CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 14 LUGLIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il presente ricorso è stato proposto da un'azienda francese produttrice d'acze ciaio («la Usinor»), aderente alla Confederazione europea delle industrie del ferro e dell'acciaio (Eurofer), onde ottenere l'annullamento della decisione 13 agosto 1982, con cui la Commissione le ha inflitto un'ammenda di 641700 UCE, per aver trasgredito la decisione della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831 (GU L 180 del 1o luglio 1981, pag. 1), superando la propria quota di produzione per il terzo trimestre del 1981. In subordine, la Usinor chiede la riduzione dell'ammenda.
La decisione n. 1831/81/CECA istituiva un sistema di quote di produzione per i prodotti d'acciaio, valido dal 1o luglio 1981 al 30 giugno 1982 (vedasi l'art. 16, n. 2). A norma dell'art. 5 della decisione, la Commissione fissa trimestralmente per ciascuna impresa 1) la quota di produzione e 2) la parte di tale quota che può esser consegnata nel mercato comune. Altri articoli della stessa decisione stabiliscono le modalità di calcolo della quota. L'art. 11, n. 1, ammette un margine di tolleranza del 3%. L'art. 11, n. 4, dispone che le imprese possono procedere a scambi o a vendite di quote o parti di quote relative al trimestre in corso.
L'articolo 10 dispone:
«Per quanto riguarda i prodotti della categoria la, che vengono utilizzati allo stato di laminati a caldo per la produzione nella Comunità di tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm, la Commissione, a richiesta dell'impresa corredata dalla prova che i prodotti sono stati utilizzati a tali scopi, adegua la quota ed autorizza le relative consegne.»
In forza dell'art. 12, alle imprese che superano la quota può essere inflitta un'ammenda «pari, in genere, a 75 UCE per tonnellata di superamento».
Nel caso di specie, la Commissione fissava, il 29 luglio 1981, la quota di produzione della Usinor per il terzo trimestre. Il 22 settembre, la Usinor chiedeva un adeguamento della quota assegnatale, in forza dell'art. 10 della decisione. Il 10 novembre, la Commissione inviava una lettera alla Eurofer, per spiegare come essa calcolava l'adeguamento tanto delle consegne nel mercato comune, quanto della stessa quota di produzione. Da tale lettera risulta (per la prima volta, come assume la Usinor, ma la Commissione smentisce) che, ai fini del calcolo, la Commissione metteva in relazione le consegne effettuate in un determinato trimestre con la quota di produzione assegnata per lo stesso trimestre. Il 4 dicembre la Usinor richiamava l'attenzione sul fatto che, se questo principio veniva applicato per il terzo trimestre, essa avrebbe superato la quota di produzione in quanto la produzione dell'acciaio di cui trattasi superava le consegne di 17708 tonnellate. Di tale quantitativo complessivo 12794 tonnellate costituivano una parte dell'ordinativo della Corinth Pipeworks SA, un'impresa greca, ordinativo che la Usinor aveva accettato nell'agosto e che riguardava 41300 tonnellate di acciaio laminato a caldo per la produzione di tubi saldati per consegna «ripartita a scelta della fabbrica dopo il settembre del 1981». La partita in esame era stata prodotta nel terzo trimestre, ma era stata consegnata solo in ottobre, perché non vi era una nave disponibile per caricare, e sembra che il ritardo fosse dovuto a fattori indipendenti dalla volontà della Usinor. Di conseguenza la Usinor chiedeva che la quota venisse modificata per tener conto di queste circostanze.
Con la lettera 23 dicembre 1981, la Commissione aumentava la quota di produzione della Usinor per i prodotti della categoria la a 671852 tonnellate e la parte di questa che poteva esser consegnata nella Comunità a 442905 tonnellate, il che in entrambi i casi costituisce un aumento di 14132 tonnellate rispetto alle cifre di luglio.
Di fatto, risultava che la produzione nel terzo trimestre di questo acciaio era di 685990 tonnellate, con un superamento di 8556 tonnellate della quota assegnata, tenendo conto della tolleranza del 3 %.
Il 16 marzo 1982, la Commissione scriveva all'Usinor informandola di ciò. e chiedendole di presentare sue osservazioni. La Usinor rispondeva con lettera 26 marzo 1982, spiegando che il superamento era dovuto al fatto che la Commissione, nel procedere all'adeguamento in forza dell'art. 10, non aveva tenuto conto del livello effettivo della produzione. La Usinor ha prodotto dati i quali dimostrano che, nel quarto trimestre del 1981, il livello della produzione era inferiore alla quota di produzione dello stesso trimestre, perché l'adeguamento a norma dell'art. 10 era stato di nuovo calcolato in base alle consegne ed il livello di queste era stato aumentato, poiché comprendeva la partita destinata alla Corinth Pipeworks, che era stata prodotta nel trimestre precedente. Complessivamente, nel secondo semestre del 1981 la quota di produzione non era stata superata per quanto riguarda i prodotti della categoria la compresi nel regime di quote. Dopo un ulteriore carteggio fra le parti, il 13 agosto 1982, la Commissione adottava la decisione con cui infliggeva all'Usinor un'ammenda di 75 UCE la tonnellata per le 8556 tonnellate di superamento. La decisione veniva notificata alla Usinor il 24 agosto e l'atto introduttivo del presente procedimento è stato presentato il 27 settembre 1982.
Benché sia possibile che la Usinor avrebbe potuto evitare di superare la quota se non avesse venduto o scambiato una parte della sua quota iniziale, in forza dell'art. 11, n. 4, della decisione n. 1831/81/CECA, è chiaro che, anche tenendo conto delle parti di quota cedute ad altre imprese, la quota non sarebbe stata superata se la Commissione avesse proceduto ad un adeguamento comprensivo della consegna nel quarto trimestre della partita destinata alla Corinth Pipeworks, in realtà prodotta nel terzo trimestre. Ne è conseguito che alla Usinor è stata inflitta un'ammenda per aver superato la quota, benché il superamento sia dovuto a prodotti che la Commissione ammette che rientrino nell'art. 10 della decisione. La questione è quindi a quale trimestre vadano attribuiti tali prodotti.
Sotto questo aspetto, la decisione n. 1831/81/CECA mi sembra chiara. Il fabbricante di prodotti della categoria la rischia di essere punito qualora in un trimestre qualsiasi abbia superato la quota inizialmente fissata, adeguata per tener conto: a) di qualsiasi acquisto o scambio lecito, b) della tolleranza del 3 %, e) della quantità di qualsiasi acciaio usato di fatto nello stato di laminati a caldo per la produzione nella Comunità di determinati tubi. L'adeguamento sub e) è a rigore ammesso solo previa prova dell'uso, ma la Commissione, a quanto pare, è disposta ad accettare la prova della consegna per detto uso come prova dell'uso. Chiaramente la fabbricazione di prodotti della categoria la e l'uso degli stessi per scopi autorizzati possono avvenire in tempi ed in luoghi diversi. La consegna e, a fortiori, l'uso effettivo di tale acciaio per tubi può aver luogo più tardi nello stesso trimestre, o in trimestri successivi, specialmente quando l'ultimo viene prodotto solo alla fine del trimestre. L'adeguamento sub c) può quindi aver luogo solo a posteriori. Si tratta tuttavia sempre di un adeguamento della quota di produzione per il trimestre nel quale l'acciaio è stato prodotto. Di conseguenza, qualora venga fornita la prova che l'acciaio prodotto in un dato trimestre è stato usato per produrre tubi in un trimestre successivo, è la quota del primo menzionato trimestre quella che va adeguata. Non vi è alcun potere discrezionale che consenta di procedere ad un adeguamento parziale.
Non accetto la tesi, a quanto pare, sostenuta dalla Commissione all'udienza, secondo cui l'esatta applicazione del sistema implica che il produttore dichiari come parte della produzione d'un trimestre dei quantitativi d'acciaio consegnati nel corso di tale trimestre, ma prodotti in un trimestre precedente. Di conseguenza, a mio parere la Commissione avrebbe dovuto adeguare la quota del terzo trimestre per includervi l'acciaio prodotto nel terzo trimestre, ma consegnato nel quarto trimestre e usato per produrre quei determinati tubi.
Il problema nella presente causa è che la Usinor non ha impugnato la decisione, notificatale con lettera 23 dicembre 1981, che ha stabilito l'adeguamento da farsi in forza dell'art. 10. Di conseguenza, essa resta vincolata da tale decisione e, sotto il profilo giuridico, ha superato la quota stabilita. L'art. 1 della decisione impugnata nella presente causa, il quale dichiara che, superando la quota fissata per il terzo trimestre, la Usinor ha trasgredito la decisione n. 1831/81/CECA, non può, quindi, a mio parere, essere annullato.
Inoltre, non mi sembra che — come l'Usinor pare sostenere — l'art. 36, 3o comma, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio consenta alla Corte di annullare una decisione che non sia stata impugnata entro il termine (vedasi, ad esempio, la causa n. 3/59, Repubblica federale di Germania/Alta Autorità; Race. 1960, pag. 113 e pag. 130).
Non mi sembra nemmeno che sussista la trasgressione del principio della certezza del diritto denunciata dalla Usinor. Può darsi che la Commissione abbia reso noto il proprio metodo d'interpretazione e di applicazione dell'art. 10 solo il 1o novembre 1981 oralmente o con lettera del 10 novembre successivo. Ciò che tuttavia conta a questo proposito non è il senso che la Commissione attribuiva alla decisione n. 1831/81/CECA, bensì il suo significato effettivo e se questo fosse chiaro. Il fatto che, secondo la Usinor, la Commissione abbia rivelato in seguito la propria errata interpretazione non costituisce affatto una trasgressione del principio invocato.
Per questi motivi la domanda di annullamento va respinta.
In subordine, la Usinor chiede che l'ammenda sia ridotta in quanto essa ha agito in buona fede e non ha recato alcun danno alla Comunità. Inoltre, la quota è stata superata solo formalmente, non già in sostanza, in misura relativamente esigua, e quindi la trasgressione non era abbastanza grave per giustificare l'ammenda inflitta.
L'art. 12 della decisione n. 1831/81/CECA coferisce alla Commissione un potere discrezionale per commisurare l'ammenda. L'agente della Commissione ha sostenuto che tale potere discrezionale può esercitarsi solo in casi speciali, come quello dell'impresa insolvente; in tutti gli altri casi, essa deve seguire la norma «generale» secondo cui l'ammenda dev'essere pari a 75 UCE per ciascuna tonnellata di superamento della quantità. Benché condivida la tesi della Commissione secondo cui le trasgressioni devono essere accertate trimestre per trimestre anziché per un periodo più lungo, non sono convinto che l'art. 12 vada interpretato in senso così restrittivo come è stato sostenuto. In ogni caso qualsiasi cosa la Commissione potesse o dovesse fare, la Corte ha giurisdizione di merito in forza dell'art. 36 del Trattato CECA. A mio parere, questo non è un caso nel quale l'ammenda debba essere ridotta, nemmeno ad un importo simbolico. Essa va interamente annullata in quanto è stata inflitta per una produzione che avrebbe dovuto esser compresa in un adeguamento della quota se la Commissione avesse correttamente applicato l'art. 10. Il solo motivo per cui non si può annullare la decisione è che la Usinor non ha impugnato la decisione che ha adeguato la' quota.
Stando così le cose, è inutile prendere in esame gli argomenti della Usinor secondo i quali la decisione trasgredisce pure il principio di proporzionalità.
Nel ricorso, la Usinor ha pure chiesto il rimborso delle «spese finanziarie» senza specificare quali. Solo all'udienza il patrono della Usinor ha precisato trattarsi delle spese per la fideiussione bancaria prestata per non pagare l'ammenda nelle more del giudizio. Nessun argomento è stato sottoposto alla Corte, a sostegno di tale domanda. Cionondimeno, in sede di merito, la Corte è competente a condannare la Commissione al risarcimento dei danni anche se ciò non è stato chiesto espressamente (vedasi la causa n. 44/59, Fiddelaar/Commissione, Racc. 1960, pag. 1047, alle pagg. 1062-1063; la causa 23/69, Fiehn/Commissione, Racc. 1970, pag. 547, punto 17 della motivazione, e causa 24/79, Oberthür/Commissione, Racc. 1980, pag. 1743, punto 14 della motivazione). Benché non possa essere annullata, la decisione che ha inflitto l'ammenda costituisce, a mio parere, nelle circostanze del caso in esame, un atto illegittimo che ha recato danno alla Usinor. Per quanto consta, il danno si limita alle spese per la fideiussione bancaria, ma alla Corte non è stata fornita alcuna prova circa la loro entità. Di conseguenza, sarebbe secondo me opportuno che la Commissione fosse condannata a risarcire le spese per la fideiussione bancaria e che si ordinasse alle parti di informare la Corte, entro due mesi dalla data della sentenza, dell'importo della riparazione concordata tra loro, salvo restando l'assunzione di prove o la deduzione di ulteriori argomenti in proposito alla scadenza di tale termine, nel caso in cui esse non fossero pervenute ad un accordo.
A mio parere, è questo un caso tipico nel quale la Commissione va condannata alle spese, nonostante il fatto che la Usinor non sia riuscita vittoriosa nel ricorso di annullamento.
Proporrei quindi,
a)
di respingere la domanda di annullamento della decisione 13 agosto 1982;
b)
di annullare l'ammenda inflitta;
e)
di condannare la Commissione a risarcire il danno nell'importo delle spese sostenute per la fideiussione bancaria;
d)
di condannare la Commissione alle spese del giudizio.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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