CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 5 dicembre 1984 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il presente ricorso, basato sull'art. 173, 2o comma, del trattato, è diretto dalla Timex Corporation, in prosieguo « Timex », contro l'art. 1 del regolamento 12 luglio 1982, n. 1882, con cui il Consiglio ha istituito
« un dazio antidumping definitivo sugli orologi da polso meccanici originari dell' Unione Sovietica » ( 1 ).
La ricorrente è il principale produttore comunitario di orologi e di movimenti per orologi meccanici ed il solo produttore di queste merci nel Regno Unito. Con la sua azione, essa intende contestare la legittimità del modo in cui il Consiglio ha applicato il regolamento 20 dicembre 1979, n. 3017,
« relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea » ( 2 ).
Onde cogliere i dati rilevanti della lite, è opportuno ricordarne brevemente l'origine.
2.
Ritenendo che la sua posizione sul mercato e le sue vendite fossero state gravemente lese dalle pratiche di dumping derivanti dai prezzi artificiosamente bassi degli orologi e movimenti per orologi meccanici importati dall'Unione Sovietica, nell'aprile del 1979 la Timex aveva sporto denuncia alla Commissione delle Comunità europee: questa denuncia veniva respinta in quanto proveniente da un solo produttore del Regno Unito. Essa veniva quindi ripetuta nel giugno del 1980 dall'associazione di categoria interessata (British Clock and Watch Manufacturers Association Ltd), in nome di produttori britannici e francesi che rappresentavano la maggior parte della produzione comunitaria di orologi meccanici.
Il procedimento antidumping avviato in seguito a questa denuncia induceva la Commissione ad istituire, con regolamento n. 84/82 ( 3 ), un dazio antidumping provvisorio riguardante esclusivamente gli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica. Essa infatti non istituiva alcun dazio per i movimenti di orologi, motivando che malgrado l'esistenza di « un notevole margine di dumping, il basso livello della penetrazione sul mercato e l'effetto delle restrizioni quantitative applicate in Francia sono tali che non viene causato un pregiudizio notevole, né esiste un pericolo in tal senso » ( 4 ).
Questo dazio provvisorio veniva prorogato dal regolamento del Consiglio 4 maggio 1982, n. 1072 ( 5 ). Il regolamento del Consiglio n. 1882/82 ha indi istituito un dazio antidumping definitivo la cui aliquota, pari al margine di dumping accertato, è del
—
12,6% per gli orologi non placcati in oro o la cui placcatura in oro è di spessore pari al massimo a 5 micron;
—
26,4 % per gli orologi la cui placcatura in oro è di spessore superiore a 5 micron ( 6 ).
3.
Ricordo che l'adozione di provvedimenti intesi a proteggere la produzione comunitaria contro le pratiche di dumping è disciplinata dal regolamento n. 3017/79, il quale stabilisce i casi e le modalità per l'istituzione dei dazi antidumping.
Questo regolamento dispone in particolare che
« un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui introduzione al consumo nella Comunità causi un pregiudizio »,
e che un prodotto è considerato oggetto di dumping quando
« il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile » ( 7 ).
Appunto la determinazione del valore normale costituisce lo sfondo della presente lite « nel caso di importazioni da paesi che non hanno un'economia di mercato ». A norma dell'art. 2, n. 5, del sopra menzionato regolamento, in questo caso esso dev'essere valutato
« in maniera appropriata ed equa, in base ad uno dei seguenti criteri:
a)
il prezzo al quale un prodotto simile di un paese terzo a economia di mercato è realmente venduto:
(i)
per il consumo, sul mercato interno di tale paese,
o
(ii)
ad altri paesi, compresa la Comunità;
oppure
b)
al valore costruito di un prodotto simile in un paese terzo a economia di mercato;
oppure
c)
qualora né i prezzi né il valore costruito, stabiliti conformemente ai precedenti punti a) o b), forniscano una base adeguata, al prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto ».
4.
La Timex ritiene che il regolamento del Consiglio n. 1882/82 non rispetti determinate norme di procedura e sostanziali stabilite dal regolamento n. 3017/79. Essa ha quindi proposto il presente ricorso con cui chiede l'annullamento dell'art. 1 del regolamento n. 1882/82 in quanto
—
l'entità del dazio antidumping definitivo sugli orologi è inadeguata,
—
non è stato istituito alcun dazio antidumping per i movimenti meccanici originari dell'Unione Sovietica.
Prima di esaminare i mezzi dedotti dalla Timex a sostegno del ricorso, ci si deve chiedere se sia fondata l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalle istituzioni convenute.
Sulla ricevibilità
5.
La questione, sulla quale si era in un primo tempo accesa una vivace discussione, ha fruito in seguito della nuova luce fornita, come del resto il Consiglio e la Commissione rilevano, dalle vostre sentenze Fediol ( 8 ) e Allied Corporation ( 9 ), pronunziate in corso di causa. Le istituzioni convenute hanno tuttavia tenuto ferma l'eccezione d'irricevibilità: è opportuno quindi ricordare anzitutto il contributo essenziale di dette pronunzie prima di trarne le conseguenze per la ricevibilità del presente ricorso.
6.
I principi elaborati dalla vostra sentenza Fediol consentono di affermare che, quando si tratta di applicare il regolamento n. 3017/79, i denunziami possono chiedere che la Corte di giustizia eserciti il sindacato giurisdizionale tanto sulle garanzie procedurali contemplate dal regolamento, quanto nel merito per quanto riguarda l'errore manifesto di valutazione o lo sviamento di potere ( 10 ). Si tratta di un'affermazione di principio, basata sulla struttura del regolamento n. 3017/79 e sui principi generali del trattato. Come tale essa vale per tutti gli atti adottati dalle istituzioni nell'ambito dei procedimenti antidumping e antisowenzioni e, in particolare, per i regolamenti che fissano dei dazi.
Ciò mi induce a subordinare la ricevibilità del ricorso d'annullamento proposto dalla ricorrente contro il regolamento del Consiglio alla sola osservanza dei requisiti posti dal 2o e dal 3o comma dell'art. 173 del trattato.
7.
Dato che il termine non è qui in discussione, resta da stabilire se il regolamento del Consiglio n. 1882/82 sia una decisione, adottata sotto forma di regolamento, che riguarda la ricorrente direttamente ed individualmente.
Avete dovuto pronunziarvi su tale questione in occasione di un ricorso proposto da imprese sottoposte ad un daziò antidumping. Premesso che i dazi antidumping « possono essere istituiti soltanto in base ad accertamenti effettuati mediante indagini sui prezzi di produzione e sui prezzi d'esportazione di determinate imprese », avete concluso che, perché il ricorso sia ricevibile, basta alle imprese colpite « dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie » ( 11 ).
8.
Possiamo applicare questa massima al problema posto dalla ricevibilità del ricorso della Timex?
Si deve in proposito osservare che la situazione del denunziarne e quella dell'impresa colpita non sono identiche. Mentre infatti il regolamento che istituisce un dazio antidumping è diretto contro le pratiche poste in atto da imprese che esso consente di identificare, lo stesso regolamento ha lo scopo di proteggere, in modo indeterminato, dei prodotti comunitari in nome dell'interesse della Comunità ( 12 ). In questo senso, esso è destinato, sul mercato comunitario di cui trattasi, ad applicarsi « a situazioni determinate obiettivamente » ed a produrre effetti nei confronti di « categorie di persone considerate in modo generale ed astratto » ( 13 ).
Ciò non esclude tuttavia che detto regolamento possa in realtà costituire una decisione che riguarda direttamente e individualmente il denunziante. È appunto questo il caso nostro. Lo si desume chiaramente dalla motivazione dei regolamenti n. 84/82 e n. 1882/82, che si richiama al primo, secondo le quali il dazio antidumping è stato fissato tenendo conto delle conseguenze che il dumping ha avuto per la ricorrente.
Nel regolamento n. 84/82 la Commissione precisa infatti di essere stata indotta a concentrare la propria attenzione sulla situazione di questa impresa giacché
« questa ditta rappresenta da sola una considerevole percentuale della produzione comunitaria totale di orologi meccanici e poiché le esportazioni nella Comunità del prodotto oggetto dell'indagine sono concentrate soprattutto sul mercato britannico, dove altri produttori comunitari vendono soltanto una minima parte della loro produzione ... » ( 14 ).
Ecco perché il Consiglio, data « la portata del pregiudizio arrecato alla Timex dalle importazioni a prezzi di dumping » ( 15 ), ha fissato l'aliquota del dazio definitivo in una percentuale pari al margine di dumping accertato.
In verità, dato che i prodotti comunitari minacciati erano in pratica quelli della Timex, il procedimento antidumping ed il suo esito sono stati determinati esclusivamente dalla situazione della ricorrente. Questa si rivela come la diretta beneficiaria del regolamento il quale mira a porre termine alla pratica che essa sola doveva subire. Del resto, il regolamento la riguarda non già a causa della sua appartenenza alla categoria, astrattamente definita, dei produttori della merce di cui trattasi, ma
« a causa di determinate qualità particolari ovvero di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualunque altro e quindi l'individualizza in modo analogo al destinatario » ( 16 ).
Il regolamento n. 1882/82 dev'essere quindi considerato, non già un provvedimento di portata generale, bensì una decisione che riguarda direttamente ed individualmente la ricorrente. Il ricorso è perciò ricevibile.
Nel merito
9.
Ricordo che la Timex vi chiede di annullare l'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 1882/82 a causa dell'inadeguatezza del dazio antidumping definitivo che esso fissa per le importazioni di orologi di origine sovietica e della mancanza di qualsiasi dazio per i movimenti degli orologi.
In proposito, è utile precisare che il margine di valutazione discrezionale di cui dispongono le istituzioni, quando si tratta di applicare il regolamento n. 3017/79, verte in particolare sulla determinazione, alla luce degli interessi della Comunità, dell'aliquota dei dazi compensativi o antisowenzioni necessari per far fronte al danno subito da un prodotto comunitario. Di conseguenza, non è vostro compito valutare l'opportunità dell'istituzione dei dazi antidumping o antisovvenzioni, né, a fortiori, la loro aliquota. Vi spetta invece, dato che discrezionale non significa arbitrario, accertare, se del caso, vuoi che le istituzioni sono venute meno all'osservanza delle garanzie procedurali stabilite dal regolamento, vuoi che esse hanno commesso un errore manifesto nel valutare i fatti che hanno portato all'istituzione dei dazi, vuoi che esse hanno esercitato il loro potere per uno scopo diverso dall'interesse pubblico comunitario ( 17 ).
Questa osservazione preliminare mi induce a riqualificare l'oggetto della domanda proposta dalla Timex. Il ricorso, nel quale non viene dedotto alcuno sviamento di potere, si basa su due categorie di mezzi, gli uni relativi all'osservanza di determinate garanzie procedurali, gli altri alla valutazione di determinati dati di fatto. Per la chiarezza dell'esposizione, distinguerò tuttavia il problema degli orologi da quello dei movimenti.
A — Per quanto riguarda gli orologi
10.
La Timex deduce la trasgressione, da parte della Commissione, del diritto alle informazioni, diritto sancito dall'art. 7, n. 4, lett. a), del regolamento n. 3017/79; essa contesta poi la valutazione che ha indotto le istituzioni a scegliere Hong-Kong come paese con economia di mercato analoga all'Unione Sovietica per determinare il valore normale del prodotto simile (art. 2, n. 5).
1. U libero accesso alle informazioni (trasgressione dell'art. 7, n. 4, leu. a)
11.
La ricorrente assume che la Commissione si è rifiutata di comunicarle talune delle informazioni raccolte presso alcune imprese di Hong-Kong scelte come imprese di riferimento. La Commissione avrebbe quindi leso il diritto di essere sentita durante l'inchiesta, diritto garantito dall'art. 7, n. 4, leu. a), a norma del quale
« il denunziarne ... [può] prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite alla Commissione dalle parti interessate all'inchiesta ... ».
Dal fascicolo emerge infatti che la Commissione, a richiesta della ricorrente, ha trasmesso, fra i dati raccolti ad Hong-Kong presso imprese di riferimento per determinare il valore costruito del prodotto simile, unicamente l'elenco dei movimenti selezionati in Francia e considerati analoghi a quelli sovietici. Essa ha poi trasmesso alla Timex « una tabella indicante (senza rivelare alcun dato riservato relativo ai prezzi ed ai costi) il metodo per calcolare il valore normale ».
a) Argomenti delle parti
12.
La Timex sostiene che la Commissione si è rifiutata di comunicarle due categorie di informazioni riguardanti le casse ed i quadranti degli orologi prodotti ad Hong-Kong e considerati simili a quelli sovietici e, rispettivamente, i fattori del calcolo del valore costruito, più precisamente il prezzo degli articoli montati ad Hong-Kong.
Per quanto riguarda le casse ed i quadranti, la Timex fa carico alla Commissione di non averle fatto pervenire dei campioni, mentre sarebbe stato l'aspetto esterno degli orologi di Hong-Kong quello che avrebbe determinato la loro analogia agli orologi sovietici. La mancanza di qualsiasi informazione in proposito avrebbe posto la ricorrente nell'impossibilità di procurarsi direttamente i campioni.
Le istituzioni ribattono che l'art. 7, n. 4, leu. a), il quale riguarda unicamente « le parti interessate », esclude automaticamente le imprese del paese analogo; questa disposizione obbligherebbe inoltre la Commissione a fornire solo informazioni, non già dei campioni; infine, esse ridimensionano l'incidenza finanziaria di questi pezzi sul costo complessivo dell'orologio nonché l'importanza dell'aspetto esterno per determinare l'analogia del prodotto.
Per quanto riguarda il prezzo degli articoli prodotti e montati ad Hong-Kong, la Timex fa carico alla Commissione di essersi limitata a farle pervenire un elenco senza prezzi. Essa sostiene che l'art. 8, relativo al carattere riservato, non può esserle opposto, giacché se ne desumerebbe chiaramente che la tutela del segreto professionale dev'essere limitata allo stretto necessario. La Timex aggiunge che vi erano del resto diversi modi che avrebbero consentito di comunicarle le informazioni ottenute dalle imprese di Hong-Kong, facendo salvo il loro eventuale carattere riservato.
Le istituzioni ribattono che, se non si vogliono gradualmente esaurire le fonti d'informazione, la collaborazione delle imprese di un paese terzo esige il rispetto del segreto professionale. L'art. 8 del regolamento n. 3017/79, cui l'art. 7, n. 4, lett. a), espressamente si richiama, garantisce la riservatezza delle informazioni raccolte dalla Commissione. Benché si proponga di conciliare l'informazione col segreto professionale, esso obbligherebbe cionondimeno a salvaguardare rigorosamente il carattere riservato. Per quanto riguarda i modi alternativi di cui parla la Timex, andrebbe osservato che questa non ha fatto alcuna domanda in proposito durante l'inchiesta; se ciò non bastasse, i modi proposti sarebbero irrealizzabili, soprattutto a causa della concordanza fra i prezzi praticati dalle imprese di riferimento.
b) Discussione
13.
Da questo scambio di argomenti emerge che nessuno contesta che le informazioni « utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta » siano « pertinenti per la tutela [degli] interessi » della denunziarne ( 18 ).
Si deve ritenere, d'accordo con le istituzioni, che il diritto di essere sentiti, diritto sancito dall'art. 7, n. 4, leu. a), non può riguardare le informazioni fornite dalle imprese di riferimento?
Questa interpretazione, eccessivamente restrittiva, non può essere accolta.
In primo luogo essa è in contrasto con lo stesso scopo dell'art. 7, n. 4, lett. a). L'art. 7, infatti, che riguarda l'apertura e lo svolgimento dell'inchiesta, autorizza la Commissione a procedere direttamente, ovvero tramite gli Stati membri, ad indagini presso imprese di un paese terzo, purché queste siano d'accordo ( 19 ). Le informazioni potranno essere usate dalla Commissione nell'inchiesta e potranno determinare la sua decisione per quanto riguarda i dazi antidumping. Sarebbe quindi strano che, salvo restando il loro carattere riservato, esse non potessero essere note e discusse tanto dal denunziante, quanto dall'eventuale impresa colpita, i quali in tal caso sarebbero privati della possibilità di difendere adeguatamente i loro interessi ( 18 ).
In secondo luogo essa non si può conciliare con la lettera stessa dell'art. 7. Si può infatti osservare che la cerchia degli interessati è ivi espressamente limitata solo per le fasi seguenti dell'inchiesta: possono cioè essere sentite solo le parti « che l'esito della procedura potrebbe riguardare ... » e poste a confronto quelle che sono, del pari, « direttamente interessate » ( 20 ). Rilevo inoltre che all'incontro avvenuto nel presente caso partecipava, oltre ai rappresentanti della Timex e del principale importatore della merce di cui trattasi, un agente di una delle imprese di Hong-Kong.
Non si deve quindi ritenere, d'accordo con la Timex, che la Commissione è venuta meno all'obbligo d'informazione impostole dall'art. 7, n. 4, lett. a), ed ha, quindi, inficiato la legittimità dell'impugnato regolamento?
In proposito si deve notare, cosa che nessuno contesta, che alla denunziante non è stata fornita alcuna informazione riguardante le casse ed i quadranti nonché i prezzi dei vari pezzi degli orologi da polso montati ad Hong-Kong.
Circa le casse ed i quadranti, basta tener presente che le istituzioni hanno ammesso che la scelta del prodotto simile era stata effettuata con riguardo all'aspetto esterno dei vari tipi di orologi presi in considerazione, senza che alcuna delle parti, e non solo la Timex, avesse la possibilità di esprimere concretamente il proprio punto di vista sulla scelta effettuata.
Circa il prezzo dei pezzi usati per produrre gli orologi ad Hong-Kong, l'argomento relativo al carattere riservato si basa sull'errata interpretazione del combinato disposto degli artt. 7 e 8 del regolamento n. 3017/79. Il trattamento riservato delle informazioni raccolte dalla Commissione pone a carico di questa un obbligo di mezzo, per quanto riguarda la conciliazione delle esigenze inerenti al diritto ad essere informati con quelle inerenti al segreto professionale. Ciò emerge chiaramente dalla stessa struttura dell'art. 8, il quale al n. 2, leu. a), impone certo un obbligo di riservatezza alle istituzioni ed ai loro agenti, ma ai nn. 2, lett. b), 3 e 4 pone in evidenza l'obbligo della Commissione di ridurre il segreto, durante l'inchiesta, allo stretto necessario. Perciò il campo d'applicazione della riservatezza riguarda unicamente le informazioni la cui « eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi [l'] ha fornita ... o ne costituisce la fonte » ( 21 ). Circa il trattamento riservato stesso, esso dev'essere chiesto, motivato e accompagnato « da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione » ( 22 ). Se ciò non bastasse, se ritiene che la domanda di trattamento riservato di un'informazione sia ingiustificata, la Commissione può decidere che « può non essere tenuto conto di tali informazioni » ( 23 ).
Nessuno contesta che la collaborazione volontaria delle imprese dei paesi terzi sia indispensabile per lo svolgimento dell'inchiesta, giacché il loro assenso è necessario per poter ottenere le informazioni richieste. Cionondimeno, questa collaborazione deve far salve le norme che disciplinano il diritto di essere sentiti attribuito a tutte le parti, altrimenti il regolamento non avrebbe prescritto che esse chiedano previamente il trattamento riservato. Rilevo incidentalmente che il regolamento del Consiglio n. 2176/84, che dal 1o agosto scorso sostituisce il regolamento n. 3017/79, ha modificato su questo punto il n. 2, leu. a), dell'art. 8, indicando espressamente questa esigenza ( 24 ).
Nel nostro caso la Commissione aveva quindi l'obbligo di consentire alla Timex di prendere conoscenza delle informazioni raccolte durante l'inchiesta, in particolare presso imprese di Hong-Kong, dato che queste non avevano chiesto nel modo prescritto il trattamento riservato. Essa non poteva limitarsi a decidere d'ufficio che questa o quella informazione era riservata. Ciò vale tanto più in quanto si trattava di determinare il valore normale, non già rifacendosi al prezzo di mercato di un paese terzo, bensì al valore costruito. In questo caso l'esigenza di conciliare il principio della trasparenza con quello del segreto professionale è imprescindibile per la Commissione, a meno che non si vogliano svuotare di senso gli artt. 7 ed 8 sopra menzionati.
La Timex non è stata perciò messa in grado di difendere adeguatamente i propri interessi, dato che la Commissione non le aveva dato la possibilità di esporre efficacemente il proprio punto di vista tanto sull'analogia del prodotto, quanto sul valore costruito i quali, insieme alla scelta del paese analogo, costituiscono i dati fondamentali per la determinazione del valore normale. Orbene, la stretta osservanza di questa garanzia procedurale costituisce la contropartita del margine di valutazione discrezionale attribuita alle istituzioni dal regolamento n. 3017/79. Di conseguenza, questa inosservanza è, ai sensi dell'art. 173, 1o comma, una «violazione di forme sostanziali » che rende nullo - l'art. 1 del regolamento adottato dal Consiglio in base alle disposizioni della Commissione, che questa aveva indicato nel regolamento n. 84/82.
2. La scelta di Hong-Kong
14.
Con questo secondo mezzo la ricorrente vuole dimostrare che le istituzioni hanno commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare il valore normale del prodotto di cui trattasi. Onde valutarne il merito, è opportuno ricordare anzitutto le disposizioni afferenti, indi gli aspetti essenziali della controversia.
a) Le norme afferenti
15.
Il margine di dumping, con riferimento al quale vengono fissati i dazi antidumping, corrisponde in via generale alla differenza fra il prezzo d'esportazione del prodotto di cui trattasi ed il prezzo del prodotto simile che sarebbe determinato dal gioco normale dell'offerta e della domanda nel paese d'esportazione.
Tuttavia, quando questo è un paese a commercio di Stato, non ci si può riferire al prezzo praticato sul mercato interno, giacché non deriva da « normali operazioni commerciali » ( 25 ), bensì da una decisione dello Stato adottata per ragioni non esclusivamente economiche. Inoltre, il prezzo è espresso in moneta non convertibile.
L'art. 2, n. 5, sopra menzionato, stabilisce quindi che in questo caso la Commissione determina il valore normale, « in maniera appropriata ed equa », in base al prezzo del prodotto simile praticato in un paese terzo con economia di mercato. L'esame del n. 5 mostra che la Commissione deve prendere in considerazione o il prezzo al quale il prodotto « è realmente venduto » in detto paese, o, altrimenti, il valore « costruito » ( 26 ), ovvero, in ultima istanza, « il prezzo realmente pagaro o pagabile nella Comunità ».
È questo l'ambito nel quale si deve porre la scelta effettuata dalla Commissione e contestata dalla Timex.
b) La tesi della Timex
16.
Come si desume dalla motivazione del regolamento n. 84/82 ( 27 ), la Commissione ha scelto come base di calcolo per il valore normale il valore costruito degli orologi da polso prodotti a Hong-Kong, orologi considerati simili a quelli originari dell'Unione Sovietica. Questo calcolo è stato effettuato partendo dal prezzo d'acquisto a Hong-Kong di un certo numero di movimenti importati dalla Francia e dal costo del montaggio di orologi ad Hong-Kong, con l'aggiunta, in particolare, dei costi relativi alle casse, ai quadranti, alle lancette, più le spese generali ed il profitto.
Il disaccordo fra le parti riguarda la scelta di Hong-Kong come paese analogo, giacché la Commissione ha infatti escluso l'altro Stato di riferimento suggerito dalla Timex — la Svizzera — data l'impossibilità di procedere ad un'inchiesta sul posto.
La Timex sostiene che, secondo la costante prassi delle istituzioni, l'aspetto decisivo per determinare il paese analogo al paese a commercio di Stato è l'analogia dei procedimenti e delle tecniche di produzione. La scelta di Hong-Kong sarebbe in contrasto con questa prassi. A differenza dell'industria degli orologi sovietica, quella di Hong-Kong non avrebbe un ciclo produttivo completo. I movimenti degli orologi che vi sono montati sarebbero importati dalla Francia. Orbene, nessun paese riunirebbe i vantaggi di una tecnica avanzata, come la Francia, e di una manodopera poco costosa, come Hong-Kong. Considerata nello stesso paese, infatti, la retribuzione della manodopera qualificata, necessaria per produrre i movimenti, si ripercuoterebbe necessariamente sul livello dei salari della manodopera non qualificata necessaria per il montaggio. La Commissione avrebbe quindi ricostituito un ciclo artificiale di produzione che non potrebbe esistere nello stesso paese con economia di mercato. In definitiva, la base di calcolo scelta dalla Commissione porterebbe non già al valore normale, bensì al valore « ottimale », in quanto determinato da costi troppo bassi. Calcolando il valore normale in base a costi accertati in due paesi diversi, la Commissione avrebbe trasgredito l'art. 2, n. 5, il quale esige che il calcolo venga effettuato nello stesso paese.
e) Discussione
17.
Non posso associarmi a questa tesi. Mi sembra infatti che la scelta di Hong-Kong rientri nell'ambito del potere di valutazione discrezionale attribuito alle istituzioni dal regolamento n. 3017/79. Ricordo in proposito che voi esercitate un controllo giurisdizionale limitato quando la denunziata illegittimità riguarda un siffatto potere di valutazione. La sola questione da risolvere è quindi se, scegliendo Hong-Kong come paese di riferimento, le istituzioni abbiano commesso un manifesto errore di valutazione.
Orbene, a norma dell'art. 2, n. 5, le istituzioni dispongono di un ampio potere di valutazione circa le caratteristiche che si devono prendere in considerazione per determinare il paese analogo. Esse si valgono in proposito di criteri relativi non solo alla analogia del prodotto, condizione necessaria, ma anche al livello di sviluppo, alla competitività del mercato ed alla struttura del processo produttivo del paese di cui trattasi. Questa prassi, che consente di spingere molto innanzi l'analogia, corrisponde all'intento di determinare « in maniera appropriata ed equa » il valore normale.
Le caratteristiche, in considerazione delle quali la Commissione sceglie il paese analogo, possono quindi essere molteplici. A parte ciò, contrariamente a quanto sostiene la Timex, il criterio relativo alla confrontabilità delle strutture produttive non è necessariamente decisivo. Perciò, l'aver scelto un paese in cui il ciclo produttivo unisce all'importazione di determinati pezzi il loro montaggio sul posto non costituisce, di per sé, un errore manifesto di valutazione.
A sostegno di questa opinione si può aggiungere che la realtà economica è caratterizzata dalla crescente interdipendenza delle economie nazionali e dalla ricerca di costi minimi, soprattutto di manodopera, e che la coesistenza di una certa superiorità tecnica e di una manodopera poco costosa non è impossibile nello stesso paese con economia di mercato, come dimostra l'esempio del Giappone.
Di conseguenza, la ricorrente non ha provato che, scegliendo Hong-Kong per il suo livello di sviluppo e per la competitività del suo mercato, la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione.
B — Per quanto riguarda i movimenti degli orologi
18.
L'ultimo mezzo dedotto dalla ricorrente riguarda la mancata fissazione, nel regolamento del Consiglio n. 1882/82, di qualsiasi dazio antidumping per l'importazione di movimenti per orologi originari dell'Unione Sovietica.
In proposito basta dire che questo mezzo, attinente al difetto di motivazione, è infondato. Dal momento in cui la Commissione aveva deciso di non istituire un dazio sui movimenti, infatti, l'inchiesta su questo punto doveva essere considerata finita. La ricorrente non può risfoderare contro il regolamento del Consiglio le critiche che avrebbe dovuto formulare a suo tempo a proposito del regolamento adottato in via provvisoria dalla Commissione. Come il precedente mezzo, anche questo va disatteso.
Limiti dell'annullamento
19.
Concludendo, anche se non è inficiato da errore manifesto, l'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 1882/82, a norma dell'art. 173, 1o comma, del trattato, dev'essere da voi annullato per inosservanza di forme essenziali.
In questo caso, non ci si può tuttavia limitare all'annullamento puro e semplice dell'atto impugnato. Sotto il profilo della certezza del diritto, ciò sarebbe infatti contrario tanto all'interesse della Comunità, quanto a quello della ricorrente. Si determinerebbe una soluzione di continuità che un nuovo regolamento non potrebbe eliminare, non potendo avere effetto retroattivo (1).
L'art. 174, 2o comma, del trattato vi dà il mezzo per ovviare a questo inconveniente precisando « gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi ». Valendovi di questa disposizione potreste tener fermo il dazio antidumping contemplato dall'atto annullato, in attesa che l'istituzione da cui emana l'atto adotti, a norma dell'art. 176, 1o comma, « i provvedimenti che l'esecuzione della [vostra] sentenza ... importa ».
20.
Vi propongo pertanto :
1)
di annullare l'art. 1 del regolamento del Consiglio 12 luglio 1982, n. 1882;
2)
di tenerne fermi gli effetti fino a che l'istituzione competente non abbia adottato i provvedimenti che l'esecuzione della vostra sentenza implica;
3)
di porre le spese della presente causa a carico delle istituzioni.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) GU L 207 del 15 luglio 1982, pag. 1.
( 2 ) GU L 339 del 31 dicembre 1979, pag. 1.
( 3 ) GU L 11 del 16 gennaio 1982, pag. 14.
( 4 ) Regolamento n. 84/82, considerando 31.
( 5 ) GU L 125 del 7 maggio 1982, pag. 1.
( 6 ) Regolamento n. 1882/82, sopra menzionato, art. 1, n. 2.
( 7 ) Art. 2, leu. a, nn. 1 e 2.
( 8 ) Sentenza 4 ottobre 1983, causa 191/82, FEDIOL (Race. pag. 2913).
( 9 ) Sentenza 21 febbraio 1984, cause riunite 239 e 275/82, Allied Corporation (Race. pag. 1005).
( 10 ) Causa 191/82, sopra menzionata, punti 28-30 della motivazione.
( 11 ) Cause 239 e 275/82, sopra menzionate, punti 11 e 12 della motivazione.
( 12 ) Art. 4, n. 1, e art. 11, n. 1, del regolamento n. 3017/79.
( 13 ) Causa 307/81, Alusuisse (Race. 1982, pag. 3463), punto 9 della motivazione.
( 14 ) Regolamento n. 84/82, considerando 22, e regolamento n. 1882/82, considerando 12.
( 15 ) Regolamento n. 1882/82, ultimo considerando.
( 16 ) Causa 25/62, Plaumann (Race. 1963, pag. 197).
( 17 ) FEDIOL, sopra menzionata, punti 26, 29 e 30 della motivazione.
( 18 ) Art. 7, n. 4, [ctt. a).
( 19 ) Art. 7, n. 2, len. b, e n. 3, lett. a).
( 20 ) Art. 7, nn. 5 e 6. Il corsivo è mio.
( 21 ) Art. 8, n. 3.
( 22 ) Art. 8, n. 2, leu. b).
( 23 ) Art. 8, n. 4.
( 24 ) Regolamento (CEE) 23 luglio 1984 (GU L 201 del 30 luglio 1984, pag. 1).
( 25 ) Art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento n. 3017/79.
( 26 ) Costo del materiale e di fabbricazione, nel corso di normali operazioni commerciali, più il profitto e le spese generali (vedere art. 2, n. 3, lett. b), (ii), del regolamento n. 3017/79).
( 27 ) Considerando n. 12.
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