisione ritenendo che essa sarebbe stata prorogata tacitamente, o comunque su semplice domanda, qualora la situazione fosse rimasta immutata. Egli dichiarava altresì di dar per scontato — qualora non fosse stato comunicato nulla in contrario — che la decisione sarebbe stata prorogata fino a quando continuassero a sussistere i suoi obblighi finanziari in DM.
In seguito il ricorrente riceveva poi la decisione 82/629 del segretario generale del Consiglio 18 giugno 1982. Essa, in primo luogo, richiamandosi al fatto che non esisteva più la situazione in base alla quale era stata adottata la decisione 23 marzo 1982 a partire dal luglio 1982, annullava l'autorizzazione in quest'ultima, contenuta; in secondo luogo, in essa veniva dichiarato che i trasferimenti di una parte della retribuzione del ricorrente eventualmente autorizzati sarebbero stati mantenuti « entro il limite massimo del 35% della sua retribuzione netta ».
A questo proposito è opportuno osservare sin d'ora che la situazione a cui lá decisione fa riferimento era quella originatasi in seguito al provvedimento adottato nel dicembre 1981 e notevolmente ridimensionato nel giugno 1982 dall'istituto di cambio belgolussemburghese (in seguito al quale soltanto il 25% delle somme versate a titolo di retribuzione ai dipendenti comunitari su conti convertibili poteva essere utilizzato per l'acquisto di valuta estera sul mercato ufficiale). E anche opportuno tener presente a questo proposito che il ricorrente, tenuto conto del punto sopra menzionato in secondo luogo, aveva concluso nell'agosto 1982 con il Beamtenheimstättenwerk un contratto di risparmio — ripetutamente modificato — e, corrispondentemente, faceva di volta in volta trasferire il 35% della sua retribuzione netta al Beamtenheimstättenwerk tramite il segretariato generale.
In merito alla decisione 82/629 prendevano posizione un collega del ricorrente con lettera 25 giugno 1982 indirizzata al segretario generale del Consiglio, ed il ricorrente stesso con nota 30 giugno 1982 indirizzata al direttore generale del servizio giuridico (in calce a detta nota veniva espressamente richiesto che ambedue gli scritti venissero trasmessi al segretario generale). Nello scritto citato in primo luogo veniva osservato che le modificazioni intervenute in Belgio in materia di convertibilità (e che la decisione prendeva in considerazione) non avevano niente a che vedere con gli obblighi di pagamento del ricorrente da tempo in essere; che questi ultimi erano rimasti immutati ed andavano correttamente valutati ai sensi dell'art. 17, n. 2, leu. b) dell'allegato VIII (o meglio VII) dello statuto del personale. Il ricorrente stesso sosteneva nella sua nota che per l'applicazione di detta disposizione dello statuto era decisivo — ai fini di una parità di trattamento coi debitori del Beamtenheimstättenwerk — il fatto che si trattava di obblighi di rimborso in DM nei confronti di una banca tedesca; non avrebbe avuto invece alcuna importanza il luogo di conclusione del contratto ed il fatto che la banca creditrice avesse una filiale a Bruxelles. L'interessato chiedeva quindi un riesame della decisione adottata ribadendo il concetto che i provvedimenti belgi in materia di convertibilità non avevano niente a che vedere con l'interpretazione dello statuto.
Infine va ancora ricordato che il segretario generale del Consiglio, con lettera 26 luglio 1982 in risposta alla nota del ricorrente 29 maggio 1982, dichiarava che la decisione 23 marzo 1982 era stata una « misura eccezionale, impiegata per ovviare ai riflessi negativi che la situazione in materia di convertibilità aveva comportato all'epoca » e non aveva pertanto potuto essere mantenuta « al momento del ripristino della piena convertibilità delle retribuzioni ». Inoltre, circa il problema del trasferimento regolare in DM di una parte della retribuzione, veniva osservato, nella stessa lettera, che l'art. 17 dell'allegato VII dello statuto del personale e la relativa regolamentazione avrebbero potuto condurre a interpretazioni divergenti; le modalità di applicazione di queste disposizioni potevano essere fissate soltanto « di comune accordo con le altre istituzioni » e pertanto un gruppo di lavoro sarebbe stato incaricato di studiare i diversi aspetti della questione.
Il 21 settembre 1982, non essendo rimasto soddisfatto di tale esito della sua richiesta, il ricorrente ha adito la Corte di giustizia, chiedendo che essa voglia:
—
annullare la decisione del segretario generale del Consiglio 18 giugno 1982;
—
in quanto necessario, annullare il rigetto implicito del reclamo del ricorrente in data 9 febbraio 1982;
—
dichiarare che la domanda iniziale del ricorrente rientra nel campo d'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b) dell'allegato VII dello statuto del personale, a decorrere dal febbraio 1982; nonché
—
condannare il Consiglio al risarcimento dei danni passati e futuri subiti dal ricorrente in materia sino al giorno della presentazione del ricorso, quantificati in BFR 17 624.
II Consiglio convenuto ritiene il ricorso irricevibile e comunque infondato ė chiede pertanto alla Corte di respingerlo nonché di condannare il ricorrente alle spese del procedimento.
B.
A mio parere, questa controversia richiede le seguenti valutazioni.
Sulla ricevibilità del ricorso
1.
Dal ricorso nel suo insieme risulta chiaramente che il ricorrente intende innanzitutto ottenere una pronunzia positiva in ordine alla richiesta da lui presentata nel 1982 per l'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello statuto del personale ai versamenti di parte della sua retribuzione a fronte dei suoi obblighi nei confronti di una banca tedesca.
a)
Nella misura in cui al riguardo è stata proposta una domanda di accertamento, il Consiglio ritiene che tale domanda vada sostanzialmente ritenuta irricevibile in quanto non contemplata dal diritto della funzione pubblica comunitaria.
A mio parere invece non vi è alcun motivo per chiarire questo problema nel caso di specie. Ci troviamo in realtà dinanzi alla constatazione che al ricorrente interessa soltanto la concessione di un beneficio (l'adozione di un provvedimento amministrativo a lui favorevole) ai sensi della suddetta disposizione dello statuto. A tal fine l'interessato deve presentare una richiesta ai sensi dell'art. 90 dello statuto del personale; nel caso di rigetto di questa deve essere presentato un reclamo; nel caso di rigetto di quest'ultimo è possibile adire la Corte entro un termine di tre mesi.
Il ricorrente ha seguito questa via in quanto il 6 gennaio 1982 ha presentato una richiesta e l'8 febbraio 1982 ha reagito con un reclamo al suo rigetto. Determinante è quindi soltanto stabilire l'esito di questo reclamo, e, in seguito al suo rigetto, la regolarità dell' iter seguito dal ricorrente nell'awiare il procedimento contenzioso. In caso negativo — e in proposito mi pronuncerò subito — egli non potrebbe certo riuscire ad ottenere, attraverso una domanda di accertamento, la soluzione del problema da lui sollevato in quanto ciò si risolverebbe in una elusione dei termini contemplati dallo statuto del personale per casi del genere.
b)
Sappiamo che il ricorrente ha reagito tempestivamente al rigetto della sua richiesta con un reclamo in data 8 febbraio 1982. Il Consiglio ritiene tuttavia che il reclamo sia già stato respinto con la decisione 82/211, 23 marzo 1982, con cui sarebbe stata confermata la decisione 29 gennaio 1982, contro cui il ricorrente ha rivolto il reclamo. Di conseguenza il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro tre mesi, compreso il termine in ragione della distanza per il Belgio, e cioè già alla fine del giugno 1982.
Qualora nella decisione 23 marzo non si voglia vedere una decisione sul reclamo del ricorrente, questo reclamo andrebbe comunque considerato implicitamente respinto il 9 giugno 1982 (art. 90, n. 2, 2o trattino). Orbene, in questo caso il ricorso avrebbe dovuto essere presentato entro e non oltre I'll settembre, tenuto conto del termine in ragione della distanza per il Belgio. Si dovrebbe ritenere che il 21 settembre 1982 il ricorso fosse comunque presentato tardivamente.
aa)
Questa valutazione è certamente esatta in quanto il ricorrente è interessato al trasferimento di una parte della sua retribuzione dal febbraio 1982, nonché alla concessione di un risarcimento (in base alla differenza tra i tassi di cambio normali e quelli rilevanti ai fini dell'art. 17 dell'allegato VII dello statuto del personale) per il fatto che nei mesi di febbraio e marzo 1982 non erano stati effettuati trasferimenti ai sensi di detta disposizione dello statuto.
Dalla decisione 82/211 risulta infatti chiaramente che veniva concessa un'autorizzazione a versamenti per un ammontare di DM 2000 solo dall' aprile 1982; una corrispondente richiesta per i mesi di febbraio e marzo 1982 veniva quindi respinta, se non expressis verbis almeno implicitamente. Al riguardo, il ricorrente avrebbe pertanto dovuto adire la Corte di giustizia già alla fine del giugno 1982; egli può ceno invece perseguire lo stesso intento con un ricorso proposto soltanto nell'autunno 1982.
Analoghe considerazioni valgono per la domanda di risarcimento danni relativa ai mesi di febbraio e marzo (evidenziata già nel reclamo dell'8. febbraio). Poiché con essa si mira semplicemente a creare una situazione come quella che si sarebbe prodotta in caso di esito positivo della domanda del ricorrente del gennaio 1982, deve ritenersi escluso che sia possibile ottenere questo risultato tramite una domanda di risarcimento dei danni qualora non ci si sia curati di agire tempestivamente contro un atto che ha assertivamente provocato il danno. Infatti i termini contemplati dallo statuto del personale potrebbero altrimenti essere elusi tramite domande volte all'accertamento di una responsabilità dell'amministrazione.
bb)
Ritengo inoltre esatta la valutazione del Consiglio secondo cui L decisione 82/211 ha implicitamente respinto il rechmo del ricorrente con cui questi sosteneva la sua richiesta di applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII.
Anche se in un punto di questa decisione viene fatto un riferimento del tutto generico all'art. 17 dell'allegato VII dello statuto del personale, tuttavia, il fatto che si volesse adottare una decisione aisensi dell'art. 17, n. 2, lett. c), risulta chiaramente dal rinvio all'art. 5 della regolamentazione relativa all'art. 17 (che si riferisce unicamente all'art. 17, n. 2, lett. c)), dal rilievo secondo cui un'autorizzazione ai versamenti viene concessa « a titolo del tutto eccezionale» (il che corrisponde pure all'art. 17, n. 2, lett. c), dell'allegato VII), e dalla limitazione della durata della decisione ad un anno, che sarebbe stata incomprensibile nel caso di applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b) in considerazione di un obbligo di pagamento — ancora a quell'epoca — di circa 10 anni.
Del resto, anche il ricorrente aveva all'epoca inteso in questo senso la decisione come è facile dedurre dalla sua nota del 29 maggio 1982. In essa egli osserva al riguardo che l'art. 5 (citato nella decisione) della regolamentazione relativa all'art. 17 rinvia al n. 2, leu. e) di tale ultima norma e così prosegue: « continuo dal canto mio a ritenere che la mia richiesta risponda in pieno ai criteri di cui alla stessa disposizione, lett. b), ditalché a mio parere anche la sola lett. b) avrebbe potuto essere applicata ». Egli dichiara inoltre di aspettarsi che gli venga applicato per analogia l'art. 6 della regolamentazione d'attuazione, e cioè riconosce che questa disposizione non opera direttamente appunto perché concerne unicamente trasferimenti ai sensi dell'art. 17, n. 2, lettere a) e b).
Ne consegue necessariamente che la questione se il ricorrente abbia diritto all'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b) dell'allegato VII dello statuto del personale poteva essere risolta solamente in un procedimento contenzioso che fosse stato avviato al più tardi tre mesi dopo l'adozione della decisione 23 marzo 1982, 82/211 e che ciò non è possibile tramite un ricorso proposto soltanto nel settembre 1982.
Tuttavia anche qualora si dovesse ritenere, a favore del ricorrente, che la decisione 82/211, 23 marzo 1982, non contenesse un rigetto del reclamo del ricorrente in data 8 febbraio 1982, tale reclamo sarebbe stato implicitamente respinto per decorrenza dei termini il 9 giugno 1982 (art. 90, n. 2, secondo trattino dello statuto). In questo caso il termine per la presentazione del ricorso sarebbe scaduto I'll settembre. Il ricorso del 23 settembre era pertanto tardivo anche in questo caso.
In nessuno caso è possibile considerare la decisione 82/629, 18 giugno 1982, come una decisione sul reclamo del ricorrente dell'8 febbraio 1982.
Non può neppure ritenersi di giungere, attraverso la decisione 82/629, 18 giugno 1982, ad un'applicazione dell'art. 91, n. 3, dello statuto che recita:
« ( ... ) tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interveniene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti la Corte di giustizia, questo ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto ».
Ciò non può avvenire semplicemente perché detta decisione non contiene affatto il rigetto esplicito del reclamo relativo all'applicazione dell'art. 17, n. 2, leu. b) dell'allegato VII dello statuto del personale, ma bensì — fatta eccezione per quel che riguarda il punto 2 e l'autorizzazione ivi espressa — soltanto la revoca dell'autorizzazione concessa con la decisione 82/211 (che si riferisce all'art. 17, n. 2, leu. e)).
Un'altra considerazione si basa sul tentativo del ricorrente di dare ora alla decisione 82/211 un significato diverso da quello di cui alla sua nota del 29 maggio 1982. Secondo il Consiglio (e ciò risulta chiaramente quanto meno dalla sua comunicazione del 26 luglio 1982; ma a favore di questa tesi si pongono anche altre riflessioni) la decisione 82/211 è stata adottata quale provvedimento provvisorio volto a compensare le disposizioni prese in Belgio in materia di convertibilità nel dicembre del 1981. Il ricorrente sostiene invece che non esisteva alcuna necessità a tale scopo in quanto per gli oneri permanenti in valuta estera egli avrebbe avuto anche la possibilità di farsi concedere da una banca belga una parte eccedente il 25% della sua retribuzione in franchi al tasso di cambio ufficiale (possibilità di cui ha fatto egli stesso uso il 9 marzo 1983, cosa di cui l'amministrazione del Consiglio era a conoscenza). Egli ritiene inoltre che in nessun caso sarebbe stato giustificato nella sua situazione far ricorso all'art. 17, n. 2, lett. c), in quanto quest'ultimo si riferisce solamente ad operazioni singole (mentre nel caso del ricorrente si tratta di oneri permanenti) ed in quanto per un dipendente di cittadinanza olandese non avrebbe autorizzato un trasferimento in DM. Poiché inoltre non potevano essere addotti motivi di urgenza per giustificare una tale misura contraria allo statuto (al suddetto provvedimento belga si sarebbe infatti potuto ovviare anche in altro modo, ad esempio tramite pagamenti in franchi convertibili) e poiché proprio soltanto l'art. 17, n. 2, lett. b) ha permesso al ricorrente un trasferimento in DM, se ne dovrebbe necessariamente dedurre che la decisione 82/211 è stata adottata ai sensi di quest'ultima disposizione e che pertanto essa non conteneva appunto un rigetto implicito del suo reclamo. In merito va detto però che alla luce degli elementi da noi già esposti non vi è alcun dubbio che la decisione 82/211 si fonda effettivamente sull'art. 17, n. 2, lett. c). È altresì certo — e qui il Consiglio ha ragione — che ai fini della soluzione del problema della ricevibilità di un ricorso in cui viene fatto valere l'art. 17, n. 2, lett. b) non è importante stabilire se nel caso del ricorrente avrebbe potuto essere applicato l'art. 17, n. 2, lett. c). È decisivo soltanto il fatto che tale applicazione era voluta e che con ciò risultava nel contempo evidente che l'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b) non veniva in considerazione nel caso del ricorrente.
Infine, è quindi chiaro altresì che il ricorrente si è richiamato a torto, a sostegno della ricevibilità del suo ricorso, alla sentenza in causa 54/77 ( 1 ) (secondo la quale nel caso di modifica di una decisione in precedenza contestata il termine per la presentazione del ricorso viene prolungato ed inizia a decorrere solo dopo una presa di posizione definitiva ed esplicita in merito alla richiesta del ricorrente). In quel caso infatti (si trattava del rifiuto di corrispondere l'indennità di espatrio) una decisione in un primo tempo negativa era stata in seguito modificata con la concessione di un'indennità di espatrio ad personam per cui si poteva effettivamente affermare che la decisione di rifiuto dell'indennità di espatrio era stata effettivamente oggetto di un nuovo esame. Nel caso presente la situazione di fatto è invece diversa perché la decisione 82/211 non ha in realtà apportato alcuna modifica al rigetto della richiesta fondata sull'art. 17, n. 2, lett. b), anzi lo ha confermato limitandosi nello stesso tempo a disporre un altro provvedimento ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. c), a sua volta poi annullato dalla decisione 82/629. Stando così le cose è difficile ritenere che il termine per la presentazione del ricorso relativo al rigetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. b), abbia cominciato a decorrere soltanto con la notifica della decisione 82/629, cioè con la notifica di una decisione che in realtà non si è affatto pronunziata sulla richiesta del ricorrente.
e)
È quindi gioco forza constatare, per quel che riguarda la questione se il ricorrente avesse diritto all'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b, dell'allegato VII dello statuto del personale a decorrere dal 15 febbraio 1982, che il ricorso presentato il 21 settembre 1982 va considerato tardivo. Vanno quindi respinte in quanto irricevibili la domanda di annullamento del rigetto del suo reclamo del 9 febbraio 1982, la domanda di accertamento presentata dal ricorrente e la sua domanda di risarcimento dei danni, nella misura in cui verte su di un risarcimento dovuto per la mancata applicazione nei suoi confronti dell'art. 17, n. 2, lett. b), per i mesi di febbraio e marzo 1982.
Non mi pare pertanto necessario occuparmi ancora di un'ulteriore eccezione di irricevibilità connessa con la questione se — per quel che riguarda la valutazione dell'applicabilità dell'art. 17, n. 2, lett. b) — non manchi un interesse ad agire in quanto con la decisione 82/629 è stato concesso al ricorrente di trasferire all'estero il 35% della sua retribuzione, in quanto egli ne ha effettivamente fatto uso — in forza dell'art. 17, n. 2, lett. b) — nell'ambito di un contratto di risparmio-casa concluso con il Beamtenheimstättenwerk dall'agosto 1982 ed in quanto i trasferimenti eccedenti tale limite non sono possibili ai sensi dell'art. 3 della regolamentazione relativa all'art. 17.
2.
Come ricorderete, il ricorso è altresì volto all'annullamento della decisione 82/629.
In proposito — per quel che riguarda il rispetto del termine di presentazione del ricorso — non insorgono problemi di ricevibilità in quanto detta decisione (come il ricorrente ha dichiarato senza essere contraddetto) è pervenuta a quest'ultimo solo il 21 giugno 1982 e partendo da tale data tenuto conto del termine in ragione della distanza per il Belgio — il ricorso è pervenuto in tempo utile il 21 settembre 1982. I dubbi circa la sua ricevibilità insorgono tuttavia sotto due altri profili: cioè quello del mancato rispetto dell'art. 91, n. 2, dello statuto del personale (mancanza di un redamo preliminare) nonché quello della mancanza di interesse ad agire.
a)
Per quel che riguarda il primo punto, il ricorrente ha tentato di giustificarsi adducendo due argomenti. Innanzitutto egli sostiene che non era necessario un nuovo reclamo perché la decisione 82/629 fissava in modo definitivo il punto di vista del Consiglio circa l'applicabilità dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII. dello statuto del personale e costituiva pertanto una conferma del rigetto, espresso in data 29 gennaio 1982, della richiesta del ricorrente di applicare detta disposizione, rigetto contro il quale era già stato presentato un reclamo. In secondo luogo, egli ritiene possibile individuare un reclamo — qualora ciò fosse considerato ugualmente necessario — nelle citate note indirizzate al segretario generale del Consiglio il 25 giugno 1982 da un collega del ricorrente e al direttore generale dell'ufficio giuridico, il 30 giugno 1982, dal ricorrente stesso.
Ambedue gli argomenti non mi paiono convincenti.
aa)
Dal suo contenuto risulta del tutto chiaramente che la decisione 82/629 non concerne alcuna presa di posizione circa l'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello statuto del personale e circa il reclamo del ricorrente 9 febbraio 1982. Fatta eccezione per l'autorizzazione ai trasferimenti ivi contenuta, essa si limita ad annullare la decisione 82/211 la quale è stata tuttavia adottata ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. c). Non è quindi certamente possibile affermare che la decisione 82/629 contenesse un rigetto definitivo della richiesta del ricorrente relativa all'applicazione dell'art. 17, n. 2, lett. b).
bb)
Non è possibile considerare le precitate note come reclami già per il fatto che esse non sono qualificate tali. È vero che il procedimento di cui all'art. 90 dello statuto del personale non è sottoposto a condizioni di forma (come risulta ad esempio dalla sentenza nella causa 54/77 ( 2 ) Nel caso di specie non va tuttavia dimenticato che il ricorrente è un giurista. Ci si può quindi aspettare una corretta qualificazione delle sue richieste come è chiaramente avvenuto anche per quel che riguarda il suo reclamo del 9 febbraio 1982.
È altresì importante osservare che le precitate note non riguardano affatto — a rigore — il contenuto della decisione n. 629/82 e che, anche per questo ultimo motivo, non possono essere considerate reclami diretti contro questa decisione. Ciò vale senza dubbio per la nota del collega del ricorrente. Infatti, in essa viene sostanzialmente affermato che gli oneri in DM del ricorrente andrebbero valutati ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello statuto, e vi si chiede che venga data una « risposta completa » alle richieste del ricorrente che fanno riferimento alla suddetta disposizione. Essa non contiene però alcun elemento che possa essere considerato una contestazione specifica del contenuto della decisione 82/629 (revoca dell'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. c)). Le stesse considerazioni valgono chiaramente per la nota del ricorrente. Infatti, anche qui viene in sostanza affermato che a causa dell'esistenza di un onere in DM ricorrerebbero i presupposti di cui all'art. 17, n. 2, lett. b) e si sottolinea che l'interessato non ha mai ricevuto una risposta completa alla sua richiesta vertente su questa disposizione ed al relativo reclamo (il che, come già detto, non era oggetto della decisione 82/629). Orbene, quando viene inoltre sostenuto — senza ulteriori precisazioni — che la decisione 82/629 contiene una motivazione contraddittoria e viola il legittimo affidamento del ricorrente, ci si può giustamente chiedere se tale affermazione e la richiesta di riesame della decisione siano effettivamente sufficienti a costituire un reclamo.
b)
Mi pare inoltre fondato ciò che il Consiglio ha esposto in merito all'interesse ad agire relativamente alla decisione 82/629. A questo proposito va ancora una volta ricordato che con questa decisione è stata concessa al ricorrente anche l'autorizzazione a trasferire il 35% della retribuzione (chiaramente in forza dell'art. 17, n. 2, lett. b) dell'allegato VII dello statuto del personale e dell'art. 2 della regolamentazione relativa) e che il ricorrente ne ha fatto uso nell'ambito di un contratto di risparmio-casa concluso con il Beamtenheimstättenwerk. È poi ancora importante sottolineare che ai sensi dell'art. 3 di detta regolamentazione i trasferimenti regolari della retribuzione non possono superare il limite del 35%. Qualora si giungesse ad un annullamento parziale di questa decisione con l'effetto di far venir meno la revoca della decisione 82/211, sarebbe ripristinata l'autorizzazione concessa da quest'ultima al trasferimento di DM 2000 per il periodo massimo di un anno. Ciò non potrebbe tuttavia produrre effetti appunto perchè il ricorrente ha fatto uso della possibilità di effettuare trasferimenti concessagli dalla decisione 82/629 ed ha pertanto esaurito la facoltà giuridicamente garantitagli. Non è dunque concretamente dato capire in che cosa consista il suo interesse all'annullamento della parte della decisione 82/629 che ha annullato la decisione 82/211. In particolare non è dato capire come sia concepibile un passaggio parziale con effetto retroattivo dei trasferimenti effettuati a favore del Beamntenheimstättenwerk sul conto della banca nei confronti della quale il ricorrente ha obblighi di rimborso derivanti da un contratto di mutuo (chiaramente il ricorrente — così va inteso il suo argomento — progetta per ilfitturo, anche solo nel caso di accoglimento in toto del suo ricorso, una riduzione del suo contratto di risparmio con il Beamtenheimstättenwerk al fine di avere così inoltre la possibilità di far fronte ai suoi altri obblighi bancari tramite un versamento ai sensi dell'art. 17, n. 2, leu. b)).
e)
È poi ugualmente chiaro infine come va decisa la domanda di risarcimento danni del ricorrente nella misura in cui si riferisce al periodo dopo il luglio 1982. Poiché il ricorrente è stato autorizzato con la decisione 82/629 a trasferire parte della sua retribuzione nella misura più elevata possibile alle condizioni di cui all'art. 17, n. 2, lett. b), e poiché egli ha fatto uso di questa possibilità, non è dato comprendere come abbia potuto essere danneggiato dall'esito della sua richiesta iniziale, fondata sull'art. 17, n. 2, lett. b). Egli non ha comunque sufficientemente dimostrato che un'autorizzazione di trasferimento finalizzata al rimborso dei suoi debiti bancari sia per lui più importante del contratto di risparmio concluso con il Beamtenstättenwerk, ed in particolare egli non ha neanche chiarito in che cosa si debba ravvisare, nell'esito delle sue diverse richieste, un illecito amministrativo del Consiglio da cui dipende appunto la domanda di risarcimento danni. Anche la sua domanda di risarcimento danni, perlomeno per mancanza di sufficienti precisazioni, va pertanto considerata irricevibile.
3.
Alla luce di tutte queste considerazioni è inevitabile constatare che il ricorso nel suo complesso non arriva a superare la barriera dell'irricevibilità e per questo motivo dev'essere respinto.
Poiché io considero l'esito prospettato come inevitabile (anche se non va disconosciuto che l'amministrazione del Consiglio avrebbe potuto operare con maggior chiarezza nella trattazione della richiesta del ricorrente, in particolare per quel che riguarda la motivazione delle decisioni 82/211 e 82/629) non mi occuperò ora, in via subordinata, del merito del ricorso. Qualora la sezione non dovesse tuttavia concordare con la mia valutazione in ordine all'irricevibilità sono pronto, a sua richiesta, ad esaminare il ricorso anche nel merito.
C.
Propongo pertanto di respingere in quanto irricevibile il ricorso presentato dal sig. Bräutigam. Ai sensi dell'art. 69, § 2, e dell'art. 70, Io comma, del regolamento di procedura, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese. Non vi sono motivi per condannare il ricorrente a sostenere l'insieme delle spese del procedimento, come richiesto dal convenuto.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sentenza 9 marzo 1978, causa 54/77, Antoon Herpels/Commissione delle Comunità europee, Race. 1978, pag. 585.
( 2 ) Sentenza 9 muzo 1978, causa 54/77, Antoon Herpels/Commissione delle Comunità europee, Race. 1978, pag. 585.
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