CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 10 GENNAIO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
1.1. Oggetto dei ricorsi
Nelle cause riunite 239 e 275/82, le parti ricorrenti (Allied Corporation, con sede in Morristown, New jersey, USA, avvocato Morelle in qualità di curatore del fallimento della società anonima Demufert, con sede in Bruxelles, Transcontinental Fertilizer Company, con sede in Filadelfia, USA, e Kaiser Aluminium and Chemical Corporation, con sede in Wilmington, Delaware, USA) chiedono l'annullamento del regolamento (CEE) 19 luglio 1982, n. 1976 (GU 1982, L 214, pag. 7), che istituisce un dazio provvisorio antidumping su talune importazioni di concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America, nonché del regolamento (CEE) 18 agosto 1982, n. 2302 (GU 1982, L 246, pag. 5), che modifica il suddetto regolamento, e pretendono inoltre il risarcimento dei danni.
Oltre ai problemi e argomenti trattati nel controricorso in merito alla ricevibilità, all'osservanza dell'obbligo di motivazione e al verificarsi dei presupposti di fatto per l'adozione dei provvedimenti provvisori in relazione al caso concreto, la Commissione ha sollevato, durante la fase scritta e soprattutto nel corso della fase orale del procedimento, un'importante questione di carattere generale relativa alla politica in materia di tutela giurisdizionale ( 2 ).
In particolare, nella sua pregevole arringa, essa si è dichiarata favorevole all'interpretazione estensiva dell'art. 173 del Trattato CEE, per quanto riguarda la ricevibilità di ricorsi proposti, contro provvedimenti antidumping, da esportatori di paesi terzi che subiscano un pregiudizio riguardo alle loro esportazioni nella CEE. La Commissione ritiene auspicabile questa interpretazione lata non soltanto nel caso di provvedimenti antidumping definitivi, ma anche per i provvedimenti del genere adottati in via provvisoria.
A sostegno di questa tesi, la Commissione deduce principalmente due argomenti. Il primo è quello del principio di reciprocità. Esso trova effettivamente una base espressa nel quinto punto della motivazione del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017 (GU L 339, 1979, pag. 1), e precisamente nella seguente formula: «considerando che, per l'applicazione di queste norme ( 3 ), è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi che detti accordi intendevano creare, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei principali suoi partners commerciali, quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore». La Commissione osserva inoltre, in proposito, che gli Stati Uniti d'America ammettono anch'essi un'estesa tutela giurisdizionale degli interessi degli esportatori di altri paesi, la quale comprende anche una efficace tutela giurisdizionale contro provvedimenti provvisori.
Il secondo argomento dedotto dalla Commissione a sostegno della tesi secondo cui agli esportatori di paesi terzi che abbiano subito un pregiudizio dovrebbe essere ampiamente riconosciuto il diritto di adire la Corte, è la constatazione del fatto che questi esportatori non hanno la possibilità di adire direttamente i giudici nazionali degli Stati membri contro dazi antidumping che siano stati applicati in casi concreti. Ho potuto accertare che questa constatazione è in sostanza esatta. Soltanto nel Belgio e nei Paesi Bassi una siffatta azione non sembra, in via di principio, interamente esclusa ma anche in questi Stati membri, per quanto mi consta, tale possibilità risulta inesistente in pratica. Questa constatazione è tanto più importante in quanto nella fattispecie non hanno alcuna rilevanza considerazioni relative alla razionale ripartizione dei compiti fra il giudice comunitario ed i giudici nazionali. Stando così le cose, a differenza di ciò che avviene nella maggioranza dei casi, la dichiarazione di irricevibilità dei ricorsi proposti da esportatori di paesi terzi contro provvedimenti antidumping in base all'art. 173 del Trattato CEE non ha la conseguenza di rinviare in pratica questi esportatori al giudice nazionale competente. Ne consegue invece che, in generale, ad essi non è offerta alcuna tutela giurisdizionale, mentre, come ho già detto, le imprese che esportano dalla Comunità negli Stati Uniti fruiscono di questa tutela.
Vorrei dichiarare subito che, a prima vista, i due argomenti della Commissione — soprattutto se considerati in reciproca connessione — mi sembrano di per sé validi. Mi rendo anche perfettamente conto del fatto che, per la Commissione, dati i suoi rapporti con le autorità americane, è necessario che la Corte emetta su questo problema della ricevibilità una pronunzia chiara e di carattere generale, e quindi una pronunzia che non si limiti alle circostanze più o meno fortuite del caso concreto. D'altra parte, i due argomenti dedotti dalla Commissione implicano, per loro natura, che una siffatta pronunzia di carattere generale non debba costituire un precedente per quanto riguarda le normative interne della Comunità (ad esempio, nel settore della politica agricola comune), per le quali esiste d'altronde, nel caso di decisioni individuali d'attuazione, il diritto di agire dinanzi al giudice nazionale competente. A queste considerazioni si può ancora aggiungere che il dumping è un fenomeno apparentato, per natura, a forme di alterazione della concorrenza cui, nel sistema del Trattato CEE, si cerca di opporsi mediante decisioni. In particolare, il dumping costituisce una discriminazione in materia di prezzi che si estende oltre i confini di un solo Stato (resa possibile dall'esistenza di barriere doganali) ( 4 ), di natura strettamente affine alle pratiche discriminatorie vietate dall'art. 85, n. 1, lett. d) e dall'art. 86, lett. c) del Trattato.
Nei suoi effetti, il dumping è inoltre paragonabile all'istituzione di aiuti dichiarati incompatibili col mercato comune dall'art. 92, in particolare aiuti all'esportazione, ai quali si cerca ugualmente di opporsi mediante decisioni. Tuttavia, l'interpretazione estensiva auspicata dalla Commissione per questi casi particolari dovrà naturalmente essere esaminata in dettaglio, tenendo conto della lettera dell'art. 173, della natura dei provvedimenti antidumping di cui è causa e della vostra giurisprudenza anteriore. Procederò a questo esame nella seconda parte delle mie conclusioni.
Evidentemente, prenderò in considerazione anche la ricevibilità del ricorso del curatore del fallimento della società anonima Demufert, per la quale le suddette considerazioni generali hanno rilevanza molto minore. Nella sua qualità di impresa importatrice avente sede nella Comunità, la Demufert aveva infatti la possibilità di adire, in relazione a concreti provvedimenti di applicazione, il giudice nazionale competente del paese d'importazione.
1.2. I fatti più significativi e le più importanti fasi procedurali
Per una buona comprensione della presente causa ritengo opportuno dare anzitutto un quadro cronologico delle varie fasi procedurali, precedenti e successive al deposito dei ricorsi.
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Il 26 febbraio 1980 veniva pubblicato nella GU L 47, 1980, un avviso della Commissione relativo all'apertura di un procedimento antidumping relativo a concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America. Il procedimento veniva aperto in seguito ad una denuncia presentata nel dicembre 1979 dall'industria comunitaria dei concimi.
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Il 15 agosto 1980 veniva istituito, con regolamento n. 2182/80 (GU L 212, 1980), un dazio antidumping provvisorio.
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Il 12 febbraio 1981 veniva poi istituito un dazio antidumping definitivo, col regolamento n. 349/81 (GU L 39, 1981, pag. 4), che fissava un margine medio di dumping del 6,5 %. Tornerò in seguito sulla motivazione di questo regolamento, importante per la valutazione della controversia.
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Il 9 febbraio 1981, le imprese americane interessate assumevano nei confronti della Commissione impegni relativi al rispetto dei prezzi convenuti e all'esenzione, in base all'art. 2 del regolamento n. 349/81, dal pagamento del dazio antidumping (cfr. allegati 6 e 9 del ricorso nella causa 239/82 e decisione 81/35, GU L 39, 1981, pag. 35).
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Il 24 marzo 1982, la Allied Corporation chiedeva, facendo valere una modifica delle circostanze, un riesame ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 3017/79 ( 5 ).
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Il 18 maggio 1982, l'ufficio competente della Commissione rispondeva chiedendo che venissero forniti ulteriori elementi di prova relativi agli allegati fatti nuovi, prima che venisse adottata una decisione circa la necessità del riesame ( 5 ).
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Il 7 giugno 1982, la Allied Corporation denunciava il proprio impegno, rispettando il termine di 20 giorni stabilito nell'art. 9 dello stesso ( 6 ).
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In precedenza, già il 5 maggio 1982, la società anonima Demufert aveva proposto alla Corte un ricorso contro il rifiuto della Commissione, notificato con lettera 22 marzo 1982, di dar seguito ad una analoga richiesta di riesame presentata sin dal febbraio 1982. Quando, più tardi, la Commissione decideva di procedere ad un riesame, questo ricorso veniva ritirato.
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In data 2 luglio e 23 luglio 1982 anche la Transcontinental e la Kaiser denunciavano gli impegni da esse assunti.
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Il 16 luglio 1982 la Commissione pubblicava nella GU C 179, 1982, un avviso di riesame relativo al dumping per taluni concimi chimici.
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Il 19 luglio 1982, per la Allied Corporation e la Transcontinental, e il 18 agosto 1982 per la Kaiser, veniva istituito un dazio antidumping provvisorio (regolamenti n. 1976/82, GU L 214, 1982, pag. 7, e n. 2302/82, GU L 246, 1982, pag. 3). Sono questi i regolamenti di cui le ricorrenti chiedono l'annullamento.
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Il 18 novembre 1982, col regolamento n. 3044/82 (GU L 322, 1982, pag. 4), il termine di validità di questi regolamenti veniva prorogato di due mesi.
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Il 17 gennaio 1983, col regolamento n. 101/83 (GU L 15, 1983, pag. 1), veniva poi istituito un dazio antidumping definitivo a carico delle tre suddette imprese. Come noto, le ricorrenti hanno impugnato questo regolamento nella causa 53/83.
Per quanto riguarda gli altri fatti rilevanti, mi limiterò qui a rinviare alla relazione d'udienza.
2. Le questioni di ricevibilità
2.1.
Tratterò ora, l'uno dopo l'altro, i punti relativi alla ricevibilità dei ricorsi delle tre imprese esportatrici americane in generale (2.2.), alla domanda della Commissione intesa a far stabilire criteri generali in materia (2.3.), alla ricevibilità di ricorsi del genere nel caso di provvedimenti provvisori come quelli di cui trattasi nella fattispecie (2.4.) e alla ricevibilità del ricorso del curatore del fallimento della società anonima Demufert (2.5.).
2.2.
Data la grande analogia con la causa 113/77 («cuscinetti a sfera», Race. 1979, pag. 1185), è semplice, di per sé, giungere alla conclusione che i ricorsi delle società Allied Corporation, Transcontinental Fertilizer Company e Kaiser Aluminium and Chemical Corporation sono ricevibili. A prescindere dalla questione della ricevibilità di ricorsi diretti contro provvedimenti provvisori, come quelli in esame, questione che tratterò fra poco separatamente, dall'art. 1 dell'impugnato regolamento n. 1976/82 risulta espressamente ch'esso istituisce un dazio antidumping provvisorio sui concimi composti di urea e di nitrato d'ammonio in soluzione, esportati dalle imprese Allied Corporation e Transcontinental Fertilizer Company. E altrettanto chiaro che Il regolamento di modifica n. 2302/82 estende la validità di questo dazio antidumping provvisorio alla terza ricorrente (Kaiser Aluminium).
Tenuto conto anche dei punti 8, 9, 11 e 12 della motivazione della vostra sentenza nella suddetta causa «dei cuscinetti a sfera», non vi è dubbio sul fatto che i regolamenti impugnati riguardano direttamente e individualmente tali ricorrenti. Su questa conclusione non può influire la circostanza che nei confronti degli importatori indipendenti dei prodotti considerati gli atti in questione hanno carattere di regolamento e quindi duplice natura. Ciò si verificava infatti anche nella causa 113/79, come risulta in particolare da quanto osservato in proposito dall'avvocato generale Warner nelle conclusioni da lui presentate in detta causa (Race. 1979, pagg. 1244 e 1245). Tuttavia, la duplice natura del regolamento da applicare a quella fattispecie non ha impedito alla Corte di dichiarare ricevibile il ricorso proposto dagli esportatori interessati. Quando un regolamento ha, da una parte, taluni destinatari singoli (nella fattispecie, in particolare, gli esportatori americani di cui trattasi, nella causa dei «cuscinetti a sfera» tanto i produttori giapponesi quanto le loro affiliate importatrici) e, dall'altra, un gruppo di destinatari contraddistinto soltanto da caratteristiche astratte e obiettive (tutti gli importatori indipendenti, sia nella causa 113/77 sia nella presente fattispecie), una siffatta duplice natura è di per sé evidente. In casi del genere, tenuto conto della vostra precedente giurisprudenza nelle cause di dumping, non può manifestamente applicarsi il punto 18 della motivazione della sentenza emessa dalla Terza Sezione della Corte nella causa Moksel (causa 45/81, Race. 1982, pag. 1129), richiamato nelle memorie della Commissione. Nel suddetto punto della motivazione si affermava, riferendosi al regolamento allora in esame, che «una stessa disposizione non può, infatti, possedere, nel contempo, il carattere di atto di portata generale e quello di atto individuale». Altri esempi di atti giuridici aventi duplice natura possono, del resto, trovarsi facilmente. Così, qualora ad un'impresa sia concesso un diritto esclusivo come quello di cui all'art. 90, n. 1, del Trattato CEE, tale concessione ha manifestamente natura di decisione. Tuttavia, questa decisione ha nel contempo, per definizione, portata generale nel senso che tutte le altre imprese devono astenersi dall'esercizio dell'attività di cui trattasi.
2.3.
Come ho già osservato, la Commissione vorrebbe tuttavia ottenere, per le ragioni di carattere politico da essa prospettate, una più generale presa di posizione della Corte riguardo alla ricevibilità di ricorsi proposti da imprese esportatrici di paesi terzi contro i provvedimenti antidumping della Comunità. Nella causa dei «cuscinetti a sfera» l'avvocato generale Warner si è limitato a dichiarare, su tale questione di carattere generale, a pag. 1245 delle sue conclusioni, che gli argomenti svolti in quella causa pro o contro la soluzione in senso affermativo erano in equilibrio.
Ritengo tuttavia che, in base al testo del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3017/79 e del codice antidumping del GATT sul quale tale regolamento è fondato, sia ormai possibile prendere chiaramente posizione in materia, pur prescindendo dal carattere in via di principio individuale delle pratiche di dumping a proposito delle quali ho già detto quanto era necessario nelle mie considerazioni introduttive.
Secondo l'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3017/79, «un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui introduzione al consumo nella Comunità causi un pregiudizio». Nel n. 2 dello stesso articolo si aggiunge che «un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile». Per quest'ultima espressione da me sottolineata il testo tedesco usa, in conformità all'articolo VI del GATT, i termini «der gleichartigen Art». L'articolo VI del GATT menziona infatti «the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country». Anche la versione inglese del regolamento usa i termini «the like product». Dalle parole da me sottolineate e dal loro contesto ( 7 ) risulta già, a mio parere, che i dazi antidumping devono colpire prodotti specifici e non tutti i prodotti analoghi (ad esempio, della corrispondente categoria della tariffa doganale). Quantomeno in paesi ad economia di mercato, il valore normale di un prodotto sul mercato interno, come pure il prezzo d'esportazione di tale prodotto, potrà difatti differire da un produttore all'altro. Perciò, l'art. 2 A del regolamento di cui trattasi offre già una indicazione importante: in linea di principio, possono essere istituiti dazi antidumping soltanto su prodotti d'esportazione di imprese ben individuate. Le principali eccezioni a questo principio sono beninteso le esportazioni da paesi a commercio di Stato e la esportazioni per le quali un prezzo d'esportazione inferiore è reso possibile da sovvenzioni ad un intero settore. Tuttavia, per questi casi, l'art. 2, n. 5, e l'art. 3 contemplano anch'essi delle deroghe che confermano in modo indiretto il principio da me dedotto dall'art. 2, nn. 1 e 2.
Indizi ancor più chiari a favore dell'esistenza di un siffatto principio possono rinvenirsi nella regola generale di cui all'art. 2, n. 3, lett. a). Secondo questa regola generale, per valore normale s'intende «il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile (un nel testo olandese ed in quello italiano, mentre i testi francese in inglese recitano: “le produit similaire” e “the like product”), destinato al consumo nel paese d'esportazione o di origine». Anche l'art. 2, n. 4 (che del resto, in quanto norma eccezionale, non sembra trovare sotto questa forma alcuna base precisa nel codice GATT) si riferisce manifestamente a singole imprese. Soltanto nel caso di singole imprese (ad esempio, in base alle loro perdite quali risultano dai conti annuali) esisteranno infatti «validi motivi per ritenere o supporre che il prezzo al quale un prodotto è realmente venduto per il consumo nel paese d'origine sia inferiore a tutti i costi sia fissi sia variabili, normalmente sopportato durante la sua produzione» (art. 2, n. 4, Io comma).
Anche dai nn. 7, 8, 9 e 10 dell'art. 2 risulta chiaramente il principio dell'esame individuale della situazione dei vari esportatori e delle loro specifiche condizioni d'esportazione.
Infine, la prassi seguita nell'attuazione della politica antidumping, secondo cui spesso per diverse imprese vengono istituiti dazi di differente entità, conferma anch'essa il carattere in via di principio individuale delle pratiche di dumping.
Concludo quindi nel senso che — a prescindere da circostanze particolari e da provare in ciascun caso concreto — si può effettivamente ritenere che gli atti impugnati riguardano direttamente e individualmente, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE, tutte le imprese esportatrici dei paesi terzi colpite dai dazi antidumping. Dal punto 14 del controricorso della Commissione risulta del resto che neppure questa esclude una siffatta conclusione, anche se si basa su una argomentazione un po' diversa e più breve. Anch'io ritengo, con la Commissione, tenuto conto delle ragioni da essa addotte nella fase orale del procedimento, che sarebbe molto importante stabilire nella vostra sentenza un principio di carattere generale, prima di indicare inoltre i motivi particolari che confermino nel caso concreto l'esattezza del principio generale. L'interesse di un siffatto principio generale non è basato unicamente sulla circostanza addotta dalla Commissione, secondo cui, altrimenti, le vostre pronunzie potrebbero essere troppo strettamente legate al modo (dipendente da circostanze fortuite) in cui un regolamento del gennere è formulato. L'interesse risiede inoltre nel fatto che, in tal modo, la Comunità offrirebbe agli esportatori dei paesi terzi una tutela giuridica analoga a quella esistente negli Stati Uniti d'America, il che sarebbe conforme al principio di reciprocità del GATT.
2.4.
Soltanto nella controreplica la Commissione si è chiesta, per quanto riguarda i dazi antidumping provvisori, se esistessero particolari motivi per dubitare della ricevibilità di ricorsi come quello in esame.
Contrariamente alla Commissione, ritengo che a torto, per giustificare questo dubbio, essa si richiama principalmente al punto 6 della motivazione della sentenza da voi emessa nella causa Alusuisse (causa 307/81, Race. 1982, pag. 3463). A mio parere, dalla seconda e dalla terza frase di questo punto della motivazione su può piuttosto desumere che, in tale sentenza, la Corte abbia esaminato la questione della ricevibilità, per quanto riguarda provvedimenti provvisori e definitivi, alla luce degli stessi criteri.
La Commissione richiama poi, a giustificazione dei propri dubbi, il punto 10 della motivazione della sentenza IBM (causa 60/81, Race. 1981, pag. 2639). Ora, questo punto della motivazione dovrà esser letto nel contesto del punto 9 che lo precede ed ove il criterio decisivo è formulato nel seguente modo:
«Secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo».
Nella causa IBM si trattava, secondo i punti 19 e 20 della motivazione, di stabilire se l'avvio di un procedimento in materia d'intese, nonché una comunicazione degli addebiti, costituiscano un siffatto prowedimentio ed è riguardo a tali atti che la Corte, in base ai principi enunciati nei punti 9 e 10 della motivazione, è giunta a dichiarare l'irricevibilità del ricorso. Tuttavia, per quanto riguarda il regolamento impugnato nella presente fattispecie, è impossibile, tenuto conto del testo preciso dell'art. 1 del regolamento n. 1976/82, come modificato dal regolamento n. 2302/82, contestare ch'esso produca effetti giuridici obbligatori ai sensi del punto 9 della motivazione della sentenza IBM. In proposito, un raffronto con la vostra sentenza nelle cause riunite 8-11/66 (Cimenteries/Commissione, Race. 1967, pag. 117), richiamata dall'avvocato generale Sir Gordon Slynn nelle conclusioni da lui presentate per la causa IBM, sarebbe più pertinente.
Concludo quindi che la ricevibilità del ricorso delle tre ricorrenti americane non è esclusa, nella fattispecie, neppure dal fatto che tale ricorso sia diretto contro regolamenti aventi carattere di provvedimenti provvisori.
2.5.
A differenza della Commissione ritengo infine che il ricorso del curatore del fallimento della società anonima Demufert sia anch'esso ricevibile. Non è contestato che la Demufert sia stata dal 1971 l'importatore esclusivo della ricorrente Allied Corporation e che, quindi, nonostante la sua indipendenza giuridica, quest'impresa sia stata assolutamente dipendente, sul piano economico, dalle possibilità d'esportazione di detta ricorrente. Essa non faceva quindi parte di un gruppo di importatori indipendenti, designato soltanto in modo astratto secondo criteri obiettivi, ai sensi dei punti 9 e 11 della motivazione della sentenza da voi emessa nella causa Alusuisse (causa 307/81, Race. 1982, pag. 3463). Al contrario, come ho osservato, la Demufert è colpita dal regolamento da essa impugnato in quanto importatore esclusivo di uno degli esportatori americani che tale regolamento riguarda individualmente. È questa sua qualità che la caratterizzava nei confronti di tutti gli importatori non esclusivi al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori antidumping. Perciò questi provvedimenti riguardano anche la società anonima Demufert — a differenza degli importatori indipendenti — direttamente e individualmente, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del Trattato CEE.
Per maggiore chiarezza, aggiungo soltanto che anche la Commissione ammette che, in conformità alla vostra giurisprudenza, a proposito della ricevibilità si deve effettivamente far una distinzione — nonostante il fatto che tale distinzione non risulti dagli stessi regolamenti antidumping — fra gli importatori indipendenti e gli importatori dipendenti (da un esportatore). Per la Alusuisse, la nozione di «importatore indipendente» è stata precisata al punto 3 della motivazione della relativa sentenza, constatando che la ricorrente «non [è] affiliata ad un'impresa produttrice o esportatrice». Per la Demufert, come ho detto, sussistono invece siffatti vincoli di dipendenza. Nella causa dei «cuscinetti a sfera», talune affiliate delle imprese produttrici giapponesi di cuscinetti a sfera, aventi sede nell'ambito della Comunità, sono state poste sullo stesso piano dei produttori giapponesi — nonostante la loro indipendenza giuridica — considerando che l'atto impugnato le riguardava direttamente e individualmente in ragione degli stretti vincoli esistenti tra la NTN e le sue affiliate importatrici (punto 9 della motivazione). Pronunciandosi su un mezzo di difesa dedotto dal Consiglio, nel senso che «gli importatori sono direttamente toccati solo dagli atti esecutivi delle autorità nazionali e dovrebbero dunque, se necessario, adire il giudice nazionale competente», la Corte ha aggiunto, al punto 11 della motivazione, questa importante considerazione: «[tale assunto] travisa l'indole puramente automatica di detta esecuzione che, per altro, si opera non già in virtù di norme nazionali intermedie, bensì in forza della sola disciplina comunitaria». Perciò, al punto 12 della motivazione della sentenza sui «cuscinetti a sfera», si conclude che «detti importatori sono direttamente e individualmente toccati dall'art. 3 del regolamento n. 1778/77 e, perciò, le affiliate in quanto importatori dei prodotti della NTN, sono legittimate ad impugnare».
In quanto importatore esclusivo della Allied Corporation, la società anonima Demufert era anch'essa economicamente dipendente dal produttore americano di cui trattasi. Anche il suo ricorso deve perciò essere dichiarato ricevibile.
3. I mezzi dedotti nel merito
3.1.
I ricorsi sono basati in via principale sull'art. 173, e in via subordinata, sull'art. 215, 2° comma, del Trattato CEE.
Le ricorrenti sostengono in via principale che i regolamenti nn. 1976/82 e 2302/82 non sono sufficientemente motivati, in quanto non fanno alcun cenno alla condizione di cui agli artt. 4, 7 e 11 del regolamento n. 3017/79, e cioè all'esistenza (o alla minaccia) di un «pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità» (art. 4, n. 1), condizione che dev'essere soddisfatta anche per l'istituzione di dazi provvisori. Questo mezzo dev'essere disatteso perché il regolamento n. 1976/82 (modificato dal regolamento n. 2302/82) ha motivato, rinviando al regolamento (CEE) n. 349/81, l'esistenza di un pregiudizio ai sensi dell'art. 4 del regolamento di base. Rimando in proposito anche all'ultimo «considerando» della pag. 5 ed ai primi tre «considerando» della pag. 6 della GU L 39, 1981, in cui è pubblicato il regolamento n. 349/81. Si può ammettere che, nella fattispecie, la motivazione era sommaria e, in particolare, non teneva conto delle ragioni addotte dalle ricorrenti a sostegno della loro domanda di riesame e, rispettivamente, a giustificazione del recesso dai loro impegni. Tuttavia, secondo la vostra giurisprudenza richiamata al punto 10 delle mie conclusioni ed al punto 19 della motivazione della sentenza nelle cause riunite 292 e 293/81 (Lion, Loiret & Haentjens, Race. 1982, pag. 3887), le ricorrenti non possono far valere neppure questa circostanza. Il mezzo relativo all'insufficienza della motivazione dev'essere quindi disatteso.
3.2.
L'argomento delle ricorrenti, secondo cui i due regolamenti implicano l'applicazione automatica dell'art. 10, n. 6, del regolamento n. 3017/79 dev'essere anch'esso disatteso. Dall'ultimo «considerando» del regolamento (CEE) n. 1976/82 risulta chiaramente che l'istituzione di dazi provvisori ha avuto luogo dopo che la Commissione aveva riaperto il procedimento ai fini del riesame. È esatto, comunque, che il penultimo «considerando» di questo regolamento, come pure il penultimo «considerando» del regolamento n. 2302/82 fanno pensare che l'esenzione dal dazio antidumping di cui trattasi sia stata in effetti abolita per le ricorrenti unicamente perché queste avevano disdetto i propri impegni. Al riguardo mi sembra importante constatare che la denuncia di un impegno avvenuta, come nella fattispecie, rispettando i termini di preavviso espressamente previsti nell'impegno stesso, non può in realtà, come tale, giustificare alcun provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 10, n. 6, del regolamento di base. Il testo di questa disposizione («se gli interessi della Comunità esigono siffatto intervento») implica che le misure provvisorie devono essere giustificate («gewettigt»). Ciò significa che devono essere soddisfatte le tre condizioni poste dall'art. 11 del regolamento per qualsiasi istituzione di dazi antidumping provvisori, condizioni fra le quali vi è quella dell'esistenza di sufficienti elementi di prova di un pregiudizio causato dal dumping accertato. Questa considerazione mi sembra particolarmente importante, in quanto sia il rinvio, contenuto nei regolamenti impugnati, in particolare all'art. 10 del regolamento di base, sia il penultimo «considerando» dei due regolamenti impugnati, sia infine il controricorso della Commissione hanno dato l'impressione che questa, all'inizio, abbia effettivamente basato i suoi provvedimenti provvisori esclusivamente sul recesso, da parte delle ricorrenti americane, dagli impegni da esse assunti. Giustamente, durante la fase orale, le ricorrenti hanno sottolineato questo punto. Qualora siano stati assunti impegni ai sensi dell'art. 10 del regolamento di base, anche il recesso da tali impegni in conformità a quanto previsto in proposito negli impegni stessi dev'essere possibile, senza che tale recesso possa giustificare, come tale, provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 10, n. 6, e 11. Successivamente, dalla replica della Commissione e dalle spiegazioni da essa fornite in udienza è risultato che l'impressione così suscitata non era in definitiva conforme alla realtà e che la Commissione ha effettivamente preso in considerazione anche le altre condizioni.
3.3.
I più importanti mezzi dedotti dalle ricorrenti riguardano quindi i fatti nuovi da esse richiamati, che farebbero nuova luce sul lamentato danno. Questi fatti nuovi sono:
a)
tre decisioni pubblicate il 12 dicembre 1981 dal ministro francese dell'economia e delle finanze, contro pratiche anticoncorrenziali nel settore della produzione e del commercio di concimi chimici; le domande che le ricorrenti, basandosi sulle suddette decisioni, presentavano il 1o febbraio 1982, il 22 febbraio 1982 e il 24 marzo 1982 per il riesame dei provvedimenti antidumping adottati venivano respinte il 22 marzo 1982 con una lettera della Commissione alle Demufert e successivamente anche in un'altra lettera (ved. ricorso e relativi allegati nella causa 239/82);
b)
il notevole apprezzamento del dollaro successivamente al 26 febbraio 1980, data in cui aveva inizio il procedimento antidumping;
e)
il notevole regresso delle importazioni dei concimi chimici in questione nella CEE (passaggio da una quota di mercato del 50 % nel 1979/80 al 28,5 % nel 1981/82);
d)
il fatto nuovo dedotto nella replica delle ricorrenti, e cioè l'adozione, il 14 giugno 1982, da parte del ministro francese dell'economia e delle finanze, di provvedimenti di blocco dei prezzi; a seguito di tali provvedimenti, i prezzi praticati dalle ricorrenti risultavano, nel secondo semestre 1982, superiori a quelli dei concimi chimici di produzione francese.
Tuttavia, per quanto riguarda il primo fatto nuovo, sub a), la Commissione ha già precisato nel controricorso che i propri provvedimenti si basavano su analisi del mercato svolte da essa stessa durante un periodo coincidente con quello cui si riferivano le decisioni francesi anticartello o addirittura a questo successivo. Né le ricorrenti avrebbero provato che queste decisioni riguardavano anche i concimi composti di urea e di nitrato d'ammonio in soluzione, di cui trattasi nella presente causa. Naturalmente, questo mezzo di difesa induce a chiedersi se la stessa Commissione non nutra dubbi quanto al fatto che i produttori francesi di concimi chimici fabbrichino effettivamente questo specifico prodotto che costituisce oggetto dei provvedimenti antidumping. Inoltre, mi pongo degli interrogativi riguardo alla risposta data dalla Commissione il 22 marzo 1982 alla Demufert e secondo la quale, se non si fossero avute le suddette pratiche anticoncorrenziali, i prezzi dell'industria francese, già di livello insufficiente, sarebbero stati ancor più bassi e, di conseguenza, le perdite di detta industria ancora più rilevanti (allegato 7 al ricorso nella causa 239/82, cui fa riferimento il controricorso, a pag. 6). Dubito che sia conciliabile con lo spirito del codice GATT e del regolamento di base il commisurare l'entità del danno ad un livello di prezzo artificialmente elevato, nel paese d'importazione, in ragione di pratiche anticon-correnziali.
Per quanto riguarda il secondo fatto nuovo, sub b), la Commissione osserva anzitutto, giustamente, che i prezzi all'esportazione erano espressi in dollari e che perciò l'apprezzamento del dollaro non ha avuto alcuna influenza sull'accer-tato margine di dumping. Quanto alla rilevanza dell'apprezzamento del dollaro per la questione dell'esistenza del pregiudizio, la Commissione osserva nella controreplica che, nonostante tale apprezzamento, le importazioni dei concimi chimici di cui trattasi dagli Stati Uniti erano aumentate, nei primi quattro mesi del 1982, del 60 %. Rispondendo ad una domanda rivoltale dalla Corte, la Commissione ha aggiunto, nella fase orale del procedimento, che l'apprezzamento della moneta di un paese esportatore può, in via di principio, essere rilevante soltanto qualora sia molto cospicuo, qualora non sia interrotto da un deprezzamento per un periodo sufficientemente lungo e qualora abbia avuto incidenza notevole sul pregiudizio subito dai produttori comunitari. Per quanto riguarda il danno, la Commissione avrebbe inizialmente accertato che i prezzi medi all'importazione dei concimi chimici americani di cui trattasi si situavano, nonostante l'apprezzamento del dollaro, ad un livello inferiore del 10 % circa rispetto ai prezzi di vendita dei quattro principali produttori francesi di concimi chimici. Successivamente, la Commissione avrebbe constatato che l'importazione dei concimi di cui trattasi, originari degli Stati Uniti d'America, dopo una diminuzione nel 1981, aumentava, nei primi mesi del 1982, rispetto allo stesso periodo del 1981, del 60 %. Anche nella Repubblica federale di Germania, dopo un regresso iniziale, le importazioni americane in questione registravano, dal giugno 1981 al maggio 1982, un notevole aumento.
Svolgendo questo argomento, la Commissione ha espresso altresì il proprio punto di vista sul terzo fatto nuovo indicato dalle ricorrenti, quello menzionato sub e), e cioè la pretesa diminuzione delle esportazioni.
Per quanto riguarda il quarto fatto nuovo, ricordato sub d), vale a dire il blocco dei prezzi in data 14 giugno1982, la Commissione osserva nella controreplica che, all'epoca dell'adozione dei provvedimenti provvisori, tale blocco non poteva ancora avere alcuna influenza sul livello dei prezzi dei concimi chimici francesi.
Non posso negare che gli argomenti svolti dalla Commissione suscitano varie osservazioni ed interrogativi. L'osservazione più importante è che, dalle statistiche prodotte in udienza dalle ricorrenti — ammesso che siano esatte — potrebbe risultare che il pregiudizio subito, secondo gli accertamenti della Commissione, dai produttori francesi nel 1982 ed anche nel 1983 è dovuto in misura molto maggiore alle importazioni dai Paesi Bassi che non alle importazioni dagli Stati Uniti. Ciò fa sorgere talune questioni in relazione alla seconda frase dell'art. 4, n. 1 del regolamento n. 3017/79. Ci si può chiedere anche se la Commissione abbia agito correttamente nel concentrare l'indagine sul «pregiudizio per una industria» sul danno arrecato ai produttori francesi, poiché dalle statistiche (ed in parte anche dalla difesa della Commissione) si dovrebbe forse desumere che, nel periodo considerato, i produttori olandesi detenevano in Francia una quota del mercato dei concimi composti di urea e di nitrato d'ammonio in soluzione (UNA) superiore a quella dei produttori francesi.
Ritengo, tuttavia, che per il presente procedimento le suddette osservazioni ed i suddetti interrogativi non presentino interesse decisivo. A norma dell'art. 11 del regolamento di base, dazi provvisori possono essere istituiti, in generale, già in esito ad un'inchiesta sommaria e, in proposito, si deve riconoscere che la Commissione dispone già, in generale, di un ampio potere discrezionale. In caso di denuncia di un impegno da parte dei contraenti, ai sensi dell'art. 10, n. 6, è certo che esiste, a fortiori, tale discrezionalità. Secondo l'ultima frase di questa disposizione, la Commissione può, qualora gli interessi della Comunità lo esigano, adottare immediatamente misure provvisorie, qualora ritenga, in base alle informazioni di cui dispone, che tali misure provvisorie sono giustificate (vale a dire, a mio avviso, che sono soddisfatte le tre condizioni poste nella prima frase dell'art. 11, n. 1, per l'adozione di provvedimenti provvisori).
Dagli argomenti svolti dalla Commissione risulta in ogni caso ch'essa ha effettivamente preso in considerazione i fatti nuovi dedotti dalle ricorrenti. A mio avviso, essa ha anche dimostrato che, nell'ambito del potere discrezionale di cui dispone quanto all'adozione di provvedimenti provvisori — in base all'art. 10, n. 6, del regolamento —, essa non era tenuta ad attribuire a questi fatti nuovi importanza determinante rispetto alle informazioni provenienti da altra fonte e di cui era in possesso in quel momento. In definitiva, come risulta dalla corrispondenza prodotta in causa dopo l'udienza, le ricorrenti non hanno dato seguito alla richiesta della Commissione di fornire ulteriori prove relative ai fatti nuovi da esse invocati, e ciò è stato ammesso dalle stesse ricorrenti. Penso che la Commissione, nell'ambito del proprio potere discrezionale, poteva senz'altro ritenere che, in caso di denuncia di un impegno in circostanze del genere, l'interesse della Comunità esigeva immediatamente provvedimenti provvisori per evitare un vuoto giuridico.
Sono quindi del parere che i ricorsi intesi all'annullamento dei regolamenti impugnati dalle ricorrenti debbano essere respinti.
4. Le domande di risarcimento presentate in via subordinata
Poiché le domande formulate in via principale dalle ricorrenti e intese all'annullamento dei regolamenti nn. 1976/82 e 2302/82 devono, a mio avviso, benché ricevibili, essere respinte, mi sembra evidente che debbano essere respinte anche le domande di risarcimento presentate in subordine. A mio avviso, è impossibile riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Comunità per un eventuale pregiudizio derivante da provvedimenti provvisori legittimamente adottati, come nella fattispecie. Ritengo perciò che non sia necessario esaminare i problemi di ricevibilità sollevati dalla Commissione in tale contesto, né la questione del se provvedimenti provvisori come quelli di cui trattasi possano causare un danno definitivo e quantificabile.
5. Conclusione
Riassumendo, concludo nel senso che:
1.
i ricorsi della Allied Corporation, dell'avv. Morelle in quanto curatore del fallimento della società anonima Demufert, della Transcontinental Fertilizer Company e della Kaiser Aluminium and Chemical Corporation, intesi all'annullamento dei regolamenti della Commissione nn. 1976/82 e 2302/82, benché ricevibili, debbono essere respinti;
2.
le domande di risarcimento presentate in subordine dalle ricorrenti, ammesso che siano ricevibili, devono anch'esse essere respinte;
3.
ciascuna delle ricorrenti dev'essere condannata a sopportare un quarto delle spese del procedimento.
( 1 ) Traduzione dall'olandese
( 2 ) In proposito, all'udienza, la Commissione si e servita dell'espressione «politique juridictionnelle», che α mio avviso non corrisponde cosi esattamente allo spirito della sua argomentazione quanto l'espressione «politica in materia di tutela giurisdizionale» («rechtsbescher-mingsbeleid»)
( 3 ) Secondo il terzo e il quarto punto delle motivazione, si tratta delle norme che hanno modificato la normativa comunitaria antidumping precedentemente in vigore alla luce del codice antidumping del 1979 concordato nello stesso anno nell'ambito del GATT e di un accordo concluso nello stesso ambito in materia di sovvenzioni e di misure di compensazione.
( 4 ) Le norme interne in materia di dumping, di cui all'art. 91 del Trattato CEE, sono rimaste in vigore, in ragione di questa dipendenza di fatto dall'esistenza di frontiere doganali, soltanto durante il periodo transitorio.
( 5 ) Copia di queste tre lettere e stata inviata, successivamente alla trattazione orale, il 15 novembre 1983, dalla Commissione alla Corte, conformemente a quanto promesso in seguito ad un quesito formulato dalla Corte in udienza. Con lettera 16 novembre 1983 uno degli avvocati della ricorrente ha confermato alla Corte che effettivamente nessun'altra lettera era stata scritta da questa ricorrente in quel periodo.
( 6 ) Copia di queste tre lettere è stata inviata, successivamente alla trattazione orale, il 15 novembre 1983, dalla Commissione alla Corte, conformemente a quanto promesso in seguito ad un quesito formulato dalla Corte in udienza. Con lettera 16 novembre 1983 uno degli avvocati della ricorrente ha confermato alla Corte che effettivamente nessun'altra lettera era stata scritta da questa ricorrente in quel periodo.
( 7 ) Questo contesto è in realtà molto diverso da quello in cui le parole «the like product» appaiono negli artt. 1.1 e II.2 sub a) del GATT. In proposito, ved. anche l'art. 2, n. 12, del regolamento in questione.
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